TAR Roma, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 30
TAR
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Accolto
    Vizio di motivazione e difetto di istruttoria

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, confermando che la Commissione Tecnica non ha adeguatamente svolto l'istruttoria per comprovare le violazioni massive, gravando illegittimamente l'istante dell'onere probatorio.

  • Rigettato
    Infondatezza dell'eccezione di tardività del gravame

    Il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di tardività, poiché la documentazione prodotta dalla difesa erariale non consentiva di riferire univocamente la comunicazione al ricorrente né di provare l'effettiva ricezione della stessa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 30
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 30
    Data del deposito : 2 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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