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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/09/2025, n. 4752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4752 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13103/2021 R.G. avente ad oggetto: pegno promossa da
, nato a [...], il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Aliotta, giusta procura in C.F._1 atti attore contro con sede a Milano, piazza Filippo Meda n. 4, codice fiscale e partita Controparte_1 iva , in persona del procuratore speciale , giusta P.IVA_1 Controparte_2 procura ai rogiti del notaio , rappresentata e difesa dall'avvocato Persona_1
Grazia Gugliotta, giusta procura in atti convenuta
********
All'udienza del 17.3.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 12.10.2021, ha citato in Parte_1 giudizio il e, premesso di avere stipulato in data 27.9.2011 un contratto di Controparte_1 pegno sul credito a garanzia del mutuo ipotecario contratto in data 11.5.2009, ha chiesto di:
1 “ritenere e dichiarare nullo, annullare, invalidare o con qualunque altra formula rendere inefficace il contratto di pegno del credito vantato nei confronti della CP_3 derivante dalla polizza n. 011169496, per l'importo di € 25.000,00 con decorrenza dal
29.04.2011 e scadenza 28.04.2016, pegno n. 00013959; - ordinare che i titoli derivanti dalla polizza assicurativa rientrino nella piena disponibilità del sig. . - condannare Parte_1
l'istituto di credito la restituzione delle somme di proprietà dell'attore e alla corresponsione
c.d. cedole che il fondo avrebbe prodotto in favore del Sig. , dal 2016 ad oggi nella Parte_1 misura che risulterà provata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
- condannare
l'istituto di credito al risarcimento del danno derivante dall'illegittimo comportamento che ha causato la privazione delle somme di proprietà del , risarcimento che si Parte_1 quantifica in euro 1.000,00 o altra misura ritenuta equa e di giustizia.
Con comparsa di risposta depositata il 25.2.2022 si è costituito in giudizio il CP_1
contestando la fondatezza delle domande attoree, di cui ne ha chiesto il rigetto con il
[...] favore delle spese processuali.
Con ordinanza del 24.8.2023 non è stata ammessa la prova testimoniale richiesta dall'attore ed all'udienza del 17.3.2025 le parti hanno precisato le conclusioni;
nei termini di cui all'art. 190 c.p.c. soltanto parte convenuta ha depositato la comparsa conclusionale.
2. Esposti i fatti, occorre premettere che, con contratto di mutuo del 11.5.2009, la NC
OL di LO (oggi ha concesso un mutuo ipotecario dell'importo di Controparte_1 euro 321.774,99 ai coniugi e garantito da ipoteca di Parte_1 Controparte_4 secondo grado sui beni della predetta.
Contestualmente alla stipula del mutuo è stata accesa la polizza multirischi n. 0224600196 e l'ulteriore polizza collettiva 690662574.
Ad ulteriore garanzia dell'operazione, i mutuatari hanno acquistato titoli obbligazionari del
Banco OL Step 14 del valore di euro 25.000.
Nel mese di aprile 2011 la banca ha svincolato i titoli frattanto scaduti sul conto corrente e, dopo avere concluso la polizza assicurativa con , ha CP_3 Parte_1 concluso in data 27.9.2011 un contratto di pegno avente ad oggetto il credito di euro 25.000 oggetto della polizza assicurativa.
2.1 Tanto premesso, con la prima domanda l'attore ha chiesto che venga dichiarata la nullità del contratto di pegno per violazione del principio di proporzione tra le garanzie creditorie prestate ed il credito concesso. 2 La domanda non è fondata.
In diritto si osserva che la violazione del principio di proporzionalità tra le garanzie creditorie e l'entità del credito cui esse accedono non può dare luogo al rimedio caducatorio della nullità del contratto costitutivo della garanzia. Ed invero, in mancanza di nullità testuali, non può dirsi che il principio in esame costituisca una norma imperativa la cui violazione sia sanzionata dall'art. 1418 c.c.
La tutela del debitore rispetto all'eccessività delle garanzie prestate va, dunque, spostata sia sul piano dei rimedi speciali predisposti dalla disciplina di settore sia sul piano risarcitorio.
Sul primo versante si colloca l'art. 2872 c.c. (invocato impropriamente dall'attore) che abilita la parte ad ottenere la riduzione dell'ipoteca laddove il creditore abbia iscritto la garanzia reale su beni eccedenti l'importo del credito vantato.
Al di là della previsione del rimedio speciale in esame, secondo la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c., affermando che: “in applicazione dei principi generali il creditore il quale iscriva ipoteca giudiziale su beni il cui valore sia eccedente (a fortiori se sproporzionato) rispetto all'importo del credito vantato, può essere chiamato, ferma restando la eventuale responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c.,
a rispondere ex art. 2043 c.c., del danno subito dal debitore consistente nella difficoltà o impossibilità della negoziazione del bene medesimo ovvero nella difficoltà di accesso al credito (con riferimento al rapporto tra responsabilità ex art. 96 c.p.c., ed ex art. 2043 c.c., in ipotesi di trascrizione illegittima, e agli effetti pregiudizievoli dell'interpretazione privilegiante l'assorbente carattere di specialità dell'art. 96 c.p.c., v. Cass., 23/3/2011, n.
6597), non potendo dirsi al creditore attribuito il potere di iscrivere ipoteca sui beni del debitore senza alcun limite di continenza o proporzionalità della cautela” (Cass.
39441/2021).
In applicazione di tali principi, deve essere rigettata la domanda di nullità del pegno, non venendo in rilievo né la violazione di norma imperative (art. 1418 comma 1 c.c.) né, tanto meno, la mancanza di causa (art. 1418, comma 2, c.c.), essendo evidente che il contratto di pegno sia collegato al mutuo ipotecario del 11.5.2009 e si collochi nell'ambito della più ampia operazione di finanziamento, in una prospettiva di rafforzamento dell'adempimento del contratto in funzione di garanzia.
2.2 Parimenti infondata è la domanda di nullità del pegno per violazione del principio di par condicio creditorum.
3 Premesso che l'art. 2741 c.c. contempla il pegno tra le cause legittime di prelazione, non si comprende in che termini la costituzione del pegno sul credito integri la violazione del principio di par condicio creditorum. Al contrario, la costituzione del pegno attribuisce alla banca legittimamente il diritto di valersi con preferenza rispetto agli altri creditori, non parendo che il debitore sia legittimato (in senso sostanziale) a dedurre il pregiudizio eventuale subito dagli altri creditori per effetto della costituzione del pegno.
2.3 Quanto alla violazione delle regole di buona fede e correttezza, si osserva come l'attore abbia dedotto il comportamento illegittimo della banca che, a due anni dalla stipula del contratto di mutuo, lo abbia indotto a sottoscrivere un contratto di pegno senza assolvere al dovere di preventiva informazione.
Anche tale domanda non è fondata.
Costituisce ius receptum che la violazione delle regole di comportamento non possa mai dare luogo alla nullità del contratto ma operi sul diverso piano dei rimedi (risolutori o risarcitori) derivanti dalla violazione in esame. Pertanto, escluso che la violazione del dovere di buona fede sia causa di nullità, l'attore avrebbe dovuto allegare e dimostrare non soltanto la violazione del dovere di informazione ma anche il pregiudizio asseritamente derivante dalla violazione in esame.
Ebbene tale prova non è stata fornita.
Con la sottoscrizione del modulo assicurativo l'attore è stato reso edotto delle caratteristiche del prodotto;
con la successiva stipula del pegno del 27.9.2011 risulta che l'attore abbia consapevolmente e nella pienezza delle proprie facoltà sottoscritto il contratto costitutivo della garanzia sul credito, senza che la qualifica di consumatore possa assumere rilevanza, non riscontrandosi l'esistenza di clausole vessatorie.
Quanto alle ulteriori doglianze di parte attrice concernenti l'omessa informazione sulle caratteristiche dei titoli acquistati, si osserva che l'attore ha articolato tardivamente la prova testimoniale con la terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. Trattandosi di prova diretta (e non contraria), pertanto, La avrebbe dovuto chiedere l'ammissione della Parte_1 prova per testi entro il termine di decadenza della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. Va, dunque, condiviso il provvedimento istruttorio di rigetto delle richieste probatorie di parte attrice.
4 Quanto alla domanda risarcitoria, si osserva che l'attore non fornito alcuna prova del danno, non potendo questa coincidere con il mancato svincolo delle cedole dei titoli (in quanto oggetto del pegno).
Peraltro, pur in difetto di specifica prospettazione sul punto, si osserva come sia legittima la pretesa della banca di ampliare il novero delle garanzie sul credito, avuto riguardo al grado dell'ipoteca accessoria al mutuo (secondo grado) ed al rischio (concretamente verificatosi) di inadempimento del mutuatario.
2.4 Passando alla domanda di arricchimento senza causa, l'attore ha dedotto che, a seguito della costituzione in pegno, non avrebbe più ricevuto le cedole derivanti dalla polizza pari ad euro 940 netti l'anno e, nei limiti dell'arricchimento della banca, ha CP_3 proposto la domanda ex art. 2041 c.c.
La domanda non può essere accolta, difettando il requisito della sussidiarietà (art. 2042 c.c.), attesa l'astratta possibilità di attribuire rilevanza alla violazione dei doveri di informazione sul piano risarcitorio.
Alla luce delle superiori considerazioni, le domande attoree non meritano accoglimento.
3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, applicando i valori medi delle fasi di studio
(euro 919) ed introduttiva (euro 777) e riducendo del cinquanta percento i valori medi delle fasi istruttoria (euro 840) e decisionale (euro 850,50), stante la natura documentale della controversia, la mancata assunzione di mezzi istruttori e l'omesso deposito degli scritti ex art. 190 c.p.c. da parte dell'attore.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 13103/2021
R.G., disattesa ogni contraria istanza: rigetta le domande attoree;
condanna al pagamento delle spese processuali in favore del Parte_1 CP_1
che liquida in euro 3.386,50, oltre spese generali, iva e c.p.a.
[...]
Così deciso in Catania, il 30 settembre 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13103/2021 R.G. avente ad oggetto: pegno promossa da
, nato a [...], il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Aliotta, giusta procura in C.F._1 atti attore contro con sede a Milano, piazza Filippo Meda n. 4, codice fiscale e partita Controparte_1 iva , in persona del procuratore speciale , giusta P.IVA_1 Controparte_2 procura ai rogiti del notaio , rappresentata e difesa dall'avvocato Persona_1
Grazia Gugliotta, giusta procura in atti convenuta
********
All'udienza del 17.3.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 12.10.2021, ha citato in Parte_1 giudizio il e, premesso di avere stipulato in data 27.9.2011 un contratto di Controparte_1 pegno sul credito a garanzia del mutuo ipotecario contratto in data 11.5.2009, ha chiesto di:
1 “ritenere e dichiarare nullo, annullare, invalidare o con qualunque altra formula rendere inefficace il contratto di pegno del credito vantato nei confronti della CP_3 derivante dalla polizza n. 011169496, per l'importo di € 25.000,00 con decorrenza dal
29.04.2011 e scadenza 28.04.2016, pegno n. 00013959; - ordinare che i titoli derivanti dalla polizza assicurativa rientrino nella piena disponibilità del sig. . - condannare Parte_1
l'istituto di credito la restituzione delle somme di proprietà dell'attore e alla corresponsione
c.d. cedole che il fondo avrebbe prodotto in favore del Sig. , dal 2016 ad oggi nella Parte_1 misura che risulterà provata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
- condannare
l'istituto di credito al risarcimento del danno derivante dall'illegittimo comportamento che ha causato la privazione delle somme di proprietà del , risarcimento che si Parte_1 quantifica in euro 1.000,00 o altra misura ritenuta equa e di giustizia.
Con comparsa di risposta depositata il 25.2.2022 si è costituito in giudizio il CP_1
contestando la fondatezza delle domande attoree, di cui ne ha chiesto il rigetto con il
[...] favore delle spese processuali.
Con ordinanza del 24.8.2023 non è stata ammessa la prova testimoniale richiesta dall'attore ed all'udienza del 17.3.2025 le parti hanno precisato le conclusioni;
nei termini di cui all'art. 190 c.p.c. soltanto parte convenuta ha depositato la comparsa conclusionale.
2. Esposti i fatti, occorre premettere che, con contratto di mutuo del 11.5.2009, la NC
OL di LO (oggi ha concesso un mutuo ipotecario dell'importo di Controparte_1 euro 321.774,99 ai coniugi e garantito da ipoteca di Parte_1 Controparte_4 secondo grado sui beni della predetta.
Contestualmente alla stipula del mutuo è stata accesa la polizza multirischi n. 0224600196 e l'ulteriore polizza collettiva 690662574.
Ad ulteriore garanzia dell'operazione, i mutuatari hanno acquistato titoli obbligazionari del
Banco OL Step 14 del valore di euro 25.000.
Nel mese di aprile 2011 la banca ha svincolato i titoli frattanto scaduti sul conto corrente e, dopo avere concluso la polizza assicurativa con , ha CP_3 Parte_1 concluso in data 27.9.2011 un contratto di pegno avente ad oggetto il credito di euro 25.000 oggetto della polizza assicurativa.
2.1 Tanto premesso, con la prima domanda l'attore ha chiesto che venga dichiarata la nullità del contratto di pegno per violazione del principio di proporzione tra le garanzie creditorie prestate ed il credito concesso. 2 La domanda non è fondata.
In diritto si osserva che la violazione del principio di proporzionalità tra le garanzie creditorie e l'entità del credito cui esse accedono non può dare luogo al rimedio caducatorio della nullità del contratto costitutivo della garanzia. Ed invero, in mancanza di nullità testuali, non può dirsi che il principio in esame costituisca una norma imperativa la cui violazione sia sanzionata dall'art. 1418 c.c.
La tutela del debitore rispetto all'eccessività delle garanzie prestate va, dunque, spostata sia sul piano dei rimedi speciali predisposti dalla disciplina di settore sia sul piano risarcitorio.
Sul primo versante si colloca l'art. 2872 c.c. (invocato impropriamente dall'attore) che abilita la parte ad ottenere la riduzione dell'ipoteca laddove il creditore abbia iscritto la garanzia reale su beni eccedenti l'importo del credito vantato.
Al di là della previsione del rimedio speciale in esame, secondo la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c., affermando che: “in applicazione dei principi generali il creditore il quale iscriva ipoteca giudiziale su beni il cui valore sia eccedente (a fortiori se sproporzionato) rispetto all'importo del credito vantato, può essere chiamato, ferma restando la eventuale responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c.,
a rispondere ex art. 2043 c.c., del danno subito dal debitore consistente nella difficoltà o impossibilità della negoziazione del bene medesimo ovvero nella difficoltà di accesso al credito (con riferimento al rapporto tra responsabilità ex art. 96 c.p.c., ed ex art. 2043 c.c., in ipotesi di trascrizione illegittima, e agli effetti pregiudizievoli dell'interpretazione privilegiante l'assorbente carattere di specialità dell'art. 96 c.p.c., v. Cass., 23/3/2011, n.
6597), non potendo dirsi al creditore attribuito il potere di iscrivere ipoteca sui beni del debitore senza alcun limite di continenza o proporzionalità della cautela” (Cass.
39441/2021).
In applicazione di tali principi, deve essere rigettata la domanda di nullità del pegno, non venendo in rilievo né la violazione di norma imperative (art. 1418 comma 1 c.c.) né, tanto meno, la mancanza di causa (art. 1418, comma 2, c.c.), essendo evidente che il contratto di pegno sia collegato al mutuo ipotecario del 11.5.2009 e si collochi nell'ambito della più ampia operazione di finanziamento, in una prospettiva di rafforzamento dell'adempimento del contratto in funzione di garanzia.
2.2 Parimenti infondata è la domanda di nullità del pegno per violazione del principio di par condicio creditorum.
3 Premesso che l'art. 2741 c.c. contempla il pegno tra le cause legittime di prelazione, non si comprende in che termini la costituzione del pegno sul credito integri la violazione del principio di par condicio creditorum. Al contrario, la costituzione del pegno attribuisce alla banca legittimamente il diritto di valersi con preferenza rispetto agli altri creditori, non parendo che il debitore sia legittimato (in senso sostanziale) a dedurre il pregiudizio eventuale subito dagli altri creditori per effetto della costituzione del pegno.
2.3 Quanto alla violazione delle regole di buona fede e correttezza, si osserva come l'attore abbia dedotto il comportamento illegittimo della banca che, a due anni dalla stipula del contratto di mutuo, lo abbia indotto a sottoscrivere un contratto di pegno senza assolvere al dovere di preventiva informazione.
Anche tale domanda non è fondata.
Costituisce ius receptum che la violazione delle regole di comportamento non possa mai dare luogo alla nullità del contratto ma operi sul diverso piano dei rimedi (risolutori o risarcitori) derivanti dalla violazione in esame. Pertanto, escluso che la violazione del dovere di buona fede sia causa di nullità, l'attore avrebbe dovuto allegare e dimostrare non soltanto la violazione del dovere di informazione ma anche il pregiudizio asseritamente derivante dalla violazione in esame.
Ebbene tale prova non è stata fornita.
Con la sottoscrizione del modulo assicurativo l'attore è stato reso edotto delle caratteristiche del prodotto;
con la successiva stipula del pegno del 27.9.2011 risulta che l'attore abbia consapevolmente e nella pienezza delle proprie facoltà sottoscritto il contratto costitutivo della garanzia sul credito, senza che la qualifica di consumatore possa assumere rilevanza, non riscontrandosi l'esistenza di clausole vessatorie.
Quanto alle ulteriori doglianze di parte attrice concernenti l'omessa informazione sulle caratteristiche dei titoli acquistati, si osserva che l'attore ha articolato tardivamente la prova testimoniale con la terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. Trattandosi di prova diretta (e non contraria), pertanto, La avrebbe dovuto chiedere l'ammissione della Parte_1 prova per testi entro il termine di decadenza della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. Va, dunque, condiviso il provvedimento istruttorio di rigetto delle richieste probatorie di parte attrice.
4 Quanto alla domanda risarcitoria, si osserva che l'attore non fornito alcuna prova del danno, non potendo questa coincidere con il mancato svincolo delle cedole dei titoli (in quanto oggetto del pegno).
Peraltro, pur in difetto di specifica prospettazione sul punto, si osserva come sia legittima la pretesa della banca di ampliare il novero delle garanzie sul credito, avuto riguardo al grado dell'ipoteca accessoria al mutuo (secondo grado) ed al rischio (concretamente verificatosi) di inadempimento del mutuatario.
2.4 Passando alla domanda di arricchimento senza causa, l'attore ha dedotto che, a seguito della costituzione in pegno, non avrebbe più ricevuto le cedole derivanti dalla polizza pari ad euro 940 netti l'anno e, nei limiti dell'arricchimento della banca, ha CP_3 proposto la domanda ex art. 2041 c.c.
La domanda non può essere accolta, difettando il requisito della sussidiarietà (art. 2042 c.c.), attesa l'astratta possibilità di attribuire rilevanza alla violazione dei doveri di informazione sul piano risarcitorio.
Alla luce delle superiori considerazioni, le domande attoree non meritano accoglimento.
3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, applicando i valori medi delle fasi di studio
(euro 919) ed introduttiva (euro 777) e riducendo del cinquanta percento i valori medi delle fasi istruttoria (euro 840) e decisionale (euro 850,50), stante la natura documentale della controversia, la mancata assunzione di mezzi istruttori e l'omesso deposito degli scritti ex art. 190 c.p.c. da parte dell'attore.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 13103/2021
R.G., disattesa ogni contraria istanza: rigetta le domande attoree;
condanna al pagamento delle spese processuali in favore del Parte_1 CP_1
che liquida in euro 3.386,50, oltre spese generali, iva e c.p.a.
[...]
Così deciso in Catania, il 30 settembre 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
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