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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 903/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9570/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Resistente_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094 2024 00424974 63 000 TRIBUTI CONSORT
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5944/2025 depositato il 17/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha opposto la cartella di pagamento n. 094 2024 00424974 63 000, notificata in data 26.11.2024 da Agenzia delle Entrate – Riscossione, riferita al tributo di bonifica 2023 del
Resistente_1 (€ 1.303,88).
Parte ricorrente deduce il difetto di motivazione e l'assenza del beneficio consortile, anche allegando consulenza tecnica.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Non si è costituito in giudizio il Consorzio di Bonifica.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
La Corte ritiene che sia ora applicabile il comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992: doveva essere dimostrata la fondatezza della pretesa, a fronte della specifica eccezione del ricorrente sulla mancanza del beneficio, fornendo in giudizio prova contraria.
L'onere probatorio, perciò, è oggi posto in capo alla pubblica amministrazione e, nel caso in trattazione, non risulta essere stato assolto, tenuto anche conto della mancata costituzione in giudizio del Consorzio, nonché della consulenza tecnica allegata dal ricorrente al ricorso.
Spese per come indicato nel dispositivo, poste a carico del Consorzio e compensate nei confronti dell'Agenzia, che ha regolarmente notificato la cartella sulla base del ruolo trasmesso dall'Ente impositore.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna il Resistente_1 al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta), con distrazione;
spese compensate nei confronti di
Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9570/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Resistente_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094 2024 00424974 63 000 TRIBUTI CONSORT
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5944/2025 depositato il 17/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha opposto la cartella di pagamento n. 094 2024 00424974 63 000, notificata in data 26.11.2024 da Agenzia delle Entrate – Riscossione, riferita al tributo di bonifica 2023 del
Resistente_1 (€ 1.303,88).
Parte ricorrente deduce il difetto di motivazione e l'assenza del beneficio consortile, anche allegando consulenza tecnica.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Non si è costituito in giudizio il Consorzio di Bonifica.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
La Corte ritiene che sia ora applicabile il comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992: doveva essere dimostrata la fondatezza della pretesa, a fronte della specifica eccezione del ricorrente sulla mancanza del beneficio, fornendo in giudizio prova contraria.
L'onere probatorio, perciò, è oggi posto in capo alla pubblica amministrazione e, nel caso in trattazione, non risulta essere stato assolto, tenuto anche conto della mancata costituzione in giudizio del Consorzio, nonché della consulenza tecnica allegata dal ricorrente al ricorso.
Spese per come indicato nel dispositivo, poste a carico del Consorzio e compensate nei confronti dell'Agenzia, che ha regolarmente notificato la cartella sulla base del ruolo trasmesso dall'Ente impositore.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna il Resistente_1 al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta), con distrazione;
spese compensate nei confronti di
Agenzia delle Entrate - Riscossione.