Art. 3.
Al personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione di cui al decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 1 , 9 , 10 , 11 , 12 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 .
Al personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione di cui al decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 1 , 9 , 10 , 11 , 12 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 .