Articolo 556 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 565 bisArticolo 573
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17 agosto 2023
Art. 556. Spese di funzionamento di organi consultivi 1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , la spesa complessiva degli organismi di cui ((agli articoli 24, comma 1, lettera a) e 24-bis, ivi compresi gli oneri di funzionamento,)) e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. 2. E' fatto salvo quanto disposto dagli articoli 61, comma 1, e 68, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ((e 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)) .
Entrata in vigore il 17 agosto 2023
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