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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/04/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 745/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 745/2023 a cui è stata riunita quella iscritta al n. 755/2023
PROMOSSA DA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Catania, v.le Vittorio Parte_1 CodiceFiscale_1
Veneto n. 131, presso lo Studio dell'Avv. Claudia Cassella che la rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTRICE IN RIASSUNZIONE NELLA CAUSA n. 745/2023 e
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE NELLA CAUSA n. 755/2023
- APPELLANTE
CONTRO
RO
(P.IVA ) rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Edoardo
[...] P.IVA_1
Ferlito giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questo ultimo in Catania,
Viale XX Settembre 43
pagina 1 di 26 CONVENUTA IN RIASSUNZIONE NELLA CAUSA 745/2023
ATTRICE IN RIASSUNZIONE NELLA CAUSA 755/2023
- APPELLATA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'Avv. Arcangelo Santagati, presso CP
il cui studio in Catania Corso delle Province n.203 è elettivamente domiciliato
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
APPELLATO – APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE CONDIZIONATA
E NEI CONFRONTI DI
(P.IVA ), rappresentata e difesa per Controparte_3 P.IVA_2
procura in atti dall'Avv. Luigi Edoardo Ferlito ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Catania, Viale XX Settembre, 43
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE NELLA CAUSA 745/2023
ATTRICE IN RIASSUNZIONE NELLA CAUSA 755/2023
APPELLATA
(P.IVA Controparte_4
rappresentata e difesa per procura generale alle liti dall'Avv. Luigi Edoardo Ferlito, ed P.IVA_3
elettivamente domiciliata presso e nello studio di questo ultimo in Catania, Viale XX Settembre 43
INTERVENIENTE IA
(già , (P. IVA ) Controparte_5 Controparte_6 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Barresi giusta procura in atti presso il cui studio in Catania,
Via M. R. Imbriani 222 è elettivamente domiciliata pagina 2 di 26 (già (P IVA ), rappresentata e difesa Controparte_5 CP_7 P.IVA_4
dall'Avv. Santo Spagnolo (presso il cui studio in Catania, Corso Italia n. 244, è elettivamente domiciliata giusta procura rilasciata su foglio separato
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.1.2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. di gg. 20 per il deposito di conclusionali e di ulteriori gg. 20 per il deposito di memorie di replica.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4413/2015, pubblicata in data 30.10.2015, il Tribunale di Catania rigettava la domanda di risarcimento del danno alla salute e quella di risarcimento per violazione del consenso informato, spiegate da nei confronti del dott. (il quale aveva chiamato in causa, al Parte_1 CP fine di essere manlevato, e dell' Controparte_6 Controparte_8
(la quale aveva chiamato in causa, al fine di essere manlevata,
[...] [...]
e ). Controparte_9 Controparte_3
In estrema sintesi il primo giudice, a fronte dell'attrice che si era doluta della imperizia con cui erano state trattate dal dott. durante il ricovero della durata di quasi un mese presso l' CP CP_10
le lesioni dalla stessa riportate in occasione di un incidente stradale di cui era stata vittima in
[...]
data 29.4.2003, tanto da determinare il sensibile peggioramento che la avevano in seguito indotta, dopo la dimissione dall'Ospedale, a fare ricorso alle cure di altro medico (dott. , solo grazie Per_1 all'intervento del quale la era guarita, recepiva le risultanze della CTU affidata al dott. Pt_1
secondo cui nessuna imperizia era dato nel caso a mani ravvisare con riferimento al Per_2 trattamento dell'ematoma alla coscia sinistra da cui l'attrice era affetta avuto riguardo, in particolare, alle manovre chirurgiche eseguite per effettuarne il drenaggio, escludendo al contempo la violazione del consenso informato sul presupposto che, in ragione del lungo periodo di ricovero ospedaliero,
pagina 3 di 26 dovesse ragionevolmente ritenersi che alla fossero state fornite “adeguate e complete Pt_1 informazioni in ordine alle terapie ed agli interventi praticati”.
Avverso la detta sentenza proponeva appello con cui, oltre a denunciare la nullità della Parte_1
CTU per violazione del contraddittorio e mancanza di imparzialità del consulente tecnico d'ufficio, criticava nel merito la decisione assunta dal primo giudice nella parte in cui aveva omesso di trarre le dovute conseguenze sia in punto di mancato accertamento della corretta esecuzione del drenaggio dell'ematoma che in considerazione della mancata esecuzione di adeguata medicazione elasto- compressiva, puranche a fronte della stessa CTU che la aveva accertata.
Impugnava altresì il capo di sentenza con cui era stata esclusa la violazione del consenso informato.
Si costituiva in giudizio il dott. spiegando appello incidentale condizionato nei confronti CP di per essere da essa manlevato nel caso di accoglimento dell'appello Controparte_6 proposto nei suoi confronti, al pari dell' e della sua assicurazione RO [...]
Controparte_3
Si costituivano in giudizio anche con due comparse di costituzione, una RO1 come successore di (già chiamata in causa dall' e Controparte_9 RO0
l'altra come successore di (già chiamata in causa dal dott. . Controparte_6 CP
Con sentenza n. 108/2020, pubblicata in data 14.1.2020 e giunta dopo la revoca dell'ordinanza con cui era stata disposta la rinnovazione della CTU disposta in primo grado, questa Corte rigettava l'appello ritenendo, sulla base di una indicazione contenuta nell'anzidetta CTU del dott. in cui si dava Per_2
atto che gli aveva riferito di essere stata indennizzata dalla compagnia di assicurazione Parte_1 del responsabile civile dell'incidente stradale di cui era stata vittima (circostanza allegata nel giudizio di appello da già , che il danno alla salute RO1 Controparte_9
per il cui risarcimento la aveva agito in giudizio fosse stato già, aliunde, interamente risarcito. Pt_1
Avverso la sentenza della Corte di Appello ricorreva in cassazione. Parte_1
Con ordinanza n. 6390/2023, pubblicata in data 3.3.2023, la S.C. accoglieva il ricorso proposto dalla evidenziando che: “in primo luogo, dunque, il Collegio di seconde cure non ha rilevato Pt_1
d'ufficio un'eccezione in senso stretto, trattandosi, in tesi, dell'effetto estintivo dell'obbligazione oggetto di pretesa (come avviene per l'eccezione di pagamento: Cass., 24/12/2021, n. 41474), ma ha invece violato la preclusione per le allegazioni di parte del fatto sotteso all'eccezione stessa, parimenti dedotta dalla ricorrente al di là della terminologia complessivamente utilizzata, ovvero la ricezione di un importo, da parte dell'assicuratore del responsabile civile, imputabile al rapporto dedotto con la
pagina 4 di 26 domanda; fermo quanto appena rilevato, e come pure dedotto nelle due censure, la ragione decisoria in parola si palesa irresolubilmente travisante e quindi insolubilmente contraddittoria, poiché confonde il risarcimento per danni da responsabilità medica, allegato quale peggioramento delle lesioni cagionate dal sinistro stradale, con quello derivante da quest'ultimo; il fatto che la parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio avesse riferito, secondo la Corte territoriale, di non aver avuto conseguenze gravi dal sinistro stradale e che i postumi riportati erano, ad avviso della stessa deducente, da ricondurre alla negligenza dei medici (pag. 7 della sentenza gravata), non significa che si possano sovrapporre i piani, e traslare quanto assunto come ricevuto in ragione dell'incidente stradale sul diverso piano della responsabilità dei medici per i peggioramenti delle lesioni, per evincerne poi effetti estintivi;
di cui la necessità di scrutinare la domanda per danni da responsabilità medica per come formulata, inclusa quella per pretesa lesione del consenso informato”.
riassumeva la causa (che veniva contraddistinta dal n. 745/2023 R.G.), al pari Parte_1 dell' con atto di RO2
citazione contenente anche intervento volontario di RO3
(quale successore di già in causa) che assumeva il n. 755/2023 R.G. Controparte_3
Riunite le due cause all'udienza del 29.11.2023, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Dopo essere stata trattenuta in decisione all'udienza del 10.4.2024, con provvedimento del 22.8.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio avendo la Corte deciso di rinnovare la CTU affidando il mandato ad un collegio composto da uno specialista in medicina legale e da uno specialista in chirurgia vascolare.
Depositata la relazione di CTU in data 14.1.2025, all'udienza del 22.1.2025 la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello proposto da meriti di essere accolto nei termini appresso Parte_1
specificati.
Preliminarmente va dato atto delle domande su cui l'appellante ha insistito in sede di precisazione delle conclusioni ed a cui va limitato l'esame devoluto al presente giudizio di rinvio:
pagina 5 di 26 “- nel merito, riformare la sentenza appellata ed accogliere le domande di risarcimento spiegate in primo grado dalla sig.ra e dunque: Parte_1
1) ritenere e dichiarare la responsabilità per colpa professionale del dott. e dei suoi CP colleghi collaboratori, nonché dichiarare la responsabilità dell' e del dott. RO0
nella qualità di Primario della Divisione di Chirurgia Generale del suddetto Ospedale, per CP
non aver ottemperato ai suoi doveri di informazione;
2) ritenere e dichiarare l' responsabile di tutti i danni RO
colposamente cagionati alla sig.ra per imprudenza e/o imperizia, dai propri dipendenti che Pt_1 assistettero all'intervento chirurgico;
3) accertare e dichiarare il grado di invalidità permanente riportato dalla sig.ra in misura Pt_1
non inferiore al 13% o nella percentuale accertata in seno alla CTU;
4) condannare l'odierno convenuto, dott. e l' CP RO
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pronto e immediato, solidale,
[...]
pagamento in favore della sig.ra della somma che il Giudicante vorrà accertare e liquidare, a Pt_1
titolo di ristoro del danno biologico, e danno morale, danno esistenziale e patrimoniale subito dalla odierna attrice, ed in misura non inferiore ad € 35.031,31, o nella maggiore o minore somma determinata dal CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre al danno da consenso informato da liquidarsi equitativamente e in misura ascendente ad € 20.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
5) con vittoria di spese, competenze e onorari di tutti i gradi di giudizio, compreso quello di
Cassazione, per come statuito dal provvedimento n. 6390 del 2023 della Corte Suprema di Cassazione.
Si precisa, altresì, che, come statuito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 2365/2024, la liquidazione delle spese di giudizio non può essere unica, forfettaria e omnicomprensiva per i vari gradi di giudizio, dovendo il Giudice operare una liquidazione distinta per ciascun grado, distinguendo tra compensi e spese.
Si chiede, inoltre, che l'Ecc.ma Corte di Appello adita Voglia disporre, ex art. 93 comma 1 c.p.c., la distrazione delle spese di lite liquidate in favore del sottoscritto difensore che ha anticipato le spese e non ha riscosso diritti e onorari dei giudizi.
Sempre in via preliminare va evidenziato che in ordine al rigetto del risarcimento chiesto per il danno patrimoniale derivato alla dall'asserita necessità di interrompere l'attività commerciale in Pt_1
precedenza esercitata, quale conseguenza del danno alla salute riportato, è intervenuto il giudicato non pagina 6 di 26 essendo stato il relativo capo della sentenza n. 108/2020, pubblicata in data 14.1.2020, attinto dal ricorso per cassazione.
Ciò posto va chiarito che, alla luce della motivazione adottata da questa Corte nell'anzidetta sentenza n.
108/2020, dell'ordinanza di annullamento con rinvio n. 6390/2023 adottata dalla S.C. e dell'assoluta mancanza, in atti, di elementi specifici relativi al danno biologico riconosciuto all'appellante in dipendenza dell'incidente stradale di cui la stessa è stata vittima il 29.4.2003, qualsiasi questione riguardante la ipotetica refluenza di detta, parallela, vicenda, sulla domanda risarcitoria proposta dall'appellante in questo giudizio, resta preclusa.
Invero, il ragionamento seguito dalla Corte di Appello con la sentenza n. 108/2020 – secondo cui, il danno alla salute richiesto in questa sede dalla nella misura del 13% sarebbe stato Pt_1
sostanzialmente una duplicazione di quello alla stessa già riconosciuto, nella superiore misura del 15%, quale conseguenza del distinto fatto illecito consistito nel sinistro stradale di cui la stessa era stata vittima – è stato inesorabilmente cassato dalla S.C. con l'ordinanza sopra citata, mediante cui è stato rimesso a questa Corte in sede di rinvio, il compito di “scrutinare la domanda di responsabilità medica per come formulata, inclusa quella per pretesa lesione del consenso informato”.
Ne consegue che, considerato il vincolo imposto dalla S.C. con l'ordinanza di annullamento a questo giudice del rinvio, qualsiasi argomentazione imperniata su questioni variamente afferenti all'incidenza del pacifico, pregresso, risarcimento ottenuto dalla per un danno alla salute derivante dal Pt_1
sinistro stradale anche superiore rispetto a quello in questa sede richiesto, non può oggi trovare ingresso, sembrando appena il caso di osservare, anticipando qui un profilo riguardate la quantificazione della invalidità permanente accertata dalla CCTTUU dei dottori e , Per_3 Per_4
che comunque detta invalidità, riconosciuta nella misura del 7%, è stata calcolata avendo anche riguardo al “danno differenziale fra ematoma traumatico”, derivante dal sinistro stradale il quale, secondo i CCTTUU, non avrebbe comportato danni biologici permanenti, ed “esiti del trattamento chirurgico di detto ematoma” (v. p. 31 della relazione di CTU).
Tanto premesso va chiarito perché il collegio ha ritenuto di rinnovare la CTU eseguita in primo grado.
Come nel prosieguo si esporrà, l'addebito mosso dalla ai sanitari dell' ove è Pt_1 RO0
stata ricoverata per un mese dalla data in cui la stessa è rimasta vittima del sopra citato sinistro stradale, avuto luogo il 29.4.2003, consiste nella incapacità di curare adeguatamente l'ematoma alla gamba sinistra riportato in detta occasione a cui è conseguita, piuttosto che la guarigione (nel tempo in cui la stessa è rimasta ricoverata), un aggravamento della sua condizione patologica a cui soltanto il ricorso a pagina 7 di 26 diverso medico (il dott. , dopo la dimissione dall'ospedale, ha consentito di porre rimedio, Per_1 ferma la presenza di reliquati riconducibili all'imperizia del convenuto, che impongono il risarcimento.
Ciò posto, l'imperizia di cui l'attrice è stata vittima, sì come consentito giusta quanto chiarito dalla giurisprudenza della S.C. menzionata in citazione (Cass., sez. III, 28 maggio 2004, n. 10297, secondo cui: “In tema di responsabilità civile nell'attività medico - chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il
“contatto” e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile”; sottolineato aggiunto e v. anche in termini Cass., sez. III, 12 settembre 2013, n. 20904), è stata denunciata dalla nei termini di allegazione, in fatto, delle Pt_1
conseguenze infauste ricollegate alle cure inadeguate apprestate dal convenuto dott. in CP dipendenza delle quali un semplice ematoma con escoriazioni era diventato una “vasta ferita lacera, escavante, della regione mediale del 3 medio della coscia sinistra con dei residui lembi sfrangiati e molto diasastasi, con notevole perdita di sostanza e zone di necrosi, della lunghezza complessiva di circa 12 centimetri e della larghezza di circa 8 centimetri. La ferita si presenta particolarmente flogosata, edematosa ed in certe aree anche notevolmente semimacerata con abbondante trasudato e maleodorante”.
Nel dibattito processuale, e poi ampiamente in sede di consulenza tecnica di ufficio e relative osservazioni, l'analisi dell'operato dei sanitari dell' presso cui la venne RO0 Pt_1
ricoverata si è rivolta essenzialmente a due profili: a) necessità e tempestività dell'evacuazione dell'ematoma (eseguito in data 12.5.2003, a distanza di gg. 13 dal ricovero); b) modalità esecutive con cui la detta evacuazione è stata effettuata.
Con riferimento al primo profilo la CTU del dott. riteneva che: “non sussisteva l'indicazione Per_2
e soprattutto la necessità di drenare tempestivamente il suddetto ematoma pena la non remota possibilità di un contemplato improvviso ed incontrollabile rifornimento, con necessità di intervento immediato e rischio vascolare per l'intero arto…. il drenaggio dell'ematoma, peraltro di dimensioni ridotto rispetto alla fase acuta post-traumatica, non si ritiene un errore terapeutico ….. una condotta attendistica, associata al monitoraggio clinico-diagnostico, consente nella maggior parte dei casi la stabilizzazione emodinamica del paziente e l'arresto dell'eventuale rifornimento dell'ematoma”.
pagina 8 di 26 Con riferimento al secondo profilo riteneva che: “Soltanto in data 12.5.2003 e cioè a distanza di 13 giorni dall'evento traumatico i sanitari procedettero ad intervento chirurgico nella cui descrizione viene riportato sinteticamente: “Evacuazione ematoma. Drenaggio in aspirazione” e pertanto non è possibile esprimere alcun giudizio sulle modalità di esecuzione. In linee generali è solo possibile ipotizzare che tale tecnica sia consistita, come qualunque tecnica di drenaggio di regioni corporee non profonde, in una mini incisione nel punto più declive della raccolta, in anestesia locale, e nell'introduzione in cavità di un drenaggio in aspirazione. Non può tuttavia sottacersi come, in considerazione delle dimensioni della cavità e delle modificazioni della zona interessata (lacerazioni muscolari, mortificazione tissutale, facilità di sanguinamento) non sia stata eseguita, come routinariamente raccomandato, una adeguata medicazione elasto-compressiva” e quindi aggiungeva che: “E' altresì da escludere, come ipotizzato dal CTP, che “il danno cicatriziale oggi così evidente sia stato provocato per manovre chirurgiche incongrue per accedere all'ematoma, durante il suo drenaggio”. Tale ipotesi non solo non è verosimile, ma è impossibile. I piani anatomici soprastanti
l'ematoma di quella specifica regione sono rappresentati da cute, sottocute e piano aponevrotico erano stati tutti interessati dall'evento traumatico (schiacciamento), pertanto è ingiustificabile che
l'apposizione di un semplice drenaggio possa determinare gli esiti suddetti”.
Orbene, entrambi i profili scrutinati dalla CTU, recepita in sentenza, venivano censurati dall'appellante.
Con riferimento al secondo profilo, in particolare, la evidenziava che il CTU (peraltro ripetendo Pt_1
il contenuto sul punto della relazione a firma dello stesso dott. asseritamente introdotta in CP
giudizio in maniera irrituale), si fosse limitato ad ipotizzare quale sarebbe stata la tecnica di esecuzione del drenaggio chirurgico utilizzata dal convenuto omettendo di accertare la correttezza della stessa.
Ciò posto secondo la Corte, a fronte di cartella clinica non adeguatamente compilata sì come deve ritenersi essere quella redatta durante il ricovero della avuto riguardo alla descrizione del Pt_1 drenaggio chirurgico (annotato nei termini seguenti: “Intervento (evacuazione ematoma. Drenaggio in aspirazione)”, sembrando appena il caso di evidenziare che l'originale del referto ospedaliero trascritto a p. 13 della comparsa conclusionale del dott. in data 11.2.2025 non si è riusciti a rinvenirlo in CP
atti, e ciò fermo restando che la sua genericità comunque permane, se è vero che non viene fatta alcuna menzione delle dimensioni dell'incisione chirurgica), non è giuridicamente ammissibile indicare quale sia la tecnica di intervento corretta e poi, ipotizzando che il convenuto la abbia eseguita, mandarlo esente da responsabilità, e ciò perché in tal senso si è pronunciata la S.C. con plurime sentenze secondo cui: “In tema di responsabilità professionale del medico, le omissioni nella tenuta
pagina 9 di 26 della cartella clinica al medesimo imputabili rilevano sia ai fini della figura sintomatica dell'inesatto adempimento, per difetto di diligenza, in relazione alla previsione generale dell'art. 1176 comma 2
c.c., sia come possibilità di fare ricorso alla prova presuntiva, poiché l'imperfetta compilazione della cartella non può, in linea di principio, tradursi in un danno nei confronti di colui il quale abbia diritto alla prestazione sanitaria” (così Cass., sez. III, 26 gennaio 2010, n. 1538 ed anche Cass., sez.
III, 11 dicembre 2023, n. 34427 e Cass., sez. III, 17 giugno 2024, n. 16737), così come non è corretto, sempre a fronte di una descrizione dell'intervento incompleta, escludere che gli esiti cicatriziali del trattamento sanitario possano essere derivati dalle modalità con cui lo stesso è stato eseguito, appalesandosi come una vera e propria petizione di principio quella espressa dal CTU secondo cui, in pratica, l'incongruità delle manovre chirurgiche sarebbe impossibile.
Per questa ragione è stata disposta la rinnovazione della CTU avendo cura, in questo grado di appello, di nominare un collegio peritale composto, oltre che da uno specialista in medicina legale, da uno specialista in chirurgia vascolare.
L'esito della detta CTU è stato quello di ravvisare un primo profilo di imperizia nella scelta del dott. di procedere ad evacuazione chirurgica dell'ematoma, invece di trattarlo in maniera CP
meramente conservativa, accompagnato dal giudizio negativo sulle modalità con cui il drenaggio chirurgico è stato eseguito.
È opportuno trascrivere di seguito alcuni passaggi della CTU contenenti le valutazioni dei consulenti tecnici d'ufficio:
La sig.ra a causa di incidente stradale, veniva ricoverata presso l' Pt_1 RO4
per “Trauma femore sn. con ematoma coscia sn ed escoriazione. Trauma emitorace destro”.
[...]
Fu immediatamente sottoposta ad indagini radiografiche che esclusero la presenza di fratture.
Gli esami di laboratorio mostravano un'anemia (Hb 7,9 g/dl) compatibile con la presenza ditalassemia, seppur paucisintomatica in soggetto eterozigote. Gli esami della coagulazione erano nella norma. omissis
La sig.ra fu ricoverata in U. O. Chirurgia, dove le venne riscontrato un ematoma delle Pt_1
dimensioni di 15 X 8 cm, a carico della coscia sinistra, in regione anteromediale.
Fu sottoposta a consulenza del Chirurgo Vascolare che riscontrò “Vasto ematoma sottofasciale post- traumatico coscia sinistra. Non sono stati rilevati segni di fratture ossee alle radiografie del femore e bacino. Non si rilevano lesioni del fascio vascolare di coscia a livello della femorale superficiale (sede
pagina 10 di 26 del trauma). Polsi palpatoriamente presenti e validi sulla tibiale anteriore e posteriore, al malleolo, con pressione sovrapponibile all'asse controlaterale. P.A. 90/50 mmHg, FC 100. Si richiede in urgenza gruppo e compatibilità per due flaconi di sangue.”
Non è chiaro il motivo per la richiesta di due flaconi di sangue. La paziente non era emorragica.
Nelle note di decorso in atti non si riscontrano informazioni relative l'evolversi del problema, né si riportano informazioni relative alle escoriazioni segnalate al Pronto Soccorso.
In quinta giornata dal ricovero veniva effettuata una TC del bacino, che escludeva fratture ossee.
Veniva altresì descritta una “raccolta saccata, verosimilmente ematica ... a carico dal terzo medio al terzo distale di coscia, medialmente e anteriormente, con un diametro di cm 12 X 5 ”. La misura non è, ovviamente confrontabile con quella descritta al momento del ricovero al PS, oggetto di osservazione visiva della superficie cutanea e palpazione.
Non ci fornisce, quindi, notizie sulla evoluzione dell'ematoma.
La risposta della TC non fornisce neppure notizie sulle caratteristiche dell'ematoma, se sia intramuscolare o intermuscolare.
Il giorno successivo, 10 Maggio 2003, viene effettuata un'ecografia che, pur riscontrando la presenza di ematoma (“estesa raccolta fluida”), afferma di non poter fornire ulteriori dati, a causa della “presenza di estese ferite cutanee”.
L'ecografista suggerisce, comunque di procedere con l'evacuazione della raccolta fluida.
L'ecografista, in ogni modo, fornisce notizie sull'esistenza di ferite cutanee cui, nelle note di decorso, non si fa menzione, né dal punto di vista descrittivo né terapeutico.
La presenza di tali ferite non è segnalata nell'esame obiettivo all'ingresso nella U. O. di Chirurgia.
Il 12/08/2003 si rileva, nelle note di decorso, che è stato effettuato l'intervento “evacuazione ematoma coscia. Drenaggio in aspirazione”, ma in atti non si rilevano ulteriori informazioni sulla tecnica utilizzata. Non è presente descrizione dell'intervento.
Il 16 Maggio viene richiesto ecodoppler venosi degli arti inferiori
L'ecografia, effettuata il 17 Maggio, ovvero cinque giorni dopo la segnalata evacuazione dell'ematoma, conferma la presenza di ematoma della coscia, esclude lesioni al fascio vascolare, senza fornire altri particolari.
Nelle note di decorso non si rilevano valutazioni sulla ferita, né notizie sulla medicazione.
La paziente viene sottoposta ad emotrasfusioni, ma non se ne motiva la necessità. I valori di
Hb mai inferiori a 7 g/dl, non giustificano trasfusioni. I GR sono sempre su valori superiori a
pagina 11 di 26 4.500.000, l'HCT basso è tipico dei talassemici, che sono microcitemici.
La sig.ra vene dimessa il 28 Maggio. La relazione di dimissione non fornisce informazioni Pt_1
sulle condizioni della paziente, della lesione e della ferita chirurgica. omissis
Il 7 Giugno 2003, dieci giorni dopo la dimissione la sig.ra si sottopone alle cure del dott Pt_1
specialista in Chirurgia Generale. Per_1
Dalla relazione del dott. si evince che presentava una “vasta ferita lacera, escavante, della Per_1
regione mediale dell'1/3 medio della coscia sn., con dei residui lembi sfrangiati e molto diastasati, con notevole perdita di sostanza e zone di necrosi della lunghezza complessiva di circa 12 (dodici) centimetri e della larghezza dì circa 8 (otto) centimetri”
Sempre secondo il dott. “La ferita appariva particolarmente flogosata, edematosa e in certe Per_1
aree anche abbondantemente semi-macerata, con abbondante trasudato e maleodorante, dal dire dell'assistita era la risultante dei postumi di un pregresso valido trauma contusivo della coscia s. da incidente della strada avvenuto in data 29 aprile 2003 alle ore 15.00 circa che aveva prodotto un esteso ematoma, successivamente drenato solo dopo 2 (due) settimane dal personale medico del
Reparto di Chirurgia D'Urgenza del Nosocomio Civile Garibaldi di Catania, sotto debito ricovero”.
Sono allegate le fotografie della ferita nelle diverse fasi.
Data la breve distanza dalla dimissione, non si può negare che tale ferita non sia conseguente al trattamento di drenaggio effettuato in seguito alla formazione di ematoma traumatico.
Le uniche informazioni signficative, in atti, relative alle condizioni della paziente, pervengono dal verbale del PS del il giorno del ricovero (“escoriazione della costa sinistra”) e dal referto CP_10 dell'ecografia del 10 maggio (“estese ferite cutanee”).
E' più probabile che non, che le escoriazioni abbiano mantenuto una situazione flogistica della cute, con aspetti definiti “estese ferite cutanee” che non consentivano neppure un'adeguata esecuzione dell'ecografia.
Non esiste, nelle note di decorso, descrizione dello stato delle ferite segnalate dall'ecografista dopo molti giorni dal ricovero, né della ferita chirurgica fatto ampiamente censurabile in una struttura chirurgica.
Come sopra descritto nella parte generale, gli ematomi muscolari traumatici sono generalmente gestiti in modo conservativo, con riposo, ghiaccio, compressione leggera ed elevazione dell'arto, soprattutto nei pazienti che non sono attualmente in cura con anticoagulanti.
pagina 12 di 26 L'indicazione al drenaggio di un ematoma muscolare traumatico è indicato sono in casi particolari, come la compressione dell'ematoma sulle strutture nervose e/o vascolari adiacenti, al punto di compromettere la funzione neurologica o provocare ischemia distale e non era il caso della sig.ra
, dato che, come riportato in atti, non vi erano fenomeni compresivi vascolari. Pt_2
Altre motivazioni per l'aspirazione di un ematoma sono dolore intenso, in particolare in caso di ematomi intermuscolari significativi, o per promuovere una guarigione precoce, ad esempio per gli atleti d'élite. Neanche queste motivazioni si applicavano alla sig,ra Pt_1
Vi è quindi un aspetto iniziale censurabile della decisione di rimuovere chirurgicamente l'ematoma.
Non sono, a nostro parere, condivisibili le affermazioni di parte attrice relative alla censura di un presunto ritardo nell'evacuazione dell'ematoma. Anche perché, in caso di evacuazione, è opportuno attendere la colliquazione dell'ematoma, che avviene ad alcuni giorni di distanza.
Era infatti ritenuto come “fluido” all'ecografia del 10 Maggio.
Un secondo aspetto censurabile è costituito dalla tecnica utilizzata. La tecnica raccomandata, nei casi particolari in cui vi sia necessità di drenare l'ematoma, (e non ve ne era necessità, come ampiamente spiegato) è quella dell'aspirazione ecoguidata, attraverso una minima incisione cutanea.
In atti non è riscontrabile la descrizione dell'intervento, ma, dagli esiti, descritti anche fotograficamente dal dott. fu effettuata una incisione chirurgica di circa 12 centimetri, in Per_1 un'area nella quale erano state descritte “numerose ferite” che, verosimilmente, hanno costituito una fonte di contaminazione della ferita chirurgica, che si è infettata, come ampiamente descritto dal chirurgo dott. Per_1
Escludendo che tale infezione di ferita si sia presentata nelle condizioni descritte nei soli dieci giorni dalla dimissione, esiste il fondato sospetto che l'infezione della ferita chirurgica fosse già presente al momento della dimissione, seppur in assenza di notizie sul suo stato nella relazione di dimissione.
Resta assodato il fatto che, anche in caso di non dimostrata infezione sopravvenuta dopo il ricovero, se non fosse stato eseguito il drenaggio chirurgico, non vi sarebbero state le conseguenze riscontrate anche alla visita collegiale a circa 22 anni di distanza.
In sintesi:
• l'ematoma doveva essere trattato in maniera conservativa, dato che non esistevano particolari motivi per la sua rimozione chirurgica
• la tecnica utilizzata, ancorché in assenza di indicazione, non era quella più raccomandata
• la presenza di ferite superficiali, in atti non considerate, ha verosimilmente contribuito all'infezione
pagina 13 di 26 della ferita chirurgica
• non vi è traccia, in atti, delle condizioni della ferita, dal giorno dell'intervento fino alla dimissione: medicazione, rimozione dei punti di sutura, certamente presenti in un taglio di 12 cm. condizioni della ferita, grado di cicatrizzazione, esami colturali.
• La decisone di drenare chirurgicamente l'ematoma ha prodotto una invalidità temporanea di durata fino al giorno 11 Settembre 2003, quando la paziente fu dichiarata guarita da parte del dott.
Per_1
• gli esisti permanenti riscontrabili sono rappresentati da perdita di sostanza a livello del terzo medio- distale della coscia sinistra, sulla superficie mediale, chiusura della vena grande safena, pur senza esiti significativi sul complessivo circolo venoso. La parte lesionata risulta dolorabile al tatto.
Nella valutazione complessiva del danno biologico, si deve valutare il danno differenziale fra ematoma traumatico ed esiti del trattamento chirurgico di detto ematoma.
Come sopra riportato, un ematoma di quel genere non necessita di trattamento chirurgico, ed ha una tempistica di guarigione che può estendersi fino a due mesi, ma nel caso specifico, non avrebbe comportato danni biologici permanenti.
Sulla base delle precedenti considerazioni è possibile quantificare i periodi di inabilità, sia assoluta che parziale, differenziale, ovvero i periodi che riteniamo di dovere addebitare all'errato trattamento chirurgico già depurati dai periodi cui la sarebbe dovuta andare incontro in seguito al trauma Pt_1
- inabilità temporanea assoluta, di giorni 0
- inabilità temporanea parziale al 75 % di giorni 45
- inabilità temporanea parziale al 50 % di giorni 45
- inabilità temporanea parziale al 25 % di giorni 45
Possiamo quindi rispondere ai quesiti posti dal sig. Giudice:
1) accertare natura, causa ed entità delle lesioni lamentate dall'attrice nella circostanza di cui all'atto di citazione. Accertare, in particolare, se nell'operato dei sanitari convenuti possano ravvisarsi profili di responsabilità professionale in ordine al denunciato peggioramento del quadro clinico della
se quest'ultima sia stata curata con la dovuta diligenza;
se siano stato attuati o meno dai Pt_1
sanitari tutti i rimedi terapeutici richiesto dal caso;
R.: Si premette la censura sulla gestione della documentazione clinica, che non consente di avere i particolari di determinate scelte terapeutiche, ivi comprese le trasfusioni di sangue, che in un talassemico richiedono una particolare tutela, ma non si riscontrano consulenze ematologiche durante
pagina 14 di 26 il ricovero. Come descritto nella parte generale, in caso di ematoma traumatico di un muscolo, le indicazioni per il suo trattamento chirurgico sono ammesse in caso di fenomeni compressivi neurologici o vascolari, che erano stati esclusi esplicitamente nel corso del ricovero. Il verificarsi dei problemi di infezione non risultano descritti. Possiamo con certezza affermare che, rispetto alle condizioni di partenza di un ematoma traumatico destinato ad andare incontro a guarigione spontanea, le condizioni di uscita della paziente, con ferita infetta, erano sicuramente peggiorate.
Relativamente alla diligenza. è censurabile la decisione di drenare chirurgicamente l'ematoma, che non presentava problemi clinici che ne ponessero l'indicazione ed è censurabile la dimissione in una paziente con una ferita ancora aperta di cui non esiste descrizione ma necessitante di medicazioni ambulatoriali e senza epicrisi per il medico curante.
Sui “rimedi terapeutici richiesti dal caso “, certamente il drenaggio chirurgico non era un rimedio terapeutico richiesto, né sappiamo che tipo di trattamento sia stato effettuato successivamente all'intervento chirurgico, ma certamente non adeguato, visti gli esiti precoci descritti anche fotograficamente dal dott. Per_1
2) se sussiste o meno nesso causale tra il comportamento tenuto dai sanitari che ebbero in cura la
dal 29.4.2003 al 28.5.2003 e il danno lamentato dall'attrice. Parte_1
R.: il danno lamentato dalla sig.ra è casualmente connesso con quanto effettuato in Pt_1
occasione del ricovero.
3) Qualora sussistente, accertare l'entità del danno biologico permanente riportato dall'attrice in termini di punti percentuali e con l'indicazione dei bareme di riferimento.
R.: per giungere alla seguente valutazione si è preso in considerazione che trattasi di soggetto di sesso femminile, che all'epoca dei fatti aveva 55 anni e che il danno biologico è soprattutto di natura estetica, ma presenta anche qualche disturbo funzionale di tipo sensitivo;
è stata inoltre interrotta la vena grande safena.
Per tali motivi, si ritiene di poterlo quantificare nella misura del 7%.
Per giungere a tale valutazione sono stati consultati sia i bareme di riferimento dell'epoca
( che gli attuali ( , , ecc.). Pt_3 Pt_4 Parte_5
Orbene, l'appellato dott. ha vigorosamente contestato i risultati a cui sono giunti i CCTTUU CP
sotto plurimi profili.
In particolare il predetto ha sostenuto che l'evacuazione dell'ematoma fosse il trattamento indicato e pagina 15 di 26 che il drenaggio dello stesso non ebbe a costituire, sostanzialmente, un vero e proprio intervento chirurgico, tanto che per la sua esecuzione non sarebbe stato nemmeno necessario acquisire il consenso informato della paziente.
Ha poi sostenuto che la certificazione del dott. conterrebbe la confessione stragiudiziale della Per_1
in ordine al fatto che la ferita infetta dal detto sanitario curata era derivata dal trauma riportato Pt_1 nel sinistro stradale e non già dall'operato dei sanitari dell' che la ebbero in cura. RO0
Ritiene la Corte che le argomentazioni del dott. siano prive di pregio. CP
Innanzitutto, in ordine alla mancanza di indicazione all'evacuazione chirurgica dell'ematoma la tesi sostenuta dai CCTTUU appare scientificamente fondata e convincente.
A ciò si aggiunga che sarebbe sufficiente a giustificare la responsabilità del convenuto anche la sola imperizia dimostrata nell'esecuzione del drenaggio.
A tal proposito va innanzitutto escluso che la certificazione del dott. contenga una confessione Per_1 stragiudiziale dell'attrice che escluda la riconducibilità all'intervento del dott. della ferita CP
infetta presente nella coscia sinistra della allorquando la stessa fece ricorso alle cure Pt_1 dell'anzidetto dott. Per_1
Invero, secondo il dott. la parte della certificazione del dott. in cui è scritto che: CP Per_1
“…..“dal dire dell'assistita (la ferita, ndr) era la risultante dei postumi di un pregresso valido trauma contusivo della coscia sn da incidente della strada avvenuto in data 29 aprile 2003 alle ore 15,00 circa, che aveva prodotto un ematoma successivamente drenato solo dopo 2 (due ) settimane dal personale medico del Reparto di Chirurgia D'Urgenza del Nosocomio Civile Garibaldi di Catania , sotto debito ricovero”.
Dunque anche parte attrice- in tempi non sospetti e dando le necessarie informazioni al medico al quale si era rivolta- ha riconosciuto e dichiarato che il trauma da schiacciamento alla coscia sn era stato causata dall'incidente stradale” (v. p. 16 della comparsa conclusionale dell'11.2.2025).
Ritiene la Corte che la lettura del passaggio della certificazione del dott. sopra riportata non Per_1 possa essere intesa nei termini prospettati dall'appellato.
Invero, sembra chiaro che il riferimento in esso contenuto alla circostanza che la ferita, visionata, descritta e fotografata in data 7 giugno 2003 dal dott. “era la risultante dei postumi” del Per_1 trauma contusivo riportato nell'incidente stradale del 29 aprile 2003, sia da intendere nel senso che la causa prima delle condizioni in cui versava la gamba sinistra della fosse da ricondurre al trauma Pt_1 subito in occasione dell'incidente stradale, e non già che la ferita lunga circa 12 cm e larga 8 cm pagina 16 di 26 constata al momento della visita fosse stata direttamente causata dall'incidente stradale, dovendosi soltanto aggiungere che il riferimento ai “postumi” del trauma contusivo non vale affatto ad escludere che la provocazione della ferita si innesti soltanto su di essi e tuttavia si appalesi quale conseguenza della condotta imperita addebitata ai sanitari che la trattarono.
Quanto poi alle osservazioni dell'appellato secondo cui nessun vero e proprio intervento chirurgico sarebbe stato eseguito sulla persona della ai fini del drenaggio dell'ematoma, trattasi di tesi che Pt_1
non può in alcun modo essere condivisa non soltanto qualora ci si riferisca ad una evacuazione chirurgica di tipo meccanico che vada oltre la mera apposizione di un tubo di drenaggio, bensì anche nell'ipotesi minima (che ricorrerebbe nel caso a mani secondo il dott. , di micro incisione CP ecoguidata finalizzata all'apposizione del tubo di drenaggio (di cui non esiste traccia in cartella clinica), trattandosi, nell'un caso e nell'altro, di un atti chirurgici ossia di operazioni manuali cruente che incidono sul corpo del paziente (sembrando appena il caso di sottolineare come nella pur generica descrizione contenuta nella cartella clinica il drenaggio subito dalla in data 12.5.2003 sia Pt_1 definito come “intervento”).
Ciò posto va poi richiamato quanto già sopra esposto in merito alla indubbia genericità della descrizione dell'intervento eseguito sulla persona della a cui va aggiunto come i CCTTUU Pt_6
abbiano rilevato la importante mancanza, in cartella clinica, di qualsivoglia specifica descrizione di quelle che, all'ingresso della paziente in Ospedale, erano indicate come semplici escoriazioni alla gamba traumatizzata e che invece si erano già in corso di ricovero tramutate in ferite di tale vastità da non consentire l'esplorazione ecografica dell'ematoma.
Se a ciò si aggiunge che in atti risultano tempestivamente versate le fotografie delle condizioni in cui versava la ferita alla gamba sinistra della al momento in cui la stessa, nove giorni dopo la Pt_1
dimissione, fece ricorso alle cure del dott. ecco che la tesi sostenuta dai CCTTUU, secondo Per_1
cui le condizioni in cui versava la predetta siano conseguenza non soltanto della scelta di eseguire il drenaggio chirurgico dell'ematoma, bensì anche delle modalità con cui l'atto chirurgico è stato eseguito, risulta pienamente condivisibile.
Invero, a fronte di cartella lacunosa e della situazione ben lontana dalla guarigione rappresentata dalle fotografie della gamba della con la certificazione medica a corredo, si deve logicamente Pt_1
ritenere che nel lungo periodo di ricovero le cure apprestate alla paziente, per la loro inadeguatezza, abbiano determinato la lesione alla sua salute ravvisata dai CCTTUU all'epoca, ed ancora all'attualità.
In definitiva, quindi, condividendosi i risultati a cui sono giunti i CCTTUU, ritiene la Corte che pagina 17 di 26 l'appello proposto da con riferimento al danno alla salute il cui risarcimento è stato Parte_1 domandato al dott. ed all' alle cui dipendenze lo stesso lavorava, vada CP RO0 accolto, non prima di rigettare l'eccezione sollevata dal detto ospedale oltre che dalla sua assicurazione con la comparsa conclusionale dell'11.2.2025, secondo Controparte_4 cui l'accoglimento dei risultati della CTU integrerebbe violazione del principio tra il chiesto ed il pronunciato perché l'attrice non si sarebbe mai precisamente lamentata, in citazione, dei profili di responsabilità risultati dalla CTU e ciò perché, innanzitutto è stato sopra indicato il contenuto della citazione in cui l'allegazione della responsabilità dei convenuti è stata adeguatamente prospettata in punto di fatto, poi perché la questione dell'erroneità delle modalità di esecuzione del drenaggio dell'ematoma hanno costituito materia di ampio dibattito tra le parti già in sede della CTU affidata al dott. che, non a caso, su di esse si era pronunciato ed infine perché, in punto di diritto, la S.C. Per_2 ha chiarito che: “Nel giudizio di risarcimento del danno derivato da colpa medica non costituisce inammissibile mutamento della domanda la circostanza che l'attore, dopo avere allegato nell'atto introduttivo che l'errore del sanitario sia consistito nell'imperita esecuzione di un intervento chirurgico, nel concludere alleghi, invece, che l'errore sia consistito nell'inadeguata assistenza postoperatoria;
dovendosi considerare il fatto costitutivo, idoneo a delimitare l'ambito dell'indagine, nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente allegate dall'attore, possano avere portata preclusiva, attesa la normale mancanza di conoscenze scientifiche da parte del danneggiato” (così Cass., sez. VI, 26 luglio 2012, n. 13269 ed anche Cass., sez. III, 27 giugno 2024, n. 17742, secondo cui: “In materia di responsabilità sanitaria, l'onere della prova è circoscritto ai fatti conosciuti e conoscibili dalla parte, in base alle informazioni accessibili e alle conoscenze tecniche esigibili. Non è necessario specificare dettagli tecnici di responsabilità professionale noti solo agli esperti del settore, ma è sufficiente contestare l'aspetto colposo dell'attività medica secondo le conoscenze ordinarie del momento. Il giudice non è vincolato alle prospettazioni iniziali dell'attore e può tener conto delle circostanze emerse durante la consulenza tecnica d'ufficio senza che ciò costituisca una domanda nuova” ed anche Cass., sez. III,
13 settembre 2024, n. 24656).
Quanto alla percentuale dell'invalidità permanente riconosciuta nella misura del 7%, anche in questo caso la CTU risulta condivisibile mentre la maggiore percentuale richiesta dalla nella misura Pt_1
del 13%, al pari di quella minore indicata da non appaiono ragionevolmente Controparte_5
giustificate tenuto conto del tipo di danno, sia estetico (per le ampie cicatrici presenti sulla coscia della pagina 18 di 26 paziente all'epoca di anni 55), che funzionale di tipo sensitivo, senza dimenticare che, alla visita medica, è risultata anche la interruzione della vena grande safena.
Analogamente deve dirsi avuto riguardo ai periodi di ITP da quantificare nei termini indicati dai
CCTTUU.
Venendo alla liquidazione del danno alla salute, nelle sue componenti dinamico-relazionali e morali, ritiene la Corte di applicare le tabelle adottate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di
Milano nell'anno 2024.
Ne consegue che per l'invalidità permanente del 7% va liquidata la somma di € 13.349,00 mentre per i periodi di ITP indicati dai CCTTUU vanno liquidati € 7.762,50 e quindi, complessivamente, €
21.111,50, da devalutare alla data del 29.5.2003 (di dimissione dall'ospedale), e poi da rivalutare annualmente fino all'attualità, con gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata e quindi, sul coacervo, con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo.
Con il secondo motivo di appello ha impugnato il capo della sentenza con cui, per Parte_1
ragioni appresso trascritte, è stata rigettata la domanda di risarcimento per violazione del suo diritto al consenso informato: “premesso che il sanitario ha asserito la completezza delle informazioni fornite alla paziente;
che l'attrice nulla ha dedotto in ordine alla ipotesi che, ove non adeguatamente informata, non avrebbe prestato il consenso;
tenuto conto del lungo periodo di ricovero ospedaliero e di quanto accertato dal CTU, può con ragionevolezza ritenersi che alla furono fornite Pt_1
adeguate e complete informazioni in ordine alle terapie ed agli interventi praticati, cure che, come detto apparivano consone al caso clinico”.
Con il motivo di appello (su cui questa Corte, quale giudice del rinvio, è stata espressamente chiamata a pronunciarsi dalla Cassazione con l'ordinanza di annullamento della precedente sentenza n.
108/2020), la ha criticato questo capo della sentenza evidenziando che il dott. avesse Pt_1 CP il dovere di informarla “sui rischi della terapia da lui stabilita nella fase diagnostica e procedeva con
l'eseguire un intervento terapeutico, in specie inadeguato e non idoneo, non preventivato alla paziente”.
Ritiene la Corte che anche questo motivo di gravame meriti di essere accolto.
Invero, alla luce della CTU sì come rinnovata in appello, è risultato che il drenaggio chirurgico dell'ematoma a cui è stata sottoposta la era non indicato e non è stato correttamente eseguito. Pt_1
Nessun consenso informato della paziente è stato richiesto ed acquisito dal dott. il quale, anzi, CP
fino ad oggi insiste nel sostenere che quello eseguito non sarebbe nemmeno qualificabile come atto pagina 19 di 26 chirurgico, di talché nessuna acquisizione di consenso informato sarebbe stata necessaria.
Ritiene la Corte che la tesi sostenuta dall'appellato sia del tutto infondata, risultando pacifico, al di là di quanto evidenziato dagli stessi CCTTUU, che quello eseguito rientri tra le attività certamente invasive in relazione alle quali il consenso informato avrebbe dovuto essere acquisito.
Ciò posto, considerato che nel caso a mani, oltre all'errore nell'esecuzione dell'intervento, si trattava di un intervento in sé non indicato, sembra chiaro alla Corte che il consenso alla sottoposizione allo stesso manifestato, anche in corso di causa, dalla (laddove si è doluta del ritardo con cui il drenaggio è Pt_1
stato eseguito), non valga affatto ad escludere la lesione al diritto all'autodeterminazione di cui è stata lamentata la violazione, trattandosi di un consenso comunque viziato, atteso che muove dal presupposto della indicazione dell'intervento che invece, all'esito della CTU eseguita nella presente controversia, è da escludere.
Si verte quindi nella ipotesi delineata da Cass., sez. III, 12 giugno 2023, n.16633 secondo cui: “… omissis … II) se ricorrono a) il dissenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria, è risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, cioè le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, allegate e provate (anche per presunzioni)….”.
Invero, nel caso a mani è stato eseguito, in modo imperito, il non indicato drenaggio chirurgico dell'ematoma e ad esso, qualora la fosse stata adeguatamente informata in ordine alle Pt_1
conseguenze che lo specifico atto chirurgico realizzato – con incisione che avrebbe potuto determinare l'allargamento e l'infezione della ferita – avrebbe potuto comportare, deve ragionevolmente ritenersi che l'appellante si sarebbe sottratta, non potendosi assumere, in suo danno, che la stessa non abbia tempestivamente allegato che, ove adeguatamente informata, non avrebbe prestato il suo consenso, risultando logicamente insensato ipotizzare che si possa comunque prestare il consenso “informato” ad un intervento sbagliato nell'an prima ancora che nel quomodo.
Quanto alla liquidazione del danno in questione, anche in questo caso, in applicazione delle tabelle del
Tribunale di Milano adottate nel 2024 ritiene la Corte che vada riconosciuto un danno all'autodeterminazione della di media entità da liquidare, avuto riguardo al range da € 4.650,00 Pt_1 ad € 10.460,00, in € 5.000,00 (atteso che si riscontrano la media entità dei postumi/sofferenze fisiche pagina 20 di 26 conseguenti al trattamento non preceduto da consenso informato, con necessità di un trattamento riparatorio non invasivo;
una sofferenza interiore conseguente al trattamento non preceduto da consenso ed alla lesione della libertà di autodeterminazione di media entità; una paziente non informata non particolarmente vulnerabile (per età, condizioni di salute e personali); intervento non preceduto da consenso di media invasività).
Trattandosi di un danno liquidato in valori monetari attuali, non deve essere effettuata alcuna rivalutazione dello stesso, dovendosi soltanto calcolare gli interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo.
In definitiva, quindi, e l' CP RO
vanno condannati, in solido, al risarcimento del danno non patrimoniale alla salute
[...]
ed alla libertà di autodeterminazione nei termini sopra liquidati.
Entrambi i convenuti hanno chiamato in causa nel primo grado di giudizio le rispettive compagnie di assicurazione per essere da esse manlevati.
In particolare il dott. ha chiamato in causa mentre CP Controparte_6
l' ha chiamato in causa Controparte_8 [...]
e Controparte_9 Controparte_3
Le domande di manleva non sono state esaminate dal primo giudice, il quale le ha ritenute assorbite atteso il rigetto della domanda attorea.
Ciò posto ha spiegato appello incidentale condizionato nei confronti di CP [...]
(oggi , chiedendo di essere dalla stessa manlevato Controparte_6 RO5 dalle conseguenze patrimoniali della presente sentenza per il caso in cui fosse stato accolto l'appello spiegato contro di lui dalla Pt_1
Anche l' riassumendo RO la causa a seguito dell'ordinanza di annullamento con rinvio della S.C. e costituendosi nella causa riassunta dalla ha chiesto, nel caso di accoglimento dell'appello di quest'ultima, di essere Pt_1
manlevata da e da la quale ultima, Controparte_9 Controparte_3 costituitasi in giudizio con il medesimo procuratore dell' ha ammesso Controparte_8
l'operatività della assicurazione nei confronti dell'ospedale e tuttavia ha chiesto che venisse applicato il disposto dell'art. 1910 c.c. per il caso in cui il sinistro sia coperto da più assicurazioni.
Nel presente giudizio di appello si è costituita quale successore di RO5 [...]
e, con separata memoria di costituzione in giudizio, quale successore di Controparte_6 CP_9
pagina 21 di 26 oltre a a cui è succeduta Controparte_6 Controparte_3 [...]
anch'essa costituitasi in giudizio. RO3
A fronte della domanda di manleva spiegata nei suoi confronti dal dott. CP RO5
quale successore di ha tra l'altro insistito nell'eccezione, già
[...] Controparte_6
sollevata con la comparsa di costituzione e risposta nel primo grado di giudizio in data 7.2.2006, di inefficacia della copertura assicurativa non avendo il dott. dimostrato che la richiesta di CP
risarcimento dei danni fosse stata allo stesso presentata nel corso del periodo di efficacia del contratto, sì come previsto dall'art.
1.1 delle condizioni generali di contratto.
Ritiene la Corte che la detta eccezione sia fondata e vada accolta, con conseguente rigetto dell'appello incidentale.
Invero, premesso che in atti si rinviene la sola produzione, effettuata dalla compagnia di assicurazioni, della polizza n. 69944731, stipulata da con ER Assicurazioni S.p.A. (a cui è poi CP
succeduta in data 2.11.2001 con scadenza 2.11.2002, con la comparsa Controparte_6 conclusionale dell'11.2.2025 si è limitato a sostenere che: “Si rileva in tal senso che il CP
Dott. ha informato la Società di Assicurazioni presso cui ha stipulato polizza di assicurazione CP
per risarcimento di danni derivanti dalla propria attività(vedi doc allegato alla memoria 183 cpc I° termine del 18.07.2006) e che, lo stesso, ha diritto di essere garantito da detta compagnia assicuratrice in ordine ad eventuali conseguenze patrimoniali di questo processo, fermo restando che al di là della documentazione prodotta con la memoria 184 cpc in primo grado, relativa all'avvenuto pagamento del premio assicurativo, la sotto riprodotta comunicazione dell' (oggi confermi la CP_16 CP_15
piena operatività della polizza sottoscritta dal Dott. In tal senso si contestano sin d'ora tutte CP le eccezioni, così come già proposte in primo grado da parte dell' (oggi in CP_16 CP_17 ordine alla insussistenza degli obblighi di quest'ultima nei confronti dello che, viceversa, CP
deve essere garantito dalla predetta Società Ass.va in caso di condanna a proprio carico, per i motivi già ampiamente esposti in primo grado che si recepiscono integralmente nel presente atto di costituzione”. Seguiva la riproduzione della nota di in data 2.9.2005 con Controparte_6
cui la stessa comunicava che gli addebiti mossigli dalla esulavano dal rischio assicurato. Pt_1
In calce alla comparsa di costituzione depositata nel presente giudizio riassunto dalla oltre a Pt_1
darsi atto della produzione, in via telematica, degli atti del precedente giudizio di appello e di quello in cassazione si legge: “Si fa presente che il fascicolo degli atti e documenti relativi al primo grado è integralmente cartaceo e lo stesso contiene : 1) Copia memoria di costituzione;
2) Copia atto di
pagina 22 di 26 citazione notificato in data 20.07.2005;3) Copia relazione del dott. al direttore sanitario del CP
P.O. “ ; 4) Copia cartella clinica;
5) Copia registro pronto soccorso;
6) Copia certificato CP_10
rilasciato del 29.05.2005; 7) Memoria 83 cpc V° Comma del 18.07.2006; 8) Controparte_8
Memoria di replica 183 V° Comma del 29.09.2006; 9) Memoria ex art 184 cpc del 15.02.2007 con i documenti ivi indicati;
10) Memoria di replica ex. art 184 cpc del 08.03.2007; 11) Comparsa conclusionale del 24.01.2014; 12) Memoria di replica del 13.02.2014; 13) Replica ad istanza di revoca
e/o modifica ordinanza depositata telematicamente, 14) Memoria conclusionale del 09.09.2015; 15)
Memoria di replica depositata telematicamente del 02.10.2015”.
Orbene, il fascicolo cartaceo non è stato mai depositato nel presente giudizio di appello da CP
, di talché, giusta il disposto dell'art. 169 c.p.c. e secondo i pacifici principi dettati in proposito
[...]
dalla S.C. (su cui v., da ultimo e per tutti, Cass., sez. III, 13 marzo 2024, n. 6645), la causa va decisa prescindendo dai documenti in esso contenuti ed ai quali, inutilmente, l'appellante incidentale ha fatto riferimento nelle sue difese.
Ne consegue che in difetto di prova che la richiesta di risarcimento dei danni fosse stata presentata a nel corso del periodo di efficacia del contratto, il suo appello incidentale nei confronti di CP
(quale successore di , va rigettato. RO5 Controparte_6
Analogamente va rigettata la domanda di manleva riproposta dall'
[...]
nei confronti di RO RO5
(quale successore di . Controparte_9
Anche in questo caso la compagnia di assicurazioni ha riproposto l'eccezione di inoperatività della copertura assicurativa nei termini appresso riportati: “Si rammenta, in ogni caso, che, prima della notifica dell'atto di citazione all , avvenuta il 20 luglio 2005, nessuna richiesta Controparte_8
risarcitoria era mai stata inoltrata a Codesta Compagnia Assicuratrice. Stando alla clausola che regola la validità temporale della garanzia, “la garanzia opera unicamente per i danni verificatisi dalle ore 24.00 del 7.5.2000 e per i quali la richiesta di risarcimento sia pervenuta all per Parte_7 la prima volta durante la validità della presente polizza”. Atteso che la denuncia del sinistro è pervenuta alla Compagnia assicuratrice solo qualche mese dopo la scadenza della garanzia, la cui efficacia temporale si estendeva dal 7 maggio 2002 al 7 maggio 2005, emerge ictu oculi l'inoperatività della stessa. Non avendo l'Assicurato, in corso di giudizio, nemmeno replicato sul punto, è indubbio che la domanda di manleva avanzata nei confronti di vada rigettata, essendo rimasta CP_5 incontestata la relativa eccezione”.
pagina 23 di 26 ha prodotto, in via telematica, il fascicolo delle fasi precedenti contenente RO5
la polizza di assicurazione, di durata triennale dal 7.5.2002, contenente la clausola sopra richiamata, e nessuna prova è stata offerta dall' in ordine all'inoltro alla stessa di eventuale Controparte_8
richiesta di risarcimento anteriormente alla notifica della citazione in giudizio avvenuta il 20.7.2005, di talché, anche in questo caso, l'eccezione sollevata dalla compagnia va accolta e la domanda di manleva riproposta dall' rigettata. Controparte_8
Va invece accolta la domanda di contenuto analogo spiegata dall'
[...]
nei confronti di RO RO3
(quale successore di ), nei limiti di massimale di polizza e
[...] Controparte_3 detratta la franchigia contrattuale, essendo stata da quest'ultima ammessa l'operatività della polizza assicurativa, mentre invece va esclusa la domanda proposta dalla detta compagnia di assicurazione nei confronti di (quale successore di di RO5 Controparte_9 applicazione dell'art. 1910 c.c. atteso che, per le ragioni sopra esposte, va escluso che il sinistro per cui
è causa sia coperto anche dalla detta assicurazione.
In definitiva quindi, in accoglimento dell'appello proposto dalla , e Parte_1 CP
l' vanno RO
condannati, in solido, al risarcimento dei danni alla salute ed alla libertà di autodeterminazione della predetta nei termini sopra specificati.
In accoglimento della domanda proposta dall' RO
, va dichiarato il suo diritto ad essere tenuta indenne da
[...] [...]
di quanto la stessa è tenuta a pagare in forza della presente RO3 sentenza, mentre invece va rigettata l'analoga domanda proposta nei confronti di RO5
(quale successore di , al pari della domanda di manleva spiegata
[...] Controparte_9
dal dott. nei confronti sempre di (quale successore, questa volta, CP RO5
di . Controparte_6
Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio (primo grado, due giudizi di appello, uno dei quali in seguito a rinvio, ed il giudizio di cassazione), vanno regolate secondo la soccombenza tenendo conto dell'esito finale della lite e della misura in cui la domanda è stata accolta, nonché facendo applicazione dei parametri introdotti con il D.M. attualmente in vigore (v. Cass., sez. III, 13 luglio 2021, n. 19989), dovendosi osservare che soltanto in relazione al presente giudizio di appello celebrato a seguito di rinvio potrà essere disposta la distrazione in favore del procuratore dell'appellante , Parte_1
pagina 24 di 26 non risultando che detta richiesta fosse stata tempestivamente presentata all'esito di ciascuno dei precedenti gradi di giudizio (v. Cass., sez. VI – I, 18 giugno 2019, n. 16244 la quale ha chiarito che la distrazione può essere disposta se sia stata chiesta all'interno del singolo grado, dovendosi escludere che la distrazione delle spese di un determinato grado sia domandata per la prima volta in un grado successivo), fatta eccezione per le spese tra l' e RO [...]
he vanno invece compensate. RO3
Le spese di tutte le CCTTUU eseguite vanno invece poste, in via definitiva, in solido, a carico del dott.
e dell' CP RO
.
[...]
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo, in sede di rinvio giusta annullamento con ordinanza della Corte di Cassazione n. 6390/2023 della sentenza adottata da questa Corte di Appello n. 108/2020, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. Parte_1
4413/2015, pubblicata in data 30.10.2015: in accoglimento dell'appello, condanna e l' CP [...]
in solido, al pagamento, in RO favore di della somma di € 21.111,50, da devalutare alla data del 29.5.2003, e poi Parte_1 rivalutare annualmente fino all'attualità, con gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata e quindi, sul coacervo, con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo, oltre ad €
5.000,00, con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo;
dichiara che deve tenere indenne RO3
l' RO
di quanto la stessa è tenuta a pagare, in favore di , in forza della presente
[...] Parte_1
sentenza, nei limiti del massimale di polizza e dedotte le franchigie contrattuali;
rigetta le domande di manleva proposte da e dall' CP [...] nei confronti di RO [...]
RO5 condanna e l' CP RO
in solido, al pagamento, in favore di delle
[...] Parte_1 spese di lite del primo grado di giudizio, dell'appello conclusosi con la sentenza n. 108/2020 e del giudizio di cassazione che liquida, rispettivamente, in € 4.000,00 per il primo, € 5.000,00 per il secondo pagina 25 di 26 ed € 3.000,00 per il terzo, sempre oltre spese generali, IVA e CPA;
condanna e l' CP RO8
in solido, al pagamento, in favore del procuratore
[...] distrattario di delle spese del presente giudizio di rinvio che liquida in € 5.000,00 Parte_1
oltre spese generali, IVA e CPA;
condanna e l' CP RO
in solido, al pagamento, in favore di
[...] RO5 delle spese di tutti e quattro i gradi di giudizio che liquida in € 4.000,00 per il primo, € 5.000,00
[...] per il secondo ed € 3.000,00 per il giudizio in cassazione ed € 5.000,00 per il giudizio di rinvio, sempre oltre spese generali, IVA e CPA;
compensa le spese di lite tra l' RO
e
[...] RO3
[...]
pone le spese di CTU del primo e del secondo grado di giudizio, già separatamente liquidate, in via definitiva a carico di e dell' CP [...]
in solido. RO8
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'Appello, in data 16 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 26 di 26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 745/2023 a cui è stata riunita quella iscritta al n. 755/2023
PROMOSSA DA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Catania, v.le Vittorio Parte_1 CodiceFiscale_1
Veneto n. 131, presso lo Studio dell'Avv. Claudia Cassella che la rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTRICE IN RIASSUNZIONE NELLA CAUSA n. 745/2023 e
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE NELLA CAUSA n. 755/2023
- APPELLANTE
CONTRO
RO
(P.IVA ) rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Edoardo
[...] P.IVA_1
Ferlito giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questo ultimo in Catania,
Viale XX Settembre 43
pagina 1 di 26 CONVENUTA IN RIASSUNZIONE NELLA CAUSA 745/2023
ATTRICE IN RIASSUNZIONE NELLA CAUSA 755/2023
- APPELLATA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'Avv. Arcangelo Santagati, presso CP
il cui studio in Catania Corso delle Province n.203 è elettivamente domiciliato
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
APPELLATO – APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE CONDIZIONATA
E NEI CONFRONTI DI
(P.IVA ), rappresentata e difesa per Controparte_3 P.IVA_2
procura in atti dall'Avv. Luigi Edoardo Ferlito ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Catania, Viale XX Settembre, 43
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE NELLA CAUSA 745/2023
ATTRICE IN RIASSUNZIONE NELLA CAUSA 755/2023
APPELLATA
(P.IVA Controparte_4
rappresentata e difesa per procura generale alle liti dall'Avv. Luigi Edoardo Ferlito, ed P.IVA_3
elettivamente domiciliata presso e nello studio di questo ultimo in Catania, Viale XX Settembre 43
INTERVENIENTE IA
(già , (P. IVA ) Controparte_5 Controparte_6 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Barresi giusta procura in atti presso il cui studio in Catania,
Via M. R. Imbriani 222 è elettivamente domiciliata pagina 2 di 26 (già (P IVA ), rappresentata e difesa Controparte_5 CP_7 P.IVA_4
dall'Avv. Santo Spagnolo (presso il cui studio in Catania, Corso Italia n. 244, è elettivamente domiciliata giusta procura rilasciata su foglio separato
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.1.2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. di gg. 20 per il deposito di conclusionali e di ulteriori gg. 20 per il deposito di memorie di replica.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4413/2015, pubblicata in data 30.10.2015, il Tribunale di Catania rigettava la domanda di risarcimento del danno alla salute e quella di risarcimento per violazione del consenso informato, spiegate da nei confronti del dott. (il quale aveva chiamato in causa, al Parte_1 CP fine di essere manlevato, e dell' Controparte_6 Controparte_8
(la quale aveva chiamato in causa, al fine di essere manlevata,
[...] [...]
e ). Controparte_9 Controparte_3
In estrema sintesi il primo giudice, a fronte dell'attrice che si era doluta della imperizia con cui erano state trattate dal dott. durante il ricovero della durata di quasi un mese presso l' CP CP_10
le lesioni dalla stessa riportate in occasione di un incidente stradale di cui era stata vittima in
[...]
data 29.4.2003, tanto da determinare il sensibile peggioramento che la avevano in seguito indotta, dopo la dimissione dall'Ospedale, a fare ricorso alle cure di altro medico (dott. , solo grazie Per_1 all'intervento del quale la era guarita, recepiva le risultanze della CTU affidata al dott. Pt_1
secondo cui nessuna imperizia era dato nel caso a mani ravvisare con riferimento al Per_2 trattamento dell'ematoma alla coscia sinistra da cui l'attrice era affetta avuto riguardo, in particolare, alle manovre chirurgiche eseguite per effettuarne il drenaggio, escludendo al contempo la violazione del consenso informato sul presupposto che, in ragione del lungo periodo di ricovero ospedaliero,
pagina 3 di 26 dovesse ragionevolmente ritenersi che alla fossero state fornite “adeguate e complete Pt_1 informazioni in ordine alle terapie ed agli interventi praticati”.
Avverso la detta sentenza proponeva appello con cui, oltre a denunciare la nullità della Parte_1
CTU per violazione del contraddittorio e mancanza di imparzialità del consulente tecnico d'ufficio, criticava nel merito la decisione assunta dal primo giudice nella parte in cui aveva omesso di trarre le dovute conseguenze sia in punto di mancato accertamento della corretta esecuzione del drenaggio dell'ematoma che in considerazione della mancata esecuzione di adeguata medicazione elasto- compressiva, puranche a fronte della stessa CTU che la aveva accertata.
Impugnava altresì il capo di sentenza con cui era stata esclusa la violazione del consenso informato.
Si costituiva in giudizio il dott. spiegando appello incidentale condizionato nei confronti CP di per essere da essa manlevato nel caso di accoglimento dell'appello Controparte_6 proposto nei suoi confronti, al pari dell' e della sua assicurazione RO [...]
Controparte_3
Si costituivano in giudizio anche con due comparse di costituzione, una RO1 come successore di (già chiamata in causa dall' e Controparte_9 RO0
l'altra come successore di (già chiamata in causa dal dott. . Controparte_6 CP
Con sentenza n. 108/2020, pubblicata in data 14.1.2020 e giunta dopo la revoca dell'ordinanza con cui era stata disposta la rinnovazione della CTU disposta in primo grado, questa Corte rigettava l'appello ritenendo, sulla base di una indicazione contenuta nell'anzidetta CTU del dott. in cui si dava Per_2
atto che gli aveva riferito di essere stata indennizzata dalla compagnia di assicurazione Parte_1 del responsabile civile dell'incidente stradale di cui era stata vittima (circostanza allegata nel giudizio di appello da già , che il danno alla salute RO1 Controparte_9
per il cui risarcimento la aveva agito in giudizio fosse stato già, aliunde, interamente risarcito. Pt_1
Avverso la sentenza della Corte di Appello ricorreva in cassazione. Parte_1
Con ordinanza n. 6390/2023, pubblicata in data 3.3.2023, la S.C. accoglieva il ricorso proposto dalla evidenziando che: “in primo luogo, dunque, il Collegio di seconde cure non ha rilevato Pt_1
d'ufficio un'eccezione in senso stretto, trattandosi, in tesi, dell'effetto estintivo dell'obbligazione oggetto di pretesa (come avviene per l'eccezione di pagamento: Cass., 24/12/2021, n. 41474), ma ha invece violato la preclusione per le allegazioni di parte del fatto sotteso all'eccezione stessa, parimenti dedotta dalla ricorrente al di là della terminologia complessivamente utilizzata, ovvero la ricezione di un importo, da parte dell'assicuratore del responsabile civile, imputabile al rapporto dedotto con la
pagina 4 di 26 domanda; fermo quanto appena rilevato, e come pure dedotto nelle due censure, la ragione decisoria in parola si palesa irresolubilmente travisante e quindi insolubilmente contraddittoria, poiché confonde il risarcimento per danni da responsabilità medica, allegato quale peggioramento delle lesioni cagionate dal sinistro stradale, con quello derivante da quest'ultimo; il fatto che la parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio avesse riferito, secondo la Corte territoriale, di non aver avuto conseguenze gravi dal sinistro stradale e che i postumi riportati erano, ad avviso della stessa deducente, da ricondurre alla negligenza dei medici (pag. 7 della sentenza gravata), non significa che si possano sovrapporre i piani, e traslare quanto assunto come ricevuto in ragione dell'incidente stradale sul diverso piano della responsabilità dei medici per i peggioramenti delle lesioni, per evincerne poi effetti estintivi;
di cui la necessità di scrutinare la domanda per danni da responsabilità medica per come formulata, inclusa quella per pretesa lesione del consenso informato”.
riassumeva la causa (che veniva contraddistinta dal n. 745/2023 R.G.), al pari Parte_1 dell' con atto di RO2
citazione contenente anche intervento volontario di RO3
(quale successore di già in causa) che assumeva il n. 755/2023 R.G. Controparte_3
Riunite le due cause all'udienza del 29.11.2023, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Dopo essere stata trattenuta in decisione all'udienza del 10.4.2024, con provvedimento del 22.8.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio avendo la Corte deciso di rinnovare la CTU affidando il mandato ad un collegio composto da uno specialista in medicina legale e da uno specialista in chirurgia vascolare.
Depositata la relazione di CTU in data 14.1.2025, all'udienza del 22.1.2025 la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello proposto da meriti di essere accolto nei termini appresso Parte_1
specificati.
Preliminarmente va dato atto delle domande su cui l'appellante ha insistito in sede di precisazione delle conclusioni ed a cui va limitato l'esame devoluto al presente giudizio di rinvio:
pagina 5 di 26 “- nel merito, riformare la sentenza appellata ed accogliere le domande di risarcimento spiegate in primo grado dalla sig.ra e dunque: Parte_1
1) ritenere e dichiarare la responsabilità per colpa professionale del dott. e dei suoi CP colleghi collaboratori, nonché dichiarare la responsabilità dell' e del dott. RO0
nella qualità di Primario della Divisione di Chirurgia Generale del suddetto Ospedale, per CP
non aver ottemperato ai suoi doveri di informazione;
2) ritenere e dichiarare l' responsabile di tutti i danni RO
colposamente cagionati alla sig.ra per imprudenza e/o imperizia, dai propri dipendenti che Pt_1 assistettero all'intervento chirurgico;
3) accertare e dichiarare il grado di invalidità permanente riportato dalla sig.ra in misura Pt_1
non inferiore al 13% o nella percentuale accertata in seno alla CTU;
4) condannare l'odierno convenuto, dott. e l' CP RO
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pronto e immediato, solidale,
[...]
pagamento in favore della sig.ra della somma che il Giudicante vorrà accertare e liquidare, a Pt_1
titolo di ristoro del danno biologico, e danno morale, danno esistenziale e patrimoniale subito dalla odierna attrice, ed in misura non inferiore ad € 35.031,31, o nella maggiore o minore somma determinata dal CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre al danno da consenso informato da liquidarsi equitativamente e in misura ascendente ad € 20.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
5) con vittoria di spese, competenze e onorari di tutti i gradi di giudizio, compreso quello di
Cassazione, per come statuito dal provvedimento n. 6390 del 2023 della Corte Suprema di Cassazione.
Si precisa, altresì, che, come statuito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 2365/2024, la liquidazione delle spese di giudizio non può essere unica, forfettaria e omnicomprensiva per i vari gradi di giudizio, dovendo il Giudice operare una liquidazione distinta per ciascun grado, distinguendo tra compensi e spese.
Si chiede, inoltre, che l'Ecc.ma Corte di Appello adita Voglia disporre, ex art. 93 comma 1 c.p.c., la distrazione delle spese di lite liquidate in favore del sottoscritto difensore che ha anticipato le spese e non ha riscosso diritti e onorari dei giudizi.
Sempre in via preliminare va evidenziato che in ordine al rigetto del risarcimento chiesto per il danno patrimoniale derivato alla dall'asserita necessità di interrompere l'attività commerciale in Pt_1
precedenza esercitata, quale conseguenza del danno alla salute riportato, è intervenuto il giudicato non pagina 6 di 26 essendo stato il relativo capo della sentenza n. 108/2020, pubblicata in data 14.1.2020, attinto dal ricorso per cassazione.
Ciò posto va chiarito che, alla luce della motivazione adottata da questa Corte nell'anzidetta sentenza n.
108/2020, dell'ordinanza di annullamento con rinvio n. 6390/2023 adottata dalla S.C. e dell'assoluta mancanza, in atti, di elementi specifici relativi al danno biologico riconosciuto all'appellante in dipendenza dell'incidente stradale di cui la stessa è stata vittima il 29.4.2003, qualsiasi questione riguardante la ipotetica refluenza di detta, parallela, vicenda, sulla domanda risarcitoria proposta dall'appellante in questo giudizio, resta preclusa.
Invero, il ragionamento seguito dalla Corte di Appello con la sentenza n. 108/2020 – secondo cui, il danno alla salute richiesto in questa sede dalla nella misura del 13% sarebbe stato Pt_1
sostanzialmente una duplicazione di quello alla stessa già riconosciuto, nella superiore misura del 15%, quale conseguenza del distinto fatto illecito consistito nel sinistro stradale di cui la stessa era stata vittima – è stato inesorabilmente cassato dalla S.C. con l'ordinanza sopra citata, mediante cui è stato rimesso a questa Corte in sede di rinvio, il compito di “scrutinare la domanda di responsabilità medica per come formulata, inclusa quella per pretesa lesione del consenso informato”.
Ne consegue che, considerato il vincolo imposto dalla S.C. con l'ordinanza di annullamento a questo giudice del rinvio, qualsiasi argomentazione imperniata su questioni variamente afferenti all'incidenza del pacifico, pregresso, risarcimento ottenuto dalla per un danno alla salute derivante dal Pt_1
sinistro stradale anche superiore rispetto a quello in questa sede richiesto, non può oggi trovare ingresso, sembrando appena il caso di osservare, anticipando qui un profilo riguardate la quantificazione della invalidità permanente accertata dalla CCTTUU dei dottori e , Per_3 Per_4
che comunque detta invalidità, riconosciuta nella misura del 7%, è stata calcolata avendo anche riguardo al “danno differenziale fra ematoma traumatico”, derivante dal sinistro stradale il quale, secondo i CCTTUU, non avrebbe comportato danni biologici permanenti, ed “esiti del trattamento chirurgico di detto ematoma” (v. p. 31 della relazione di CTU).
Tanto premesso va chiarito perché il collegio ha ritenuto di rinnovare la CTU eseguita in primo grado.
Come nel prosieguo si esporrà, l'addebito mosso dalla ai sanitari dell' ove è Pt_1 RO0
stata ricoverata per un mese dalla data in cui la stessa è rimasta vittima del sopra citato sinistro stradale, avuto luogo il 29.4.2003, consiste nella incapacità di curare adeguatamente l'ematoma alla gamba sinistra riportato in detta occasione a cui è conseguita, piuttosto che la guarigione (nel tempo in cui la stessa è rimasta ricoverata), un aggravamento della sua condizione patologica a cui soltanto il ricorso a pagina 7 di 26 diverso medico (il dott. , dopo la dimissione dall'ospedale, ha consentito di porre rimedio, Per_1 ferma la presenza di reliquati riconducibili all'imperizia del convenuto, che impongono il risarcimento.
Ciò posto, l'imperizia di cui l'attrice è stata vittima, sì come consentito giusta quanto chiarito dalla giurisprudenza della S.C. menzionata in citazione (Cass., sez. III, 28 maggio 2004, n. 10297, secondo cui: “In tema di responsabilità civile nell'attività medico - chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il
“contatto” e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile”; sottolineato aggiunto e v. anche in termini Cass., sez. III, 12 settembre 2013, n. 20904), è stata denunciata dalla nei termini di allegazione, in fatto, delle Pt_1
conseguenze infauste ricollegate alle cure inadeguate apprestate dal convenuto dott. in CP dipendenza delle quali un semplice ematoma con escoriazioni era diventato una “vasta ferita lacera, escavante, della regione mediale del 3 medio della coscia sinistra con dei residui lembi sfrangiati e molto diasastasi, con notevole perdita di sostanza e zone di necrosi, della lunghezza complessiva di circa 12 centimetri e della larghezza di circa 8 centimetri. La ferita si presenta particolarmente flogosata, edematosa ed in certe aree anche notevolmente semimacerata con abbondante trasudato e maleodorante”.
Nel dibattito processuale, e poi ampiamente in sede di consulenza tecnica di ufficio e relative osservazioni, l'analisi dell'operato dei sanitari dell' presso cui la venne RO0 Pt_1
ricoverata si è rivolta essenzialmente a due profili: a) necessità e tempestività dell'evacuazione dell'ematoma (eseguito in data 12.5.2003, a distanza di gg. 13 dal ricovero); b) modalità esecutive con cui la detta evacuazione è stata effettuata.
Con riferimento al primo profilo la CTU del dott. riteneva che: “non sussisteva l'indicazione Per_2
e soprattutto la necessità di drenare tempestivamente il suddetto ematoma pena la non remota possibilità di un contemplato improvviso ed incontrollabile rifornimento, con necessità di intervento immediato e rischio vascolare per l'intero arto…. il drenaggio dell'ematoma, peraltro di dimensioni ridotto rispetto alla fase acuta post-traumatica, non si ritiene un errore terapeutico ….. una condotta attendistica, associata al monitoraggio clinico-diagnostico, consente nella maggior parte dei casi la stabilizzazione emodinamica del paziente e l'arresto dell'eventuale rifornimento dell'ematoma”.
pagina 8 di 26 Con riferimento al secondo profilo riteneva che: “Soltanto in data 12.5.2003 e cioè a distanza di 13 giorni dall'evento traumatico i sanitari procedettero ad intervento chirurgico nella cui descrizione viene riportato sinteticamente: “Evacuazione ematoma. Drenaggio in aspirazione” e pertanto non è possibile esprimere alcun giudizio sulle modalità di esecuzione. In linee generali è solo possibile ipotizzare che tale tecnica sia consistita, come qualunque tecnica di drenaggio di regioni corporee non profonde, in una mini incisione nel punto più declive della raccolta, in anestesia locale, e nell'introduzione in cavità di un drenaggio in aspirazione. Non può tuttavia sottacersi come, in considerazione delle dimensioni della cavità e delle modificazioni della zona interessata (lacerazioni muscolari, mortificazione tissutale, facilità di sanguinamento) non sia stata eseguita, come routinariamente raccomandato, una adeguata medicazione elasto-compressiva” e quindi aggiungeva che: “E' altresì da escludere, come ipotizzato dal CTP, che “il danno cicatriziale oggi così evidente sia stato provocato per manovre chirurgiche incongrue per accedere all'ematoma, durante il suo drenaggio”. Tale ipotesi non solo non è verosimile, ma è impossibile. I piani anatomici soprastanti
l'ematoma di quella specifica regione sono rappresentati da cute, sottocute e piano aponevrotico erano stati tutti interessati dall'evento traumatico (schiacciamento), pertanto è ingiustificabile che
l'apposizione di un semplice drenaggio possa determinare gli esiti suddetti”.
Orbene, entrambi i profili scrutinati dalla CTU, recepita in sentenza, venivano censurati dall'appellante.
Con riferimento al secondo profilo, in particolare, la evidenziava che il CTU (peraltro ripetendo Pt_1
il contenuto sul punto della relazione a firma dello stesso dott. asseritamente introdotta in CP
giudizio in maniera irrituale), si fosse limitato ad ipotizzare quale sarebbe stata la tecnica di esecuzione del drenaggio chirurgico utilizzata dal convenuto omettendo di accertare la correttezza della stessa.
Ciò posto secondo la Corte, a fronte di cartella clinica non adeguatamente compilata sì come deve ritenersi essere quella redatta durante il ricovero della avuto riguardo alla descrizione del Pt_1 drenaggio chirurgico (annotato nei termini seguenti: “Intervento (evacuazione ematoma. Drenaggio in aspirazione)”, sembrando appena il caso di evidenziare che l'originale del referto ospedaliero trascritto a p. 13 della comparsa conclusionale del dott. in data 11.2.2025 non si è riusciti a rinvenirlo in CP
atti, e ciò fermo restando che la sua genericità comunque permane, se è vero che non viene fatta alcuna menzione delle dimensioni dell'incisione chirurgica), non è giuridicamente ammissibile indicare quale sia la tecnica di intervento corretta e poi, ipotizzando che il convenuto la abbia eseguita, mandarlo esente da responsabilità, e ciò perché in tal senso si è pronunciata la S.C. con plurime sentenze secondo cui: “In tema di responsabilità professionale del medico, le omissioni nella tenuta
pagina 9 di 26 della cartella clinica al medesimo imputabili rilevano sia ai fini della figura sintomatica dell'inesatto adempimento, per difetto di diligenza, in relazione alla previsione generale dell'art. 1176 comma 2
c.c., sia come possibilità di fare ricorso alla prova presuntiva, poiché l'imperfetta compilazione della cartella non può, in linea di principio, tradursi in un danno nei confronti di colui il quale abbia diritto alla prestazione sanitaria” (così Cass., sez. III, 26 gennaio 2010, n. 1538 ed anche Cass., sez.
III, 11 dicembre 2023, n. 34427 e Cass., sez. III, 17 giugno 2024, n. 16737), così come non è corretto, sempre a fronte di una descrizione dell'intervento incompleta, escludere che gli esiti cicatriziali del trattamento sanitario possano essere derivati dalle modalità con cui lo stesso è stato eseguito, appalesandosi come una vera e propria petizione di principio quella espressa dal CTU secondo cui, in pratica, l'incongruità delle manovre chirurgiche sarebbe impossibile.
Per questa ragione è stata disposta la rinnovazione della CTU avendo cura, in questo grado di appello, di nominare un collegio peritale composto, oltre che da uno specialista in medicina legale, da uno specialista in chirurgia vascolare.
L'esito della detta CTU è stato quello di ravvisare un primo profilo di imperizia nella scelta del dott. di procedere ad evacuazione chirurgica dell'ematoma, invece di trattarlo in maniera CP
meramente conservativa, accompagnato dal giudizio negativo sulle modalità con cui il drenaggio chirurgico è stato eseguito.
È opportuno trascrivere di seguito alcuni passaggi della CTU contenenti le valutazioni dei consulenti tecnici d'ufficio:
La sig.ra a causa di incidente stradale, veniva ricoverata presso l' Pt_1 RO4
per “Trauma femore sn. con ematoma coscia sn ed escoriazione. Trauma emitorace destro”.
[...]
Fu immediatamente sottoposta ad indagini radiografiche che esclusero la presenza di fratture.
Gli esami di laboratorio mostravano un'anemia (Hb 7,9 g/dl) compatibile con la presenza ditalassemia, seppur paucisintomatica in soggetto eterozigote. Gli esami della coagulazione erano nella norma. omissis
La sig.ra fu ricoverata in U. O. Chirurgia, dove le venne riscontrato un ematoma delle Pt_1
dimensioni di 15 X 8 cm, a carico della coscia sinistra, in regione anteromediale.
Fu sottoposta a consulenza del Chirurgo Vascolare che riscontrò “Vasto ematoma sottofasciale post- traumatico coscia sinistra. Non sono stati rilevati segni di fratture ossee alle radiografie del femore e bacino. Non si rilevano lesioni del fascio vascolare di coscia a livello della femorale superficiale (sede
pagina 10 di 26 del trauma). Polsi palpatoriamente presenti e validi sulla tibiale anteriore e posteriore, al malleolo, con pressione sovrapponibile all'asse controlaterale. P.A. 90/50 mmHg, FC 100. Si richiede in urgenza gruppo e compatibilità per due flaconi di sangue.”
Non è chiaro il motivo per la richiesta di due flaconi di sangue. La paziente non era emorragica.
Nelle note di decorso in atti non si riscontrano informazioni relative l'evolversi del problema, né si riportano informazioni relative alle escoriazioni segnalate al Pronto Soccorso.
In quinta giornata dal ricovero veniva effettuata una TC del bacino, che escludeva fratture ossee.
Veniva altresì descritta una “raccolta saccata, verosimilmente ematica ... a carico dal terzo medio al terzo distale di coscia, medialmente e anteriormente, con un diametro di cm 12 X 5 ”. La misura non è, ovviamente confrontabile con quella descritta al momento del ricovero al PS, oggetto di osservazione visiva della superficie cutanea e palpazione.
Non ci fornisce, quindi, notizie sulla evoluzione dell'ematoma.
La risposta della TC non fornisce neppure notizie sulle caratteristiche dell'ematoma, se sia intramuscolare o intermuscolare.
Il giorno successivo, 10 Maggio 2003, viene effettuata un'ecografia che, pur riscontrando la presenza di ematoma (“estesa raccolta fluida”), afferma di non poter fornire ulteriori dati, a causa della “presenza di estese ferite cutanee”.
L'ecografista suggerisce, comunque di procedere con l'evacuazione della raccolta fluida.
L'ecografista, in ogni modo, fornisce notizie sull'esistenza di ferite cutanee cui, nelle note di decorso, non si fa menzione, né dal punto di vista descrittivo né terapeutico.
La presenza di tali ferite non è segnalata nell'esame obiettivo all'ingresso nella U. O. di Chirurgia.
Il 12/08/2003 si rileva, nelle note di decorso, che è stato effettuato l'intervento “evacuazione ematoma coscia. Drenaggio in aspirazione”, ma in atti non si rilevano ulteriori informazioni sulla tecnica utilizzata. Non è presente descrizione dell'intervento.
Il 16 Maggio viene richiesto ecodoppler venosi degli arti inferiori
L'ecografia, effettuata il 17 Maggio, ovvero cinque giorni dopo la segnalata evacuazione dell'ematoma, conferma la presenza di ematoma della coscia, esclude lesioni al fascio vascolare, senza fornire altri particolari.
Nelle note di decorso non si rilevano valutazioni sulla ferita, né notizie sulla medicazione.
La paziente viene sottoposta ad emotrasfusioni, ma non se ne motiva la necessità. I valori di
Hb mai inferiori a 7 g/dl, non giustificano trasfusioni. I GR sono sempre su valori superiori a
pagina 11 di 26 4.500.000, l'HCT basso è tipico dei talassemici, che sono microcitemici.
La sig.ra vene dimessa il 28 Maggio. La relazione di dimissione non fornisce informazioni Pt_1
sulle condizioni della paziente, della lesione e della ferita chirurgica. omissis
Il 7 Giugno 2003, dieci giorni dopo la dimissione la sig.ra si sottopone alle cure del dott Pt_1
specialista in Chirurgia Generale. Per_1
Dalla relazione del dott. si evince che presentava una “vasta ferita lacera, escavante, della Per_1
regione mediale dell'1/3 medio della coscia sn., con dei residui lembi sfrangiati e molto diastasati, con notevole perdita di sostanza e zone di necrosi della lunghezza complessiva di circa 12 (dodici) centimetri e della larghezza dì circa 8 (otto) centimetri”
Sempre secondo il dott. “La ferita appariva particolarmente flogosata, edematosa e in certe Per_1
aree anche abbondantemente semi-macerata, con abbondante trasudato e maleodorante, dal dire dell'assistita era la risultante dei postumi di un pregresso valido trauma contusivo della coscia s. da incidente della strada avvenuto in data 29 aprile 2003 alle ore 15.00 circa che aveva prodotto un esteso ematoma, successivamente drenato solo dopo 2 (due) settimane dal personale medico del
Reparto di Chirurgia D'Urgenza del Nosocomio Civile Garibaldi di Catania, sotto debito ricovero”.
Sono allegate le fotografie della ferita nelle diverse fasi.
Data la breve distanza dalla dimissione, non si può negare che tale ferita non sia conseguente al trattamento di drenaggio effettuato in seguito alla formazione di ematoma traumatico.
Le uniche informazioni signficative, in atti, relative alle condizioni della paziente, pervengono dal verbale del PS del il giorno del ricovero (“escoriazione della costa sinistra”) e dal referto CP_10 dell'ecografia del 10 maggio (“estese ferite cutanee”).
E' più probabile che non, che le escoriazioni abbiano mantenuto una situazione flogistica della cute, con aspetti definiti “estese ferite cutanee” che non consentivano neppure un'adeguata esecuzione dell'ecografia.
Non esiste, nelle note di decorso, descrizione dello stato delle ferite segnalate dall'ecografista dopo molti giorni dal ricovero, né della ferita chirurgica fatto ampiamente censurabile in una struttura chirurgica.
Come sopra descritto nella parte generale, gli ematomi muscolari traumatici sono generalmente gestiti in modo conservativo, con riposo, ghiaccio, compressione leggera ed elevazione dell'arto, soprattutto nei pazienti che non sono attualmente in cura con anticoagulanti.
pagina 12 di 26 L'indicazione al drenaggio di un ematoma muscolare traumatico è indicato sono in casi particolari, come la compressione dell'ematoma sulle strutture nervose e/o vascolari adiacenti, al punto di compromettere la funzione neurologica o provocare ischemia distale e non era il caso della sig.ra
, dato che, come riportato in atti, non vi erano fenomeni compresivi vascolari. Pt_2
Altre motivazioni per l'aspirazione di un ematoma sono dolore intenso, in particolare in caso di ematomi intermuscolari significativi, o per promuovere una guarigione precoce, ad esempio per gli atleti d'élite. Neanche queste motivazioni si applicavano alla sig,ra Pt_1
Vi è quindi un aspetto iniziale censurabile della decisione di rimuovere chirurgicamente l'ematoma.
Non sono, a nostro parere, condivisibili le affermazioni di parte attrice relative alla censura di un presunto ritardo nell'evacuazione dell'ematoma. Anche perché, in caso di evacuazione, è opportuno attendere la colliquazione dell'ematoma, che avviene ad alcuni giorni di distanza.
Era infatti ritenuto come “fluido” all'ecografia del 10 Maggio.
Un secondo aspetto censurabile è costituito dalla tecnica utilizzata. La tecnica raccomandata, nei casi particolari in cui vi sia necessità di drenare l'ematoma, (e non ve ne era necessità, come ampiamente spiegato) è quella dell'aspirazione ecoguidata, attraverso una minima incisione cutanea.
In atti non è riscontrabile la descrizione dell'intervento, ma, dagli esiti, descritti anche fotograficamente dal dott. fu effettuata una incisione chirurgica di circa 12 centimetri, in Per_1 un'area nella quale erano state descritte “numerose ferite” che, verosimilmente, hanno costituito una fonte di contaminazione della ferita chirurgica, che si è infettata, come ampiamente descritto dal chirurgo dott. Per_1
Escludendo che tale infezione di ferita si sia presentata nelle condizioni descritte nei soli dieci giorni dalla dimissione, esiste il fondato sospetto che l'infezione della ferita chirurgica fosse già presente al momento della dimissione, seppur in assenza di notizie sul suo stato nella relazione di dimissione.
Resta assodato il fatto che, anche in caso di non dimostrata infezione sopravvenuta dopo il ricovero, se non fosse stato eseguito il drenaggio chirurgico, non vi sarebbero state le conseguenze riscontrate anche alla visita collegiale a circa 22 anni di distanza.
In sintesi:
• l'ematoma doveva essere trattato in maniera conservativa, dato che non esistevano particolari motivi per la sua rimozione chirurgica
• la tecnica utilizzata, ancorché in assenza di indicazione, non era quella più raccomandata
• la presenza di ferite superficiali, in atti non considerate, ha verosimilmente contribuito all'infezione
pagina 13 di 26 della ferita chirurgica
• non vi è traccia, in atti, delle condizioni della ferita, dal giorno dell'intervento fino alla dimissione: medicazione, rimozione dei punti di sutura, certamente presenti in un taglio di 12 cm. condizioni della ferita, grado di cicatrizzazione, esami colturali.
• La decisone di drenare chirurgicamente l'ematoma ha prodotto una invalidità temporanea di durata fino al giorno 11 Settembre 2003, quando la paziente fu dichiarata guarita da parte del dott.
Per_1
• gli esisti permanenti riscontrabili sono rappresentati da perdita di sostanza a livello del terzo medio- distale della coscia sinistra, sulla superficie mediale, chiusura della vena grande safena, pur senza esiti significativi sul complessivo circolo venoso. La parte lesionata risulta dolorabile al tatto.
Nella valutazione complessiva del danno biologico, si deve valutare il danno differenziale fra ematoma traumatico ed esiti del trattamento chirurgico di detto ematoma.
Come sopra riportato, un ematoma di quel genere non necessita di trattamento chirurgico, ed ha una tempistica di guarigione che può estendersi fino a due mesi, ma nel caso specifico, non avrebbe comportato danni biologici permanenti.
Sulla base delle precedenti considerazioni è possibile quantificare i periodi di inabilità, sia assoluta che parziale, differenziale, ovvero i periodi che riteniamo di dovere addebitare all'errato trattamento chirurgico già depurati dai periodi cui la sarebbe dovuta andare incontro in seguito al trauma Pt_1
- inabilità temporanea assoluta, di giorni 0
- inabilità temporanea parziale al 75 % di giorni 45
- inabilità temporanea parziale al 50 % di giorni 45
- inabilità temporanea parziale al 25 % di giorni 45
Possiamo quindi rispondere ai quesiti posti dal sig. Giudice:
1) accertare natura, causa ed entità delle lesioni lamentate dall'attrice nella circostanza di cui all'atto di citazione. Accertare, in particolare, se nell'operato dei sanitari convenuti possano ravvisarsi profili di responsabilità professionale in ordine al denunciato peggioramento del quadro clinico della
se quest'ultima sia stata curata con la dovuta diligenza;
se siano stato attuati o meno dai Pt_1
sanitari tutti i rimedi terapeutici richiesto dal caso;
R.: Si premette la censura sulla gestione della documentazione clinica, che non consente di avere i particolari di determinate scelte terapeutiche, ivi comprese le trasfusioni di sangue, che in un talassemico richiedono una particolare tutela, ma non si riscontrano consulenze ematologiche durante
pagina 14 di 26 il ricovero. Come descritto nella parte generale, in caso di ematoma traumatico di un muscolo, le indicazioni per il suo trattamento chirurgico sono ammesse in caso di fenomeni compressivi neurologici o vascolari, che erano stati esclusi esplicitamente nel corso del ricovero. Il verificarsi dei problemi di infezione non risultano descritti. Possiamo con certezza affermare che, rispetto alle condizioni di partenza di un ematoma traumatico destinato ad andare incontro a guarigione spontanea, le condizioni di uscita della paziente, con ferita infetta, erano sicuramente peggiorate.
Relativamente alla diligenza. è censurabile la decisione di drenare chirurgicamente l'ematoma, che non presentava problemi clinici che ne ponessero l'indicazione ed è censurabile la dimissione in una paziente con una ferita ancora aperta di cui non esiste descrizione ma necessitante di medicazioni ambulatoriali e senza epicrisi per il medico curante.
Sui “rimedi terapeutici richiesti dal caso “, certamente il drenaggio chirurgico non era un rimedio terapeutico richiesto, né sappiamo che tipo di trattamento sia stato effettuato successivamente all'intervento chirurgico, ma certamente non adeguato, visti gli esiti precoci descritti anche fotograficamente dal dott. Per_1
2) se sussiste o meno nesso causale tra il comportamento tenuto dai sanitari che ebbero in cura la
dal 29.4.2003 al 28.5.2003 e il danno lamentato dall'attrice. Parte_1
R.: il danno lamentato dalla sig.ra è casualmente connesso con quanto effettuato in Pt_1
occasione del ricovero.
3) Qualora sussistente, accertare l'entità del danno biologico permanente riportato dall'attrice in termini di punti percentuali e con l'indicazione dei bareme di riferimento.
R.: per giungere alla seguente valutazione si è preso in considerazione che trattasi di soggetto di sesso femminile, che all'epoca dei fatti aveva 55 anni e che il danno biologico è soprattutto di natura estetica, ma presenta anche qualche disturbo funzionale di tipo sensitivo;
è stata inoltre interrotta la vena grande safena.
Per tali motivi, si ritiene di poterlo quantificare nella misura del 7%.
Per giungere a tale valutazione sono stati consultati sia i bareme di riferimento dell'epoca
( che gli attuali ( , , ecc.). Pt_3 Pt_4 Parte_5
Orbene, l'appellato dott. ha vigorosamente contestato i risultati a cui sono giunti i CCTTUU CP
sotto plurimi profili.
In particolare il predetto ha sostenuto che l'evacuazione dell'ematoma fosse il trattamento indicato e pagina 15 di 26 che il drenaggio dello stesso non ebbe a costituire, sostanzialmente, un vero e proprio intervento chirurgico, tanto che per la sua esecuzione non sarebbe stato nemmeno necessario acquisire il consenso informato della paziente.
Ha poi sostenuto che la certificazione del dott. conterrebbe la confessione stragiudiziale della Per_1
in ordine al fatto che la ferita infetta dal detto sanitario curata era derivata dal trauma riportato Pt_1 nel sinistro stradale e non già dall'operato dei sanitari dell' che la ebbero in cura. RO0
Ritiene la Corte che le argomentazioni del dott. siano prive di pregio. CP
Innanzitutto, in ordine alla mancanza di indicazione all'evacuazione chirurgica dell'ematoma la tesi sostenuta dai CCTTUU appare scientificamente fondata e convincente.
A ciò si aggiunga che sarebbe sufficiente a giustificare la responsabilità del convenuto anche la sola imperizia dimostrata nell'esecuzione del drenaggio.
A tal proposito va innanzitutto escluso che la certificazione del dott. contenga una confessione Per_1 stragiudiziale dell'attrice che escluda la riconducibilità all'intervento del dott. della ferita CP
infetta presente nella coscia sinistra della allorquando la stessa fece ricorso alle cure Pt_1 dell'anzidetto dott. Per_1
Invero, secondo il dott. la parte della certificazione del dott. in cui è scritto che: CP Per_1
“…..“dal dire dell'assistita (la ferita, ndr) era la risultante dei postumi di un pregresso valido trauma contusivo della coscia sn da incidente della strada avvenuto in data 29 aprile 2003 alle ore 15,00 circa, che aveva prodotto un ematoma successivamente drenato solo dopo 2 (due ) settimane dal personale medico del Reparto di Chirurgia D'Urgenza del Nosocomio Civile Garibaldi di Catania , sotto debito ricovero”.
Dunque anche parte attrice- in tempi non sospetti e dando le necessarie informazioni al medico al quale si era rivolta- ha riconosciuto e dichiarato che il trauma da schiacciamento alla coscia sn era stato causata dall'incidente stradale” (v. p. 16 della comparsa conclusionale dell'11.2.2025).
Ritiene la Corte che la lettura del passaggio della certificazione del dott. sopra riportata non Per_1 possa essere intesa nei termini prospettati dall'appellato.
Invero, sembra chiaro che il riferimento in esso contenuto alla circostanza che la ferita, visionata, descritta e fotografata in data 7 giugno 2003 dal dott. “era la risultante dei postumi” del Per_1 trauma contusivo riportato nell'incidente stradale del 29 aprile 2003, sia da intendere nel senso che la causa prima delle condizioni in cui versava la gamba sinistra della fosse da ricondurre al trauma Pt_1 subito in occasione dell'incidente stradale, e non già che la ferita lunga circa 12 cm e larga 8 cm pagina 16 di 26 constata al momento della visita fosse stata direttamente causata dall'incidente stradale, dovendosi soltanto aggiungere che il riferimento ai “postumi” del trauma contusivo non vale affatto ad escludere che la provocazione della ferita si innesti soltanto su di essi e tuttavia si appalesi quale conseguenza della condotta imperita addebitata ai sanitari che la trattarono.
Quanto poi alle osservazioni dell'appellato secondo cui nessun vero e proprio intervento chirurgico sarebbe stato eseguito sulla persona della ai fini del drenaggio dell'ematoma, trattasi di tesi che Pt_1
non può in alcun modo essere condivisa non soltanto qualora ci si riferisca ad una evacuazione chirurgica di tipo meccanico che vada oltre la mera apposizione di un tubo di drenaggio, bensì anche nell'ipotesi minima (che ricorrerebbe nel caso a mani secondo il dott. , di micro incisione CP ecoguidata finalizzata all'apposizione del tubo di drenaggio (di cui non esiste traccia in cartella clinica), trattandosi, nell'un caso e nell'altro, di un atti chirurgici ossia di operazioni manuali cruente che incidono sul corpo del paziente (sembrando appena il caso di sottolineare come nella pur generica descrizione contenuta nella cartella clinica il drenaggio subito dalla in data 12.5.2003 sia Pt_1 definito come “intervento”).
Ciò posto va poi richiamato quanto già sopra esposto in merito alla indubbia genericità della descrizione dell'intervento eseguito sulla persona della a cui va aggiunto come i CCTTUU Pt_6
abbiano rilevato la importante mancanza, in cartella clinica, di qualsivoglia specifica descrizione di quelle che, all'ingresso della paziente in Ospedale, erano indicate come semplici escoriazioni alla gamba traumatizzata e che invece si erano già in corso di ricovero tramutate in ferite di tale vastità da non consentire l'esplorazione ecografica dell'ematoma.
Se a ciò si aggiunge che in atti risultano tempestivamente versate le fotografie delle condizioni in cui versava la ferita alla gamba sinistra della al momento in cui la stessa, nove giorni dopo la Pt_1
dimissione, fece ricorso alle cure del dott. ecco che la tesi sostenuta dai CCTTUU, secondo Per_1
cui le condizioni in cui versava la predetta siano conseguenza non soltanto della scelta di eseguire il drenaggio chirurgico dell'ematoma, bensì anche delle modalità con cui l'atto chirurgico è stato eseguito, risulta pienamente condivisibile.
Invero, a fronte di cartella lacunosa e della situazione ben lontana dalla guarigione rappresentata dalle fotografie della gamba della con la certificazione medica a corredo, si deve logicamente Pt_1
ritenere che nel lungo periodo di ricovero le cure apprestate alla paziente, per la loro inadeguatezza, abbiano determinato la lesione alla sua salute ravvisata dai CCTTUU all'epoca, ed ancora all'attualità.
In definitiva, quindi, condividendosi i risultati a cui sono giunti i CCTTUU, ritiene la Corte che pagina 17 di 26 l'appello proposto da con riferimento al danno alla salute il cui risarcimento è stato Parte_1 domandato al dott. ed all' alle cui dipendenze lo stesso lavorava, vada CP RO0 accolto, non prima di rigettare l'eccezione sollevata dal detto ospedale oltre che dalla sua assicurazione con la comparsa conclusionale dell'11.2.2025, secondo Controparte_4 cui l'accoglimento dei risultati della CTU integrerebbe violazione del principio tra il chiesto ed il pronunciato perché l'attrice non si sarebbe mai precisamente lamentata, in citazione, dei profili di responsabilità risultati dalla CTU e ciò perché, innanzitutto è stato sopra indicato il contenuto della citazione in cui l'allegazione della responsabilità dei convenuti è stata adeguatamente prospettata in punto di fatto, poi perché la questione dell'erroneità delle modalità di esecuzione del drenaggio dell'ematoma hanno costituito materia di ampio dibattito tra le parti già in sede della CTU affidata al dott. che, non a caso, su di esse si era pronunciato ed infine perché, in punto di diritto, la S.C. Per_2 ha chiarito che: “Nel giudizio di risarcimento del danno derivato da colpa medica non costituisce inammissibile mutamento della domanda la circostanza che l'attore, dopo avere allegato nell'atto introduttivo che l'errore del sanitario sia consistito nell'imperita esecuzione di un intervento chirurgico, nel concludere alleghi, invece, che l'errore sia consistito nell'inadeguata assistenza postoperatoria;
dovendosi considerare il fatto costitutivo, idoneo a delimitare l'ambito dell'indagine, nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente allegate dall'attore, possano avere portata preclusiva, attesa la normale mancanza di conoscenze scientifiche da parte del danneggiato” (così Cass., sez. VI, 26 luglio 2012, n. 13269 ed anche Cass., sez. III, 27 giugno 2024, n. 17742, secondo cui: “In materia di responsabilità sanitaria, l'onere della prova è circoscritto ai fatti conosciuti e conoscibili dalla parte, in base alle informazioni accessibili e alle conoscenze tecniche esigibili. Non è necessario specificare dettagli tecnici di responsabilità professionale noti solo agli esperti del settore, ma è sufficiente contestare l'aspetto colposo dell'attività medica secondo le conoscenze ordinarie del momento. Il giudice non è vincolato alle prospettazioni iniziali dell'attore e può tener conto delle circostanze emerse durante la consulenza tecnica d'ufficio senza che ciò costituisca una domanda nuova” ed anche Cass., sez. III,
13 settembre 2024, n. 24656).
Quanto alla percentuale dell'invalidità permanente riconosciuta nella misura del 7%, anche in questo caso la CTU risulta condivisibile mentre la maggiore percentuale richiesta dalla nella misura Pt_1
del 13%, al pari di quella minore indicata da non appaiono ragionevolmente Controparte_5
giustificate tenuto conto del tipo di danno, sia estetico (per le ampie cicatrici presenti sulla coscia della pagina 18 di 26 paziente all'epoca di anni 55), che funzionale di tipo sensitivo, senza dimenticare che, alla visita medica, è risultata anche la interruzione della vena grande safena.
Analogamente deve dirsi avuto riguardo ai periodi di ITP da quantificare nei termini indicati dai
CCTTUU.
Venendo alla liquidazione del danno alla salute, nelle sue componenti dinamico-relazionali e morali, ritiene la Corte di applicare le tabelle adottate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di
Milano nell'anno 2024.
Ne consegue che per l'invalidità permanente del 7% va liquidata la somma di € 13.349,00 mentre per i periodi di ITP indicati dai CCTTUU vanno liquidati € 7.762,50 e quindi, complessivamente, €
21.111,50, da devalutare alla data del 29.5.2003 (di dimissione dall'ospedale), e poi da rivalutare annualmente fino all'attualità, con gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata e quindi, sul coacervo, con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo.
Con il secondo motivo di appello ha impugnato il capo della sentenza con cui, per Parte_1
ragioni appresso trascritte, è stata rigettata la domanda di risarcimento per violazione del suo diritto al consenso informato: “premesso che il sanitario ha asserito la completezza delle informazioni fornite alla paziente;
che l'attrice nulla ha dedotto in ordine alla ipotesi che, ove non adeguatamente informata, non avrebbe prestato il consenso;
tenuto conto del lungo periodo di ricovero ospedaliero e di quanto accertato dal CTU, può con ragionevolezza ritenersi che alla furono fornite Pt_1
adeguate e complete informazioni in ordine alle terapie ed agli interventi praticati, cure che, come detto apparivano consone al caso clinico”.
Con il motivo di appello (su cui questa Corte, quale giudice del rinvio, è stata espressamente chiamata a pronunciarsi dalla Cassazione con l'ordinanza di annullamento della precedente sentenza n.
108/2020), la ha criticato questo capo della sentenza evidenziando che il dott. avesse Pt_1 CP il dovere di informarla “sui rischi della terapia da lui stabilita nella fase diagnostica e procedeva con
l'eseguire un intervento terapeutico, in specie inadeguato e non idoneo, non preventivato alla paziente”.
Ritiene la Corte che anche questo motivo di gravame meriti di essere accolto.
Invero, alla luce della CTU sì come rinnovata in appello, è risultato che il drenaggio chirurgico dell'ematoma a cui è stata sottoposta la era non indicato e non è stato correttamente eseguito. Pt_1
Nessun consenso informato della paziente è stato richiesto ed acquisito dal dott. il quale, anzi, CP
fino ad oggi insiste nel sostenere che quello eseguito non sarebbe nemmeno qualificabile come atto pagina 19 di 26 chirurgico, di talché nessuna acquisizione di consenso informato sarebbe stata necessaria.
Ritiene la Corte che la tesi sostenuta dall'appellato sia del tutto infondata, risultando pacifico, al di là di quanto evidenziato dagli stessi CCTTUU, che quello eseguito rientri tra le attività certamente invasive in relazione alle quali il consenso informato avrebbe dovuto essere acquisito.
Ciò posto, considerato che nel caso a mani, oltre all'errore nell'esecuzione dell'intervento, si trattava di un intervento in sé non indicato, sembra chiaro alla Corte che il consenso alla sottoposizione allo stesso manifestato, anche in corso di causa, dalla (laddove si è doluta del ritardo con cui il drenaggio è Pt_1
stato eseguito), non valga affatto ad escludere la lesione al diritto all'autodeterminazione di cui è stata lamentata la violazione, trattandosi di un consenso comunque viziato, atteso che muove dal presupposto della indicazione dell'intervento che invece, all'esito della CTU eseguita nella presente controversia, è da escludere.
Si verte quindi nella ipotesi delineata da Cass., sez. III, 12 giugno 2023, n.16633 secondo cui: “… omissis … II) se ricorrono a) il dissenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria, è risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, cioè le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, allegate e provate (anche per presunzioni)….”.
Invero, nel caso a mani è stato eseguito, in modo imperito, il non indicato drenaggio chirurgico dell'ematoma e ad esso, qualora la fosse stata adeguatamente informata in ordine alle Pt_1
conseguenze che lo specifico atto chirurgico realizzato – con incisione che avrebbe potuto determinare l'allargamento e l'infezione della ferita – avrebbe potuto comportare, deve ragionevolmente ritenersi che l'appellante si sarebbe sottratta, non potendosi assumere, in suo danno, che la stessa non abbia tempestivamente allegato che, ove adeguatamente informata, non avrebbe prestato il suo consenso, risultando logicamente insensato ipotizzare che si possa comunque prestare il consenso “informato” ad un intervento sbagliato nell'an prima ancora che nel quomodo.
Quanto alla liquidazione del danno in questione, anche in questo caso, in applicazione delle tabelle del
Tribunale di Milano adottate nel 2024 ritiene la Corte che vada riconosciuto un danno all'autodeterminazione della di media entità da liquidare, avuto riguardo al range da € 4.650,00 Pt_1 ad € 10.460,00, in € 5.000,00 (atteso che si riscontrano la media entità dei postumi/sofferenze fisiche pagina 20 di 26 conseguenti al trattamento non preceduto da consenso informato, con necessità di un trattamento riparatorio non invasivo;
una sofferenza interiore conseguente al trattamento non preceduto da consenso ed alla lesione della libertà di autodeterminazione di media entità; una paziente non informata non particolarmente vulnerabile (per età, condizioni di salute e personali); intervento non preceduto da consenso di media invasività).
Trattandosi di un danno liquidato in valori monetari attuali, non deve essere effettuata alcuna rivalutazione dello stesso, dovendosi soltanto calcolare gli interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo.
In definitiva, quindi, e l' CP RO
vanno condannati, in solido, al risarcimento del danno non patrimoniale alla salute
[...]
ed alla libertà di autodeterminazione nei termini sopra liquidati.
Entrambi i convenuti hanno chiamato in causa nel primo grado di giudizio le rispettive compagnie di assicurazione per essere da esse manlevati.
In particolare il dott. ha chiamato in causa mentre CP Controparte_6
l' ha chiamato in causa Controparte_8 [...]
e Controparte_9 Controparte_3
Le domande di manleva non sono state esaminate dal primo giudice, il quale le ha ritenute assorbite atteso il rigetto della domanda attorea.
Ciò posto ha spiegato appello incidentale condizionato nei confronti di CP [...]
(oggi , chiedendo di essere dalla stessa manlevato Controparte_6 RO5 dalle conseguenze patrimoniali della presente sentenza per il caso in cui fosse stato accolto l'appello spiegato contro di lui dalla Pt_1
Anche l' riassumendo RO la causa a seguito dell'ordinanza di annullamento con rinvio della S.C. e costituendosi nella causa riassunta dalla ha chiesto, nel caso di accoglimento dell'appello di quest'ultima, di essere Pt_1
manlevata da e da la quale ultima, Controparte_9 Controparte_3 costituitasi in giudizio con il medesimo procuratore dell' ha ammesso Controparte_8
l'operatività della assicurazione nei confronti dell'ospedale e tuttavia ha chiesto che venisse applicato il disposto dell'art. 1910 c.c. per il caso in cui il sinistro sia coperto da più assicurazioni.
Nel presente giudizio di appello si è costituita quale successore di RO5 [...]
e, con separata memoria di costituzione in giudizio, quale successore di Controparte_6 CP_9
pagina 21 di 26 oltre a a cui è succeduta Controparte_6 Controparte_3 [...]
anch'essa costituitasi in giudizio. RO3
A fronte della domanda di manleva spiegata nei suoi confronti dal dott. CP RO5
quale successore di ha tra l'altro insistito nell'eccezione, già
[...] Controparte_6
sollevata con la comparsa di costituzione e risposta nel primo grado di giudizio in data 7.2.2006, di inefficacia della copertura assicurativa non avendo il dott. dimostrato che la richiesta di CP
risarcimento dei danni fosse stata allo stesso presentata nel corso del periodo di efficacia del contratto, sì come previsto dall'art.
1.1 delle condizioni generali di contratto.
Ritiene la Corte che la detta eccezione sia fondata e vada accolta, con conseguente rigetto dell'appello incidentale.
Invero, premesso che in atti si rinviene la sola produzione, effettuata dalla compagnia di assicurazioni, della polizza n. 69944731, stipulata da con ER Assicurazioni S.p.A. (a cui è poi CP
succeduta in data 2.11.2001 con scadenza 2.11.2002, con la comparsa Controparte_6 conclusionale dell'11.2.2025 si è limitato a sostenere che: “Si rileva in tal senso che il CP
Dott. ha informato la Società di Assicurazioni presso cui ha stipulato polizza di assicurazione CP
per risarcimento di danni derivanti dalla propria attività(vedi doc allegato alla memoria 183 cpc I° termine del 18.07.2006) e che, lo stesso, ha diritto di essere garantito da detta compagnia assicuratrice in ordine ad eventuali conseguenze patrimoniali di questo processo, fermo restando che al di là della documentazione prodotta con la memoria 184 cpc in primo grado, relativa all'avvenuto pagamento del premio assicurativo, la sotto riprodotta comunicazione dell' (oggi confermi la CP_16 CP_15
piena operatività della polizza sottoscritta dal Dott. In tal senso si contestano sin d'ora tutte CP le eccezioni, così come già proposte in primo grado da parte dell' (oggi in CP_16 CP_17 ordine alla insussistenza degli obblighi di quest'ultima nei confronti dello che, viceversa, CP
deve essere garantito dalla predetta Società Ass.va in caso di condanna a proprio carico, per i motivi già ampiamente esposti in primo grado che si recepiscono integralmente nel presente atto di costituzione”. Seguiva la riproduzione della nota di in data 2.9.2005 con Controparte_6
cui la stessa comunicava che gli addebiti mossigli dalla esulavano dal rischio assicurato. Pt_1
In calce alla comparsa di costituzione depositata nel presente giudizio riassunto dalla oltre a Pt_1
darsi atto della produzione, in via telematica, degli atti del precedente giudizio di appello e di quello in cassazione si legge: “Si fa presente che il fascicolo degli atti e documenti relativi al primo grado è integralmente cartaceo e lo stesso contiene : 1) Copia memoria di costituzione;
2) Copia atto di
pagina 22 di 26 citazione notificato in data 20.07.2005;3) Copia relazione del dott. al direttore sanitario del CP
P.O. “ ; 4) Copia cartella clinica;
5) Copia registro pronto soccorso;
6) Copia certificato CP_10
rilasciato del 29.05.2005; 7) Memoria 83 cpc V° Comma del 18.07.2006; 8) Controparte_8
Memoria di replica 183 V° Comma del 29.09.2006; 9) Memoria ex art 184 cpc del 15.02.2007 con i documenti ivi indicati;
10) Memoria di replica ex. art 184 cpc del 08.03.2007; 11) Comparsa conclusionale del 24.01.2014; 12) Memoria di replica del 13.02.2014; 13) Replica ad istanza di revoca
e/o modifica ordinanza depositata telematicamente, 14) Memoria conclusionale del 09.09.2015; 15)
Memoria di replica depositata telematicamente del 02.10.2015”.
Orbene, il fascicolo cartaceo non è stato mai depositato nel presente giudizio di appello da CP
, di talché, giusta il disposto dell'art. 169 c.p.c. e secondo i pacifici principi dettati in proposito
[...]
dalla S.C. (su cui v., da ultimo e per tutti, Cass., sez. III, 13 marzo 2024, n. 6645), la causa va decisa prescindendo dai documenti in esso contenuti ed ai quali, inutilmente, l'appellante incidentale ha fatto riferimento nelle sue difese.
Ne consegue che in difetto di prova che la richiesta di risarcimento dei danni fosse stata presentata a nel corso del periodo di efficacia del contratto, il suo appello incidentale nei confronti di CP
(quale successore di , va rigettato. RO5 Controparte_6
Analogamente va rigettata la domanda di manleva riproposta dall'
[...]
nei confronti di RO RO5
(quale successore di . Controparte_9
Anche in questo caso la compagnia di assicurazioni ha riproposto l'eccezione di inoperatività della copertura assicurativa nei termini appresso riportati: “Si rammenta, in ogni caso, che, prima della notifica dell'atto di citazione all , avvenuta il 20 luglio 2005, nessuna richiesta Controparte_8
risarcitoria era mai stata inoltrata a Codesta Compagnia Assicuratrice. Stando alla clausola che regola la validità temporale della garanzia, “la garanzia opera unicamente per i danni verificatisi dalle ore 24.00 del 7.5.2000 e per i quali la richiesta di risarcimento sia pervenuta all per Parte_7 la prima volta durante la validità della presente polizza”. Atteso che la denuncia del sinistro è pervenuta alla Compagnia assicuratrice solo qualche mese dopo la scadenza della garanzia, la cui efficacia temporale si estendeva dal 7 maggio 2002 al 7 maggio 2005, emerge ictu oculi l'inoperatività della stessa. Non avendo l'Assicurato, in corso di giudizio, nemmeno replicato sul punto, è indubbio che la domanda di manleva avanzata nei confronti di vada rigettata, essendo rimasta CP_5 incontestata la relativa eccezione”.
pagina 23 di 26 ha prodotto, in via telematica, il fascicolo delle fasi precedenti contenente RO5
la polizza di assicurazione, di durata triennale dal 7.5.2002, contenente la clausola sopra richiamata, e nessuna prova è stata offerta dall' in ordine all'inoltro alla stessa di eventuale Controparte_8
richiesta di risarcimento anteriormente alla notifica della citazione in giudizio avvenuta il 20.7.2005, di talché, anche in questo caso, l'eccezione sollevata dalla compagnia va accolta e la domanda di manleva riproposta dall' rigettata. Controparte_8
Va invece accolta la domanda di contenuto analogo spiegata dall'
[...]
nei confronti di RO RO3
(quale successore di ), nei limiti di massimale di polizza e
[...] Controparte_3 detratta la franchigia contrattuale, essendo stata da quest'ultima ammessa l'operatività della polizza assicurativa, mentre invece va esclusa la domanda proposta dalla detta compagnia di assicurazione nei confronti di (quale successore di di RO5 Controparte_9 applicazione dell'art. 1910 c.c. atteso che, per le ragioni sopra esposte, va escluso che il sinistro per cui
è causa sia coperto anche dalla detta assicurazione.
In definitiva quindi, in accoglimento dell'appello proposto dalla , e Parte_1 CP
l' vanno RO
condannati, in solido, al risarcimento dei danni alla salute ed alla libertà di autodeterminazione della predetta nei termini sopra specificati.
In accoglimento della domanda proposta dall' RO
, va dichiarato il suo diritto ad essere tenuta indenne da
[...] [...]
di quanto la stessa è tenuta a pagare in forza della presente RO3 sentenza, mentre invece va rigettata l'analoga domanda proposta nei confronti di RO5
(quale successore di , al pari della domanda di manleva spiegata
[...] Controparte_9
dal dott. nei confronti sempre di (quale successore, questa volta, CP RO5
di . Controparte_6
Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio (primo grado, due giudizi di appello, uno dei quali in seguito a rinvio, ed il giudizio di cassazione), vanno regolate secondo la soccombenza tenendo conto dell'esito finale della lite e della misura in cui la domanda è stata accolta, nonché facendo applicazione dei parametri introdotti con il D.M. attualmente in vigore (v. Cass., sez. III, 13 luglio 2021, n. 19989), dovendosi osservare che soltanto in relazione al presente giudizio di appello celebrato a seguito di rinvio potrà essere disposta la distrazione in favore del procuratore dell'appellante , Parte_1
pagina 24 di 26 non risultando che detta richiesta fosse stata tempestivamente presentata all'esito di ciascuno dei precedenti gradi di giudizio (v. Cass., sez. VI – I, 18 giugno 2019, n. 16244 la quale ha chiarito che la distrazione può essere disposta se sia stata chiesta all'interno del singolo grado, dovendosi escludere che la distrazione delle spese di un determinato grado sia domandata per la prima volta in un grado successivo), fatta eccezione per le spese tra l' e RO [...]
he vanno invece compensate. RO3
Le spese di tutte le CCTTUU eseguite vanno invece poste, in via definitiva, in solido, a carico del dott.
e dell' CP RO
.
[...]
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo, in sede di rinvio giusta annullamento con ordinanza della Corte di Cassazione n. 6390/2023 della sentenza adottata da questa Corte di Appello n. 108/2020, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. Parte_1
4413/2015, pubblicata in data 30.10.2015: in accoglimento dell'appello, condanna e l' CP [...]
in solido, al pagamento, in RO favore di della somma di € 21.111,50, da devalutare alla data del 29.5.2003, e poi Parte_1 rivalutare annualmente fino all'attualità, con gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata e quindi, sul coacervo, con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo, oltre ad €
5.000,00, con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo;
dichiara che deve tenere indenne RO3
l' RO
di quanto la stessa è tenuta a pagare, in favore di , in forza della presente
[...] Parte_1
sentenza, nei limiti del massimale di polizza e dedotte le franchigie contrattuali;
rigetta le domande di manleva proposte da e dall' CP [...] nei confronti di RO [...]
RO5 condanna e l' CP RO
in solido, al pagamento, in favore di delle
[...] Parte_1 spese di lite del primo grado di giudizio, dell'appello conclusosi con la sentenza n. 108/2020 e del giudizio di cassazione che liquida, rispettivamente, in € 4.000,00 per il primo, € 5.000,00 per il secondo pagina 25 di 26 ed € 3.000,00 per il terzo, sempre oltre spese generali, IVA e CPA;
condanna e l' CP RO8
in solido, al pagamento, in favore del procuratore
[...] distrattario di delle spese del presente giudizio di rinvio che liquida in € 5.000,00 Parte_1
oltre spese generali, IVA e CPA;
condanna e l' CP RO
in solido, al pagamento, in favore di
[...] RO5 delle spese di tutti e quattro i gradi di giudizio che liquida in € 4.000,00 per il primo, € 5.000,00
[...] per il secondo ed € 3.000,00 per il giudizio in cassazione ed € 5.000,00 per il giudizio di rinvio, sempre oltre spese generali, IVA e CPA;
compensa le spese di lite tra l' RO
e
[...] RO3
[...]
pone le spese di CTU del primo e del secondo grado di giudizio, già separatamente liquidate, in via definitiva a carico di e dell' CP [...]
in solido. RO8
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'Appello, in data 16 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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