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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 17/04/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI AREA 5 - CONT/DIRITTI-REALI/LOCAZ/COND.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Sammarco, all'esito dell'udienza del 3 aprile 2025, lette le note di trattazione scritta depositate dalla parte attrice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa civile di I
Grado iscritta al n. r.g. 4989/2022 promossa da:
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentate e difese in virtù di mandato in atti, dagli avv. C.F._2
ti Michele e Giulia Quinto, presso il cui studio in Corato al viale Vittorio Veneto n. 14, sono elettivamente domiciliate
ATTRICI contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da note di trattazione scritta in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 21 ottobre 2022 e Parte_1
convenivano in giudizio premettendo che: Parte_2 Controparte_1
pagina 1 di 6 -in data 2 ottobre 2019 avevano sottoscritto un contratto di locazione commerciale con registrato in Trani il 3 ottobre 2019 n. 3197 ed avente ad oggetto Controparte_1
l'unità immobiliare a destinazione speciale sita in Corato alla Via de Gasperi n. 67/7, angolo Via Fanfulla da Lodi n. 7/11, adibita allo svolgimento di attività di panificazione con annesso negozio di vendita;
- la scadenza del predetto contratto era stata fissata alla data del 30 settembre 2025, salvo il diritto di recesso anticipato della parte conduttrice previo preavviso di mesi sei;
- il 30 dicembre 2021 aveva comunicato a mezzo raccomandata la Controparte_1
volontà di voler recedere anticipatamente dal contratto;
- le parti avevano, quindi, convenuto di risolvere anticipatamente il contratto di locazione commerciale a far data dal 1 marzo 2022 mediante scrittura privata;
- quest'ultima, fungeva anche da ricognizione di debito, poiché, in essa, il CP_1
aveva dichiarato di essere debitore della somma di euro 22.844,35, così quantificata: euro 22,400 quale somma dovuta a titolo di canoni di locazione non corrisposti da febbraio 2021 a febbraio 2022; euro 358,67 come imposta di registro per la scadenza del 1 ottobre 2020, oltre sanzioni ed interessi dovuti per la mancata registrazione del contratto di locazione (il cui onere spettava al Sig. in virtù del punto n. 15 del CP_1
contratto); euro 85,64 per fattura AQP per la fornitura di acqua;
- dalla predetta somma di euro 22.844,35 andavano detratti euro 3.600,00, versati da a titolo di deposito cauzionale in sede di stipula del contratto di Controparte_1
locazione;
- nella detta scrittura privata redatta il 1 marzo 2022, si era, quindi, Controparte_1
impegnato a saldare la differenza pari ad euro 19.244,35, ed altresì a versare tutte le spese, gli oneri ed i tributi non ancora versati e relativi al periodo di vigenza del contratto ed ovvero dal 1 ottobre 2019 al 28 febbraio 2022;
pagina 2 di 6 - alla somma euro 19.244,35 andavano aggiunte le ulteriori somme di euro 574,67
(pari al 50% dell'intero importo versato per l'imposta annuale di registro relativa agli anni 2020 e 2021), e di euro 33,50, (pari all'intera tassa di risoluzione anticipata del contratto di locazione commerciale);
- nelle more, il aveva versato la minor somma di euro 3.750,00 a mezzo n. 2 CP_1
bonifici e più precisamente uno di euro 1.250,00 in data 05.04.2022 ed uno di euro
2.500,00 in data 10.05.2022;
- la somma complessivamente dovuta da ammontava, quindi, a Persona_1
complessivi euro 16.102,52.
Concludevano, quindi, chiedendo che lo stesso venisse dichiarato inadempiente, e per l'effetto, che fosse condannato al pagamento di quanto ancora dovuto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
pur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio, di talché, con Controparte_1
ordinanza depositata 9 febbraio 2023, ne era stata dichiarata la contumacia.
Le attrici, nel corso dell'udienza del 23 maggio 2024, dichiaravano di rinunciare all'interrogatorio formale del convenuto stante l'irreperibilità di quest'ultimo.
Il procedimento veniva, quindi, rinviato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 3 aprile 2025 la cui trattazione veniva disposta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Depositate le note conclusive e le note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter del c.p.c. introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, la causa è stata decisa con deposito, fuori udienza, del presente provvedimento.
La domanda è fondata e merita accoglimento, per quanto di ragione.
La ricognizione di debito è un atto unilaterale recettizio di carattere negoziale a contenuto patrimoniale con cui un soggetto si riconosce debitore di una determinata somma di denaro nei confronti di un altro soggetto.
pagina 3 di 6 La relativa disciplina è contenuta nella disposizione di cui all'art. 1988 c.c. secondo cui la ricognizione del debito, al pari della promessa di pagamento, dispensa colui in favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza viene presunta fino a prova contraria.
La ricognizione di debito, pertanto, non è atto costitutivo di un nuovo rapporto debitorio ma mera astrazione processuale della causa debendi.
Essa, dunque, non può mai prescindere dal rapporto giuridico sottostante né costituire un'autonoma fonte di obbligazione, ma è idonea a determinare una presunzione iuris tantum della sussistenza del debito con inversione dell'onere della prova.
Il riconoscimento di debito può essere puro o titolato.
L'expressio causae, ovvero l'indicazione del rapporto sostanziale posto a fondamento del debito, rende, evidentemente, più agevole, dal punto di vista probatorio, la posizione del creditore, aggravando, di contro, quella del debitore che, per vincere la presunzione iuris tantum, dovrà fornire la prova contraria con preciso riferimento alla titolazione.
In entrambi i casi, al creditore che intenda agire in giudizio per ottenere il pagamento, sarà sufficiente dedurre l'inadempimento del debitore e richiedere la condanna all'adempimento dello stesso allegando e provando l'esistenza del riconoscimento di debito;
l'accoglimento della domanda, infatti, non è subordinato all'accertamento dell'effettiva sussistenza del rapporto sottostante.
Per contro, l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale devono necessariamente essere dimostrata dal convenuto per paralizzare le pretese attoree e, quando il titolo è indicato dall'attore o risulta dal riconoscimento di debito, l'onere probatorio gravante sul debitore ha ad oggetto proprio quello specifico rapporto.
pagina 4 di 6 Orbene, nel caso di specie, parte attrice ha provato, depositandola nel proprio fascicolo di produzione, l'esistenza dell'atto di ricognizione di debito contenuto nella scrittura privata denominata “risoluzione di contratto di locazione commerciale”, sottoscritta da in data 1 marzo 2022 con cui Controparte_1 quest'ultimo si è impegnato ad adempiere al pagamento del debito di € 19.244,35 che, al netto, dei versamenti effettuati successivamente (€ 3.750,00) si riduce ad €
15.494,35.
Ha, altresì, allegato l'adempimento parziale del rispetto alle pattuizioni CP_1
ivi contenute.
Non risultano, di contro, provati da parte del , che non ha inteso costituirsi CP_1 in giudizio, né l'integrale adempimento degli impegni assunti con la detta scrittura né tantomeno l'inesistenza o l'invalidità del rapporto fondamentale sotteso alla scrittura.
Non merita, invece, accoglimento la domanda di pagamento delle ulteriori somme dovute a titolo di “spese, oneri e tributi relativi al periodo di vigenza del contratto
(1 ottobre 2019-28 febbraio 2022)”.
Nonostante le parti abbiano raggiunto un preciso accordo in tal senso ed il si sia impegnato espressamente al pagamento anche delle dette somme, CP_1
parte attrice non ha depositato in atti i giustificativi di tali spese, non potendo, pertanto, un generico riferimento contenuto in un atto di ricognizione di debito assurgere a prova anche della precisa quantificazione degli importi dovuti dal debitore.
In ragione delle considerazioni testè esposte, la domanda proposta da
[...]
e da deve essere accolta, per quanto di ragione, Parte_1 Parte_2 dovendosi condannare al pagamento dell'importo di € Controparte_1
15.494,35.
pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di CP_1
e liquidate in favore di e , in solido
[...] Parte_1 Parte_2 tra loro in € 264,00 per spese borsuali ed in € 3.957,00 per compensi (applicate le tariffe medie ex D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, con liquidazione della fase istruttoria nella misura di 1/3 avendo parte attrice depositato solo la memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. e non essendosi svolta istruttoria orale), oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando nel giudizio rg. n. 4989/2022 introdotto da e nei confronti di Parte_2 Parte_1 CP_1
con atto di citazione notificato il 21 ottobre 2022, ogni altra domanda
[...]
e/o eccezione disattesa, così dispone:
- accoglie la domanda, per quanto di ragione;
- per l'effetto, accertato l'inadempimento di rispetto alla Controparte_1
scrittura privata sottoscritta in data 1 marzo 2022, condanna quest'ultimo al pagamento in favore di e di dell'importo di Parte_2 Parte_1
€ 15.494,35;
- condanna al pagamento delle spese di lite da liquidarsi in Controparte_1
favore di e , in solido tra loro, nella misura Parte_1 Parte_2 di € 3.957,00 per compensi ed in € 264,00 per spese borsuali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP.
Sentenza resa all'esito dell'udienza tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Si comunichi.
Trani, 17 aprile 2025 Il Giudice dott.ssa Silvia Sammarco
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