Articolo 3 della Legge 31 marzo 1954, n. 109
Articolo 2Articolo 4
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14 maggio 1954
Art. 3.
I valori convenzionali degli elementi attualmente corrisposti in natura (alloggio, luce, riscaldamento, ecc.) e le indennita' sostitutive, previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 30 aprile 1938, sono aumentati a tutti gli effetti di legge e contrattuali nella misura del 50 per cento.
Entrata in vigore il 14 maggio 1954