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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/03/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Francesco MICELA Presidente dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di regolamentazione della genitorialità al di fuori del matrimonio iscritto al n. 9915 del registro generale dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Ferrante, presso il cui studio a Palermo, via Giacinto
Carini n. 1, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
nato a [...] il [...] Controparte_1
) C.F._2
resistente contumace
OGGETTO: Regolamentazione della genitorialità al di fuori del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 12/02/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , il quale, Controparte_1
ritualmente avvisato, non si è costituito in giudizio.
2. Con ricorso depositato il 05/08/2024, dopo aver premesso di avere Parte_1
intrapreso una relazione sentimentale con il resistente nel 2009, durante la quale è stata generata la figlia nata Palermo il 17/07/2011, e di avere interrotto la convivenza nel Per_1
2012, poco dopo la nascita della minore, ha lamentato il totale disinteresse dell'ex compagno nei confronti della figlia, evidenziando, al riguardo, che l'ultimo incontro tra il padre e risale all'estate del 2018 e che il resistente ha interrotto ogni rapporto con la minore a Per_1
1 seguito della nascita di altri tre figli generati dalla relazione con l'attuale compagna;
ha, quindi, chiesto disporsi l'affidamento super esclusivo della minore.
La ricorrente ha, poi, allegato di avere contratto matrimonio nel 2018, di avere avuto altri due figli, di essere priva di un'occupazione lavorativa e di vivere con tutta la famiglia in un immobile acquistato unitamente al marito;
ha chiesto che il resistente sia obbligato a contribuire al mantenimento della minore con un assegno di euro 100,00 al mese, Per_1
oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. All'udienza del 12/02/2025 è stata ascoltata la minore la quale ha Persona_2 dichiarato: “… non vedo papà da circa 7 anni e mezzo/8; l'ultimo incontro che c'è stato non lo ricordo bene, però ricordo che in quell'anno, in occasione del mio compleanno, compivo 7 anni, lui era venuto a prendermi a casa di mia mamma, dove c'era anche il compagno di mia madre, e siamo andati in spiaggia a mare, dove c'erano anche i figli che lui ha avuto dalla sua compagna;
poi la sera, quando mi ha riaccompagnata a casa, ho festeggiato con mia mamma e il suo compagno;
ricordo che comunque è stata una giornata carina in cui mi sono divertita, ma comunque mi sentivo un po' estranea perché comunque non conoscevo bene i miei fratelli, non frequentandoli molto”; ADR: “Io credo che fosse più la sua compagna ad avere interesse per me e a cercare di avvicinarci;
io già il compagno di mia mamma, , Per_3 lo chiamavo papà; mi sono sempre più resa conto che c'era differenza tra lui e il mio vero padre, che invece non aveva molto interesse nei miei confronti;
non ha mai saputo molto di me, ad esempio ricordo che voleva comprarmi un telefono ma io non l'ho voluto perché già ne avevo uno ma lui non lo sapeva”; ADR: “Mi è capitato raramente di incontrarlo;
non abitiamo vicini, io so che lui abitava a Ballarò, adesso non so dove abiti;
lui ha pure cambiato numero di telefono e non ci siamo più sentiti;
la sua compagna ha cercato di mettersi in contatto con me, una volta mi ha anche scritto su Instagram dicendomi che per me lei ci sarà sempre;
in un'altra occasione l'ho visto di sfuggita in centro mentre lui era con la sua compagna, ma lui non mi ha visto”; ADR: “Nonostante non si possa negare che sia mio padre, non tengo ad avere rapporti con lui;
è una cosa su cui ho riflettuto spesso, ma sono sicura;
lui non ha mai avuto interesse nei miei confronti, lasciando stare l'aspetto economico che è a parte, ma anche come affetto o interesse nei miei confronti”.
4. Quanto all'affidamento della minore, va premesso che, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 2,
c.c., la disciplina legale è quella dell'affidamento congiunto del minore ad entrambi genitori, a cui può derogarsi solo quando ciò sia contrario all'interesse della prole;
invero, l'affidamento congiunto ed il conseguente esercizio della responsabilità da parte di entrambi i genitori, anche in ordine alle decisioni relative all'ordinaria amministrazione, impone l'assunzione di
2 maggiori responsabilità in ordine alla cura ed all'educazione della prole, cui si può derogare solo quando esso sia contrario all'interesse del minore.
Nella specie, tuttavia, il disinteresse del resistente, dimostrato dalle dichiarazioni della ricorrente e della stessa figlia minore, unitamente allo stesso comportamento processuale attestante una mancanza di interesse a recuperare il rapporto con la figlia, inducono a ritenere piò consono al benessere di quest'ultima l'adozione del regime di affidamento esclusivo.
Deve, invero, rilevarsi che la gestione paritaria della responsabilità genitoriale con soggetto totalmente disinteressato si palesa di impossibile realizzazione, con la conseguenza, fra l'altro, che occorrerebbe di volta in volta chiedere ed ottenere l'autorizzazione del Tribunale in surroga del consenso paterno per il compimento dei più disparati atti che necessitino della volontà congiunta dei titolari della potestà genitoriale (si pensi all'assenso per l'iscrizione scolastica e per le gite ivi organizzate, per i documenti validi per l'espatrio, per i trattamenti sanitari ecc).
Dunque, il regime genitoriale più adeguato per la minore è quello dell'affido esclusivo alla madre, da prevedersi nella forma rafforzata di cui all'art. 337 quater, comma 3, c.c., ovvero anche per le decisioni di maggior interesse.
Quanto al regime di visita da parte del padre, in assenza allo stato di rapporti con la figlia, va previsto che eventuali incontri dovranno essere concordati tra le parti, compatibilmente con le esigenze della minore;
peraltro, il convenuto, non costituendosi nel presente procedimento, non ha neanche chiesto di poter vedere ed incontrare la minore, né ha formulato richieste volte a dimostrare l'interesse e la volontà di recupero del rapporto genitoriale.
5. Passando alle richieste di natura economica, va premesso che il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
L'assegno va, inoltre, determinato considerando i seguenti parametri: le attuali esigenze del figlio;
il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
le risorse economiche di entrambi i genitori;
la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
6. Nella fattispecie, la ricorrente ha allegato di essere priva di un'occupazione lavorativa, di avere acquistato insieme al marito una casa in comproprietà e di avere contratto un mutuo per l'acquisto dell'immobile; di percepire l'assegno unico per la minore pari ad € 56,00. Per_1
3 La stessa, inoltre, ha depositato certificazione dell'Agenzia delle Entrate del 17/01/2025, da cui risulta che nell'anno di imposta 2020 la stessa ha percepito un reddito da lavoro dipendente pari ad € 4.204,42, mentre nell'anno di imposta 2022 di € 2.975,00.
Nessun elemento di prova è stato offerto sull'attuale occupazione lavorativa e sul reddito percepito dal resistente, il quale, però, è giovane di età (1992) e deve ritenersi dotato di capacità lavorativa;
lo stesso, tuttavia, è padre di altri tre figli minori (come riferito dalla stessa ricorrente), al cui mantenimento è tenuto a provvedere.
Avuto, pertanto, riguardo agli elementi sopra evidenziati, alla circostanza che il carico della minore ricade esclusivamente sulla madre, stante l'assenza di rapporti padre-figlia, ed alle minime ordinarie esigenze di vita di una figlia dell'età di va previsto un assegno Per_1
nella misura minima di € 150,00 al mese, oltre al 50% delle spese extra assegno, in conformità al protocollo del Tribunale di Palermo del 02/07/2019.
7. La natura della lite e la contumacia del resistente consigliano di lasciare a carico della ricorrente le spese processuali dalla stessa sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, nella contumacia del resistente, definitivamente pronunziando:
1) Dispone che la minore nata a [...] il [...], sia affidata in Persona_2
via esclusiva alla madre, nella forma rafforzata di cui all'art. 337 quater, comma 3, c.c., ovvero anche per le decisioni di maggior interesse che lo riguardano, con facoltà di visita da parte del padre secondo quanto indicato in parte motiva.
2) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
l'assegno mensile di € 150,00 a titolo di contributo per il mantenimento della
[...]
figlia minore, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da aggiornare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del
Tribunale del 02/07/2019.
3) Lascia a carico di parte ricorrente le spese di lite.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 06/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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