Articolo 1 della Legge 20 giugno 1956, n. 614
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21 luglio 1956
Art. 1. Articolo unico.

Sono richiamate in vigore per due anni dall'entrata in vigore della presente legge le disposizioni del decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487 , della legge 6 novembre 1948, n. 1473 , della legge 13 ottobre 1950, n. 926, e degli articoli 2 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 962 , concernenti utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, del genio, dei commissariato, sanitari, navali e aeronautici appartenenti all'Amministrazione militare e dei materiali dei servizi del naviglio e automotociclistico del Corpo della guardia di finanza.

Entrata in vigore il 21 luglio 1956