Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00030/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10466/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10466 del 2024, proposto da:
EN AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo AN, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consap S.p.A. Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento reso dalla Commissione Tecnica del fondo indennizzo dei risparmiatori, organo straordinario del Ministero dell’Economia e delle finanze ex art. 1 comma 501 L. 145/2018, appreso a seguito della comunicazione del 02.07.2024, resa da Consap s.p.a., Unità di Business 3-servizi finanziari, servizio fondo indennizzo risparmiatori, con il quale veniva rigettata la domanda di indennizzo richiesto ai sensi della L. 30.12.2018 n. 145;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. OR NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed alla Consap S.p.A. a mezzo pec in data 23.9.2024 e depositato il 14.10.2024, il ricorrente in epigrafe ha adito questo Tribunale, per l’annullamento:
- del provvedimento reso dalla Commissione Tecnica del fondo indennizzo dei risparmiatori, organo straordinario del Ministero dell’Economia e delle finanze ex art. 1 comma 501 L. 145/2018, appreso a seguito della comunicazione del 02.07.2024, resa da Consap s.p.a., Unità di Business 3-servizi finanziari, servizio fondo indennizzo risparmiatori, con il quale veniva rigettata la domanda di indennizzo richiesto ai sensi della L. 30.12.2018 n. 145;
Visti i motivi di ricorso, come meglio articolati e rappresentati nel relativo atto processuale, che censurano gli atti impugnati;
Vista la costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in data 16.10.2024, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, onde resistere al ricorso, sulla base della memoria difensiva successivamente versata in atti, unitamente alla relativa documentazione di pertinenza;
Rilevato che, nella circostanza in esame, si controverte in merito alla legittimità della summenzionata determinazione, a mezzo della quale la Consap ha comunicato il mancato riconoscimento dell’indennizzo di cui alla l.n.145/2018 all’interessato. Costui, come meglio esplicato nelle premesse fattuali dell’atto introduttivo, in data 27.2.2020, aveva presentato domanda di indennizzo al Fondo Indennizzo Risparmiatori (cd. FIR), istituito dall’art.1, co.493 l.n.145/2018, per la tutela dei risparmiatori danneggiati dal default di alcuni istituti di credito. Nella fattispecie, il ricorrente deteneva obbligazioni subordinate emesse da Banca delle Marche s.p.a., posta -successivamente all’investimento effettuato- in liquidazione coatta amministrativa (nel 2015). Secondo quanto si evince dalla determinazione avversata, la circostanza ostativa al riconoscimento dell’indennizzo sarebbe rappresentata dalla mancata comprova, a cura dell’istante, della sussistenza delle cd. violazioni massive secondo il Testo Unico Finanza (d.Lgs.n.58/98), perpetrate dall’istituto di credito in questione con riguardo all’investimento obbligazionario effettuato dal ricorrente, nel periodo in questione (tra il 16.11.2015 e prima del 1.1.2018);
Rilevata altresì l’infondatezza dell’eccezione di tardività del gravame sollevata dall’Avvocatura erariale nella memoria difensiva versata in atti il 12.11.2025, in relazione al fatto che la parte avrebbe ricevuto comunicazione dell’avvenuto diniego dell’istanza già con nota del 30.6.2022. Al riguardo, si rileva infatti che la documentazione versata in atti dalla difesa erariale (v. all.to n.1 deposito del 3.11.2025), contenente il supposto elenco numerico di comunicazioni, non consente né di riferire univocamente il relativo riferimento all’odierno ricorrente (che ha contestato il fatto ex adverso affermato), né in verità di provare l’effettiva ricezione della comunicazione stessa (peraltro trasmessa ad indirizzo di posta elettronica ordinaria, per definizione dunque senza prova univoca di ricezione da parte del destinatario);
Ritenuti sussistenti i presupposti per definire l’odierno giudizio con sentenza in forma semplificata di accoglimento del ricorso, ai sensi dell’art.74 cpa, atteso che la gravata determinazione in oggetto si appalesa di contenuto analogo alle numerose già esaminate in passato dalla Sezione, con esito favorevole ai ricorrenti, confermate peraltro in appello (rif., quam multis, sentenze II sez., Tar Roma, nn.ri 9511/2023, confermata da Consiglio di Stato, 8466/2024; 9183/2023, confermata da Consiglio di Stato, 5061/2024; 11097/2023, confermata da Consiglio di Stato, 8467/2024; 4646/2023, confermata da Consiglio di Stato, 5211/2024). In particolare, in tali arresti, la Sezione ha riconosciuto, fra l’altro, che “Come già ritenuto da numerose pronunce della Sezione in analoghe fattispecie, “il provvedimento impugnato risulta viziato da un’evidente violazione di legge, oltre che affetto da eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Difatti, spettava alla Commissione tecnica, ai sensi dell’art. 1, comma 501, della legge n. 145/2018 e dell’art. 7, comma 1, del d.m. 10 maggio 2019 del MEF, riscontrare in concreto la sussistenza delle violazioni massive del TUB poste in essere dalla banche - anche nei periodi temporali diversi dal c.d. “periodo sospetto” - in relazione alla posizione dell’istante, avvalendosi se del caso dei poteri istruttori forniti dal legislatore proprio in considerazione della debolezza informativa (posizione asimmetrica) in cui versa quest’ultimo rispetto all’istituto di credito. Anziché operare secondo diritto, la Commissione ha illegittimamente invertito il riparto dell’onere probatorio, che il legislatore poneva a suo carico, sulla dimostrazione delle violazioni massive” (da Tar Roma, n.4646/2023; v., in senso conf., Tar Roma, nn.ri 4647/2023; 4649/2023). Anche nella controversia in esame, pertanto, il ricorso è fondato sotto il profilo del difetto di motivazione e istruttoria in ordine alla tematica della comprova delle violazioni cd. massive del Tuf;
Ritenuto pertanto che, per quanto precede, il ricorso va accolto ai sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, occorre annullare la gravata determinazione della Consap S.p.a. del 2.7.2024, sussistendo dunque i presupposti per la sua definizione in forma semplificata, ai sensi dell’art.74 cpa, giusto il riferimento ai numerosi precedenti della Sezione, confermati dal giudice d’appello, e fatta salva la possibilità di successivo riesercizio del potere, nel rispetto del vincolo conformativo nascente dalla presente decisione;
Ritenuto infine, quanto alle spese di giudizio, che, tenuto vieppiù conto del consolidamento dei numerosi precedenti della Sezione, le stesse debbano seguire l’ordinario criterio della soccombenza delle parti intimate in favore di quella ricorrente, per essere liquidate come indicato in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la determinazione della Consap S.p.a. del 2.7.2024, ai sensi di cui in motivazione.
Condanna altresì il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Consap S.p.a., in solido fra loro, al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
PI IT, Presidente
OR NO, Primo Referendario, Estensore
IA GL, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR NO | PI IT |
IL SEGRETARIO