CA
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 03/11/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dott. Lucio Benvegnù - Presidente relatore -
Dott. Marina Vitulli - Consigliere -
Dott. Annalisa Multari - Consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 38 del Ruolo 2025, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 26/3/2025 da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.Lo- Parte_1 CodiceFiscale_1
EN EN per mandato a margine del ricorso d'appello, trasmesso per via telema- tica come copia per immagine su supporto informatico di originale analogico
- appellante - contro
(C.F. ), in persona del procuratore speciale dott. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.Roberto Testa e Andrea Frassini, CP_2
quest'ultimo anche domiciliatario in Trieste, in forza di procura alle liti trasmessa per via telematica, unitamente alla memoria difensiva di costituzione con appello inci- dentale, come copia per immagine su supporto informatico di originale analogico
- appellata -
Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.303/2024 del Tribunale di Udine - impugnazione di licenziamento. Causa chiamata all'udienza di discussione del 9/10/2025.
Conclusioni
Per entrambe le parti: per effetto dell'intervenuto accordo conciliativo, sia dichiarata cessata la materia del contendere a spese compensate, salvo quanto pattuito nell'ac- cordo stesso.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso di data 26/3/2025 il sig. ha proposto appello contro la Parte_1
sentenza emessa dal Tribunale di Udine il 26/9/2024 affermando che il Giudice, dopo aver correttamente ritenuto perentorio il termine fissato dall'art.38 del CCNL e quindi tardivo il licenziamento intimatogli da ha poi erroneamente Controparte_1
applicato la tutela prevista dall'art.18 comma 6 Stat.Lav. facendo riferimento ad alcune pronunce della Corte di Cassazione non condivisibili e comunque non risolu- tive;
e che la sanzione comminatagli dalla società datrice di lavoro è comunque ille- gittima perchè sproporzionata rispetto alla reale ed effettiva consistenza dei fatti a lui addebitati.
Si è costituita in giudizio la società appellata facendo osservare che il lavora- tore si era difeso oralmente dopo 17 giorni dalla contestazione disciplinare e che per- tanto era inapplicabile in concreto l'intera cadenza temporale fissata dall'art.38 com- ma 3 del CCNL, per cui il Tribunale ha erroneamente ritenuto illegittimo il licenzia- mento in quanto tardivo;
che il Giudice non ha neppure considerato il fatto che essa aveva tenuto conto, peraltro solo al fine di valutare la sanzione da applicare, dei pre- cedenti disciplinari del sig. e quindi aveva atteso che anche l'ultimo provve- Pt_1
dimento emesso a carico del lavoratore fosse a lui comunicato;
che, in subordine, il
Tribunale ha correttamente applicato la tutela dell'art.18 comma 6 della legge 300/70;
e che la condotta addebitata al lavoratore è stata correttamente ritenuta dal Giudice sussistente e grave.
Alla prima udienza di comparizione delle parti la Corte ha formulato una pro-
Pag.2 posta conciliativa ai sensi degli artt.420 e 185 bis c.p.c., rinviando la causa ad altra udienza per la verifica dell'esito del tentativo di conciliazione.
Il 9 ottobre 2025 sono quindi comparsi l'Avv.EN e l'Avv.Frassini i quali, essendo legittimati a transigere in forza dei rispettivi mandati già in atti (e il secondo anche della speciale procura depositata per via telematica l'8/10/2025), hanno conci- liato la causa sottoscrivendo, in nome e per conto delle rispettive parti, l'apposito ver- bale di conciliazione contenente, in sintesi, le seguenti condizioni:
il sig. rinuncia al ricorso, alle domande e all'appello nonchè alle Pt_1
statuizioni e agli effetti della sentenza di primo grado, dando atto che il rapporto di lavoro è definitivamente cessato a seguito del licenziamento;
rinuncia all'appello incidentale e, al solo scopo di evitare Controparte_1
l'alea del giudizio, corrisponde al sig. in aggiunta a quanto da lui già percepito Pt_1
in ottemperanza della pronuncia di primo grado, un'ulteriore indennità risarcitoria omnicomprensiva ex art.18 comma 5 della legge 300/70 quantificata in lordi Euro
28.609,02 da pagare entro e non oltre il 27/10/2025;
in subordine all'adempimento di quanto sopra il sig. rinuncia o ogni Pt_1
domanda o diritto comunque connesso o occasionato dal pregresso rapporto di lavoro e dalla sua cessazione;
le parti reciprocamente accettano le rispettive rinunce e si assumono l'impe- gno alla riservatezza;
si assume l'onere di una quota delle spese di lite del sig. Controparte_1
nella misura di Euro 7.500,00 oltre spese generali, iva e CPA, da versare di- Pt_1
rettamente al difensore costituito.
Non rimane pertanto che dichiarare cessata la materia del contendere, com- pensando le spese di lite salvo quanto pattuito sul punto nell'accordo conciliativo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide: dichiara cessata la materia del contendere per effetto dell'accordo conciliativo sot-
Pag.3 toscritto dalle parti all'udienza odierna;
compensa le spese di lite, salvo quanto pattui- to sul punto in sede di transazione.
Trieste, 9/10/2025.
Il Presidente Estensore
(dott.Lucio Benvegnù)
Pag.4