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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/04/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale nelle persone di
EL UC Presidente
RI IG DI rel.
Giulia Civiero DI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di querela di falso iscritto al R.G. n. 3509-1/2019 promosso da:
(c.f. ) Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Saccon, giusta mandato allegato telematicamente all'atto di comparsa di costituzione e risposta, nel procedimento portante RG n. 3509/2019, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Conegliano (TV), V.le Italia n. 194; contro
[...]
(c.f. ), CP_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Tino Maccarrone, giusta mandato allegato telematicamente all'atto di citazione del 30/03/2029, nel procedimento portante RG n. 3509/2019, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Conegliano (TV), Via Madonna n. 71;
Per : Controparte_1
“Senza accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove e/o modificate di controparte, il procuratore del sig. precisa le conclusioni come segue: Controparte_1
In via preliminare Disporre l'integrazione dell'elaborato peritale depositato dal Ctu.
Nel merito:
Accertare e dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento Cod. AR 687677389843 riferito alla raccomandata a.r. Cod. Ag. 78767758984-4 con cui l'avv. Tino Maccarrone avrebbe notificato l'atto introduttivo del giudizio principale al sig. e, conseguentemente, ordinare la cancellazione di tale sottoscrizione Controparte_1
dall'originale del documento impugnato.
In ogni caso: Spese per Ctu e per Ctp nonché spese ed onorari di lite interamente rifusi.”
Per ed CP_2 CP_2
NEL MERITO:
- dichiararsi che (c.f. ), nato ad [...] il [...] Controparte_1 C.F._1
è padre di (c.f. ), nato a [...] il [...], con ordine CP_2 C.F._2
all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Conegliano (TV) di procedere alla trascrizione della emananda sentenza, e per
l'effetto:
- condannarsi il convenuto ai sensi degli articoli 2043 c.c. in interpretazione sistematica con gli articoli 2 e 30 della
Costituzione e 147 e 147 e 315 bis c.c per l'effetto del mancato riconoscimento nonché della violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, sostegno materiale e morale verso la prole a risarcire i danni non patrimoniali e patrimoniali patiti dall'attore , ivi quantificati nella somma di €. 150.000,00 o in quella maggiore o CP_2
minore che risulterà di Giustizia con interessi sulla somma rivalutata.
- condannarsi il convenuto ex art. 1299 c.c. in interpretazione con gli articoli 148 e 316 bis c.c. a rifondere all'attrice
, le somme dalla stessa impiegate in vece del padre per il mantenimento, l'educazione e la crescita del CP_2
figlio sino all'indipendenza economica dello stesso, et ivi quantificati nella complessiva somma di €. 75.600,00 o CP_2
quella maggiore o minore che risulterà di Giustizia, con interessi sulla somma via via devalutata, sino all'effettivo soddisfo.
- Condannarsi il convenuto alla rifusione delle spese e competenze legali ed eventualmente peritali del presente giudizio.
IN ISTRUTTORIA: riservata ogni istanza nel termine richiedendo ex art. 183 VI° comma c.p.c. per il deposito di memorie, ammettersi CTU medico-legale genetica con indagine ematologica atta all'accertamento del grado di parentela reclamato in atti con indicazione della probabilità che il convenuto sia il padre del sig. . CP_2 * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione del 30.3.2019 i sigg.ri ed convenivano il sig. CP_2 CP_2
innanzi al Tribunale adito al fine di ottenere la pronuncia di riconoscimento dello Controparte_1
status di padre in capo al sig. del sig. e, per l'effetto, la condanna del Controparte_1 CP_2
convenuto a risarcire i danni non patrimoniali e patrimoniali patiti dall'attore per la CP_2
violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione e educazione, sostegno materiale e morale verso la prole, che quantificavano nella somma di €. 150.000,00; gli attori chiedevano, altresì, la condanna del convenuto a rifondere all'attrice le somme dalla stessa impiegate in assenza del padre per CP_2
il mantenimento, l'educazione e la crescita del figlio sino all'indipendenza economica dello stesso, CP_2
e quantificate nella complessiva somma di €. 75.600,00. Con vittoria di spese di lite.
Alla prima udienza del 19/9/2019 il convenuto rimaneva contumace.
Alla successiva udienza del 13/2/2020, il DI ammetteva la consulenza tecnica d'Ufficio medico- legale genetica con indagine ematologica atta all'accertamento del grado di parentela, nominando CTU il dr. . Persona_1
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, all'udienza del 24/09/2020, il G.I., riscontrato il mancato deposito dell'accettazione dell'incarico da parte del CTU, rinviava la causa per i medesimi incombenti all'udienza del 30/10/2020, poi rinviata al 10/12/2020 per il conferimento dell'incarico peritale.
Il sig. nel corso del giudizio rimaneva sempre contumace. Controparte_1
Prima dell'udienza del 14/01/2021 il dott. depositava nota di accettazione dell'incarico e Per_1
giuramento, ma alla successiva udienza del 22/04/2021 il G.I. dava atto del mancato deposito della relazione peritale che solo in data 17/11/2022, il CTU giustificava in ragione della mancata sottoposizione all'esame da parte del convenuto.
In data 07/03/2023, il G.I. dava corso alla prova orale per l'audizione di due testi di parte attrice e ritenendolo opportuno, disponeva l'interrogatorio formale del sig. . Controparte_1
All'udienza del 9/05/2023 il sig. non si presentava per rendere interrogatorio formale. CP_1
Alla successiva udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, in data 06/06/2023, il Sig. CP_1
si costituiva e dichiarava di voler proporre querela di falso avente ad oggetto la firma apposta nell'avviso di ricevimento riferito alla raccomandata AR codice AG 78767758984-4 con cui l'avv. Tino Maccarrone gli avrebbe notificato l'atto introduttivo del giudizio principale. Asseriva, infatti, il convenuto di non aver avuto notizia dell'instaurato procedimento e che la firma posta sulla ricevuta postale della busta contenente l'atto di citazione del 30/3/2019 fosse apocrifa.
Sciogliendo la riserva trattenuta in udienza, con ordinanza del 12/6/2023, il DI disponeva CTU grafologica, nominando a tal fine della dott.ssa Persona_2
Con ordinanza del 4/7/2024, il DI, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del
21/11/24 per la precisazione delle conclusioni e assegnava i termini di legge per i depositi di comparse conclusionali e repliche, esito alle quali la causa veniva trattenuta in decisione.
* * *
1) Preliminarmente: sull'ammissibilità della querela di falso avverso una scrittura privata non autenticata né accertata giudizialmente
L'oggetto della querela di falso presentata in via incidentale dal sig. , in pendenza del CP_1
procedimento principale instaurato dai sigg. e è il documento contenente CP_2 CP_2
la firma apposta sull'avviso di ricevimento riferito alla raccomandata AR codice AG 78767758984-4, che costituisce una scrittura privata semplice in quanto non è stato autenticata né accertata giudizialmente.
La giurisprudenza prevalente ritiene ammissibile la proposizione di tale strumento anche avverso scritture private semplici, nei casi di falsità materiale ove sia necessario rompere il collegamento, quanto a provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione (App. Milano, 2 agosto 2019).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, peraltro, hanno chiarito – in tema di ammissibilità della querela di falso avverso scritture private semplici – che non è rinvenibile nell'ordinamento alcuna norma che neghi espressamente la proponibilità di tale strumento, riservandolo ai soli atti pubblici o scritture private autenticate o accertate giudizialmente (Cass. civ., Sez. Un., 4 giugno 1986, n. 3734).
Infatti, l'art. 2702 cod. civ. ha carattere meramente definitorio e la sua portata non può certamente essere estesa anche al piano processuale.
D'altronde, lo strumento della querela di falso consente al proponente di ottenere un risultato ulteriore e ben più ampio rispetto al procedimento di verificazione, dal momento che l'accoglimento della domanda ha efficacia erga omnes.
2) Della falsità della sottoscrizione contenuta nell'avviso di ricevimento riferito alla raccomandata AR codice AG 78767758984-4
La domanda di accoglimento della querela di falso avverso la sottoscrizione contenuta nell'avviso di ricevimento riferito alla raccomandata AR codice AG 78767758984-4, svolta dal sig. , non è CP_1
fondata e deve, pertanto, essere rigettata.
La relazione tecnica d'ufficio, redatta a seguito dell'instaurato contradditorio con i CcTtPp delle parti è immune da vizi logici o da profili di contraddittorietà; il ctu ha infatti accertato che “La sottoscrizione apparentemente riferibile a sul documento oggetto di contestazione, con grado di probabilità molto alto, Controparte_1
è autentica” (cfr. pag. 41 CTU).
Rispetto alle conclusioni rassegnate dal CTU, il CTP di parte querelante osservava la presenza di:
a) Discordanze qualitative, quali caratteristiche della firma in verifica discordanti rispetto alle comparative: il CTU non avrebbe effettuato i confronti tra le firme in verifica e le comparative.
b) Confusione tra le nozioni di genuinità e di legittimità in ordine alla comparativa C1 e mancata rilevazione della non genuinità della stessa.
c) Sulle variazioni naturali ed artificiose. Assunti del CTU astratti, generici, indimostrati.
d) Contraddizioni nella ctu per mancato discernimento della differente erogazione della pressione in caso di “Intozzata I modo” ed in caso di pressione “disomogenea-irregolare”, conclusione in termini probabilistici ed incerti e mancata simulazione della firma di una cartolina fac-simile in posizione scomoda per affermare l'omografia. e) Narrativa senza dimostrazione tramite esplicazione, immagini e segnaletica.
Prima di replicare alle osservazioni dei CcTtPp, il perito chiariva il proprio approccio metodologico spiegando che “l'analisi ed il confronto tra reperti ha previsto un approccio sistematico e l'elaborazione di quadri di sintesi derivanti da materiali d'indagine idonei, considerando in special modo la disposizione di un saggio grafico e procedendo tenendo in debito conto anche dell'eventuale presenza di variazioni artificiose, oltre alle variazioni naturali presenti in tutte le grafie”.
Ciò premesso, il CTU rileva come la maggior parte delle contestazioni avversarie muovano da un errore metodologico consistente nel raffronto prioritario della X (sottoscrizione in verifica apposta su cartolina avviso di ricevimento, d.d. 06/05/2019), con le comparative C1 (ricevuta di ritorno) e C2 (mandato), quando invece l'analisi iniziale deve concentrarsi solo ed esclusivamente sulla X;
il CTP di parte querelante si concentra esclusivamente sui raffronti tra X, C1 e C2, escludendo, di fatto, completamente l'osservazione e l'analisi del testo del saggio grafico.
Il consulente di parte vorrebbe confutare la legittimità della C1 (ammessa peraltro dal DI ed inserita nel quesito e che secondo il CTU deve “considerarsi … assolutamente coerente con la grafomotricità di CP_1
), ed al contempo porre in evidenza la C2 (mandato), come unico reperto su cui focalizzare
[...]
l'attenzione a discapito delle altre comparative e non considerando il testo del saggio grafico.
Anche nelle eccepite “Discordanze qualitative” del cognome “ ” in X e del nome “ ”, il CP_1 CP_1
CTU rileva un intento meramente pretestuoso e l'insistenza del CTPA a volersi soffermare “esclusivamente su differenze meramente formali, confondendole con differenze sostanziali, e dunque implicitamente interpretando come variazioni artificiose quelle che sono invece variazioni naturali di una grafia.”.
Spiega il CTU che “Procedendo in questo modo non si entra nel cuore dell'indagine, soffermandosi invece a cavillare su aspetti superficiali e senza considerare le combinazioni di segni grafologici.”
Anche quando il CTP del sig. parla di segno “Intozzata primo modo imperfetto” confonde il segno CP_1
grafologico con “quella che viene definita pressione disomogenea, ossia un tipo di energia di pressione del tratto sul foglio di carta “viziata” da sbalzi (a volte il tratto appare più leggero, a volte più pesante, ma in modo disomogeneo), una disomogeneità di pressione dovuta sia alla probabile posizione scomoda assunta da mentre firmava la Controparte_1 cartolina, trovandosi privato di un piano d'appoggio solido, sia dalla sua pressione di base (Intozzata I) “viziata” da vistosi cali di energia, che risultano evidentissimi durante la stesura del testo del saggio grafico.
In risposta alle osservazioni del CTPA sulla “Non genuinità” della comparativa C1, rispetto alla quale il
CTU non avrebbe svolto le dovute verifiche, tenendo conto dello stile grafico di che Controparte_1
il consulente di parte definisce come “armonico”, il CTU replica che lo stile grafico di “varia CP_1
tantissimo tra firma e testo, ossia accentuatamente enfatizzato negli allunghi e solo apparentemente rapido nelle firme, ma durante la stesura del testo del saggio molto più flessuoso ed artificioso;
in ogni caso sempre lento nel procedere, anche quando sollecitato ad incedere più velocemente dalla sottoscritta durante la stesura, sempre cauto, attento e assolutamente non spontaneo.”
Il CTPA considera, inoltre, le comparative C3 (patente), C4 (documento d'identità) e C5b (pag. 2 del saggio grafico, “prima firma in colonna”) “omogenee e provenienti dalla stessa mano in quanto non evidenziano incongruenze”, rilevando, in tali scritture, coerenza tra testo grafico e le firme all'interno dello stesso saggio grafico: il testo del saggio grafico, tuttavia, non viene mai contemplato dal CTPA, che, invece, si duole del fatto che “il CTU scambia le discordanze sostanziali per somiglianze (in realtà solo formali ed esteriori)”. Evidenzia, tuttavia, il CTU che, di fatto, è proprio il CTP “a fraintendere, focalizzandosi sulle formalità senza considerare gli idiotismi e mal interpretando il ritmo grafico flessuoso presente in tutti i reperti (verificanda e comparative), minimizzando la costante presenza di aperture a capo, la pressione disomogenea e l'andamento pendente presente in tutti i reperti (verificanda
e comparative), concentrandosi quasi esclusivamente sulla firma presente nel mandato (C2) e cercando, in modo spasmodico, discordanze tra X e C1, e tra C2 (ritenuta incompatibile) e C1, definendo “stile disinibito, sciolto e libero” quello di C2
(pg 14 delle osservazioni di CTPA), anziché considerarlo controllato e studiato (ne è riprova quanto emerge nel saggio grafico: le differenze tra firme e testo), dunque asserendo come “dal saggio grafico non emergono concordanze qualitative con la firma in verifica tanto che l'aspetto della stessa è icto oculi differente” confondendo riccio sciatteria (a pag. 6, punto 10 delle sue osservazioni: “Lettera “e” finale del nome, cascante con lungo riccio della sciatteria, in quanto la zampina della
“a” scende di molto al di sotto del rigo”) quello che è invece un riccio flemma (il riccio della flemma si ha quando i tratti finali sono fiacchi, come disimpegnati e soprattutto non protesi orizzontalmente verso destra) e definendo ritmo “contorto” (a pag. 27 delle sue osservazioni: “ la sinuosità di C è armonica e quella di X rasenta la scrittura Contorta”) quello che è invece un ritmo flessuoso (il ritmo contorto si ha quando delle lettere piegano bruscamente la propria direzione assiale contro le lettere vicine;
mentre il ritmo flessuoso implica un gesto grafico prevalentemente curvilineo, con collegamenti tra lettere e piegature morbide, movimenti sinusoidali, compitezza del movimento (controllo) presenza di convolvoli (fanno parte di flessuosa).
Il CTP dunque, di fatto, non vuole ammettere le variazioni naturali proprie della grafia di Controparte_1
variazioni che si svelano in pieno nel testo del saggio grafico.
Spiega infatti il CTU che, al momento della stesura del testo del saggio comparativo, Controparte_1
è stato messo nelle condizioni di poter controllare al minimo il suo gesto e che, nonostante abbia tentato di dissimulare il proprio tratto, ostinandosi a produrre lo stampato, anche a fronte dei ripetuti inviti ad utilizzare il modello corsivo durante la dettatura del testo del saggio, sono emersi gli idiotismi tipici dai quali il CTU ha potuto concludere che “i segni grafologici predominanti emergenti sia nelle comparative, sia in X, sono un gesto grafico prevalentemente curvilineo, con collegamenti tra lettere e piegature morbide, movimenti sinusoidali, compitezza del movimento (controllo) presenza di convolvoli (…omissis…), presenza di Aperture a capo, ovvero di ovali delle minuscole con aperture ai vertici superiori ed in asse con le relative lettere, sicché assomigliano più a delle u o a delle v minuscole, inclinazione a destra degli assi letterali (Pendente) il tutto in un sottofondo di energia disomogenea di pressione del tratto.
Le risultanze della perizia calligrafica sono, pertanto, univoche nell'affermare che la sottoscrizione contenuta nell'avviso di ricevimento riferito alla raccomandata AR codice AG 78767758984-4, sia stata effettivamente apposta dal sig. : la firma in verifica mostra importanti e sostanziali analogie Controparte_1
relative alle movenze di fondo del tracciato grafico, alla pressione, al ritmo e organizzazione coesiva del movimento, alla personalizzazione grafica del movimento, a discapito delle differenze: meramente formali e solo apparenti.
A tali conclusioni il Collegio ritiene di aderire, non ravvisando incongruenze nella metodologia eseguita dal consulente tecnico nel corso delle operazioni peritali e nei risultati della stessa.
La domanda deve essere rigettata.
Le spese di CTU, già liquidate con decreto del 26/6/2024, verranno poste in via definitiva a carico di parte querelante, all' esito del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la querela di falso proposta dal sig. contro ed Controparte_1 CP_2 CP_2
ed avente ad oggetto la sottoscrizione contenuta nell'avviso di ricevimento riferito alla raccomandata AR codice AG 78767758984-4,
- ordina la restituzione dell'avviso di ricevimento riferito alla raccomandata AR codice AG 78767758984-
4, al passaggio in giudicato della sentenza e dispone che, a cura della cancelleria, sia fatta menzione della sentenza sull'originale del documento;
- condanna il querelante al pagamento della pena pecuniaria nella misura di euro 20.00;
Riserva la liquidazione delle spese processuali alla definizione nel merito della controversia principale.
Così deciso in Treviso, 25.2.25.
Il Presidente
EL UC
Il DI
RI IG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale nelle persone di
EL UC Presidente
RI IG DI rel.
Giulia Civiero DI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di querela di falso iscritto al R.G. n. 3509-1/2019 promosso da:
(c.f. ) Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Saccon, giusta mandato allegato telematicamente all'atto di comparsa di costituzione e risposta, nel procedimento portante RG n. 3509/2019, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Conegliano (TV), V.le Italia n. 194; contro
[...]
(c.f. ), CP_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Tino Maccarrone, giusta mandato allegato telematicamente all'atto di citazione del 30/03/2029, nel procedimento portante RG n. 3509/2019, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Conegliano (TV), Via Madonna n. 71;
Per : Controparte_1
“Senza accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove e/o modificate di controparte, il procuratore del sig. precisa le conclusioni come segue: Controparte_1
In via preliminare Disporre l'integrazione dell'elaborato peritale depositato dal Ctu.
Nel merito:
Accertare e dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento Cod. AR 687677389843 riferito alla raccomandata a.r. Cod. Ag. 78767758984-4 con cui l'avv. Tino Maccarrone avrebbe notificato l'atto introduttivo del giudizio principale al sig. e, conseguentemente, ordinare la cancellazione di tale sottoscrizione Controparte_1
dall'originale del documento impugnato.
In ogni caso: Spese per Ctu e per Ctp nonché spese ed onorari di lite interamente rifusi.”
Per ed CP_2 CP_2
NEL MERITO:
- dichiararsi che (c.f. ), nato ad [...] il [...] Controparte_1 C.F._1
è padre di (c.f. ), nato a [...] il [...], con ordine CP_2 C.F._2
all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Conegliano (TV) di procedere alla trascrizione della emananda sentenza, e per
l'effetto:
- condannarsi il convenuto ai sensi degli articoli 2043 c.c. in interpretazione sistematica con gli articoli 2 e 30 della
Costituzione e 147 e 147 e 315 bis c.c per l'effetto del mancato riconoscimento nonché della violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, sostegno materiale e morale verso la prole a risarcire i danni non patrimoniali e patrimoniali patiti dall'attore , ivi quantificati nella somma di €. 150.000,00 o in quella maggiore o CP_2
minore che risulterà di Giustizia con interessi sulla somma rivalutata.
- condannarsi il convenuto ex art. 1299 c.c. in interpretazione con gli articoli 148 e 316 bis c.c. a rifondere all'attrice
, le somme dalla stessa impiegate in vece del padre per il mantenimento, l'educazione e la crescita del CP_2
figlio sino all'indipendenza economica dello stesso, et ivi quantificati nella complessiva somma di €. 75.600,00 o CP_2
quella maggiore o minore che risulterà di Giustizia, con interessi sulla somma via via devalutata, sino all'effettivo soddisfo.
- Condannarsi il convenuto alla rifusione delle spese e competenze legali ed eventualmente peritali del presente giudizio.
IN ISTRUTTORIA: riservata ogni istanza nel termine richiedendo ex art. 183 VI° comma c.p.c. per il deposito di memorie, ammettersi CTU medico-legale genetica con indagine ematologica atta all'accertamento del grado di parentela reclamato in atti con indicazione della probabilità che il convenuto sia il padre del sig. . CP_2 * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione del 30.3.2019 i sigg.ri ed convenivano il sig. CP_2 CP_2
innanzi al Tribunale adito al fine di ottenere la pronuncia di riconoscimento dello Controparte_1
status di padre in capo al sig. del sig. e, per l'effetto, la condanna del Controparte_1 CP_2
convenuto a risarcire i danni non patrimoniali e patrimoniali patiti dall'attore per la CP_2
violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione e educazione, sostegno materiale e morale verso la prole, che quantificavano nella somma di €. 150.000,00; gli attori chiedevano, altresì, la condanna del convenuto a rifondere all'attrice le somme dalla stessa impiegate in assenza del padre per CP_2
il mantenimento, l'educazione e la crescita del figlio sino all'indipendenza economica dello stesso, CP_2
e quantificate nella complessiva somma di €. 75.600,00. Con vittoria di spese di lite.
Alla prima udienza del 19/9/2019 il convenuto rimaneva contumace.
Alla successiva udienza del 13/2/2020, il DI ammetteva la consulenza tecnica d'Ufficio medico- legale genetica con indagine ematologica atta all'accertamento del grado di parentela, nominando CTU il dr. . Persona_1
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, all'udienza del 24/09/2020, il G.I., riscontrato il mancato deposito dell'accettazione dell'incarico da parte del CTU, rinviava la causa per i medesimi incombenti all'udienza del 30/10/2020, poi rinviata al 10/12/2020 per il conferimento dell'incarico peritale.
Il sig. nel corso del giudizio rimaneva sempre contumace. Controparte_1
Prima dell'udienza del 14/01/2021 il dott. depositava nota di accettazione dell'incarico e Per_1
giuramento, ma alla successiva udienza del 22/04/2021 il G.I. dava atto del mancato deposito della relazione peritale che solo in data 17/11/2022, il CTU giustificava in ragione della mancata sottoposizione all'esame da parte del convenuto.
In data 07/03/2023, il G.I. dava corso alla prova orale per l'audizione di due testi di parte attrice e ritenendolo opportuno, disponeva l'interrogatorio formale del sig. . Controparte_1
All'udienza del 9/05/2023 il sig. non si presentava per rendere interrogatorio formale. CP_1
Alla successiva udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, in data 06/06/2023, il Sig. CP_1
si costituiva e dichiarava di voler proporre querela di falso avente ad oggetto la firma apposta nell'avviso di ricevimento riferito alla raccomandata AR codice AG 78767758984-4 con cui l'avv. Tino Maccarrone gli avrebbe notificato l'atto introduttivo del giudizio principale. Asseriva, infatti, il convenuto di non aver avuto notizia dell'instaurato procedimento e che la firma posta sulla ricevuta postale della busta contenente l'atto di citazione del 30/3/2019 fosse apocrifa.
Sciogliendo la riserva trattenuta in udienza, con ordinanza del 12/6/2023, il DI disponeva CTU grafologica, nominando a tal fine della dott.ssa Persona_2
Con ordinanza del 4/7/2024, il DI, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del
21/11/24 per la precisazione delle conclusioni e assegnava i termini di legge per i depositi di comparse conclusionali e repliche, esito alle quali la causa veniva trattenuta in decisione.
* * *
1) Preliminarmente: sull'ammissibilità della querela di falso avverso una scrittura privata non autenticata né accertata giudizialmente
L'oggetto della querela di falso presentata in via incidentale dal sig. , in pendenza del CP_1
procedimento principale instaurato dai sigg. e è il documento contenente CP_2 CP_2
la firma apposta sull'avviso di ricevimento riferito alla raccomandata AR codice AG 78767758984-4, che costituisce una scrittura privata semplice in quanto non è stato autenticata né accertata giudizialmente.
La giurisprudenza prevalente ritiene ammissibile la proposizione di tale strumento anche avverso scritture private semplici, nei casi di falsità materiale ove sia necessario rompere il collegamento, quanto a provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione (App. Milano, 2 agosto 2019).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, peraltro, hanno chiarito – in tema di ammissibilità della querela di falso avverso scritture private semplici – che non è rinvenibile nell'ordinamento alcuna norma che neghi espressamente la proponibilità di tale strumento, riservandolo ai soli atti pubblici o scritture private autenticate o accertate giudizialmente (Cass. civ., Sez. Un., 4 giugno 1986, n. 3734).
Infatti, l'art. 2702 cod. civ. ha carattere meramente definitorio e la sua portata non può certamente essere estesa anche al piano processuale.
D'altronde, lo strumento della querela di falso consente al proponente di ottenere un risultato ulteriore e ben più ampio rispetto al procedimento di verificazione, dal momento che l'accoglimento della domanda ha efficacia erga omnes.
2) Della falsità della sottoscrizione contenuta nell'avviso di ricevimento riferito alla raccomandata AR codice AG 78767758984-4
La domanda di accoglimento della querela di falso avverso la sottoscrizione contenuta nell'avviso di ricevimento riferito alla raccomandata AR codice AG 78767758984-4, svolta dal sig. , non è CP_1
fondata e deve, pertanto, essere rigettata.
La relazione tecnica d'ufficio, redatta a seguito dell'instaurato contradditorio con i CcTtPp delle parti è immune da vizi logici o da profili di contraddittorietà; il ctu ha infatti accertato che “La sottoscrizione apparentemente riferibile a sul documento oggetto di contestazione, con grado di probabilità molto alto, Controparte_1
è autentica” (cfr. pag. 41 CTU).
Rispetto alle conclusioni rassegnate dal CTU, il CTP di parte querelante osservava la presenza di:
a) Discordanze qualitative, quali caratteristiche della firma in verifica discordanti rispetto alle comparative: il CTU non avrebbe effettuato i confronti tra le firme in verifica e le comparative.
b) Confusione tra le nozioni di genuinità e di legittimità in ordine alla comparativa C1 e mancata rilevazione della non genuinità della stessa.
c) Sulle variazioni naturali ed artificiose. Assunti del CTU astratti, generici, indimostrati.
d) Contraddizioni nella ctu per mancato discernimento della differente erogazione della pressione in caso di “Intozzata I modo” ed in caso di pressione “disomogenea-irregolare”, conclusione in termini probabilistici ed incerti e mancata simulazione della firma di una cartolina fac-simile in posizione scomoda per affermare l'omografia. e) Narrativa senza dimostrazione tramite esplicazione, immagini e segnaletica.
Prima di replicare alle osservazioni dei CcTtPp, il perito chiariva il proprio approccio metodologico spiegando che “l'analisi ed il confronto tra reperti ha previsto un approccio sistematico e l'elaborazione di quadri di sintesi derivanti da materiali d'indagine idonei, considerando in special modo la disposizione di un saggio grafico e procedendo tenendo in debito conto anche dell'eventuale presenza di variazioni artificiose, oltre alle variazioni naturali presenti in tutte le grafie”.
Ciò premesso, il CTU rileva come la maggior parte delle contestazioni avversarie muovano da un errore metodologico consistente nel raffronto prioritario della X (sottoscrizione in verifica apposta su cartolina avviso di ricevimento, d.d. 06/05/2019), con le comparative C1 (ricevuta di ritorno) e C2 (mandato), quando invece l'analisi iniziale deve concentrarsi solo ed esclusivamente sulla X;
il CTP di parte querelante si concentra esclusivamente sui raffronti tra X, C1 e C2, escludendo, di fatto, completamente l'osservazione e l'analisi del testo del saggio grafico.
Il consulente di parte vorrebbe confutare la legittimità della C1 (ammessa peraltro dal DI ed inserita nel quesito e che secondo il CTU deve “considerarsi … assolutamente coerente con la grafomotricità di CP_1
), ed al contempo porre in evidenza la C2 (mandato), come unico reperto su cui focalizzare
[...]
l'attenzione a discapito delle altre comparative e non considerando il testo del saggio grafico.
Anche nelle eccepite “Discordanze qualitative” del cognome “ ” in X e del nome “ ”, il CP_1 CP_1
CTU rileva un intento meramente pretestuoso e l'insistenza del CTPA a volersi soffermare “esclusivamente su differenze meramente formali, confondendole con differenze sostanziali, e dunque implicitamente interpretando come variazioni artificiose quelle che sono invece variazioni naturali di una grafia.”.
Spiega il CTU che “Procedendo in questo modo non si entra nel cuore dell'indagine, soffermandosi invece a cavillare su aspetti superficiali e senza considerare le combinazioni di segni grafologici.”
Anche quando il CTP del sig. parla di segno “Intozzata primo modo imperfetto” confonde il segno CP_1
grafologico con “quella che viene definita pressione disomogenea, ossia un tipo di energia di pressione del tratto sul foglio di carta “viziata” da sbalzi (a volte il tratto appare più leggero, a volte più pesante, ma in modo disomogeneo), una disomogeneità di pressione dovuta sia alla probabile posizione scomoda assunta da mentre firmava la Controparte_1 cartolina, trovandosi privato di un piano d'appoggio solido, sia dalla sua pressione di base (Intozzata I) “viziata” da vistosi cali di energia, che risultano evidentissimi durante la stesura del testo del saggio grafico.
In risposta alle osservazioni del CTPA sulla “Non genuinità” della comparativa C1, rispetto alla quale il
CTU non avrebbe svolto le dovute verifiche, tenendo conto dello stile grafico di che Controparte_1
il consulente di parte definisce come “armonico”, il CTU replica che lo stile grafico di “varia CP_1
tantissimo tra firma e testo, ossia accentuatamente enfatizzato negli allunghi e solo apparentemente rapido nelle firme, ma durante la stesura del testo del saggio molto più flessuoso ed artificioso;
in ogni caso sempre lento nel procedere, anche quando sollecitato ad incedere più velocemente dalla sottoscritta durante la stesura, sempre cauto, attento e assolutamente non spontaneo.”
Il CTPA considera, inoltre, le comparative C3 (patente), C4 (documento d'identità) e C5b (pag. 2 del saggio grafico, “prima firma in colonna”) “omogenee e provenienti dalla stessa mano in quanto non evidenziano incongruenze”, rilevando, in tali scritture, coerenza tra testo grafico e le firme all'interno dello stesso saggio grafico: il testo del saggio grafico, tuttavia, non viene mai contemplato dal CTPA, che, invece, si duole del fatto che “il CTU scambia le discordanze sostanziali per somiglianze (in realtà solo formali ed esteriori)”. Evidenzia, tuttavia, il CTU che, di fatto, è proprio il CTP “a fraintendere, focalizzandosi sulle formalità senza considerare gli idiotismi e mal interpretando il ritmo grafico flessuoso presente in tutti i reperti (verificanda e comparative), minimizzando la costante presenza di aperture a capo, la pressione disomogenea e l'andamento pendente presente in tutti i reperti (verificanda
e comparative), concentrandosi quasi esclusivamente sulla firma presente nel mandato (C2) e cercando, in modo spasmodico, discordanze tra X e C1, e tra C2 (ritenuta incompatibile) e C1, definendo “stile disinibito, sciolto e libero” quello di C2
(pg 14 delle osservazioni di CTPA), anziché considerarlo controllato e studiato (ne è riprova quanto emerge nel saggio grafico: le differenze tra firme e testo), dunque asserendo come “dal saggio grafico non emergono concordanze qualitative con la firma in verifica tanto che l'aspetto della stessa è icto oculi differente” confondendo riccio sciatteria (a pag. 6, punto 10 delle sue osservazioni: “Lettera “e” finale del nome, cascante con lungo riccio della sciatteria, in quanto la zampina della
“a” scende di molto al di sotto del rigo”) quello che è invece un riccio flemma (il riccio della flemma si ha quando i tratti finali sono fiacchi, come disimpegnati e soprattutto non protesi orizzontalmente verso destra) e definendo ritmo “contorto” (a pag. 27 delle sue osservazioni: “ la sinuosità di C è armonica e quella di X rasenta la scrittura Contorta”) quello che è invece un ritmo flessuoso (il ritmo contorto si ha quando delle lettere piegano bruscamente la propria direzione assiale contro le lettere vicine;
mentre il ritmo flessuoso implica un gesto grafico prevalentemente curvilineo, con collegamenti tra lettere e piegature morbide, movimenti sinusoidali, compitezza del movimento (controllo) presenza di convolvoli (fanno parte di flessuosa).
Il CTP dunque, di fatto, non vuole ammettere le variazioni naturali proprie della grafia di Controparte_1
variazioni che si svelano in pieno nel testo del saggio grafico.
Spiega infatti il CTU che, al momento della stesura del testo del saggio comparativo, Controparte_1
è stato messo nelle condizioni di poter controllare al minimo il suo gesto e che, nonostante abbia tentato di dissimulare il proprio tratto, ostinandosi a produrre lo stampato, anche a fronte dei ripetuti inviti ad utilizzare il modello corsivo durante la dettatura del testo del saggio, sono emersi gli idiotismi tipici dai quali il CTU ha potuto concludere che “i segni grafologici predominanti emergenti sia nelle comparative, sia in X, sono un gesto grafico prevalentemente curvilineo, con collegamenti tra lettere e piegature morbide, movimenti sinusoidali, compitezza del movimento (controllo) presenza di convolvoli (…omissis…), presenza di Aperture a capo, ovvero di ovali delle minuscole con aperture ai vertici superiori ed in asse con le relative lettere, sicché assomigliano più a delle u o a delle v minuscole, inclinazione a destra degli assi letterali (Pendente) il tutto in un sottofondo di energia disomogenea di pressione del tratto.
Le risultanze della perizia calligrafica sono, pertanto, univoche nell'affermare che la sottoscrizione contenuta nell'avviso di ricevimento riferito alla raccomandata AR codice AG 78767758984-4, sia stata effettivamente apposta dal sig. : la firma in verifica mostra importanti e sostanziali analogie Controparte_1
relative alle movenze di fondo del tracciato grafico, alla pressione, al ritmo e organizzazione coesiva del movimento, alla personalizzazione grafica del movimento, a discapito delle differenze: meramente formali e solo apparenti.
A tali conclusioni il Collegio ritiene di aderire, non ravvisando incongruenze nella metodologia eseguita dal consulente tecnico nel corso delle operazioni peritali e nei risultati della stessa.
La domanda deve essere rigettata.
Le spese di CTU, già liquidate con decreto del 26/6/2024, verranno poste in via definitiva a carico di parte querelante, all' esito del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la querela di falso proposta dal sig. contro ed Controparte_1 CP_2 CP_2
ed avente ad oggetto la sottoscrizione contenuta nell'avviso di ricevimento riferito alla raccomandata AR codice AG 78767758984-4,
- ordina la restituzione dell'avviso di ricevimento riferito alla raccomandata AR codice AG 78767758984-
4, al passaggio in giudicato della sentenza e dispone che, a cura della cancelleria, sia fatta menzione della sentenza sull'originale del documento;
- condanna il querelante al pagamento della pena pecuniaria nella misura di euro 20.00;
Riserva la liquidazione delle spese processuali alla definizione nel merito della controversia principale.
Così deciso in Treviso, 25.2.25.
Il Presidente
EL UC
Il DI
RI IG