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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/07/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 587/25 Registro generale Appello Lavoro n. 387/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO Presidente Dott.ssa Benedetta PATTUMELLI Consigliera Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 514/2024 del Tribunale di Pavia, est. Dott.ssa Oneto, discussa all'udienza collegiale del 25 giugno 2025 e promossa
DA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, anche quale Amministratore di Sostegno Parte_2 di , rappresentati e difesi dall'Avv. Cristina Moroni, ed Parte_3 elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in OG (PV), Via Mazzini, n. 57
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia, n. 1, elegge domicilio
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“Accogliere il ricorso e riformare integralmente la Sentenza impugnata e, per l'effetto, annullare:
❖ l'Ordinanza di ingiunzione n. 116 del 7 settembre 2021, emessa dall' Controparte_2 10453/3972 e notificata alla IG.ra e alla , in data 15 Parte_3 Parte_4 settembre 2021 (doc. 2);
❖ l'Ordinanza di ingiunzione n. 115 del 7 settembre 2021 emessa dall' – Protocollo Controparte_1 10453/3971 notificata al IG. in data 15 settembre 2021 (doc. 3). Parte_2
2. In via subordinata: Accogliere il ricorso e riformare la Sentenza, annullando la condanna della socia IG.ra , non essendo Parte_3 dimostrata la sua effettiva responsabilità nella gestione del rapporto di lavoro contestato.
3. In via di estremo subordine:
[1] Accogliere il ricorso e riformare la Sentenza impugnata, disponendo la riduzione dell'importo della sanzione irrogata, in ragione dell'assenza di prova certa sulla durata e continuità del rapporto di lavoro presunto. Con condanna dell' al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio”. CP_1
PER L'APPELLATO:
“Nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto dell'appello avversario e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. Con vittoria delle spese e dei compensi di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 514/2024 il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice del lavoro (est. Dott.ssa Oneto), nella causa promossa da Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore e socio
[...] amministratore e da in qualità di Parte_2 Parte_3 socio amministratore contro l' , ha Controparte_1 respinto l'opposizione alle ordinanze di ingiunzione n. 116 del 7 settembre 2021 e n. 115 del 7 settembre 2021 condannando parti opponenti a rifondere all' le spese di giudizio, liquidate in €3.000,00 per competenze oltre CP_1 accessori di legge. Con ricorso al Tribunale di Pavia, depositato il 13/10/2021, Pt_1
, anche in qualità di socio Parte_1 Parte_2 amministratore della e Parte_1 Parte_3 in qualità di socio amministratore della Parte_1 proponevano opposizione alle seguenti ordinanze ingiunzione:
-ordinanza di ingiunzione n. 116 del 7 settembre 2021, emessa dall'
[...]
10453/3972 e notificata ad Controparte_2
e alla , in data 15 Parte_3 Parte_4 settembre 2021 per i seguenti illeciti amministrativi: 1) Art. 39 comma 1 e 2, Legge 06/08/2008 n. 133 di conversione del D.L. del 25/06/2008 n. 112 e s.m.i., per aver omesso di effettuare le prescritte registrazioni sul Libro Unico del Lavoro, ovvero per aver effettuato registrazioni infedeli, da cui derivino differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali, con rinvio al lavoratore di seguito generalizzato, per complessive n. 26 mensilità, secondo quanto dettagliato nel verbale de quo. La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 39, comma 7, del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, nell'importo da € 150,00 a € 1.500,00. Sanzione applicata Euro 3.000,00 Codice Tributo 741T; Elenco dei lavoratori interessati e periodo di riferimento: • , nato a [...] il [...], per i mesi da Parte_5 aprile 2012 a luglio 2014, secondo quanto dettagliato nel verbale unico del 20/03/2017 sopra richiamato;
2) Art. 3, comma 3, D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, come modificato dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9: ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro
[2] domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa da euro 1.950,00 a euro 15.600,00 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 195,00 per ciascuna giornata di lavoro effettivo (sanzioni incrementate dal D.L. 23/12/2013 n. 145 convertito con modificazioni dalla L. 21/02/2014 n. 9). Sanzione applicata euro 68.347,50 (euro 3.997,50 x 1 lavoratore) + (euro 195,00 x 330 gg) di cui euro 47.843,25 al Cod Tributo 741T ed euro 20.504,25 al Cod. Tributo. 79AT; Elenco dei lavoratori interessati e periodi di riferimento:
• , come sopra generalizzato, per il periodo di occupazione Parte_5 senza regolare assunzione dal 01/04/2012 al 14/07/2014 per n. 330 giornate di effettivo lavoro, secondo quanto indicato nel dettaglio nel verbale unico del 20/03/2017 sopra richiamato.
-ordinanza di ingiunzione n. 115 del 7 settembre 2021 emessa dall'
[...]
– Protocollo 10453/3971 notificata a Controparte_1 [...]
in data 15 settembre 2021 per i seguenti illeciti amministrativi: Parte_2
1) Art. 39 comma 1 e 2, Legge 06/08/2008 n. 133 di conversione del D.L. del 25/06/2008 n. 112 e s.m.i., per aver omesso di effettuare le prescritte registrazioni sul Libro Unico del Lavoro, ovvero per aver effettuato registrazioni infedeli, da cui derivino differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali, con rinvio al lavoratore di seguito generalizzato, per complessive n. 26 mensilità, secondo quanto dettagliato nel verbale de quo. La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 39, comma 7, del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, nell'importo da € 150,00 a € 1.500,00. Sanzione applicata euro 3.000,00 Codice Tributo 741T; Elenco dei lavoratori interessati e periodo di riferimento: • , nato a Parte_5
OG il 11/09/1967, per i mesi da aprile 2012 a luglio 2014, secondo quanto dettagliato nel verbale unico del 20/03/2017 sopra richiamato;
2) Art. 3, comma 3, D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, come modificato dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9: ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa da euro 1.950,00 a euro 15.600,00 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 195,00 per ciascuna giornata di lavoro effettivo (sanzioni incrementate dal D.L. 23/12/2013 n. 145 convertito con modificazioni dalla L. 21/02/2014 n. 9). Sanzione applicata euro 68.347,50 (euro 3.997,50 x 1 lavoratore) + (euro 195,00 x 330 gg) di cui euro 47.843,25 al Cod Tributo 741T ed euro 20.504,25 al Cod. Tributo. 79AT; Elenco dei lavoratori interessati e periodi di riferimento:
• , come sopra generalizzato, per il periodo di occupazione Parte_5 senza regolare assunzione dal 01/04/2012 al 14/07/2014 per n. 330 giornate
[3] di effettivo lavoro, secondo quanto indicato nel dettaglio nel verbale unico del 20/03/2017 sopra richiamato. Le Parti opponenti, negando che tale , come dallo stesso Parte_5 dichiarato nel verbale redatto dall' di , dopo aver Controparte_1 CP_1 prestato lavoro regolare alle dipendenze di Parte_1 dal 13.03.2002 al 04.04.2011, successivamente avesse prestato lavoro dal 2.10.11 al 14.07.14 “per almeno n. 3 giorni alla settimana”, senza mai essere stato regolarizzato, impugnavano le predette ordinanze lamentando l'assenza di un'adeguata motivazione e di un'indicazione puntuale delle fonti di prova. Si dolevano inoltre del fatto che l'importo della sanzione era stato adottato senza alcuna valida spiegazione dei criteri seguiti. Chiedevano pertanto dichiararsi non dovute le somme ingiunte ed in subordine chiedevano il ricalcolo delle stesse. Si costituiva l' , contestando gli assunti avversari Controparte_1
e sostenendo la correttezza del proprio operato alla luce degli accertamenti svolti che avevano “inequivocabilmente” accertato gli indici di subordinazione per . Parte_5
Il giudice di prime cure, con sentenza n. 514/24 (est. dott.ssa Oneto), disattese tutte le eccezioni formali avanzate dagli opponenti, “posto che Parte_3
è socio amministratore della in
[...] Parte_1
OG (PV), e come tale risponde dell'operato della società che si è Con compiutamente difesa nel merito degli addebiti sollevati da , così dimostrando di aver compiutamente compreso le ragioni della controparte”, ha respinto il ricorso, risultando comprovata la natura subordinata del rapporto tra e la società, così come confermato dai testi Parte_5 Pt_5
e . L'attendibilità degli altri testi escussi, ad avviso del
[...] Testimone_1 primo Giudice, era invece inficiata dal fatto che era figlio Testimone_2 di e di , era cugina Parte_6 Parte_3 CP_4 di ed i restanti soggetti non avevano dato nessuna Parte_3 ragionevole spiegazione delle divergenze fra le dichiarazioni rese nel processo e Con quelle precedentemente rese ad , che facevano comunque fede sino a querela di falso. Quanto all'entità delle sanzioni, il primo giudice riteneva che, essendo decorsi inutilmente i termini per il versamento delle sanzioni amministrative in misura ridotta ex art. 16 l.689/81, la sanzione risultasse congrua e proporzionata ai fatti contestati.
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
con ricorso depositato in data 14/04/25, hanno proposto appello,
[...] insistendo per la riforma della sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
-
1. Erronea estensione della sanzione ai soci della s.n.c. violazione art. 3,5, 6 legge n. 689/1981
[4] Con il primo motivo gli appellanti ritengono la IG.ra mera socia di
Pt_3 capitali, non possa essere ritenuta effettiva autrice o coautrice della violazione amministrativa sanzionata, con conseguente annullamento dei provvedimenti nei suoi confronti. A supporto di tale affermazione, gli appellanti sostengono che la responsabilità amministrativa per violazioni in materia di lavoro deve essere correttamente individuata in base alla reale gestione dell'attività e al concreto coinvolgimento dei soci nelle decisioni operative. Pertanto, in assenza di elementi che dimostrino la partecipazione attiva della socia IG.ra la condanna della stessa al pagamento delle sanzioni
Pt_3 risulta ingiustificata. Nulla, infatti, è stato provato da controparte circa il comportamento attivo della IG.ra tanto che in nessuna
Pt_3 testimonianza, neppure nelle dichiarazioni rese in sede ispettiva, si evince un concorso morale e/o materiale, ovvero colpevole, della IG.ra nella
Pt_3 vicenda in essere.
-
2. Errata valutazione delle risultanze istruttorie - carenza/ difetto di motivazione Con il secondo motivo gli appellanti impugnano il capo di sentenza che ha ritenuto fondate le contestazioni mosse dall' sulla base di Controparte_1 dichiarazioni testimoniali che, tuttavia, non hanno affatto confermato l'ipotesi accusatoria, avendo attribuito poi un peso determinante alla testimonianza del lavoratore e della sua compagna, pur in assenza di ulteriori elementi oggettivi a supporto. L'istruttoria, ritengono gli appellanti, aveva invece chiaramente dimostrato che Parte il rapporto intercorso tra il IG. e la società non era certo quello Pt_5 Con dichiarato dall'ex dipendente, per il quale chiedeva l'importo di € 48.725,35 ad ogni socio. I testi escussi, infatti, in sede ispettiva avevano affermato che il lavoratore si trovava nel luogo di lavoro, ma, nel corso del giudizio, non avevano confermato che questi avesse effettivamente lavorato per conto del IG.
e tanto meno che il IG. avesse lavorato per tre giorni a Parte_1 Pt_5 settimana dal 02.10.2011 al 14.07.2014. In particolare, la teste IG.ra affermava di non aver mai visto CP_4 lavorare il IG. dopo il 2011; il teste affermava di aver visto il Pt_5 Tes_3
“fare lavori per suo conto, che non c'entravano niente coi lampadari … Pt_5 fare dei porta vasi in ferro per balconi”; il teste IG. (teste di Testimone_4 controparte) affermava di non sapere chi fosse il sig. ; il teste Pt_5 Tes_5 affermava di aver chiesto a di aiutarlo a fare dei lavoretti, visto
[...] Pt_5 che quest'ultimo faceva lavori in giro per conto di altre persone e di aver chiesto la collaborazione di per lavori presso una discoteca sita in Campoferro. Pt_5
Inoltre, i testi , ; , Testimone_6 CP_4 Testimone_7 Tes_4
e confermavano che la
[...] Testimone_8 Testimone_9 verniciatura dei lampadari veniva svolta esclusivamente dal IG. Parte_1
e non dal IG. . Pt_5
[5] Gli appellanti chiedono quindi la riforma della sentenza sul punto, non essendo sufficienti le dichiarazioni del presunto lavoratore, in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.
-
3. Violazione artt. 115 e 116 c.p.c. omessa assenza di prova sulla c.d. Continuità del rapporto di lavoro. Travisamento dei presupposti di fatto Con il terzo motivo gli appellanti, stante la “palese” assenza di validi elementi istruttori, a supporto dell'esistenza di una continuità lavorativa sistematica e reiterata nel tempo del IG. , chiedono la riforma della sentenza con Pt_5 conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati. Sul punto, denunciano infatti che le Ordinanze impugnate siano state adottate in assenza di un'adeguata motivazione e di un'indicazione puntuale delle fonti di prova e, comunque, sulla base di una motivazione meramente apparente, che non consentiva l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito nel procedimento ispettivo, con nocumento del diritto costituzionale di difesa dei ricorrenti. Inoltre, lamentano ancora parti appellanti, non era dato evincersi dalla motivazione alcun utile elemento di come era stata determinata la punizione irrogata (che comunque risultava sproporzionata ed eccessiva).
-
4. Violazione dell'art. 112 c.p.c. omessa pronuncia in ordine al quantum violazione. Errata applicazione del principio di proporzionalità. Violazione del principio del favor rei Con il quarto motivo viene impugnata la sentenza per avere affermato che la sanzione comminata appariva "congrua e proporzionata ai fatti contestati", senza nulla motivare, in ordine alla eccepita (secondo motivo di ricorso in primo grado) violazione dell'art. 11 L. 689/1981. Ad avviso degli appellanti, l'Amministrazione non ha dimostrato di avere rispettato il “calcolo” previsto dalla Circolare n. 121/1988, né di avere perseguito un differente criterio per determinare in concreto la predetta sanzione amministrativa. Inoltre, in presenza di una prova incerta o contraddittoria, il giudice di primo grado avrebbe dovuto applicare il principio del favor rei, non ritenendo provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato continuativo e, di conseguenza, annullare l'ordinanza ingiunzione.
-
4. Violazione di legge. Violazione art.112 c.c. omessa pronuncia in ordine alle eccepite: a) violazione delle regole e dei principi in ordine alla Ragionevole durata del procedimento amministrativo b) violazione art. 14 legge 689/1981 Con l'ultimo motivo gli appellanti eccepiscono che il primo giudice, trascurando di pronunciarsi in ordine ai punti 4, 5 e 6 del ricorso, ha genericamente statuito: “si premette che vanno disattese tutte le eccezioni formali”, facendo solo riferimento a quella afferente alla legittimazione passiva della IG.ra
Parte_3
Ripropongono pertanto le predette rimostranze:
[6] . Violazione delle regole e dei principi in ordine alla ragionevole durata del procedimento amministrativo: sul punto rammentano che, nel caso di specie, a fronte di una richiesta di accertamento del 3 novembre 2015, di un verbale di accertamento unico del 20 marzo 2017, si era giunti alla notificazione delle Ordinanze ingiunzione solamente in data 15 settembre 2021. L'Amministrazione aveva pertanto, atteso quasi 5 anni per emettere l'ingiunzione di pagamento;
. Violazione art. 14 legge 689/1981 dal momento che, nel caso di specie, a fronte di una richiesta di accertamento del 3 novembre 2015, il primo accesso ispettivo era stato posto in essere il 17 settembre 2016, mentre il verbale di accertamento unico era stato notificato il 20 marzo 2017;
. Illegittimità del provvedimento di intimazione di pagamento per violazione dell'art. 2, art. 7, art. 8 e art. 10 legge 241/1990: gli appellanti denunciano l'illegittimità del provvedimento anche per carenza istruttoria e motivazionale. Concludono quindi ribadendo che la sentenza di primo grado avrebbe dovuto rilevare che i provvedimenti erano illegittimi, in quanto adottati in violazione dei termini di durata del procedimento, la pretesa sanzionatoria da considerarsi estinta, ai sensi dell'art. 14 Legge 689/1981 e, in ogni caso, viziati per la violazione degli artt. 2, 7 e 8 Legge 241/1990. Parti appellanti hanno infine richiesto la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata in quanto l'ammontare delle sanzioni avrebbe comportato un inevitabile dissesto economico per gli appellanti, addetti ad una piccola impresa artigiana, a conduzione familiare senza dipendenti, rilevando che il pagamento della somma di euro 71.347,50 (per ciascun socio così per complessivi € 142.695,00) avrebbe costituito un pregiudizio irreparabile per il loro nucleo familiare.
Con memoria, depositata in data 13/06/25, si è costituito in giudizio l' Controparte_5 insistendo per il rigetto del ricorso e la contestuale conferma della sentenza impugnata.
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è solo parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte. La prima censura merita accoglimento. In tema di sanzioni amministrative, a norma dell'art. 3 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, è responsabile della violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione. Ne consegue che qualora un illecito amministrativo sia ascrivibile, in astratto, ad una società di persone non possono essere automaticamente chiamati a rispondere i soci amministratori, essendo indispensabile accertare se essi
[7] abbiano tenuto uno condotta positiva o omissiva che abbia dato luogo all'infrazione sia pure soltanto sotto il profilo del concorso morale. Per costante giurisprudenza, in tema di illeciti amministrativi compiuti nell'interesse di una società in nome collettivo, in forza dell'articolo 3 della legge 689/1981, risponde dell'illecito, se consistente in un comportamento attivo, il singolo socio che lo ha posto in essere, senza che sia invocabile, al fine di ritenere la responsabilità di tutti i soci, l'articolo 2291 del Cc, posto che tale norma delinea per il singolo socio la responsabilità civile conseguente a obbligazione della società (anche quale contenuto di eventuale sanzione amministrativa), responsabilità che, unitaria, resta però divisa per il numero dei soci, ma non prevede la diretta responsabilità di ogni singolo socio per eventuali obbligazioni, anche amministrative (Cass., 09/09/2021, n.24373). Conseguentemente, quando la violazione amministrativa è riconducibile ad una società, dotata o meno di personalità giuridica, la sanzione va irrogata alla persona fisica autrice del fatto (rappresentante o dipendente dell'ente nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze), fatta salva l'eventuale responsabilità solidale della società medesima.
Nella specie, la condotta illecita è consistita nell'aver assunto in modo irregolare il sig. , instaurando un rapporto di lavoro subordinato privo di Parte_5 regolarizzazione. Come giustamente ritenuto dall'appellante, nulla è stato provato circa il comportamento attivo della IG.ra tanto che in nessuna testimonianza, Pt_3 neppure nelle dichiarazioni rese in sede ispettiva, si evince un concorso morale e/o materiale, ovvero colpevole, della IG.ra nella vicenda in essere. Pt_3
Si deve pertanto ritenere che la sig.ra non possa essere ritenuta autrice Pt_3
o coautrice della violazione amministrativa sanzionata. Conseguentemente l'ordinanza-ingiunzione n. 116 del 7 settembre 2021, emessa a suo carico, dev'essere annullata.
Con il secondo e terzo motivo di appello parte appellante ha contestato il capo della sentenza che ha ritenuto provati i fatti sui quali sono state emesse le ordinanze ingiunzioni e aver dunque travisato gli stessi e le risultanze dell'istruttoria poiché l'istruttoria avrebbe invece dimostrato che il rapporto intercorso tra il IG. e la società DLL non era quello dichiarato dall'ex Pt_5 dipendente. Tale censura è infondata. Del tutto correttamente la sentenza gravata ha premesso che le dichiarazioni contenute nei verbali ispettivi “fanno comunque fede sino a querela di falso non della veridicità di quanto affermato, ma della provenienza”. Per costante orientamento giurisprudenziale, in caso di divergenza tra quanto dichiarato in sede di accesso agli operanti e quanto riferito poi successivamente in sede di giudizio, dev'essere attribuito valore prevalente alle dichiarazioni
[8] rilasciate agli ispettori: “invero, è consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui la valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla loro credibilità involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza peraltro essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare ogni deduzione difensiva (fra tante, Cass. n. 13910 del 2001, resa proprio in fattispecie in cui i giudici di merito avevano conferito maggiore attendibilità alle dichiarazioni rese da due testimoni agli ispettori dell'INPS rispetto a quelle successivamente da loro rese in giudizio, avendo ritenuto le prime più veritiere e genuine in base alla considerazione di una serie di elementi di fatto;
più di recente, nello stesso senso, cfr. Cass. nn. 1554 del 2004, 17097 del 2010, 13054 del 2014, 29404 del 2017, 28419 del 2019)” (in questi termini Cass., 3-2-2022, n. 3412). È quindi condivisibile quanto affermato il primo Giudice che ha ritenuto di non attribuire piena attendibilità alle testimonianze rese in corso di giudizio, in quanto palesemente ed immotivatamente in contrasto con le risultanze fattuali verificatisi alla presenza degli accertatori. Invero, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la decisione impugnata ha considerato in modo corretto gli esiti dell'istruttoria, la quale, condotta in modo approfondito, ha fatto emergere elementi comprovati e non contraddittori, nonché la scarsa attendibilità delle dichiarazioni rese nel corso del giudizio di primo grado dai testimoni citati dalla società convenuta. Il sig. aveva dichiarato agli ispettori quanto segue: “Io ho Testimone_7 lavorato per la ditta di di OG dal novembre 2012 fino al Pt_1 Testimone_2 luglio 2014. Posso confermare che vedevo il signor venire a Parte_5 lavorare presso la sede di OG della suddetta ditta. Ricordo che veniva con una frequenza di 3 mattine di media alla settimana. Lo vedevo fare delle riparazioni ad utensili. Sono anche al corrente che il si fermava in ditta a dormire. Preciso Pt_5 che nel periodo predetto io ero assunto con un contratto part-time e lavoravo o su 5 gg, o su 3, pertanto non so se il TT lavorasse di più. Posso aggiungere che nella settimana in cui lavoravo per n. 5 mattine, vedevo il che veniva a Pt_5 lavorare per n. 5 mattine” (Doc. n. 11). Inspiegabilmente, lo stesso testimone, all'udienza del 09/11/2023, pur avendo riconosciuto come propria la firma in calce al verbale ispettivo, ma non
“ricord[ando] di aver fatto queste dichiarazioni …”, nel rispondere ai capitoli di Con prova formulati dall' , ha ridimensionato le circostanze sopra riportate, affermando di aver visto il solo “5 o 6 volte” in officina, intento ad Pt_5 effettuare lavori relativi a “porta vasi in ferro per i balconi”. La IG.ra (che aveva dichiarato agli ispettori di aver Testimone_8 sempre visto il sig. eseguire “lavori di saldatura, che verniciava a spruzzo, Pt_5 che tagliava i tubi eccetera. Sapeva fare un po' di tutto”) ha negato di aver visto lo
[9] stesso svolgere attività di saldatore, di verniciatore e tuttofare per conto della
Pt_1
Tale deposizione, pertanto, non può dirsi attendibile in quanto la testimone, nonostante le siano state rammostrate le dichiarazioni rese agli Ispettori accertatori in data 10/1/2017, ha dichiarato, in modo inverosimile, che: “Non mi ricordo di essere stata interrogata dagli Ispettori del lavoro. Riconosco la firma sul verbale che mi viene rammostrato. Ma io non sono stata interrogata da nessuno. Non so come sia finita lì la mia firma. Non ricordo di essere stata interrogata. Ho rimosso”. Anche il sig. , sentito dagli ispettori, in merito all'attività Controparte_6 lavorativa svolta dal sig. , ha dichiarato che costui “eseguiva Parte_5 lavori di meccanica, di saldatura, verniciava a spruzzo”. A conferma e riprova dell'occupazione irregolare del sig. per il Parte_5 periodo in esame, ha deposto il sig. che, all'udienza del Testimone_9
16/01/2024, confermando le dichiarazioni, a suo tempo, rese agli ispettori accertatori, ha ribadito di aver visto nel periodo oggetto di ispezione il sig. Parte
lavorare presso l'officina della guidare il furgone per consegnare i Pt_5 pezzi lavorati per la e firmare le bolle di consegna. Pt_7
Il testimone aveva, in particolare, riferito agli ispettori che “ era Pt_5 dipendente di da molti anni e ribadisco che dal 2010/2011 al 2014 Testimone_2
è sempre venuto lui stesso a ritirare i blocchetti e a riportarli Parte_5 verniciati, veniva ogni mese almeno per una media da 2 a 4 volte al mese. Quando veniva a ritirare e a portare la merce era lui che firmava le bolle, a volte portavo io il materiale da e li firmava stesso o qualcun altro. Testimone_2 Testimone_2
Quando andavo io in ditta da , almeno 2/4 volte al mese di media, Persona_1
era sempre in officina al lavoro che verniciava lampadari o pezzi di Parte_5 altro genere, oltre ai blocchetti della ”. Pt_7
Particolare rilevanza, rispetto alle testimonianze degli altri soggetti non a conoscenza completa dei fatti (figlio del sig. e sua moglie), Parte_1 assumono le testimonianze dello stesso (che ha instaurato – per gli stessi Pt_5 fatti – una vertenza giudiziale contro il sig. , conclusasi in via Parte_1 transattiva con il riconoscimento di una somma di denaro in favore del lavoratore) e della sua compagna . Testimone_1
Da tali dichiarazioni (molto dettagliate circa le mansioni, gli orari e i clienti) è emerso che il sig. , nell'ottobre 2011, dopo un periodo di disoccupazione Pt_5 di circa sei mesi, ha ripreso a lavorare presso il suo precedente datore di lavoro, la predetta D.L.L. di , su proposta del titolare Parte_8 signor e ha continuato a lavorare fino al luglio 2014 con Parte_6 mansioni di saldatore e 'tutto fare', essendo addetto a tutte le fasi di lavorazione dei lampadari, dall'assemblaggio all'imballaggio, alla spedizione a mezzo dei camion dei clienti che venivano a ritirare la merce. Il sig. , che deteneva le chiavi dell'officina, lavorava dal lunedì al venerdì Pt_5 per almeno 10 ore giornaliere, con inizio alle 6,00 e fine tra le 16,00 alle 18,00,
[10] con una breve pausa pranzo di un quarto d'ora circa, verso le 13. Si recava al lavoro anche sabato mattina, dalle 7,00 circa e fine verso le 13,00 circa, lavorando anche la domenica per un periodo di sei mesi circa all'inizio dell'anno 2012, con inizio alle 7,00 circa e fine verso le 13,00 circa. A fronte di siffatte risultanze processuali e delle numerose contraddizioni tra quanto dichiarato agli Ispettori e quanto riferito in corso di giudizio da parte dei testimoni della DLL, appare del tutto corretto e ragionevole accordare prevalenza alle testimonianze concordi con quanto dichiarato in precedenza e di soggetti comunque estranei alla famiglia del datore di lavoro poiché, come osservato dal primo Giudice, “i restanti soggetti non hanno dato nessuna ragionevole spiegazione delle divergenze fra le dichiarazioni rese nel processo e quelle Con precedentemente rese ad ”. Occorre, peraltro, segnalare che le dichiarazioni del sig. hanno trovato Pt_5 Parte oggettivo riscontro laddove gli Ispettori, nel sopralluogo presso l'officina hanno trovato intento al lavoro ad un banco di lavoro con indumenti da lavoro un soggetto irregolare ( ) che effettivamente – come denunciato dal Persona_2
– aveva preso il suo posto, a riprova della prassi abituale da parte della Pt_5
DLL di instaurare e mantenere rapporti di lavoro irregolari ( : “Ho Persona_2 ripreso a lavorare di sabato mattina dall'inizio di settembre 2016. Percepisco 7 € all'ora, sono pagato in contanti. Non ho firmato alcun documento di lavoro”) (Doc. n. 7).
Per consolidata giurisprudenza, poiché l'elemento essenziale del rapporto di lavoro subordinato (l'assoggettamento al potere direttivo, disciplinare e di controllo), non risulta sempre facilmente riscontrabile, non possono questi elementi determinare da soli il corretto inquadramento del rapporto di lavoro, ma devono essere considerati insieme ad un complesso di circostanze;
tant'è vero che, laddove il rapporto di lavoro subordinato non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento ad altri elementi qualificatori quali, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario di lavoro predeterminato, la percezione di cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppur minima struttura imprenditoriale. Già in altre occasioni, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “è necessario verificare se il lavoratore possa ritenersi assoggettato, anche in forma lieve o attenuata, alle direttive, agli ordini e ai controlli del datore di lavoro”, ribadendo il principio per cui sono elementi che caratterizzano la subordinazione
“l'inserimento nell'organizzazione aziendale, il vincolo di orario, l'inerenza al ciclo produttivo, l'intensità della prestazione e la retribuzione fissa a tempo senza rischio di risultato” (Cass. 03/11/2020 n. 24391). Tali elementi hanno un carattere sussidiario e una funzione indiziaria, che permettono di determinare, come nel caso in questione, la qualificazione di un'attività apparentemente svolta in modalità autonoma, in attività di lavoro subordinato.
[11] Nel caso di specie, l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato risulta confermata dal coinvolgimento del lavoratore in attività interne ed esterne (tali per cui è possibile considerare che il sig. fosse inserito effettivamente Pt_5 nell'organizzazione aziendale), l'utilizzo di tutti gli strumenti forniti dal datore di lavoro e il rispetto di un orario determinato, il pagamento di una retribuzione legata all'orario di lavoro e l'assenza in capo al prestatore di lavoro di una pur minima organizzazione imprenditoriale.
Sono infondate le eccezioni 'formali' mosse dagli appellanti in relazione all'asserita violazione dell'art. 14 della L. n. 689/81, per la durata eccessiva dell'accertamento ispettivo, e all'asserita insanabile tardività della contestazione, in quanto realizzata oltre il termine di 90 giorni, di cui all'art. 14 della L. n. 689/81. In relazione al primo profilo, per consolidata giurisprudenza, “il termine di 90 giorni per la notifica della contestazione decorre dal momento in cui l'autorità amministrativa ha portato a compimento tutti gli accertamenti necessari ad acclarare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi degli illeciti”. Infatti, l'art. 14, l. n. 689/1981, poiché fa riferimento all'accertamento e non al giorno in cui è stata commessa la violazione, deve essere interpretato nel senso che «il termine di novanta giorni comincia a decorrere dalla percezione che del fatto abbiano i pubblici ufficiali competenti», per i quali, dunque, sussiste il potere/dovere di documentare siffatta situazione con apposito verbale. La giurisprudenza ha sempre affermato il principio secondo cui l'accertamento non deve e non può essere inteso come coincidente con la generica percezione del fatto in sé che costituisce l'illecito, ma piuttosto con il pieno compimento di tutte le indagini che risultino necessarie e sufficienti al fine di raggiungere la effettiva e concreta conoscenza dei diversi elementi circostanziali e tipici che integrano il fatto illecito e, conseguentemente, degli aspetti e dei profili attinenti che consentono la corretta e congrua determinazione della sanzione attribuibile al trasgressore. Poichè il momento dell'accertamento, come affermato dalla giurisprudenza, non può essere condizionato da ingiustificati ritardi, compete al giudice del merito valutare la congruità del tempo utilizzato per l'accertamento stesso, in relazione alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato (cfr. ad es.: Cass. 18 aprile 2007, n. 9311; Cass. 21 aprile 2009, n. 9454; Cass. 13 dicembre 2011, n. 26734). Si è osservato, in particolare, che nell'effettuare questa verifica il giudice del merito deve valutare, appunto, la congruità del tempo impiegato per gli accertamenti, non potendo però sostituire le proprie valutazioni, in ordine alla opportunità di porre in essere singole attività di indagine, a quelle dell'autorità amministrativa procedente, a meno che non si evidenzi l'assoluta superfluità delle stesse per essere manifestamente già accertati tempi, entità ed altre modalità delle violazioni: sicchè, in definitiva, il giudice non può surrogarsi
[12] all'Amministrazione nel valutare la convenienza di atti istruttori collegati ad altri, senza apprezzabile intervallo temporale (Cass. 8 agosto 2005, n. 16642; in senso conforme, in tema di sanzioni irrogate dalla : Cass. 28 novembre 2012, n. CP_7
21114, e Cass. 22 aprile 2016, n. 8204). E' stato pure chiarito che, in caso di più violazioni connesse tra di loro, il giudice dell'opposizione debba valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'amministrazione procedente e la congruità del tempo complessivamente impiegato in relazione alla complessità dell'attività di indagine (Cass. 28 novembre 2012, n. 21114): tanto più che ragioni di economia possono indurre la P.A. alla raccolta di ulteriori elementi atti a dimostrare la sussistenza, accanto alle violazioni già risultanti dagli atti raccolti, di altre violazioni amministrative, al fine di emettere un'unica ordinanza ingiunzione per più illeciti connessi (così, in motivazione, la cit. Cass. 8 agosto 2005, n. 16642 e Cass., 4 aprile 2018, n. 8326; conf. Cass., 26/07/2024, n.20977).
Dev'essere altresì ribadito il principio - ormai costantemente recepito nella giurisprudenza di legittimità (anche nella composizione a Sezioni unite) - ad avviso del quale “la disposizione di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2, comma 3, (tanto nella sua originaria formulazione, secondo cui il procedimento amministrativo deve essere concluso entro il termine di trenta giorni, quanto nella formulazione risultante dalla modificazione apportata dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 36 - bis, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80), secondo cui detto termine è di novanta giorni, nonostante la generalità del testo legislativo in cui è inserita, è incompatibile con i procedimenti regolati dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve (v. Cass. Sez. U. n. 9591 del 2006 e, tra le tante, Cass. n. 8763/2010). E', quindi, applicabile il termine quinquennale di cui alla stessa L. n. 689 del 1981, art. 28 (pacificamente rispettato nel caso oggetto del ricorso), ancorchè detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni (Cass. n. 17526/2009). Si deve, infatti, al riguardo puntualizzare che il citato art. 28 (al comma 1) della L. n. 689 del 1981 - nello stabilire che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla stessa legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, e la prescrizione inizia a decorrere dal giorno della violazione amministrativa, in quanto il diritto di credito dell'amministrazione alla somma di danaro costituente la sanzione amministrativa pecuniaria sorge direttamente dalla violazione, la quale si pone come fonte dell'obbligazione, mentre l'ordinanza di pagamento ha l'effetto di determinare la somma dovuta comporta che la prescrizione si riferisce non solo al diritto di riscuotere la sanzione pecuniaria, ma anche al potere dell'amministrazione di applicare la
[13] sanzione comminata dalla legge per la violazione accertata” (Cass., 04/01/2018, n.73). Tale principio è stato ribadito anche dalla Corte Costituzionale (sentenza 12-7- 2021, n. 73) che, nel rigettare l'eccezione di incostituzionalità della norma, ha rilevato come “Il procedimento sanzionatorio regolato dalla richiamata legge n. 689 del 1981, recante la disciplina generale sulle violazioni amministrative, si articola in due fasi distinte, la prima delle quali, affidata agli organi di vigilanza, è deputata all'acquisizione di elementi istruttori, e la seconda, avente natura lato sensu contenziosa e decisoria, è preordinata all'adozione, da parte dell'autorità titolare della potestà sanzionatoria, di un atto complesso, l'ordinanza-ingiunzione, di applicazione della sanzione pecuniaria e di ingiunzione del relativo pagamento, ovvero dell'ordinanza di archiviazione. L'elemento di raccordo tra gli indicati snodi procedimentali è costituito dalla contestazione dell'illecito, la quale, a norma dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, se non è effettuata nell'immediatezza dell'accertamento, deve essere notificata «agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento». Il superamento di tale termine - che decorre dal momento in cui si è compiuta o si sarebbe dovuta compiere l'attività amministrativa necessaria a verificare l'esistenza dell'infrazione
- è espressamente sanzionato con l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria. Analogo termine non è, invece, contemplato per la conclusione della fase decisoria, in quanto il censurato art. 18, al primo comma, dispone che, «[e]ntro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità», e al secondo comma che «[l]'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente;
altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto». L'unico termine assegnato all'autorità decidente è, dunque, quello di prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione delle somme dovute per le violazioni amministrative, previsto dall'art. 28 della citata legge n. 689 del 1981”.
Avendo riguardo ai suddetti principi, si deve allora ritenere che, nella specie, la mole dell'attività ispettiva (che ha coinvolto più soggetti – ex dipendenti, clienti, etc. – di cui sono state acquisite dagli ispettori le dichiarazioni) e la complessità delle indagini (estese ad un periodo comprendente alcuni anni), hanno richiesto un certo lasso di tempo per consentire all'istituto di valutare le risultanze ispettive ed assumere le rispettive decisioni.
[14] Considerato, inoltre, che l'ultimo atto ispettivo risale alla fine del mese di febbraio 2017, deve ritenersi assolutamente congruo il lasso di tempo (da febbraio a marzo) impiegato dall' per valutare attentamente le complesse CP_1 risultanze ispettive e redigere il verbale di accertamento. Per costante giurisprudenza, il termine di novanta giorni comincia a decorrere dalla percezione che del fatto abbiano i pubblici ufficiali competenti, per i quali, dunque, sussiste il potere/dovere di documentare siffatta situazione con apposito verbale: esemplare, al riguardo, è la seguente pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. Lav. 5 marzo 2003 n. 3254, per cui: “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, l'accertamento al cui termine collocare, ai sensi dell'art. 14, secondo comma, legge n. 689/81, il dies a quo per il computo dei novanta giorni, entro i quali può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica, non può essere fatto coincidere con la mera notizia del fatto materiale, bensì con l'epoca in cui la piena conoscenza dell'illecito è idonea a giustificare la redazione del rapporto previsto dall'art. 17 della legge citata” . (in tal senso, anche Cass. Civ. Sez. lav. 27 marzo 2003 n. 4670 e Cass. Civ. Sez. Lav. 1 dicembre 2003 n. 18347). Da ultimo, la sentenza della Corte di Cassazione Sez. Lav. del 17 febbraio 2004 n.3115 per cui: “E' indiscutibile che l'art. 14 legge n. 689/81 nel riferirsi all'accertamento e non al giorno in cui è stata commessa la violazione (che segna, invece, il dies a quo della prescrizione del credito sanzionatorio, ai sensi dell'art. 28 della stessa legge) va inteso nel senso che il termine di novanta giorni comincia a decorrere dalla percezione che del fatto abbiano i pubblici ufficiali competenti (secondo le disposizioni dell'art. 13), percezione che conferisce ai medesimi lo specifico potere di documentazione, mediante processo verbale, cui sono collegati dalla legge effetti costitutivi sostanziali (Cass. Sez. Unite n. 12545/1992) … omissis”. Si evidenzia, inoltre, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite, come di seguito specificato per cui:
“L'immediatezza della contestazione di infrazione amministrativa prescritta dall'art. 14 della legge n. 689/81, deve essere intesa in senso relativo e non di materiale ed assoluta contestualità; e l'eventuale inosservanza del relativo obbligo non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione, quando si sia provveduto alla contestazione mediante notificazione ai sensi del comma 2 dell'art. 14 della medesima legge” (Cass. Sez. Un. 25.11.1992 n. 12545).
Nel caso di specie, quindi, gli ispettori hanno realizzato gli accertamenti in tempi più che ragionevoli ed hanno provveduto alla notificazione degli illeciti amministrativi accertati, nel rispetto del termine dei 90 giorni: infatti, gli ispettori del lavoro, iniziati i riscontri ispettivi nei confronti della società sulla scorta della richiesta di intervento del sig. , hanno effettuato il primo accesso Parte_5 ispettivo in data 17/9/2016 con richiesta documentale, ed, in quella occasione, hanno trovato intento al lavoro , per cui l'accertamento ispettivo è Persona_2 stato esteso anche all'accertamento dell'occupazione irregolare di tale lavoratore;
[15] al riguardo, è seguita e-mail del 07/12/2016 da parte dello studio di consulenza della società inerente alla produzione della documentazione attestante la successiva regolarizzazione del lavoratore;
quindi, nel prosieguo Persona_2 degli accertamenti, al fine di raccogliere ulteriori elementi di prova inerenti all'occupazione del sig. per il periodo dall'ottobre 2011 al Parte_5 novembre 2015, sono state raccolte, il 13/12/2016, il 09/1/2017 e il 10/1/2017, le dichiarazioni spontanee degli informatori e;
Tes_1 Tes_3 CP_6 Tes_8 il sig. è stato risentito nuovamente in data 03/2/2017 e 07/2/2017; Pt_5 sono, quindi, seguite le richieste di ulteriore produzione documentale, di cui al Verbale interlocutorio del 1/02/2017 nei confronti della ditta con Pt_1 particolare rinvio alle fatture emesse dalla ditta in esame nel periodo dal luglio 2012 al dicembre 2014, che è stata acquisita in data 02/2/2017, nonché alla mail del 20/2/2017 inviata alla società cliente in seguito, è stata CP_8 acquisita altra documentazione con le mail del 17/1/2017 relativa al LUL di e del 24/02/2017 relativa alle bolle di ritiro materiale in conto Tes_3 lavorazione e alle bolle di consegna materiale lavorato della ditta di Pt_1
relative agli anni 2013 - 2014 -2015; sono state poi Parte_2 raccolte le dichiarazioni dei titolari delle imprese clienti della (in data Pt_1
17/2/2017 da parte del sig. , e in data 27/2/2017 quella del sig. Testimone_4
in occasione della quale venivano acquisite le bolle di Testimone_9 accompagnamento firmate dal sig. negli anni 2012-2014. Parte_5
Alla luce di quanto sopra evidenziato, deve ritenersi pertanto rispettato pienamente il termine di 90 gg. ex art. 14 della L. n. 689/81, decorrente dalla chiusura degli accertamenti (27/2/2027) al 17/3/2017, data in cui è stato redatto e notificato il verbale a carico di . Parte_1
L'ordinanza-ingiunzione è stata emessa entro il termine prescrizionale di cinque anni.
Con riferimento, infine, al quantum delle sanzioni, il Collegio ritiene che le stesse debbano essere calcolate al minimo (e non al massimo) edittale, considerate le peculiarità delle vicende oggetto di esame e dei soggetti coinvolti. Per costante giurisprudenza, il potere del Giudice dell'opposizione di modificare l'ordinanza-ingiunzione relativamente all'entità della sanzione dovuta (ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23) può essere esercitato unicamente nell'ambito dei limiti prestabiliti dal legislatore, di tal che non è consentito al Giudice di ridurre l'entità della sanzione ad un importo inferiore al minimo edittale previsto per la specifica contestazione (Cass., 07/06/2006, n.13286). A tal proposito, il Collegio ritiene di fare riferimento ai conteggi predisposti, su Con invito del primo Giudice, dallo stesso che, con calcolo non specificamente contestato, ha quantificato in complessivi € 23.576,95 l'importo minimo delle sanzioni amministrative.
[16] Per tutte le ragioni sopra esposte, in parziale riforma della sentenza impugnata, dev'essere annullata l'ordinanza ingiunzione n. 116 del 7 settembre 2021, emessa dall' 10453/3972 con Controparte_2 riferimento alla sig.ra Parte_3
In relazione all'ordinanza ingiunzione n. 115 del 7 settembre 2021, emessa dall' 10453/3971, Controparte_2 notificata a , le sanzioni amministrative irrogate devono Parte_2 essere ridotte all'importo inferiore pari ad euro 23.576,95 oltre accessori dovuti ex lege.
Visto l'esito del giudizio, le spese del doppio grado sono poste a carico dei soli appellanti e Parte_1 Parte_2 nella misura del 50% e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 514/2024 del Tribunale di Pavia, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 116 del 7 settembre 2021, emessa dall
[...]
10453/3972 con riferimento alla Controparte_2 sig.ra Parte_3 in relazione all'ordinanza ingiunzione n. 115 del 7 settembre 2021, emessa dall' 10453/3971, Controparte_2 notificata a , riduce le sanzioni irrogate all'importo inferiore Parte_2 pari ad euro 23.576,95; condanna gli appellanti e Parte_1
al pagamento delle spese del doppio grado nella Parte_2 misura del 50%, liquidate in tale quota in euro 4.000,00 oltre accessori di legge, compensando tra le parti la restante quota;
compensa ogni altra spesa;
conferma per il resto la sentenza appellata. Milano, 25 giugno 2025
LA PRESIDENTE IL RELATORE (dott.ssa Maria Rosaria CUOMO) (dott. Giovanni Casella)
[17]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO Presidente Dott.ssa Benedetta PATTUMELLI Consigliera Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 514/2024 del Tribunale di Pavia, est. Dott.ssa Oneto, discussa all'udienza collegiale del 25 giugno 2025 e promossa
DA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, anche quale Amministratore di Sostegno Parte_2 di , rappresentati e difesi dall'Avv. Cristina Moroni, ed Parte_3 elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in OG (PV), Via Mazzini, n. 57
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia, n. 1, elegge domicilio
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“Accogliere il ricorso e riformare integralmente la Sentenza impugnata e, per l'effetto, annullare:
❖ l'Ordinanza di ingiunzione n. 116 del 7 settembre 2021, emessa dall' Controparte_2 10453/3972 e notificata alla IG.ra e alla , in data 15 Parte_3 Parte_4 settembre 2021 (doc. 2);
❖ l'Ordinanza di ingiunzione n. 115 del 7 settembre 2021 emessa dall' – Protocollo Controparte_1 10453/3971 notificata al IG. in data 15 settembre 2021 (doc. 3). Parte_2
2. In via subordinata: Accogliere il ricorso e riformare la Sentenza, annullando la condanna della socia IG.ra , non essendo Parte_3 dimostrata la sua effettiva responsabilità nella gestione del rapporto di lavoro contestato.
3. In via di estremo subordine:
[1] Accogliere il ricorso e riformare la Sentenza impugnata, disponendo la riduzione dell'importo della sanzione irrogata, in ragione dell'assenza di prova certa sulla durata e continuità del rapporto di lavoro presunto. Con condanna dell' al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio”. CP_1
PER L'APPELLATO:
“Nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto dell'appello avversario e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. Con vittoria delle spese e dei compensi di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 514/2024 il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice del lavoro (est. Dott.ssa Oneto), nella causa promossa da Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore e socio
[...] amministratore e da in qualità di Parte_2 Parte_3 socio amministratore contro l' , ha Controparte_1 respinto l'opposizione alle ordinanze di ingiunzione n. 116 del 7 settembre 2021 e n. 115 del 7 settembre 2021 condannando parti opponenti a rifondere all' le spese di giudizio, liquidate in €3.000,00 per competenze oltre CP_1 accessori di legge. Con ricorso al Tribunale di Pavia, depositato il 13/10/2021, Pt_1
, anche in qualità di socio Parte_1 Parte_2 amministratore della e Parte_1 Parte_3 in qualità di socio amministratore della Parte_1 proponevano opposizione alle seguenti ordinanze ingiunzione:
-ordinanza di ingiunzione n. 116 del 7 settembre 2021, emessa dall'
[...]
10453/3972 e notificata ad Controparte_2
e alla , in data 15 Parte_3 Parte_4 settembre 2021 per i seguenti illeciti amministrativi: 1) Art. 39 comma 1 e 2, Legge 06/08/2008 n. 133 di conversione del D.L. del 25/06/2008 n. 112 e s.m.i., per aver omesso di effettuare le prescritte registrazioni sul Libro Unico del Lavoro, ovvero per aver effettuato registrazioni infedeli, da cui derivino differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali, con rinvio al lavoratore di seguito generalizzato, per complessive n. 26 mensilità, secondo quanto dettagliato nel verbale de quo. La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 39, comma 7, del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, nell'importo da € 150,00 a € 1.500,00. Sanzione applicata Euro 3.000,00 Codice Tributo 741T; Elenco dei lavoratori interessati e periodo di riferimento: • , nato a [...] il [...], per i mesi da Parte_5 aprile 2012 a luglio 2014, secondo quanto dettagliato nel verbale unico del 20/03/2017 sopra richiamato;
2) Art. 3, comma 3, D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, come modificato dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9: ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro
[2] domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa da euro 1.950,00 a euro 15.600,00 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 195,00 per ciascuna giornata di lavoro effettivo (sanzioni incrementate dal D.L. 23/12/2013 n. 145 convertito con modificazioni dalla L. 21/02/2014 n. 9). Sanzione applicata euro 68.347,50 (euro 3.997,50 x 1 lavoratore) + (euro 195,00 x 330 gg) di cui euro 47.843,25 al Cod Tributo 741T ed euro 20.504,25 al Cod. Tributo. 79AT; Elenco dei lavoratori interessati e periodi di riferimento:
• , come sopra generalizzato, per il periodo di occupazione Parte_5 senza regolare assunzione dal 01/04/2012 al 14/07/2014 per n. 330 giornate di effettivo lavoro, secondo quanto indicato nel dettaglio nel verbale unico del 20/03/2017 sopra richiamato.
-ordinanza di ingiunzione n. 115 del 7 settembre 2021 emessa dall'
[...]
– Protocollo 10453/3971 notificata a Controparte_1 [...]
in data 15 settembre 2021 per i seguenti illeciti amministrativi: Parte_2
1) Art. 39 comma 1 e 2, Legge 06/08/2008 n. 133 di conversione del D.L. del 25/06/2008 n. 112 e s.m.i., per aver omesso di effettuare le prescritte registrazioni sul Libro Unico del Lavoro, ovvero per aver effettuato registrazioni infedeli, da cui derivino differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali, con rinvio al lavoratore di seguito generalizzato, per complessive n. 26 mensilità, secondo quanto dettagliato nel verbale de quo. La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dall'art. 39, comma 7, del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, nell'importo da € 150,00 a € 1.500,00. Sanzione applicata euro 3.000,00 Codice Tributo 741T; Elenco dei lavoratori interessati e periodo di riferimento: • , nato a Parte_5
OG il 11/09/1967, per i mesi da aprile 2012 a luglio 2014, secondo quanto dettagliato nel verbale unico del 20/03/2017 sopra richiamato;
2) Art. 3, comma 3, D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, come modificato dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9: ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa da euro 1.950,00 a euro 15.600,00 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 195,00 per ciascuna giornata di lavoro effettivo (sanzioni incrementate dal D.L. 23/12/2013 n. 145 convertito con modificazioni dalla L. 21/02/2014 n. 9). Sanzione applicata euro 68.347,50 (euro 3.997,50 x 1 lavoratore) + (euro 195,00 x 330 gg) di cui euro 47.843,25 al Cod Tributo 741T ed euro 20.504,25 al Cod. Tributo. 79AT; Elenco dei lavoratori interessati e periodi di riferimento:
• , come sopra generalizzato, per il periodo di occupazione Parte_5 senza regolare assunzione dal 01/04/2012 al 14/07/2014 per n. 330 giornate
[3] di effettivo lavoro, secondo quanto indicato nel dettaglio nel verbale unico del 20/03/2017 sopra richiamato. Le Parti opponenti, negando che tale , come dallo stesso Parte_5 dichiarato nel verbale redatto dall' di , dopo aver Controparte_1 CP_1 prestato lavoro regolare alle dipendenze di Parte_1 dal 13.03.2002 al 04.04.2011, successivamente avesse prestato lavoro dal 2.10.11 al 14.07.14 “per almeno n. 3 giorni alla settimana”, senza mai essere stato regolarizzato, impugnavano le predette ordinanze lamentando l'assenza di un'adeguata motivazione e di un'indicazione puntuale delle fonti di prova. Si dolevano inoltre del fatto che l'importo della sanzione era stato adottato senza alcuna valida spiegazione dei criteri seguiti. Chiedevano pertanto dichiararsi non dovute le somme ingiunte ed in subordine chiedevano il ricalcolo delle stesse. Si costituiva l' , contestando gli assunti avversari Controparte_1
e sostenendo la correttezza del proprio operato alla luce degli accertamenti svolti che avevano “inequivocabilmente” accertato gli indici di subordinazione per . Parte_5
Il giudice di prime cure, con sentenza n. 514/24 (est. dott.ssa Oneto), disattese tutte le eccezioni formali avanzate dagli opponenti, “posto che Parte_3
è socio amministratore della in
[...] Parte_1
OG (PV), e come tale risponde dell'operato della società che si è Con compiutamente difesa nel merito degli addebiti sollevati da , così dimostrando di aver compiutamente compreso le ragioni della controparte”, ha respinto il ricorso, risultando comprovata la natura subordinata del rapporto tra e la società, così come confermato dai testi Parte_5 Pt_5
e . L'attendibilità degli altri testi escussi, ad avviso del
[...] Testimone_1 primo Giudice, era invece inficiata dal fatto che era figlio Testimone_2 di e di , era cugina Parte_6 Parte_3 CP_4 di ed i restanti soggetti non avevano dato nessuna Parte_3 ragionevole spiegazione delle divergenze fra le dichiarazioni rese nel processo e Con quelle precedentemente rese ad , che facevano comunque fede sino a querela di falso. Quanto all'entità delle sanzioni, il primo giudice riteneva che, essendo decorsi inutilmente i termini per il versamento delle sanzioni amministrative in misura ridotta ex art. 16 l.689/81, la sanzione risultasse congrua e proporzionata ai fatti contestati.
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
con ricorso depositato in data 14/04/25, hanno proposto appello,
[...] insistendo per la riforma della sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
-
1. Erronea estensione della sanzione ai soci della s.n.c. violazione art. 3,5, 6 legge n. 689/1981
[4] Con il primo motivo gli appellanti ritengono la IG.ra mera socia di
Pt_3 capitali, non possa essere ritenuta effettiva autrice o coautrice della violazione amministrativa sanzionata, con conseguente annullamento dei provvedimenti nei suoi confronti. A supporto di tale affermazione, gli appellanti sostengono che la responsabilità amministrativa per violazioni in materia di lavoro deve essere correttamente individuata in base alla reale gestione dell'attività e al concreto coinvolgimento dei soci nelle decisioni operative. Pertanto, in assenza di elementi che dimostrino la partecipazione attiva della socia IG.ra la condanna della stessa al pagamento delle sanzioni
Pt_3 risulta ingiustificata. Nulla, infatti, è stato provato da controparte circa il comportamento attivo della IG.ra tanto che in nessuna
Pt_3 testimonianza, neppure nelle dichiarazioni rese in sede ispettiva, si evince un concorso morale e/o materiale, ovvero colpevole, della IG.ra nella
Pt_3 vicenda in essere.
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2. Errata valutazione delle risultanze istruttorie - carenza/ difetto di motivazione Con il secondo motivo gli appellanti impugnano il capo di sentenza che ha ritenuto fondate le contestazioni mosse dall' sulla base di Controparte_1 dichiarazioni testimoniali che, tuttavia, non hanno affatto confermato l'ipotesi accusatoria, avendo attribuito poi un peso determinante alla testimonianza del lavoratore e della sua compagna, pur in assenza di ulteriori elementi oggettivi a supporto. L'istruttoria, ritengono gli appellanti, aveva invece chiaramente dimostrato che Parte il rapporto intercorso tra il IG. e la società non era certo quello Pt_5 Con dichiarato dall'ex dipendente, per il quale chiedeva l'importo di € 48.725,35 ad ogni socio. I testi escussi, infatti, in sede ispettiva avevano affermato che il lavoratore si trovava nel luogo di lavoro, ma, nel corso del giudizio, non avevano confermato che questi avesse effettivamente lavorato per conto del IG.
e tanto meno che il IG. avesse lavorato per tre giorni a Parte_1 Pt_5 settimana dal 02.10.2011 al 14.07.2014. In particolare, la teste IG.ra affermava di non aver mai visto CP_4 lavorare il IG. dopo il 2011; il teste affermava di aver visto il Pt_5 Tes_3
“fare lavori per suo conto, che non c'entravano niente coi lampadari … Pt_5 fare dei porta vasi in ferro per balconi”; il teste IG. (teste di Testimone_4 controparte) affermava di non sapere chi fosse il sig. ; il teste Pt_5 Tes_5 affermava di aver chiesto a di aiutarlo a fare dei lavoretti, visto
[...] Pt_5 che quest'ultimo faceva lavori in giro per conto di altre persone e di aver chiesto la collaborazione di per lavori presso una discoteca sita in Campoferro. Pt_5
Inoltre, i testi , ; , Testimone_6 CP_4 Testimone_7 Tes_4
e confermavano che la
[...] Testimone_8 Testimone_9 verniciatura dei lampadari veniva svolta esclusivamente dal IG. Parte_1
e non dal IG. . Pt_5
[5] Gli appellanti chiedono quindi la riforma della sentenza sul punto, non essendo sufficienti le dichiarazioni del presunto lavoratore, in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.
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3. Violazione artt. 115 e 116 c.p.c. omessa assenza di prova sulla c.d. Continuità del rapporto di lavoro. Travisamento dei presupposti di fatto Con il terzo motivo gli appellanti, stante la “palese” assenza di validi elementi istruttori, a supporto dell'esistenza di una continuità lavorativa sistematica e reiterata nel tempo del IG. , chiedono la riforma della sentenza con Pt_5 conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati. Sul punto, denunciano infatti che le Ordinanze impugnate siano state adottate in assenza di un'adeguata motivazione e di un'indicazione puntuale delle fonti di prova e, comunque, sulla base di una motivazione meramente apparente, che non consentiva l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito nel procedimento ispettivo, con nocumento del diritto costituzionale di difesa dei ricorrenti. Inoltre, lamentano ancora parti appellanti, non era dato evincersi dalla motivazione alcun utile elemento di come era stata determinata la punizione irrogata (che comunque risultava sproporzionata ed eccessiva).
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4. Violazione dell'art. 112 c.p.c. omessa pronuncia in ordine al quantum violazione. Errata applicazione del principio di proporzionalità. Violazione del principio del favor rei Con il quarto motivo viene impugnata la sentenza per avere affermato che la sanzione comminata appariva "congrua e proporzionata ai fatti contestati", senza nulla motivare, in ordine alla eccepita (secondo motivo di ricorso in primo grado) violazione dell'art. 11 L. 689/1981. Ad avviso degli appellanti, l'Amministrazione non ha dimostrato di avere rispettato il “calcolo” previsto dalla Circolare n. 121/1988, né di avere perseguito un differente criterio per determinare in concreto la predetta sanzione amministrativa. Inoltre, in presenza di una prova incerta o contraddittoria, il giudice di primo grado avrebbe dovuto applicare il principio del favor rei, non ritenendo provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato continuativo e, di conseguenza, annullare l'ordinanza ingiunzione.
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4. Violazione di legge. Violazione art.112 c.c. omessa pronuncia in ordine alle eccepite: a) violazione delle regole e dei principi in ordine alla Ragionevole durata del procedimento amministrativo b) violazione art. 14 legge 689/1981 Con l'ultimo motivo gli appellanti eccepiscono che il primo giudice, trascurando di pronunciarsi in ordine ai punti 4, 5 e 6 del ricorso, ha genericamente statuito: “si premette che vanno disattese tutte le eccezioni formali”, facendo solo riferimento a quella afferente alla legittimazione passiva della IG.ra
Parte_3
Ripropongono pertanto le predette rimostranze:
[6] . Violazione delle regole e dei principi in ordine alla ragionevole durata del procedimento amministrativo: sul punto rammentano che, nel caso di specie, a fronte di una richiesta di accertamento del 3 novembre 2015, di un verbale di accertamento unico del 20 marzo 2017, si era giunti alla notificazione delle Ordinanze ingiunzione solamente in data 15 settembre 2021. L'Amministrazione aveva pertanto, atteso quasi 5 anni per emettere l'ingiunzione di pagamento;
. Violazione art. 14 legge 689/1981 dal momento che, nel caso di specie, a fronte di una richiesta di accertamento del 3 novembre 2015, il primo accesso ispettivo era stato posto in essere il 17 settembre 2016, mentre il verbale di accertamento unico era stato notificato il 20 marzo 2017;
. Illegittimità del provvedimento di intimazione di pagamento per violazione dell'art. 2, art. 7, art. 8 e art. 10 legge 241/1990: gli appellanti denunciano l'illegittimità del provvedimento anche per carenza istruttoria e motivazionale. Concludono quindi ribadendo che la sentenza di primo grado avrebbe dovuto rilevare che i provvedimenti erano illegittimi, in quanto adottati in violazione dei termini di durata del procedimento, la pretesa sanzionatoria da considerarsi estinta, ai sensi dell'art. 14 Legge 689/1981 e, in ogni caso, viziati per la violazione degli artt. 2, 7 e 8 Legge 241/1990. Parti appellanti hanno infine richiesto la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata in quanto l'ammontare delle sanzioni avrebbe comportato un inevitabile dissesto economico per gli appellanti, addetti ad una piccola impresa artigiana, a conduzione familiare senza dipendenti, rilevando che il pagamento della somma di euro 71.347,50 (per ciascun socio così per complessivi € 142.695,00) avrebbe costituito un pregiudizio irreparabile per il loro nucleo familiare.
Con memoria, depositata in data 13/06/25, si è costituito in giudizio l' Controparte_5 insistendo per il rigetto del ricorso e la contestuale conferma della sentenza impugnata.
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è solo parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte. La prima censura merita accoglimento. In tema di sanzioni amministrative, a norma dell'art. 3 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, è responsabile della violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione. Ne consegue che qualora un illecito amministrativo sia ascrivibile, in astratto, ad una società di persone non possono essere automaticamente chiamati a rispondere i soci amministratori, essendo indispensabile accertare se essi
[7] abbiano tenuto uno condotta positiva o omissiva che abbia dato luogo all'infrazione sia pure soltanto sotto il profilo del concorso morale. Per costante giurisprudenza, in tema di illeciti amministrativi compiuti nell'interesse di una società in nome collettivo, in forza dell'articolo 3 della legge 689/1981, risponde dell'illecito, se consistente in un comportamento attivo, il singolo socio che lo ha posto in essere, senza che sia invocabile, al fine di ritenere la responsabilità di tutti i soci, l'articolo 2291 del Cc, posto che tale norma delinea per il singolo socio la responsabilità civile conseguente a obbligazione della società (anche quale contenuto di eventuale sanzione amministrativa), responsabilità che, unitaria, resta però divisa per il numero dei soci, ma non prevede la diretta responsabilità di ogni singolo socio per eventuali obbligazioni, anche amministrative (Cass., 09/09/2021, n.24373). Conseguentemente, quando la violazione amministrativa è riconducibile ad una società, dotata o meno di personalità giuridica, la sanzione va irrogata alla persona fisica autrice del fatto (rappresentante o dipendente dell'ente nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze), fatta salva l'eventuale responsabilità solidale della società medesima.
Nella specie, la condotta illecita è consistita nell'aver assunto in modo irregolare il sig. , instaurando un rapporto di lavoro subordinato privo di Parte_5 regolarizzazione. Come giustamente ritenuto dall'appellante, nulla è stato provato circa il comportamento attivo della IG.ra tanto che in nessuna testimonianza, Pt_3 neppure nelle dichiarazioni rese in sede ispettiva, si evince un concorso morale e/o materiale, ovvero colpevole, della IG.ra nella vicenda in essere. Pt_3
Si deve pertanto ritenere che la sig.ra non possa essere ritenuta autrice Pt_3
o coautrice della violazione amministrativa sanzionata. Conseguentemente l'ordinanza-ingiunzione n. 116 del 7 settembre 2021, emessa a suo carico, dev'essere annullata.
Con il secondo e terzo motivo di appello parte appellante ha contestato il capo della sentenza che ha ritenuto provati i fatti sui quali sono state emesse le ordinanze ingiunzioni e aver dunque travisato gli stessi e le risultanze dell'istruttoria poiché l'istruttoria avrebbe invece dimostrato che il rapporto intercorso tra il IG. e la società DLL non era quello dichiarato dall'ex Pt_5 dipendente. Tale censura è infondata. Del tutto correttamente la sentenza gravata ha premesso che le dichiarazioni contenute nei verbali ispettivi “fanno comunque fede sino a querela di falso non della veridicità di quanto affermato, ma della provenienza”. Per costante orientamento giurisprudenziale, in caso di divergenza tra quanto dichiarato in sede di accesso agli operanti e quanto riferito poi successivamente in sede di giudizio, dev'essere attribuito valore prevalente alle dichiarazioni
[8] rilasciate agli ispettori: “invero, è consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui la valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla loro credibilità involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza peraltro essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare ogni deduzione difensiva (fra tante, Cass. n. 13910 del 2001, resa proprio in fattispecie in cui i giudici di merito avevano conferito maggiore attendibilità alle dichiarazioni rese da due testimoni agli ispettori dell'INPS rispetto a quelle successivamente da loro rese in giudizio, avendo ritenuto le prime più veritiere e genuine in base alla considerazione di una serie di elementi di fatto;
più di recente, nello stesso senso, cfr. Cass. nn. 1554 del 2004, 17097 del 2010, 13054 del 2014, 29404 del 2017, 28419 del 2019)” (in questi termini Cass., 3-2-2022, n. 3412). È quindi condivisibile quanto affermato il primo Giudice che ha ritenuto di non attribuire piena attendibilità alle testimonianze rese in corso di giudizio, in quanto palesemente ed immotivatamente in contrasto con le risultanze fattuali verificatisi alla presenza degli accertatori. Invero, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la decisione impugnata ha considerato in modo corretto gli esiti dell'istruttoria, la quale, condotta in modo approfondito, ha fatto emergere elementi comprovati e non contraddittori, nonché la scarsa attendibilità delle dichiarazioni rese nel corso del giudizio di primo grado dai testimoni citati dalla società convenuta. Il sig. aveva dichiarato agli ispettori quanto segue: “Io ho Testimone_7 lavorato per la ditta di di OG dal novembre 2012 fino al Pt_1 Testimone_2 luglio 2014. Posso confermare che vedevo il signor venire a Parte_5 lavorare presso la sede di OG della suddetta ditta. Ricordo che veniva con una frequenza di 3 mattine di media alla settimana. Lo vedevo fare delle riparazioni ad utensili. Sono anche al corrente che il si fermava in ditta a dormire. Preciso Pt_5 che nel periodo predetto io ero assunto con un contratto part-time e lavoravo o su 5 gg, o su 3, pertanto non so se il TT lavorasse di più. Posso aggiungere che nella settimana in cui lavoravo per n. 5 mattine, vedevo il che veniva a Pt_5 lavorare per n. 5 mattine” (Doc. n. 11). Inspiegabilmente, lo stesso testimone, all'udienza del 09/11/2023, pur avendo riconosciuto come propria la firma in calce al verbale ispettivo, ma non
“ricord[ando] di aver fatto queste dichiarazioni …”, nel rispondere ai capitoli di Con prova formulati dall' , ha ridimensionato le circostanze sopra riportate, affermando di aver visto il solo “5 o 6 volte” in officina, intento ad Pt_5 effettuare lavori relativi a “porta vasi in ferro per i balconi”. La IG.ra (che aveva dichiarato agli ispettori di aver Testimone_8 sempre visto il sig. eseguire “lavori di saldatura, che verniciava a spruzzo, Pt_5 che tagliava i tubi eccetera. Sapeva fare un po' di tutto”) ha negato di aver visto lo
[9] stesso svolgere attività di saldatore, di verniciatore e tuttofare per conto della
Pt_1
Tale deposizione, pertanto, non può dirsi attendibile in quanto la testimone, nonostante le siano state rammostrate le dichiarazioni rese agli Ispettori accertatori in data 10/1/2017, ha dichiarato, in modo inverosimile, che: “Non mi ricordo di essere stata interrogata dagli Ispettori del lavoro. Riconosco la firma sul verbale che mi viene rammostrato. Ma io non sono stata interrogata da nessuno. Non so come sia finita lì la mia firma. Non ricordo di essere stata interrogata. Ho rimosso”. Anche il sig. , sentito dagli ispettori, in merito all'attività Controparte_6 lavorativa svolta dal sig. , ha dichiarato che costui “eseguiva Parte_5 lavori di meccanica, di saldatura, verniciava a spruzzo”. A conferma e riprova dell'occupazione irregolare del sig. per il Parte_5 periodo in esame, ha deposto il sig. che, all'udienza del Testimone_9
16/01/2024, confermando le dichiarazioni, a suo tempo, rese agli ispettori accertatori, ha ribadito di aver visto nel periodo oggetto di ispezione il sig. Parte
lavorare presso l'officina della guidare il furgone per consegnare i Pt_5 pezzi lavorati per la e firmare le bolle di consegna. Pt_7
Il testimone aveva, in particolare, riferito agli ispettori che “ era Pt_5 dipendente di da molti anni e ribadisco che dal 2010/2011 al 2014 Testimone_2
è sempre venuto lui stesso a ritirare i blocchetti e a riportarli Parte_5 verniciati, veniva ogni mese almeno per una media da 2 a 4 volte al mese. Quando veniva a ritirare e a portare la merce era lui che firmava le bolle, a volte portavo io il materiale da e li firmava stesso o qualcun altro. Testimone_2 Testimone_2
Quando andavo io in ditta da , almeno 2/4 volte al mese di media, Persona_1
era sempre in officina al lavoro che verniciava lampadari o pezzi di Parte_5 altro genere, oltre ai blocchetti della ”. Pt_7
Particolare rilevanza, rispetto alle testimonianze degli altri soggetti non a conoscenza completa dei fatti (figlio del sig. e sua moglie), Parte_1 assumono le testimonianze dello stesso (che ha instaurato – per gli stessi Pt_5 fatti – una vertenza giudiziale contro il sig. , conclusasi in via Parte_1 transattiva con il riconoscimento di una somma di denaro in favore del lavoratore) e della sua compagna . Testimone_1
Da tali dichiarazioni (molto dettagliate circa le mansioni, gli orari e i clienti) è emerso che il sig. , nell'ottobre 2011, dopo un periodo di disoccupazione Pt_5 di circa sei mesi, ha ripreso a lavorare presso il suo precedente datore di lavoro, la predetta D.L.L. di , su proposta del titolare Parte_8 signor e ha continuato a lavorare fino al luglio 2014 con Parte_6 mansioni di saldatore e 'tutto fare', essendo addetto a tutte le fasi di lavorazione dei lampadari, dall'assemblaggio all'imballaggio, alla spedizione a mezzo dei camion dei clienti che venivano a ritirare la merce. Il sig. , che deteneva le chiavi dell'officina, lavorava dal lunedì al venerdì Pt_5 per almeno 10 ore giornaliere, con inizio alle 6,00 e fine tra le 16,00 alle 18,00,
[10] con una breve pausa pranzo di un quarto d'ora circa, verso le 13. Si recava al lavoro anche sabato mattina, dalle 7,00 circa e fine verso le 13,00 circa, lavorando anche la domenica per un periodo di sei mesi circa all'inizio dell'anno 2012, con inizio alle 7,00 circa e fine verso le 13,00 circa. A fronte di siffatte risultanze processuali e delle numerose contraddizioni tra quanto dichiarato agli Ispettori e quanto riferito in corso di giudizio da parte dei testimoni della DLL, appare del tutto corretto e ragionevole accordare prevalenza alle testimonianze concordi con quanto dichiarato in precedenza e di soggetti comunque estranei alla famiglia del datore di lavoro poiché, come osservato dal primo Giudice, “i restanti soggetti non hanno dato nessuna ragionevole spiegazione delle divergenze fra le dichiarazioni rese nel processo e quelle Con precedentemente rese ad ”. Occorre, peraltro, segnalare che le dichiarazioni del sig. hanno trovato Pt_5 Parte oggettivo riscontro laddove gli Ispettori, nel sopralluogo presso l'officina hanno trovato intento al lavoro ad un banco di lavoro con indumenti da lavoro un soggetto irregolare ( ) che effettivamente – come denunciato dal Persona_2
– aveva preso il suo posto, a riprova della prassi abituale da parte della Pt_5
DLL di instaurare e mantenere rapporti di lavoro irregolari ( : “Ho Persona_2 ripreso a lavorare di sabato mattina dall'inizio di settembre 2016. Percepisco 7 € all'ora, sono pagato in contanti. Non ho firmato alcun documento di lavoro”) (Doc. n. 7).
Per consolidata giurisprudenza, poiché l'elemento essenziale del rapporto di lavoro subordinato (l'assoggettamento al potere direttivo, disciplinare e di controllo), non risulta sempre facilmente riscontrabile, non possono questi elementi determinare da soli il corretto inquadramento del rapporto di lavoro, ma devono essere considerati insieme ad un complesso di circostanze;
tant'è vero che, laddove il rapporto di lavoro subordinato non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento ad altri elementi qualificatori quali, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario di lavoro predeterminato, la percezione di cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppur minima struttura imprenditoriale. Già in altre occasioni, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “è necessario verificare se il lavoratore possa ritenersi assoggettato, anche in forma lieve o attenuata, alle direttive, agli ordini e ai controlli del datore di lavoro”, ribadendo il principio per cui sono elementi che caratterizzano la subordinazione
“l'inserimento nell'organizzazione aziendale, il vincolo di orario, l'inerenza al ciclo produttivo, l'intensità della prestazione e la retribuzione fissa a tempo senza rischio di risultato” (Cass. 03/11/2020 n. 24391). Tali elementi hanno un carattere sussidiario e una funzione indiziaria, che permettono di determinare, come nel caso in questione, la qualificazione di un'attività apparentemente svolta in modalità autonoma, in attività di lavoro subordinato.
[11] Nel caso di specie, l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato risulta confermata dal coinvolgimento del lavoratore in attività interne ed esterne (tali per cui è possibile considerare che il sig. fosse inserito effettivamente Pt_5 nell'organizzazione aziendale), l'utilizzo di tutti gli strumenti forniti dal datore di lavoro e il rispetto di un orario determinato, il pagamento di una retribuzione legata all'orario di lavoro e l'assenza in capo al prestatore di lavoro di una pur minima organizzazione imprenditoriale.
Sono infondate le eccezioni 'formali' mosse dagli appellanti in relazione all'asserita violazione dell'art. 14 della L. n. 689/81, per la durata eccessiva dell'accertamento ispettivo, e all'asserita insanabile tardività della contestazione, in quanto realizzata oltre il termine di 90 giorni, di cui all'art. 14 della L. n. 689/81. In relazione al primo profilo, per consolidata giurisprudenza, “il termine di 90 giorni per la notifica della contestazione decorre dal momento in cui l'autorità amministrativa ha portato a compimento tutti gli accertamenti necessari ad acclarare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi degli illeciti”. Infatti, l'art. 14, l. n. 689/1981, poiché fa riferimento all'accertamento e non al giorno in cui è stata commessa la violazione, deve essere interpretato nel senso che «il termine di novanta giorni comincia a decorrere dalla percezione che del fatto abbiano i pubblici ufficiali competenti», per i quali, dunque, sussiste il potere/dovere di documentare siffatta situazione con apposito verbale. La giurisprudenza ha sempre affermato il principio secondo cui l'accertamento non deve e non può essere inteso come coincidente con la generica percezione del fatto in sé che costituisce l'illecito, ma piuttosto con il pieno compimento di tutte le indagini che risultino necessarie e sufficienti al fine di raggiungere la effettiva e concreta conoscenza dei diversi elementi circostanziali e tipici che integrano il fatto illecito e, conseguentemente, degli aspetti e dei profili attinenti che consentono la corretta e congrua determinazione della sanzione attribuibile al trasgressore. Poichè il momento dell'accertamento, come affermato dalla giurisprudenza, non può essere condizionato da ingiustificati ritardi, compete al giudice del merito valutare la congruità del tempo utilizzato per l'accertamento stesso, in relazione alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato (cfr. ad es.: Cass. 18 aprile 2007, n. 9311; Cass. 21 aprile 2009, n. 9454; Cass. 13 dicembre 2011, n. 26734). Si è osservato, in particolare, che nell'effettuare questa verifica il giudice del merito deve valutare, appunto, la congruità del tempo impiegato per gli accertamenti, non potendo però sostituire le proprie valutazioni, in ordine alla opportunità di porre in essere singole attività di indagine, a quelle dell'autorità amministrativa procedente, a meno che non si evidenzi l'assoluta superfluità delle stesse per essere manifestamente già accertati tempi, entità ed altre modalità delle violazioni: sicchè, in definitiva, il giudice non può surrogarsi
[12] all'Amministrazione nel valutare la convenienza di atti istruttori collegati ad altri, senza apprezzabile intervallo temporale (Cass. 8 agosto 2005, n. 16642; in senso conforme, in tema di sanzioni irrogate dalla : Cass. 28 novembre 2012, n. CP_7
21114, e Cass. 22 aprile 2016, n. 8204). E' stato pure chiarito che, in caso di più violazioni connesse tra di loro, il giudice dell'opposizione debba valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'amministrazione procedente e la congruità del tempo complessivamente impiegato in relazione alla complessità dell'attività di indagine (Cass. 28 novembre 2012, n. 21114): tanto più che ragioni di economia possono indurre la P.A. alla raccolta di ulteriori elementi atti a dimostrare la sussistenza, accanto alle violazioni già risultanti dagli atti raccolti, di altre violazioni amministrative, al fine di emettere un'unica ordinanza ingiunzione per più illeciti connessi (così, in motivazione, la cit. Cass. 8 agosto 2005, n. 16642 e Cass., 4 aprile 2018, n. 8326; conf. Cass., 26/07/2024, n.20977).
Dev'essere altresì ribadito il principio - ormai costantemente recepito nella giurisprudenza di legittimità (anche nella composizione a Sezioni unite) - ad avviso del quale “la disposizione di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2, comma 3, (tanto nella sua originaria formulazione, secondo cui il procedimento amministrativo deve essere concluso entro il termine di trenta giorni, quanto nella formulazione risultante dalla modificazione apportata dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 36 - bis, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80), secondo cui detto termine è di novanta giorni, nonostante la generalità del testo legislativo in cui è inserita, è incompatibile con i procedimenti regolati dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve (v. Cass. Sez. U. n. 9591 del 2006 e, tra le tante, Cass. n. 8763/2010). E', quindi, applicabile il termine quinquennale di cui alla stessa L. n. 689 del 1981, art. 28 (pacificamente rispettato nel caso oggetto del ricorso), ancorchè detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni (Cass. n. 17526/2009). Si deve, infatti, al riguardo puntualizzare che il citato art. 28 (al comma 1) della L. n. 689 del 1981 - nello stabilire che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla stessa legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, e la prescrizione inizia a decorrere dal giorno della violazione amministrativa, in quanto il diritto di credito dell'amministrazione alla somma di danaro costituente la sanzione amministrativa pecuniaria sorge direttamente dalla violazione, la quale si pone come fonte dell'obbligazione, mentre l'ordinanza di pagamento ha l'effetto di determinare la somma dovuta comporta che la prescrizione si riferisce non solo al diritto di riscuotere la sanzione pecuniaria, ma anche al potere dell'amministrazione di applicare la
[13] sanzione comminata dalla legge per la violazione accertata” (Cass., 04/01/2018, n.73). Tale principio è stato ribadito anche dalla Corte Costituzionale (sentenza 12-7- 2021, n. 73) che, nel rigettare l'eccezione di incostituzionalità della norma, ha rilevato come “Il procedimento sanzionatorio regolato dalla richiamata legge n. 689 del 1981, recante la disciplina generale sulle violazioni amministrative, si articola in due fasi distinte, la prima delle quali, affidata agli organi di vigilanza, è deputata all'acquisizione di elementi istruttori, e la seconda, avente natura lato sensu contenziosa e decisoria, è preordinata all'adozione, da parte dell'autorità titolare della potestà sanzionatoria, di un atto complesso, l'ordinanza-ingiunzione, di applicazione della sanzione pecuniaria e di ingiunzione del relativo pagamento, ovvero dell'ordinanza di archiviazione. L'elemento di raccordo tra gli indicati snodi procedimentali è costituito dalla contestazione dell'illecito, la quale, a norma dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, se non è effettuata nell'immediatezza dell'accertamento, deve essere notificata «agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento». Il superamento di tale termine - che decorre dal momento in cui si è compiuta o si sarebbe dovuta compiere l'attività amministrativa necessaria a verificare l'esistenza dell'infrazione
- è espressamente sanzionato con l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria. Analogo termine non è, invece, contemplato per la conclusione della fase decisoria, in quanto il censurato art. 18, al primo comma, dispone che, «[e]ntro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità», e al secondo comma che «[l]'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente;
altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto». L'unico termine assegnato all'autorità decidente è, dunque, quello di prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione delle somme dovute per le violazioni amministrative, previsto dall'art. 28 della citata legge n. 689 del 1981”.
Avendo riguardo ai suddetti principi, si deve allora ritenere che, nella specie, la mole dell'attività ispettiva (che ha coinvolto più soggetti – ex dipendenti, clienti, etc. – di cui sono state acquisite dagli ispettori le dichiarazioni) e la complessità delle indagini (estese ad un periodo comprendente alcuni anni), hanno richiesto un certo lasso di tempo per consentire all'istituto di valutare le risultanze ispettive ed assumere le rispettive decisioni.
[14] Considerato, inoltre, che l'ultimo atto ispettivo risale alla fine del mese di febbraio 2017, deve ritenersi assolutamente congruo il lasso di tempo (da febbraio a marzo) impiegato dall' per valutare attentamente le complesse CP_1 risultanze ispettive e redigere il verbale di accertamento. Per costante giurisprudenza, il termine di novanta giorni comincia a decorrere dalla percezione che del fatto abbiano i pubblici ufficiali competenti, per i quali, dunque, sussiste il potere/dovere di documentare siffatta situazione con apposito verbale: esemplare, al riguardo, è la seguente pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. Lav. 5 marzo 2003 n. 3254, per cui: “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, l'accertamento al cui termine collocare, ai sensi dell'art. 14, secondo comma, legge n. 689/81, il dies a quo per il computo dei novanta giorni, entro i quali può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica, non può essere fatto coincidere con la mera notizia del fatto materiale, bensì con l'epoca in cui la piena conoscenza dell'illecito è idonea a giustificare la redazione del rapporto previsto dall'art. 17 della legge citata” . (in tal senso, anche Cass. Civ. Sez. lav. 27 marzo 2003 n. 4670 e Cass. Civ. Sez. Lav. 1 dicembre 2003 n. 18347). Da ultimo, la sentenza della Corte di Cassazione Sez. Lav. del 17 febbraio 2004 n.3115 per cui: “E' indiscutibile che l'art. 14 legge n. 689/81 nel riferirsi all'accertamento e non al giorno in cui è stata commessa la violazione (che segna, invece, il dies a quo della prescrizione del credito sanzionatorio, ai sensi dell'art. 28 della stessa legge) va inteso nel senso che il termine di novanta giorni comincia a decorrere dalla percezione che del fatto abbiano i pubblici ufficiali competenti (secondo le disposizioni dell'art. 13), percezione che conferisce ai medesimi lo specifico potere di documentazione, mediante processo verbale, cui sono collegati dalla legge effetti costitutivi sostanziali (Cass. Sez. Unite n. 12545/1992) … omissis”. Si evidenzia, inoltre, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite, come di seguito specificato per cui:
“L'immediatezza della contestazione di infrazione amministrativa prescritta dall'art. 14 della legge n. 689/81, deve essere intesa in senso relativo e non di materiale ed assoluta contestualità; e l'eventuale inosservanza del relativo obbligo non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione, quando si sia provveduto alla contestazione mediante notificazione ai sensi del comma 2 dell'art. 14 della medesima legge” (Cass. Sez. Un. 25.11.1992 n. 12545).
Nel caso di specie, quindi, gli ispettori hanno realizzato gli accertamenti in tempi più che ragionevoli ed hanno provveduto alla notificazione degli illeciti amministrativi accertati, nel rispetto del termine dei 90 giorni: infatti, gli ispettori del lavoro, iniziati i riscontri ispettivi nei confronti della società sulla scorta della richiesta di intervento del sig. , hanno effettuato il primo accesso Parte_5 ispettivo in data 17/9/2016 con richiesta documentale, ed, in quella occasione, hanno trovato intento al lavoro , per cui l'accertamento ispettivo è Persona_2 stato esteso anche all'accertamento dell'occupazione irregolare di tale lavoratore;
[15] al riguardo, è seguita e-mail del 07/12/2016 da parte dello studio di consulenza della società inerente alla produzione della documentazione attestante la successiva regolarizzazione del lavoratore;
quindi, nel prosieguo Persona_2 degli accertamenti, al fine di raccogliere ulteriori elementi di prova inerenti all'occupazione del sig. per il periodo dall'ottobre 2011 al Parte_5 novembre 2015, sono state raccolte, il 13/12/2016, il 09/1/2017 e il 10/1/2017, le dichiarazioni spontanee degli informatori e;
Tes_1 Tes_3 CP_6 Tes_8 il sig. è stato risentito nuovamente in data 03/2/2017 e 07/2/2017; Pt_5 sono, quindi, seguite le richieste di ulteriore produzione documentale, di cui al Verbale interlocutorio del 1/02/2017 nei confronti della ditta con Pt_1 particolare rinvio alle fatture emesse dalla ditta in esame nel periodo dal luglio 2012 al dicembre 2014, che è stata acquisita in data 02/2/2017, nonché alla mail del 20/2/2017 inviata alla società cliente in seguito, è stata CP_8 acquisita altra documentazione con le mail del 17/1/2017 relativa al LUL di e del 24/02/2017 relativa alle bolle di ritiro materiale in conto Tes_3 lavorazione e alle bolle di consegna materiale lavorato della ditta di Pt_1
relative agli anni 2013 - 2014 -2015; sono state poi Parte_2 raccolte le dichiarazioni dei titolari delle imprese clienti della (in data Pt_1
17/2/2017 da parte del sig. , e in data 27/2/2017 quella del sig. Testimone_4
in occasione della quale venivano acquisite le bolle di Testimone_9 accompagnamento firmate dal sig. negli anni 2012-2014. Parte_5
Alla luce di quanto sopra evidenziato, deve ritenersi pertanto rispettato pienamente il termine di 90 gg. ex art. 14 della L. n. 689/81, decorrente dalla chiusura degli accertamenti (27/2/2027) al 17/3/2017, data in cui è stato redatto e notificato il verbale a carico di . Parte_1
L'ordinanza-ingiunzione è stata emessa entro il termine prescrizionale di cinque anni.
Con riferimento, infine, al quantum delle sanzioni, il Collegio ritiene che le stesse debbano essere calcolate al minimo (e non al massimo) edittale, considerate le peculiarità delle vicende oggetto di esame e dei soggetti coinvolti. Per costante giurisprudenza, il potere del Giudice dell'opposizione di modificare l'ordinanza-ingiunzione relativamente all'entità della sanzione dovuta (ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23) può essere esercitato unicamente nell'ambito dei limiti prestabiliti dal legislatore, di tal che non è consentito al Giudice di ridurre l'entità della sanzione ad un importo inferiore al minimo edittale previsto per la specifica contestazione (Cass., 07/06/2006, n.13286). A tal proposito, il Collegio ritiene di fare riferimento ai conteggi predisposti, su Con invito del primo Giudice, dallo stesso che, con calcolo non specificamente contestato, ha quantificato in complessivi € 23.576,95 l'importo minimo delle sanzioni amministrative.
[16] Per tutte le ragioni sopra esposte, in parziale riforma della sentenza impugnata, dev'essere annullata l'ordinanza ingiunzione n. 116 del 7 settembre 2021, emessa dall' 10453/3972 con Controparte_2 riferimento alla sig.ra Parte_3
In relazione all'ordinanza ingiunzione n. 115 del 7 settembre 2021, emessa dall' 10453/3971, Controparte_2 notificata a , le sanzioni amministrative irrogate devono Parte_2 essere ridotte all'importo inferiore pari ad euro 23.576,95 oltre accessori dovuti ex lege.
Visto l'esito del giudizio, le spese del doppio grado sono poste a carico dei soli appellanti e Parte_1 Parte_2 nella misura del 50% e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 514/2024 del Tribunale di Pavia, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 116 del 7 settembre 2021, emessa dall
[...]
10453/3972 con riferimento alla Controparte_2 sig.ra Parte_3 in relazione all'ordinanza ingiunzione n. 115 del 7 settembre 2021, emessa dall' 10453/3971, Controparte_2 notificata a , riduce le sanzioni irrogate all'importo inferiore Parte_2 pari ad euro 23.576,95; condanna gli appellanti e Parte_1
al pagamento delle spese del doppio grado nella Parte_2 misura del 50%, liquidate in tale quota in euro 4.000,00 oltre accessori di legge, compensando tra le parti la restante quota;
compensa ogni altra spesa;
conferma per il resto la sentenza appellata. Milano, 25 giugno 2025
LA PRESIDENTE IL RELATORE (dott.ssa Maria Rosaria CUOMO) (dott. Giovanni Casella)
[17]