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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 02/11/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
N. 652 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. nata a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nata a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti rispettivamente dall'avv. PARADISI STEFANO e dall'avv. BUCCHI ALESSANDRA con ricorso depositato in data 20/03/2025, adivano l'intestato Tribunale rappresentando di voler disciplinare di comune accordo i rapporti tra le parti in relazione al figlio/ai figli , nata il [...] a [...] e Persona_1 Per_2
nato il [...] a [...], entrambi residenti in [...], via
[...]
Donatori di Sangue, n.45, Pertanto, domandavano l'omologa del seguente accordo:
1. i figli minori vengono affidati in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso l'abitazione ove andrà a risiedere la madre, con collocamento prevalente con lei. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Per eventuali problemi dovessero sorgere le parti faranno riferimento a quanto previsto nel protocollo sottoscritto in merito dal presidente del Tribunale di Forlì e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati.
2. la casa familiare sita in Predappio, via donatori di sangue, n. 45, con ogni arredo (ad eccezione dei beni mobili come da separato elenco che la sig. potrà CP_1 asportare entro due mesi dal trasloco) viene assegnata al padre. Tenuto conto dell'assegnazione della casa familiare al padre, questi provvederà a versare alla
1 madre entro il giorno 5 di ogni mese un contributo mensile di € 250,00 per il canone di locazione della nuova casa fino all'indipendenza economica dei figli;
il padre provvederà inoltre a versare alla madre al momento del deposito del ricorso la somma di €.15.000,00, quale proprio contributo per l'acquisto degli arredi per la casa in cui la madre andrà a trasferirsi con i figli;
3. I tempi di frequentazione del genitore non collocatario con i figli saranno regolati come segue: I minori resteranno col padre dalle 9 alle 15.00 dal lunedì al giovedì in periodo extrascolastico e dall'uscita della scuola fino alle ore 15.00 (alle 15,30 da metà settembre 2025) in periodo scolastico nella settimana in cui i minori saranno i week end con la madre, mentre nella settimana in cui i minori resteranno con il padre durante i weekend (dalle 19,30del venerdì sera alle 19 della domenica sera) dal lunedì al mercoledì, medesimi orari;
i minori inoltre resteranno col padre 7 giorni non continuativi durante le festività natalizie (alternando il giorno del Natale e quello di S. Silvestro tra i genitori), 3 durante le vacanze pasquali, alternando ogni anno il giorno di Pasqua e Pasquetta;
i minori trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni non consecutivi durante il periodo estivo (periodi concordati di anno in anno entro almeno due mesi prima);
4. Il padre provvederà al mantenimento di ciascuno dei figli mediante versamento alla madre dell'importo di € 325,00 mensili (per 12 mensilità), e pertanto € 650,00 mensili complessivi, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (prima rivalutazione: febbraio 2026), purché l'indice sia positivo.
5. Il padre inoltre corrisponderà alla madre il 50% delle spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate;
per ogni problema dovesse sorgere le parti fanno riferimento e si atterranno a quanto previsto nel protocollo sottoscritto in merito dal Presidente del Tribunale di Forlì e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati. Posto il Pubblico Ministero in condizioni di intervenire1, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, osserva il Collegio che non vi sono ragioni oggettive che ostino all'accoglimento delle richieste formulate dalle parti nel ricorso congiunto. Entrambe le parti hanno, infatti, congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della prole sono da considerarsi senza dubbio confacenti al loro preminente interesse.
2 L'affidamento condiviso, in uno con il regime di collocamento stabilito dalle parti, in assenza di gravi carenze o pregiudizi per i minori è il regime più adatto e confacente al preminente interesse della prole. Il calendario di incontri e visite pattuito dalle parti garantisce un'effettiva realizzazione del diritto dei figli di poter costruire un sano ed equilibrato rapporto con tutti e due i genitori. Infine, le clausole relative agli impegni economici a cui i genitori si sono obbligati risultano congrue ad assicurare la crescita dei minori con un adeguato apporto materiale e proporzionate ai redditi delle parti. La natura del presente giudizio e delle questioni trattate consente la compensazione delle spese processuali tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, dispone in conformità a quanto pattuito dalle parti nel ricorso congiunto dalle stesse depositato il 20/03/2025 e riportato in parte motiva. Compensa le spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Forlì, 02/11/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727) – P.M. avvisato in data 22.3.2025
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. nata a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nata a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti rispettivamente dall'avv. PARADISI STEFANO e dall'avv. BUCCHI ALESSANDRA con ricorso depositato in data 20/03/2025, adivano l'intestato Tribunale rappresentando di voler disciplinare di comune accordo i rapporti tra le parti in relazione al figlio/ai figli , nata il [...] a [...] e Persona_1 Per_2
nato il [...] a [...], entrambi residenti in [...], via
[...]
Donatori di Sangue, n.45, Pertanto, domandavano l'omologa del seguente accordo:
1. i figli minori vengono affidati in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso l'abitazione ove andrà a risiedere la madre, con collocamento prevalente con lei. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Per eventuali problemi dovessero sorgere le parti faranno riferimento a quanto previsto nel protocollo sottoscritto in merito dal presidente del Tribunale di Forlì e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati.
2. la casa familiare sita in Predappio, via donatori di sangue, n. 45, con ogni arredo (ad eccezione dei beni mobili come da separato elenco che la sig. potrà CP_1 asportare entro due mesi dal trasloco) viene assegnata al padre. Tenuto conto dell'assegnazione della casa familiare al padre, questi provvederà a versare alla
1 madre entro il giorno 5 di ogni mese un contributo mensile di € 250,00 per il canone di locazione della nuova casa fino all'indipendenza economica dei figli;
il padre provvederà inoltre a versare alla madre al momento del deposito del ricorso la somma di €.15.000,00, quale proprio contributo per l'acquisto degli arredi per la casa in cui la madre andrà a trasferirsi con i figli;
3. I tempi di frequentazione del genitore non collocatario con i figli saranno regolati come segue: I minori resteranno col padre dalle 9 alle 15.00 dal lunedì al giovedì in periodo extrascolastico e dall'uscita della scuola fino alle ore 15.00 (alle 15,30 da metà settembre 2025) in periodo scolastico nella settimana in cui i minori saranno i week end con la madre, mentre nella settimana in cui i minori resteranno con il padre durante i weekend (dalle 19,30del venerdì sera alle 19 della domenica sera) dal lunedì al mercoledì, medesimi orari;
i minori inoltre resteranno col padre 7 giorni non continuativi durante le festività natalizie (alternando il giorno del Natale e quello di S. Silvestro tra i genitori), 3 durante le vacanze pasquali, alternando ogni anno il giorno di Pasqua e Pasquetta;
i minori trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni non consecutivi durante il periodo estivo (periodi concordati di anno in anno entro almeno due mesi prima);
4. Il padre provvederà al mantenimento di ciascuno dei figli mediante versamento alla madre dell'importo di € 325,00 mensili (per 12 mensilità), e pertanto € 650,00 mensili complessivi, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (prima rivalutazione: febbraio 2026), purché l'indice sia positivo.
5. Il padre inoltre corrisponderà alla madre il 50% delle spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate;
per ogni problema dovesse sorgere le parti fanno riferimento e si atterranno a quanto previsto nel protocollo sottoscritto in merito dal Presidente del Tribunale di Forlì e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati. Posto il Pubblico Ministero in condizioni di intervenire1, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, osserva il Collegio che non vi sono ragioni oggettive che ostino all'accoglimento delle richieste formulate dalle parti nel ricorso congiunto. Entrambe le parti hanno, infatti, congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della prole sono da considerarsi senza dubbio confacenti al loro preminente interesse.
2 L'affidamento condiviso, in uno con il regime di collocamento stabilito dalle parti, in assenza di gravi carenze o pregiudizi per i minori è il regime più adatto e confacente al preminente interesse della prole. Il calendario di incontri e visite pattuito dalle parti garantisce un'effettiva realizzazione del diritto dei figli di poter costruire un sano ed equilibrato rapporto con tutti e due i genitori. Infine, le clausole relative agli impegni economici a cui i genitori si sono obbligati risultano congrue ad assicurare la crescita dei minori con un adeguato apporto materiale e proporzionate ai redditi delle parti. La natura del presente giudizio e delle questioni trattate consente la compensazione delle spese processuali tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, dispone in conformità a quanto pattuito dalle parti nel ricorso congiunto dalle stesse depositato il 20/03/2025 e riportato in parte motiva. Compensa le spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Forlì, 02/11/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727) – P.M. avvisato in data 22.3.2025