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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 3282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3282 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 22704 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20.6.2024 e pendente tra
1) Parte_1
Nata a Milano il 16.1.1984 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Chantal Coppo presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) CP_1
Nato a Milano il 31.07.1977
Cittadino : italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Giuseppe Jannuzzi presso il quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 5 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 11.11.2013
(anno 2013 atto n. 1800 reg. 01 parte I serie)
□ X separati consensualmente con verbale in data 26.3. 2019 omologato con decreto del 17.4.2019
con i seguenti figli: nata a [...] in data [...], nata a [...] CP_2 CP_3
21.7.2013, nata a [...] in data [...], cittadine italiane CP_4
FATTO
I coniugi sopra indicati hanno raggiunto un accordo per la risoluzione della controversia all'udienza tenutasi davanti al GOT delegato in data 01.04.2025 e hanno pertanto chiesto con istanza congiunta di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
CP_
1. Disporre affido condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori con CP_2 CP_3
collocamento prevalente presso la madre in Milano via Mazzolari 30;
2. Disporre che il padre possa tenere con sé le figlie per due weekend alternati al mese, dal sabato pomeriggio sino al lunedì mattina, una sera in settimana con pernotto, vacanze di Natale per alcuni giorni in ragione dei turni di lavoro paterni, tre settimane anche non consecutive nel periodo estivo, ponti e festività alternati tra i genitori di anno in anno.
3. Disporre assegno di mantenimento mensile delle minori a carico del padre per la somma di euro
518,00, sino al mese di agosto 2025. Dal mese di settembre 2025 tale importo si eleverà ad euro
650,00 (prima rivalutazione Istat settembre 2026).
Entrambi i genitori corrisponderanno il 50% delle spese extra assegno da sostenersi nell'interesse delle minori come indicate nelle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal
Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
pagina 2 di 5 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
4. L'assegno unico per le famiglie verrà incamerato integralmente al 100% dalla signora Pt_1
5. La signora rinuncia a richiedere al sig. gli esborsi dalla stessa sostenuti ed Pt_1 CP_1 anticipati sino alla data dell'udienza del 1.4.2025, ma a carico del sig. per ripianare il CP_1
pagina 3 di 5 debito dei coniugi vantato da LE Milano. Tale rinuncia vale esclusivamente per gli importi pregressi, permanendo a carico di entrambi il residuo predetto debito ancora da onorare.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con ordinanza del 1.4.2025 il Giudice, dato atto del raggiunto accordo, ha disposto procedersi ex art. 473 bis 51 cpc, assegnando termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano in data 11.11.2013 tra
[...]
e Pt_1 CP_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 16.04.2025
pagina 4 di 5 Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20.6.2024 e pendente tra
1) Parte_1
Nata a Milano il 16.1.1984 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Chantal Coppo presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) CP_1
Nato a Milano il 31.07.1977
Cittadino : italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Giuseppe Jannuzzi presso il quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 5 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 11.11.2013
(anno 2013 atto n. 1800 reg. 01 parte I serie)
□ X separati consensualmente con verbale in data 26.3. 2019 omologato con decreto del 17.4.2019
con i seguenti figli: nata a [...] in data [...], nata a [...] CP_2 CP_3
21.7.2013, nata a [...] in data [...], cittadine italiane CP_4
FATTO
I coniugi sopra indicati hanno raggiunto un accordo per la risoluzione della controversia all'udienza tenutasi davanti al GOT delegato in data 01.04.2025 e hanno pertanto chiesto con istanza congiunta di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
CP_
1. Disporre affido condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori con CP_2 CP_3
collocamento prevalente presso la madre in Milano via Mazzolari 30;
2. Disporre che il padre possa tenere con sé le figlie per due weekend alternati al mese, dal sabato pomeriggio sino al lunedì mattina, una sera in settimana con pernotto, vacanze di Natale per alcuni giorni in ragione dei turni di lavoro paterni, tre settimane anche non consecutive nel periodo estivo, ponti e festività alternati tra i genitori di anno in anno.
3. Disporre assegno di mantenimento mensile delle minori a carico del padre per la somma di euro
518,00, sino al mese di agosto 2025. Dal mese di settembre 2025 tale importo si eleverà ad euro
650,00 (prima rivalutazione Istat settembre 2026).
Entrambi i genitori corrisponderanno il 50% delle spese extra assegno da sostenersi nell'interesse delle minori come indicate nelle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal
Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
pagina 2 di 5 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
4. L'assegno unico per le famiglie verrà incamerato integralmente al 100% dalla signora Pt_1
5. La signora rinuncia a richiedere al sig. gli esborsi dalla stessa sostenuti ed Pt_1 CP_1 anticipati sino alla data dell'udienza del 1.4.2025, ma a carico del sig. per ripianare il CP_1
pagina 3 di 5 debito dei coniugi vantato da LE Milano. Tale rinuncia vale esclusivamente per gli importi pregressi, permanendo a carico di entrambi il residuo predetto debito ancora da onorare.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con ordinanza del 1.4.2025 il Giudice, dato atto del raggiunto accordo, ha disposto procedersi ex art. 473 bis 51 cpc, assegnando termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano in data 11.11.2013 tra
[...]
e Pt_1 CP_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 16.04.2025
pagina 4 di 5 Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
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