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Sentenza 25 settembre 2024
Sentenza 25 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/09/2024, n. 2530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2530 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3470/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati
- Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente
- Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
- Dott. Giampiero Barile Giudice ausiliario e relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3470/2022 RG posta in decisione all'udienza del 17.9.2024 e discussa in
Camera di Consiglio il 23.9.2024, promossa da
, in persona del Sindaco l.r.p.t. (P.IVA , Parte_1 P.IVA_1 con patrocinio dell'avvocato Roberta Mandelli e con domicilio eletto presso il suo studio in Calco (LC) alla via Italia, n. 44
contro
(già in persona del l.r.p.t. (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), con patrocinio dell'avvocato Paolo Bonalume e con dominio eletto presso il suo studio P.IVA_2
in Milano al corso Magenta 84.
OGGETTO: Somministrazione
CONCLUSIONI: come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente, i cui estratti qui di seguito si trascrivono:
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI PARTE APPELLANTE: "IN VIA PRELIMINARE: - sospendere ex art. 283 e 351
c.p.c., con decreto inaudita altera parte o, in subordine, con ordinanza la provvisoria esecuzione e/o la esecutività della sentenza impugnata sussistendo gravi motivi e in evidenza del fumus boni iuris e periculum in mora, per i titoli e causali che precedono e come documentato in documenti prodotti;
- revocare la declaratoria di contumacia del . NEL MERITO: - In via Parte_1 Parte_1 preliminare di merito: accertare e dichiarare la nullità della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure e, per l'effetto, la nullità della sentenza impugnata per i titoli e motivi e causali in narrativa e, conseguentemente, accogliere il presente appello;
in subordine si chiede la riapertura dell'istruttoria o la rimessione dell'appellante in termini ex art. 294 c.p.c.; - Sempre in via preliminare di merito: riformare integralmente la sentenza impugnata in luogo di una pronuncia in appello che accerti e dichiari l'infondatezza delle domande avversarie e, per l'effetto, rigetti integralmente ogni avversa domanda azione e conclusione e riformi la sentenza impugnata in luogo di una sentenza in appello di rigetto integrale delle avverse domande e conclusioni, spese refuse per il doppio grado di giudizio, per i motivi di cui in narrativa essendo state avanzate da soggetto non legittimato;
- Riformare integralmente la sentenza n. 278/2022 pronunciata dal Tribunale di Lecco, pubblicata il 12.05.2022, rep. n. 581/2022 del 12.05.2022, Giudice Dott. Dario Colasanti nel procedimento RG 1612/2020 Tribunale di Lecco;
- Accogliere l'appello proposto dal
[...]
previe tutte le declaratorie del caso e per i motivi e titoli in narrativa e in atti e Parte_1 documenti prodotti e pertanto, in integrale riforma della impugnata sentenza, rigettare ogni domanda azione deduzione e conclusione formulata in primo grado da nei Controparte_2 confronti dell'odierna appellante, con vittoria di spese per il doppio grado di giudizio oltre rimborso forfetario spese generali IVA e CPA e spese per eventuale CTU e per eventuale consulente di parte. SI
CHIEDE PERTANTO: NEL MERITO a. In integrale riforma della sentenza appellata n. 581/2022 del Tribunale di Lecco, accertare e dichiarare l'infondatezza del credito azionato da CP_2 pronunciando sentenza di rigetto di tutte le domande azioni eccezioni e Controparte_2 deduzioni e pretese avanzate da controparte in primo grado – odierna appellata- nei confronti dell'odierno appellante;
b. Condannare parte appellata al pagamento Controparte_2 delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, oltre 15% rimborso spese generali, 4% cpa e iva 22% come per legge. c. Conseguentemente, rigettare ogni avversa domanda, azione, deduzione e conclusione della parte appellata rigettare ogni avversa azione, Controparte_2 domanda e/o eccezione di inammissibilità dell'appello per i titoli e le causali in atti difensivi di parte;
d. Rigettare ogni avversa azione, deduzione, eccezione e conclusione formulate da parte appellata e.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre a 15% quale rimborso forfettario per spese generali, oltre a 22% Iva e 4% C.p.a. come per legge, oltre anticipazioni. IN OGNI CASO: disporre la restituzione e/o rimborso e/o in limine ripetizione dell'indebito delle somme nel frattempo versate in virtù della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado e della mancata sospensione della medesima in grado di appello e, pertanto, disporre la restituzione della somma di euro 49.273,65 (40.388,24 + IVA) (doc.1) e/o del diverso anche maggiore importo che risulterà versato indebitamente;
IN VIA ISTRUTTORIA ➢ CTU Si chiede disporsi CTU finalizzata all'accertamento e rilevazione dei consumi di energia elettrica sull'utenza intestata al
[...]
e alla verifica del corretto funzionamento del contatore fino alla data di emissione Parte_1 delle fatture n. E176015424 e n. E176012187. ➢ Prova per interrogatorio formale e per testi L'esponente, senza che ciò equivalga ad inversione dell'onere della prova per quanto posto per legge a carico di controparte, chiede che venga ammessa prova per testi, con i testimoni di seguito indicati, sulle seguenti circostanze: 1) Vero che dal 2013 fino alla chiusura del rapporto avvenuta in data 31.12.2016 Comune di ha sempre pagato le fatture relative alla fornitura di energia Parte_1
pagina 2 di 11 elettrica senza mai lasciare degli insoluti;
2) Vero che il ha contestato a Parte_1 gli importi delle fatture n. E176015424 e n. E176012187 sin dalla loro emissione Controparte_3 ritenendo gli importi richiesti difformi dagli effettivi consumi come da doc. 1 che si mostra;
3) Vero che il ha comunicato a le proprie Pt_1 Parte_1 Controparte_2 contestazioni alle fatture n. E176015424 e n. E176012187 già sottoposta a Eni Gas e Luce S.p.a., come da doc. 1 che si rammostra al teste;
4) Vero che il ha richiesto i dati di Parte_1 Parte_1 tracciabilità dei flussi finanziari a come richiesto dalla legge 136/2010 art. 3 Controparte_3 commi 1 e 7 in data 20.02.2014, sollecitando in data 01.07.2014, e ha ricevuto quanto richiesto in data 26.10.2014 come da docc. 2, 3, 4 che si mostrano al teste;
5) Vero che il Comune di Parte_1
ha sollecitato per due volte Eni gas e luce S.p.a. a emettere le fatture a saldo relative all'anno
[...]
2014, come da doc. 6 che si mostra al teste;
Si indicano a testi su tutti i capitoli di prova i seguenti sigg.: - , in qualità di responsabile Settore Lavori Pubblici e Gestione del Patrimonio c/o Tes_1
Comune di , via Sirtori n. 14. ➢ Si chiede disporsi interrogatorio formale del legale Parte_1 rappresentante di sui capitoli di prova nn. 2 e 3. Ci si oppone Controparte_2 all'ammissione delle prove formulate ex adverso e, nella denegata ipotesi del loro accoglimento, si chiede essere ammessi a prova contraria con i testi indicati, ed a prova indiretta. - ORDINE DI ESIBIZIONE ex art 210 c.p.c. Si chiede all'll.mo G.I., di voler ordinare, ex art. 210 c.p.c., a
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, l'esibizione delle intimazioni Controparte_2 di pagamento che Eni gas e luce S.p.a. avrebbe trasmesso al dal 2017 alla data Parte_1 di iscrizione a ruolo del procedimento di primo grado nell'anno 2020".
CONCLUSIONI PARTE APPELLATA: "• IN VIA PRINCIPALE: dichiarare inammissibile e, in ogni caso, rigettare in quanto infondato l'appello promosso dal e Parte_1 confermare la sentenza n. 278/22 emessa dal Tribunale di Lecco e pubblicata il 12 MAGGIO 2022 nel giudizio RG 1612/20 avanti al Tribunale di Lecco tra e il Controparte_1 Parte_1
• IN VIA SUBORDINATA: condannare il al pagamento di ogni
[...] Parte_1 diversa somma ritenuta dovuta nei confronti di : con vittoria di spese e Parte_2 compensi, oltre 15% per spese generali, oltre CPA e successive”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
(ora denominata ), quale cessionaria di crediti Controparte_2 CP_1
di ENI GAS & LUCE SPA, evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Lecco, il
[...]
chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 40.388,24 per Parte_1
sorte capitale, portata dalle due fatture - n. E176015424 e n. E176012187 - emesse dalla società ENI
GAS & LUCE SPA a titolo di corrispettivo delle forniture di energia reattiva – luce erogate in favore del interessi moratori maturati sulla sorte capitale, interessi anatocistici prodotti dagli Pt_1
interessi moratori maturati sulla sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., ed € 80 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 2 fatture costituenti la sorte capitale.
Il non si costituiva in giudizio e veniva pertanto dichiarata la sua contumacia. Pt_1
pagina 3 di 11 Il Tribunale di Lecco, con sentenza n. 278/22 pubblicata il 12.5.2022, accoglieva la domanda.
Avverso tale decisione il (d'ora innanzi per brevità solo Parte_1
) ha proposto appello chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecutività della Pt_1 sentenza impugnata, di dichiarare la nullità della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure e, dunque la nullità della sentenza. In subordine ha chiesto la riapertura dell'istruttoria o la rimessione dell'appellante in termini ex art. 294 c.p.c. Sempre in via preliminare ha chiesto dichiararsi la carenza di legittimazione ad agire della controparte e, nel merito, ha chiesto di accertare e dichiarare l'infondatezza del credito azionato da controparte rigettando ogni domanda avanzata in primo grado con condanna alla rifusione delle spese di lite. Cont Si è costituita (d'ora innanzi per brevità solo ) contestando in toto l'appello CP_1
avversario ritenuto inammissibile e comunque infondato e chiedendo la conferma della sentenza gravata con vittoria delle spese di lite.
Rigettata l'istanza sospensiva, all'udienza del 12.3.2024, le parti hanno precisato le loro conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
Con ordinanza del 2.7.2024, dato atto della necessità di procedere alla designazione di nuovo Collegio, la causa è stata rimessa sul ruolo e rinviata all'udienza del 10.9.2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'esito dell'udienza da ultimo fissata, tenutasi con modalità cartolare, le parti hanno precisato le conclusioni come da estratti sopra riportati e la causa è stata trattenuta in decisione immediata.
Con il primo motivo di impugnazione parte appellante ha censurato il Tribunale per non aver rilevato la nullità della notifica dell'atto introduttivo di primo grado omettendo di considerare che nella relata veniva indicato l'indirizzo pec estratto dall'indice IPA senza la doverosa specifica che detto indirizzo non era presente nel registro PPAA.
Il motivo è infondato.
Appare opportuna una premessa sulla disciplina di settore: il D.L. 29 novembre 2008, n. 185 prevedeva che le pubbliche amministrazioni, qualora non avessero provveduto ai sensi del menzionato art. 47
CAD, avrebbero dovuto istituire una casella (o un indirizzo) di posta elettronica certificata, da comunicare al Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), il quale avrebbe provveduto alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica (art. 16, comma 8). La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha successivamente inserito l'IndicePA tra i pubblici pagina 4 di 11 elenchi, rendendolo utilizzabile per tutte le notifiche;
il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, art. 6 ter, ha poi ha inserito l'IPA nel Codice dell'amministrazione digitale;
dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, è stato poi ridenominato "Indice dei domicili digitali delle P.A. e dei gestori di pubblici servizi" e definito
"pubblico elenco di fiducia".
Per quello che interessa in questa sede, l'IPA era equiparato agli elenchi pubblici dai quali poter acquisire gli indirizzi PEC validi per le notifiche telematiche, dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter.
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 sexies (convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre
2012, n. 221, come introdotto dal D.L. n. 90 del 2014, art. 52, a sua volta convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114) stabiliva che "salvo quanto previsto dall'art. 366 c.p.c., quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui al D.Lgs.
7 marzo 2005, n. 82, art.
6-bis, nonchè dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia"; pertanto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 366 c.p.c., per il giudizio di cassazione, la notificazione degli atti destinati a soggetti tenuti a "munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata" doveva eseguirsi presso il medesimo indirizzo PEC "comunicato".
Ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16, suddetto comma 12, nel testo risultante dalla modifica attuata con D.L. n. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche avrebbero dovuto comunicare, entro il 30 novembre 2014, al l'indirizzo PEC valido ai fini della notifica telematica nei Controparte_4
loro confronti, da inserire in un apposito elenco.
Il comma 1 dell'art. 16 ter, prevede che "a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, artt.
6-bis, 6-quater e 62, dall'art. 16, comma 12, del presente Decreto, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 16, comma 6, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, nonchè il Registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia".
Il D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, art. 14, comma 2 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del PAT), prevede che le notificazioni alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi PEC di cui al D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 12, fermo quanto previsto dal R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611.
pagina 5 di 11 Il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter - in seguito alla modifica ad opera del D.L. n. 90 del 2014 - non include più tra gli elenchi rilevanti ai fini dell'estrazione degli indirizzi validi per la notificazione di atti processuali l'Indice PA e si limita a richiamare della L. n. 2 del 2009, art. 16, comma 6, che riguarda il registro delle imprese;
permane la regolarità della notificazione alle P.A. eseguita presso l'indirizzo digitale estratto dall'elenco di cui del menzionato D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 12 (ReGIndE o
Registro Generale degli Indirizzi Elettronici); il "ReGIndE" contiene, fra l'altro, gli indirizzi di posta elettronica certificata di quelle pubbliche amministrazioni che hanno comunicato di voler ricevere le notificazioni per via telematica, in conformità con quanto previsto del medesimo D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter, comma 1 bis
Vero è che secondo l'attuale orientamento giurisprudenziale, è nulla la notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica tratto da altri registri, come quello IPA (Cass. 5 aprile 2019, n.
9562, afferma che l'unico registro valido è quello inserito nel Reginde;
Cass. n. 23738 del 2018, si riferisce alla notifica eseguita a un indirizzo diverso da quello del Reginde;
Cass. n. 11574 del 2018 e
Cass. n. 14523 del 2017, riguardano ipotesi di notifiche eseguite presso l'Avvocatura dello Stato, che ha un indirizzo nel Reginde ed altri indirizzi presenti in altri elenchi) anche se ciò dipenda dall'inadempimento dell'ente pubblico rispetto alla richiesta di comunicare al Reginde il proprio indirizzo telematico necessario per le notificazioni PEC ad effetti legali.
Tuttavia il legislatore, al fine agevolare la individuazione di un domicilio elettronico idoneo alla notificazione telematica, ha previsto al D.L. n. 76 del 2020, art. 28, comma 1, lett. c), (D.L. 16 luglio
2020, n. 76, contenente "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione”), che " in caso di mancata indicazione nell'elencodi cui all'art. 16, comma 12 (nel ReGIndE), la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale
è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dal D.Lgs.
7 marzo 2005, n. 82, art.
6-ter (nell'Indice PA).
Il citato decreto L. 16 luglio 2020, n. 76, entrato in vigore il 17.7.2020, è applicabile al caso in esame ratione temporis essendo la notifica avvenuta in data 4.8.2020 con la conseguenza che la stessa è validamente effettuata presso il domicilio digitale indicato nel registro IPA previsto dall'art.
6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Con il secondo motivo di impugnazione parte appellante ha censurato il Tribunale per avere ritenuto la convenuta legittimata ad agire per il recupero del credito maturato da ENI GAS & LUCE spa ed alla pagina 6 di 11 stessa ceduto nonostante l'assenza di alcuna prova del contratto intercorso tra la medesima cedente e il
Pt_1
Va precisato, anche a fronte dell'eccezione di inammissibilità del motivo in esame sollevata da parte convenuta appellata sul punto, che la contestazione dell'appellante circa la titolarità attiva o passiva del rapporto non costituisce eccezione ma mera difesa, poiché non introduce in giudizio un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto allegato dall'attore in primo grado, ma è rivolta unicamente a negare l'esistenza dei fatti costitutivi della pretesa avanzata nei propri confronti (cfr. Cass. Civ., S.U., n.
2951/2016): l'affermazione del di non avere mai avuto alcun rapporto con l'attore in primo Pt_1
grado costituisce la radicale negazione dell'esistenza di qualunque rapporto contrattuale, per cui va qualificata come contestazione della titolarità passiva del rapporto, con conseguente natura di mera difesa e non di eccezione, per cui non soggiace alle preclusioni assertive e può essere dedotta anche in appello (cfr. Cass. Civ., n. 23721/2021).
Tanto chiarito il motivo, benché ammissibile, è infondato.
Cont Nel giudizio di primo grado, ha allegato:
− la sussistenza di un contratto di fornitura concluso tra il e ENI GAS & LUCE spa Pt_1
producendo all'uopo una proposta sottoscritta dal cliente recante le condizioni di fornitura;
− le fatture emesse da ENI GAS & LUCE spa in ragione della fornitura di energia elettrica ed altri servizi eseguiti in favore del Pt_1
− le fatture rimaste impagate;
− l'atto di cessione del relativo credito.
A fronte di tali allegazioni il pur contestando in questa sede di appello l'esistenza di un Pt_1
contratto di fornitura intercorso con ENI GAS & LUCE spa, non ha però negato di aver ricevuto da quest'ultima la fornitura di gas e luce richiamando anzi il regolare pagamento delle altre fatture emesse a fronte della fornitura dedotta nel predetto contratto dal 2013 sino a quelle di chiusura per cui si discute.
In particolare, il non ha disconosciuto la firma apposta nella proposta di contratto di Pt_1
fornitura allegato al doc. 9 del fascicolo di parte appellata.
Pur contestando la mancata ricezione delle fatture di chiusura – censura che appare stridere con le contestazioni che l'appellante riferisce di aver sollevato “fin dalla data di emissione delle stesse”– il non ha poi negato di aver usufruito della prestazioni ivi dedotte e per il periodo di Pt_1
riferimento.
pagina 7 di 11 Poiché il rapporto contrattuale dedotto in causa non prevede oneri di forma, né ad substantiam né ad probationem, è legittima la stipulazione verbale ed ammissibile la prova per presunzione del rapporto instauratosi.
Dalle considerazioni sopra indicate possono trarsi presunzioni semplici che, valutate unitamente al complesso delle risultanze di causa, inducono a ritenere correttamente instaurati tra le parti i dedotti rapporti contrattuali. Cont Stante poi la prova dell'intervenuta cessione del credito portato dalle fatture azionate, in qualità di cessionaria è, dunque, titolare dei predetti crediti e pertanto legittimata ad agire per il loro recupero.
Con il terzo motivo di impugnazione parte appellante ha censurato il Tribunale per aver ritenuto assolto Cont l'onere probatorio incombente su in ordine alla corrispondenza tra i dati indicati nelle fatture e quanto risultante dal contatore, né che lo strumento di misurazione dei consumi fosse in effetti funzionante, deducendo l'insufficienza delle fatture a provare l'effettività dei consumi addebitati.
Il motivo è infondato.
Così inquadrata la doglianza attorea, l'utente avrebbe dovuto “a) anzitutto allegare, richiedendone la verifica, il malfunzionamento dello strumento;
b) dimostrare quali consumi di energia aveva effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività imprenditoriali svolte, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); c) in alternativa, dimostrare non soltanto che il sovraconsumo è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi” (così in ultimo C. Ord. n. 297/2020).
Nel caso di specie nessuna di tali circostanze risulta essere stata dedotta dall'appellante.
Non è stato dedotto infatti il malfunzionamento del contatore, ma solo che controparte non avrebbe provato il suo corretto funzionamento, né comunque risulta essere mai stata richiesta una verifica in proposito.
Nemmeno può considerarsi adempiuto l'onere probatorio di cui alla sopra richiamata lettera b) e c), non avendo l'appellante neppure allegato un consumo anomalo rispetto a quello rilevato in precedenti bollette o imputabile a terzi.
pagina 8 di 11 Parte appellante, dunque, non ha allegato alcuna prova che possa indurre a ritenere anomala la contabilizzazione dei consumi effettuata dall'ente distributore e riportata in fattura, né ha contestato – se non in termini generici e limitati all'asserito ricalcolo dei consumi senza tenere conto delle letture effettive precedenti – voci di addebito e criteri di determinazione del corrispettivo che pure risultano ben specificati nelle fatture in atti.
D'altro canto se pure è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” (C. n. 299/16), il Pt_1
non ha fornito il minimo indizio idoneo a ritenere infondata la pretesa azionata.
Cont Il conclusione ha provato documentalmente l'esistenza del credito ceduto mentre il Pt_1
non ha dato alcuna prova di fatti estivi e/o modificativi del credito azionato.
Con il quarto motivo di impugnazione parte appellante ha censurato il Tribunale per avere accolto la domanda avversaria di corresponsione di interessi anatocistici ex art. 1283 c.c nonché di €. 80,00 ex art. 6 co. 2 D.Lgs 231/2002.
Va premesso che il ritardo di adempimento da parte del è provato per tabulas e non è stato Pt_1
fondatamente contestato, il ché giustifica la domanda di riconoscimento degli interessi di mora ex
D.Lgs. 231/2002, senza che sia necessaria alcuna formale messa in mora.
A ciò si aggiunga che a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, è applicabile, in mancanza di usi contrari, la regola dell'anatocismo dettata dall'art. 1283 c.c. purché si tratti di interessi già dovuti almeno per sei mesi e che la parte richieda specificamente in giudizio la condanna al pagamento degli interessi che questi ultimi, da quel momento, produrranno.
Cont Sicché va confermato il diritto di al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale ai sensi dell'art. 1283 c.c con decorrenza dalla data di notifica dell'atto introduttivo.
Quanto al risarcimento ex art. 6 D.Lgs. 231/02 nella misura fissa di € 40,00 per ogni fattura pagata in ritardo e/o non ancora pagata, lo stessa si configura come conseguenza automatica dell'inadempimento/ritardo e dell'attività di recupero posta in essere dal creditore, dovendosi ritenere pagina 9 di 11 che il ritardo nel pagamento arreca di per sè un aggravio economico al creditore per cui non deve essere fornita alcuna prova se non la circostanza del ritardo.
Con il quinto motivo di impugnazione parte appellante ha censurato il Tribunale per aver condannato il benché contumace in primo grado, alla rifusione delle spese processuali. Pt_1
Il motivo non ha pregio dovendosi osservare che, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese processuali, assume rilevanza la circostanza dell'aver dato causa al giudizio, sicché la soccombenza non è esclusa nel caso in cui l'altra parte che con la sua condotta ha reso necessario l'accertamento giudiziale, dopo essere stata convenuta in giudizio, sia rimasta contumace.
Il soccombente deve infatti individuarsi facendo ricorso al principio di causalità per cui, obbligata a rimborsare le spese processuali è la parte che, con il comportamento tenuto fuori dal processo, ovvero dandovi inizio o resistendo con modi e forme non previste dal diritto, abbia dato causa al processo ovvero abbia contribuito al suo protrarsi (in questi termini C. ord. 373/2015)
Per tutto quanto osservato, assorbita ogni altra deduzione, l'appello va rigettato, con conseguente conferma integrale della sentenza appellata.
Le spese relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/2022, con riferimento al valore della controversia e, attesa la media difficoltà delle questioni trattate, al valore medio per le fasi compiute, esclusa quella istruttoria di fatto non svoltasi.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto o da corrispondere, ai sensi dell'art. 13 co. I quater del
DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 278/2022, pubblicata il 12 maggio 2022 resa dal Parte_1
Tribunale di Lecco, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in €. 6.946,00 per compensi (di cui €. 2.058,00 per la fase di studio, €. 1.418,00 per la fase introduttiva, €. 3.470,00 per la fase decisionale), oltre al 15% per spese generali forfettarie, oltre Iva e cpa come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di parte appellante, dell'ulteriore pagina 10 di 11 importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto o da corrispondere, ai sensi dell'art. 13 co. I quater del DPR 115/02.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 23 settembre 2024. il Consigliere Estensore Il Presidente dr. Giampiero Barile dr. Adriana Cassano Cicuto
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati
- Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente
- Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
- Dott. Giampiero Barile Giudice ausiliario e relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3470/2022 RG posta in decisione all'udienza del 17.9.2024 e discussa in
Camera di Consiglio il 23.9.2024, promossa da
, in persona del Sindaco l.r.p.t. (P.IVA , Parte_1 P.IVA_1 con patrocinio dell'avvocato Roberta Mandelli e con domicilio eletto presso il suo studio in Calco (LC) alla via Italia, n. 44
contro
(già in persona del l.r.p.t. (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), con patrocinio dell'avvocato Paolo Bonalume e con dominio eletto presso il suo studio P.IVA_2
in Milano al corso Magenta 84.
OGGETTO: Somministrazione
CONCLUSIONI: come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente, i cui estratti qui di seguito si trascrivono:
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI PARTE APPELLANTE: "IN VIA PRELIMINARE: - sospendere ex art. 283 e 351
c.p.c., con decreto inaudita altera parte o, in subordine, con ordinanza la provvisoria esecuzione e/o la esecutività della sentenza impugnata sussistendo gravi motivi e in evidenza del fumus boni iuris e periculum in mora, per i titoli e causali che precedono e come documentato in documenti prodotti;
- revocare la declaratoria di contumacia del . NEL MERITO: - In via Parte_1 Parte_1 preliminare di merito: accertare e dichiarare la nullità della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure e, per l'effetto, la nullità della sentenza impugnata per i titoli e motivi e causali in narrativa e, conseguentemente, accogliere il presente appello;
in subordine si chiede la riapertura dell'istruttoria o la rimessione dell'appellante in termini ex art. 294 c.p.c.; - Sempre in via preliminare di merito: riformare integralmente la sentenza impugnata in luogo di una pronuncia in appello che accerti e dichiari l'infondatezza delle domande avversarie e, per l'effetto, rigetti integralmente ogni avversa domanda azione e conclusione e riformi la sentenza impugnata in luogo di una sentenza in appello di rigetto integrale delle avverse domande e conclusioni, spese refuse per il doppio grado di giudizio, per i motivi di cui in narrativa essendo state avanzate da soggetto non legittimato;
- Riformare integralmente la sentenza n. 278/2022 pronunciata dal Tribunale di Lecco, pubblicata il 12.05.2022, rep. n. 581/2022 del 12.05.2022, Giudice Dott. Dario Colasanti nel procedimento RG 1612/2020 Tribunale di Lecco;
- Accogliere l'appello proposto dal
[...]
previe tutte le declaratorie del caso e per i motivi e titoli in narrativa e in atti e Parte_1 documenti prodotti e pertanto, in integrale riforma della impugnata sentenza, rigettare ogni domanda azione deduzione e conclusione formulata in primo grado da nei Controparte_2 confronti dell'odierna appellante, con vittoria di spese per il doppio grado di giudizio oltre rimborso forfetario spese generali IVA e CPA e spese per eventuale CTU e per eventuale consulente di parte. SI
CHIEDE PERTANTO: NEL MERITO a. In integrale riforma della sentenza appellata n. 581/2022 del Tribunale di Lecco, accertare e dichiarare l'infondatezza del credito azionato da CP_2 pronunciando sentenza di rigetto di tutte le domande azioni eccezioni e Controparte_2 deduzioni e pretese avanzate da controparte in primo grado – odierna appellata- nei confronti dell'odierno appellante;
b. Condannare parte appellata al pagamento Controparte_2 delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, oltre 15% rimborso spese generali, 4% cpa e iva 22% come per legge. c. Conseguentemente, rigettare ogni avversa domanda, azione, deduzione e conclusione della parte appellata rigettare ogni avversa azione, Controparte_2 domanda e/o eccezione di inammissibilità dell'appello per i titoli e le causali in atti difensivi di parte;
d. Rigettare ogni avversa azione, deduzione, eccezione e conclusione formulate da parte appellata e.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre a 15% quale rimborso forfettario per spese generali, oltre a 22% Iva e 4% C.p.a. come per legge, oltre anticipazioni. IN OGNI CASO: disporre la restituzione e/o rimborso e/o in limine ripetizione dell'indebito delle somme nel frattempo versate in virtù della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado e della mancata sospensione della medesima in grado di appello e, pertanto, disporre la restituzione della somma di euro 49.273,65 (40.388,24 + IVA) (doc.1) e/o del diverso anche maggiore importo che risulterà versato indebitamente;
IN VIA ISTRUTTORIA ➢ CTU Si chiede disporsi CTU finalizzata all'accertamento e rilevazione dei consumi di energia elettrica sull'utenza intestata al
[...]
e alla verifica del corretto funzionamento del contatore fino alla data di emissione Parte_1 delle fatture n. E176015424 e n. E176012187. ➢ Prova per interrogatorio formale e per testi L'esponente, senza che ciò equivalga ad inversione dell'onere della prova per quanto posto per legge a carico di controparte, chiede che venga ammessa prova per testi, con i testimoni di seguito indicati, sulle seguenti circostanze: 1) Vero che dal 2013 fino alla chiusura del rapporto avvenuta in data 31.12.2016 Comune di ha sempre pagato le fatture relative alla fornitura di energia Parte_1
pagina 2 di 11 elettrica senza mai lasciare degli insoluti;
2) Vero che il ha contestato a Parte_1 gli importi delle fatture n. E176015424 e n. E176012187 sin dalla loro emissione Controparte_3 ritenendo gli importi richiesti difformi dagli effettivi consumi come da doc. 1 che si mostra;
3) Vero che il ha comunicato a le proprie Pt_1 Parte_1 Controparte_2 contestazioni alle fatture n. E176015424 e n. E176012187 già sottoposta a Eni Gas e Luce S.p.a., come da doc. 1 che si rammostra al teste;
4) Vero che il ha richiesto i dati di Parte_1 Parte_1 tracciabilità dei flussi finanziari a come richiesto dalla legge 136/2010 art. 3 Controparte_3 commi 1 e 7 in data 20.02.2014, sollecitando in data 01.07.2014, e ha ricevuto quanto richiesto in data 26.10.2014 come da docc. 2, 3, 4 che si mostrano al teste;
5) Vero che il Comune di Parte_1
ha sollecitato per due volte Eni gas e luce S.p.a. a emettere le fatture a saldo relative all'anno
[...]
2014, come da doc. 6 che si mostra al teste;
Si indicano a testi su tutti i capitoli di prova i seguenti sigg.: - , in qualità di responsabile Settore Lavori Pubblici e Gestione del Patrimonio c/o Tes_1
Comune di , via Sirtori n. 14. ➢ Si chiede disporsi interrogatorio formale del legale Parte_1 rappresentante di sui capitoli di prova nn. 2 e 3. Ci si oppone Controparte_2 all'ammissione delle prove formulate ex adverso e, nella denegata ipotesi del loro accoglimento, si chiede essere ammessi a prova contraria con i testi indicati, ed a prova indiretta. - ORDINE DI ESIBIZIONE ex art 210 c.p.c. Si chiede all'll.mo G.I., di voler ordinare, ex art. 210 c.p.c., a
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, l'esibizione delle intimazioni Controparte_2 di pagamento che Eni gas e luce S.p.a. avrebbe trasmesso al dal 2017 alla data Parte_1 di iscrizione a ruolo del procedimento di primo grado nell'anno 2020".
CONCLUSIONI PARTE APPELLATA: "• IN VIA PRINCIPALE: dichiarare inammissibile e, in ogni caso, rigettare in quanto infondato l'appello promosso dal e Parte_1 confermare la sentenza n. 278/22 emessa dal Tribunale di Lecco e pubblicata il 12 MAGGIO 2022 nel giudizio RG 1612/20 avanti al Tribunale di Lecco tra e il Controparte_1 Parte_1
• IN VIA SUBORDINATA: condannare il al pagamento di ogni
[...] Parte_1 diversa somma ritenuta dovuta nei confronti di : con vittoria di spese e Parte_2 compensi, oltre 15% per spese generali, oltre CPA e successive”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
(ora denominata ), quale cessionaria di crediti Controparte_2 CP_1
di ENI GAS & LUCE SPA, evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Lecco, il
[...]
chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 40.388,24 per Parte_1
sorte capitale, portata dalle due fatture - n. E176015424 e n. E176012187 - emesse dalla società ENI
GAS & LUCE SPA a titolo di corrispettivo delle forniture di energia reattiva – luce erogate in favore del interessi moratori maturati sulla sorte capitale, interessi anatocistici prodotti dagli Pt_1
interessi moratori maturati sulla sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., ed € 80 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 2 fatture costituenti la sorte capitale.
Il non si costituiva in giudizio e veniva pertanto dichiarata la sua contumacia. Pt_1
pagina 3 di 11 Il Tribunale di Lecco, con sentenza n. 278/22 pubblicata il 12.5.2022, accoglieva la domanda.
Avverso tale decisione il (d'ora innanzi per brevità solo Parte_1
) ha proposto appello chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecutività della Pt_1 sentenza impugnata, di dichiarare la nullità della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure e, dunque la nullità della sentenza. In subordine ha chiesto la riapertura dell'istruttoria o la rimessione dell'appellante in termini ex art. 294 c.p.c. Sempre in via preliminare ha chiesto dichiararsi la carenza di legittimazione ad agire della controparte e, nel merito, ha chiesto di accertare e dichiarare l'infondatezza del credito azionato da controparte rigettando ogni domanda avanzata in primo grado con condanna alla rifusione delle spese di lite. Cont Si è costituita (d'ora innanzi per brevità solo ) contestando in toto l'appello CP_1
avversario ritenuto inammissibile e comunque infondato e chiedendo la conferma della sentenza gravata con vittoria delle spese di lite.
Rigettata l'istanza sospensiva, all'udienza del 12.3.2024, le parti hanno precisato le loro conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
Con ordinanza del 2.7.2024, dato atto della necessità di procedere alla designazione di nuovo Collegio, la causa è stata rimessa sul ruolo e rinviata all'udienza del 10.9.2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'esito dell'udienza da ultimo fissata, tenutasi con modalità cartolare, le parti hanno precisato le conclusioni come da estratti sopra riportati e la causa è stata trattenuta in decisione immediata.
Con il primo motivo di impugnazione parte appellante ha censurato il Tribunale per non aver rilevato la nullità della notifica dell'atto introduttivo di primo grado omettendo di considerare che nella relata veniva indicato l'indirizzo pec estratto dall'indice IPA senza la doverosa specifica che detto indirizzo non era presente nel registro PPAA.
Il motivo è infondato.
Appare opportuna una premessa sulla disciplina di settore: il D.L. 29 novembre 2008, n. 185 prevedeva che le pubbliche amministrazioni, qualora non avessero provveduto ai sensi del menzionato art. 47
CAD, avrebbero dovuto istituire una casella (o un indirizzo) di posta elettronica certificata, da comunicare al Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), il quale avrebbe provveduto alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica (art. 16, comma 8). La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha successivamente inserito l'IndicePA tra i pubblici pagina 4 di 11 elenchi, rendendolo utilizzabile per tutte le notifiche;
il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, art. 6 ter, ha poi ha inserito l'IPA nel Codice dell'amministrazione digitale;
dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, è stato poi ridenominato "Indice dei domicili digitali delle P.A. e dei gestori di pubblici servizi" e definito
"pubblico elenco di fiducia".
Per quello che interessa in questa sede, l'IPA era equiparato agli elenchi pubblici dai quali poter acquisire gli indirizzi PEC validi per le notifiche telematiche, dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter.
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 sexies (convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre
2012, n. 221, come introdotto dal D.L. n. 90 del 2014, art. 52, a sua volta convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114) stabiliva che "salvo quanto previsto dall'art. 366 c.p.c., quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui al D.Lgs.
7 marzo 2005, n. 82, art.
6-bis, nonchè dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia"; pertanto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 366 c.p.c., per il giudizio di cassazione, la notificazione degli atti destinati a soggetti tenuti a "munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata" doveva eseguirsi presso il medesimo indirizzo PEC "comunicato".
Ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16, suddetto comma 12, nel testo risultante dalla modifica attuata con D.L. n. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche avrebbero dovuto comunicare, entro il 30 novembre 2014, al l'indirizzo PEC valido ai fini della notifica telematica nei Controparte_4
loro confronti, da inserire in un apposito elenco.
Il comma 1 dell'art. 16 ter, prevede che "a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, artt.
6-bis, 6-quater e 62, dall'art. 16, comma 12, del presente Decreto, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 16, comma 6, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, nonchè il Registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia".
Il D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, art. 14, comma 2 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del PAT), prevede che le notificazioni alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi PEC di cui al D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 12, fermo quanto previsto dal R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611.
pagina 5 di 11 Il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter - in seguito alla modifica ad opera del D.L. n. 90 del 2014 - non include più tra gli elenchi rilevanti ai fini dell'estrazione degli indirizzi validi per la notificazione di atti processuali l'Indice PA e si limita a richiamare della L. n. 2 del 2009, art. 16, comma 6, che riguarda il registro delle imprese;
permane la regolarità della notificazione alle P.A. eseguita presso l'indirizzo digitale estratto dall'elenco di cui del menzionato D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 12 (ReGIndE o
Registro Generale degli Indirizzi Elettronici); il "ReGIndE" contiene, fra l'altro, gli indirizzi di posta elettronica certificata di quelle pubbliche amministrazioni che hanno comunicato di voler ricevere le notificazioni per via telematica, in conformità con quanto previsto del medesimo D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter, comma 1 bis
Vero è che secondo l'attuale orientamento giurisprudenziale, è nulla la notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica tratto da altri registri, come quello IPA (Cass. 5 aprile 2019, n.
9562, afferma che l'unico registro valido è quello inserito nel Reginde;
Cass. n. 23738 del 2018, si riferisce alla notifica eseguita a un indirizzo diverso da quello del Reginde;
Cass. n. 11574 del 2018 e
Cass. n. 14523 del 2017, riguardano ipotesi di notifiche eseguite presso l'Avvocatura dello Stato, che ha un indirizzo nel Reginde ed altri indirizzi presenti in altri elenchi) anche se ciò dipenda dall'inadempimento dell'ente pubblico rispetto alla richiesta di comunicare al Reginde il proprio indirizzo telematico necessario per le notificazioni PEC ad effetti legali.
Tuttavia il legislatore, al fine agevolare la individuazione di un domicilio elettronico idoneo alla notificazione telematica, ha previsto al D.L. n. 76 del 2020, art. 28, comma 1, lett. c), (D.L. 16 luglio
2020, n. 76, contenente "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione”), che " in caso di mancata indicazione nell'elencodi cui all'art. 16, comma 12 (nel ReGIndE), la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale
è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dal D.Lgs.
7 marzo 2005, n. 82, art.
6-ter (nell'Indice PA).
Il citato decreto L. 16 luglio 2020, n. 76, entrato in vigore il 17.7.2020, è applicabile al caso in esame ratione temporis essendo la notifica avvenuta in data 4.8.2020 con la conseguenza che la stessa è validamente effettuata presso il domicilio digitale indicato nel registro IPA previsto dall'art.
6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Con il secondo motivo di impugnazione parte appellante ha censurato il Tribunale per avere ritenuto la convenuta legittimata ad agire per il recupero del credito maturato da ENI GAS & LUCE spa ed alla pagina 6 di 11 stessa ceduto nonostante l'assenza di alcuna prova del contratto intercorso tra la medesima cedente e il
Pt_1
Va precisato, anche a fronte dell'eccezione di inammissibilità del motivo in esame sollevata da parte convenuta appellata sul punto, che la contestazione dell'appellante circa la titolarità attiva o passiva del rapporto non costituisce eccezione ma mera difesa, poiché non introduce in giudizio un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto allegato dall'attore in primo grado, ma è rivolta unicamente a negare l'esistenza dei fatti costitutivi della pretesa avanzata nei propri confronti (cfr. Cass. Civ., S.U., n.
2951/2016): l'affermazione del di non avere mai avuto alcun rapporto con l'attore in primo Pt_1
grado costituisce la radicale negazione dell'esistenza di qualunque rapporto contrattuale, per cui va qualificata come contestazione della titolarità passiva del rapporto, con conseguente natura di mera difesa e non di eccezione, per cui non soggiace alle preclusioni assertive e può essere dedotta anche in appello (cfr. Cass. Civ., n. 23721/2021).
Tanto chiarito il motivo, benché ammissibile, è infondato.
Cont Nel giudizio di primo grado, ha allegato:
− la sussistenza di un contratto di fornitura concluso tra il e ENI GAS & LUCE spa Pt_1
producendo all'uopo una proposta sottoscritta dal cliente recante le condizioni di fornitura;
− le fatture emesse da ENI GAS & LUCE spa in ragione della fornitura di energia elettrica ed altri servizi eseguiti in favore del Pt_1
− le fatture rimaste impagate;
− l'atto di cessione del relativo credito.
A fronte di tali allegazioni il pur contestando in questa sede di appello l'esistenza di un Pt_1
contratto di fornitura intercorso con ENI GAS & LUCE spa, non ha però negato di aver ricevuto da quest'ultima la fornitura di gas e luce richiamando anzi il regolare pagamento delle altre fatture emesse a fronte della fornitura dedotta nel predetto contratto dal 2013 sino a quelle di chiusura per cui si discute.
In particolare, il non ha disconosciuto la firma apposta nella proposta di contratto di Pt_1
fornitura allegato al doc. 9 del fascicolo di parte appellata.
Pur contestando la mancata ricezione delle fatture di chiusura – censura che appare stridere con le contestazioni che l'appellante riferisce di aver sollevato “fin dalla data di emissione delle stesse”– il non ha poi negato di aver usufruito della prestazioni ivi dedotte e per il periodo di Pt_1
riferimento.
pagina 7 di 11 Poiché il rapporto contrattuale dedotto in causa non prevede oneri di forma, né ad substantiam né ad probationem, è legittima la stipulazione verbale ed ammissibile la prova per presunzione del rapporto instauratosi.
Dalle considerazioni sopra indicate possono trarsi presunzioni semplici che, valutate unitamente al complesso delle risultanze di causa, inducono a ritenere correttamente instaurati tra le parti i dedotti rapporti contrattuali. Cont Stante poi la prova dell'intervenuta cessione del credito portato dalle fatture azionate, in qualità di cessionaria è, dunque, titolare dei predetti crediti e pertanto legittimata ad agire per il loro recupero.
Con il terzo motivo di impugnazione parte appellante ha censurato il Tribunale per aver ritenuto assolto Cont l'onere probatorio incombente su in ordine alla corrispondenza tra i dati indicati nelle fatture e quanto risultante dal contatore, né che lo strumento di misurazione dei consumi fosse in effetti funzionante, deducendo l'insufficienza delle fatture a provare l'effettività dei consumi addebitati.
Il motivo è infondato.
Così inquadrata la doglianza attorea, l'utente avrebbe dovuto “a) anzitutto allegare, richiedendone la verifica, il malfunzionamento dello strumento;
b) dimostrare quali consumi di energia aveva effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività imprenditoriali svolte, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); c) in alternativa, dimostrare non soltanto che il sovraconsumo è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi” (così in ultimo C. Ord. n. 297/2020).
Nel caso di specie nessuna di tali circostanze risulta essere stata dedotta dall'appellante.
Non è stato dedotto infatti il malfunzionamento del contatore, ma solo che controparte non avrebbe provato il suo corretto funzionamento, né comunque risulta essere mai stata richiesta una verifica in proposito.
Nemmeno può considerarsi adempiuto l'onere probatorio di cui alla sopra richiamata lettera b) e c), non avendo l'appellante neppure allegato un consumo anomalo rispetto a quello rilevato in precedenti bollette o imputabile a terzi.
pagina 8 di 11 Parte appellante, dunque, non ha allegato alcuna prova che possa indurre a ritenere anomala la contabilizzazione dei consumi effettuata dall'ente distributore e riportata in fattura, né ha contestato – se non in termini generici e limitati all'asserito ricalcolo dei consumi senza tenere conto delle letture effettive precedenti – voci di addebito e criteri di determinazione del corrispettivo che pure risultano ben specificati nelle fatture in atti.
D'altro canto se pure è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” (C. n. 299/16), il Pt_1
non ha fornito il minimo indizio idoneo a ritenere infondata la pretesa azionata.
Cont Il conclusione ha provato documentalmente l'esistenza del credito ceduto mentre il Pt_1
non ha dato alcuna prova di fatti estivi e/o modificativi del credito azionato.
Con il quarto motivo di impugnazione parte appellante ha censurato il Tribunale per avere accolto la domanda avversaria di corresponsione di interessi anatocistici ex art. 1283 c.c nonché di €. 80,00 ex art. 6 co. 2 D.Lgs 231/2002.
Va premesso che il ritardo di adempimento da parte del è provato per tabulas e non è stato Pt_1
fondatamente contestato, il ché giustifica la domanda di riconoscimento degli interessi di mora ex
D.Lgs. 231/2002, senza che sia necessaria alcuna formale messa in mora.
A ciò si aggiunga che a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, è applicabile, in mancanza di usi contrari, la regola dell'anatocismo dettata dall'art. 1283 c.c. purché si tratti di interessi già dovuti almeno per sei mesi e che la parte richieda specificamente in giudizio la condanna al pagamento degli interessi che questi ultimi, da quel momento, produrranno.
Cont Sicché va confermato il diritto di al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale ai sensi dell'art. 1283 c.c con decorrenza dalla data di notifica dell'atto introduttivo.
Quanto al risarcimento ex art. 6 D.Lgs. 231/02 nella misura fissa di € 40,00 per ogni fattura pagata in ritardo e/o non ancora pagata, lo stessa si configura come conseguenza automatica dell'inadempimento/ritardo e dell'attività di recupero posta in essere dal creditore, dovendosi ritenere pagina 9 di 11 che il ritardo nel pagamento arreca di per sè un aggravio economico al creditore per cui non deve essere fornita alcuna prova se non la circostanza del ritardo.
Con il quinto motivo di impugnazione parte appellante ha censurato il Tribunale per aver condannato il benché contumace in primo grado, alla rifusione delle spese processuali. Pt_1
Il motivo non ha pregio dovendosi osservare che, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese processuali, assume rilevanza la circostanza dell'aver dato causa al giudizio, sicché la soccombenza non è esclusa nel caso in cui l'altra parte che con la sua condotta ha reso necessario l'accertamento giudiziale, dopo essere stata convenuta in giudizio, sia rimasta contumace.
Il soccombente deve infatti individuarsi facendo ricorso al principio di causalità per cui, obbligata a rimborsare le spese processuali è la parte che, con il comportamento tenuto fuori dal processo, ovvero dandovi inizio o resistendo con modi e forme non previste dal diritto, abbia dato causa al processo ovvero abbia contribuito al suo protrarsi (in questi termini C. ord. 373/2015)
Per tutto quanto osservato, assorbita ogni altra deduzione, l'appello va rigettato, con conseguente conferma integrale della sentenza appellata.
Le spese relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/2022, con riferimento al valore della controversia e, attesa la media difficoltà delle questioni trattate, al valore medio per le fasi compiute, esclusa quella istruttoria di fatto non svoltasi.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto o da corrispondere, ai sensi dell'art. 13 co. I quater del
DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 278/2022, pubblicata il 12 maggio 2022 resa dal Parte_1
Tribunale di Lecco, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in €. 6.946,00 per compensi (di cui €. 2.058,00 per la fase di studio, €. 1.418,00 per la fase introduttiva, €. 3.470,00 per la fase decisionale), oltre al 15% per spese generali forfettarie, oltre Iva e cpa come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di parte appellante, dell'ulteriore pagina 10 di 11 importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto o da corrispondere, ai sensi dell'art. 13 co. I quater del DPR 115/02.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 23 settembre 2024. il Consigliere Estensore Il Presidente dr. Giampiero Barile dr. Adriana Cassano Cicuto
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