Articolo 919 del Codice civile
Articolo 918Articolo 920
Versione
19 aprile 1942
Art. 919.

(Scioglimento del consorzio).

Lo scioglimento del consorzio non ha luogo se non quando e' deliberato da una maggioranza eccedente i tre quarti, o quando, potendosi la divisione effettuare senza grave danno, essa e' domandata da uno degli interessati.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente