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7 gennaio 1949
7 gennaio 1949
Art. 9.
Gli agenti dell'Amministrazione finanziaria hanno facolta' di entrare negli stabilimenti, magazzini ed esercizi di qualsiasi specie esistenti nella zona franca ed ispezionare i libri ed altri registri e documenti commerciali.
Gli agenti dell'Amministrazione finanziaria hanno facolta' di entrare negli stabilimenti, magazzini ed esercizi di qualsiasi specie esistenti nella zona franca ed ispezionare i libri ed altri registri e documenti commerciali.