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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/04/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2881/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Serena BACCOLINI Presidente rel. est. Anna FERRARI Consigliere Beatrice SICCARDI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2881/2022 R.G. promossa in grado d'appello da
C.F. Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in PIAZZA SANTA MARIA DELLE GRAZIE 1 MILANO presso lo studio dell'avv. FERRETTI ROBERTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. LUNETTA DANIEL e all'avv. MANTEGAZZA ROBERTO APPELLANTE contro
TE
C.F. C.F._1
APPELLATO CONTUMACE e contro
C.F. Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in VIA LANZONE, 31 MILANO presso lo studio dell'avv. CRISTIANI ELISABETTA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 7160/2022 del Tribunale di Milano pubblicata in data 15/9/2022 pagina 1 di 14 CONCLUSIONI DELLE PARTI
per “Voglia la Corte d'Appello di Milano Parte_1
Ecc.ma, rigettata ogni diversa e contraria eccezione, istanza o deduzione ed emessa ogni opportuna pronuncia e declaratoria, in accoglimento della presente impugnazione ed in riforma della sentenza n. 7160/2022 resa dal Tribunale di Milano, Sezione VI Civile, in persona del G.U. D.ssa Adriana Cassano Cicuto, a conclusione del giudizio n. 18111/2020 R.G., pubblicata in data 15 settembre 2022 e notificata il 19 settembre successivo, così giudicare:
1. in via principale, respingere le domande formulate dalla Signora Controparte_2
(accolte nella sentenza impugnata), nonché quelle formulate nel presente giudizio d'appello, perché infondate, in fatto ed in diritto, e, comunque, non provate, per i motivi esposti in atti ovvero con la migliore statuizione, assolvendo la Parte_1 da ogni responsabilità o addebito per i fatti per cui è causa, e
[...] condannare l'appellata a restituire all'appellante tutte le somme da quest'ultima pagate in spontanea esecuzione della sentenza e con riserva di appello, oltre agli interessi legali dalla notifica del presente atto al saldo effettivo;
2. in via subordinata, ridurre le domande risarcitorie formulate nei confronti della (accolte nella sentenza impugnata) nella misura in Parte_1 cui saranno rigorosamente provate in giudizio, tenuto conto della responsabilità dell'appellata ai sensi dell'art. 1227 c.c., condannando, per l'effetto, la Controparte_2 medesima a restituire al-la la differenza in favore di Parte_2 Pt_1 quest'ultima, oltre agli interessi legali dalla data della notifica del presente atto sino al saldo effettivo;
3. in ogni caso, nella denegata ipotesi in cui fosse ravvisata una qualsiasi responsabilità della per i fatti di cui è causa e di accoglimento Parte_1
(anche parziale) delle domande di risarcimento della Signora Controparte_2 condannare l'appellato a titolo risarcitorio TE
e/o di manleva o regresso, al pagamento di ogni somma che la dovesse essere Pt_1 chiamata a versare alla Signora per i motivi in atti ovvero con la Controparte_2 migliore statuizione;
4. infine, condannare gli appellati, in via solidale, alternativa o pro quota, a rifondere all'appellante le spese ed i compensi professionali del precedente grado e quelli del presente giudizio, oltre agli accessori di legge. In via istruttoria, l'appellante, reiterando l'istanza formulata nella propria Memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 3), c.p.c., datata 23 agosto 2021 e riproposta in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo gradi, chiede che codesta Corte d'Appello Ecc.ma voglia ordinare all'appellata ai sensi dell'art. 210 Controparte_2
c.p.c., l'esibizione di tutti gli estratti periodici del conto corrente rubricato con il n. 819, intestato alla medesima ed acceso presso Intesa Sanpaolo S.p.A.”. pagina 2 di 14
per : “Voglia Ill.ma Corte Controparte_2
D'Appello di Milano, contraris rejectis, così decidere: respingere integralmente nel merito l'impugnazione svolta dalla avverso la Parte_1 sentenza n. 7160/2022 resa in data 15 settembre 2022 dal Tribunale di Milano, Sezione VI Civile, in persona del G.U. D.ssa Adriana Cassano Cicuto all'esito del giudizio n. 18111/20 R.G. e, per l'effetto, confermare, la predetta sentenza impugnata in totale accoglimento delle domande svolte dall in merito acclarata Controparte_2 responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della Controparte_3
per aver colposamente agevolato, in concorso con il Signor
[...]
le operazioni illecite poste in essere da quest'ultimo in danno TE dell;
Controparte_2
Accertare e dichiarare la violazione da parte della Controparte_3
(P. IVA ) in persona del suo legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, sia delle disposizioni relative alla privacy previste nel GDPR, sia degli obblighi in materia di c.d. segreto bancario, nonché, più in generale, degli obblighi contrattuali, ivi compreso, quello di mancato invio della corrispondenza inerente il predetto conto presso il domicilio eletto dall'appellata all'atto di apertura di conto corrente e, più nello specifico, dell'obbligo di rendicontazione gravante sulla stessa e, per l'effetto, condannare la medesima al risarcimento del Parte_1 danno nella misura ritenuta di giustizia e che il Giudice vorrà liquidare anche in via equitativa;
Stante il disconoscimento di tutte le operazioni bancarie poste in essere dal Dott. per ragioni estranee all'oggetto sociale dell' TE [...]
accertare e dichiarare non dovuto il saldo contabile relativo al Controparte_2 conto corrente di corrispondenza n. 18986, in ragione delle gravi violazioni poste in essere dalla ivi compresa, quella di mancato invio della corrispondenza inerente Pt_1 il predetto conto presso il domicilio eletto dall'appellata all'atto di apertura di conto corrente e di modifica arbitraria e unilaterale da parte dei dipendenti dell'appellante dell'indirizzo di trasmissione degli estratti conto, in spregio all'obbligo di rendicontazione gravante sulla stessa;
in ogni caso, se dovesse essere accertato, in corso di causa, che le somme di cui al saldo del conto in parola fossero dovute dalla
condannare il Signor a Controparte_2 TE tenere indenne e manlevata l delle predette Controparte_2 somme, per aver lo stesso disposto e sottratto indebitamente di detti fondi sui propri conti correnti personali in danno dell'esponente così come meglio specificato negli atti del giudizio e come emerso nel corso dell'istruttoria; In via gradata e in subordine, accertare e dichiarare, per le ragioni meglio spiegate negli atti di causa, la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale del Signor
per aver dolosamente poste in essere operazioni illecite e TE
pagina 3 di 14 sottratto indebitamente fondi dal conto corrente dell'attrice, mediante distrazione sui propri conti correnti personali, in spregio anche agli obblighi di rendicontazione gravanti sullo stesso e, per l'effetto, condannare quest'ultimo, in solido e/o in via alternativa con la (P. Controparte_3
IVA ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ciascuna per P.IVA_1 quanto di sua competenza, al pagamento dell'importo di Euro 476.300,00, o di quella - maggiore o minore somma - ritenuta di giustizia, anche all'esito dell'istruttoria espletata. Da ultimo, condannare l'appellante e il Dott. in via TE alternativa o pro quota, a rifondere all le spese e i compensi Controparte_2 professionali del presente giudizio, oltre accessori di legge”. In via istruttoria: si chiede il rigetto integrale dell'istanza formulate dall'appellante nell'atto di appello circa la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutti gli estratti conto intestati all'appellata del conto corrente n. 819 accesso presso Intesa San Paolo in quanto del tutto estraneo al thema decidendum e, in ogni caso, tardiva”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudizio era stato promosso dalla nei confronti Controparte_2 di e di , coniuge di Parte_1 TE
per sentire accertare la responsabilità, in via solidale/alternativa a Controparte_2 diverso titolo dei convenuti, con conseguente condanna al risarcimento dei danni patiti in relazione alle somme indebitamente sottratte dal conto corrente n. 18986X07, intestato all'azienda, dal delegato. Dalla documentazione prodotta nel primo grado di giudizio emerge quanto segue. Il conto corrente, assistito da un'apertura di credito, era stato aperto il 7/5/2014, con contestuale ampia delega di operare sul conto1, rilasciata dalla quale titolare CP_2 dell'azienda agricola, al marito. Successivamente, la banca concedeva un'apertura di credito in favore della
[...]
per un importo di € 220.000,00, assistita da fideiussione Controparte_2 personale sottoscritta da TE
Sempre nell'ambito del medesimo rapporto di conto corrente, la Parte_1
e l sottoscrivevano un ulteriore contratto,
[...] Controparte_2 denominato “Scrigno Internet Banking”, che consentiva alla correntista di operare sul conto attraverso l'accesso al proprio home banking, utilizzando uno specifico identificativo. Le credenziali di accesso al portale home banking erano riportate sul contratto intestato ad residente in [...] e dalla stessa sottoscritto. Controparte_2 1 La delega datata 7/5/2014 riportava l'elenco delle operazioni sul conto corrente e che il era autorizzato a CP_1 compiere, anche disgiuntamente: versamenti a credito, prelievi parziali o totali in qualunque forma, richiesta e ritiro moduli assegni bancari da girare e negoziare, quietanzare, incassare titoli di credito, ritirare titoli e documenti. pagina 4 di 14 Per la corrispondenza, inerente al predetto conto corrente, Controparte_2 contestualmente alla apertura del rapporto, sottoscriveva un modulo di elezione di domicilio, dichiarando di voler ricevere tutta la corrispondenza, ivi compresi gli estratti conto, in Milano via Scarlatti n. 30, luogo ove era ubicata la casa coniugale e la sede legale dell mentre nel contratto denominato Controparte_2
“Scrigno Internet Banking” la indicava ulteriormente, come indirizzo di posta CP_2 elettronica, quello del marito delegato Email_1
In data 15/5/2014, e la sottoscrivevano il Controparte_2 Parte_1 contratto di prestazioni di servizi e movimento n. 427443 e il contratto di deposito titoli e strumenti finanziari n. 518809. Infine, in data 16/12/2014, veniva rimodulata l'apertura di credito in conto corrente e autorizzata per la minore somma di € 100.000,00, sempre garantita da fideiussione personale rilasciata dal CP_1
La delega è risultata operativa sino al 2/5/2019, data in cui è stata revocata in quanto il su ricorso dello stesso interessato, era stato sottoposto alla tutela CP_1 dell'Amministrazione di Sostegno2 a tempo determinato.
La a sostegno dell'azione aveva allegato di essere venuta a conoscenza nel CP_2 novembre 2018, in coincidenza con la scelta del marito di abbandonare la casa coniugale, di una rilevante esposizione debitoria collegata al rapporto di conto corrente in premessa menzionato e che il saldo negativo era frutto di operazioni, riconducibili al estranee alle finalità dell'azienda agricola. CP_1
Riferiva le operazioni ad un contesto di difficoltà personali del coniuge, che lo avevono condotto a sperperare anche il patrimonio ereditato dai genitori. In diritto, la aveva prospettato una responsabilità contrattuale della banca CP_2 nell'esecuzione del rapporto di conto corrente n. 18986X07, per non avere l'istituto di credito adeguato la propria condotta ai principi di diligenza stabiliti dagli artt. 1856 e 1176, comma 2 cod. civ. Sul presupposto dell'esistenza di un generale obbligo di comunicazione/informazione a carico della banca in favore del cliente avente ad oggetto ogni circostanza, di contenuto rilevante ai fini dello svolgimento del rapporto, la aveva lamentato a carico della CP_2
la violazione degli artt. 1710 comma 2, 1712 comma 1, Parte_1
1713, comma 1, 1718 comma 3, e 1732 comma 3 cod. civ e 1176 comma 2 cod. civ.. L'azienda agricola ha considerato tale obbligo quale espressione del principio di esecuzione del contratto secondo buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ. ), principio a cui l'istituto di credito avrebbe dovuto uniformare la propria condotta di gestore di affari altrui. 2 Il decreto di nomina dell'Amministratore di Sostegno era stato emesso in data 19/3/2019 dal Tribunale di Milano su ricorso depositato in data 20/12/2018 dallo stesso interessato, con procedura a cui la RO aveva partecipato unitamente ai figli. pagina 5 di 14 Pur riconoscendo che la non avrebbe potuto rifiutare di Parte_1 dar seguito agli ordini di disposizione impartiti dal in quanto soggetto CP_1 formalmente legittimato ad operare sul menzionato conto corrente, l'azienda correntista ha sostenuto che, comunque, permaneva a carico dell'istituto di credito l'obbligo di verificare che l'esercizio degli ordini da parte del delegato non fosse avvenuto in modo arbitrario e tale da creare pregiudizio ai diritti della titolare del rapporto di conto corrente. Secondo parte attrice, in ragione della negligenza che aveva contraddistinto la condotta dell'istituto di credito -relativamente alle operazioni effettuate dal delegato palesemente estranee all'oggetto sociale dell'azienda agricola nonché del danno patrimoniale che le era derivato- doveva esserle riconosciuto il diritto ad ottenere la restituzione degli importi ingiustificatamente prelevati dal pari al complessivo importo di CP_1
€ 476.300,00. Le ragioni che erano state poste a sostegno dell'azione dall'azienda agricola possono essere riassunte nella violazione dell'obbligo di protezione (responsabilità contrattuale) per avere la banca inviato la corrispondenza relativa al rapporto contrattuale in luogo diverso da quello convenzionalmente pattuito (art. 2 del contratto di conto corrente), per non avere assolto all'obbligo di informare l'azienda cliente delle operazioni che il delegato stava compiendo o, comunque, per fatto illecito in relazione alla ritenuta cooperazione dei dipendenti della banca con il terzo delegato, TE
[...]
In tesi, le condotte della banca, caratterizzate da negligenza e imprudenza, avevano impedito all'azienda correntista, quantomeno, di evitare alcune delle operazioni illegittime poste in essere dal delegato e limitare il pregiudizio subito. Con riferimento alla responsabilità del parte attrice aveva sostenuto che CP_1 era “superfluo evidenziare che lo stesso ha disposto – facendo uso improprio e illegittimo della delega ad operare sul conto – di somme di competenza esclusiva della
per fini personali ed estranei rispetto a quanto Controparte_2 indicato dal delegante. In ragione di ciò, avendo il signor TE sottratto illegittimamente fondi dal conto corrente della Controparte_2
in spregio al mandato ricevuto da quest'ultima – sarà tenuto alla restituzione,
[...] in solido e/o in via alternativa con la di dette somme. Pt_1
In conseguenza, dunque, del negligente operato che ha contraddistinto il modus operandi del delegato, signor in questa sede, si chiede la TE restituzione immediata da parte di quest'ultimo dell'importo ingiustificatamente prelevato, pari ad Euro 476.300,00”3. Instaurato il contraddittorio, la banca si era costituita concludendo per il rigetto delle domande. 3 Atto di citazione introduttivo del primo grado pag. 19 e ss. pagina 6 di 14 Contestata la ricostruzione in fatto e in diritto offerta dall'azienda correntista e l'allegata anomalia delle operazioni bancarie riconducibili al delegato, la Parte_1
in via subordinata, aveva eccepito l'operatività dell'art. 1227 cod. civ.,
[...] proponendo domanda di manleva nei confronti dell'altro convenuto. Il nonostante la ritualità della notifica non si era costituito e il giudizio è CP_1 proseguito in sua contumacia.
All'esito dell'attività istruttoria, il Tribunale di Milano ha pronunciato la sentenza impugnata, con cui:
- ha accolta la domanda dell'attrice e ha condannato la banca al pagamento della somma richiesta;
- ha rigettato le ulteriori richieste dell' e la Controparte_2 domanda di manleva formulata in subordine dalla banca;
- ha condannato la al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore dell . Controparte_2
Il Giudice di primo grado, in sintesi:
- ha riconosciuto la responsabilità contrattuale della banca a fronte di operazioni ritenute ictu oculi del considerate pregiudizievoli per la correntista;
CP_1
- ha ritenuto irrilevante la delega rilasciata al poiché le operazioni CP_1 imponevano alla banca, nell'ambito del rapporto di conto corrente, un controllo nell'interesse della correntista;
- ha rigettato l'eccezione ex art. 1227, comma I e comma II, cod. civ. sollevata dalla banca affermando che l'allegazione della RO di non avere mai ricevuto gli estratti conto trovava riscontro nella circostanza che la documentazione era stata inviata ad un indirizzo diverso da quello convenuto;
- la domanda di manleva della banca nei confronti del era stata rigettata CP_1 sull'assunto che l'attrice aveva agito sulla base della responsabilità contrattuale per inadempimento e che lo l'istituto di credito doveva rispondere dell'accertato inadempimento.
ha interposto appello insistendo sull'infondatezza delle Parte_1 domande formulate dall e ha riproposto tutte le Controparte_2 istanze ed eccezioni sollevate in primo grado. L'appellante ha affidato l'impugnazione ai seguenti motivi: 1. violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 1710 e 1852 cod. civ. nell'esame del contenuto della delega, con cui era stato conferito al il Persona_1 potere di agire disgiuntamente senza alcun obbligo della banca di richiedere un'autorizzazione da parte della correntista;
tutte le operazioni erano rientrate nella soglia giornaliera (€ 100.000,00 ) o mensile ( € 200.000,00) prevista nel contratto pagina 7 di 14 internet banking denominato Scrigno, sottoscritto dalla RO e ove era indicato come indirizzo email quello del marito per l'invio delle credenziali di accesso e per l'esecuzione dei servizi;
di avere dato esecuzione all'operazione del 30/9/2015 effettuata a mezzo di bonifico allo sportello e, dunque, con operazione che per le modalità si sottraeva ai limiti del servizio internet banking; le operazioni erano tutte tracciabili, nel rispetto del contratto e nei limiti della delega;
doveva ritenersi esclusa ogni responsabilità della banca, che non avrebbe potuto ai sensi dell'art. 1852 cod. civ. rifiutare di dare esecuzione alle richieste operazioni;
2. violazione dell'art. 112 cpc per omessa pronuncia sul danno risarcibile per non avere il Tribunale di Milano accertato l'effettiva destinazione delle somme interessate alle operazioni contestate e, in particolare, per avere omesso di verificare se le somme indicate come indebitamente sottratte dal erano servite al pagamento di CP_1 debiti facenti capo alla correntista;
sul punto ha insistito sull'istanza ex art. 210 cpc per ottenere l'esibizione della documentazione attestante i movimenti sul conto corrente di titolarità del marito;
3. violazione dell'art. 1227 cod. civ. poiché l'attività di autoresponsabilità imponeva all'azienda correntista di attivarsi nella verifica periodica dell'andamento del conto corrente e per non avere, attraverso l'esame degli estratti periodici, verificato l'andamento del rapporto di conto corrente in ragione dell'ampia delega che aveva conferito al marito;
4. violazione degli artt. 2043 e 2055 cod. civ. per avere il Tribunale di Milano, con motivazione non ragionevole, concluso per il rigetto della domanda di manleva formulata nei confronti del CP_1
Il non si è costituito e ne viene dichiarata la contumacia. CP_1
Il decreto di nomina del 19/3/2019 dell'avv. , quale Controparte_4
Amministratore di Sostegno, era a tempo determinato (sino al 6/2/2020). Le parti non hanno fatto menzione del permanere della forma di tutela nell'interesse del beneficiario dopo tale data che, pertanto, deve ritenersi cessata. Ne consegue che la notifica ai sensi dell'art. 143 cpc nei confronti della persona del ad oggi irreperibile, deve ritenersi conforme a legge4. CP_1
L'azienda agricola si è costituita concludendo come in epigrafe riportato. Sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa, previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche, è stata discussa nell'odierna Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 Cass. n. 3762/2024 e 28929/2024. pagina 8 di 14 I motivi vengono trattati unitariamente poiché, seppur declinati con riferimento alla violazione di una pluralità di disposizioni, le questioni che pongono riguardano le condotte della banca, nella valutazione e monitoraggio delle operazioni effettuate dal delegato nell'ambito del rapporto di conto corrente n. 18986X07. CP_1
Il tutto in un contesto in cui l'azienda correntista non ha messo in discussione la delega conferita al coniuge della titolare, con operazioni contestate che l'appellata ha essenzialmente circoscritto al primo semestre dall'apertura del conto corrente e di cui ha allegato essere venuta a conoscenza solo nel giugno 2019, a seguito di interlocuzioni con la banca ai sensi degli artt. 117 e 119 TUB.
La Corte ritiene logico muovere l'indagine dalla delega conferita dalla titolare dell'azienda agricola correntista al CP_1
La delega, il cui contenuto è riportato alla nota n. 1 e che prevedeva il rilascio di poteri disgiunti rispetto al titolare del conto a firma singola, non prevedeva limitazioni. Consentiva al di esercitare ampie facoltà sino alla possibilità di CP_1 richiedere l'emissione di assegni “anche all'ordine proprio” e di ritirare titoli, documenti e somme, “rilasciandone quietanza”, senza alcuna indicazione del tipo di rapporto sostanziale a cui avrebbe dovuto fare riferimento l'operazione da far valere sul conto corrente. L'ampio potere gestorio conferito dalla ha consentito al marito di operare CP_2 prevalentemente on line, con l'utilizzo delle credenziali trasmesse alla sua casella di posta elettronica, all'indirizzo ( indicato della stessa titolare Email_2 dell'azienda agricola correntista all'atto della sottoscrizione del relativo contratto. Non è controverso che le operazioni disposte on line si erano mantenute entro le soglie stabilite nel contratto di home banking e che l'unica operazione di rilievo, effettuata in data 30/9/2014 (addebito di € 180.000,00), era stato disposta dal presso CP_1 gli sportelli della banca mediante la presentazione di un modello di disposizione di bonifico e, dunque, con ricorso a modalità autorizzate. Dalla lettura del contratto di home banking emerge, altresì, che l'azienda correntista era responsabile della custodia delle credenziali e che con la delega era stato autorizzato il ritiro da parte del delegato della corrispondenza. Significativo a riguardo è quanto riportato nella prima pagina del contratto ove si legge “ in relazione a lettere, estratti conto, avvisi e altre comunicazioni inerenti ai rapporti di cui sono intestatario o cointestatario a firme disgiunte. Vi autorizzo a inviarmele, con pieno effetto, esclusivamente con tecniche di comunicazione a distanza con possibilità di acquisizione su supporto durevole e/o stampa… Tali tecniche prevedono di accedere alle predette comunicazioni attraverso il sito internet di SCRIGNO Internet Banking sulla base delle preferenze da me ivi espresse nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 delle norme che regolano il servizio”.
pagina 9 di 14 L'art. 2 delle condizioni del contratto prevedeva che “L'accesso al Servizio e lo svolgimento delle operazioni informative e dispositive potrà essere effettuato esclusivamente attraverso l'utilizzo dei codici segreti e delle correlate componenti di sicurezza (Pasword, Pin, Token, SMS, ecc.)messe a disposizione di tempo in tempo e fornite dalla Banca al cliente in plico sigillato all'indirizzo di corrispondenza indicato e/o attraverso consegna diretta ed eventualmente ove possibile o qualora necessario personalizzate dal Cliente”. L'art. 13 delle condizioni del contratto prevedeva che: “Le comunicazioni inerenti al rapporto saranno inviate dalla banca all'indirizzo del cliente indicato in contratto, o fatto conoscere successivamente con qualsiasi mezzo sicuro ed idoneo a confermare la ricezione, anche tramite posta elettronica… la è autorizzata a inviare al Cliente, Pt_1 esclusivamente con tecniche di comunicazione a distanza e, comunque, con pieno effetto, tutte le lettere, gli estratti conto, gli avvisi e le altre comunicazioni inerenti ai rapporti di cui il Cliente medesimo è intestatario o cointestatario a firme disgiunte”. L'autorizzazione della titolare dell'azienda agricola, riportata nella scheda allegata al citato contratto, e il consenso, manifestato all'atto della sottoscrizione, non solo consentono di superare tutte le questioni poste dall'appellata in ordine all'asserita violazione del segreto bancario o della privacy, ma evidenziano che la correntista aveva la disponibilità delle credenziali di accesso e ben avrebbe potuto, in ogni momento, operare i doverosi controlli sull'andamento del rapporto di conto corrente. Tali conclusioni appaiono tanto più vere se si considera l'ampia delega conferita dalla al marito, sia per la natura delle operazioni autorizzate sia per le modalità CP_2 tecniche attraverso le quali il delegato poteva intervenire sul conto corrente.
La Corte - fermo restando il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità circa l'assenza di un dovere generale a carico della banca di monitorare la regolarità delle operazioni ordinate5 da parte del soggetto autorizzato ad operare sul conto corrente6 - è chiamata a verificare se le operazioni bancarie menzionate risultavano ictu oculi anomale, se non erano rispondenti all'interesse della correntista e, comunque, tali da imporre all'istituto di credito - in esecuzione del mandato secondo buona fede ex artt. 1175 e 1375 cod. civ. - di non darne esecuzione e informare l'azienda agricola titolare del conto corrente. Diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, la Corte non riscontra nel caso oggetto di esame sufficienti anomalie nelle operazioni, tali da far scattare, a carico dell'istituto di credito appellante, un obbligo di protezione/informativo della correntista più pregnante rispetto a quello convenzionale garantito dall'invio periodico degli estratti conto. Degli indiscussi pieni poteri di operare sul conto in capo al marito della RO e della conformità di tutte le operazioni ai massimali contrattuali si è già detto. Il circoscritto lasso di tempo che ha interessato le operazioni contestate, evidenziato nella sentenza impugnata, non appare di per sé dirimente considerata la loro tracciabilità e che il saldo attivo del conto corrente, costantemente disponibile, era rimasto all'epoca dei fatti entro il limite del fido concordato. Il materiale probatorio acquisito non consente di accogliere la tesi dell'appellata in relazione all'asserita destinazione delle somme prelevate dal per finalità CP_1 diverse da quelle per cui il conto corrente era stato aperto. Nella stessa ricostruzione offerta dall'azienda correntista viene fatto riferimento ad una movimentazione che ha riguardato una pluralità di conti correnti, anche presso istituti di credito diversi dalla banca appellante (Banca Intesa spa, MPS spa, altro conto corrente intestato al delegato presso , Banca Popolare di Mantova). Parte_1
La produzione documentale, che era onere della correntista assicurare in termini più esaustivi, non solo non consente di ritenere accertata l'effettiva destinazione delle somme prelevate, la loro estraneità alla situazione economico/patrimoniale dell'azienda agricola ma neppure offre un riscontro alla tesi, ribadita in appello, che il delegato sin dall'apertura del conto corrente aveva concordato con dipendenti della banca la modifica dell'elezione di domicilio, in danno della correntista, al fine di eludere ogni tipo di controllo in merito al mandato conferitogli.
Anche a voler diversamente argomentare, la tesi difensiva dell'appellata non tiene conto che inspiegabilmente l'azienda correntista, per molti anni, non ha mai contestato alla la mancata ricezione degli estratti conto periodici. Parte_1
Tale inerzia, a fronte della gestione del conto corrente delegata e mai messa in discussione sino all'invio della richiesta di convocazione della banca in data 25/1/2019, ha creato un'evitabile affidamento da parte dell'istituto di credito nel rapporto con il delegato persona conosciuta non solo perché munito di apposita procura CP_1 ma anche perché legato da un rapporto coniugale con la titolare dell'azienda agricola. Ne consegue che deve escludersi l'invocata mancanza di buona fede da parte dell'appellante. La Corte osserva, inoltre, che la correntista non può ignorare che la clausola di buona fede opera come criterio di reciprocità e impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra e costituisce un dovere giuridico autonomo per tutte le parti.
Considerata la peculiarità del caso oggetto di esame, la Corte ritiene che il mancato invio degli estratti conto all'indirizzo dell'abitazione dei coniugi/sede legale dell'azienda agricola non consenta automaticamente di affermare che la sia Pt_1 venuta meno all'obbligo di rendicontazione periodica. pagina 11 di 14 Il ragionamento sull'invio degli estratti conto periodici ad un indirizzo diverso, in contrasto con l'art. 2 del contratto di conto corrente, risulta meramente formale e fuorviante, poiché ciò che rileva ai fini risarcitori è se l'azienda correntista sia stata in grado di avere tempestiva consapevolezza degli spostamenti economici che il CP_1 perava e se era nelle condizioni di poter intervenire tempestivamente.
[...]
La risposta, a parere della Corte, non può che essere affermativa in ragione del servizio che il contratto home banking forniva, considerata l'inerzia manifestata dalla responsabile dell'azienda correntista nel rapporto bancario e nel rapporto con il marito delegato, rapporto che ben le poteva garantire ogni forma di agevole interlocuzione circa la rispondenza, in tempo reale, degli atti dal compiuti con le CP_1 istruzioni impartite.
Tali considerazioni e quanto affermato in relazione all'assenza di evidenti anomalie nelle operazioni contestate, portano la Corte, in riforma della sentenza impugnata, ad escludere profili di responsabilità della banca sia contrattuale sia per fatto illecito in relazione alla cooperazione colposa nella condotta illecita posta in essere al CP_1
[...]
L'eccezione ex art. 1277 cod. civ. e la domanda di manleva nei confronti del CP_1 riproposte con l'atto di appello, devono ritenersi assorbite in tali conclusioni.
[...]
Nel giudizio di primo grado, l' agricola aveva formulato anche una domanda CP_2 autonoma di accertamento negativo del credito della banca, derivante dal saldo passivo del conto corrente per cui è causa. Secondo l'appellata l'inesigibilità del credito vantato dalla banca sarebbe da ricondurre al mancato invio della rendicontazione periodica e per l'attività distrattiva del delegato. In ragione di tali asserite molteplici violazioni, l'azienda agricola ha disconosciuto il saldo contabile maturato. Il Tribunale di Milano ha condannato la al risarcimento del danno lamentato dalla Pt_1 correntista in ragione degli episodi distrattivi del marito e del mancato invio degli estratti periodici e ha “rigetta[to] ogni altra domanda”. L'appellante ha eccepito un duplice profilo di inammissibilità:
- per non avere l'azienda agricola proposto appello (principale o incidentale) entro il termine di decadenza di 30 giorni dalla notifica e ha rinviato ai principi enunciati dalle ss. uu. della Suprema Corte con pronuncia n. 6278/2029, con conseguente passaggio in giudicato della statuizione di rigetto del Giudice di primo grado;
- per l'assenza dei requisiti di specificità delle argomentazioni difensive prescritti dall'art. 342 cpc, dal momento che l'appellata non aveva esplicitato le ragioni di dissenso dalla statuizione di rigetto.
pagina 12 di 14 La sentenza impugnata non ha esaminato la domanda di accertamento negativo, verosimilmente ritenendo la questione assorbita nell'accoglimento di quella di responsabilità contrattuale. Anche a voler ritenere superabile l'eccezione di inammissibilità in ordine alla corretta formulazione del motivo di appello incidentale e della sua tempestiva proposizione, la Corte concludere per l'infondatezza nel merito della domanda di accertamento in negativo del saldo del conto corrente. Il sollecitato accertamento necessitava della ricostruzione dell'intero rapporto contrattuale e l'onere probatorio ex art. 2697 cod. civ. non subisce modifiche anche quando abbia ad oggetto fatti negativi.
La Corte osserva, preliminarmente, che l'esposizione passiva è da ricondursi all'utilizzo dell'apertura di credito concessa all'azienda agricola in ragione di un contratto, la cui sottoscrizione in data 16/12/2014 da parte della non è oggetto di contestazione. CP_2
Non sono state sollevate questioni di nullità rispetto a clausole del contratto. Ne consegue che con la produzione degli estratti conto n. 18986X07 (sino alla data del 30/6/2021) - assicurata dalla banca sin dal primo atto difensivo, poi reiterata ed integrata con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc – la banca ha fornito la prova del saldo in contestazione. L'azienda correntista si è limitata genericamente a contestare l'entità del saldo per gli episodi allegati come distrattivi del e per il mancato invio presso il CP_1 domicilio di Milano via Scarlatti 30 della rendicontazione periodica. Sull'infondatezza di tale ricostruzione in fatto della vicenda e sull'assenza di responsabilità della banca si rinvia a quanto in precedenza osservato, con conseguente rigetto di tale domanda Ad analoghe conclusioni, la Corte perviene anche con riguardo alla domanda da ultimo proposta dall'appellata nei confronti del contumace CP_1
Conclusivamente, in riforma della sentenza impugnata, tutte le domande proposte dall nei confronti della Controparte_2 Parte_1
e di devono essere rigettate. TE
Le ulteriori domande formulate dall'appellante e dall'appellata costituita, anche nel rapporto con il devono ritenersi assorbite in tali conclusioni. CP_1
All'esito dell'appello consegue la condanna dell'appellata alla restituzione a
[...]
delle somme ricevute in esecuzione della sentenza impugnata, Parte_1 oltre agli interessi legali dalla notifica dell'atto di appello al saldo effettivo, come richiesto.
Le spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto dell'esito del contenzioso seguono la soccombenza e, nel rapporto fra le parti costituite, vengono poste a carico pagina 13 di 14 dell nella misura indicata in dispositivo e a favore Controparte_2 della . Parte_1
La liquidazione considera lo scaglione di riferimento ex DM n. 147/2022 dato dal valore della controversia, richiama le note spese depositate dall'istituto di credito nei due gradi di giudizio, e che risultano in linea con i parametri tra i minimi e i medi, e tiene conto, infine, della natura della controversia, delle questioni in diritto controverse e dell'attività professionale garantita. La mancata costituzione del in entrambi i gradi di giudizio esime la CP_1
Corte da ogni ulteriore valutazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
1. in riforma della sentenza impugnata, rigetta tutte le domande proposte dall nei confronti della Controparte_2 Parte_1
e nei confronti di e dichiara
[...] TE assorbite le domande di cui ai punti 2 e 3 delle conclusioni rassegnate da parte appellante;
2. condanna l alla restituzione in favore Controparte_2 dell'appellante delle somme ricevute in esecuzione della sentenza impugnata, oltre agli interessi legali dalla notifica dell'atto di appello al saldo effettivo;
3. condanna l al pagamento delle spese di lite Controparte_2 in favore della che liquida in complessivi € Parte_1
23.000,00 per compensi ( di cui € 15.000,00 per il primo grado e € 8.000,00 per il secondo grado), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oltre accessori di legge;
4. nulla sulle spese di lite nel rapporto tra il contumace TE
e le altre parti per entrambi i gradi di giudizio.
[...]
In Milano il 6/6/2024
Il Presidente estensore Serena Baccolini
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 5 Cass. sez. I civ. n. 30588/2023; Cass. sez. 1 civ. ord. n. 31052/2024. 6 Corte Appello di Milano sentenza n. 5440/2017. pagina 10 di 14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Serena BACCOLINI Presidente rel. est. Anna FERRARI Consigliere Beatrice SICCARDI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2881/2022 R.G. promossa in grado d'appello da
C.F. Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in PIAZZA SANTA MARIA DELLE GRAZIE 1 MILANO presso lo studio dell'avv. FERRETTI ROBERTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. LUNETTA DANIEL e all'avv. MANTEGAZZA ROBERTO APPELLANTE contro
TE
C.F. C.F._1
APPELLATO CONTUMACE e contro
C.F. Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in VIA LANZONE, 31 MILANO presso lo studio dell'avv. CRISTIANI ELISABETTA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 7160/2022 del Tribunale di Milano pubblicata in data 15/9/2022 pagina 1 di 14 CONCLUSIONI DELLE PARTI
per “Voglia la Corte d'Appello di Milano Parte_1
Ecc.ma, rigettata ogni diversa e contraria eccezione, istanza o deduzione ed emessa ogni opportuna pronuncia e declaratoria, in accoglimento della presente impugnazione ed in riforma della sentenza n. 7160/2022 resa dal Tribunale di Milano, Sezione VI Civile, in persona del G.U. D.ssa Adriana Cassano Cicuto, a conclusione del giudizio n. 18111/2020 R.G., pubblicata in data 15 settembre 2022 e notificata il 19 settembre successivo, così giudicare:
1. in via principale, respingere le domande formulate dalla Signora Controparte_2
(accolte nella sentenza impugnata), nonché quelle formulate nel presente giudizio d'appello, perché infondate, in fatto ed in diritto, e, comunque, non provate, per i motivi esposti in atti ovvero con la migliore statuizione, assolvendo la Parte_1 da ogni responsabilità o addebito per i fatti per cui è causa, e
[...] condannare l'appellata a restituire all'appellante tutte le somme da quest'ultima pagate in spontanea esecuzione della sentenza e con riserva di appello, oltre agli interessi legali dalla notifica del presente atto al saldo effettivo;
2. in via subordinata, ridurre le domande risarcitorie formulate nei confronti della (accolte nella sentenza impugnata) nella misura in Parte_1 cui saranno rigorosamente provate in giudizio, tenuto conto della responsabilità dell'appellata ai sensi dell'art. 1227 c.c., condannando, per l'effetto, la Controparte_2 medesima a restituire al-la la differenza in favore di Parte_2 Pt_1 quest'ultima, oltre agli interessi legali dalla data della notifica del presente atto sino al saldo effettivo;
3. in ogni caso, nella denegata ipotesi in cui fosse ravvisata una qualsiasi responsabilità della per i fatti di cui è causa e di accoglimento Parte_1
(anche parziale) delle domande di risarcimento della Signora Controparte_2 condannare l'appellato a titolo risarcitorio TE
e/o di manleva o regresso, al pagamento di ogni somma che la dovesse essere Pt_1 chiamata a versare alla Signora per i motivi in atti ovvero con la Controparte_2 migliore statuizione;
4. infine, condannare gli appellati, in via solidale, alternativa o pro quota, a rifondere all'appellante le spese ed i compensi professionali del precedente grado e quelli del presente giudizio, oltre agli accessori di legge. In via istruttoria, l'appellante, reiterando l'istanza formulata nella propria Memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 3), c.p.c., datata 23 agosto 2021 e riproposta in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo gradi, chiede che codesta Corte d'Appello Ecc.ma voglia ordinare all'appellata ai sensi dell'art. 210 Controparte_2
c.p.c., l'esibizione di tutti gli estratti periodici del conto corrente rubricato con il n. 819, intestato alla medesima ed acceso presso Intesa Sanpaolo S.p.A.”. pagina 2 di 14
per : “Voglia Ill.ma Corte Controparte_2
D'Appello di Milano, contraris rejectis, così decidere: respingere integralmente nel merito l'impugnazione svolta dalla avverso la Parte_1 sentenza n. 7160/2022 resa in data 15 settembre 2022 dal Tribunale di Milano, Sezione VI Civile, in persona del G.U. D.ssa Adriana Cassano Cicuto all'esito del giudizio n. 18111/20 R.G. e, per l'effetto, confermare, la predetta sentenza impugnata in totale accoglimento delle domande svolte dall in merito acclarata Controparte_2 responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della Controparte_3
per aver colposamente agevolato, in concorso con il Signor
[...]
le operazioni illecite poste in essere da quest'ultimo in danno TE dell;
Controparte_2
Accertare e dichiarare la violazione da parte della Controparte_3
(P. IVA ) in persona del suo legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, sia delle disposizioni relative alla privacy previste nel GDPR, sia degli obblighi in materia di c.d. segreto bancario, nonché, più in generale, degli obblighi contrattuali, ivi compreso, quello di mancato invio della corrispondenza inerente il predetto conto presso il domicilio eletto dall'appellata all'atto di apertura di conto corrente e, più nello specifico, dell'obbligo di rendicontazione gravante sulla stessa e, per l'effetto, condannare la medesima al risarcimento del Parte_1 danno nella misura ritenuta di giustizia e che il Giudice vorrà liquidare anche in via equitativa;
Stante il disconoscimento di tutte le operazioni bancarie poste in essere dal Dott. per ragioni estranee all'oggetto sociale dell' TE [...]
accertare e dichiarare non dovuto il saldo contabile relativo al Controparte_2 conto corrente di corrispondenza n. 18986, in ragione delle gravi violazioni poste in essere dalla ivi compresa, quella di mancato invio della corrispondenza inerente Pt_1 il predetto conto presso il domicilio eletto dall'appellata all'atto di apertura di conto corrente e di modifica arbitraria e unilaterale da parte dei dipendenti dell'appellante dell'indirizzo di trasmissione degli estratti conto, in spregio all'obbligo di rendicontazione gravante sulla stessa;
in ogni caso, se dovesse essere accertato, in corso di causa, che le somme di cui al saldo del conto in parola fossero dovute dalla
condannare il Signor a Controparte_2 TE tenere indenne e manlevata l delle predette Controparte_2 somme, per aver lo stesso disposto e sottratto indebitamente di detti fondi sui propri conti correnti personali in danno dell'esponente così come meglio specificato negli atti del giudizio e come emerso nel corso dell'istruttoria; In via gradata e in subordine, accertare e dichiarare, per le ragioni meglio spiegate negli atti di causa, la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale del Signor
per aver dolosamente poste in essere operazioni illecite e TE
pagina 3 di 14 sottratto indebitamente fondi dal conto corrente dell'attrice, mediante distrazione sui propri conti correnti personali, in spregio anche agli obblighi di rendicontazione gravanti sullo stesso e, per l'effetto, condannare quest'ultimo, in solido e/o in via alternativa con la (P. Controparte_3
IVA ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ciascuna per P.IVA_1 quanto di sua competenza, al pagamento dell'importo di Euro 476.300,00, o di quella - maggiore o minore somma - ritenuta di giustizia, anche all'esito dell'istruttoria espletata. Da ultimo, condannare l'appellante e il Dott. in via TE alternativa o pro quota, a rifondere all le spese e i compensi Controparte_2 professionali del presente giudizio, oltre accessori di legge”. In via istruttoria: si chiede il rigetto integrale dell'istanza formulate dall'appellante nell'atto di appello circa la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutti gli estratti conto intestati all'appellata del conto corrente n. 819 accesso presso Intesa San Paolo in quanto del tutto estraneo al thema decidendum e, in ogni caso, tardiva”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudizio era stato promosso dalla nei confronti Controparte_2 di e di , coniuge di Parte_1 TE
per sentire accertare la responsabilità, in via solidale/alternativa a Controparte_2 diverso titolo dei convenuti, con conseguente condanna al risarcimento dei danni patiti in relazione alle somme indebitamente sottratte dal conto corrente n. 18986X07, intestato all'azienda, dal delegato. Dalla documentazione prodotta nel primo grado di giudizio emerge quanto segue. Il conto corrente, assistito da un'apertura di credito, era stato aperto il 7/5/2014, con contestuale ampia delega di operare sul conto1, rilasciata dalla quale titolare CP_2 dell'azienda agricola, al marito. Successivamente, la banca concedeva un'apertura di credito in favore della
[...]
per un importo di € 220.000,00, assistita da fideiussione Controparte_2 personale sottoscritta da TE
Sempre nell'ambito del medesimo rapporto di conto corrente, la Parte_1
e l sottoscrivevano un ulteriore contratto,
[...] Controparte_2 denominato “Scrigno Internet Banking”, che consentiva alla correntista di operare sul conto attraverso l'accesso al proprio home banking, utilizzando uno specifico identificativo. Le credenziali di accesso al portale home banking erano riportate sul contratto intestato ad residente in [...] e dalla stessa sottoscritto. Controparte_2 1 La delega datata 7/5/2014 riportava l'elenco delle operazioni sul conto corrente e che il era autorizzato a CP_1 compiere, anche disgiuntamente: versamenti a credito, prelievi parziali o totali in qualunque forma, richiesta e ritiro moduli assegni bancari da girare e negoziare, quietanzare, incassare titoli di credito, ritirare titoli e documenti. pagina 4 di 14 Per la corrispondenza, inerente al predetto conto corrente, Controparte_2 contestualmente alla apertura del rapporto, sottoscriveva un modulo di elezione di domicilio, dichiarando di voler ricevere tutta la corrispondenza, ivi compresi gli estratti conto, in Milano via Scarlatti n. 30, luogo ove era ubicata la casa coniugale e la sede legale dell mentre nel contratto denominato Controparte_2
“Scrigno Internet Banking” la indicava ulteriormente, come indirizzo di posta CP_2 elettronica, quello del marito delegato Email_1
In data 15/5/2014, e la sottoscrivevano il Controparte_2 Parte_1 contratto di prestazioni di servizi e movimento n. 427443 e il contratto di deposito titoli e strumenti finanziari n. 518809. Infine, in data 16/12/2014, veniva rimodulata l'apertura di credito in conto corrente e autorizzata per la minore somma di € 100.000,00, sempre garantita da fideiussione personale rilasciata dal CP_1
La delega è risultata operativa sino al 2/5/2019, data in cui è stata revocata in quanto il su ricorso dello stesso interessato, era stato sottoposto alla tutela CP_1 dell'Amministrazione di Sostegno2 a tempo determinato.
La a sostegno dell'azione aveva allegato di essere venuta a conoscenza nel CP_2 novembre 2018, in coincidenza con la scelta del marito di abbandonare la casa coniugale, di una rilevante esposizione debitoria collegata al rapporto di conto corrente in premessa menzionato e che il saldo negativo era frutto di operazioni, riconducibili al estranee alle finalità dell'azienda agricola. CP_1
Riferiva le operazioni ad un contesto di difficoltà personali del coniuge, che lo avevono condotto a sperperare anche il patrimonio ereditato dai genitori. In diritto, la aveva prospettato una responsabilità contrattuale della banca CP_2 nell'esecuzione del rapporto di conto corrente n. 18986X07, per non avere l'istituto di credito adeguato la propria condotta ai principi di diligenza stabiliti dagli artt. 1856 e 1176, comma 2 cod. civ. Sul presupposto dell'esistenza di un generale obbligo di comunicazione/informazione a carico della banca in favore del cliente avente ad oggetto ogni circostanza, di contenuto rilevante ai fini dello svolgimento del rapporto, la aveva lamentato a carico della CP_2
la violazione degli artt. 1710 comma 2, 1712 comma 1, Parte_1
1713, comma 1, 1718 comma 3, e 1732 comma 3 cod. civ e 1176 comma 2 cod. civ.. L'azienda agricola ha considerato tale obbligo quale espressione del principio di esecuzione del contratto secondo buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ. ), principio a cui l'istituto di credito avrebbe dovuto uniformare la propria condotta di gestore di affari altrui. 2 Il decreto di nomina dell'Amministratore di Sostegno era stato emesso in data 19/3/2019 dal Tribunale di Milano su ricorso depositato in data 20/12/2018 dallo stesso interessato, con procedura a cui la RO aveva partecipato unitamente ai figli. pagina 5 di 14 Pur riconoscendo che la non avrebbe potuto rifiutare di Parte_1 dar seguito agli ordini di disposizione impartiti dal in quanto soggetto CP_1 formalmente legittimato ad operare sul menzionato conto corrente, l'azienda correntista ha sostenuto che, comunque, permaneva a carico dell'istituto di credito l'obbligo di verificare che l'esercizio degli ordini da parte del delegato non fosse avvenuto in modo arbitrario e tale da creare pregiudizio ai diritti della titolare del rapporto di conto corrente. Secondo parte attrice, in ragione della negligenza che aveva contraddistinto la condotta dell'istituto di credito -relativamente alle operazioni effettuate dal delegato palesemente estranee all'oggetto sociale dell'azienda agricola nonché del danno patrimoniale che le era derivato- doveva esserle riconosciuto il diritto ad ottenere la restituzione degli importi ingiustificatamente prelevati dal pari al complessivo importo di CP_1
€ 476.300,00. Le ragioni che erano state poste a sostegno dell'azione dall'azienda agricola possono essere riassunte nella violazione dell'obbligo di protezione (responsabilità contrattuale) per avere la banca inviato la corrispondenza relativa al rapporto contrattuale in luogo diverso da quello convenzionalmente pattuito (art. 2 del contratto di conto corrente), per non avere assolto all'obbligo di informare l'azienda cliente delle operazioni che il delegato stava compiendo o, comunque, per fatto illecito in relazione alla ritenuta cooperazione dei dipendenti della banca con il terzo delegato, TE
[...]
In tesi, le condotte della banca, caratterizzate da negligenza e imprudenza, avevano impedito all'azienda correntista, quantomeno, di evitare alcune delle operazioni illegittime poste in essere dal delegato e limitare il pregiudizio subito. Con riferimento alla responsabilità del parte attrice aveva sostenuto che CP_1 era “superfluo evidenziare che lo stesso ha disposto – facendo uso improprio e illegittimo della delega ad operare sul conto – di somme di competenza esclusiva della
per fini personali ed estranei rispetto a quanto Controparte_2 indicato dal delegante. In ragione di ciò, avendo il signor TE sottratto illegittimamente fondi dal conto corrente della Controparte_2
in spregio al mandato ricevuto da quest'ultima – sarà tenuto alla restituzione,
[...] in solido e/o in via alternativa con la di dette somme. Pt_1
In conseguenza, dunque, del negligente operato che ha contraddistinto il modus operandi del delegato, signor in questa sede, si chiede la TE restituzione immediata da parte di quest'ultimo dell'importo ingiustificatamente prelevato, pari ad Euro 476.300,00”3. Instaurato il contraddittorio, la banca si era costituita concludendo per il rigetto delle domande. 3 Atto di citazione introduttivo del primo grado pag. 19 e ss. pagina 6 di 14 Contestata la ricostruzione in fatto e in diritto offerta dall'azienda correntista e l'allegata anomalia delle operazioni bancarie riconducibili al delegato, la Parte_1
in via subordinata, aveva eccepito l'operatività dell'art. 1227 cod. civ.,
[...] proponendo domanda di manleva nei confronti dell'altro convenuto. Il nonostante la ritualità della notifica non si era costituito e il giudizio è CP_1 proseguito in sua contumacia.
All'esito dell'attività istruttoria, il Tribunale di Milano ha pronunciato la sentenza impugnata, con cui:
- ha accolta la domanda dell'attrice e ha condannato la banca al pagamento della somma richiesta;
- ha rigettato le ulteriori richieste dell' e la Controparte_2 domanda di manleva formulata in subordine dalla banca;
- ha condannato la al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore dell . Controparte_2
Il Giudice di primo grado, in sintesi:
- ha riconosciuto la responsabilità contrattuale della banca a fronte di operazioni ritenute ictu oculi del considerate pregiudizievoli per la correntista;
CP_1
- ha ritenuto irrilevante la delega rilasciata al poiché le operazioni CP_1 imponevano alla banca, nell'ambito del rapporto di conto corrente, un controllo nell'interesse della correntista;
- ha rigettato l'eccezione ex art. 1227, comma I e comma II, cod. civ. sollevata dalla banca affermando che l'allegazione della RO di non avere mai ricevuto gli estratti conto trovava riscontro nella circostanza che la documentazione era stata inviata ad un indirizzo diverso da quello convenuto;
- la domanda di manleva della banca nei confronti del era stata rigettata CP_1 sull'assunto che l'attrice aveva agito sulla base della responsabilità contrattuale per inadempimento e che lo l'istituto di credito doveva rispondere dell'accertato inadempimento.
ha interposto appello insistendo sull'infondatezza delle Parte_1 domande formulate dall e ha riproposto tutte le Controparte_2 istanze ed eccezioni sollevate in primo grado. L'appellante ha affidato l'impugnazione ai seguenti motivi: 1. violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 1710 e 1852 cod. civ. nell'esame del contenuto della delega, con cui era stato conferito al il Persona_1 potere di agire disgiuntamente senza alcun obbligo della banca di richiedere un'autorizzazione da parte della correntista;
tutte le operazioni erano rientrate nella soglia giornaliera (€ 100.000,00 ) o mensile ( € 200.000,00) prevista nel contratto pagina 7 di 14 internet banking denominato Scrigno, sottoscritto dalla RO e ove era indicato come indirizzo email quello del marito per l'invio delle credenziali di accesso e per l'esecuzione dei servizi;
di avere dato esecuzione all'operazione del 30/9/2015 effettuata a mezzo di bonifico allo sportello e, dunque, con operazione che per le modalità si sottraeva ai limiti del servizio internet banking; le operazioni erano tutte tracciabili, nel rispetto del contratto e nei limiti della delega;
doveva ritenersi esclusa ogni responsabilità della banca, che non avrebbe potuto ai sensi dell'art. 1852 cod. civ. rifiutare di dare esecuzione alle richieste operazioni;
2. violazione dell'art. 112 cpc per omessa pronuncia sul danno risarcibile per non avere il Tribunale di Milano accertato l'effettiva destinazione delle somme interessate alle operazioni contestate e, in particolare, per avere omesso di verificare se le somme indicate come indebitamente sottratte dal erano servite al pagamento di CP_1 debiti facenti capo alla correntista;
sul punto ha insistito sull'istanza ex art. 210 cpc per ottenere l'esibizione della documentazione attestante i movimenti sul conto corrente di titolarità del marito;
3. violazione dell'art. 1227 cod. civ. poiché l'attività di autoresponsabilità imponeva all'azienda correntista di attivarsi nella verifica periodica dell'andamento del conto corrente e per non avere, attraverso l'esame degli estratti periodici, verificato l'andamento del rapporto di conto corrente in ragione dell'ampia delega che aveva conferito al marito;
4. violazione degli artt. 2043 e 2055 cod. civ. per avere il Tribunale di Milano, con motivazione non ragionevole, concluso per il rigetto della domanda di manleva formulata nei confronti del CP_1
Il non si è costituito e ne viene dichiarata la contumacia. CP_1
Il decreto di nomina del 19/3/2019 dell'avv. , quale Controparte_4
Amministratore di Sostegno, era a tempo determinato (sino al 6/2/2020). Le parti non hanno fatto menzione del permanere della forma di tutela nell'interesse del beneficiario dopo tale data che, pertanto, deve ritenersi cessata. Ne consegue che la notifica ai sensi dell'art. 143 cpc nei confronti della persona del ad oggi irreperibile, deve ritenersi conforme a legge4. CP_1
L'azienda agricola si è costituita concludendo come in epigrafe riportato. Sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa, previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche, è stata discussa nell'odierna Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 Cass. n. 3762/2024 e 28929/2024. pagina 8 di 14 I motivi vengono trattati unitariamente poiché, seppur declinati con riferimento alla violazione di una pluralità di disposizioni, le questioni che pongono riguardano le condotte della banca, nella valutazione e monitoraggio delle operazioni effettuate dal delegato nell'ambito del rapporto di conto corrente n. 18986X07. CP_1
Il tutto in un contesto in cui l'azienda correntista non ha messo in discussione la delega conferita al coniuge della titolare, con operazioni contestate che l'appellata ha essenzialmente circoscritto al primo semestre dall'apertura del conto corrente e di cui ha allegato essere venuta a conoscenza solo nel giugno 2019, a seguito di interlocuzioni con la banca ai sensi degli artt. 117 e 119 TUB.
La Corte ritiene logico muovere l'indagine dalla delega conferita dalla titolare dell'azienda agricola correntista al CP_1
La delega, il cui contenuto è riportato alla nota n. 1 e che prevedeva il rilascio di poteri disgiunti rispetto al titolare del conto a firma singola, non prevedeva limitazioni. Consentiva al di esercitare ampie facoltà sino alla possibilità di CP_1 richiedere l'emissione di assegni “anche all'ordine proprio” e di ritirare titoli, documenti e somme, “rilasciandone quietanza”, senza alcuna indicazione del tipo di rapporto sostanziale a cui avrebbe dovuto fare riferimento l'operazione da far valere sul conto corrente. L'ampio potere gestorio conferito dalla ha consentito al marito di operare CP_2 prevalentemente on line, con l'utilizzo delle credenziali trasmesse alla sua casella di posta elettronica, all'indirizzo ( indicato della stessa titolare Email_2 dell'azienda agricola correntista all'atto della sottoscrizione del relativo contratto. Non è controverso che le operazioni disposte on line si erano mantenute entro le soglie stabilite nel contratto di home banking e che l'unica operazione di rilievo, effettuata in data 30/9/2014 (addebito di € 180.000,00), era stato disposta dal presso CP_1 gli sportelli della banca mediante la presentazione di un modello di disposizione di bonifico e, dunque, con ricorso a modalità autorizzate. Dalla lettura del contratto di home banking emerge, altresì, che l'azienda correntista era responsabile della custodia delle credenziali e che con la delega era stato autorizzato il ritiro da parte del delegato della corrispondenza. Significativo a riguardo è quanto riportato nella prima pagina del contratto ove si legge “ in relazione a lettere, estratti conto, avvisi e altre comunicazioni inerenti ai rapporti di cui sono intestatario o cointestatario a firme disgiunte. Vi autorizzo a inviarmele, con pieno effetto, esclusivamente con tecniche di comunicazione a distanza con possibilità di acquisizione su supporto durevole e/o stampa… Tali tecniche prevedono di accedere alle predette comunicazioni attraverso il sito internet di SCRIGNO Internet Banking sulla base delle preferenze da me ivi espresse nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 delle norme che regolano il servizio”.
pagina 9 di 14 L'art. 2 delle condizioni del contratto prevedeva che “L'accesso al Servizio e lo svolgimento delle operazioni informative e dispositive potrà essere effettuato esclusivamente attraverso l'utilizzo dei codici segreti e delle correlate componenti di sicurezza (Pasword, Pin, Token, SMS, ecc.)messe a disposizione di tempo in tempo e fornite dalla Banca al cliente in plico sigillato all'indirizzo di corrispondenza indicato e/o attraverso consegna diretta ed eventualmente ove possibile o qualora necessario personalizzate dal Cliente”. L'art. 13 delle condizioni del contratto prevedeva che: “Le comunicazioni inerenti al rapporto saranno inviate dalla banca all'indirizzo del cliente indicato in contratto, o fatto conoscere successivamente con qualsiasi mezzo sicuro ed idoneo a confermare la ricezione, anche tramite posta elettronica… la è autorizzata a inviare al Cliente, Pt_1 esclusivamente con tecniche di comunicazione a distanza e, comunque, con pieno effetto, tutte le lettere, gli estratti conto, gli avvisi e le altre comunicazioni inerenti ai rapporti di cui il Cliente medesimo è intestatario o cointestatario a firme disgiunte”. L'autorizzazione della titolare dell'azienda agricola, riportata nella scheda allegata al citato contratto, e il consenso, manifestato all'atto della sottoscrizione, non solo consentono di superare tutte le questioni poste dall'appellata in ordine all'asserita violazione del segreto bancario o della privacy, ma evidenziano che la correntista aveva la disponibilità delle credenziali di accesso e ben avrebbe potuto, in ogni momento, operare i doverosi controlli sull'andamento del rapporto di conto corrente. Tali conclusioni appaiono tanto più vere se si considera l'ampia delega conferita dalla al marito, sia per la natura delle operazioni autorizzate sia per le modalità CP_2 tecniche attraverso le quali il delegato poteva intervenire sul conto corrente.
La Corte - fermo restando il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità circa l'assenza di un dovere generale a carico della banca di monitorare la regolarità delle operazioni ordinate5 da parte del soggetto autorizzato ad operare sul conto corrente6 - è chiamata a verificare se le operazioni bancarie menzionate risultavano ictu oculi anomale, se non erano rispondenti all'interesse della correntista e, comunque, tali da imporre all'istituto di credito - in esecuzione del mandato secondo buona fede ex artt. 1175 e 1375 cod. civ. - di non darne esecuzione e informare l'azienda agricola titolare del conto corrente. Diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, la Corte non riscontra nel caso oggetto di esame sufficienti anomalie nelle operazioni, tali da far scattare, a carico dell'istituto di credito appellante, un obbligo di protezione/informativo della correntista più pregnante rispetto a quello convenzionale garantito dall'invio periodico degli estratti conto. Degli indiscussi pieni poteri di operare sul conto in capo al marito della RO e della conformità di tutte le operazioni ai massimali contrattuali si è già detto. Il circoscritto lasso di tempo che ha interessato le operazioni contestate, evidenziato nella sentenza impugnata, non appare di per sé dirimente considerata la loro tracciabilità e che il saldo attivo del conto corrente, costantemente disponibile, era rimasto all'epoca dei fatti entro il limite del fido concordato. Il materiale probatorio acquisito non consente di accogliere la tesi dell'appellata in relazione all'asserita destinazione delle somme prelevate dal per finalità CP_1 diverse da quelle per cui il conto corrente era stato aperto. Nella stessa ricostruzione offerta dall'azienda correntista viene fatto riferimento ad una movimentazione che ha riguardato una pluralità di conti correnti, anche presso istituti di credito diversi dalla banca appellante (Banca Intesa spa, MPS spa, altro conto corrente intestato al delegato presso , Banca Popolare di Mantova). Parte_1
La produzione documentale, che era onere della correntista assicurare in termini più esaustivi, non solo non consente di ritenere accertata l'effettiva destinazione delle somme prelevate, la loro estraneità alla situazione economico/patrimoniale dell'azienda agricola ma neppure offre un riscontro alla tesi, ribadita in appello, che il delegato sin dall'apertura del conto corrente aveva concordato con dipendenti della banca la modifica dell'elezione di domicilio, in danno della correntista, al fine di eludere ogni tipo di controllo in merito al mandato conferitogli.
Anche a voler diversamente argomentare, la tesi difensiva dell'appellata non tiene conto che inspiegabilmente l'azienda correntista, per molti anni, non ha mai contestato alla la mancata ricezione degli estratti conto periodici. Parte_1
Tale inerzia, a fronte della gestione del conto corrente delegata e mai messa in discussione sino all'invio della richiesta di convocazione della banca in data 25/1/2019, ha creato un'evitabile affidamento da parte dell'istituto di credito nel rapporto con il delegato persona conosciuta non solo perché munito di apposita procura CP_1 ma anche perché legato da un rapporto coniugale con la titolare dell'azienda agricola. Ne consegue che deve escludersi l'invocata mancanza di buona fede da parte dell'appellante. La Corte osserva, inoltre, che la correntista non può ignorare che la clausola di buona fede opera come criterio di reciprocità e impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra e costituisce un dovere giuridico autonomo per tutte le parti.
Considerata la peculiarità del caso oggetto di esame, la Corte ritiene che il mancato invio degli estratti conto all'indirizzo dell'abitazione dei coniugi/sede legale dell'azienda agricola non consenta automaticamente di affermare che la sia Pt_1 venuta meno all'obbligo di rendicontazione periodica. pagina 11 di 14 Il ragionamento sull'invio degli estratti conto periodici ad un indirizzo diverso, in contrasto con l'art. 2 del contratto di conto corrente, risulta meramente formale e fuorviante, poiché ciò che rileva ai fini risarcitori è se l'azienda correntista sia stata in grado di avere tempestiva consapevolezza degli spostamenti economici che il CP_1 perava e se era nelle condizioni di poter intervenire tempestivamente.
[...]
La risposta, a parere della Corte, non può che essere affermativa in ragione del servizio che il contratto home banking forniva, considerata l'inerzia manifestata dalla responsabile dell'azienda correntista nel rapporto bancario e nel rapporto con il marito delegato, rapporto che ben le poteva garantire ogni forma di agevole interlocuzione circa la rispondenza, in tempo reale, degli atti dal compiuti con le CP_1 istruzioni impartite.
Tali considerazioni e quanto affermato in relazione all'assenza di evidenti anomalie nelle operazioni contestate, portano la Corte, in riforma della sentenza impugnata, ad escludere profili di responsabilità della banca sia contrattuale sia per fatto illecito in relazione alla cooperazione colposa nella condotta illecita posta in essere al CP_1
[...]
L'eccezione ex art. 1277 cod. civ. e la domanda di manleva nei confronti del CP_1 riproposte con l'atto di appello, devono ritenersi assorbite in tali conclusioni.
[...]
Nel giudizio di primo grado, l' agricola aveva formulato anche una domanda CP_2 autonoma di accertamento negativo del credito della banca, derivante dal saldo passivo del conto corrente per cui è causa. Secondo l'appellata l'inesigibilità del credito vantato dalla banca sarebbe da ricondurre al mancato invio della rendicontazione periodica e per l'attività distrattiva del delegato. In ragione di tali asserite molteplici violazioni, l'azienda agricola ha disconosciuto il saldo contabile maturato. Il Tribunale di Milano ha condannato la al risarcimento del danno lamentato dalla Pt_1 correntista in ragione degli episodi distrattivi del marito e del mancato invio degli estratti periodici e ha “rigetta[to] ogni altra domanda”. L'appellante ha eccepito un duplice profilo di inammissibilità:
- per non avere l'azienda agricola proposto appello (principale o incidentale) entro il termine di decadenza di 30 giorni dalla notifica e ha rinviato ai principi enunciati dalle ss. uu. della Suprema Corte con pronuncia n. 6278/2029, con conseguente passaggio in giudicato della statuizione di rigetto del Giudice di primo grado;
- per l'assenza dei requisiti di specificità delle argomentazioni difensive prescritti dall'art. 342 cpc, dal momento che l'appellata non aveva esplicitato le ragioni di dissenso dalla statuizione di rigetto.
pagina 12 di 14 La sentenza impugnata non ha esaminato la domanda di accertamento negativo, verosimilmente ritenendo la questione assorbita nell'accoglimento di quella di responsabilità contrattuale. Anche a voler ritenere superabile l'eccezione di inammissibilità in ordine alla corretta formulazione del motivo di appello incidentale e della sua tempestiva proposizione, la Corte concludere per l'infondatezza nel merito della domanda di accertamento in negativo del saldo del conto corrente. Il sollecitato accertamento necessitava della ricostruzione dell'intero rapporto contrattuale e l'onere probatorio ex art. 2697 cod. civ. non subisce modifiche anche quando abbia ad oggetto fatti negativi.
La Corte osserva, preliminarmente, che l'esposizione passiva è da ricondursi all'utilizzo dell'apertura di credito concessa all'azienda agricola in ragione di un contratto, la cui sottoscrizione in data 16/12/2014 da parte della non è oggetto di contestazione. CP_2
Non sono state sollevate questioni di nullità rispetto a clausole del contratto. Ne consegue che con la produzione degli estratti conto n. 18986X07 (sino alla data del 30/6/2021) - assicurata dalla banca sin dal primo atto difensivo, poi reiterata ed integrata con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc – la banca ha fornito la prova del saldo in contestazione. L'azienda correntista si è limitata genericamente a contestare l'entità del saldo per gli episodi allegati come distrattivi del e per il mancato invio presso il CP_1 domicilio di Milano via Scarlatti 30 della rendicontazione periodica. Sull'infondatezza di tale ricostruzione in fatto della vicenda e sull'assenza di responsabilità della banca si rinvia a quanto in precedenza osservato, con conseguente rigetto di tale domanda Ad analoghe conclusioni, la Corte perviene anche con riguardo alla domanda da ultimo proposta dall'appellata nei confronti del contumace CP_1
Conclusivamente, in riforma della sentenza impugnata, tutte le domande proposte dall nei confronti della Controparte_2 Parte_1
e di devono essere rigettate. TE
Le ulteriori domande formulate dall'appellante e dall'appellata costituita, anche nel rapporto con il devono ritenersi assorbite in tali conclusioni. CP_1
All'esito dell'appello consegue la condanna dell'appellata alla restituzione a
[...]
delle somme ricevute in esecuzione della sentenza impugnata, Parte_1 oltre agli interessi legali dalla notifica dell'atto di appello al saldo effettivo, come richiesto.
Le spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto dell'esito del contenzioso seguono la soccombenza e, nel rapporto fra le parti costituite, vengono poste a carico pagina 13 di 14 dell nella misura indicata in dispositivo e a favore Controparte_2 della . Parte_1
La liquidazione considera lo scaglione di riferimento ex DM n. 147/2022 dato dal valore della controversia, richiama le note spese depositate dall'istituto di credito nei due gradi di giudizio, e che risultano in linea con i parametri tra i minimi e i medi, e tiene conto, infine, della natura della controversia, delle questioni in diritto controverse e dell'attività professionale garantita. La mancata costituzione del in entrambi i gradi di giudizio esime la CP_1
Corte da ogni ulteriore valutazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
1. in riforma della sentenza impugnata, rigetta tutte le domande proposte dall nei confronti della Controparte_2 Parte_1
e nei confronti di e dichiara
[...] TE assorbite le domande di cui ai punti 2 e 3 delle conclusioni rassegnate da parte appellante;
2. condanna l alla restituzione in favore Controparte_2 dell'appellante delle somme ricevute in esecuzione della sentenza impugnata, oltre agli interessi legali dalla notifica dell'atto di appello al saldo effettivo;
3. condanna l al pagamento delle spese di lite Controparte_2 in favore della che liquida in complessivi € Parte_1
23.000,00 per compensi ( di cui € 15.000,00 per il primo grado e € 8.000,00 per il secondo grado), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oltre accessori di legge;
4. nulla sulle spese di lite nel rapporto tra il contumace TE
e le altre parti per entrambi i gradi di giudizio.
[...]
In Milano il 6/6/2024
Il Presidente estensore Serena Baccolini
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 5 Cass. sez. I civ. n. 30588/2023; Cass. sez. 1 civ. ord. n. 31052/2024. 6 Corte Appello di Milano sentenza n. 5440/2017. pagina 10 di 14