Decreto cautelare 13 febbraio 2023
Ordinanza cautelare 6 aprile 2023
Sentenza 28 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 28/11/2023, n. 17784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 17784 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/11/2023
N. 17784/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02243/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2243 del 2023, proposto da -OMISSIS- in qualità di esercente la potestà sul minore -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Maresca, Ida Mendicino, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico -OMISSIS-, Istituto di Istruzione Superiore-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
I. del provvedimento del 21.12.2022, inviato con PEC PROT.-OMISSIS-, di assegnazione delle ore di sostegno in favore dell'alunno -OMISSIS- per l'anno scolastico 2022/2023, emesso senza la previa formulazione delle “proposte relative fabbisogno di ore di sostegno” ex art. 7, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, con cui il Dirigente dell'-OMISSIS-ha assegnato all'alunno -OMISSIS- insegnante di sostegno per sole 9 ore settimanali;
II. del Piano Educativo Individualizzato, inviato con PEC PROT.-OMISSIS-:
- nella parte in cui il suddetto PEI non contiene alcuna motivata proposta del numero di ore di sostegno didattico ritenute necessarie per assicurare l'inclusione scolastica dell'alunno nel corrente anno scolastico;
- nella parte in cui, alla pagina 6 del PEI, si dà semplicemente atto che l'alunno per quest'anno scolastico “è seguito dall' insegnante per 9 ore settimanali” senza alcuna valutazione e motivata proposta in merito al fabbisogno effettivo individuale di sostegno didattico da ritenersi necessario per garantire l'inclusione scolastica dello studente.
III. del verbale GLO del 05.12.2022, nella parte in cui non contiene alcuna motivata proposta del numero di ore di sostegno didattico ritenute necessarie per assicurare l'inclusione scolastica dell'alunno nel corrente anno scolastico;
per l’accertamento
- della violazione dell'obbligo dell'amministrazione resistente di redazione del PEI con la formulazione delle proposte relative al fabbisogno di ore di sostegno per l'anno scolastico in corso di svolgimento, ex art. 7, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 66;
e per la condanna, anche con provvedimento cautelare
dell'amministrazione scolastica convenuta alla immediata riformulazione del PEI con la motivata indicazione del numero di ore di sostegno ritenute necessarie per assicurare l'inclusione scolastica dell'alunno, e alla sua esecuzione in favore del minore, con conseguente attribuzione alla parte ricorrente di un insegnante per il numero di ore di sostegno scolastico ivi quantificate e ritenute necessarie in relazione alla gravità dell'handicap;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico -OMISSIS- e di Istituto di Istruzione Superiore-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2023 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe indicati in data 27 gennaio 2023 e depositato il successivo 20 febbraio 2023, parte ricorrente, in qualità di genitore del minore pure sopra indicato, ha impugnato il provvedimento con cui il Dirigente dell’-OMISSIS-ha assegnato al ridetto minore l’insegnante di sostegno per sole 9 ore settimanali; ha impugnato anche il PEI per l’a.s. 2022/2023 nella parte in cui non contiene alcuna motivata proposta del numero di ore di sostegno didattico ritenute necessarie per assicurare l’inclusione scolastica dell’alunno nel
corrente anno scolastico oltre gli altri atti sempre in epigrafe indicati. Ha chiesto l’accertamento della violazione dell’obbligo dell’Amministrazione evocata di redigere il PEI con adeguate proposte.
Dopo avere posto in evidenza che il minore è portatore di disabilità grave ex art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992 parte ricorrente propone articolate doglianze di violazione di legge, difetto di istruttoria e di motivazione e conclude con istanza cautelare anche monocratica oltre che per l’accoglimento del ricorso.
2. L’Amministrazione dell’Istruzione, -OMISSIS- e l’Istituto di Istruzione Superiore si sono costituiti in giudizio.
3. Con provvedinento monocratico del 13 febbraio 2023 l’istanza cautelare è stata accolta ed alla camera di consiglio del 4 aprile 2023 il decreto è stato confermato.
4. Pervenuto il ricorso all’udienza pubblica del 17 ottobre 2023 il difensore di parte ricorrente ha rappresentato che è cessata la materia del contendere, sicchè il gravame è stato trattenuto in decisione sotto tale profilo.
Deve peraltro essere osservato che l’anno scolastico 2022/2023 per il quale ha agito l’interessata è comunque ultimato e tanto avrebbe comportato la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse come da precedenti giurisprudenziali. (cfr. TAR Campania, Napoli, sezione IV, 14.12.2021, n. 7900). Ma nel caso in esame vi è stata l’apposita dichiarazione effettuata a verbale dalla difesa di parte ricorrente in ordine alla cessata materia del contendere, senza che vi sia stata alcuna contestazione da parte dell’Amministrazione resistente costituita formalmente e non presente in giudizio.
5. Per le superiori considerazioni sul ricorso in epigrafe va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente, Estensore
Luca De Gennaro, Consigliere
Marco Arcuri, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pierina Biancofiore |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.