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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/01/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32387/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Susanna Terni Presidente rel. est.
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18/09/2024 e successiva istanza per la trasformazione del procedimento da contenzioso a consensuale depositata in data 19/11/2024 da
1) Parte_1 nato/a Torino il 29/2/1952 cittadino/a: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Viviana Porinotto presso il quale ha eletto domicilio telematico (PEC del difensore)
Email_1
e
2) Parte_2 nato/a La Tunas (Cuba) il 11/11/1983 cittadino/a: Cubana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Viviana Porinotto presso il quale ha eletto domicilio telematico (PEC del difensore)
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i quali hanno contratto matrimonio contratto in Playa (Cuba) in data 07/02/2020 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Loano, atto n. 18, parte II, s. C anno 2020
FATTO
I coniugi sopra indicati, con istanza per la trasformazione del procedimento RG 32387/24 per separazione giudiziale e contestuale domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio in procedimento su domanda congiunta ex artt. 473 bis 49 e 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritta e depositata in data 19/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligato del reciproco rispetto;
2) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e non avanzano reciproche pretese di carattere economico”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo però la domanda di cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio in Playa (Cuba) in data 07/02/2020;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Loano (SV) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
5) Spese al definitivo
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice
Relatore dott.ssa Susanna Terni
Così deciso in Milano, il 29.1.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Susanna Terni Presidente rel. est.
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18/09/2024 e successiva istanza per la trasformazione del procedimento da contenzioso a consensuale depositata in data 19/11/2024 da
1) Parte_1 nato/a Torino il 29/2/1952 cittadino/a: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Viviana Porinotto presso il quale ha eletto domicilio telematico (PEC del difensore)
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e
2) Parte_2 nato/a La Tunas (Cuba) il 11/11/1983 cittadino/a: Cubana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Viviana Porinotto presso il quale ha eletto domicilio telematico (PEC del difensore)
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i quali hanno contratto matrimonio contratto in Playa (Cuba) in data 07/02/2020 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Loano, atto n. 18, parte II, s. C anno 2020
FATTO
I coniugi sopra indicati, con istanza per la trasformazione del procedimento RG 32387/24 per separazione giudiziale e contestuale domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio in procedimento su domanda congiunta ex artt. 473 bis 49 e 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritta e depositata in data 19/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligato del reciproco rispetto;
2) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e non avanzano reciproche pretese di carattere economico”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo però la domanda di cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio in Playa (Cuba) in data 07/02/2020;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Loano (SV) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
5) Spese al definitivo
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice
Relatore dott.ssa Susanna Terni
Così deciso in Milano, il 29.1.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG