Art. 1. Articolo unico.
Sono richiamate in vigore per due anni dall'entrata in vigore della presente legge le disposizioni del decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487 , della legge 6 novembre 1948, n. 1473 , della legge 13 ottobre 1950, n. 926, e degli articoli 2 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 962 , concernenti utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, del genio, dei commissariato, sanitari, navali e aeronautici appartenenti all'Amministrazione militare e dei materiali dei servizi del naviglio e automotociclistico del Corpo della guardia di finanza.
Sono richiamate in vigore per due anni dall'entrata in vigore della presente legge le disposizioni del decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487 , della legge 6 novembre 1948, n. 1473 , della legge 13 ottobre 1950, n. 926, e degli articoli 2 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 962 , concernenti utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, del genio, dei commissariato, sanitari, navali e aeronautici appartenenti all'Amministrazione militare e dei materiali dei servizi del naviglio e automotociclistico del Corpo della guardia di finanza.