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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/04/2025, n. 2333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2333 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2683/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2683 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 15/10/2024 e vertente
T R A
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Arturo
Cancrini e Massimo Nunziata
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
procuratore speciale dott. Controparte_2
(c.f. )
[...] C.F._2
(c.f. ) CP_3 C.F._3
c.f. ) Controparte_4 C.F._4
rappresentati e difesi dagli avv.ti Virginia Ripa di Meana e Elisa Carucci
APPELLATI
r.g. n. 2683/2020 1 CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione accogliere il presente appello e per l'effetto, ferme restando le statuizioni favorevoli al Prof. riformare e/o annullare la sentenza del Tribunale Parte_1
di Roma, Sezione Immigrazione e Diritti della Persona, n. 6874/2020, pubblicata in data 05/05/2020 all'esito del giudizio R.G. 18096/2018 e, per l'effetto, accogliere le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado che qui di seguito si trascrivono:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria deduzione, istanza ed eccezione:
NEL MERITO.
- Accertare e dichiarare, per i fatti e le ragioni dedotti nel presente atto, l'illiceità della condotta degli odierni convenuti in relazione alla diffamazione perpetrata ai danni dell'odierno attore con la pubblicazione dell'articolo sul settimanale a diffusione nazionale “L'Espresso” (n. 11/2017), dal titolo “Lui ruba e tu rischi la vita”;
- per l'effetto, condannare gli odierni convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'odierno attore della somma di € 180.000,00 a titolo di risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, o della maggior o minor somma ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre a rivalutazione monetaria ed interessi, dal giorno dell'avvenuta pubblicazione fino a quello dell'effettivo soddisfo;
- per l'effetto, condannare gli odierni convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'odierno attore della somma di € 20.000,00 a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 della Legge n. 47/1948, o della maggior o minor somma ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre a rivalutazione monetaria ed interessi, dal giorno dell'avvenuta pubblicazione fino a quello dell'effettivo soddisfo;
- piaccia, altresì, all'Ill.mo Tribunale adito ordinare a Controparte_1
(già di pubblicare l'emananda sentenza di Controparte_5
condanna in danno sul settimanale a diffusione nazionale “L'Espresso” .
- In via istruttoria si richiamano i mezzi di prova come articolati nell'atto introduttivo del giudizio e precisati nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183, comma 6, nn. 2 e
3.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
r.g. n. 2683/2020 2 Per gli appellati:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa:
(i) nel merito, respingere integralmente l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto, con integrale conferma della sentenza n. 6874/2020;
(ii) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, letti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato adiva il Parte_1
Tribunale di Roma convenendo in giudizio , CP_3 Controparte_4
e rispettivamente giornalisti CP_2 Controparte_1
del settimanale “ ”, direttore responsabile e società editrice, CP_5
chiedendo di accertare e dichiarare il carattere diffamatorio e lesivo della sua reputazione dell'articolo comparso su “ ” in data 12 marzo 2017, dal CP_5
titolo “Lui ruba e tu rischi la vita”, con sottotitolo “Gallerie Parte_2
Cemento che non tiene. Buchi nell'amianto. Un pentito rivela le tangenti che diventano un pericolo per il territorio e le persone. «Grazie alle varianti i costi per lo Stato aumentano. E l'alta sorveglianza sui general contractor è finta: nessuno controlla niente». «Non si usavano buste di soldi: dovevi dare i lavori alle società che dicevano, altrimenti e non li finanziavano»”. Parte_1 Per_1
L'articolo controverso riportava le dichiarazioni rese in interrogatorio dal
“pentito” nell'ambito dell'inchiesta svolta dalle Procure Persona_2
di Roma e di Genova sul malaffare legato agli appalti per la realizzazione delle grandi opere pubbliche, che aveva coinvolto diversi politici, dirigenti, imprenditori e vari professionisti nel campo delle costruzioni e delle infrastrutture, tra cui il figlio dell'attore . Parte_3
In particolare, l'attore censurava la portata diffamatoria del titolo e del sottotitolo dell'articolo, nonché delle modalità espressive del brano nel loro complesso, che, riportando le dichiarazioni confessorie di Persona_2
r.g. n. 2683/2020 3 avrebbero fatto intendere ai lettori un suo coinvolgimento nella spartizione illecita degli appalti pubblici oggetto della narrazione, pur essendo egli risultato estraneo ai fatti di indagine. Sottolineava che il titolo, così come seguito dal sottotitolo, e la pubblicazione della sua immagine fotografica assieme a quella dei protagonisti della vicenda a corredo dello scritto avrebbero indotto il lettore a credere che egli avesse avuto un ruolo di primo piano nel sistema corruttivo rivelato nell'articolo, non potendosi evincere se si trattasse delle dichiarazioni di ovvero di una verità accertata e lamentava che la sua figura non era Persona_2
stata tenuta distinta da quella del figlio , soggetto Parte_3
invece alle predette indagini.
Chiedeva, dunque, la condanna delle parti avversarie al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, oltre che al pagamento della somma a titolo di riparazione ex art. 12 della l. n. 47/1948, nonché alla pubblicazione della sentenza di condanna.
Si costituivano in giudizio i convenuti, che negavano la portata lesiva dello scritto, in quanto legittima manifestazione del diritto di critica e di cronaca giornalistica, ed eccepivano la mancanza di elementi probatori del danno.
Evidenziavano, inoltre, che nessun coinvolgimento dell'attore era stato direttamente ipotizzato dagli autori, ma era invece emerso dalle dichiarazioni del “pentito” fedelmente tratte dagli atti di indagine. Persona_2
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6874/2020, escludeva l'antigiuridicità dell'articolo pubblicato da “ ” poiché resoconto fedele di quanto CP_5
contenuto negli atti giudiziari relativi all'inchiesta. Rilevava che, nel lamentarne la diffamatorietà in termini di veridicità e continenza, l'attore non aveva riportato frasi attribuibili agli autori del brano, ma unicamente a Persona_2
rispetto alle quali, dunque, poteva sussistere esclusivamente una responsabilità dell'autore delle dichiarazioni e non dei giornalisti. Rigettava quindi ogni domanda della parte attrice, condannandola alla rifusione delle spese di lite in favore delle controparti.
L'odierno appellante ha impugnato detta sentenza, censurando la decisione di primo grado per aver confermato la liceità dell'articolo in contestazione. In conseguenza dell'accertamento della natura diffamatoria dell'articolo ha richiesto la condanna degli avversari al risarcimento dei danni patrimoniali e r.g. n. 2683/2020 4 non patrimoniali subiti, da liquidarsi nella somma di € 180.000,00, al pagamento della somma di € 20.000,00 a titolo di riparazione ex art. 12 della l. n. 47/1948, nonché alla pubblicazione della sentenza di condanna sul settimanale
“ ”. CP_5
Si sono costituiti in giudizio tutti gli appellati, instando per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, deducendo l'infondatezza di tutti i motivi di appello.
L'appello è infondato e deve essere confermato il rigetto delle domande, integrata, ove occorre, la motivazione.
I. Con il primo motivo di gravame l'odierno appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata per non aver riconosciuto l'autonoma portata offensiva del titolo “Lui ruba e tu rischi la vita” e del sottotitolo dell'articolo contenente le dichiarazioni estrapolate dall'interrogatorio di
[...]
“[…] “«Non si usavano buste di soldi: dovevi dare i lavori alle società che Per_2
dicevano, altrimenti e non li finanziavano»”, deducendo la Parte_1 Per_1
violazione da parte del primo giudice dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul punto, nonché degli artt. 2, 21 e 27 Cost., artt. 2043 e 2059 c.c. Titolo e sottotitolo – assieme all'immagine fotografica pubblicata a corredo dell'articolo e non avendo gli autori operato distinzioni tra il padre e il Parte_1
figlio , ha reiterato l'appellante - avrebbero indotto il Parte_3
lettore a ritenere erroneamente che anche il primo avesse fatto parte del sistema di corruzione oggetto dell'inchiesta, pur non essendo egli sottoposto a procedimento penale in relazione alle ridette indagini.
Il primo motivo di appello è privo di pregio e merita reiezione.
Deve essere rilevato anzitutto che, perché possano avere autonoma portata offensiva, è necessario che titolo e sottotitolo siano formulati in termini tali da recare un'affermazione compiuta lesiva dell'onore e della reputazione altrui, univocamente e integralmente percepibile dal lettore anche senza la lettura dell'articolo. In caso di genericità di titolo e sottotitolo, invece, la portata diffamatoria deve essere valutata mediante l'analisi del contenuto dell'articolo nel suo complesso (cfr. Cass. n. 1976/2009 e Cass. n. 1201/2017).
Ciò premesso, è evidente, da un lato, che il titolo “Lui ruba e tu rischi la vita”, singolarmente considerato, non rappresenta un'espressione percepibile come r.g. n. 2683/2020 5 relativa all'odierno appellante;
dall'altro, se letto congiuntamente al sottotitolo, risulta invece chiaramente riferito alle risultanze dell'interrogatorio del
“pentito” che “rivela le tangenti che diventano un pericolo per il territorio e per le persone” e costituisce, tra l'altro, legittima manifestazione del diritto di critica giornalistica (v., tra le più recenti, Cass. n. 23322/2024, Cass n.4955/2024, Cass. n.
24818/2023, secondo cui la critica, pur trovando matrice comune al diritto di cronaca nella tutela costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero, ha una portata più ampia, mirando non ad informare, ma a fornire giudizi e valutazioni personali, concretizzandosi nell'espressione di un giudizio necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi. Non potendo pretendersi che l'opinione sia assolutamente obiettiva, la critica può essere esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, presentare connotazioni soggettive opinabili o non condivisibili e tradursi anche in valutazioni e commenti di parte, purché, come nell'odierna fattispecie, non leda l'integrità morale del soggetto e sia fondata sull'attribuzione di fatti veri).
Del resto, già il Tribunale aveva correttamente affermato che “il titolo è chiaramente riferito al “pentito” come ben si evince dalla lettura Persona_2
dell'intero articolo”, essendo manifestamente infondate, dunque, le censure dell'appellante circa l'asserita violazione da parte del primo giudice dell'art. 112
c.p.c.
Ad escludere la portata offensiva del sottotitolo «Non si usavano buste di soldi: dovevi dare i lavori alle società che dicevano, altrimenti e non li Parte_1 Per_1
finanziavano»”, in cui il cognome dell'odierno appellante compare in quanto inciso virgolettato ed estrapolato dall'interrogatorio di quale Persona_2
“rivelazione” del “pentito”, soccorre poi la giurisprudenza in materia di veridicità della notizia mutuata dal provvedimento giudiziale.
Per costante giurisprudenza della Suprema Corte, il legittimo esercizio del diritto di cronaca esonera il giornalista dall'obbligo di verificare l'attendibilità della fonte informativa nel caso in cui questa provenga dall'autorità investigativa o giudiziaria, purché sia verificata la veridicità della notizia al momento della sua divulgazione. Il criterio della verità della notizia, poi, deve essere riferito agli sviluppi di indagine ed istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell'articolo e non già secondo quanto successivamente r.g. n. 2683/2020 6 accertato in sede giurisdizionale (cfr. Cass. n. 1908/2024; Cass n. 19250/2023: “Il giornalista che riporti il contenuto di un provvedimento giurisdizionale è esente dall'onere di verificare la fondatezza dei fatti ivi accertati e potenzialmente lesivi della reputazione altrui, senza che rilevino gli sviluppi giudiziari successivi alla pubblicazione dell'articolo”; Cass. n. 21969/2020; Cass. 20082/2019).
La verità di una notizia mutuata da un provvedimento giudiziario, dunque, sussiste ogniqualvolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, spettando ogni indagine sul punto agli inquirenti ed al giornalista unicamente la fedele riproduzione dell'atto di indagine (Cfr. Cass. n. 5657/2010: “È pertanto sufficiente che l'articolo pubblicato corrisponda al contenuto degli atti e provvedimenti della autorità giudiziaria, non potendo richiedersi al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria e dovendo, d'altra parte, il criterio della verità della notizia essere riferito agli sviluppi di indagine ed istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell'articolo”; Cass. n. 439/2000; Cass. n.
2842/1999).
Ebbene, alle parti odierne appellate non è ascrivibile alcuna responsabilità per il sottotitolo «Non si usavano buste di soldi: dovevi dare i lavori alle società che dicevano, altrimenti e non li finanziavano», il quale, come Parte_1 Per_1
risultante dalla documentazione depositata in atti, risulta essere la fedele riproduzione di un estratto dell'interrogatorio di e, in quanto tale, Persona_2
conformemente ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità appena richiamati, costituisce legittima manifestazione del diritto di cronaca giornalistica.
Dalla lettura del brano non è dato ravvisare, poi, alcuna confusione tra la posizione del figlio e quella del padre e odierno Parte_3
appellante le cui figure invero sono sempre tenute distinte, Parte_1
essendo del tutto infondati i rilievi dell'appellante sul punto, né può riconoscersi idoneità lesiva alla pubblicazione dell'immagine fotografica di a corredo dello scritto, la quale ha un mero valore Parte_1
descrittivo del contenuto del brano in termini di cronaca giudiziaria, come correttamente constatato anche dal primo giudice che, proprio nell'esaminare l'asserita diffamatorietà del titolo e del sottotitolo dell'articolo in contestazione, ha chiarito: “Né, a fronte di tale contenuto del brano in termini di cronaca giudiziaria,
r.g. n. 2683/2020 7 può attribuirsi a parte convenuta la responsabilità per aver inserito alla fine dell'articolo la fotografia dell'attore, il quale è pur sempre stato menzionato nel brano dallo stesso
“pentito” (e dunque a pieno titolo è stata inserita la sua immagine, pari ad altre nello stesso inserite, trattandosi di personaggio pubblico, ex Generale dello Stato e CP_6
Co Contr successivamente presidente Infrastrutture spa, istituita dal con l'obiettivo primario di finanziare le grandi opere pubbliche); allo stesso modo nemmeno può ritenersi il testo nel complesso non conforme a continenza per aver riportato, tra virgolette, nel sottotitolo il cognome dell'attore, atteso che trattasi, come sopra esposto, di quanto affermato dallo stesso e nonostante il titolo del brano (“Lui ruba e Persona_2
tu rischi la vita”), chiaramente riferito al “pentito” menzionato nella prima frase dello stesso sottotitolo e non al Parte_1
Fermo quanto affermato relativamente alla fotografia dell'attore ed al contenuto del brano, la presentazione dell'articolo appare quindi estremamente chiara ed univoca, nella parte in cui, dopo il titolo che si riferisce ad un generico “Lui (ruba)”, inserisce un ampio sottotitolo composto di due parti, la prima riferita all'esistenza delle rivelazioni di un “pentito” e la seconda a due frasi virgolettate allo stesso riferibili e non certo all'attore, il quale vi compare unicamente in quanto la frase è stata scelta dai giornalisti, tra quelle pronunciate dal nel corso dell'interrogatorio, in quanto a loro Persona_2
avviso maggiormente significativa ed emblematica dell'intero sistema (“Non si usavano buste di soldi: dovevi dare i lavori alle società che dicevano, altrimenti e Parte_1
non li finanziavano”)”. Per_1
Per quanto sinora esposto, pertanto, il primo motivo di gravame è infondato e deve essere rigettato.
II. Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per violazione degli artt. 2, 21 e 27 Cost., 8 e 10 CEDU, 2043 e
2059 c.c., 51, 59 e 595 c.p.c., lamentando l'erroneità della decisione per non aver riconosciuto la portata diffamatoria dell'articolo nel suo complesso, ritenendolo invece continente e rispondente a verità in quanto basato in larga parte su dichiarazioni rese all'interno di procedimenti giudiziari. A sostegno della propria argomentazione l'appellante ha dedotto che l'illecito contestato dalle
Procure di Roma e di Genova sarebbe stato commesso in un periodo in cui egli non ricopriva più i ruoli pubblici in Infrastrutture S.p.A. menzionati nello scritto, il quale avrebbe dunque riportato notizie prive di corrispondenza r.g. n. 2683/2020 8 temporale con la realtà di fatti. Inoltre, ad avviso dell'appellante, le dichiarazioni estrapolate dall'interrogatorio di sarebbero state Persona_2
selezionate e ricostruite dai giornalisti in modo da fornire una versione della narrazione distorta e non imparziale.
Anche tale doglianza è infondata.
A proposito della verità dei fatti narrati il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati in materia di verità putativa della notizia tratta dal provvedimento dell'autorità giudiziaria ove ha statuito che
“l'assenza dell'illecito diffamatorio sotto il profilo della verità della notizia riferita dai giornalisti, pur tardivamente contestata dall'attore, laddove nella cronaca giudiziaria la verità deve rinvenirsi nella conformità della notizia alle risultanze dell'atto giudiziario o di indagine cui è fatto riferimento al momento della sua pubblicazione, senza che con la verità della notizia possa intendersi la verità oggettiva degli accadimenti narrati, essendo il giornalista privo di ogni onere di riscontro e di ricerca della verità processuale contenuta in detti atti” e, pertanto, i rilievi dell'appellante in cui deduce una presunta carenza del requisito della verità dei fatti rappresentati sono infondati e devono essere rigettati.
Occorre sottolineare, infatti, che l'inesattezza cronologica lamentata dall'appellante relativa all'incarico da egli rivestito in Infrastrutture S.p.A non è attribuibile ad una condotta negligente dei giornalisti, ma è esclusivamente imputabile alle dichiarazioni rese in interrogatorio da mentre sotto Persona_2
il profilo essenziale della rispondenza al vero della notizia, dato centrale tanto per l'esercizio del diritto di cronaca che di critica giudiziaria, non può che ribadirsi la conformità dell'articolo ai canoni elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di verità putativa, atteso che, come rilevato dal primo giudice, lo scritto risulta essere una trascrizione di quanto dichiarato da
[...]
al Pubblico Ministero, come confermato dalla documentazione Per_2
acquisita dal tribunale di Bolzano (si vedano: trascrizione del verbale di interrogatorio del sig. reso al pubblico ministero, dott. Persona_2
ed al Magg. Zito il 29 novembre 2016 presso il carcere di Regina Coeli;
Per_3
ordinanza di misura cautelare ex art. 299 c.p.p. del 10 ottobre 2016 disposta dal
G.I.P. del Tribunale di Roma, dott. Gaspare Sturzo;
trascrizione del verbale di interrogatorio di persona sottoposta ad indagini ex artt. 64 e segg. C.p.p., 21
r.g. n. 2683/2020 9 D.lgs. n. 271/1989 dell'on. reso innanzi al p.m., dott. in 27 Parte_1 Per_3
ottobre 2016 con allegata copia dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo di contro depositato in sede di Controparte_8 CP_9
interrogatorio; ordinanza di custodia cautelare e sequestro preventivo ex art. 292 c.p.p. del 13 luglio 2017 disposta dal G.I.P. del Tribunale di Roma, dott.
Gaspare Sturzo;
richiesta di rinvio a giudizio ex artt. 416, 417 c.p.p. e 130 D.lgs.
n. 271/1989 disposta dalla Procura di Bolzano, dott. , il 4 aprile 2019; Per_4
richiesta di rinvio a giudizio ex D.lgs. n. 231/2001 disposta dalla Procura di
Bolzano, dott. , il 4 aprile 2019; richiesta di rinvio a giudizio ex artt. Per_4
416, 417 c.p.p. e 130 D.lgs. n. 271/1989 disposta dalla Procura di Roma, dott.
il 29 marzo 2019). Persona_5
Parimenti infondate sono le doglianze svolte in merito all'asserita non imparzialità della versione dei fatti fornita nell'articolo. Pur selezionando i passi dell'interrogatorio ritenuti salienti, il testo riporta il contenuto di tali atti giudiziari senza alcuna aggiunta o distorsione delle informazioni e, invero, nei passaggi dell'articolo in cui le dichiarazioni del “pentito” sono inframezzate dalle contestualizzazioni degli autori, sono riscontrabili evidenti riferimenti alla fase processuale in atto, idonei a suscitare nel lettore la corretta percezione che le circostanze esposte fossero al vaglio degli inquirenti e che quanto divulgato rappresentasse esclusivamente il contenuto dell'interrogatorio (“Qui il pm … interrompe l'interrogatorio per avvertire l'indagato che, se accusa altri, diventa testimone e, se dichiara il falso, verrà incriminato. se ne assume la Persona_2
responsabilità e giura di voler raccontare tutto dall'inizio”; “… I pm gli chiedono come fa a saperlo…”; “Quando i magistrati gli chiedono se junior, per avere quei Parte_1
contratti, abbia pagato tangenti, risponde […]” “ Persona_2 Parte_3
finito agli arresti domiciliari, nega di aver commesso illeciti e sostiene di
[...]
non aver mai approfittato dei poteri pubblici del padre”) e non è dato ravvisare omissioni nella narrazione di altri fatti che, ove raccontati, avrebbero stravolto il senso della notizia in questione.
Prive di pregio sono, infine, le censure relative alla presunta violazione del canone della continenza espositiva.
Come noto, il limite della continenza comporta moderazione e proporzione nelle modalità espressive, che non devono trascendere in attacchi personali r.g. n. 2683/2020 10 diretti a colpire l'altrui dignità morale e professionale. Inoltre, il giudizio sulla continenza dell'articolo è da condurre ex post, avuto riguardo alle modalità di comunicazione della notizia (Cass. n. 839/2015), la quale deve riportare il fatto nei suoi elementi oggettivi così come appresi dalla fonte, limitando artifizi che eccedano lo scopo informativo (Cass. n. 12522/2016), e non ex ante, tanto da limitare la libertà e le scelte del giornalista sui fatti da trattare e sull'ampiezza del contesto in cui trattarle.
È appena il caso di ribadire che nell'odierna fattispecie il limite della continenza non risulta essere stato travalicato e che, nel lamentare l'illegittimità sotto il profilo della continenza espositiva, l'odierno appellante indica esclusivamente estratti del racconto di in quanto tali inidonei a far Persona_2
sorgere alcuna responsabilità dei giornalisti.
Anche il secondo motivo di gravame, dunque, deve essere rigettato.
III. Con il terzo motivo l'appellante ha censurato la statuizione di primo grado in punto di condanna alle spese, ritenendo che siano state liquidate dal primo giudice in misura eccessiva poiché non proporzionata alla natura e al valore della causa.
Al riguardo, è sufficiente osservare che l'importo liquidato nella sentenza impugnata a titolo di onorario (Euro 13.430,00) risulta essere congruo poiché contenuto nella forbice edittale dei parametri forensi vigenti, esattamente corrispondente ai valori medi di cui al DM 55/2014 (anteriormente alle modifiche apportate dal DM 147/2022), e tiene debitamente conto del valore della causa e dell'attività concretamente svolta.
Anche l'ultimo motivo di gravame è, dunque, privo di pregio e l'appello deve pertanto essere rigettato.
IV. La condanna alle spese liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 (con esclusione della fase istruttoria, non svoltasi), segue la soccombenza.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1-quater DPR n. 115/2002 per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
r.g. n. 2683/2020 11 1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere a Controparte_1 [...]
e le spese di lite del presente CP_2 CP_3 Controparte_4
grado, che si liquidano complessivamente in € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma, il
10.04.2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 2683/2020 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2683 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 15/10/2024 e vertente
T R A
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Arturo
Cancrini e Massimo Nunziata
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
procuratore speciale dott. Controparte_2
(c.f. )
[...] C.F._2
(c.f. ) CP_3 C.F._3
c.f. ) Controparte_4 C.F._4
rappresentati e difesi dagli avv.ti Virginia Ripa di Meana e Elisa Carucci
APPELLATI
r.g. n. 2683/2020 1 CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione accogliere il presente appello e per l'effetto, ferme restando le statuizioni favorevoli al Prof. riformare e/o annullare la sentenza del Tribunale Parte_1
di Roma, Sezione Immigrazione e Diritti della Persona, n. 6874/2020, pubblicata in data 05/05/2020 all'esito del giudizio R.G. 18096/2018 e, per l'effetto, accogliere le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado che qui di seguito si trascrivono:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria deduzione, istanza ed eccezione:
NEL MERITO.
- Accertare e dichiarare, per i fatti e le ragioni dedotti nel presente atto, l'illiceità della condotta degli odierni convenuti in relazione alla diffamazione perpetrata ai danni dell'odierno attore con la pubblicazione dell'articolo sul settimanale a diffusione nazionale “L'Espresso” (n. 11/2017), dal titolo “Lui ruba e tu rischi la vita”;
- per l'effetto, condannare gli odierni convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'odierno attore della somma di € 180.000,00 a titolo di risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, o della maggior o minor somma ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre a rivalutazione monetaria ed interessi, dal giorno dell'avvenuta pubblicazione fino a quello dell'effettivo soddisfo;
- per l'effetto, condannare gli odierni convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'odierno attore della somma di € 20.000,00 a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 della Legge n. 47/1948, o della maggior o minor somma ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre a rivalutazione monetaria ed interessi, dal giorno dell'avvenuta pubblicazione fino a quello dell'effettivo soddisfo;
- piaccia, altresì, all'Ill.mo Tribunale adito ordinare a Controparte_1
(già di pubblicare l'emananda sentenza di Controparte_5
condanna in danno sul settimanale a diffusione nazionale “L'Espresso” .
- In via istruttoria si richiamano i mezzi di prova come articolati nell'atto introduttivo del giudizio e precisati nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183, comma 6, nn. 2 e
3.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
r.g. n. 2683/2020 2 Per gli appellati:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa:
(i) nel merito, respingere integralmente l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto, con integrale conferma della sentenza n. 6874/2020;
(ii) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, letti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato adiva il Parte_1
Tribunale di Roma convenendo in giudizio , CP_3 Controparte_4
e rispettivamente giornalisti CP_2 Controparte_1
del settimanale “ ”, direttore responsabile e società editrice, CP_5
chiedendo di accertare e dichiarare il carattere diffamatorio e lesivo della sua reputazione dell'articolo comparso su “ ” in data 12 marzo 2017, dal CP_5
titolo “Lui ruba e tu rischi la vita”, con sottotitolo “Gallerie Parte_2
Cemento che non tiene. Buchi nell'amianto. Un pentito rivela le tangenti che diventano un pericolo per il territorio e le persone. «Grazie alle varianti i costi per lo Stato aumentano. E l'alta sorveglianza sui general contractor è finta: nessuno controlla niente». «Non si usavano buste di soldi: dovevi dare i lavori alle società che dicevano, altrimenti e non li finanziavano»”. Parte_1 Per_1
L'articolo controverso riportava le dichiarazioni rese in interrogatorio dal
“pentito” nell'ambito dell'inchiesta svolta dalle Procure Persona_2
di Roma e di Genova sul malaffare legato agli appalti per la realizzazione delle grandi opere pubbliche, che aveva coinvolto diversi politici, dirigenti, imprenditori e vari professionisti nel campo delle costruzioni e delle infrastrutture, tra cui il figlio dell'attore . Parte_3
In particolare, l'attore censurava la portata diffamatoria del titolo e del sottotitolo dell'articolo, nonché delle modalità espressive del brano nel loro complesso, che, riportando le dichiarazioni confessorie di Persona_2
r.g. n. 2683/2020 3 avrebbero fatto intendere ai lettori un suo coinvolgimento nella spartizione illecita degli appalti pubblici oggetto della narrazione, pur essendo egli risultato estraneo ai fatti di indagine. Sottolineava che il titolo, così come seguito dal sottotitolo, e la pubblicazione della sua immagine fotografica assieme a quella dei protagonisti della vicenda a corredo dello scritto avrebbero indotto il lettore a credere che egli avesse avuto un ruolo di primo piano nel sistema corruttivo rivelato nell'articolo, non potendosi evincere se si trattasse delle dichiarazioni di ovvero di una verità accertata e lamentava che la sua figura non era Persona_2
stata tenuta distinta da quella del figlio , soggetto Parte_3
invece alle predette indagini.
Chiedeva, dunque, la condanna delle parti avversarie al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, oltre che al pagamento della somma a titolo di riparazione ex art. 12 della l. n. 47/1948, nonché alla pubblicazione della sentenza di condanna.
Si costituivano in giudizio i convenuti, che negavano la portata lesiva dello scritto, in quanto legittima manifestazione del diritto di critica e di cronaca giornalistica, ed eccepivano la mancanza di elementi probatori del danno.
Evidenziavano, inoltre, che nessun coinvolgimento dell'attore era stato direttamente ipotizzato dagli autori, ma era invece emerso dalle dichiarazioni del “pentito” fedelmente tratte dagli atti di indagine. Persona_2
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6874/2020, escludeva l'antigiuridicità dell'articolo pubblicato da “ ” poiché resoconto fedele di quanto CP_5
contenuto negli atti giudiziari relativi all'inchiesta. Rilevava che, nel lamentarne la diffamatorietà in termini di veridicità e continenza, l'attore non aveva riportato frasi attribuibili agli autori del brano, ma unicamente a Persona_2
rispetto alle quali, dunque, poteva sussistere esclusivamente una responsabilità dell'autore delle dichiarazioni e non dei giornalisti. Rigettava quindi ogni domanda della parte attrice, condannandola alla rifusione delle spese di lite in favore delle controparti.
L'odierno appellante ha impugnato detta sentenza, censurando la decisione di primo grado per aver confermato la liceità dell'articolo in contestazione. In conseguenza dell'accertamento della natura diffamatoria dell'articolo ha richiesto la condanna degli avversari al risarcimento dei danni patrimoniali e r.g. n. 2683/2020 4 non patrimoniali subiti, da liquidarsi nella somma di € 180.000,00, al pagamento della somma di € 20.000,00 a titolo di riparazione ex art. 12 della l. n. 47/1948, nonché alla pubblicazione della sentenza di condanna sul settimanale
“ ”. CP_5
Si sono costituiti in giudizio tutti gli appellati, instando per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, deducendo l'infondatezza di tutti i motivi di appello.
L'appello è infondato e deve essere confermato il rigetto delle domande, integrata, ove occorre, la motivazione.
I. Con il primo motivo di gravame l'odierno appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata per non aver riconosciuto l'autonoma portata offensiva del titolo “Lui ruba e tu rischi la vita” e del sottotitolo dell'articolo contenente le dichiarazioni estrapolate dall'interrogatorio di
[...]
“[…] “«Non si usavano buste di soldi: dovevi dare i lavori alle società che Per_2
dicevano, altrimenti e non li finanziavano»”, deducendo la Parte_1 Per_1
violazione da parte del primo giudice dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul punto, nonché degli artt. 2, 21 e 27 Cost., artt. 2043 e 2059 c.c. Titolo e sottotitolo – assieme all'immagine fotografica pubblicata a corredo dell'articolo e non avendo gli autori operato distinzioni tra il padre e il Parte_1
figlio , ha reiterato l'appellante - avrebbero indotto il Parte_3
lettore a ritenere erroneamente che anche il primo avesse fatto parte del sistema di corruzione oggetto dell'inchiesta, pur non essendo egli sottoposto a procedimento penale in relazione alle ridette indagini.
Il primo motivo di appello è privo di pregio e merita reiezione.
Deve essere rilevato anzitutto che, perché possano avere autonoma portata offensiva, è necessario che titolo e sottotitolo siano formulati in termini tali da recare un'affermazione compiuta lesiva dell'onore e della reputazione altrui, univocamente e integralmente percepibile dal lettore anche senza la lettura dell'articolo. In caso di genericità di titolo e sottotitolo, invece, la portata diffamatoria deve essere valutata mediante l'analisi del contenuto dell'articolo nel suo complesso (cfr. Cass. n. 1976/2009 e Cass. n. 1201/2017).
Ciò premesso, è evidente, da un lato, che il titolo “Lui ruba e tu rischi la vita”, singolarmente considerato, non rappresenta un'espressione percepibile come r.g. n. 2683/2020 5 relativa all'odierno appellante;
dall'altro, se letto congiuntamente al sottotitolo, risulta invece chiaramente riferito alle risultanze dell'interrogatorio del
“pentito” che “rivela le tangenti che diventano un pericolo per il territorio e per le persone” e costituisce, tra l'altro, legittima manifestazione del diritto di critica giornalistica (v., tra le più recenti, Cass. n. 23322/2024, Cass n.4955/2024, Cass. n.
24818/2023, secondo cui la critica, pur trovando matrice comune al diritto di cronaca nella tutela costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero, ha una portata più ampia, mirando non ad informare, ma a fornire giudizi e valutazioni personali, concretizzandosi nell'espressione di un giudizio necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi. Non potendo pretendersi che l'opinione sia assolutamente obiettiva, la critica può essere esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, presentare connotazioni soggettive opinabili o non condivisibili e tradursi anche in valutazioni e commenti di parte, purché, come nell'odierna fattispecie, non leda l'integrità morale del soggetto e sia fondata sull'attribuzione di fatti veri).
Del resto, già il Tribunale aveva correttamente affermato che “il titolo è chiaramente riferito al “pentito” come ben si evince dalla lettura Persona_2
dell'intero articolo”, essendo manifestamente infondate, dunque, le censure dell'appellante circa l'asserita violazione da parte del primo giudice dell'art. 112
c.p.c.
Ad escludere la portata offensiva del sottotitolo «Non si usavano buste di soldi: dovevi dare i lavori alle società che dicevano, altrimenti e non li Parte_1 Per_1
finanziavano»”, in cui il cognome dell'odierno appellante compare in quanto inciso virgolettato ed estrapolato dall'interrogatorio di quale Persona_2
“rivelazione” del “pentito”, soccorre poi la giurisprudenza in materia di veridicità della notizia mutuata dal provvedimento giudiziale.
Per costante giurisprudenza della Suprema Corte, il legittimo esercizio del diritto di cronaca esonera il giornalista dall'obbligo di verificare l'attendibilità della fonte informativa nel caso in cui questa provenga dall'autorità investigativa o giudiziaria, purché sia verificata la veridicità della notizia al momento della sua divulgazione. Il criterio della verità della notizia, poi, deve essere riferito agli sviluppi di indagine ed istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell'articolo e non già secondo quanto successivamente r.g. n. 2683/2020 6 accertato in sede giurisdizionale (cfr. Cass. n. 1908/2024; Cass n. 19250/2023: “Il giornalista che riporti il contenuto di un provvedimento giurisdizionale è esente dall'onere di verificare la fondatezza dei fatti ivi accertati e potenzialmente lesivi della reputazione altrui, senza che rilevino gli sviluppi giudiziari successivi alla pubblicazione dell'articolo”; Cass. n. 21969/2020; Cass. 20082/2019).
La verità di una notizia mutuata da un provvedimento giudiziario, dunque, sussiste ogniqualvolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, spettando ogni indagine sul punto agli inquirenti ed al giornalista unicamente la fedele riproduzione dell'atto di indagine (Cfr. Cass. n. 5657/2010: “È pertanto sufficiente che l'articolo pubblicato corrisponda al contenuto degli atti e provvedimenti della autorità giudiziaria, non potendo richiedersi al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria e dovendo, d'altra parte, il criterio della verità della notizia essere riferito agli sviluppi di indagine ed istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell'articolo”; Cass. n. 439/2000; Cass. n.
2842/1999).
Ebbene, alle parti odierne appellate non è ascrivibile alcuna responsabilità per il sottotitolo «Non si usavano buste di soldi: dovevi dare i lavori alle società che dicevano, altrimenti e non li finanziavano», il quale, come Parte_1 Per_1
risultante dalla documentazione depositata in atti, risulta essere la fedele riproduzione di un estratto dell'interrogatorio di e, in quanto tale, Persona_2
conformemente ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità appena richiamati, costituisce legittima manifestazione del diritto di cronaca giornalistica.
Dalla lettura del brano non è dato ravvisare, poi, alcuna confusione tra la posizione del figlio e quella del padre e odierno Parte_3
appellante le cui figure invero sono sempre tenute distinte, Parte_1
essendo del tutto infondati i rilievi dell'appellante sul punto, né può riconoscersi idoneità lesiva alla pubblicazione dell'immagine fotografica di a corredo dello scritto, la quale ha un mero valore Parte_1
descrittivo del contenuto del brano in termini di cronaca giudiziaria, come correttamente constatato anche dal primo giudice che, proprio nell'esaminare l'asserita diffamatorietà del titolo e del sottotitolo dell'articolo in contestazione, ha chiarito: “Né, a fronte di tale contenuto del brano in termini di cronaca giudiziaria,
r.g. n. 2683/2020 7 può attribuirsi a parte convenuta la responsabilità per aver inserito alla fine dell'articolo la fotografia dell'attore, il quale è pur sempre stato menzionato nel brano dallo stesso
“pentito” (e dunque a pieno titolo è stata inserita la sua immagine, pari ad altre nello stesso inserite, trattandosi di personaggio pubblico, ex Generale dello Stato e CP_6
Co Contr successivamente presidente Infrastrutture spa, istituita dal con l'obiettivo primario di finanziare le grandi opere pubbliche); allo stesso modo nemmeno può ritenersi il testo nel complesso non conforme a continenza per aver riportato, tra virgolette, nel sottotitolo il cognome dell'attore, atteso che trattasi, come sopra esposto, di quanto affermato dallo stesso e nonostante il titolo del brano (“Lui ruba e Persona_2
tu rischi la vita”), chiaramente riferito al “pentito” menzionato nella prima frase dello stesso sottotitolo e non al Parte_1
Fermo quanto affermato relativamente alla fotografia dell'attore ed al contenuto del brano, la presentazione dell'articolo appare quindi estremamente chiara ed univoca, nella parte in cui, dopo il titolo che si riferisce ad un generico “Lui (ruba)”, inserisce un ampio sottotitolo composto di due parti, la prima riferita all'esistenza delle rivelazioni di un “pentito” e la seconda a due frasi virgolettate allo stesso riferibili e non certo all'attore, il quale vi compare unicamente in quanto la frase è stata scelta dai giornalisti, tra quelle pronunciate dal nel corso dell'interrogatorio, in quanto a loro Persona_2
avviso maggiormente significativa ed emblematica dell'intero sistema (“Non si usavano buste di soldi: dovevi dare i lavori alle società che dicevano, altrimenti e Parte_1
non li finanziavano”)”. Per_1
Per quanto sinora esposto, pertanto, il primo motivo di gravame è infondato e deve essere rigettato.
II. Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per violazione degli artt. 2, 21 e 27 Cost., 8 e 10 CEDU, 2043 e
2059 c.c., 51, 59 e 595 c.p.c., lamentando l'erroneità della decisione per non aver riconosciuto la portata diffamatoria dell'articolo nel suo complesso, ritenendolo invece continente e rispondente a verità in quanto basato in larga parte su dichiarazioni rese all'interno di procedimenti giudiziari. A sostegno della propria argomentazione l'appellante ha dedotto che l'illecito contestato dalle
Procure di Roma e di Genova sarebbe stato commesso in un periodo in cui egli non ricopriva più i ruoli pubblici in Infrastrutture S.p.A. menzionati nello scritto, il quale avrebbe dunque riportato notizie prive di corrispondenza r.g. n. 2683/2020 8 temporale con la realtà di fatti. Inoltre, ad avviso dell'appellante, le dichiarazioni estrapolate dall'interrogatorio di sarebbero state Persona_2
selezionate e ricostruite dai giornalisti in modo da fornire una versione della narrazione distorta e non imparziale.
Anche tale doglianza è infondata.
A proposito della verità dei fatti narrati il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati in materia di verità putativa della notizia tratta dal provvedimento dell'autorità giudiziaria ove ha statuito che
“l'assenza dell'illecito diffamatorio sotto il profilo della verità della notizia riferita dai giornalisti, pur tardivamente contestata dall'attore, laddove nella cronaca giudiziaria la verità deve rinvenirsi nella conformità della notizia alle risultanze dell'atto giudiziario o di indagine cui è fatto riferimento al momento della sua pubblicazione, senza che con la verità della notizia possa intendersi la verità oggettiva degli accadimenti narrati, essendo il giornalista privo di ogni onere di riscontro e di ricerca della verità processuale contenuta in detti atti” e, pertanto, i rilievi dell'appellante in cui deduce una presunta carenza del requisito della verità dei fatti rappresentati sono infondati e devono essere rigettati.
Occorre sottolineare, infatti, che l'inesattezza cronologica lamentata dall'appellante relativa all'incarico da egli rivestito in Infrastrutture S.p.A non è attribuibile ad una condotta negligente dei giornalisti, ma è esclusivamente imputabile alle dichiarazioni rese in interrogatorio da mentre sotto Persona_2
il profilo essenziale della rispondenza al vero della notizia, dato centrale tanto per l'esercizio del diritto di cronaca che di critica giudiziaria, non può che ribadirsi la conformità dell'articolo ai canoni elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di verità putativa, atteso che, come rilevato dal primo giudice, lo scritto risulta essere una trascrizione di quanto dichiarato da
[...]
al Pubblico Ministero, come confermato dalla documentazione Per_2
acquisita dal tribunale di Bolzano (si vedano: trascrizione del verbale di interrogatorio del sig. reso al pubblico ministero, dott. Persona_2
ed al Magg. Zito il 29 novembre 2016 presso il carcere di Regina Coeli;
Per_3
ordinanza di misura cautelare ex art. 299 c.p.p. del 10 ottobre 2016 disposta dal
G.I.P. del Tribunale di Roma, dott. Gaspare Sturzo;
trascrizione del verbale di interrogatorio di persona sottoposta ad indagini ex artt. 64 e segg. C.p.p., 21
r.g. n. 2683/2020 9 D.lgs. n. 271/1989 dell'on. reso innanzi al p.m., dott. in 27 Parte_1 Per_3
ottobre 2016 con allegata copia dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo di contro depositato in sede di Controparte_8 CP_9
interrogatorio; ordinanza di custodia cautelare e sequestro preventivo ex art. 292 c.p.p. del 13 luglio 2017 disposta dal G.I.P. del Tribunale di Roma, dott.
Gaspare Sturzo;
richiesta di rinvio a giudizio ex artt. 416, 417 c.p.p. e 130 D.lgs.
n. 271/1989 disposta dalla Procura di Bolzano, dott. , il 4 aprile 2019; Per_4
richiesta di rinvio a giudizio ex D.lgs. n. 231/2001 disposta dalla Procura di
Bolzano, dott. , il 4 aprile 2019; richiesta di rinvio a giudizio ex artt. Per_4
416, 417 c.p.p. e 130 D.lgs. n. 271/1989 disposta dalla Procura di Roma, dott.
il 29 marzo 2019). Persona_5
Parimenti infondate sono le doglianze svolte in merito all'asserita non imparzialità della versione dei fatti fornita nell'articolo. Pur selezionando i passi dell'interrogatorio ritenuti salienti, il testo riporta il contenuto di tali atti giudiziari senza alcuna aggiunta o distorsione delle informazioni e, invero, nei passaggi dell'articolo in cui le dichiarazioni del “pentito” sono inframezzate dalle contestualizzazioni degli autori, sono riscontrabili evidenti riferimenti alla fase processuale in atto, idonei a suscitare nel lettore la corretta percezione che le circostanze esposte fossero al vaglio degli inquirenti e che quanto divulgato rappresentasse esclusivamente il contenuto dell'interrogatorio (“Qui il pm … interrompe l'interrogatorio per avvertire l'indagato che, se accusa altri, diventa testimone e, se dichiara il falso, verrà incriminato. se ne assume la Persona_2
responsabilità e giura di voler raccontare tutto dall'inizio”; “… I pm gli chiedono come fa a saperlo…”; “Quando i magistrati gli chiedono se junior, per avere quei Parte_1
contratti, abbia pagato tangenti, risponde […]” “ Persona_2 Parte_3
finito agli arresti domiciliari, nega di aver commesso illeciti e sostiene di
[...]
non aver mai approfittato dei poteri pubblici del padre”) e non è dato ravvisare omissioni nella narrazione di altri fatti che, ove raccontati, avrebbero stravolto il senso della notizia in questione.
Prive di pregio sono, infine, le censure relative alla presunta violazione del canone della continenza espositiva.
Come noto, il limite della continenza comporta moderazione e proporzione nelle modalità espressive, che non devono trascendere in attacchi personali r.g. n. 2683/2020 10 diretti a colpire l'altrui dignità morale e professionale. Inoltre, il giudizio sulla continenza dell'articolo è da condurre ex post, avuto riguardo alle modalità di comunicazione della notizia (Cass. n. 839/2015), la quale deve riportare il fatto nei suoi elementi oggettivi così come appresi dalla fonte, limitando artifizi che eccedano lo scopo informativo (Cass. n. 12522/2016), e non ex ante, tanto da limitare la libertà e le scelte del giornalista sui fatti da trattare e sull'ampiezza del contesto in cui trattarle.
È appena il caso di ribadire che nell'odierna fattispecie il limite della continenza non risulta essere stato travalicato e che, nel lamentare l'illegittimità sotto il profilo della continenza espositiva, l'odierno appellante indica esclusivamente estratti del racconto di in quanto tali inidonei a far Persona_2
sorgere alcuna responsabilità dei giornalisti.
Anche il secondo motivo di gravame, dunque, deve essere rigettato.
III. Con il terzo motivo l'appellante ha censurato la statuizione di primo grado in punto di condanna alle spese, ritenendo che siano state liquidate dal primo giudice in misura eccessiva poiché non proporzionata alla natura e al valore della causa.
Al riguardo, è sufficiente osservare che l'importo liquidato nella sentenza impugnata a titolo di onorario (Euro 13.430,00) risulta essere congruo poiché contenuto nella forbice edittale dei parametri forensi vigenti, esattamente corrispondente ai valori medi di cui al DM 55/2014 (anteriormente alle modifiche apportate dal DM 147/2022), e tiene debitamente conto del valore della causa e dell'attività concretamente svolta.
Anche l'ultimo motivo di gravame è, dunque, privo di pregio e l'appello deve pertanto essere rigettato.
IV. La condanna alle spese liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 (con esclusione della fase istruttoria, non svoltasi), segue la soccombenza.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1-quater DPR n. 115/2002 per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
r.g. n. 2683/2020 11 1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere a Controparte_1 [...]
e le spese di lite del presente CP_2 CP_3 Controparte_4
grado, che si liquidano complessivamente in € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma, il
10.04.2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 2683/2020 12