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21 aprile 1942
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12 dicembre 1973
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21 marzo 1998
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4 luglio 1998
4 luglio 1998
Art. 427.
(Passaggio dal rito speciale al rito ordinario).
Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente capo riguarda un rapporto diverso da quelli previsti dall'articolo 409, se la causa stessa rientra nella sua competenza dispone che gli atti siano messi in regola con le disposizioni tributarie, altrimenti la rimette con ordinanza al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con il rito ordinario. (88) ((90))
In tal caso le prove acquisite durante lo stato di rito speciale avranno l'efficacia consentita dalle norme ordinarie.
--------------- AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". --------------- AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
(Passaggio dal rito speciale al rito ordinario).
Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente capo riguarda un rapporto diverso da quelli previsti dall'articolo 409, se la causa stessa rientra nella sua competenza dispone che gli atti siano messi in regola con le disposizioni tributarie, altrimenti la rimette con ordinanza al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con il rito ordinario. (88) ((90))
In tal caso le prove acquisite durante lo stato di rito speciale avranno l'efficacia consentita dalle norme ordinarie.
--------------- AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". --------------- AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
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- 1. Cassazione civile n. 14552/2005https://www.brocardi.it/ · 191.35388
[…] dichiarando la propria incompetenza territoriale ad emettere il decreto, revoca detto provvedimento e dichiara funzionalmente e territorialmente competente altro giudice, deve provvedere con sentenza, senza che tale provvedimento possa essere considerato come un provvedimento di adeguamento del rito ex art 427 c.p.c., che consiste in un'ordinanza pronunziabile nei casi in cui, non essendo insorta tra le parti contrasto in ordine alla competenza, il giudice ravvisi una competenza diversa da quella pretorile e proceda alla fissazione di un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione del processo davanti al giudice competente. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Busto Arsizio, sentenza 04/12/2023, n. 446Provvedimento: […] Previo, se del caso, passaggio dal rito speciale al rito ordinario ex art. 427 c.p.c., accertare e/o dichiarare la carenza di giurisdizione / l'incompetenza in capo al Tribunale di Busto Arsizio, stante la previsione di clausola compromissoria ex Art. 11 inserita nel contratto di procacciamento di affari del 01-04.08.2022, con conseguente giurisdizione / competenza a decidere la presente controversia in capo all'Arbitro unico che verrà nominato e, conseguentemente, revocare, dichiarare inefficacie e/o nullo e/o annullare il Decreto IngiuntivoLeggi di più...
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