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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 04/06/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
P.u. n. 4-1//2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
Sezione fallimentare riunito nella camera di consiglio e così composto:
Dott. Stefania Deiana Presidente
Dott. Giovanna Maria Mossa Giudice rel.
Dott. Francesca Fiorentini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Di apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
con sede in VIA ROMA 121 Controparte_1 P.IVA_1
OZIERI, contumace
IN FATTO ED IN DIRITTO
Visto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale contro la società suddetta presentato da rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv.Gabriele Racugno, e rilevato che l'avviso di convocazione è stato ritualmente notificato tramite pec ex art. 40 co 8 CCII;
pagina 1 di 4
ritenuto che
sussistono sia la competenza del Tribunale adito, sia i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art 49 CCII;
rilevato che risulta dimostrato lo svolgimento d'attività imprenditoriale commerciale sita nel circondario del Tribunale di SASSARI e che il debitore può essere qualificato come imprenditore;
che la domanda è ammissibile poiché l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è superiore ad euro 30.000;
considerato, in particolare, che è dimostrata la sussistenza dei requisiti dimensionali ai fini dell'apertura della liquidazione poiché il ricorrente vanta un credito di circa 473.000 euro;
che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, il debitore è tenuto a dimostrare il mancato superamento dei limiti ex art. 2 lett. d) CCII (corrispondenti a quelli dell'art. 1, co. 2, L. fall.) poiché la norma prevede-come regola generale- che gli imprenditori commerciali sono assoggettati a liquidazione giudiziale e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei presupposti dimensionali;
che nel caso in esame i requisiti dimensionali devono ritenersi dimostrati anche perché il resistente non ha superato la presunzione, ha depositato l'ultimo bilancio con riferimento all'esercizio 2015 e, dall'esame del documento detto, risulta un attivo e un passivo di euro
920.000 circa e debiti per circa 830.000 euro, dunque superiori alle soglie previste dall'art
2 CCII.
Per tutti i motivi detti, la domanda deve ritenersi fondata sotto il profilo soggettivo.
Del pari deve ritenersi fondata con riferimento al presupposto dell'insolvenza.
La società resistente non ha depositato i bilanci negli ultimi tre anni;
non ha provveduto al pagamento del debito verso il ricorrente, portato da titolo giudiziale;
la procedura esecutiva promossa dal ricorrente ha dato esito negativo.
Per tutti i motivi detti la domanda deve essere accolta e per l'effetto deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società resistente.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE pagina 2 di 4 visti gli artt.1, 40 e 49 CCII
DICHIARA
Aperta la liquidazione giudiziale di
[...]
domiciliato in VIA ROMA 121 OZIERI, Controparte_1
contumace;
delega alla procedura il giudice dott.ssa Giovanna Maria Mossa;
nomina liquidatore il dottor;
Persona_1
ordina al debitore di depositare in cancelleria - entro 3 giorni - i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta ai sensi dell'art 2215bis cc, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
fissa l'udienza del 17.9.2025 ore 10.30.
assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp att cc:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
pagina 3 di 4 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Dispone la pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art 45 CCII.
Sassari, 30/05/2025
Il Presidente
Stefania Deiana
Il Giudice
Giovanna Maria Mossa
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
Sezione fallimentare riunito nella camera di consiglio e così composto:
Dott. Stefania Deiana Presidente
Dott. Giovanna Maria Mossa Giudice rel.
Dott. Francesca Fiorentini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Di apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
con sede in VIA ROMA 121 Controparte_1 P.IVA_1
OZIERI, contumace
IN FATTO ED IN DIRITTO
Visto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale contro la società suddetta presentato da rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv.Gabriele Racugno, e rilevato che l'avviso di convocazione è stato ritualmente notificato tramite pec ex art. 40 co 8 CCII;
pagina 1 di 4
ritenuto che
sussistono sia la competenza del Tribunale adito, sia i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art 49 CCII;
rilevato che risulta dimostrato lo svolgimento d'attività imprenditoriale commerciale sita nel circondario del Tribunale di SASSARI e che il debitore può essere qualificato come imprenditore;
che la domanda è ammissibile poiché l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è superiore ad euro 30.000;
considerato, in particolare, che è dimostrata la sussistenza dei requisiti dimensionali ai fini dell'apertura della liquidazione poiché il ricorrente vanta un credito di circa 473.000 euro;
che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, il debitore è tenuto a dimostrare il mancato superamento dei limiti ex art. 2 lett. d) CCII (corrispondenti a quelli dell'art. 1, co. 2, L. fall.) poiché la norma prevede-come regola generale- che gli imprenditori commerciali sono assoggettati a liquidazione giudiziale e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei presupposti dimensionali;
che nel caso in esame i requisiti dimensionali devono ritenersi dimostrati anche perché il resistente non ha superato la presunzione, ha depositato l'ultimo bilancio con riferimento all'esercizio 2015 e, dall'esame del documento detto, risulta un attivo e un passivo di euro
920.000 circa e debiti per circa 830.000 euro, dunque superiori alle soglie previste dall'art
2 CCII.
Per tutti i motivi detti, la domanda deve ritenersi fondata sotto il profilo soggettivo.
Del pari deve ritenersi fondata con riferimento al presupposto dell'insolvenza.
La società resistente non ha depositato i bilanci negli ultimi tre anni;
non ha provveduto al pagamento del debito verso il ricorrente, portato da titolo giudiziale;
la procedura esecutiva promossa dal ricorrente ha dato esito negativo.
Per tutti i motivi detti la domanda deve essere accolta e per l'effetto deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società resistente.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE pagina 2 di 4 visti gli artt.1, 40 e 49 CCII
DICHIARA
Aperta la liquidazione giudiziale di
[...]
domiciliato in VIA ROMA 121 OZIERI, Controparte_1
contumace;
delega alla procedura il giudice dott.ssa Giovanna Maria Mossa;
nomina liquidatore il dottor;
Persona_1
ordina al debitore di depositare in cancelleria - entro 3 giorni - i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta ai sensi dell'art 2215bis cc, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
fissa l'udienza del 17.9.2025 ore 10.30.
assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp att cc:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
pagina 3 di 4 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Dispone la pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art 45 CCII.
Sassari, 30/05/2025
Il Presidente
Stefania Deiana
Il Giudice
Giovanna Maria Mossa
pagina 4 di 4