Art. 919.
(Scioglimento del consorzio).
Lo scioglimento del consorzio non ha luogo se non quando e' deliberato da una maggioranza eccedente i tre quarti, o quando, potendosi la divisione effettuare senza grave danno, essa e' domandata da uno degli interessati.
(Scioglimento del consorzio).
Lo scioglimento del consorzio non ha luogo se non quando e' deliberato da una maggioranza eccedente i tre quarti, o quando, potendosi la divisione effettuare senza grave danno, essa e' domandata da uno degli interessati.