Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 31/03/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale Lecce n. 3359 del 13.11.2023 Oggetto: impugnazione intimazione di pagamento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Cristian Mulino e Salvatore Ponzo Parte_1
Appellante
e
[...]
Controparte_1
[...]
Appellati
FATTO
Con ricorso depositato il 13.05.2024 proponeva opposizione avverso l'intimazione Parte_1
di pagamento n. 059 2022 90039501 56 notificata a mezzo PEC in data 19.05.2022 per un importo complessivo di € 21.439,44 in relazione alle seguenti cartelle di pagamento (somme iscritte a ruolo dalla : Controparte_1
- 059 2014 0008784387000 notificata il 22/08/2014 di € 3.763,89;
- 059 2016 0011795230000 notificata il 28/07/2016 di € 3.581,26;
- 059 2017 0015387437000 notificata il 24/08/2017 di € 4.012,63;
- 059 2017 0015387538000 notificata il 24/08/2017 di € 331,77;
- 059 2018 0020568429000 notificata il 23/07/2018 di € 3.973,95;
- 059 2019 0024959426000 notificata il 26/08/2019 di € 3.883,10;
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2) la nullità derivata della intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti;
3) la nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione;
4) la intervenuta prescrizione dei crediti azionati.
I resistenti si costituivano in giudizio, ribadendo la correttezza del proprio operato. Inoltre, la CP_1 proponeva domanda riconvenzionale avverso il concessionario alla riscossione per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale rigettava il ricorso e compensava tra le parti le spese di giudizio. In particolare, quanto all'eccezione di cui al punto 1) richiamava l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (Cass. n. 18684/2023) che aveva confermato la validità della notifica proveniente da indirizzo p.e.c. non censito. Per il resto accertava la rituale notifica delle cartelle esattoriali, respingeva l'eccezione di difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento, stante il puntale richiamo agli atti presupposti, e rigettava anche l'eccezione di prescrizione, stante l'interruzione dei termini a seguito della notifica degli atti suddetti.
Avverso tale decisione ha proposto appello censurandola nella parte in cui aveva Parte_1
disatteso le eccezioni proposte nel ricorso introduttivo di primo grado, che ha reiterato anche nel presente grado di giudizio, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
All'udienza di discussione tenutasi il 21.03.2025, la difesa dell'appellante ha dedotto di aver eseguito la notificazione del ricorso nella stessa giornata del 21.03.2025, e ha chiesto l'assegnazione di un termine per rinnovare la notificazione, stante la sua tardività.
Alla stessa udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è improcedibile.
Parte appellante ha dichiarato (senza documentarlo) di aver notificato il ricorso in appello nello stesso giorno dell'udienza di discussione, ovvero il 21.03.2025; la notificazione (in ipotesi) effettuata in tale data sarebbe avvenuta senza alcuna preventiva istanza di rimessione in termini e senza che la parte appellante abbia dedotto alcun insuperabile impedimento alla base della mancanza di una tempestiva notificazione.
In tale situazione viene in evidenza la pronuncia dalla Suprema Corte n. 11541/2017 secondo la quale, considerato che la costituzionalizzazione del principio di ragionevole durata del processo impone all'interprete un nuovo approccio interpretativo nella soluzione di questioni attinenti alle norme sullo
2 svolgimento del processo, è possibile conciliare il diritto alla ragionevole durata del processo con quello del giusto processo espresso dall'art. 6 CEDU -che persegue valori come il diritto di difesa, il diritto al contraddittorio, il diritto al giudizio e alla pronuncia- con l'affermazione del principio dell'autoresponsabilità. Tale principio impone alla parte, che sia incorsa nell'omissione giuridicamente rilevante, di esplicitare per lo meno le ragioni che le hanno impedito di dar corso all'incombente processuale nel termine previsto dalla legge;
diversamente, il rispetto o meno del termine sarebbe intollerabilmente rimesso all'arbitrio della parte, nonostante le riferite caratteristiche del processo.
Più specificamente si rileva che la Suprema Corte (v. Cass. ord. n. 23327/2023), occupandosi di un caso in cui l'appellante aveva provveduto alla notifica in via telematica dell'atto di impugnazione
(avverso una sentenza dichiarativa di fallimento) e del decreto di fissazione d'udienza nello stesso giorno dell'udienza, senza fornire alcuna giustificazione delle ragioni che avevano determinato quell'
“eclatante (anomalo) ritardo”, ha rigettato il ricorso per cassazione e quindi ha confermato la correttezza della sentenza del giudice del secondo grado, che aveva dichiarato improcedibile il reclamo.
In particolare, nella citata ordinanza n.23327/2023 si legge “Orbene, la società ricorrente, senza neppure allegare un eventuale ritardo da parte della cancelleria della Corte d'Appello nella comunicazione del presente decreto, ha provveduto alla notifica in via telematica del reclamo e del decreto di fissazione d'udienza addirittura lo stesso giorno dell'udienza dell'1.7.2019, non fornendo nemmeno una seppur minima giustificazione delle ragioni che avevano determinato questo (eclatante) anomalo ritardo, che aveva determinato una palese violazione dei termini a comparire previsti dalla L. Fall., art. 18, comma 7. Non vi è dubbio che per lo stesso principio di autoresponsabilità affermato dall'ordinanza n. 11541/2017, al fine di non dover comunque intollerabilmente rimettere il rispetto o meno del termine ordinatorio per la notifica del reclamo all'arbitrio della parte (nonostante le caratteristiche di speditezza ed urgenza del processo fallimentare), si debba imporre alla parte notificante di esplicitare le ragioni che le hanno impedito di dar corso all'incombente processuale nel termine previsto dalla legge non solo in caso di omissione tout court della notifica, ma anche in un'ipotesi, quale specie, di notifica palesemente tardiva, eseguita a distanza di mesi dal provvedimento di fissazione d'udienza, che ha, peraltro, dato luogo ad una palese violazione del termine
a comparire L. Fall., ex art. 18, comma 7 (nel caso in esame, del tutto conculcato alle parti resistenti, essendo la notifica avvenuta lo stesso giorno dell'udienza)”.
Questa Corte non ravvisa motivi per discostarsi da tale principio, che reputa condivisibile e valido anche nel caso qui in esame, posta l'analogia tra il rito del lavoro e il rito dell'impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto alle modalità di introduzione del giudizio, all'instaurazione del contraddittorio e alle caratteristiche di speditezza del processo.
3 Pertanto, considerato che nel caso in esame la notifica -ove effettivamente effettuata- sarebbe avvenuta, a dire dell'appellante, nello stesso giorno dell'udienza di discussione e che non è stata fornita alcuna giustificazione per la notificazione così eventualmente effettuata, l'appello deve essere dichiarato improcedibile, restando così precluso l'esame del merito.
Stante l'assenza di costituzione della controparte le spese di questo grado rimangono a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro
visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 13.05.2024 da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 [...] vverso la Controparte_1 sentenza del 13.11.2023 n. 3359 del Tribunale di Lecce, così provvede:
Dichiara l'improcedibilità dell'appello.
Nulla per le spese
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2012 dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
Riserva il deposito della sentenza entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce, il 21.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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