Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 903
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Accolto
    Difetto di motivazione e assenza del beneficio consortile

    La Corte ritiene applicabile l'art. 7, comma 5 bis, D. Lgs. n. 546/1992, che pone l'onere della prova a carico della pubblica amministrazione in caso di specifica eccezione del contribuente. Tale onere non è stato assolto dal Consorzio di Bonifica, non costituito in giudizio, né dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione. La consulenza tecnica allegata dal ricorrente supporta ulteriormente la tesi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 903
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 903
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo