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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/11/2025, n. 3246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3246 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2247/2025 c.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile
Composta dai magistrati: Dott.ssa MA OM Presidente rel. Dott. Lucio Marcantonio Consigliere Dott.Nunzio Daniele Buzzanca Consigliere
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa in camera di Consiglio all'udienza del 19.11.2025, promossa con ricorso del 25.07.2025 da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
NE (MI), Via Luigi Cadorna, n. 11, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Mangia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Ingegnoli, n. 9
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), nato a [...], l'[...], residente in CP_1 C.F._2
Milano, via Giuba n. 13, rappresentato e difeso, dall'avv. Marco Tazzoli presso il cui studio in Milano, via Francesco Denti n. 1, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
Oggetto: Ricorso in appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza (R.G. n. 3128/2025) pubblicata il 01.07.2025, in materia di modifica delle condizioni di separazione.
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano, Dott.ssa che ha espresso parere negativo all'accoglimento dell'appello. CP_2
CONCLUSIONI
Per parte appellante Pt_1
“In via pregiudiziale e cautelare:
1 sospendere e/o revocare l'esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto In via principale: per tutti i motivi di cui in narrativa, previa ogni più opportuna declaratoria, riformare integralmente la sentenza n. 1352/2025 emessa dal Tribunale di Monza e accogliere le conclusioni così come formulate dalla ricorrente in primo grado e nello specifico: 1.autorizzare il trasferimento della residenza del minore nella Repubblica Araba Persona_1 CP_ d'Egitto, presso Il RO, all'indirizzo , , , C.F._3 CP_3 Controparte_4
Governorate 3244101, riconoscendo che tale trasferimento rappresenta la soluzione maggiormente rispondente al superiore interesse del minore per le ragioni esposte nel presente atto;
2.emettere il conseguente nulla osta per l'iscrizione del minore presso la British International School (BISC) - RO-Alexandria Desert Road, Beverly Hills, 6th of October, 12451, Egitto, per l'anno scolastico 2025/2026 e per gli anni successivi;
3.confermare l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre , con la quale il minore condividerà la Parte_1 residenza anagrafica al RO;
4.stabilire il seguente calendario di visite e permanenze del minore presso il padre , CP_1 che garantisce il rispetto del principio di bigenitorialità attraverso modalità moderne e adeguate alle circostanze del caso:
-Weekend alternati mensili, di cui uno con il padre che si reca al RO e uno con che rientra R_ in Italia accompagnato dalla madre o da persona di sua fiducia;
-Quattro settimane estive non consecutive (una a giugno, una a luglio, una ad agosto e una a settembre), da concordare entro il 31 Maggio di ogni anno, con possibilità di accordi diversi tra i genitori;
-Festività natalizie e pasquali secondo gli accordi in vigore, con possibilità per di rientrare in R_
Italia compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici;
-Ogni qualvolta il padre ne abbia la possibilità, compatibilmente con il proprio lavoro e con gli impegni del minore, previo preavviso alla madre di almeno 20 giorni;
5. stabilire che durante i rispettivi periodi di permanenza ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento ordinario del minore, in via transattiva e in considerazione del significativo incremento del reddito materno derivante dalle nuove opportunità lavorative;
6. confermare l'obbligo del padre di corrispondere il 50% delle spese straordinarie del minore, così come previste dal Protocollo d'intesa del Tribunale di Monza del 07.05.2018, garantendo così la partecipazione paritaria alle spese per l'educazione, la salute e la crescita di (con esclusione R_ delle spese di istruzione relative alla iscrizione e frequenza presso l'istituto British International School (BISC), che rimarrebbero a esclusivo carico della GN ); Pt_1
7. dare atto che la madre si assume integralmente l'onere economico relativo ai Parte_1 viaggi del padre per recarsi al RO (biglietti aerei andata e ritorno, trasferimenti aeroportuali, alloggio con locazione annuale), dimostrando così la propria volontà di favorire e sostenere il rapporto padre-figlio
8. disporre che ciascun genitore garantisca all'altro contatti telefonici quotidiani con nel R_ rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, anche mediante videochiamate e altri strumenti di comunicazione digitale, al fine di mantenere la continuità del rapporto affettivo anche a distanza;
In ogni caso: condannare la parte appellata al pagamento delle spese e dei compensi processuali di entrambi i gradi di giudizio.
2 Con ogni più ampia riserva di ulteriore attività difensiva, anche di carattere istruttorio, e di migliore specificazione delle conclusioni in sede di discussione orale o nei successivi scritti difensivi eventualmente ammessi. ISTANZA DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE Si chiede che la presente causa sia fissata per la discussione orale con la massima urgenza possibile, considerato che l'eventuale ritardo nella decisione potrebbe comportare pregiudizi irreversibili per il minore, in particolare con riferimento all'iscrizione presso l'istituto scolastico per l'anno 2025/2026 e all'organizzazione della vita familiare. L'urgenza è determinata dalla necessità di garantire a la possibilità di iniziare il nuovo anno R_ scolastico presso la British International School of RO, opportunità che verrebbe irrimediabilmente compromessa da un eccessivo ritardo nella definizione della controversia. Per parte appellata:
“In via preliminare: rigettare la domanda di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado formulata ex adverso, perché infondata in fatto e in diritto, per i motivi esposti nella narrativa del presente atto. In via principale, nel merito: previo ogni opportuno accertamento, rigettare, per i motivi esposti in narrativa, l'appello avanzato dalla sig.ra avverso la sentenza del Tribunale di Monza Parte_1
n. 1352/2025 e, per l'effetto, confermare detta sentenza in ogni sua parte. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Svolgimento del processo
§ Il procedimento di primo grado
1. e contraevano matrimonio il 17.10.2021: dall'unione è nato CP_1 Parte_1 R_
a Milano, il 29.07.2020.
2.Con ricorso congiunto depositato in data 20.06.2023 davanti al Tribunale di Milano, i coniugi chiedevano di ottenere la pronuncia della separazione personale alle condizioni concordate che prevedevano tra l'altro: l'affido condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre ed assegnazione a quest'ultima della casa coniugale di NE;
la regolamentazione del diritto di visita paterno con la previsione di ampia facoltà per il padre di vedere e tenere con sé il figlio durante i giorni infrasettimanali oltre che a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica sera alle 21.00 (e regolamentazione del diritto di visita paterno anche per il caso di disaccordo dei genitori sui periodi di rispettiva competenza) e la predisposizione di un calendario per le vacanze scolastiche estive, natalizie e pasquali secondo il criterio dell'alternanza; la previsione che in caso di nuove relazioni sentimentali dei genitori i nuovi partner venissero introdotti gradualmente nella vita del minore;
un contributo paterno al mantenimento del minore di € 300,00 mensili con specifica delle spese comprese nel mantenimento ordinario -esclusa la mensa scolastica- oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'attribuzione alla madre dell'assegno unico in misura del 100%. Il Tribunale con sentenza n. 7591/2023, depositata il 4.10.2023, dichiarava la separazione dei coniugi omologando le condizioni tra i medesimi concordate
3. Con ricorso per la modifica delle condizioni di separazione del 30.04.2025, Parte_1 chiedeva al Tribunale di Monza l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“VOGLIA IL TRIBUNALE IN VIA DI ASSOLUTA URGENZA, ai sensi dell'art. 473 bis 15 c.p.c. 1.autorizzare a trasferire la residenza del figlio a Il RO, all'indirizzo: Parte_1 Persona_1
, , , , ed emettere il nulla osta C.F._3 CP_3 Controparte_4 Controparte_6 P.IVA_1
3 per l'iscrizione del minore sin dall'anno scolastico 2025/2026 presso la British International School (BISC) - RO-Alexandria Desert Road, Beverly Hills, 6th of October, 12451, Egitto - https://www.bisc.edu.eg; NEL MERITO
2.confermare l'affidamento condiviso di a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso R_ la madre, con la quale condividerà la residenza anagrafica;
3.previa autorizzazione al trasferimento all'estero del minore, disporre che il padre potrà stare con il figlio, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative:
- a weekend alternati, dal venerdì fino alla domenica sera (il primo weekend, recandosi egli personalmente a Il RO, mentre il secondo weekend sarà la mamma, o una persona di fiducia da lei delegata, a portare in Italia); R_
- riguardo alle vacanze estive, quattro settimane, non consecutive (una a giugno, una a luglio, una ad agosto e una a settembre), da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
- riguardo alle festività cattoliche natalizie e pasquali, si confermano gli accordi in vigore, con la possibilità di di fare rientro in Italia, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici;
R_
- in ogni caso, ogni qualvolta potrà, compatibilmente con il proprio lavoro e con gli impegni scolastici ed Per_ extrascolastici di comunicando il proprio arrivo, a Il RO, alla signora almeno 20 giorni Pt_1 prima;
4.disporre che, nel periodo di permanenza presso di sé, ciascun genitore sia tenuto a garantire all'altro contatti telefonici quotidiani con nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio, R_ anche mediante videochiamate;
5.disporre che, autorizzato il trasferimento all'estero del minore, in via transattiva, ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario di in via diretta nel periodo di permanenza del minore presso R_ di sé;
6.disporre che, il signor sia obbligato a corrispondere il 50% delle spese straordinarie del figlio R_
così come previste dal Protocollo d'intesa del Tribunale di Monza del 7.5.2018; R_
7.dare atto che, autorizzato il trasferimento all'estero del minore, in via transattiva, il costo mensile del biglietto aereo andata e ritorno dovuto dal padre per far visita al figlio a Il RO, i transfert e le relative notti di permanenza a Il RO saranno a carico della signora Pt_1
8.Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e spese forfetarie. IN VIA ISTRUTTORIA: disporre, qualora ritenuta necessaria, CTU psicologica per verificare:
* sia la piena rispondenza del trasferimento di in Egitto al prevalente interesse del minore (che è R_ quello di convivere con il genitore di riferimento, la madre, conservando e rafforzando il legame con il padre, , nonché costruire, fin da subito, il legame affettivo con il fratellino nascituro); CP_1
* sia le capacità genitoriali dei Signori e e individuare le migliori modalità di collocamento Pt_1 R_ di anche al fine di valutare la regolamentazione ottimale degli interessi coinvolti. R_ Con ogni più ampia riserva di meglio articolare e precisare le domande di merito e istruttorie anche a seguito delle difese di controparte”. La ricorrente rappresentava che, rispetto alla data della separazione, erano intervenute significative novità nella propria vita personale: aveva intrapreso una nuova relazione sentimentale con il Sig. ed era incinta di un secondo figlio concepito con il predetto;
il nuovo Parte_2 compagno risiedeva ormai da tempo e per importanti ragioni lavorative in Egitto, dove erano disponibili per la importanti occasioni lavorative con incarichi di responsabilità e prestigio Pt_1 maggiori di quello attualmente ricoperto ed incremento di reddito. In conseguenza di ciò, la chiedeva l'autorizzazione a trasferirsi in Egitto per poter consentire al Pt_1 nascituro di godere della figura genitoriale paterna e contemporaneamente, anche al fine di non vedere interrotto il rapporto con il primogenito, la ricorrente chiedeva al Tribunale di autorizzarsi in via di urgenza il trasferimento di in Egitto, con la precisazione che tale intenzione era già stata R_ ostacolata dal padre, timoroso di vedere compromesso il suo diritto alla genitorialità.
4 3. Si costituiva in data 4.06.2025 così concludendo: CP_1
“A) Rigettare le avverse domande;
B) Confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. cronol.7591/2023 del 4 ottobre 2023, eccezion fatta per le visite infrasettimanali che dovranno prevedere per tutti i giorni previsti il pernottamento ed un ampliamento infrasettimanale di un giorno in più con pernotto nella settimana che termina con il week end della mamma;
C) Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede sin d'ora che venga disposta CTU sul nucleo famigliare comprese le famiglie d'origine nonché la famiglia acquisita per parte materna, al fine di esprimersi sugli ostacoli familiari e su opportunità di adottare regimi di affido e collocamento alternativi”.
4. All'udienza del 19.06.2025, le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi scritti introduttivi. Parte resistente precisava ulteriormente:
“(…) chiediamo un ampliamento delle visite infrasettimanali nei seguenti termini: nella settimana che finisce col week-end paterno, disporsi un pernotto di presso il padre e nella settimana R_ successiva due pernotti. Chiediamo che il padre possa trascorrere col padre, quest'estate, due settimane consecutive”. Altresì, le parti dichiaravano di essere addivenute al seguente accordo:
“Per l'estate 2025, anche alla luce della nascita del fratellino, i genitori concordano che R_ trascorra questa estate col padre tre settimane, tutte non consecutive, cercando anche di creare occasioni di incontro dei due nuclei familiari allargati”.
All'esito il Giudice Delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
5. Con sentenza emessa in pari data e pubblicata in data 1.07.2025, il Tribunale di Monza, definitamente pronunciando sul ricorso promosso dalla , ha così statuito: Pt_1
“I. Rigetta il ricorso e non autorizza il trasferimento del minore in Egitto;
II. Recepisce l'accordo delle parti rispetto alle vacanze estive dell'anno 2025; III. A parziale riforma della sent. n. 7591/23 – pubbl. in data 04.10.2023 emessa dal Tribunale di Milano in data 27.09.2023, dispone che il padre possa tenere con sé il figlio minore a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola e ogni settimana dal mercoledì all'uscita da scuola sino al giovedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
dispone che dall'estate 2026, potrà trascorrere con ciascun genitore tre settimane, di R_ cui almeno due consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno e fatti sempre salvi migliori e diversi accordi tra i genitori. IV. Rigetta le istanze istruttorie;
V. Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di da Parte_1 CP_1 quantificarsi in euro 3.641,00, per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% delle spese generali ed oneri fiscali e previdenziali come per legge”.
Il Tribunale ha respinto la richiesta di autorizzazione al trasferimento in Egitto del minore R_ evidenziando che le scelte ed i nuovi progetti familiari della non potevano pregiudicare il diritto Pt_1 del minore a crescere vicino ad entrambi i genitori, a vivere nei rispettivi contesti, a creare un legame con entrambi gli habitat al fine di sentirsi “a casa” sia con la madre che col padre. In ragione di ciò, la proposta della ricorrente di compensare gli incontri infrasettimanali persi con la concessione di maggiori periodi di frequentazione padre-figlio durante le permanenze in Italia (ad esempio nel periodo estivo) non poteva ritenersi adeguata a tutelare i già menzionati aspetti.
5 Il Tribunale considerava irrilevanti le ragioni a sostegno del trasferimento correlate ad opportunità di carriera della , tenuto conto della eccellente professionalità della ricorrente, spendibile anche Pt_1 in Italia ed altresì infondate le ragioni riferite ad opportunità materiali per considerato che il R_ minore in Italia potrebbe beneficiare comunque di un'ottima istruzione e di circostanze di vita confacenti alla sua età e al suo sviluppo. Il Tribunale ha quindi confermato il collocamento prevalente del minore presso la madre in ragione della circostanza rappresentata dalla che in caso di mancata autorizzazione da parte del Pt_1
Tribunale al trasferimento in Egitto, la ricorrente avrebbe rinunciato al trasferimento in Egitto, permanendo nell'attuale abitazione di NE. Rispetto alla richiesta paterna di incremento dei tempi di visita del figlio presso di sé, il Tribunale ha rilevato che il minore risultava ormai cresciuto e quindi in grado di trascorrere più pernottamenti presso il padre, evenienza confortata dalle dichiarazioni della madre in ordine alle buone competenze e capacità genitoriali del . R_
§ Il procedimento di secondo grado 6. Avverso la sentenza di cui al punto che precede in data 25.07.2025 ha promosso Parte_1 ricorso in appello ex art. 473-bis.30 c.p.c. chiedendone la riforma per i seguenti motivi: Primo motivo di appello: violazione e falsa applicazione dell'art. 337-ter c.c. e dei principi in materia di interesse superiore del minore. Secondo motivo di appello: violazione del diritto alla libertà di circolazione e soggiorno e del diritto al lavoro. Terzo motivo di appello: gravi vizi di motivazione della sentenza impugnata. Quarto motivo di appello: violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e della Convenzione sui Diritti del Fanciullo. Quinto motivo di appello: errore di fatto nella valutazione delle prove e nella ricostruzione dei presupposti. Con il primo motivo di doglianza l'appellante ha censurato la lettura del diritto al bigenitorialità resa dal Tribunale di Milano, ritenendola rigida, formalistica e territorialmente vincolata, nonché lontana dall'orientamento consolidato della Corte di Cassazione e dalle più moderne acquisizioni della dottrina familiaristica, per le quali il principio di bigenitorialità non può essere interpretato in termini meramente quantitativi o matematici, ma deve essere inteso come il diritto del minore a mantenere relazioni significative e continuative con entrambi i genitori, privilegiando la qualità del rapporto rispetto alla mera frequenza degli incontri. Il Tribunale, interpretando il trasferimento all'estero come una lesione automatica e irreversibile del diritto paterno alla bigenitorialità ha privato il minore di opportunità di crescita e sviluppo, quale l'accesso a un'istruzione internazionale di eccellenza presso la British International School of RO nonché a servizi sanitari e ricreativi di qualità superiore, in ossequio a una concezione conservatrice, astratta e formalistica della genitorialità. Dal punto di vista relazionale e familiare, la ha evidenziato che il trasferimento consentirebbe a Pt_1 di crescere in un nucleo familiare stabile e unito, mantenendo il rapporto quotidiano con la R_ madre, figura di riferimento primario, e costruendo al contempo un legame solido e duraturo con il fratellino quanto al , la sua modalità di lavoro interamente in smart working, lungi Pt_2 R_ dal rappresentare un ostacolo al trasferimento, costituirebbe invece un elemento facilitatore utile a rendere più agevole la gestione dei viaggi internazionali, rispetto ai quali la madre avrebbe inoltre assunto l'impegno di sostenerne integralmente i costi. Con il secondo motivo di gravame la ha contestato la sentenza impugnata sotto il profilo della Pt_1 violazione dei diritti costituzionalmente garantiti della persona, in particolare del diritto alla libertà di circolazione e soggiorno sancito dall'art. 16 della Costituzione e del diritto al lavoro tutelato dall'art. 6 4 della stessa Carta fondamentale. Il diniego del trasferimento costringe la a rinunciare alla Pt_1 ricongiunzione del nucleo familiare, alla possibilità di garantire al neonato figlio il diritto Pt_2 di costruire un rapporto padre e figlio e alle opportunità lavorative di eccezionale rilevanza per il proprio sviluppo professionale e per il benessere economico della famiglia. Con il terzo motivo l'odierna ricorrente ha rilevato che la sentenza impugnata non fornisce motivazione specifica e circostanziata circa le ragioni per cui il trasferimento sarebbe contrario all'interesse del minore: il Giudice si è limitato a generiche affermazioni circa la necessità di preservare la "quotidianità" del rapporto padre-figlio, omettendo di valutare adeguatamente l'istruttoria svolta nel corso del procedimento, ove la documentazione prodotta dalla ricorrente - relativa alla valutazione dei rischi nel territorio del RO e alle opportunità formative per - R_ dimostrava chiaramente la serietà e la concretezza del progetto di trasferimento, nonché i molteplici benefici che ne sarebbero derivati per il minore. Con il quarto motivo d'appello ha evidenziato la violazione della Convenzione Europea dei Pt_1
Diritti dell'Uomo e della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, i cui principi avrebbero imposto alle autorità giudiziarie di valutare concretamente e specificamente quale soluzione fosse maggiormente rispondente all'interesse del minore, senza applicare presunzioni assolute o criteri astratti. Con il quinto ed ultimo motivo sono stati ulteriormente ribaditi i gravi errori di fatto commessi dal Tribunale nella valutazione delle prove e nella ricostruzione dei presupposti della decisione;
la sentenza impugnata, difatti, presenterebbe una sistematica sottovalutazione dei benefici derivanti al minore dal trasferimento, accompagnata da una parallela sopravvalutazione dei presunti pregiudizi per il rapporto padre-figlio. Invero, secondo la , il considerevole aumento del proprio stipendio, Pt_1 oltre ai numerosi benefici accessori previsti dal nuovo contratto offertole, garantirebbe alla famiglia condizioni economiche notevolmente migliorate, con evidenti ricadute positive sulla qualità della vita di parimenti, la distanza tra Milano e Il RO non potrebbe in alcun modo costituire un R_ impedimento, considerata la disponibilità di numerosi collegamenti giornalieri e l'impegno assunto dalla madre di sostenere integralmente i costi dei viaggi del padre. Al riguardo, l'appellante ha reso nota la disponibilità a individuare e arredare un appartamento – con locazione annuale – quale luogo dove padre e figlio possano trascorrere del tempo durante la permanenza egiziana del padre.
7.Con decreto del 28.07.2025, il Presidente della sezione famiglia e minori ha rimesso l'esame della sospensiva insieme col merito alla prima udienza fissata per il giorno 1.10.2025, sostituendo l'udienza fissata col deposito di note scritte e assegnando termine per il relativo deposito fino al secondo giorno antecedente a quello già fissato per l'udienza sostituita. Con provvedimento del giorno 8.09.2025, visto l'impegno del consigliere relatore in attività formativa, il Presidente ha disposto il rinvio del procedimento all'udienza del 12.11.2025, successivamente ricollocato per motivi organizzativi all'udienza del 19.11.2025.
8. Con comparsa del 12.09.2025 si è costituito nel presente giudizio che ha chiesto il CP_1 rigetto delle domande avversarie ritenute infondate in fatto e in diritto, e la conferma integrale della sentenza del Tribunale di Monza n. 1352/2025. Parte appellata ha dedotto:
- che, al contrario di quanto affermato da parte appellante, la sentenza gravata non avrebbe violato né falsamente applicato l'art. 337-ter c.c. ed i principi in materia di interesse superiore del minore: piuttosto il Tribunale ha correttamente applicato la norma al caso concreto, dopo aver valutato tutte le circostanze di fatto emerse nel corso del processo e ha stabilito con riferimento a che “…le argomentazioni prospettate dalla ricorrente non sono idonee…a R_
7 derogare o compromettere al diritto alla bigenitorialità dello stesso”. In particolare, il Tribunale, ha chiarito che il diritto sancito in favore del minore dall'art. 337 ter c.c. non può essere compromesso o limitato nel caso in cui, come adesso, tale compromissione sia motivata dall'esigenza di un singolo genitore di realizzare un proprio progetto di vita;
- che l'offerta del pagamento di un alloggio allorché il Sig. dovesse recarsi in Egitto per R_ stare con non cambierebbe la situazione, poiché non si sentirebbe “a casa” col R_ R_ padre, in una dimora non abituale né per l'uno né per l'altro, come invece avviene per la casa in cui vive quotidianamente l'appellato a Milano, abitualmente frequentata dal bambino;
- che il superiore interesse di ad avere un'istruzione di alto livello è già ampiamente R_ garantita all'interno del suo contesto abituale ove sta sviluppando la propria personalità;
- che la sentenza di primo grado non ha violato la libertà di circolazione della né la sua Pt_1 libertà di trasferirsi dove meglio desidera, ma tale decisione non può comprimere o limitare il diritto alla bigenitorialità di vieppiù che la ricorrente ben conosceva dove vivesse il R_ nuovo compagno Sig. e quali fossero i suoi interessi imprenditoriali;
Parte_2
- che una stabile consuetudine di vita non può assolutamente essere garantita nell'ambito di una relazione padre/figlio che si svolge a oltre duemila km. di distanza;
- che la sig.ra , nel proprio ambito lavorativo, qualora, per una sua scelta personale (visto Pt_1 che risulta già impiegata presso una società italiana molto prestigiosa come Saipem Spa), voglia effettivamente progredire professionalmente, potrebbe reperire interessanti ed economicamente gratificanti opportunità anche in Italia;
- che la sentenza di primo grado non presenta alcun vizio di motivazione, poiché il Tribunale avrebbe spiegato esaustivamente la necessità di preservare il diritto alla bigenitorialità di stabilendo che un eventuale trasferimento del bambino in Egitto possa compromettere R_ in modo irreversibile il diritto del Sig. a essere genitore e quello del minore di avere R_ un padre;
né risulta violata alcuna Convenzione Internazionale, poiché l'interesse di si R_ ribadisce, è quello di continuare ad avere un padre presente, non quello di frequentare una scuola internazionale in un altro continente;
- che, da ultimo, la concretezza del progetto di vita della Sig.ra - tutta da verificare perché, Pt_1 al contrario di ciò che afferma controparte, l'appellante non ha mai convissuto con il padre del neonato e prospetta già ora una crisi di coppia in caso di diniego al trasferimento- Pt_2
e l'assenza di una volontà ostruzionistica da parte della madre, non possono in alcun modo prevalere sul diritto del minore a godere di rapporti stabili, continuativi e di affezione vera con entrambi i genitori.
10. Con provvedimento del 17.11.2025 la Corte ha respinto l'istanza di anticipazione di udienza e di discussione orale presentate dalla . Pt_1
11. All' udienza del 19.11.2025 la Corte, dato atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti il 17.11.2025 e del parere del P.G., ha trattenuto la causa in decisione.
Motivi della decisione 12. Osserva la Corte che l'appello proposto da va respinto. Parte_1
Preliminarmente si rileva l'inammissibilità della memoria di replica prodotta da parte appellante il 23.10.2025 in quanto non autorizzata atteso che con provvedimento del 28.07.2025 il Presidente della sezione famiglia e minori della Corte di Appello ha disposto ex artt. 127, 127 bis e 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza con il deposito di “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”con termine per il relativo deposito al secondo giorno antecedente alla data dell'udienza sostituita.
8 La disposta cartolarizzazione dell'udienza esclude l'applicabilità nel caso in esame dell'art.473 bis 32 c.p.c. che prevede la facoltà delle parti di deposito di memorie. A ciò si aggiunga che trattasi comunque di memoria irrilevante ai fini della decisione atteso che nella medesima l'appellante ha continuato a reiterare le argomentazioni già ampiamente svolte nell'atto di appello e nel giudizio di primo grado.
13. Tanto premesso la Corte rileva che l'appellante denuncia, nel corpo di un atto di impugnazione eccessivamente lungo e ripetitivo, in spregio ai criteri di sinteticità e chiarezza degli atti processuali, la violazione e falsa applicazione dell'art.337 ter c.c., l'omessa e insufficiente motivazione su fatti decisivi, per l'ingiustificata limitazione del proprio diritto fondamentale di trasferire la residenza propria e del figlio in Egitto, fermo l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori. Secondo la prospettazione dell'appellante il trasferimento in Egitto garantirebbe maggiormente l'interesse del figlio ad una corretta realizzazione della propria personalità, grazie alle opportunità esistenti nel Paese estero, oltre che l'interesse della madre ad una migliore realizzazione professionale e al consolidamento familiare del nuovo nucleo costituito col compagno e il figlio avuto da questi e consentirebbe comunque di salvaguardare il rapporto di col padre mediante una differente R_ modulazione del regime di frequentazione del figlio. Si tratta di prospettazione che la Corte non condivide.
14.Giova rammentare che secondo gli arresti della giurisprudenza di legittimità nel disciplinare l'affidamento, e le modalità di visita e di frequentazione del figlio minore occorre evitare che i provvedimenti adottati anche in grado di appello o reclamo producano una lesione al diritto fondamentale alla vita familiare, sancito dall'art. 8 CEDU, “accadendo ciò quando tali statuizioni, risultino a tal punto limitative, ed in contrasto con il tipo di affidamento scelto, da violare il diritto alla bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire a quest'ultimo una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, tenuti a cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione della prole (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9442 del 09/04/2024; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 332 del 05/01/2024; Cass., Sez. 1, Sentenza, n. 32013 del 17/11/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza, n. 4796 del 14/02/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9764 dell'08/04/2019). Ancora è stato chiarito che “la determinazione dei tempi di presenza dei minori presso i genitori che non vivono più insieme connota il modo concreto con cui la relazione tra genitore e figlio e, con essa, la responsabilità genitoriale può continuare ad esercitarsi, attribuendo al genitore uno spazio e un tempo nell'ambito del quale egli può continuare a svolgere la funzione parentale, con le connesse responsabilità, e assolvere così alle funzioni di cura, educazione ed istruzione, stabilite dalla legge. Si tratta, quindi, di un tempo più o meno esteso ma comunque qualificato, perché deve ricomprendere momenti di vita del minore in cui si possano effettivamente svolgere le funzioni genitoriali sotto ogni aspetto, segnatamente l'accudimento e l'educazione, condividendone la vita quotidiana e non solo il tempo della “visita” o dello svago ad essa eventualmente connesso” (v. in motivazione Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9442 del 09/04/2024). Nel medesimo senso è stato chiarito che “la suddivisione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore è il frutto di una valutazione ponderata del giudice del merito, che partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, deve tener conto anche del suo diritto ad una significativa relazione con entrambi i genitori e il diritto di questi ultimi di esplicare, nella relazione con i figli, il proprio ruolo educativo” (v. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9442 del 09/04/2024). Dunque secondo la Cassazione “Nei procedimenti previsti dall'art. 337-bis c.c., il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall'esclusivo interesse
9 morale e materiale della prole, il quale, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull'affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto intesa al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio, in applicazione di valutazioni astratte, non misurate con la specifica realtà familiare.” (Sez. 1 - , Ordinanza n. 1486 del 21/01/2025). Ancora è stato affermato che “Il diritto del minore al mantenimento di rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori (art. 337 quater c.c.), che in via sistematica si colloca all'interno di quello al rispetto della vita familiare di rilievo convenzionale (art. 8 Cedu), là dove si verifichi la crisi della coppia va riconosciuto dal giudice del merito in composizione con l'interesse del genitore, collocatario e non, nella loro reciproca relazione in cui l'interesse primario del figlio deve porsi quale punto di "tenuta" o "caduta" della mediazione operata. Il giudice del merito chiamato ad autorizzare il trasferimento di residenza del genitore collocatario del minore deve pertanto valutare con l'interesse di quest'ultimo, nell'apprezzata sussistenza della sua residenza abituale quale centro di interessi e relazioni affettive, quello del genitore che abbia richiesto il trasferimento e, ancora, del genitore non collocatario su cui ricadono gli effetti del trasferimento autorizzato, per le diverse peggiorative modalità di frequentazione del figlio che gliene derivino.” (Sez. 1 - , Ordinanza n. 4796 del 14/02/2022). La Suprema Corte ha altresì sancito che “l'invocato diritto degli adulti a scegliere il luogo di residenza deve essere bilanciato con il diritto del minore a conservare la bi-genitorialità, impegnando ciascun genitore a garantire la presenza dell'altro nella vita del figlio, salde relazioni affettive con entrambi i genitori e una stabile consuetudine di vita” (Cass.Sez.1, n.33608/2021).
15.Applicando tali principi al caso in esame risulta evidente che l'interesse preminente di non R_ potrebbe essere adeguatamente tutelato in caso di trasferimento in Egitto al seguito della madre, neppure mediante una diversa modulazione del regime di incontri con il genitore non collocatario, tenuto conto, in primo luogo, della distanza tra l'Egitto e l'Italia dove vive il padre, il cui legame affettivo col figlio sarebbe messo a rischio con incidenza negativa sullo sviluppo psico-fisico del minore ed altresì del conseguenziale sradicamento dall'ambiente di vita in Italia in cui il minore è integrato. A tale ultimo riguardo si rileva che dagli atti emerge come il minore nell'attuale dimora a R_
NE sia al centro, oltre che di relazioni affettive con la famiglia del padre anche di una rete di relazioni sociali con i pari, come attestato dalle fotografie prodotte dall'appellato che ritraggono
R_ assieme a bambini della sua età in differenti occasioni. Invece le foto allegate dall'appellante agli atti del presente giudizio ritraggono sempre quale unico bambino in un contesto di adulti, i parenti
R_ ed amici del nuovo compagno della madre. Il richiesto trasferimento avrebbe quindi nell'immediato l'effetto di privare oltre che della
R_ stabile frequentazione con il padre e conseguentemente del pieno diritto del minore alla bi- genitorialità, attualmente modulata su due fine settimana mensili ed un pernotto infrasettimanale, anche della sua vita di relazione, in palese contrasto con l'interesse del minore. Ciò è a dirsi tanto più ove si consideri che il minore si troverebbe inserito in un contesto scolastico frequentato da bambini che parlano una lingua diversa con la inevitabile fatica nelle possibilità di comunicazioni col gruppo dei pari che farebbero sentire isolato.
R_
Il trasferimento all'estero inoltre renderebbe grandemente più difficile l'esercizio da parte del padre dei doveri connessi alla responsabilità genitoriale gravanti su entrambi i genitori e del diritto-dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione del figlio.
10 Non si reputa infatti sufficiente a tal fine la rimodulazione del diritto di visita paterno proposto dall'appellante per l'evidente considerazione che la quotidianità della relazione padre-figlio, fatta anche della condivisione di un habitat domestico in cui il minore si sente a casa, verrebbe completamente stravolta e la diade padre-bambino si troverebbe in uno dei due fine settimana di spettanza paterna a dover permanere in un ambiente estraneo. Del resto la sentenza impugnata ha addirittura disposto l'ampliamento del diritto di visita paterno con l'inserimento del pernotto infrasettimanale di dal padre, in considerazione della crescita del R_ minore rispetto all'epoca della separazione e dell'adeguatezza dimostrata dal nell'esercizio R_ della funzione genitoriale. Con il trasferimento in Egitto questo ulteriore tempo “di qualità” per la relazione padre-figlio verrebbe drasticamente eliminato. Conclusivamente l'eventuale trasferimento di in Egitto si reputa contrario al suo interesse R_ morale e materiale.
16. In contrario non rilevano le argomentazioni di parte appellante relative alle asserite migliori opportunità che avrebbe in Egitto, anche quale formazione scolastica, tenuto conto del fatto che R_ si tratta di un minore di tenera età, la cui formazione scolastica può essere adeguatamente garantita anche in Italia dove peraltro il bambino non incontra ostacoli linguistici nella socializzazione coi pari, importantissima per l'adeguato sviluppo della sua personalità. Parimenti irrilevanti ai fini di dimostrare il benessere di quando è in Egitto e la sua capacità di R_ adattamento sono le numerose fotografie prodotte dall'appellante che ritraggono il minore Per_2 in aereo o in svariate località turistiche, egiziane e non: nessuno dubita che il minore sia contento di partire con la mamma per viaggi e vacanze, ma perché di questo si tratta, parentesi di svago dalle quali il bambino sa che rientrerà, ritrovando le sue abitudini, le sue cose (a casa del papà e della mamma) e soprattutto la stabile relazione col papà. A fronte della considerazione del superiore interesse morale e materiale del minore sono inevitabilmente destinate a cedere, in applicazione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, le aspirazioni professionali di parte appellante relative alle opportunità lavorative asseritamente meglio confacenti alla sua professionalità che la stessa avrebbe in Egitto. Sul punto si rileva peraltro che la ha allegato una proposta della società El Mostakbal sita a Il Pt_1
RO (doc.22 allegato alla memoria del 16.06.2025) che risulta scaduta il 20.08.2025, ovvero a meno di un mese dalla presentazione dell'atto di appello del 25.07.2025.
L'altra proposta lavorativa della Taiyo Anzen S.r.l. (doc.16 allegato alla memoria del 6.06.2025) prevede espressamente tra i “benefit e condizioni aggiuntive” l'articolazione del lavoro da remoto
“fino al 50% delle giornate lavorative” oltre che un orario di lavoro flessibile. Si tratta dunque di condizioni contrattuali che non si reputano sufficienti a fondare la prospettata necessità della di Pt_1 trasferirsi a lavorare in Egitto, considerato altresì che l'elevata professionalità dell'appellante la rende sicuramente in grado di reperire opportunità di crescita professionale anche in Italia. Infine va rilevato che nulla è stato specificamente allegato dall'appellante in ordine all'attività lavorativa del nuovo compagno che sia tale da obbligarlo a permanere in Egitto anche adesso che ha un figlio con la , evidentemente concepito da entrambi con la consapevolezza della preesistenza Pt_1 di e dei suoi diritti. R_
Resta ferma la possibilità per la , laddove insista nel dar seguito al progetto di stabilizzazione Pt_1 della vita sua e del nuovo nucleo familiare in Egitto e alle sue aspirazioni di crescita professionale, di addivenire ad una rimodulazione concordata delle condizioni di affido e collocamento del minore che dovrebbe ineludibilmente prevedere il collocamento prevalente di presso il padre, foriero R_ anch'esso di problematiche di adattamento e, in ultima analisi, di possibile sofferenza per il bambino a causa del distacco dalla madre.
11 Alla stregua delle considerazioni fin qui svolte, assorbita ogni ulteriore questione, l'appello proposto da va respinto. Parte_1
17. Le spese seguono la soccombenza e vanno integralmente poste a carico dell'appellante, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 1352/2025 del Tribunale di Monza pubblicata il 01.07.2025, resa nel procedimento n.3128/2025 R.G., in materia di modifica delle condizioni di separazione per l'autorizzazione al trasferimento all'estero del minore , così provvede Persona_1
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna alla rifusione delle spese processuali del presente giudizio in favore Parte_1 di che liquida in complessivi € 3.966,00 oltre rimborso forfettario spese e oneri CP_1 di legge.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 19.11.2025.
Il Presidente est.
MA OM
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile
Composta dai magistrati: Dott.ssa MA OM Presidente rel. Dott. Lucio Marcantonio Consigliere Dott.Nunzio Daniele Buzzanca Consigliere
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa in camera di Consiglio all'udienza del 19.11.2025, promossa con ricorso del 25.07.2025 da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
NE (MI), Via Luigi Cadorna, n. 11, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Mangia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Ingegnoli, n. 9
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), nato a [...], l'[...], residente in CP_1 C.F._2
Milano, via Giuba n. 13, rappresentato e difeso, dall'avv. Marco Tazzoli presso il cui studio in Milano, via Francesco Denti n. 1, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
Oggetto: Ricorso in appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza (R.G. n. 3128/2025) pubblicata il 01.07.2025, in materia di modifica delle condizioni di separazione.
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano, Dott.ssa che ha espresso parere negativo all'accoglimento dell'appello. CP_2
CONCLUSIONI
Per parte appellante Pt_1
“In via pregiudiziale e cautelare:
1 sospendere e/o revocare l'esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto In via principale: per tutti i motivi di cui in narrativa, previa ogni più opportuna declaratoria, riformare integralmente la sentenza n. 1352/2025 emessa dal Tribunale di Monza e accogliere le conclusioni così come formulate dalla ricorrente in primo grado e nello specifico: 1.autorizzare il trasferimento della residenza del minore nella Repubblica Araba Persona_1 CP_ d'Egitto, presso Il RO, all'indirizzo , , , C.F._3 CP_3 Controparte_4
Governorate 3244101, riconoscendo che tale trasferimento rappresenta la soluzione maggiormente rispondente al superiore interesse del minore per le ragioni esposte nel presente atto;
2.emettere il conseguente nulla osta per l'iscrizione del minore presso la British International School (BISC) - RO-Alexandria Desert Road, Beverly Hills, 6th of October, 12451, Egitto, per l'anno scolastico 2025/2026 e per gli anni successivi;
3.confermare l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre , con la quale il minore condividerà la Parte_1 residenza anagrafica al RO;
4.stabilire il seguente calendario di visite e permanenze del minore presso il padre , CP_1 che garantisce il rispetto del principio di bigenitorialità attraverso modalità moderne e adeguate alle circostanze del caso:
-Weekend alternati mensili, di cui uno con il padre che si reca al RO e uno con che rientra R_ in Italia accompagnato dalla madre o da persona di sua fiducia;
-Quattro settimane estive non consecutive (una a giugno, una a luglio, una ad agosto e una a settembre), da concordare entro il 31 Maggio di ogni anno, con possibilità di accordi diversi tra i genitori;
-Festività natalizie e pasquali secondo gli accordi in vigore, con possibilità per di rientrare in R_
Italia compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici;
-Ogni qualvolta il padre ne abbia la possibilità, compatibilmente con il proprio lavoro e con gli impegni del minore, previo preavviso alla madre di almeno 20 giorni;
5. stabilire che durante i rispettivi periodi di permanenza ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento ordinario del minore, in via transattiva e in considerazione del significativo incremento del reddito materno derivante dalle nuove opportunità lavorative;
6. confermare l'obbligo del padre di corrispondere il 50% delle spese straordinarie del minore, così come previste dal Protocollo d'intesa del Tribunale di Monza del 07.05.2018, garantendo così la partecipazione paritaria alle spese per l'educazione, la salute e la crescita di (con esclusione R_ delle spese di istruzione relative alla iscrizione e frequenza presso l'istituto British International School (BISC), che rimarrebbero a esclusivo carico della GN ); Pt_1
7. dare atto che la madre si assume integralmente l'onere economico relativo ai Parte_1 viaggi del padre per recarsi al RO (biglietti aerei andata e ritorno, trasferimenti aeroportuali, alloggio con locazione annuale), dimostrando così la propria volontà di favorire e sostenere il rapporto padre-figlio
8. disporre che ciascun genitore garantisca all'altro contatti telefonici quotidiani con nel R_ rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, anche mediante videochiamate e altri strumenti di comunicazione digitale, al fine di mantenere la continuità del rapporto affettivo anche a distanza;
In ogni caso: condannare la parte appellata al pagamento delle spese e dei compensi processuali di entrambi i gradi di giudizio.
2 Con ogni più ampia riserva di ulteriore attività difensiva, anche di carattere istruttorio, e di migliore specificazione delle conclusioni in sede di discussione orale o nei successivi scritti difensivi eventualmente ammessi. ISTANZA DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE Si chiede che la presente causa sia fissata per la discussione orale con la massima urgenza possibile, considerato che l'eventuale ritardo nella decisione potrebbe comportare pregiudizi irreversibili per il minore, in particolare con riferimento all'iscrizione presso l'istituto scolastico per l'anno 2025/2026 e all'organizzazione della vita familiare. L'urgenza è determinata dalla necessità di garantire a la possibilità di iniziare il nuovo anno R_ scolastico presso la British International School of RO, opportunità che verrebbe irrimediabilmente compromessa da un eccessivo ritardo nella definizione della controversia. Per parte appellata:
“In via preliminare: rigettare la domanda di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado formulata ex adverso, perché infondata in fatto e in diritto, per i motivi esposti nella narrativa del presente atto. In via principale, nel merito: previo ogni opportuno accertamento, rigettare, per i motivi esposti in narrativa, l'appello avanzato dalla sig.ra avverso la sentenza del Tribunale di Monza Parte_1
n. 1352/2025 e, per l'effetto, confermare detta sentenza in ogni sua parte. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Svolgimento del processo
§ Il procedimento di primo grado
1. e contraevano matrimonio il 17.10.2021: dall'unione è nato CP_1 Parte_1 R_
a Milano, il 29.07.2020.
2.Con ricorso congiunto depositato in data 20.06.2023 davanti al Tribunale di Milano, i coniugi chiedevano di ottenere la pronuncia della separazione personale alle condizioni concordate che prevedevano tra l'altro: l'affido condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre ed assegnazione a quest'ultima della casa coniugale di NE;
la regolamentazione del diritto di visita paterno con la previsione di ampia facoltà per il padre di vedere e tenere con sé il figlio durante i giorni infrasettimanali oltre che a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica sera alle 21.00 (e regolamentazione del diritto di visita paterno anche per il caso di disaccordo dei genitori sui periodi di rispettiva competenza) e la predisposizione di un calendario per le vacanze scolastiche estive, natalizie e pasquali secondo il criterio dell'alternanza; la previsione che in caso di nuove relazioni sentimentali dei genitori i nuovi partner venissero introdotti gradualmente nella vita del minore;
un contributo paterno al mantenimento del minore di € 300,00 mensili con specifica delle spese comprese nel mantenimento ordinario -esclusa la mensa scolastica- oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'attribuzione alla madre dell'assegno unico in misura del 100%. Il Tribunale con sentenza n. 7591/2023, depositata il 4.10.2023, dichiarava la separazione dei coniugi omologando le condizioni tra i medesimi concordate
3. Con ricorso per la modifica delle condizioni di separazione del 30.04.2025, Parte_1 chiedeva al Tribunale di Monza l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“VOGLIA IL TRIBUNALE IN VIA DI ASSOLUTA URGENZA, ai sensi dell'art. 473 bis 15 c.p.c. 1.autorizzare a trasferire la residenza del figlio a Il RO, all'indirizzo: Parte_1 Persona_1
, , , , ed emettere il nulla osta C.F._3 CP_3 Controparte_4 Controparte_6 P.IVA_1
3 per l'iscrizione del minore sin dall'anno scolastico 2025/2026 presso la British International School (BISC) - RO-Alexandria Desert Road, Beverly Hills, 6th of October, 12451, Egitto - https://www.bisc.edu.eg; NEL MERITO
2.confermare l'affidamento condiviso di a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso R_ la madre, con la quale condividerà la residenza anagrafica;
3.previa autorizzazione al trasferimento all'estero del minore, disporre che il padre potrà stare con il figlio, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative:
- a weekend alternati, dal venerdì fino alla domenica sera (il primo weekend, recandosi egli personalmente a Il RO, mentre il secondo weekend sarà la mamma, o una persona di fiducia da lei delegata, a portare in Italia); R_
- riguardo alle vacanze estive, quattro settimane, non consecutive (una a giugno, una a luglio, una ad agosto e una a settembre), da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
- riguardo alle festività cattoliche natalizie e pasquali, si confermano gli accordi in vigore, con la possibilità di di fare rientro in Italia, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici;
R_
- in ogni caso, ogni qualvolta potrà, compatibilmente con il proprio lavoro e con gli impegni scolastici ed Per_ extrascolastici di comunicando il proprio arrivo, a Il RO, alla signora almeno 20 giorni Pt_1 prima;
4.disporre che, nel periodo di permanenza presso di sé, ciascun genitore sia tenuto a garantire all'altro contatti telefonici quotidiani con nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio, R_ anche mediante videochiamate;
5.disporre che, autorizzato il trasferimento all'estero del minore, in via transattiva, ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario di in via diretta nel periodo di permanenza del minore presso R_ di sé;
6.disporre che, il signor sia obbligato a corrispondere il 50% delle spese straordinarie del figlio R_
così come previste dal Protocollo d'intesa del Tribunale di Monza del 7.5.2018; R_
7.dare atto che, autorizzato il trasferimento all'estero del minore, in via transattiva, il costo mensile del biglietto aereo andata e ritorno dovuto dal padre per far visita al figlio a Il RO, i transfert e le relative notti di permanenza a Il RO saranno a carico della signora Pt_1
8.Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e spese forfetarie. IN VIA ISTRUTTORIA: disporre, qualora ritenuta necessaria, CTU psicologica per verificare:
* sia la piena rispondenza del trasferimento di in Egitto al prevalente interesse del minore (che è R_ quello di convivere con il genitore di riferimento, la madre, conservando e rafforzando il legame con il padre, , nonché costruire, fin da subito, il legame affettivo con il fratellino nascituro); CP_1
* sia le capacità genitoriali dei Signori e e individuare le migliori modalità di collocamento Pt_1 R_ di anche al fine di valutare la regolamentazione ottimale degli interessi coinvolti. R_ Con ogni più ampia riserva di meglio articolare e precisare le domande di merito e istruttorie anche a seguito delle difese di controparte”. La ricorrente rappresentava che, rispetto alla data della separazione, erano intervenute significative novità nella propria vita personale: aveva intrapreso una nuova relazione sentimentale con il Sig. ed era incinta di un secondo figlio concepito con il predetto;
il nuovo Parte_2 compagno risiedeva ormai da tempo e per importanti ragioni lavorative in Egitto, dove erano disponibili per la importanti occasioni lavorative con incarichi di responsabilità e prestigio Pt_1 maggiori di quello attualmente ricoperto ed incremento di reddito. In conseguenza di ciò, la chiedeva l'autorizzazione a trasferirsi in Egitto per poter consentire al Pt_1 nascituro di godere della figura genitoriale paterna e contemporaneamente, anche al fine di non vedere interrotto il rapporto con il primogenito, la ricorrente chiedeva al Tribunale di autorizzarsi in via di urgenza il trasferimento di in Egitto, con la precisazione che tale intenzione era già stata R_ ostacolata dal padre, timoroso di vedere compromesso il suo diritto alla genitorialità.
4 3. Si costituiva in data 4.06.2025 così concludendo: CP_1
“A) Rigettare le avverse domande;
B) Confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. cronol.7591/2023 del 4 ottobre 2023, eccezion fatta per le visite infrasettimanali che dovranno prevedere per tutti i giorni previsti il pernottamento ed un ampliamento infrasettimanale di un giorno in più con pernotto nella settimana che termina con il week end della mamma;
C) Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede sin d'ora che venga disposta CTU sul nucleo famigliare comprese le famiglie d'origine nonché la famiglia acquisita per parte materna, al fine di esprimersi sugli ostacoli familiari e su opportunità di adottare regimi di affido e collocamento alternativi”.
4. All'udienza del 19.06.2025, le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi scritti introduttivi. Parte resistente precisava ulteriormente:
“(…) chiediamo un ampliamento delle visite infrasettimanali nei seguenti termini: nella settimana che finisce col week-end paterno, disporsi un pernotto di presso il padre e nella settimana R_ successiva due pernotti. Chiediamo che il padre possa trascorrere col padre, quest'estate, due settimane consecutive”. Altresì, le parti dichiaravano di essere addivenute al seguente accordo:
“Per l'estate 2025, anche alla luce della nascita del fratellino, i genitori concordano che R_ trascorra questa estate col padre tre settimane, tutte non consecutive, cercando anche di creare occasioni di incontro dei due nuclei familiari allargati”.
All'esito il Giudice Delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
5. Con sentenza emessa in pari data e pubblicata in data 1.07.2025, il Tribunale di Monza, definitamente pronunciando sul ricorso promosso dalla , ha così statuito: Pt_1
“I. Rigetta il ricorso e non autorizza il trasferimento del minore in Egitto;
II. Recepisce l'accordo delle parti rispetto alle vacanze estive dell'anno 2025; III. A parziale riforma della sent. n. 7591/23 – pubbl. in data 04.10.2023 emessa dal Tribunale di Milano in data 27.09.2023, dispone che il padre possa tenere con sé il figlio minore a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola e ogni settimana dal mercoledì all'uscita da scuola sino al giovedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
dispone che dall'estate 2026, potrà trascorrere con ciascun genitore tre settimane, di R_ cui almeno due consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno e fatti sempre salvi migliori e diversi accordi tra i genitori. IV. Rigetta le istanze istruttorie;
V. Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di da Parte_1 CP_1 quantificarsi in euro 3.641,00, per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% delle spese generali ed oneri fiscali e previdenziali come per legge”.
Il Tribunale ha respinto la richiesta di autorizzazione al trasferimento in Egitto del minore R_ evidenziando che le scelte ed i nuovi progetti familiari della non potevano pregiudicare il diritto Pt_1 del minore a crescere vicino ad entrambi i genitori, a vivere nei rispettivi contesti, a creare un legame con entrambi gli habitat al fine di sentirsi “a casa” sia con la madre che col padre. In ragione di ciò, la proposta della ricorrente di compensare gli incontri infrasettimanali persi con la concessione di maggiori periodi di frequentazione padre-figlio durante le permanenze in Italia (ad esempio nel periodo estivo) non poteva ritenersi adeguata a tutelare i già menzionati aspetti.
5 Il Tribunale considerava irrilevanti le ragioni a sostegno del trasferimento correlate ad opportunità di carriera della , tenuto conto della eccellente professionalità della ricorrente, spendibile anche Pt_1 in Italia ed altresì infondate le ragioni riferite ad opportunità materiali per considerato che il R_ minore in Italia potrebbe beneficiare comunque di un'ottima istruzione e di circostanze di vita confacenti alla sua età e al suo sviluppo. Il Tribunale ha quindi confermato il collocamento prevalente del minore presso la madre in ragione della circostanza rappresentata dalla che in caso di mancata autorizzazione da parte del Pt_1
Tribunale al trasferimento in Egitto, la ricorrente avrebbe rinunciato al trasferimento in Egitto, permanendo nell'attuale abitazione di NE. Rispetto alla richiesta paterna di incremento dei tempi di visita del figlio presso di sé, il Tribunale ha rilevato che il minore risultava ormai cresciuto e quindi in grado di trascorrere più pernottamenti presso il padre, evenienza confortata dalle dichiarazioni della madre in ordine alle buone competenze e capacità genitoriali del . R_
§ Il procedimento di secondo grado 6. Avverso la sentenza di cui al punto che precede in data 25.07.2025 ha promosso Parte_1 ricorso in appello ex art. 473-bis.30 c.p.c. chiedendone la riforma per i seguenti motivi: Primo motivo di appello: violazione e falsa applicazione dell'art. 337-ter c.c. e dei principi in materia di interesse superiore del minore. Secondo motivo di appello: violazione del diritto alla libertà di circolazione e soggiorno e del diritto al lavoro. Terzo motivo di appello: gravi vizi di motivazione della sentenza impugnata. Quarto motivo di appello: violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e della Convenzione sui Diritti del Fanciullo. Quinto motivo di appello: errore di fatto nella valutazione delle prove e nella ricostruzione dei presupposti. Con il primo motivo di doglianza l'appellante ha censurato la lettura del diritto al bigenitorialità resa dal Tribunale di Milano, ritenendola rigida, formalistica e territorialmente vincolata, nonché lontana dall'orientamento consolidato della Corte di Cassazione e dalle più moderne acquisizioni della dottrina familiaristica, per le quali il principio di bigenitorialità non può essere interpretato in termini meramente quantitativi o matematici, ma deve essere inteso come il diritto del minore a mantenere relazioni significative e continuative con entrambi i genitori, privilegiando la qualità del rapporto rispetto alla mera frequenza degli incontri. Il Tribunale, interpretando il trasferimento all'estero come una lesione automatica e irreversibile del diritto paterno alla bigenitorialità ha privato il minore di opportunità di crescita e sviluppo, quale l'accesso a un'istruzione internazionale di eccellenza presso la British International School of RO nonché a servizi sanitari e ricreativi di qualità superiore, in ossequio a una concezione conservatrice, astratta e formalistica della genitorialità. Dal punto di vista relazionale e familiare, la ha evidenziato che il trasferimento consentirebbe a Pt_1 di crescere in un nucleo familiare stabile e unito, mantenendo il rapporto quotidiano con la R_ madre, figura di riferimento primario, e costruendo al contempo un legame solido e duraturo con il fratellino quanto al , la sua modalità di lavoro interamente in smart working, lungi Pt_2 R_ dal rappresentare un ostacolo al trasferimento, costituirebbe invece un elemento facilitatore utile a rendere più agevole la gestione dei viaggi internazionali, rispetto ai quali la madre avrebbe inoltre assunto l'impegno di sostenerne integralmente i costi. Con il secondo motivo di gravame la ha contestato la sentenza impugnata sotto il profilo della Pt_1 violazione dei diritti costituzionalmente garantiti della persona, in particolare del diritto alla libertà di circolazione e soggiorno sancito dall'art. 16 della Costituzione e del diritto al lavoro tutelato dall'art. 6 4 della stessa Carta fondamentale. Il diniego del trasferimento costringe la a rinunciare alla Pt_1 ricongiunzione del nucleo familiare, alla possibilità di garantire al neonato figlio il diritto Pt_2 di costruire un rapporto padre e figlio e alle opportunità lavorative di eccezionale rilevanza per il proprio sviluppo professionale e per il benessere economico della famiglia. Con il terzo motivo l'odierna ricorrente ha rilevato che la sentenza impugnata non fornisce motivazione specifica e circostanziata circa le ragioni per cui il trasferimento sarebbe contrario all'interesse del minore: il Giudice si è limitato a generiche affermazioni circa la necessità di preservare la "quotidianità" del rapporto padre-figlio, omettendo di valutare adeguatamente l'istruttoria svolta nel corso del procedimento, ove la documentazione prodotta dalla ricorrente - relativa alla valutazione dei rischi nel territorio del RO e alle opportunità formative per - R_ dimostrava chiaramente la serietà e la concretezza del progetto di trasferimento, nonché i molteplici benefici che ne sarebbero derivati per il minore. Con il quarto motivo d'appello ha evidenziato la violazione della Convenzione Europea dei Pt_1
Diritti dell'Uomo e della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, i cui principi avrebbero imposto alle autorità giudiziarie di valutare concretamente e specificamente quale soluzione fosse maggiormente rispondente all'interesse del minore, senza applicare presunzioni assolute o criteri astratti. Con il quinto ed ultimo motivo sono stati ulteriormente ribaditi i gravi errori di fatto commessi dal Tribunale nella valutazione delle prove e nella ricostruzione dei presupposti della decisione;
la sentenza impugnata, difatti, presenterebbe una sistematica sottovalutazione dei benefici derivanti al minore dal trasferimento, accompagnata da una parallela sopravvalutazione dei presunti pregiudizi per il rapporto padre-figlio. Invero, secondo la , il considerevole aumento del proprio stipendio, Pt_1 oltre ai numerosi benefici accessori previsti dal nuovo contratto offertole, garantirebbe alla famiglia condizioni economiche notevolmente migliorate, con evidenti ricadute positive sulla qualità della vita di parimenti, la distanza tra Milano e Il RO non potrebbe in alcun modo costituire un R_ impedimento, considerata la disponibilità di numerosi collegamenti giornalieri e l'impegno assunto dalla madre di sostenere integralmente i costi dei viaggi del padre. Al riguardo, l'appellante ha reso nota la disponibilità a individuare e arredare un appartamento – con locazione annuale – quale luogo dove padre e figlio possano trascorrere del tempo durante la permanenza egiziana del padre.
7.Con decreto del 28.07.2025, il Presidente della sezione famiglia e minori ha rimesso l'esame della sospensiva insieme col merito alla prima udienza fissata per il giorno 1.10.2025, sostituendo l'udienza fissata col deposito di note scritte e assegnando termine per il relativo deposito fino al secondo giorno antecedente a quello già fissato per l'udienza sostituita. Con provvedimento del giorno 8.09.2025, visto l'impegno del consigliere relatore in attività formativa, il Presidente ha disposto il rinvio del procedimento all'udienza del 12.11.2025, successivamente ricollocato per motivi organizzativi all'udienza del 19.11.2025.
8. Con comparsa del 12.09.2025 si è costituito nel presente giudizio che ha chiesto il CP_1 rigetto delle domande avversarie ritenute infondate in fatto e in diritto, e la conferma integrale della sentenza del Tribunale di Monza n. 1352/2025. Parte appellata ha dedotto:
- che, al contrario di quanto affermato da parte appellante, la sentenza gravata non avrebbe violato né falsamente applicato l'art. 337-ter c.c. ed i principi in materia di interesse superiore del minore: piuttosto il Tribunale ha correttamente applicato la norma al caso concreto, dopo aver valutato tutte le circostanze di fatto emerse nel corso del processo e ha stabilito con riferimento a che “…le argomentazioni prospettate dalla ricorrente non sono idonee…a R_
7 derogare o compromettere al diritto alla bigenitorialità dello stesso”. In particolare, il Tribunale, ha chiarito che il diritto sancito in favore del minore dall'art. 337 ter c.c. non può essere compromesso o limitato nel caso in cui, come adesso, tale compromissione sia motivata dall'esigenza di un singolo genitore di realizzare un proprio progetto di vita;
- che l'offerta del pagamento di un alloggio allorché il Sig. dovesse recarsi in Egitto per R_ stare con non cambierebbe la situazione, poiché non si sentirebbe “a casa” col R_ R_ padre, in una dimora non abituale né per l'uno né per l'altro, come invece avviene per la casa in cui vive quotidianamente l'appellato a Milano, abitualmente frequentata dal bambino;
- che il superiore interesse di ad avere un'istruzione di alto livello è già ampiamente R_ garantita all'interno del suo contesto abituale ove sta sviluppando la propria personalità;
- che la sentenza di primo grado non ha violato la libertà di circolazione della né la sua Pt_1 libertà di trasferirsi dove meglio desidera, ma tale decisione non può comprimere o limitare il diritto alla bigenitorialità di vieppiù che la ricorrente ben conosceva dove vivesse il R_ nuovo compagno Sig. e quali fossero i suoi interessi imprenditoriali;
Parte_2
- che una stabile consuetudine di vita non può assolutamente essere garantita nell'ambito di una relazione padre/figlio che si svolge a oltre duemila km. di distanza;
- che la sig.ra , nel proprio ambito lavorativo, qualora, per una sua scelta personale (visto Pt_1 che risulta già impiegata presso una società italiana molto prestigiosa come Saipem Spa), voglia effettivamente progredire professionalmente, potrebbe reperire interessanti ed economicamente gratificanti opportunità anche in Italia;
- che la sentenza di primo grado non presenta alcun vizio di motivazione, poiché il Tribunale avrebbe spiegato esaustivamente la necessità di preservare il diritto alla bigenitorialità di stabilendo che un eventuale trasferimento del bambino in Egitto possa compromettere R_ in modo irreversibile il diritto del Sig. a essere genitore e quello del minore di avere R_ un padre;
né risulta violata alcuna Convenzione Internazionale, poiché l'interesse di si R_ ribadisce, è quello di continuare ad avere un padre presente, non quello di frequentare una scuola internazionale in un altro continente;
- che, da ultimo, la concretezza del progetto di vita della Sig.ra - tutta da verificare perché, Pt_1 al contrario di ciò che afferma controparte, l'appellante non ha mai convissuto con il padre del neonato e prospetta già ora una crisi di coppia in caso di diniego al trasferimento- Pt_2
e l'assenza di una volontà ostruzionistica da parte della madre, non possono in alcun modo prevalere sul diritto del minore a godere di rapporti stabili, continuativi e di affezione vera con entrambi i genitori.
10. Con provvedimento del 17.11.2025 la Corte ha respinto l'istanza di anticipazione di udienza e di discussione orale presentate dalla . Pt_1
11. All' udienza del 19.11.2025 la Corte, dato atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti il 17.11.2025 e del parere del P.G., ha trattenuto la causa in decisione.
Motivi della decisione 12. Osserva la Corte che l'appello proposto da va respinto. Parte_1
Preliminarmente si rileva l'inammissibilità della memoria di replica prodotta da parte appellante il 23.10.2025 in quanto non autorizzata atteso che con provvedimento del 28.07.2025 il Presidente della sezione famiglia e minori della Corte di Appello ha disposto ex artt. 127, 127 bis e 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza con il deposito di “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”con termine per il relativo deposito al secondo giorno antecedente alla data dell'udienza sostituita.
8 La disposta cartolarizzazione dell'udienza esclude l'applicabilità nel caso in esame dell'art.473 bis 32 c.p.c. che prevede la facoltà delle parti di deposito di memorie. A ciò si aggiunga che trattasi comunque di memoria irrilevante ai fini della decisione atteso che nella medesima l'appellante ha continuato a reiterare le argomentazioni già ampiamente svolte nell'atto di appello e nel giudizio di primo grado.
13. Tanto premesso la Corte rileva che l'appellante denuncia, nel corpo di un atto di impugnazione eccessivamente lungo e ripetitivo, in spregio ai criteri di sinteticità e chiarezza degli atti processuali, la violazione e falsa applicazione dell'art.337 ter c.c., l'omessa e insufficiente motivazione su fatti decisivi, per l'ingiustificata limitazione del proprio diritto fondamentale di trasferire la residenza propria e del figlio in Egitto, fermo l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori. Secondo la prospettazione dell'appellante il trasferimento in Egitto garantirebbe maggiormente l'interesse del figlio ad una corretta realizzazione della propria personalità, grazie alle opportunità esistenti nel Paese estero, oltre che l'interesse della madre ad una migliore realizzazione professionale e al consolidamento familiare del nuovo nucleo costituito col compagno e il figlio avuto da questi e consentirebbe comunque di salvaguardare il rapporto di col padre mediante una differente R_ modulazione del regime di frequentazione del figlio. Si tratta di prospettazione che la Corte non condivide.
14.Giova rammentare che secondo gli arresti della giurisprudenza di legittimità nel disciplinare l'affidamento, e le modalità di visita e di frequentazione del figlio minore occorre evitare che i provvedimenti adottati anche in grado di appello o reclamo producano una lesione al diritto fondamentale alla vita familiare, sancito dall'art. 8 CEDU, “accadendo ciò quando tali statuizioni, risultino a tal punto limitative, ed in contrasto con il tipo di affidamento scelto, da violare il diritto alla bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire a quest'ultimo una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, tenuti a cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione della prole (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9442 del 09/04/2024; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 332 del 05/01/2024; Cass., Sez. 1, Sentenza, n. 32013 del 17/11/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza, n. 4796 del 14/02/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9764 dell'08/04/2019). Ancora è stato chiarito che “la determinazione dei tempi di presenza dei minori presso i genitori che non vivono più insieme connota il modo concreto con cui la relazione tra genitore e figlio e, con essa, la responsabilità genitoriale può continuare ad esercitarsi, attribuendo al genitore uno spazio e un tempo nell'ambito del quale egli può continuare a svolgere la funzione parentale, con le connesse responsabilità, e assolvere così alle funzioni di cura, educazione ed istruzione, stabilite dalla legge. Si tratta, quindi, di un tempo più o meno esteso ma comunque qualificato, perché deve ricomprendere momenti di vita del minore in cui si possano effettivamente svolgere le funzioni genitoriali sotto ogni aspetto, segnatamente l'accudimento e l'educazione, condividendone la vita quotidiana e non solo il tempo della “visita” o dello svago ad essa eventualmente connesso” (v. in motivazione Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9442 del 09/04/2024). Nel medesimo senso è stato chiarito che “la suddivisione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore è il frutto di una valutazione ponderata del giudice del merito, che partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, deve tener conto anche del suo diritto ad una significativa relazione con entrambi i genitori e il diritto di questi ultimi di esplicare, nella relazione con i figli, il proprio ruolo educativo” (v. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9442 del 09/04/2024). Dunque secondo la Cassazione “Nei procedimenti previsti dall'art. 337-bis c.c., il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall'esclusivo interesse
9 morale e materiale della prole, il quale, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull'affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto intesa al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio, in applicazione di valutazioni astratte, non misurate con la specifica realtà familiare.” (Sez. 1 - , Ordinanza n. 1486 del 21/01/2025). Ancora è stato affermato che “Il diritto del minore al mantenimento di rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori (art. 337 quater c.c.), che in via sistematica si colloca all'interno di quello al rispetto della vita familiare di rilievo convenzionale (art. 8 Cedu), là dove si verifichi la crisi della coppia va riconosciuto dal giudice del merito in composizione con l'interesse del genitore, collocatario e non, nella loro reciproca relazione in cui l'interesse primario del figlio deve porsi quale punto di "tenuta" o "caduta" della mediazione operata. Il giudice del merito chiamato ad autorizzare il trasferimento di residenza del genitore collocatario del minore deve pertanto valutare con l'interesse di quest'ultimo, nell'apprezzata sussistenza della sua residenza abituale quale centro di interessi e relazioni affettive, quello del genitore che abbia richiesto il trasferimento e, ancora, del genitore non collocatario su cui ricadono gli effetti del trasferimento autorizzato, per le diverse peggiorative modalità di frequentazione del figlio che gliene derivino.” (Sez. 1 - , Ordinanza n. 4796 del 14/02/2022). La Suprema Corte ha altresì sancito che “l'invocato diritto degli adulti a scegliere il luogo di residenza deve essere bilanciato con il diritto del minore a conservare la bi-genitorialità, impegnando ciascun genitore a garantire la presenza dell'altro nella vita del figlio, salde relazioni affettive con entrambi i genitori e una stabile consuetudine di vita” (Cass.Sez.1, n.33608/2021).
15.Applicando tali principi al caso in esame risulta evidente che l'interesse preminente di non R_ potrebbe essere adeguatamente tutelato in caso di trasferimento in Egitto al seguito della madre, neppure mediante una diversa modulazione del regime di incontri con il genitore non collocatario, tenuto conto, in primo luogo, della distanza tra l'Egitto e l'Italia dove vive il padre, il cui legame affettivo col figlio sarebbe messo a rischio con incidenza negativa sullo sviluppo psico-fisico del minore ed altresì del conseguenziale sradicamento dall'ambiente di vita in Italia in cui il minore è integrato. A tale ultimo riguardo si rileva che dagli atti emerge come il minore nell'attuale dimora a R_
NE sia al centro, oltre che di relazioni affettive con la famiglia del padre anche di una rete di relazioni sociali con i pari, come attestato dalle fotografie prodotte dall'appellato che ritraggono
R_ assieme a bambini della sua età in differenti occasioni. Invece le foto allegate dall'appellante agli atti del presente giudizio ritraggono sempre quale unico bambino in un contesto di adulti, i parenti
R_ ed amici del nuovo compagno della madre. Il richiesto trasferimento avrebbe quindi nell'immediato l'effetto di privare oltre che della
R_ stabile frequentazione con il padre e conseguentemente del pieno diritto del minore alla bi- genitorialità, attualmente modulata su due fine settimana mensili ed un pernotto infrasettimanale, anche della sua vita di relazione, in palese contrasto con l'interesse del minore. Ciò è a dirsi tanto più ove si consideri che il minore si troverebbe inserito in un contesto scolastico frequentato da bambini che parlano una lingua diversa con la inevitabile fatica nelle possibilità di comunicazioni col gruppo dei pari che farebbero sentire isolato.
R_
Il trasferimento all'estero inoltre renderebbe grandemente più difficile l'esercizio da parte del padre dei doveri connessi alla responsabilità genitoriale gravanti su entrambi i genitori e del diritto-dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione del figlio.
10 Non si reputa infatti sufficiente a tal fine la rimodulazione del diritto di visita paterno proposto dall'appellante per l'evidente considerazione che la quotidianità della relazione padre-figlio, fatta anche della condivisione di un habitat domestico in cui il minore si sente a casa, verrebbe completamente stravolta e la diade padre-bambino si troverebbe in uno dei due fine settimana di spettanza paterna a dover permanere in un ambiente estraneo. Del resto la sentenza impugnata ha addirittura disposto l'ampliamento del diritto di visita paterno con l'inserimento del pernotto infrasettimanale di dal padre, in considerazione della crescita del R_ minore rispetto all'epoca della separazione e dell'adeguatezza dimostrata dal nell'esercizio R_ della funzione genitoriale. Con il trasferimento in Egitto questo ulteriore tempo “di qualità” per la relazione padre-figlio verrebbe drasticamente eliminato. Conclusivamente l'eventuale trasferimento di in Egitto si reputa contrario al suo interesse R_ morale e materiale.
16. In contrario non rilevano le argomentazioni di parte appellante relative alle asserite migliori opportunità che avrebbe in Egitto, anche quale formazione scolastica, tenuto conto del fatto che R_ si tratta di un minore di tenera età, la cui formazione scolastica può essere adeguatamente garantita anche in Italia dove peraltro il bambino non incontra ostacoli linguistici nella socializzazione coi pari, importantissima per l'adeguato sviluppo della sua personalità. Parimenti irrilevanti ai fini di dimostrare il benessere di quando è in Egitto e la sua capacità di R_ adattamento sono le numerose fotografie prodotte dall'appellante che ritraggono il minore Per_2 in aereo o in svariate località turistiche, egiziane e non: nessuno dubita che il minore sia contento di partire con la mamma per viaggi e vacanze, ma perché di questo si tratta, parentesi di svago dalle quali il bambino sa che rientrerà, ritrovando le sue abitudini, le sue cose (a casa del papà e della mamma) e soprattutto la stabile relazione col papà. A fronte della considerazione del superiore interesse morale e materiale del minore sono inevitabilmente destinate a cedere, in applicazione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, le aspirazioni professionali di parte appellante relative alle opportunità lavorative asseritamente meglio confacenti alla sua professionalità che la stessa avrebbe in Egitto. Sul punto si rileva peraltro che la ha allegato una proposta della società El Mostakbal sita a Il Pt_1
RO (doc.22 allegato alla memoria del 16.06.2025) che risulta scaduta il 20.08.2025, ovvero a meno di un mese dalla presentazione dell'atto di appello del 25.07.2025.
L'altra proposta lavorativa della Taiyo Anzen S.r.l. (doc.16 allegato alla memoria del 6.06.2025) prevede espressamente tra i “benefit e condizioni aggiuntive” l'articolazione del lavoro da remoto
“fino al 50% delle giornate lavorative” oltre che un orario di lavoro flessibile. Si tratta dunque di condizioni contrattuali che non si reputano sufficienti a fondare la prospettata necessità della di Pt_1 trasferirsi a lavorare in Egitto, considerato altresì che l'elevata professionalità dell'appellante la rende sicuramente in grado di reperire opportunità di crescita professionale anche in Italia. Infine va rilevato che nulla è stato specificamente allegato dall'appellante in ordine all'attività lavorativa del nuovo compagno che sia tale da obbligarlo a permanere in Egitto anche adesso che ha un figlio con la , evidentemente concepito da entrambi con la consapevolezza della preesistenza Pt_1 di e dei suoi diritti. R_
Resta ferma la possibilità per la , laddove insista nel dar seguito al progetto di stabilizzazione Pt_1 della vita sua e del nuovo nucleo familiare in Egitto e alle sue aspirazioni di crescita professionale, di addivenire ad una rimodulazione concordata delle condizioni di affido e collocamento del minore che dovrebbe ineludibilmente prevedere il collocamento prevalente di presso il padre, foriero R_ anch'esso di problematiche di adattamento e, in ultima analisi, di possibile sofferenza per il bambino a causa del distacco dalla madre.
11 Alla stregua delle considerazioni fin qui svolte, assorbita ogni ulteriore questione, l'appello proposto da va respinto. Parte_1
17. Le spese seguono la soccombenza e vanno integralmente poste a carico dell'appellante, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 1352/2025 del Tribunale di Monza pubblicata il 01.07.2025, resa nel procedimento n.3128/2025 R.G., in materia di modifica delle condizioni di separazione per l'autorizzazione al trasferimento all'estero del minore , così provvede Persona_1
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna alla rifusione delle spese processuali del presente giudizio in favore Parte_1 di che liquida in complessivi € 3.966,00 oltre rimborso forfettario spese e oneri CP_1 di legge.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 19.11.2025.
Il Presidente est.
MA OM
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