Articolo 9 della Legge 1 dicembre 1948, n. 1438
Articolo 8Articolo 10
Versione
7 gennaio 1949
Art. 9.
Gli agenti dell'Amministrazione finanziaria hanno facolta' di entrare negli stabilimenti, magazzini ed esercizi di qualsiasi specie esistenti nella zona franca ed ispezionare i libri ed altri registri e documenti commerciali.
Entrata in vigore il 7 gennaio 1949