Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/06/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 964/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...], nata a [...] il Parte_3
l'11.12.1965, nata a [...] il [...], Parte_4
, nata a [...] il [...], Parte_5 Pt_6
nata a [...] l'[...], tutti in proprio quali fratelli di
[...] [...]
(nato a [...] il [...] e ivi deceduto il 3/10/2014), Per_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti GRECO GIUSEPPE e PERZIA MASSIMILIANO appellanti contro
N.Q. DI Controparte_1 [...]
Controparte_2
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. GENTILE ENRICO;
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_7 C.F._2
dall'avv. CASTAGNA MASSIMO appellati
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale mortale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 5004/2019 del 13/11/2019, il Tribunale di Palermo ha parzialmente accolto le domande di risarcimento del danno proposte da , Parte_1 Pt_2
, , e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
a seguito del sinistro stradale del 3/10/2014 in esito al quale aveva perso la
[...]
vita il loro fratello , condannando , conducente e Persona_1 Parte_7
proprietario del motociclo Yamaha XCity tg. DF 80381 e la Controparte_1
n.q. di Impresa Designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la
[...]
, risultando privo di copertura assicurativa detto motoveicolo. Controparte_2
Avverso tale decisione ha proposto gravame, con atto di citazione del 7/7/2020,
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e contestando la statuizione per diverse ragioni e Parte_5 Parte_6
riproponendo essenzialmente le argomentazioni spese in prime cure.
Costituendosi con distinte comparse, sia n.q. di Controparte_1
Impresa Designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada che Parte_7
hanno contestato il gravame, chiedendone il rigetto.
[...]
Senza incombenti istruttori, con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così concluso: appellante: “si insiste e si conclude in tutto quanto chiesto, dedotto e concluso in atto di appello, contestando tutto quanto chiesto, dedotto, rilevato ed eccepito dagli appellati n.q. di Impresa Designata per il Fondo di Controparte_3
Garanzia Vittime della Strada per la , e nelle Controparte_2 Parte_7
rispettive comparse di costituzione e risposta, poiché infondato in fatto ed in diritto,
e si chiede che la causa venga posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”; appellata n.q.: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa e respinta CP_1
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 ogni contraria istanza e difesa: rigettare l'appello e confermare la sentenza di primo grado, con diritto per la società assicuratrice di esercitare l'azione di rivalsa prevista dalla legge e condannare il Sig. a rimborsare alla Parte_7 [...]
nella qualità F.G.V.S. le somme già pagate ed eventualmente ancora da CP_4
pagare agli appellanti per sorte, interessi e spese del giudizio;
in ogni caso tenendo in considerazione che il risarcimento complessivo non può superare il massimale di legge vigente al momento del sinistro. Con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio.”; appellato US: “conclude riportandosi ai propri atti di giudizio – segnatamente alla memoria di costituzione e risposta – e chiede che la causa venga decisa previa concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c.”.
Indi, con ordinanza del 31 gennaio 2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, la vicenda processuale tra origine dal sinistro stradale occorso il 3 ottobre 2014, in Palermo, via Comandante Simone Gulì,
a seguito del quale il fratello degli attori, , aveva perso la vita a Persona_1
seguito di investimento allorquando stava attraversando a piedi la sede stradale.
Oramai indiscusse, non essendo attinte dal gravame, le questioni relative alla responsabilità per il sinistro in capo a (che trovavasi alla guida di Parte_7
motociclo privo di copertura assicurativa: di qui il coinvolgimento di
[...]
n.q. di Impresa Designata per il Fondo di Garanzia Vittime Controparte_1
della Strada, per l'ipotesi di cui all'art. 283 lett. b Cod. Assic.), e alla sussistenza del danno per perdita del rapporto parentale in capo a Parte_1 Pt_2
, , e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
il gravame si incentra sul quantum del ristoro accordato nonché sul capo
[...]
della pronuncia di prime cure relativo alle spese di lite.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 Segnatamente, col primo motivo gli appellanti lamentano l'esiguità del quantum accordato a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, limitato a soli €
35.000,00 dal giudice di prima cure. Per costoro, non sarebbe stato valorizzato quanto emerso in sede di istruttoria sullo stretto rapporto affettivo che legava i diversi fratelli , emerso in particolare dalla narrazione dei testi escussi che Per_1
hanno confermato che i fratelli trascorrevano diverso tempo assieme, in particolare in occasione di festività o di eventi religiosi, e non sarebbe stata adeguatamente considerata l'incidenza della grave perdita sull'integrità psicofisica di ciascuno dei due fratelli soffermandosi soltanto su alcune delle emergenze e quindi limitando il quantum senza adeguata personalizzazione.
Così sintetizzate le ragioni poste a fondamento della chiesta rivisitazione, in aumento, del quantum, dette non possono trovare accoglimento: devesi, infatti, considerare che il Tribunale ha evidentemente tenuto conto delle generiche allegazioni prospettate dagli attori sia nell'atto introduttivo (nella citazione vi è pure chiaramente erroneo riferimento a “perdita del loro congiunto a causa del mesotelioma pleurico maligno…”) che nella successiva memoria ex art. 183 I comma n. 1 c.p.c., ove vi è ampio riferimento a giurisprudenza della Suprema Corte sul tema del danno alla persona per perdita del rapporto parentale, con richiamo di diversi arresti, ma senza allegazioni dettagliate e specifiche relative al caso di specie, rimandate ai mezzi di prova testimoniale articolati con la terza memoria. Detti capitoli di prova, poi, si riferiscono a circostanze in effetti generiche (come rilevato dal Tribunale con la sentenza impugnata), quali ad esempio il “trascorrere insieme le festività, quali il natale, il capodanno, la pasqua, i compleanni e le vacanze al mare insieme con le rispettive famiglie”. Ancora, il Tribunale ha dato conto e del riferimento al criterio tabellare invocato dagli stessi attori, cioè le tabelle redatte dall'Osservatorio di Milano (cd. tabelle milanesi), impiegate nella versione attuale al momento della decisione (tabelle di marzo 2018, mentre gli attori facevano riferimento a quelle del 2014 nelle note conclusive depositate il 30/7/2018), e della
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 situazione peculiare della famiglia del de cuius, evincibile sia dalle complessive allegazioni sia dalla documentazione in atti: in particolare, mancanza di stabile convivenza, presenza di numerosi componenti tra fratelli e sorelle. Ancora, è da evidenziare la presenza di nucleo familiare proprio del de cuius (cfr. missiva inoltrata da altro difensore in data 3/12/2015 e versata in copia dalla società assicuratrice), ulteriore elemento che incide sulla ricostruzione prospettata dagli appellanti e di cui non fanno menzione, come le ulteriore allegazioni della società assicuratrice in ordine all'attività lavorativa espletata da uno dei testimoni ( Testimone_1
), marittimo, e come tale con lunghi periodi lontano dall'ambiente familiare, e
[...]
sulla limitata valenza delle altre deposizioni, in effetti risultate essenzialmente funzionali a descrivere i rapporti familiari in occasioni particolari (come emerge pure dalle fotografie allegate) ma non nelle dinamiche interpersonali quotidiane e abituali.
Ciò conduce a ritenere che le circostanze addotte non sono tali da dover condurre a quella particolare e adeguata personalizzazione del valore del ristoro, propria invece o di situazioni di particolare legame o addirittura (per volgere verso il massimo tabellare) eccezionali rispetto a situazioni comuni.
Vale poi ricordare che “la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle sezioni unite della S.C. con la sentenza n. 26972 del 11/11/2008, deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio le massime di esperienza, le presunzioni (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 25541 del 30/08/2022; Cass. Sez. 3 Sez. 3 -, Sentenza n. 901 del 17/01/2018; Cass. Sez. U,
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 Sentenza n. 26972 del 11/11/2008).” (così Cassazione civile sez. III ordinanza
21/10/2024, n. 27142). Tale arresto serve a evidenziare che correttamente, come peraltro sollecitato dagli stessi attori evocando pronunce di simile contenuto, il primo giudice ha accordato il ristoro del danno da perdita del rapporto parentale in unica voce, comprendente i riflessi cd. morali ed esistenziali.
Quanto al danno psichico pure richiesto, deve evidenziarsi che se è vero che dalla perdita del parente possono derivare sia sofferenza anche esistenziale per la privazione affettiva subita, che può dimostrarsi anche presuntivamente, il danno psichico, invece, si riferisce a disturbi mentali tipici del danno biologico, suscettibile di accertamento medico e come tale, integrando una precisa patologia, deve essere appositamente provato;
nel caso di specie, nessun elemento specifico sul punto hanno offerto gli attori appellanti. Per le sin qui esposte considerazioni, il gravame sul primo motivo deve essere disatteso, con conferma della impugnata statuizione.
Diversamente è a dirsi per le censure relative al capo sulle spese di lite, ove vengono contestati tanto l'aver escluso dalle voci poste a carico dei soccombenti quella relativa alla fase decisoria, quanto la limitata quantificazione, ritenuta al di sotto dei limiti tariffari.
Entrambe le doglianze sono fondate: quanto al primo aspetto, se è vero che gli attori non aderirono alla proposta conciliativa del giudice, è pure da sottolineare che essa intervenne in una parte avanzata del giudizio, quando cioè si era già (chiusa l'istruttoria) nella fase decisoria. Vale poi rammentare che per l'art. 91 c.p.c. ipotizza sanzione a carico della parte laddove questa abbia rifiutato la proposta senza
“giustificato motivo”. Quest'ultimo non può che valutarsi alla stregua del complessivo interesse della parte a una statuizione che soddisfi l'interesse concreto e attuale prefigurato dall'art. 100 c.p.c.: nel caso di specie, questo si riferiva e all'accertamento della responsabilità esclusiva del convenuto (data per assodata nella proposta: cfr. ordinanza del 19/6/2019 dell'istruttore), e poi al quantum e alle spese di lite, con indicazione nella proposta di valori per dette voci che sicuramente
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 appariva non congrue agli attori (e ciò soprattutto si comprende, per quanto a breve si dirà, relativamente all'ammontare delle spese giudiziali), integrandosi quindi il
'giustificato motivo' di cui si è detto.
Sul quantum delle spese, poi, l'ammontare liquidato effettivamente risulta inferiore ai minimi tariffari (secondo le tabelle 2014-2018 vigenti all'epoca di definizione del giudizio), anche considerando i valori minimi cui all'evidenza ha fatto riferimento il
Tribunale: invero, l'ammontare complessivo accordato risulta parti a € 150.000,00
(la condanna reca condanna al pagamento, in favore di ciascuno dei sei attori, di €
25.000,00), per cui si hanno per la fase di studio € 1.215,00, per la fase introduttiva del giudizio € 775,00, per la fase istruttoria € 3.780,00 e per la fase decisionale €
2.025,00, per un totale di € 7.795,00, che diviene, con l'aumento del 150% per più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2 del DM 55/2014) €
11.692,50, ottenendosi € 19.487,50: al pagamento di questa cifra, oltre accessori, andavano e vanno condannati i convenuti oggi appellati, in riforma della impugnata statuizione.
Quanto alle spese processuali del presente giudizio, l'esito della lite (che solo parzialmente accolto il gravame) giustifica la compensazione in ragione di metà, dovendosi per l'effetto porre a carico degli appellati in solido la restante metà; la liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello proposto da con atto Parte_1
di citazione del 7/7/2020 avverso la sentenza n. 5004/2019 resa dal Tribunale di
Palermo il 13/11/2019, e in parziale riforma di detta sentenza: condanna e n.q. di Impresa Parte_7 Controparte_5
Designata per il fondo di Garanzia Vittime della Strada per la , a Controparte_2
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 pagare, in favore degli attori , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e le spese del Parte_4 Parte_5 Parte_6
giudizio, che si liquidano in complessivi € 19.487,50 per compensi, oltre al rimborso del C.U. (euro 1.686,00), ed oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c.; conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Compensa per metà le spese del presente grado del giudizio, e per l'effetto condanna e n.q. di Impresa Parte_7 Controparte_5
Designata per il fondo di Garanzia Vittime della Strada per la , a Controparte_2
pagare, in favore degli attori , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e la restante metà Parte_4 Parte_5 Parte_6
delle spese del giudizio, che si liquidano nell'intero in complessivi € 11.000,00 per compensi, oltre a esborsi anticipati, ed oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 19 giugno 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8