Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/05/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 28/05/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 5216/2020 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: malattia professionale;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Domenico Parte_1
Carotenuto, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Boscotrecase, via Promiscua ang. via Pastrengo n. 99;
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del Controparte_1
Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv.
Laura Lembo ed elettivamente domiciliato in Napoli, via Nuova Poggioreale, angolo via San
Lazzaro;
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 23.09.2020, il ricorrente in epigrafe, premesso di aver lavorato per varie ditte con mansioni di operaio edile, riferiva:
- che, a causa della movimentazione dei carichi pesanti, nonché dell'assunzione di posture incongrue nell'espletamento delle proprie mansioni, aveva contratto una malattia professionale a carico dell'apparato osteo-articolare, segnatamente “spondilodiscoartrosi lombare multipla, con disturbi neurotrofici persistenti agli arti inferiori”;
- di aver presentato denuncia di malattia professionale all' , il quale gli aveva riconosciuto CP_1 una menomazione permanente all'integrità psicofisica pari all'8%;
- di aver presentato opposizione avverso tale giudizio, rimasto senza alcun riscontro;
- che, diversamente da quanto accertato dai sanitari dell' , i postumi invalidanti CP_1 causalmente connessi alla malattia professionale avevano determinato un danno biologico permanente pari almeno pari al 15% o quantomeno superiore all'8%.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro,
l' chiedendo di “1. accertare e dichiarare che il signor relativamente alla CP_1 Parte_1 domanda di M.P. inerente l'ernia lombare ha riportato postumi invalidanti in misura pari al 15% o quantomeno superiore al 08%, e per l'effetto, condannare l' , in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., in via principale alla costituzione e liquidazione della rendita vitalizia con conseguente pagamento delle somme dovute a titolo di arretrati maturati a far data dalla data di presentazione della domanda di malattia professionale, o in via gradata riconoscere una maggiore valutazione del danno biologico in misura superiore all'11%, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2. condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 al pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, CP_1 insistendo per la correttezza delle valutazioni mediche espresse con riguardo alla malattia professionale subita dall'istante. Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Espletata la consulenza d'ufficio medico-legale, in fase decisoria, la causa – in forza il decreto presidenziale n. 59/2025 avente ad oggetto “variazione tabellare immediatamente esecutiva, relativa alla sezione lavoro, per la definizione dello smaltimento delle cause ultra-triennali rientranti nel secondo obiettivo PNRR (cause iscritte a ruolo nel periodo 2017-2022 ancora pendenti)” –, veniva scardinata sul ruolo dell'odierno decidente il quale, acquisita la relazione peritale e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – decideva la causa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. La domanda è infondata. La questione oggetto del presente giudizio rientra nella nuova disciplina di cui al D.Lgs. n.
38/2000, che prevede la copertura assicurativa del danno biologico da parte dell' , fissando i CP_1 criteri per la liquidazione del relativo indennizzo sulla base della distinzione delle lesioni suddivise in tre fasce: le menomazioni di grado inferiore al 6% non danno luogo ad alcuna prestazione;
le menomazioni comprese tra il 6% ed il 15% danno luogo ad un indennizzo in somma capitale rapportata al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al 16% che danno luogo ad una rendita ripartita in due quote, di cui la prima è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, mentre la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale, che vengono presunte iuris et de iure, della menomazione.
2.1. Ciò posto, parte ricorrente contesta la valutazione medico-legale espressa dal medico circa l'entità dei postumi permanenti connessi alla malattia sviluppata, riconosciuta già in CP_1 sede amministrativa di matrice professionale.
Per la risoluzione della controversia, si è reso necessario ricorrere all'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio per l'accertamento della misura del danno biologico patito dall'istante.
All'esito delle indagini peritali, il c.t.u. nominato, dott. , ha accertato che il sig. Persona_1 risulta affetto da: “Segni di spondilodiscoartrosi con protrusioni discali L3-L4, L4-L5 ed Pt_1
L5-S1 con lieve impegno funzionale”.
Nel merito delle considerazioni medico-legali, osserva il consulente: “La patologia presentata dal periziato emerge dall'esame clinico-anamnestico e risulta confermata dalla documentazione tecnica, invero scarna, allegata agli atti. La stessa è da ritenersi permanente e non emendabile.
(…)
L'inquadramento medico-legale della fattispecie in esame richiede preliminarmente alcune brevi considerazioni di carattere nosologico in merito alla natura ed all'entità della patologia obiettivata per operare una corretta valutazione del complesso invalidante. Asse portante del corpo umano, la colonna vertebrale o rachide è una struttura ossea di circa 70 centimetri, che comprende 33-34 ossa irregolari, impilate le une sulle altre e conosciute con il nome di “vertebre”. La struttura di base di una generica vertebra della colonna vertebrale comprende un “corpo”, in posizione anteriore, un “arco” simile a un ferro di cavallo, in posizione posteriore (cosiddetto arco vertebrale) ed un “foro vertebrale”, derivante dalla particolare disposizione dell'arco rispetto al corpo. L'insieme dei fori vertebrali di tutte le vertebre costituisce il cosiddetto “canale spinale”, in cui alloggia il midollo spinale. Tra una vertebra e l'altra, è presente un disco di tessuto fibrocartilagineo, detto “disco intervertebrale”, la cui funzione è assorbire gli shock e i carichi ai danni della colonna vertebrale, fungendo da piccolo cuscinetto ammortizzatore. Il disco intervertebrale è composto da un “nucleo polposo”, contornato da un rivestimento cartilagineo, il cosiddetto “anello fibroso”.
La “protrusione discale” è una patologia della colonna vertebrale, caratterizzata dalla deformazione dello strato più esterno di un disco intervertebrale, tale per cui quest'ultimo risulta schiacciato e fuori asse rispetto agli altri dischi intervertebrali sani. La protrusione discale rientra nell'elenco delle “discopatie”, ossia le malattie del disco intervertebrale, e rappresenta, in molti casi, il preludio a un'ernia del disco. La maggior parte dei casi di protrusione discale interessa il tratto cervicale ed il tratto lombare della colonna vertebrale. Con l'avanzare dell'età e il conseguente invecchiamento del corpo umano, i dischi intervertebrali sono vittime di una progressiva degenerazione, che comporta la perdita irreversibile di buona parte della loro componente acquosa, fenomeno che li rende più fragili, meno elastici, predisposti alle deformazioni e inclini alla rottura. La protrusione discale è una tipica conseguenza dei cambiamenti che l'invecchiamento del corpo umano determina ai danni dei dischi intervertebrali. Altri fattori scatenanti o favorenti quest'ultima sono abitudini e stili di vita errati (obesità, sedentarietà, eccessiva attività fisica, posture incongrue), traumi alla colonna vertebrale (cadute violente, cadute da grandi altezze, incidenti stradali e infortuni sportivi), il sollevamento ripetuto e con le modalità sbagliate di oggetti molto pesanti. Le protrusioni discali lombari possono provocare una compressione dei nervi spinali che fuoriescono dai canali di coniugazione del tratto lombare. Le loro manifestazioni tipiche consistono in sintomi quali, dolore alla zona lombare della schiena
(lombalgia), dolore alle natiche, all'inguine, alle cosce e/o alle gambe, senso d'intorpidimento agli arti inferiori, formicolio agli arti inferiori e debolezza dei muscoli che controllano il movimento dei piedi, accertabili con accurato esame neurologico ed elettromiografia degli arti inferiori.
Nel caso di specie va sottolineato che non risulta documentata una storia clinica significativa della patologia, essendo tutta la relativa produzione tecnica rappresentata dal referto di un'unica
RM del rachide lombare, che l'esame obiettivo evidenzia esclusivamente una limitazione ai gradi elevati delle fisiologiche escursioni del rachide lombare e, soprattutto, che l'esame neurologico risulta nella norma e questo esclude la presenza di una radicolopatia, sia in fase irritativa che deficitaria, o di una mielopatia secondaria all'interessamento vertebrale, né sono stati riscontrati presunti disturbi trofico-sensitivi agli arti inferiori.
Per il risarcimento della malattia professionale va valutato, ai sensi del D.lgs 38/2000 e D.M.
12/7/2000, il danno permanente (Danno Biologico o menomazione della integrità psico-fisica). Le tabelle allegate al suddetto DM valutano (cod. 193) nella misura fino al 25% la “Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio-grave, comunque presente nei tratti cervicale lombare”.
Le “Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico” della 2016 Controparte_2 assegnano (cfr. pag. 336) un valore di fascia del 2-5% alla Patologia discale in I classe
(“Protrusione discale o esiti di erniectomia ad un livello con lieve deficit funzionale”).
Nel caso di cui trattasi, tenuto conto della natura e dell'entità della patologia riscontrata e dei conseguenti riverberi funzionali, invero più che modesti, poiché l'esame neurologico risulta nella norma e questo esclude la presenza di una radicolopatia, sia in fase irritativa che deficitaria o di una mielopatia secondaria all'interessamento vertebrale, ed in assenza di disturbi trofico-sensitivi agli arti inferiori e/o di una claudicatio neurogena, appare equo attribuire, con criterio analogico- proporzionale, al complesso patologico riscontrato, riconoscibile come malattia professionale, un valore non superiore all'8% (otto%).”.
2.2. In replica alle osservazioni di parte, il c.t.u. ha poi chiarito che “All'uopo viene allegato il referto di un esame elettroneuromiografico degli arti inferiori (la cui acquisizione non risulta, allo stato, autorizzata dal Magistrato e, pertanto, formalmente non valutabile) eseguito dal periziato in data 2/3/24 presso il “SynLab” di Napoli, che testualmente riporta: “L'insieme dei reperti neurofisiologici depone per una sofferenza radicolare cronica del miomero L5 bilateralmente, in assenza di denervazione attiva”.
Preliminarmente va precisato che si concorda col dott. nel ritenere che, nel caso di Per_2 specie, per la valutazione dei postumi della malattia professionale riconosciuta, vada utilizzata la
“Tabella delle menomazioni” allegata al DM 12/07/2000, peraltro già da noi indicata, quale normativa di riferimento nel nostro elaborato peritale, che ricordiamo a noi stessi prevede dal
2000 non solo la valutazione della riduzione della capacità lavorativa dell'assicurato ma anche il ristoro del relativo Danno Biologico, da cui il riferimento alle linee guida “SIMLA”.
Va, però precisato che la valutazione (fino al 25%) del codice 193 della suddetta Tabella si riferisce a “quadro strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio-grave” con disturbi trofico-sensitivi e motori, del tutto assenti nel caso di specie, in cui l'esame obiettivo neurologico risulta del tutto negativo, non essendo stati riscontrati deficit sensoriali e/o motori né alterazioni dei ROT agli inferiori. A tanto aggiungasi che anche la storia clinica della patologia osteoarticolare rachidea del lavoratore risulta del tutto priva di elementi significativi, essendo rappresentata esclusivamente da un unico esame strumentale (TAC).
Peraltro è di tutta evidenza che l'indicazione dalla valutazione, suggerita dalla Tabella allegata al DM 12/07/2000, che va da un minimo di 0% fino al 25%, consente di graduare il danno in rapporto a molteplici variabili del caso in esame, quali la storia clinica documentata, la sintomatologia riferita, l'esame clinico, i riverberi funzionali riscontrati, gli esami strumentali praticati e, non da ultimo, la loro corrispondenza con l'esame obiettivo che, a nostro parere, nel caso di cui trattasi, evidenzia riverberi funzionali più che modesti, valutabili, con criterio analogico-proporzionale, nella misura dell'8%”.
3. Le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. – rispetto alle quali non sono state formulate specifiche doglianze – sono pienamente giustificate dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale e possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
Circa la richiesta formulata da parte di disporre l'acquisizione del referto dell'esame elettroneuromiografico eseguito in data 02.03.2024 asseritamente non valutato dal c.t.u., si rileva che dalla risposta del consulente alle osservazioni di parte sopra riportate si evince come il c.t.u. – nonostante abbia dichiarato di non poterlo formalmente valutare in quanto privo di autorizzazione del magistrato (che precedeva il decidente) – ne abbia, nei fatti, tenuto conto.
In ogni caso, deve rilevarsi la natura meramente esplorativa della richiesta di parte, la quale ha totalmente omesso di allegare la rilevanza di tale certificato, vale a dire, se ed in che modo tale documentazione sia in grado di incidere sulle valutazioni già rese dal consulente. Per tali ragioni, non si reputa necessaria un'integrazione peritale alla luce di tale referto (che, si ripete, risulta già essere stato informalmente valutato dal consulente).
Alla stregua del giudizio medico-legale espresso, la domanda si rivela infondata e come tale va rigettata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
Le spese della c.t.u., da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico di entrambe le parti in solido, considerato che in tema di consulenza tecnica d'ufficio il compenso dovuto al consulente
è posto solidalmente a carico di tutte le parti atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia che, invece, non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza (cfr. Cass. n. 28094/2009).
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.865,00, oltre rimborso forfettario come per legge;
3. Pone le spese della c.t.u. a carico di entrambe le parti in solido.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 28/05/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno