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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/06/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro
composta dai Magistrati:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere rel.
Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 761 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno
2024 avverso la sentenza n. 325/2024 in data 20 maggio 2024 del Tribunale di Busto Arsizio, Giudice Dott. Milton D'Ambra, discussa e decisa all'udienza collegiale del 22 gennaio 2025
promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Sisti ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Milano alla via Lampugnano 107, presso il suo Studio;
Appellante
contro on sede legale in Milano, Via Archimede n. 57, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marc Ciceri del Foro di Lodi e dall'Avv. Fabio Fontana del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata in Lodi al Corso Ettore Archinti n. 70, presso lo Studio del primo.
Appellata
OGGETTO: Rapporto di procacciamento di affari – Crediti del procacciatore azionati in sede monitoria – Preponente committente – Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni per l'appellante:
“Voglia la Corte d'Appello, ogni contraria istanza disattesa, previa acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado, in riforma della sentenza impugnata In via principale in ogni caso in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento dell'importo di € 397.130,97 a titolo di provvigioni non corrisposte, o nel maggiore o minore importo accertato in corso di causa, per i motivi di cui sopra in ogni caso in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento delle provvigioni ancora dovute su tende e pergole, nella misura risultante a seguito di CTU, o nel maggiore o minore importo accertato in corso di causa, per i motivi di cui sopra
1 in ogni caso in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento del compenso per le attività accessorie di svolte dal ricorrente a far data dal settembre 2021 e fino al marzo 2023 nella misura di € 53.904,24, o in quella diversa ritenuta di giustizia, anche secondo equità, per i motivi di cui sopra Voglia la Corte d'Appello, ogni contraria istanza disattesa, previa acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado, in riforma della sentenza impugnata
In via principale in ogni caso in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento dell'importo di € 397.130,97 a titolo di provvigioni non corrisposte, o nel maggiore o minore importo accertato in corso di causa, per i motivi di cui sopra in ogni caso in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento delle provvigioni ancora dovute su tende e pergole, nella misura risultante a seguito di CTU, o nel maggiore o minore importo accertato in corso di causa, per i motivi di cui sopra in ogni caso in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento del compenso per le attività accessorie di svolte dal ricorrente a far data dal settembre 2021 e fino al marzo 2023 nella misura di € 53.904,24, o in quella diversa ritenuta di giustizia, anche secondo equità, per i motivi di cui sopra
Accertare la sussistenza di un rapporto agenziale fra il signor e Parte_1 CP_1 dall'2 aprile 2021 fino all'effettiva cessazione del contratto, per i motivi di cui sopra
[...]
in ogni caso in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento dell'importo di € 256.271,47, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso o comunque a titolo di risarcimento del danno, per i motivi di cui sopra
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento dell'importo di € 683.390,58, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, anche secondo equità, a titolo di residuo indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751, ovvero, in subordine, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al pagamento dell'importo di € 10.684,86, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di FIRR, nonché di € 30.752,58, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di indennità suppletiva di clientela, per i motivi di cui sopra c.c., per i motivi di cui sopra
Condannare in ogni caso in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento dell'importo di € 455.593,72, o nella diversa somma ritenuta di giustizia e di equità, a titolo di indennità per il patto di non concorrenza ex art. 1751-bis c.c., per i motivi di cui sopra
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento delle spese di lite del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario
Il tutto oltre accessori di legge, rivalutazione e interessi (anche nella misura di cui all'art. 4 D.Lgs. 231/2002, laddove previsto) dalle singole scadenze al saldo. Si reiterano – se ritenute opportune – le istanze istruttorie formulate nel giudizio di prime cure”.
Conclusioni per la Società appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE Dichiarare infondato e, dunque, rigettare l'avverso appello, e confermare la sentenza impugnata.
2 In ogni caso, accogliere le conclusioni rassegnate e precisate dalla società Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, nel giudizio di primo grado e qui di seguito ritrascritte:
IN VIA PRELIMINARE DI RITO
Previo, se del caso, passaggio dal rito speciale al rito ordinario ex art. 427 c.p.c., accertare e/o dichiarare la carenza di giurisdizione / l'incompetenza in capo al Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, in favore del Giudice ordinario, stante l'inapplicabilità degli artt. 409 e ss. al contratto da procacciatore d'affari per le ragioni ampiamente esposte nel presente atto;
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE DI RITO
Previo, se del caso, passaggio dal rito speciale al rito ordinario ex art. 427 c.p.c., accertare e/o dichiarare la carenza di giurisdizione / l'incompetenza in capo al Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, stante la previsione di clausola compromissoria ex Art. 11 inserita nel contratto di procacciamento di affari del 02.04.2021, con conseguente giurisdizione / competenza a decidere la presente controversia in capo all'Arbitro unico che verrà nominato e, conseguentemente, rigettare il ricorso avversario.
IN VIA PRELIMINARE DI MERITO Previo, se del caso, passaggio dal rito speciale al rito ordinario ex art. 427 c.p.c. per tutte le ragioni in fatto ed in diritto di cui all'eccezione in via preliminare di merito, accertare e dichiarare in capo al Sig. l'inesistenza / l'insussistenza / la mancata Parte_1 maturazione / la cessazione / l'estinzione / la perdita di qualsivoglia diritto provvigionale verso la Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
Previo, se del caso, il passaggio dal rito speciale al rito ordinario ex art. 427 c.p.c., accertate tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte ed argomentate in narrativa, dichiarare legittimo il recesso esercitato dalla o, in via alternativa, risolto il contratto di Controparte_1 procacciamento d'affari del 02.04.2021 per inadempimento di non scarsa importanza del Sig. ed in ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'art 8 del contratto di Parte_1 procacciamento d'affari del 02.04.2021, rigettare le domande tutte proposte dal ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Fatto e motivi della decisione
Con la sentenza n. 325 del 2024, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Busto Arsizio, ha respinto -compensando le spese del grado- il ricorso con cui facendo valere Parte_1 il suo ruolo di procacciatore d'affari per conto della resistente , ne aveva CP_1 chiesto la condanna al pagamento di provvigioni non corrisposte. Il Tribunale, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla società, ha dichiarato “il difetto di competenza per essere la causa compromessa in arbitrato”, in assonanza con quanto ritenuto in altra causa analoga. Il primo Giudice ha considerato che l'oggetto del giudizio riguardava la richiesta di pagamento delle provvigioni dovute al ricorrente dalla in forza del Controparte_1 contratto di procacciamento d'affari sottoscritto dalle parti in data 2 aprile 2021, il cui art. 11, in particolare, disponeva testualmente “le parti espressamente convengono che per ogni controversia (…) originato e derivante dal presente accordo (…) sarà risolta mediante arbitrato libero, in conformità del regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Lodi (…). La sua decisione viene sin d'ora riconosciuta dalle parti come manifestazione della loro volontà contrattuale”.
3 Il Tribunale ha disatteso quanto prospettato dal secondo il quale l'attività lavorativa Pt_1 dedotta doveva rientrare nella fattispecie di cui all'art. 409, co. 1, n. 3 c.p.c. poiché il rapporto intrattenuto con era qualificabile come di agenzia o, comunque iscrivibile a una CP_1 fattispecie caratterizzata da una collaborazione avente ad oggetto la “prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale anche se non ha carattere subordinato”, con la conseguente competenza del Giudice del Lavoro e la nullità della clausola compromissoria per contrarietà a norma imperativa.
Il primo Giudice ha ritenuto che non avesse dimostrato la riconducibilità del Parte_1 rapporto a un contratto di agenzia, né la sussistenza dei presupposti di continuità, coordinazione e personalità che il contratto di procacciatore di affari deve presentare per essere assoggettabile al rito al rito di cui agli artt. 409 e segg. c.p.c.. Nella specie, dalla regolazione contrattuale del rapporto emergeva che esso era connotato dall'assenza di coordinazione e dall'assenza di stabili forme inserimento del Pt_1 nell'organizzazione aziendale, mentre l'attività di mediazione atipica si svolgeva senza che il mediatore fosse assoggettato ai voleri della proponente e sulla base di libere iniziative del preposto, difettando quindi specialmente il requisito della stabilità quale elemento ulteriormente caratterizzante il rapporto di agenzia;
inoltre, l'art. 3 del contratto prevedeva espressamente che “Il procacciatore di affari svolgerà l'attività oggetto del presente contratto in piena autonomia e senza alcun vincolo” quale concetto ribadito nel successivo art.
4.2 laddove si prevedeva che “Il procacciatore di affari sarà libero di organizzare come meglio ritiene opportuno la propria operatività”. Al riguardo, il Tribunale ha pure precisato che le parti avevano esplicitamente escluso poteri di rappresentanza e rapporti di esclusiva e che non era indicata una specifica zona geografica entro la quale l'attività di mediazione avrebbe potuto essere esercitata. Il Giudice ha quindi ritenuto che il rapporto fosse stato “caratterizzato da assoluta libertà nei tempi, nei luoghi e nelle concrete modalità di esecuzione, rientri tra le fattispecie di mediazione atipica non inquadrabili, per le concrete modalità di svolgimento, nell'alveo della parasubordinazione, così come l'assenza della stabilità di cui all'art. 1742 c.c. esclude la riqualificazione del rapporto secondo la disciplina del contratto di agenzia, dal momento che la prestazione a carico del procacciatore dipende esclusivamente dalla sua iniziativa, libera nell'an, nel quando e nel quomodo.”
Ciò premesso, il Tribunale ha concluso che “La non riconduzione del rapporto alle fattispecie previste dall'art. 409 c.p.c. e, pertanto, la non assoggettabilità al rito del lavoro comporta l'esclusione delle limitazioni di arbitrabilità previste dall'art. 806, co. 2, c.p.c., dovendosi, in ogni caso, ritenere che, per come è strutturata la clausola arbitrale e, in particolare, dall'inequivoco tenore letterale del relativo art. 11 (“La sua decisione [la decisione cioè della Camera arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Lodi] viene sin d'ora riconosciuta dalle parti come manifestazione della loro volontà contrattuale”), l'arbitrato inteso dalle parti ha indubbia natura irrituale (“manifestazione della volontà contrattuale”) e, pertanto, trova regolazione nella diversa fattispecie di cui all'art. 808-ter c.p.c., con conseguente esclusione del divieto, invocato da parte opposta, posto dall'art. 806, co. 2, c.p.c. in tema di arbitrato rituale.”.
ha impugnato la sentenza facendo valere le seguenti doglianze. Parte_1
In primo luogo, censura il mancato rilievo da parte del Giudice della nullità della clausola compromissoria, peraltro neppure puntualizzata come tale in rapporto all'assenza della doppia sottoscrizione richiesta a pena di nullità dell'art. 1341 c.c. In ogni caso, essendo l'attività svolta dall'odierno appellante sicuramente riconducibile alla disciplina di cui all'art. 409, n. 3) c.p.c., la competenza del Giudice del Lavoro
4 determinerebbe la nullità della clausola compromissoria, sia che si tratti di arbitrato rituale, sia che si tratti di arbitrato irrituale.
In ordine alla competenza del Tribunale adito, l'appellante lamenta l'omessa individuazione in concreto del reale dipanarsi del rapporto, sostenendo la riconducibilità del contratto di incarico a una fattispecie agenziale. In ogni caso, deduce la riconducibilità del rapporto, anche se interpretato come procacciamento d'affari, alla competenza del giudice del lavoro poiché esso presentava le caratteristiche del coordinamento, della continuità e della prevalente personalità della prestazione. Si è perciò osservato che “anche limitando la propria analisi al contratto de quo il Giudice avrebbe dovuto accertare la competenza (incontrovertibile) del Tribunale del Lavoro”, con conseguente nullità della clausola compromissoria.
Parte appellante ripropone infine anche le questioni sollevate nell'ambito del giudizio di primo grado.
A proposito delle provvigioni dovute, ricorda di aver promosso la sottoscrizione di contratti per € 20.501.727,27, maturando il diritto ad una provvigione di € 1.025.086,36, (da cui deve essere detratta la somma di € 288.984,00 già ricevuta come acconto). Evidenzia che la Società non avrebbe mai consegnato allo stesso gli estratti conto provvigionali, unico documento utile alla quantificazione delle provvigioni in via di maturazione, omettendo tale produzione anche con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Sul compenso per le attività accessorie, il sostiene non essergli stato riconosciuto Pt_1 alcunché riproponendo l'avvenuto espletamento di compiti complementari (quali: -raccogliere la sottoscrizione dei clienti sui contratti per il c.d. “Superbonus 110” (docc. 2-5); -procedere quotidianamente al caricamento delle foto relative ai cantieri attribuiti e procacciati attraverso l'applicativo aziendale “app-trustbonus” (docc. 12-13); -ricercare nuove imprese edili e installatori da convenzionare attivando partnership con la preponente (doc. Controparte_1
14); -presenziare sui cantieri assegnati e procacciati;
-relazionare la preponente attraverso la predisposizione di report giornalieri (cfr. doc. 14); -partecipare alle riunioni aziendali.)
Sulla qualificazione del rapporto, l'appellante ribadisce che tra le parti era intercorso un rapporto di agenzia che dava luogo alle indennità di cessazione appositamente rivendicate.
La Società si è costituita chiedendo la conferma integrale della sentenza di CP_1 primo grado. Eccepisce l'inammissibilità del primo motivo di appello avversario per violazione del divieto di nova in appello e nel merito insiste sulla legittimità della clausola compromissoria.
Quanto al secondo motivo di appello, la parte oppone che il rapporto intercorso non poteva essere qualificato come un genuino contratto di procacciamento di affari comportante la conseguente competenza del giudice adito dovendosi escludere la sussistenza degli elementi della continuità e del coordinamento ed evidenziando che “poiché sussiste una presunzione circa il fatto che il contratto di procacciatore d'affari sia caratterizzato dall'episodicità e dall'occasionalità, solo al cospetto dell'allegazione e della prova in merito alla sussistenza del requisito della continuità (e del coordinamento), possono trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 409 e ss. c.p.c.” Specifica altresì che il rapporto col era durato meno di due anni richiamando inoltre Pt_1
i motivi di infondatezza non esaminati in primo grado e insistendo sul fatto che le rivendicazioni avversarie sarebbero illegittime.
All'udienza del 22 gennaio 2025 la causa è stata discussa e decisa coma da dispositivo trascritto in calce.
5 -:<
Il mezzo di impugnazione adottato da nei confronti della sentenza resa dal Parte_1
Tribunale di Busto Arsizio, fa capo ad una iniziativa processuale inammissibile, tenuto conto che tale sentenza di primo grado si è pronunciata soltanto sulla competenza del giudice adito stabilendone il difetto, pur dopo aver analizzato le particolarità fattuali della fattispecie dedotta in giudizio, quale attività però strettamente strumentale e valutativa rispetto al tipo di pronuncia conseguentemente assunta dal Giudice. Si valuti al proposito quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 34999 del 17/11/2021, secondo la quale “Qualunque sentenza - escluse quelle del giudice di pace - che decida esclusivamente sulla competenza deve essere impugnata con istanza di regolamento di competenza, anche se il giudice esamini questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, purché l'estensione della decisione alle stesse sia strumentale alla soluzione della questione sulla competenza e non abbia, al contrario, autonomia rispetto ad essa, nel qual caso la risoluzione di dette questioni appartiene al merito, con conseguente ricorso ai mezzi ordinari di impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto soggetta ad appello la pronuncia che, a seguito di eccezione dell'opposto, aveva statuito sulla intempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo, per errore nella forma dell'atto introduttivo prescelto, nonché sul rito adottato, trattandosi della decisione - sebbene non riprodotta in uno specifico capo del dispositivo, limitato alla sola declinatoria di incompetenza - di questioni pregiudiziali di rito con carattere di autonomia)”.
Pacifico resta, infine, il fatto che l'avere valorizzato l'esistenza e la concreta influenza di una clausola arbitrale abbia proiettato i suoi effetti su di una questione di vera e propria competenza.
Si provvede pertanto come da dispositivo che segue in cui le spese del presente grado sono interamente compensate in rapporto alle trascuratezze ascrivibili, sia pure in diversa misura, alle parti del presente processo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello nei confronti della sentenza n. 325/2024 del Tribunale di Busto Arsizio in quanto impugnabile con il regolamento necessario di competenza ex art. 42
c.p.c..
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado. Sussistono nella specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante. Milano, 22 gennaio 2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
Roberto Vignati Silvia Marina Ravazzoni
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