Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 1473/2023 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 28/06/2024, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall'Avv. POSILLIPO CARMELA, presso la quale elettivamente domicilia;
- RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 procura in atti, dall'Avv. POZZUOLI BRUNO, presso il quale elettivamente domicilia;
- RESISTENTE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: Per le parti, come riportato nel verbale di udienza del 28/06/2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
2. Con ricorso ritualmente depositato e notificato, la sig.ra – premettendo che Parte_1 con sentenza del 16/08/2016, resa dall'intestato Tribunale, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig. ha chiesto la Controparte_1 modifica delle condizioni di divorzio e altri provvedimenti. In particolare ha chiesto di regolamentare
rideterminare l'assegno di mantenimento dovuto dal resistente in favore dei figli in € 1.200,00, alla luce delle maggiori esigenze dei figli e delle mutate condizioni economiche della ricorrente, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha contestato le avverse deduzioni e chiesto di ridurre l'assegno di mantenimento per i minori all'importo mensile di € 500,00 (di cui € 200,00 per PE che è restata in casa con la madre ed € 150,00 per e AN che vivono in collegio) in Per_2 considerazione del ridotto reddito del resistente, del ridotto carico accuditivo ed economico della ricorrente e dell'incremento reddituale della ricorrente;
vittoria di spese e competenze di lite.
Sentiti i minori, all'udienza del 28/06/2024, il Giudice delegato ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti
Sulle conclusioni delle parti, la causa è stata riservata al collegio per la decisione.
Quanto ai provvedimenti relativi ai figli, nel corso del procedimento il minore si è Per_2 trasferito volontariamente presso il padre, pertanto, a modifica delle statuizioni del divorzio, il minore va collocato presso il padre. L'esercizio del diritto di visita della madre, considerata l'età Per_2 del minore, sarà esercitato secondo il libero accordo con il minore.
I minori AN e , collocati presso la madre, trascorreranno con il padre due fine settimana PE alternati al mese dalle ore 10,00 del sabato mattina sino alla domenica sera, ferme le altre previsioni del divorzio.
In considerazione della difficile comunicazione tra le parti, nel corso del procedimento è stato dato incarico al S.S. di avviare le parti a un percorso, dapprima individuale, volto a migliorare la capacità comunicativa e i minori a un percorso di sostegno psicologico;
in particolare, il minore a Per_2 un percorso neuropsichiatrico volto alla terapia della patologia dalla quale è affetto, anche per il contenimento di eventuali agiti violenti.
Quanto ai provvedimenti di natura economica, va revocato l'assegno a carico del resistente per il contributo al mantenimento del figlio , trasferitosi presso di lui, e disposto l'obbligo di Per_2 mantenimento a carico della madre.
Riguardo al quantum, tenuto conto della situazione economica rappresentata dalle parti, dell'età e delle esigenze dei minori, va posto a carico della madre per il contributo al mantenimento del minore l'assegno mensile di € 150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, necessarie o Per_2 concordate. L'assegno a carico del resistente per il contributo al mantenimento di AN e PE va aumentato a € 300,00 per ciascuno figlio.
4. Tenuto conto della natura della causa e dell'esito del giudizio, si ravvisano giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le stesse le spese processuali.
P.Q.M.
- Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 1473/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle statuizioni della sentenza di divorzio, così provvede:
- Colloca il minore presso il padre e disciplina l'esercizio del diritto di visita della Per_2
madre come in parte motiva;
- disciplina l'esercizio del diritto di visita tra il padre e i figli e AN come in parte PE
motiva;
- revoca l'assegno a carico del resistente per il contributo al mantenimento del figlio;
Per_2
- pone a carico della ricorrente, per il contributo al mantenimento del minore , Per_2
l'assegno mensile di € 150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- aumenta a € 300,00 per ciascuno figlio l'assegno a carico del resistente per i figli AN e
, oltre al 50% delle spese straordinarie;
PE
- ferme le altre condizioni del divorzio;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 31/10/2024.
Il Presidente
dott.ssa Giovanna Caso