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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/04/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1561/2022 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, in data 8 aprile
2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 1561 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, pendente
TRA
nella sua qualità di già socio della società Parte_1 Parte_2
p. iva (cessata il 21.12.2015), rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco Massimo
[...] P.IVA_1 Bambagioni ed Enrisela Bitraj, anche disgiuntamente tra loro, con studio in Signa (FI) alla Via degli
Alberti n. 3 ed ivi elettivamente domiciliato giusta procura allegata al ricorso (doc. 1); OPPONENTE
E
in persona legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Firenze al Viale Belfiore n. 28/a presso gli avv.ti Paola Forgione e Patrizia
Colella che lo rappresentano e difendono in virtù di mandato generale alle liti Rep. n. 37590 Racc. 7131 del 23.01.2023 per atto del Notar in Roma;
Persona_1 RESISTENTE ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c., la seguente SENTENZA
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 18.7.2022 e ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, l' per ivi sentir, in via preliminare, in CP_1 accoglimento, anche parziale, delle eccezioni preliminari sollevate nel ricorso, dichiarare la nullità e/o l'invalidità con miglior formula dell'ordinanza – ingiunzione in questa sede impugnata e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dalla parte ricorrente;
in via pregiudiziale, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari sollevate nel presente ricorso, ritenuta la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 2 comma 1-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, così come modificato dall'art. 3, comma 6 del D.lgs. n. 8/2016 in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui prevede una sanzione amministrativa da Euro 10.000,00 ad Euro 50.000,00, sospendere il presente giudizio e rinviare gli atti alla Corte Costituzionale;
in via subordinata, nel merito, annullare l'ordinanza ingiunzione impugnata perché illegittima, infondata ed in ogni caso ingiusta e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente;
nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della pregressa domanda, dichiarare l'eccessività e sproporzionalità della sanzione applicata e per l'effetto voler disporre in ogni caso una congrua riduzione della sanzione amministrativa. In ogni caso, con vittoria di spese e diritti.
2. L' si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo al Tribunale adito, in via principale, di CP_1 respingere il ricorso e le domande in esso contenute, accertando come dovute le somme di cui pagina 1 di 4 all'ordinanza-ingiunzione opposta nell'importo rideterminato, e con condanna dell'opponente al relativo pagamento, con vittoria di spese del giudizio e relative competenze;
in subordine, in caso di adesione al pagamento in misura ridotta come rideterminato dall' di dichiarare la CP_1 cessata materia del contendere con compensazione di spese.
3. La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti e, previo deposito telematico di note scritte contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., viene decisa oggi, 8 aprile 2025, come da sentenza depositata telematicamente fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c.
4. Con l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000059054 opposta nel presente giudizio (doc. 1 fasc.
, emessa in seguito alla diffida Prot. n. .3000. 20/03/2017.0079263 e notificata in CP_1 CP_1 data 23.06.2022 (doc. 1-bis fasc. , l' ha intimato a nella sua CP_1 CP_1 Parte_1 qualità di legale rappresentante/responsabile della società Parte_2
quale trasgressore, di pagare la sanzione amministrativa di € 20.500,00 per omesso
[...] versamento delle ritenute previdenziali per l'annualità 2012, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii., nella formulazione introdotta con l'art. 3, co. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.
5. Non è in contestazione, né, nell'an, né, nel quantum, il predetto omesso versamento delle ritenute previdenziali.
6. Sotto il profilo del quantum, deve, innanzitutto, darsi atto che l' in applicazione dell'art. CP_1
23 d.l. n. 48/2023, conv., con modificazioni, dalla l. n. 85/23, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo contributivo omesso, ha proceduto alla rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata nella misura pari a € 2.584,50. L'opponente non ha aderito al pagamento in misura ridotta di € 1.292,25, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo, ex art. 9, co. 5 d.lgs. n. 15 gennaio 2016, n. 8.
7. Di conseguenza, stante la novella normativa sopravvenuta nelle more del giudizio, risulta assorbita ogni questione relativa alla sproporzionalità della sanzione irrogata, con conseguente irrilevanza nel presente giudizio anche della questione di legittimità costituzionale che la parte opponente ha chiesto al Tribunale di sollevare.
8. Ciò detto, deve, in primo luogo, rilevarsi che l' ha comprovato di aver ritualmente CP_1 notificato in data 21 aprile 2017 (docc. 4 e 5) a , quale trasgressore, nella sua Parte_1 veste di l.r. della società summenzionata, l'“Accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689).” con prot. .3000.20/03/2017.0079633 del 20.3.2017 (doc. CP_1 3).
9. In detto provvedimento veniva comunicato all'odierno ricorrente quanto segue: “… al datore di lavoro, in caso di omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 del medesimo articolo 2 per un importo non superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Se il versamento delle ritenute viene effettuato entro tre mesi dalla presente notifica dell'accertamento della violazione, lei non sarà assoggettabile alla sanzione amministrativa. … Se il versamento delle ritenute non viene effettuato entro la scadenza del suddetto termine di tre mesi verrà applicata la sanzione amministrativa, tenuto conto dei criteri dettati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ai fini dell'estinzione del procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta determinata in euro 16.666,67, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista (euro 50.000). Il pagamento della sanzione in misura ridotta deve avvenire entro il termine di 60 giorni successivi alla scadenza del termine di tre mesi dalla notifica del presente atto.”.
10. Ne discende che deve ritenersi infondata anche l'eccezione di prescrizione.
pagina 2 di 4 11. Premesso che l' in ogni caso, non avrebbe mai potuto far valere la pretesa sanzionatoria CP_1 per cui è causa prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (i.e. dal 6.2.2016) che, depenalizzando l'omissione contributiva al di sotto dei 10.000 euro, ha previsto tale condotta come illecito amministrativo1, nel caso in esame, il summenzionato accertamento del 20.03.2017
è stato notificato al ricorrente in data 21 aprile 2017 (docc. 4 e 5 fasc. , così CP_1 tempestivamente interrompendo il decorso della prescrizione. 12. All'esito della notifica dell'accertamento, il termine di prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione è, quindi, rimasto sospeso per il periodo corrispondente al termine assegnato nell'accertamento stesso per il versamento delle quote omesse (pari a tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, come previsto dall'art. 2, comma 1-quater l. n. 638/1983 e, quindi, fino a tutto il 21 luglio 2017), per poi essere nuovamente sospeso dal 23 febbraio al 31 maggio 2020 (129 giorni) in forza del disposto dell'art. 103, comma 6-bis l. n. 27/2020.
13. Ne discende che tra la data di notificazione dell'accertamento della violazione del 21 aprile 2017 e la data di notificazione dell'ordinanza-ingiunzione in questa sede opposta (23 giugno 2022), non era ancora decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 l. n. 689/1981.
14. Ritiene, ancora, il Tribunale che non sussista il difetto di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione lamentato da parte opponente.
15. Il provvedimento in questa sede opposto risulta, infatti, correttamente motivato per relationem, per quel che rileva nel presente giudizio, all'atto di accertamento prot. n.
.3000.20/03/2017.0079633 del 21.04.2017 con il quale l CP_1 Controparte_1
ha contestato al nella sua qualità di legale rappresentante/responsabile della
[...] Pt_1 società a violazione dell'articolo 2, comma 1- Parte_2 bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali); con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. E in detto atto di accertamento, che come si è visto è stato ritualmente notificato al erano compiutamente esposte le ragioni di Pt_1 fatto e di diritto sottese all'applicazione della sanzione amministrativa, ossia, rispettivamente, l'omesso versamento all delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei CP_1 lavoratori nei periodi da dicembre 2011 all'ottobre 2012 (v. “Prospetto inadempienze inserite in notifica violazione” allegato), e la disposizione normativa di cui all'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, e ss.mm.ii. 16. Per quanto attiene, invece, al quantum della sanzione amministrativa così come rideterminata, si richiama il summenzionato art. 23 D.L. n. 48/2023 (secondo il quale: “
1. All'articolo 2, comma 1- bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso»), rilevando che sulla base di esso l' ha rideterminato (doc. 21 fasc. la sanzione in € 2.584,50, ossia nel minimo CP_1 CP_1 edittale che è pari a una volta e mezzo l'importo contributivo omesso, ammontante nel caso di specie a € 1.723,00 (doc. 3 fasc. . CP_1 17. È assorbita ogni ulteriore questione controversa (compresa quella relativa al difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione opposta, in ordine alla motivazione/al criterio di calcolo adottato per la
– originaria - determinazione della sanzione). 18. La summenzionata modifica normativa intervenuta nelle more del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- condanna a pagare all' € 2.584,50 a titolo di sanzione amministrativa Parte_1 CP_1 di cui all'ordinanza-ingiunzione n. OI-000059054 Prot. n. .3000.31/05/2022.0268655, CP_1 relativa all'annualità 2012, notificata in data 23 giugno 2022, così rideterminata nel quantum dall'Istituto creditore ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
- compensa per intero fra le parti le spese di lite.
Firenze, 8 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Carlotta Consani
pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La trasmissione degli atti dall'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa ex art. 41 l. n. 689/1981 non avrebbe, infatti, potuto che essere successiva al 6.2.2016. Peraltro, nel caso di specie, l ha dedotto che CP_1 alcuna trasmissione degli atti risulta essere stata effettuata dall'autorità penale a quella amministrativa.