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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 76/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
IA AN, RE
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1178/2020 depositato il 21/09/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010803990 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. TVK010803990 notificato il 31/12/2019 a mezzo PEC, anno di imposta 2014, relativo a presunta maggiore IRPEF accertata mediante accertamento sintetico (Redditometro) per l'anno 2014 per € 56.672,00, oltre a maggiore
Addizionale Regionale Irpef per € 2.317,00 e maggiore Addizionale Comunale Irpef per € 1.100,00, ed irrogazione di sanzioni per € 54.080.10, oltre a spese di notifica.
All'uopo, esponeva:
- che, in data 20.07.2018, un delegato di esso contribuente, si presentava presso gli Uffici dell'Agenzia delle
Entrate, al fine di instaurare il contraddittorio ed in tale sede depositava copia della documentazione costituita dal contratto di leasing n. 01284696/20053317/001 e parte degli estratti conto bancari relativi l'anno 2014;
- che, in tale sede, chiariva che la spesa maggiore di € 167.665, relativa al contratto di leasing per l'acquisto di una imbarcazione, veniva addebitata mensilmente sul conto corrente tratto presso il Banca_1 cointestato con il coniuge per un importo di circa € 15.100,00;
- che la disponibilità economica e finanziaria necessaria a sostenere tale onere derivava oltre che dai redditi percepiti e regolarmente dichiarati, nella sua qualità di amministratore, anche da smobilizzi di titoli e fondi accreditati a mezzo bonifici bancari sul conto corrente ove venivano addebitate le rate;
- che, in data 06/06/2019, a mezzo posta elettronica, inviava documentazione a chiarimento anche dell'operazione di € 85.000,00;
- che, nonostante la copiosa documentazione fornita e la dimostrazione dell'esistenza di una rilevante disponibilità finanziaria ed economica che aveva consentito il sostenimento delle spese, l'Ufficio notificava in data 31/12/2019 l'avviso di accertamento nr. TVK010803990;
- che l'accertamento faceva riferimento a una sola operazione bancaria effettuata in data 12/05/2014, afferente il versamento di un assegno bancario di € 137.500,00 sul conto corrente N_Conto_1 tratto presso il BA , non giustificato, a detta dell'Ufficio, in maniera idonea e pertanto riportato a tassazione quale “reddito diverso”, sulla base del disposto di cui all'art. 32 e 38 DPR nr. 600/73;
- che l'accertamento in questione afferiva l'annualità 2014 e pertanto a pena di decadenza l'accertamento doveva essere notificato entro il 31/12/2019;
- che, dopo aver fornito tutta la documentazione bancaria dell'anno 2014, atteso che la disponibilità finanziaria traeva origine nell'accredito di operazioni di smobilizzo titoli e dall'incasso delle cedole che su quest'ultimi maturano, redditi esenti da tassazione, effettuato la correlazione tra le spese addebitate e sostenute e l'accredito o la disponibilità presente sul conto corrente, verificata l'origine degli accrediti presenti sui vari conti correnti, dato prova dell'entità e della durata del possesso dei redditi, l'ufficio aveva invece focalizzato la propria attenzione su un'unica operazione di versamento e ritenuto che le giustificazioni fornite dal contribuente non fossero idonee riportando a tassazione l'operazione di versamento assegno bancario effettuata in data 12/05/2014, di € 137.500,00;
- che sul punto, aveva esibito copia della disposizione a favore della società Società_1 srl in data 23/12/2013, copia del contratto di mandato del 2013, copia dell'assegno ricevuto dal sig. Ricorrente_1 a parziale restituzione di quanto versato, copia degli estratti conto ove si evincevano gli accrediti delle ulteriori somme.
Tanto premesso, concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, che resisteva al ricorso spiegandone l'infondatezza.
All'udienza del 12.12.2025, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'operazione contestata dall'Ufficio al Ricorrente_1 consiste in una operazione bancaria che non trova corrispondenza nella documentazione contabile;
sul punto, il ricorrente ha dedotto che, in data 21/12/2013, unitamente al sig. Nominativo_1, aveva conferito mandato/incarico professionale alla società Società_1 s.r.l.
Con tale contratto, la società mandataria si impegnava a reperire una garanzia bancaria per il valore di
€ 10.000.000,00, necessaria all'ottenimento da parte del mandante di liquidità erogata da un istituto bancario europeo.
Per tale incarico, si erano impegnati a pagare la somma complessiva di € 500.000,00 iva inclusa alla sottoscrizione del mandato.
In data 23/12/2013, corrispondeva alla Società_1 srl la somma di sua spettanza ammontante ad
€ 250.000,00 con bonifico bancario contraddistinto al nr. N_Bonifico_1.
L'incarico professionale prevedeva altresì, all'art. 4, che in caso di non raggiungimento dell'oggetto del mandato, il mandatario si sarebbe impegnato a rifondere integralmente il mandante di quanto ricevuto, senza trattenere alcun tipo di spesa.
Il mandatario comunicava verbalmente l'impossibilità a raggiungere l'oggetto del mandato e di fatto il mandato professionale si risolveva, e come previsto dall'art. 4, il mandatario si impegnava alla restituzione delle somme percepite.
In data 12/05/2014, rilasciava l'assegno nr. Assegno_1-12 tratto dall'istituto bancario Banca_3 versato sul suo conto corrente BA nr. N_Conto_1 ammontante ad € 137.500,00.
Successivamente, in data 31/07/2014, la Società_1 srl restituiva l'ulteriore somma di € 15.000,00 a mezzo bonifico bancario, con la causale “rimborso come da contratto”; in data 29/10/2014 e 07/11/2014 rilasciava nr. 2 assegni bancari ammontanti ciascuno ad € 22.500,00 versati in pari data sul conto corrente nr. N_Conto_2 BA e, ancora, in data 11/11/2014, presentava un effetto all'incasso (nr. N_Conto_3) con accredito al 31/12/2014 di € 30.000,00 rilasciato sempre dalla Società_1 srl.
Dalla somma delle operazioni sopra elencate emergeva che la Società_1 srl aveva restituito, alla data del 31/12/2014, la somma complessiva di € 227.500,00.
Ora, a parere dell'odierna Corte di Giustizia, va detto, preliminarmente, che la motivazione contenuta nell'avviso di accertamento appare esaustiva , dal momento che il ricorrente ha preso posizione sui fatti posti a fondamento dell'avviso e compreso le ragioni di diritto poste a fondamento dell'avviso; quanto al merito, il contribuente ha fornito una prova solo "parziale", consistente nel contratto sottoscritto e in una copia dell'assegno versato.
Quel che invero è mancato nel caso in esame è la prova della risoluzione del contratto, che sarebbe dovuta constare in un atto scritto, stante la forma scritta del contratto;
oltretutto, non v'è collegamento tra il versamento di 137.500,00 e la risoluzione del mandato professionale, mancando ogni riscontro circa la mancata esecuzione del contratto o il mutuo dissenso. Non è stata prodotta la fattura che, in forza di detto contratto (specificatamente prevista dall'art. 3), doveva essere emessa in occasione del pagamento della cauzione (euro 500.000,00); vi è difformità della somma che doveva essere restituita (euro 250.000,00) e quanto si afferma essere stato restituito (euro 227.500,00); non si ha contezza del fatto che sia intervenuto l'integrale soddisfo, né tantomeno una quietanza a comprova dell'avvenuta estinzione del debito;
quanto alle altre somme restituite, si ha contezza del solo assegno, del bonifico di 15.000,00 euro del 31/07/2014 e della distinta di lavorazione degli effetti del 31/12/2014 per euro
30.000,00; dei due assegni di 22.500,00 euro, del 29/10/2014 e del 07/11/2014, non è dato sapere chi sia l'emittente.
In conclusione, la giustificazione offerta dal contribuente non è sufficiente a superare l'accertamento effettuato dall'Ufficio, sicchè il ricorso va rigettato.
Le spese possono essere compensate stante la non temerarietà del ricorso.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Così deciso in Foggia il 12.12.2025
Il Giudice rel.
AN BI
Il Presidente Antonio D'Alessio
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
IA AN, RE
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1178/2020 depositato il 21/09/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010803990 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. TVK010803990 notificato il 31/12/2019 a mezzo PEC, anno di imposta 2014, relativo a presunta maggiore IRPEF accertata mediante accertamento sintetico (Redditometro) per l'anno 2014 per € 56.672,00, oltre a maggiore
Addizionale Regionale Irpef per € 2.317,00 e maggiore Addizionale Comunale Irpef per € 1.100,00, ed irrogazione di sanzioni per € 54.080.10, oltre a spese di notifica.
All'uopo, esponeva:
- che, in data 20.07.2018, un delegato di esso contribuente, si presentava presso gli Uffici dell'Agenzia delle
Entrate, al fine di instaurare il contraddittorio ed in tale sede depositava copia della documentazione costituita dal contratto di leasing n. 01284696/20053317/001 e parte degli estratti conto bancari relativi l'anno 2014;
- che, in tale sede, chiariva che la spesa maggiore di € 167.665, relativa al contratto di leasing per l'acquisto di una imbarcazione, veniva addebitata mensilmente sul conto corrente tratto presso il Banca_1 cointestato con il coniuge per un importo di circa € 15.100,00;
- che la disponibilità economica e finanziaria necessaria a sostenere tale onere derivava oltre che dai redditi percepiti e regolarmente dichiarati, nella sua qualità di amministratore, anche da smobilizzi di titoli e fondi accreditati a mezzo bonifici bancari sul conto corrente ove venivano addebitate le rate;
- che, in data 06/06/2019, a mezzo posta elettronica, inviava documentazione a chiarimento anche dell'operazione di € 85.000,00;
- che, nonostante la copiosa documentazione fornita e la dimostrazione dell'esistenza di una rilevante disponibilità finanziaria ed economica che aveva consentito il sostenimento delle spese, l'Ufficio notificava in data 31/12/2019 l'avviso di accertamento nr. TVK010803990;
- che l'accertamento faceva riferimento a una sola operazione bancaria effettuata in data 12/05/2014, afferente il versamento di un assegno bancario di € 137.500,00 sul conto corrente N_Conto_1 tratto presso il BA , non giustificato, a detta dell'Ufficio, in maniera idonea e pertanto riportato a tassazione quale “reddito diverso”, sulla base del disposto di cui all'art. 32 e 38 DPR nr. 600/73;
- che l'accertamento in questione afferiva l'annualità 2014 e pertanto a pena di decadenza l'accertamento doveva essere notificato entro il 31/12/2019;
- che, dopo aver fornito tutta la documentazione bancaria dell'anno 2014, atteso che la disponibilità finanziaria traeva origine nell'accredito di operazioni di smobilizzo titoli e dall'incasso delle cedole che su quest'ultimi maturano, redditi esenti da tassazione, effettuato la correlazione tra le spese addebitate e sostenute e l'accredito o la disponibilità presente sul conto corrente, verificata l'origine degli accrediti presenti sui vari conti correnti, dato prova dell'entità e della durata del possesso dei redditi, l'ufficio aveva invece focalizzato la propria attenzione su un'unica operazione di versamento e ritenuto che le giustificazioni fornite dal contribuente non fossero idonee riportando a tassazione l'operazione di versamento assegno bancario effettuata in data 12/05/2014, di € 137.500,00;
- che sul punto, aveva esibito copia della disposizione a favore della società Società_1 srl in data 23/12/2013, copia del contratto di mandato del 2013, copia dell'assegno ricevuto dal sig. Ricorrente_1 a parziale restituzione di quanto versato, copia degli estratti conto ove si evincevano gli accrediti delle ulteriori somme.
Tanto premesso, concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, che resisteva al ricorso spiegandone l'infondatezza.
All'udienza del 12.12.2025, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'operazione contestata dall'Ufficio al Ricorrente_1 consiste in una operazione bancaria che non trova corrispondenza nella documentazione contabile;
sul punto, il ricorrente ha dedotto che, in data 21/12/2013, unitamente al sig. Nominativo_1, aveva conferito mandato/incarico professionale alla società Società_1 s.r.l.
Con tale contratto, la società mandataria si impegnava a reperire una garanzia bancaria per il valore di
€ 10.000.000,00, necessaria all'ottenimento da parte del mandante di liquidità erogata da un istituto bancario europeo.
Per tale incarico, si erano impegnati a pagare la somma complessiva di € 500.000,00 iva inclusa alla sottoscrizione del mandato.
In data 23/12/2013, corrispondeva alla Società_1 srl la somma di sua spettanza ammontante ad
€ 250.000,00 con bonifico bancario contraddistinto al nr. N_Bonifico_1.
L'incarico professionale prevedeva altresì, all'art. 4, che in caso di non raggiungimento dell'oggetto del mandato, il mandatario si sarebbe impegnato a rifondere integralmente il mandante di quanto ricevuto, senza trattenere alcun tipo di spesa.
Il mandatario comunicava verbalmente l'impossibilità a raggiungere l'oggetto del mandato e di fatto il mandato professionale si risolveva, e come previsto dall'art. 4, il mandatario si impegnava alla restituzione delle somme percepite.
In data 12/05/2014, rilasciava l'assegno nr. Assegno_1-12 tratto dall'istituto bancario Banca_3 versato sul suo conto corrente BA nr. N_Conto_1 ammontante ad € 137.500,00.
Successivamente, in data 31/07/2014, la Società_1 srl restituiva l'ulteriore somma di € 15.000,00 a mezzo bonifico bancario, con la causale “rimborso come da contratto”; in data 29/10/2014 e 07/11/2014 rilasciava nr. 2 assegni bancari ammontanti ciascuno ad € 22.500,00 versati in pari data sul conto corrente nr. N_Conto_2 BA e, ancora, in data 11/11/2014, presentava un effetto all'incasso (nr. N_Conto_3) con accredito al 31/12/2014 di € 30.000,00 rilasciato sempre dalla Società_1 srl.
Dalla somma delle operazioni sopra elencate emergeva che la Società_1 srl aveva restituito, alla data del 31/12/2014, la somma complessiva di € 227.500,00.
Ora, a parere dell'odierna Corte di Giustizia, va detto, preliminarmente, che la motivazione contenuta nell'avviso di accertamento appare esaustiva , dal momento che il ricorrente ha preso posizione sui fatti posti a fondamento dell'avviso e compreso le ragioni di diritto poste a fondamento dell'avviso; quanto al merito, il contribuente ha fornito una prova solo "parziale", consistente nel contratto sottoscritto e in una copia dell'assegno versato.
Quel che invero è mancato nel caso in esame è la prova della risoluzione del contratto, che sarebbe dovuta constare in un atto scritto, stante la forma scritta del contratto;
oltretutto, non v'è collegamento tra il versamento di 137.500,00 e la risoluzione del mandato professionale, mancando ogni riscontro circa la mancata esecuzione del contratto o il mutuo dissenso. Non è stata prodotta la fattura che, in forza di detto contratto (specificatamente prevista dall'art. 3), doveva essere emessa in occasione del pagamento della cauzione (euro 500.000,00); vi è difformità della somma che doveva essere restituita (euro 250.000,00) e quanto si afferma essere stato restituito (euro 227.500,00); non si ha contezza del fatto che sia intervenuto l'integrale soddisfo, né tantomeno una quietanza a comprova dell'avvenuta estinzione del debito;
quanto alle altre somme restituite, si ha contezza del solo assegno, del bonifico di 15.000,00 euro del 31/07/2014 e della distinta di lavorazione degli effetti del 31/12/2014 per euro
30.000,00; dei due assegni di 22.500,00 euro, del 29/10/2014 e del 07/11/2014, non è dato sapere chi sia l'emittente.
In conclusione, la giustificazione offerta dal contribuente non è sufficiente a superare l'accertamento effettuato dall'Ufficio, sicchè il ricorso va rigettato.
Le spese possono essere compensate stante la non temerarietà del ricorso.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Così deciso in Foggia il 12.12.2025
Il Giudice rel.
AN BI
Il Presidente Antonio D'Alessio