Art. 9.
Gli agenti dell'Amministrazione finanziaria hanno facolta' di entrare negli stabilimenti, magazzini ed esercizi di qualsiasi specie esistenti nella zona franca ed ispezionare i libri ed altri registri e documenti commerciali.
Gli agenti dell'Amministrazione finanziaria hanno facolta' di entrare negli stabilimenti, magazzini ed esercizi di qualsiasi specie esistenti nella zona franca ed ispezionare i libri ed altri registri e documenti commerciali.