Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 27/01/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Lecce n. 2134 del 16.12.2022 Oggetto: conversione contratto di lavoro full-time risarcimento danni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Serena Rondinone Parte_1
Appellante
e rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Arigliano Controparte_1
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato in data 19.2.2021, -premesso di essere stato assunto dalla Parte_1
n data 9.7.2009, con mansioni di autista di scuolabus e di aver osservato Controparte_1
un orario di lavoro part-time, articolato in due turni giornalieri concomitanti con l'orario di ingresso e di uscita degli alunni da scuola- esponeva che, a causa della frammentazione dell'orario di lavoro, non aveva potuto effettuare altra attività lavorativa, sicché il rapporto doveva considerarsi full-time.
Inoltre, lamentava che era stato erroneamente applicato il CCNL per i dipendenti delle aziende del terziario, in luogo di quello per il settore industria e pulizia. Sviluppava, quindi, due distinti conteggi
-per il periodo da gennaio 2013 a dicembre 2017- calcolando, secondo una “prima ipotesi”, la somma di € 10.863,00 e, secondo una “seconda ipotesi” -che individuava “in subordine”- la somma €
82.693,00. Concludeva chiedendo di “1. Accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno;
2. Accertare che in virtù del rapporto di lavoro come instaurato ha subito Parte_1
1
3. Accertare e dichiarare che in considerazione di quanto riferito sub 2) il lavoratore ha diritto a vedersi riconosciute differenze retributive e contributive in misura di €. 10.863,00 o della maggiore somma di €. 82.693,00”.
Si costituiva in giudizio la he -premesso di essere una società interamente Controparte_1
pubblica, con socio unico il eccepiva preliminarmente la nullità del ricorso Controparte_2
per indeterminatezza del contenuto. Nel merito evidenziava che con delibera del 27.07.2020, era stato eliminato totalmente il servizio trasporto per decisione del socio unico/committente e, in conseguenza di ciò, a partire dal 09.09.2020, le mansioni del ricorrente erano state modificate in quelle di addetto alla manutenzione del patrimonio comunale con contestuale ridistribuzione settimanale delle ore di lavoro, accettata dal lavoratore. Tanto precisato, rilevava l'insussistenza dei presupposti per la conversione del rapporto da part-time in full-time e per il risarcimento del danno, in difetto delle condizioni di cui all'art. 8 d.lgs. l.n. 60/2000; riteneva anche l'insussistenza dei presupposti per il danno da perdita di chance. Eccepiva, comunque, la prescrizione dei crediti e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale -pur rilevandone la genericità- rigettava l'eccezione di nullità del ricorso. Nel merito dava atto della mancata contestazione circa la modifica dell'orario di lavoro a far data dal 9.09.2020 (su 4 giorni lavorativi, dal lunedì al giovedì, dalle ore 7.00 alle ore
14.00 per i primi tre giorni della settimana e dalle 7.00 alle 11.00 il quarto giorno). Per il periodo precedente riteneva che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo pieno, in mancanza di alcuna disposizione di legge in tal senso (neppure richiamata in ricorso) e tenuto conto della precisa collocazione temporale della prestazione, così come allegata nel ricorso introduttivo, funzionale all'espletamento delle mansioni affidate al lavoratore, in relazione alle quali non risultava formulata alcuna censura. Anche in considerazione dell'orario pattuito a decorrere da settembre 2020, riteneva che non vi fossero elementi -neppure presuntivi- per desumere che la suddetta articolazione oraria avesse rappresentato in concreto un impedimento alla ricerca di un ulteriore impiego. Quanto alla domanda risarcitoria -ferma la assenza di una condotta addebitabile alla società, astrattamente suscettibile di determinare un danno risarcibile- evidenziava la genericità delle allegazioni sul punto. Rigettava, quindi, la domanda attorea, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso tale decisione ha proposto appello censurandola per i seguenti motivi: 1) Parte_1
il Tribunale aveva valutato erroneamente i fatti e i documenti prodotti in giudizio, senza considerare che la collocazione temporale dell'orario di lavoro era stata solo apparente. Ha precisato di essere stato impiegato presso la società sin dal 2001, quale lavoratore socialmente utile, e di essere stato
2 assunto dal 2008 con contratto di lavoro a tempo determinato e, dal 2009, con contratto part-time (25 ore) a tempo indeterminato senza indicazione dell'orario di lavoro, mentre altri lavoratori erano stati assunti con contratto di lavoro full-time; 2) il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi in merito alla errata applicazione del CCNL di categoria. Ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, reiterando le conclusioni già rassegnate nel giudizio di primo grado.
La si è costituita nel presente giudizio eccependo l'inammissibilità dei Controparte_1
documenti (allegato n. 5 recante ordini di servizio;
allegato n. 6 recante contratto del 2020 e ordini di servizio;
allegato n. 7 recante contratti di lavoro) prodotti per la prima volta nel presente grado di giudizio, nonostante le preclusioni di legge. Nel merito ha richiamato le eccezioni e le difese già svolte nel giudizio di primo grado e ha chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza del 6.12.2024 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Ai fini di una più compiuto esame dei motivi di appello appare necessario individuare i limiti della domanda proposta nel ricorso introduttivo di primo grado, dove ha dedotto di aver Parte_1 prestato “la propria attività lavorativa alle dipendenze della resistente con due turni giornalieri concomitanti con l'orario di ingresso e quello di uscita degli alunni da scuola” e ha lamentato che “la frammentazione di orario non consentiva (…) di potere effettuare altra attività lavorativa”; in considerazione di tanto ha chiesto la “estensione a full time del rapporto di lavoro, quale risarcimento del danno per aver lavorato con orario frammentato part time e di fatto precluso lo svolgimento di aggiuntive attività lavorative tali da garantire un mantenimento decoroso”.
Per come emerge dalle allegazioni attoree, la domanda di “estensione” dell'orario di lavoro e la richiesta di risarcimento del danno è stata fondata sulla asserita frammentazione dell'orario di lavoro, che non avrebbe consentito al lavoratore di reperire una ulteriore occupazione lavorativa.
Nessuna specifica censura è stata mossa, invece, in merito a eventuali carenze e omissioni del contratto individuale di lavoro sotto il profilo della indicazione o della collocazione dell'orario di lavoro;
ne consegue l'inammissibilità, nel presente grado di giudizio, di integrazioni della domanda con fatti non dedotti e allegati nel giudizio di primo grado.
Le argomentazioni svolte nei motivi di appello, dunque, devono essere esaminate nei limiti della domanda proposta nel giudizio di primo grado, stante il divieto di jus novorum in appello, che si verifica allorquando la "causa petendi" dedotta, essendo fondata su elementi e circostanze non prospettati in precedenza, importi il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato in giudizio e
3 introduca nel processo un nuovo tema di indagine che alteri l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia. Si rammenta, invero, che il divieto di jus novorum non concerne soltanto le allegazioni in fatto e l'indicazione degli elementi di prova, ma anche la specificazione della causa petendi fatta valere in giudizio a sostegno dell'azione, pur se la nuova prospettazione sia fondata sulle stesse circostanze di fatto, ma non si risolva in una semplice precisazione di una tematica già acquisita al giudizio (cfr. tra le tante Cass. n. 19186/2020, n. 535/2018).
Le suesposte considerazioni inducono, anche, a reputare inammissibile e irrilevante la documentazione prodotta da parte appellante per la prima volta nel presente giudizio, in quanto relativa a documentazione (in particolare i contratti di lavoro) il cui contenuto non è stato fatto oggetto di censura (sotto il profilo formale) nel primo grado di giudizio.
***
Tanto premesso, quanto al primo motivo di appello, giova riportare la normativa che disciplina il regime sanzionatorio conseguente alla inosservanza delle regole dettate in materia di contratto di lavoro a tempo parziale, e segnatamente, l'art. 10 d.lgs. n. 81/2015 che -mutuando l'analoga disciplina prevista dall'art. 8, comma a 2, d.lgs. n. 61/2000- prevede: “2. Qualora nel contratto scritto non sia determinata la durata della prestazione lavorativa, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla pronuncia. Qualora l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente alla pronuncia, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno”.
Tale risultando il tenore del dettato normativo, deve ritenersi che nel caso di specie non sussistano i presupposti per l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dall'art. 10 d.lgs. n. 81/2015, in quanto, per come sopra rilevato, le rivendicazioni di parte appellante (tanto la domanda di “estensione” dell'orario di lavoro, quanto la richiesta di risarcimento del danno) sono fondate sulla asserita frammentazione dell'orario di lavoro e non anche sulla omessa indicazione dell'orario di lavoro e della sua collocazione temporale nel contratto individuale di lavoro (ipotesi contemplate dall'art. 10).
Pertanto, in mancanza di norme che dispongano in tal senso, deve ritenersi -concordemente con quanto affermato dal Tribunale- che difettino nella specie i presupposti giuridici e normativi per affermare la sussistenza di un orario di lavoro full-time, quale conseguenza della lamentata
4 “frammentazione” dell'orario di lavoro, in quanto coincidente con l'orario di ingresso e di uscita degli alunni da scuola.
Del pari, deve condividersi quanto rilevato dal Tribunale a proposito della mancanza di deduzioni, nel ricorso introduttivo di primo grado, in merito alla modifica dell'orario di lavoro intervenuta a far data dal 9.09.2020 (su 4 giorni lavorativi, dal lunedì al giovedì, dalle ore 7.00 alle ore 14.00 per i primi tre giorni della settimana e dalle 7.00 alle 11.00 il quarto giorno); ne consegue che nessuna rivendicazione può ritenersi fondata in relazione a tale periodo, che non è stato fatto oggetto di alcuna censura.
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno, in primo luogo, vale rilevare che -non trovando applicazione il regime sanzionatorio di cui all'art. 10 d.lgs. n. 81/2015- non è ammissibile nella specie la liquidazione equitativa del danno, prevista da tale norma (anche senza necessità di ulteriore prova, cfr. Cass. n. 8882/2015) solo in presenza delle specifiche omissioni ivi descritte.
D'altra parte, come correttamente ritenuto dal Tribunale, la genericità delle allegazioni in tema di danno non consente l'accoglimento della domanda risarcitoria neppure sotto profili differenti, visto che nel giudizio di primo grado la richiesta di risarcimento è stata fondata su circostanze assolutamente generiche -quali l'impossibilità di ricercare altre occupazioni o la compromissione dei tempi di vita e lavoro- senza specifiche allegazioni (e prove) dalle quali evincere l'esistenza di un effettivo pregiudizio in danno dell'appellante.
***
Con il secondo motivo l'appellante ha cesurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla lamentata erronea applicazione del CCNL per i dipendenti delle aziende del terziario, in luogo del CCNL per il settore industria e pulizia.
Anche questo motivo è infondato.
Deve evidenziarsi, infatti, che, sebbene nella parte narrativa del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado si sia fatto genericamente riferimento alla (supposta) erronea applicazione del CCNL per i dipendenti delle aziende del terziario, nessuna domanda risulta formulata sul punto nelle conclusioni del ricorso, dove le rivendicazioni economiche sembrano riferite al danno patrimoniale asseritamente subito a causa del frazionamento dell'orario di lavoro (“1. Accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno;
2. Accertare che in virtù del rapporto di lavoro come instaurato
[...]
ha subito danni patrimoniali connessi alla compressione significativa tenendo conto delle Parte_1 responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di integrazione del reddito;
3.
Accertare e dichiarare che in considerazione di quanto riferito sub 2) il lavoratore ha diritto a vedersi
5 riconosciute differenze retributive e contributive in misura di €. 10.863,00 o della maggiore somma di €.
82.693,00”).
Ne consegue che -esclusa la sussistenza di una responsabilità risarcitoria a carico della società datrice di lavoro, per i motivi sopra evidenziati- correttamente il Tribunale ha, di fatto, ritenuto assorbita ogni questione relativa alla quantificazione del preteso risarcimento (ove anche da effettuarsi secondo i parametri contenuti nel diverso CCNL applicabile secondo la prospettazione dell'appellante).
Tanto è sufficiente per il rigetto anche del secondo motivo di appello.
Solo per completezza, allora, si rileva che, secondo un consolidato principio della Suprema Corte,
l'art. 2070 c.c., comma 1 (in base al quale l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del CCNL, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore), non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione;
con la conseguenza che, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal CCNL di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dell'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato (cfr., tra le tante, Cass. n.
24160/2015, n. 26742/2014).
Nella specie difettano del tutto allegazioni in merito agli aspetti sopra evidenziati e a eventuali ulteriori ragioni che imporrebbero l'applicazione di un diverso CCNL;
dunque, anche in considerazione di tanto, la sentenza appellata va esente da censure.
Sulla scorta delle motivazioni che precedono -che assorbono ogni altra questione- l'appello deve essere rigettato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 16.06.2023 da nei confronti di avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
16.12.2022 n. 2134 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
Rigetta l'appello.
6 Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 1.000,00, ex DM n. 55/2014, oltre accessori e rimborso spese forfettarie come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Arigliano.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2012 dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della sentenza entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce, il 6.12.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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