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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/04/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Gerlando Lo Presti Seminerio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 728/2023 R.G.A.C.
PROMOSSA DA
NATA A PALERMO IL 14/12/81 Parte_1
rapp. e dif. dall'Avv. Anna Cacciatore
ATTRICE
CONTRO
IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_1
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE ING. CP_2
rapp. e dif. dagli Avv.ti Mariano Di Napoli e
Antonietta Pecoraro
CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI
IN PERSONA DEL Controparte_3
PROCURATORE SPECIALE DOTT. Controparte_4
rapp. e dif. dall'Avv. Santo Spagnolo
CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: condannatorio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
1
Con atto di citazione del 23/02/2023
[...] evocava in giudizio la Parte_1 [...]
l'attrice in tal modo CP_5 premettendo alle istanze giudizialmente dedotte d'essere rimasta vittima in data
12/02/2022 alle ore 11:00 circa mentre si trovava all'interno del parcheggio della struttura di proprietà della convenuta di un grave incidente. Deduceva a sostegno dell'azione oggi intrapresa che quanto subìto
s'era verificato a causa dello stato di dissesto nel quale versava il pavimento nella zona del parcheggio che in quel momento stava percorrendo non visibile e non segnalato.
Affermava altresì d'aver riportato in esito all'incidente gravissime lesioni per cui concludeva chiedendo che venisse preliminarmente dichiarata l'esclusiva responsabilità della nella Controparte_1 causazione del sinistro in argomento e nel merito per l'effetto la condanna della stessa al ristoro d'ogni danno patito in conseguenza dell'incidente in parola. La Controparte_1 si costituiva con comparsa del 05/06/2023 preliminarmente instando al fine di essere autorizzata ad evocare in giudizio la compagnia assicuratrice Controparte_6
[...] con la quale aveva stipulato apposito
[...] contratto per la responsabilità civile verso terzi chiedendo di essere da questa garantita e manlevata da ogni eventuale conseguenza scaturente dalla controversia in oggetto invocando nel merito il rigetto delle attoree pretese delle quali deduceva l'infondatezza.
Il giudice autorizzava l'istanza avanzata ex art. 269 c.p.c. dalla convenuta e quindi ritualmente citata si costituiva in virtù di comparsa responsiva del 29/11/2023 la
[...] anch'essa chiedendo il Controparte_3 rigetto delle pretese giudizialmente dedotte da parte attrice stante la loro infondatezza.
Infine la causa istruita esclusivamente attraverso produzioni documentali veniva posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15/01/2025 previa concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le attoree pretese sono state respinte, in ossequio alla regola di giudizio sancita dall'art. 2697 c.c. (a tenore della quale
“actore non probante, reus absolvitur”). Nel merito, l'attrice assume, nell'atto introduttivo e nelle successive proprie
3 difese, che il fatto illecito per cui è causa si è verificato a causa della insidia non prevedibile né evitabile costituita dallo stato di dissesto della pavimentazione del percorso posta all'interno della struttura della convenuta non visibile per assenza di apposita segnalazione inciampando nella quale sarebbe caduta riportando lesioni personali.
Tale insidia, in quanto derivante dalla carenza di diligente custodia e manutenzione della stradella teatro dell'incidente per cui
è causa, determinerebbe la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c.
o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Da tali prospettazioni emerge con tutta evidenza come parte attrice abbia evocato la responsabilità della convenuta sotto un duplice e distinto titolo, avendo chiesto, in via principale, l'accertamento e la dichiarazione di essa responsabilità ex art. 2051 c.c., o , quanto meno, ex art. 2043 c.c.
Trattasi, invero, di domande fondate su differenti causae petendi e che, pertanto, meritano di essere singolarmente esaminate poiché come la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti
4 e coinvolge distinti temi d'indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso (art. 2043 c.c.) se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia
(art. 2051 c.c.), dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito. In particolare, e sotto lo specifico profilo dell'onere probatorio, compendia efficacemente la relativa ripartizione il pronunciamento della
S.C., secondo cui “nel caso di responsabilità da insidia o trabocchetto la configurazione dell'azione ex art. 2043 o ex art. 2051 produce una diversificazione sostanziale dell'indagine probatoria con conseguente riparto dell'onere probatorio. La configurazione della responsabilità ex art. 2043 richiede l'accertamento di un comportamento commissivo od omissivo dal quale
è derivato un pregiudizio a terzi, con onere a
5 carico del danneggiato. Viceversa, la responsabilità per danni da cose in custodia, si fonda sul rischio a carico del custode, a meno che non sia intervenuto un caso fortuito a interrompere il nesso eziologico. In questo caso l'onere della prova grava sul danneggiante. Al pari del caso fortuito, anche il concorso colposo del danneggiato può produrre un'interruzione del nesso eziologico e pertanto giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode, in base ad una valutazione della gravità ex art 1227 cc del comportamento della vittima. Nel caso che qui occupa, l'attrice ha evocato la tutela apprestata dall'art. 2043 c.c., ipotizzando una responsabilità omissiva della CP_1
per avere la convenuta negligentemente
[...] trascurato una corretta manutenzione della stradella posta all'interno della struttura di sua proprietà e non aver eliminato una situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia o trabocchetto). Orbene, premesso che l'azione di responsabilità ex art. 2043 c.c. impone all'attore di fornire la prova non solo dell'evento lesivo e delle conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate, ma anche del fatto omissivo o commissivo di colui al quale si imputa tale responsabilità,
6 unitamente al rapporto di causalità tra la condotta e l'evento e all'elemento soggettivo della colpa o del dolo, si osserva che la proprietaria di una struttura aperta al pubblico, è tenuta, in applicazione del principio generale del neminem laedere
(fondato sulla disposizione primaria dell'art. 2043 c.c.), a mantenere la struttura in condizioni che non costituiscano una situazione di pericolo occulto per l'utente, che fa ragionevole affidamento sulla sua apparente regolarità. La pluriennale attività giurisprudenziale ha elaborato la figura della cd. “insidia o trabocchetto”, quale elemento sintomatico dell'attività colposa della proprietaria, ricorrente allorché la struttura nasconda un'insidia non evitabile con l'ordinaria diligenza. Tale nozione costituente un indice tassativo ed ineludibile per fondare la responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. per danni riportati dall'utente in conseguenza di omessa o insufficiente manutenzione di locali aperti al pubblico presuppone che colui che lamenti di aver sofferto un danno debba offrire la prova dell'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dalla coesistenza di due elementi, ovvero, l'elemento oggettivo della
7 non visibilità e l'elemento soggettivo della imprevedibilità del pericolo. Nella fattispecie in esame, l'attrice ha sostenuto l'invisibilità e l'imprevedibilità del pericolo, costituito dalla presenza di un avvallamento del terreno invisibile e non adeguatamente segnalata, che avrebbe provocato la perdita di equilibrio con conseguente caduta. Ad avviso del giudicante, però, parte attrice non ha ottemperato compiutamente all'onere probatorio, su di essa incombente, in ordine agli elementi costitutivi della responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. della convenuta. Dagli esiti dell'istruttoria e, in particolare, dall'esame della documentazione versata in atti, nonché dalle deduzioni difensive delle parti, non è emerso, infatti, che il pericolo fosse insidioso o occulto, nei termini sopra illustrati. Quanto alla descrizione dello stato di dissesto della stradella rinvenibile negli atti di causa, è
d'uopo osservare come essa ne denunci se non proprio la visibilità e prevedibilità quantomeno l'evitabilità, atteso che lo stesso avvallamento viene descritto come verosimilmente avvistabile e, in ogni caso, non totalmente ignoto all'attrice la quale si presume non fosse la prima volta che si
8 recasse presso la struttura della convenuta ove la propria figlia frequentava un corso di nuoto. Quanto detto implica, sotto il profilo oggettivo della non visibilità dell'anomalia del viottolo in argomento, che date le caratteristiche dello stato dei luoghi il pericolo da essa rappresentato era visibile o quanto meno avvistabile e, comunque, tale da indurre l'attento e prudente utente della strada a camminare con estrema lentezza e con lo sguardo rivolto verso il basso per evitare di calpestare la zona interessata dall'irregolarità dell'asfalto e, conseguentemente, una possibile perdita di equilibrio. Sotto il diverso aspetto soggettivo della non prevedibilità dell'ostacolo, va sottolineato come la presenza dell'irregolarità della pavimentazione della stradella sia immediatamente percepibile agli occhi anche di chi non la percorra abitualmente. Detta circostanza costituisce una prova dirimente in ordine alla assoluta prevedibilità del pericolo da parte dell'attrice, la quale, avendo verosimilmente in precedenza percorso tale tracciato, era consapevole della sua presenza e della possibilità che, non prestando la dovuta attenzione, avrebbe potuto
9 incorrere (ciò che, di fatto, è accaduto) nell'evento rovinoso. Sulla scorta delle considerazioni appena illustrate, a mente della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso. Deve concludersi che l'anomalia della stradella denunciata dall'attrice non rappresentava un pericolo occulto, né insidioso, perché visibile e, per questo, comunque prevedibile, per cui non può attribuirsi alla convenuta alcuna responsabilità ex art 2043 c.c. per le conseguenze pregiudizievoli del sinistro verificatosi ai danni dell'attrice. Ne consegue che la pretesa risarcitoria della stessa almeno a tale titolo, deve essere respinta. In definitiva, tanto nel caso in cui si deduca una responsabilità ex art. 2043
c.c., quanto nel caso in cui si deduca una responsabilità ex art. 2051 c.c., l'esistenza
10 di un comportamento colposo dell'utente danneggiato, consistente, appunto, nel non aver prestato la dovuta attenzione all'avvallamento esistente e sicuramente visibile sin dal momento in cui l'attrice ha iniziato a percorrere il sentiero posto all'interno della struttura di proprietà della convenuta, esclude la responsabilità di quest'ultima trattandosi di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione od eccezione sollevate, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Commentando
l'altro profilo della contorversia che ci occupa piace ricordare come l'art. 2051 c.c. preveda che ciascuno sia responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. La norma non esige che la cosa in custodia sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per un suo intrinseco potere, in quanto, anche in relazione alle cose prive di un proprio
“dinamismo”, sussiste il dovere di custodia e
11 controllo. La Corte di Cassazione ha evidenziato che non ha rilievo agli effetti dell'art. 2051 c.c. la distinzione tra cose pericolose ed inerti, ben potendo anche queste ultime inserirsi in un complesso causale, produttivo di danno, in ordine al quale il legislatore ha inteso apprestare a favore del danneggiato una tutela rafforzata. Secondo il dominante orientamento giurisprudenziale la responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione
(di custodia) intercorrente tra questi e la cosa dannosa. Ciò significa che solo il “fatto della cosa” è rilevante (e non il fatto dell'uomo) e che la responsabilità discende dal mero rapporto di custodia. L'unico limite
è costituito dall'esistenza del caso fortuito, con la precisazione che detto limite non si identifica con l'assenza di colpa. Si tratta, quindi, di una responsabilità oggettiva. La diligenza del custode, se non è provato il fortuito, non è sufficiente per escludere la sua responsabilità. La responsabilità deriva non da un comportamento del responsabile, ma dalle modalità di causazione del danno. La rilevanza del fortuito attiene al profilo causale, in quanto suscettibile di una
12 valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, anziché alla cosa che ne
è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi. Al danneggiato compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, quale anche la condotta imprevista e imprevedibile della vittima o di un terzo. Il fattore accertato potrebbe anche non essere sufficiente a interrompere il nesso di causalità, ma essere idoneo a giustificare un concorso di colpa ex art. 1227, primo comma c.c. Ritenuto pertanto che, secondo tale disposizione, “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”, non pare dubitabile che nella specie non sussistano i presupposti tutti di cui alla fonte citata.
Invero ricorre nella specie l'ipotesi della
<>, usualmente identificata nella particolare relazione tra un soggetto e la cosa legittimante il potere di escludere i terzi dal relativo utilizzo;
situazione, questa, dalla giurisprudenza indifferentemente ascritta al proprietario, all'usufruttuario,
13 all'enfiteuta, al conduttore, ecc. (qui la
[...] non ha mai, neppure CP_1 implicitamente, contestato la sua signoria, non importa a che titolo, sulla struttura teatro dell'incidente che ci occupa). Nel merito le deduzioni espresse dalle parti trovano ampio riscontro probatorio nella documentazione allegata agli atti di causa.
Infatti, la decisione di questo Giudice di non ammettere le chieste istanze istruttorie ponendo, così, la causa in decisione, dipende dalla netta convinzione del giudicante che nell'allegazione documentale delle parti vi siano tutti gli elementi utili e validi per addivenire alla definizione della controversia. Supporto probatorio alcuno è invece apparso connotarsi in riguardo all'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo con specifico riferimento alle effettive cause dell'incidente occorso all'attrice che avesse sufficiente vigore da riuscire a far in via anche presuntiva arguire una forma di responsabilità nell'ambito dell'accaduto in commento della convenuta. Nel corso del giudizio ed in particolare dall'esame della documentazione versata in atti nessuna circostanza degna di rilievo è emersa da cui
14 si potesse desumere un atteggiamento generatore di responsabilità della convenuta scaturito da una negligente condotta della stessa da intravedersi nell'asserita pericolosità della pavimentazione che al momento del fatto illecito dedotto l'attrice stava percorrendo in tal modo subendo l'incidente per cui è lite che ne avesse causato il verificarsi e quindi favorito il connotarsi della fattispecie invocata a sostengo della tesi giudizialmente prospettata. Alla luce delle emergenze processuali appena descritte s'è con sufficiente certezza in grado quindi d'affermare che l'attrice non è apparsa in grado di fornire la prova oggettiva o soggettiva verosimile né elementi seppure di carattere indiziario attendibili da cui poter intuire un'eventuale responsabilità nella causazione dell'incidente in argomento della
Pertanto appare potersi con Controparte_1 sufficiente certezza affermare che partecipazione alcuna della convenuta al concretizzarsi del fatto illecito è sembrata delinearsi all'esito della disposta attività istruttoria. Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di lite.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
rigetta le domande attoree;
dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
AGRIGENTO 10/04/2025
IL GIUDICE
Gerlando Lo Presti Seminerio
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