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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 17/04/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Stefania Deiana Presidente
dott.ssa Ada Gambardella Giudice relatore dott.ssa Giovanna Maria Mossa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo 3814/2024 V.G., promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Stefania Pappani
E
(C.F. , rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avv. Ivan Cermelli
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO
SASSARI, in persona del dott. Armando Mammone
Causa in punto di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: chiedono che il Tribunale Ill.mo adito, in camera di consiglio, sentiti i coniugi e verificato e dato atto dell'esistenza dei presupposti e delle condizioni di legge, ed in particolare di quelli di cui all'art. 3, numero 2, lettera b) della legge n.
898/1972, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto il 20 Maggio 2006, atto n. 11 - P.
2 - S. A anno 2006, in Porto Torres, alle condizioni concordate in espositiva, mandando all'Ufficiale dello Stato Civile addetto al Comune di Porto Torres affinché provveda alle annotazioni di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 26.11.2024 e Parte_1 [...]
chiedevano che questo Tribunale pronunciasse la cessazione degli Controparte_1
effetti civili del loro matrimonio concordatario celebrato il 20.5.2006 in Porto Torres, in quanto era ormai irrimediabilmente cessata la loro comunione materiale e spirituale.
Esponevano che dalla loro unione non erano nati figli, che entrambi erano economicamente indipendenti e che essi si erano separati in forza di decreto di omologa del Tribunale di Sassari del 23.2.2010.
Il Giudice Istruttore, preso atto delle dichiarazioni delle parti che insistevano nelle conclusioni ed esprimevano la volontà di non riconciliarsi, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. B L.
898/1970, come modificato dalla L. n. 55/2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale.
I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto. La casa coniugale, concessa in comodato gratuito agli stessi, resterà definitivamente nell'esclusiva disponibilità della on tutti gli arredi e suppellettili (beni per i quali le parti Pt_1
hanno fatto riferimento al loro acquisto da parte della he ha versato al Pt_1 CP_1
la somma di € 7.000,00).
Le condizioni concordate in riferimento agli aspetti economici risultano congrue rispetto alla situazione patrimoniale delle parti, le quali prestano entrambe attività lavorativa e sono, pertanto, indipendenti economicamente.
Si riconosce, infine, che i ricorrenti hanno prestato reciproco assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio.
Spese compensate, come da congiunta richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Porto Torres in data 20.5.2006 tra , nata a [...] il Parte_1
6.6.1975 (C.F. ) e residente in [...]
Ludovico Ariosto n. 29, e , nato a [...] il Controparte_1
7.9.1968 (C.F. e residente in [...]
n. 4, alle condizioni di cui al ricorso;
2. manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Porto Torres per l'annotazione della presente sentenza (Registro degli atti di matrimonio presso l'Ufficio di Stato Civile, anno 2006, n. 11, Parte
2, Serie A);
3. spese compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 15.4.2025
Il Giudice estensore – dott.ssa Ada Gambardella
Il Presidente – dott.ssa Stefania Deiana