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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/05/2025, n. 2526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2526 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11036/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO sezione III CIVILE
Il giudice dr.ssa Valeria Di Donato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 11036 dell'anno 2022
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con l'Avv. FAVARON GIUSEPPE C.F._2
ATTORI
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. ), con CP_1 P.IVA_1
l'avv. DURANTE SILVANA VERA
CONVENUTA
OGGETTO: contratto soggiorno turistico – risarcimento danni rassegnate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate entro il termine del 18 dicembre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 9.6.2022 e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio la per ottenere, previo accertamento e Controparte_1
dichiarazione di mancato o inesatto adempimento contrattuale, la condanna alla restituzione della somma di € 1.973,00 per il mancato godimento della vacanza presso il Fabilia Family
Pagina 1 Hotel di Cesenatico, di cui € 1.882,00 a titolo di prezzo del pacchetto turistico, € 70,00 per il parcheggio ed € 21,00 per la tassa di soggiorno, oltre al risarcimento del danno da vacanza rovinata, quantificato in € 5.000,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
In particolare, hanno esposto:
- di aver acquistato il 6 maggio 2021, tramite la e con la Personal Controparte_2
un pacchetto turistico comprendente un soggiorno presso il Controparte_3
Fabilia Family Hotel di Cesenatico, formula tutto incluso, per l'intero nucleo familiare
(composto dagli attori e dai due figli e ) dal 17 al 24 Luglio 2021, Per_1 Per_2
organizzatore con n. pratica t.o. 1187018; CP_1
- di aver subito una serie di disagi durante il soggiorno, a causa di alcuni disservizi che avrebbero loro impedito di proseguire la vacanza presso la struttura, inducendoli a decidere di lasciarla in data 19.07.2021, per terminare la vacanza presso un altro albergo;
- i disservizi e le anomalie sono stati tempestivamente segnalati con mail del 20 Luglio
2021 alla personal voyager , senza che alcun intervento venisse effettuato Parte_3
per ovviare ai problemi riscontrati ed evidenziati;
- le ulteriori segnalazioni via mail del 2 e del 6 agosto 2021 alla personal voyager e a con richiesta di restituzione del prezzo pagato e risarcimento dei danni, non CP_2 hanno sortito effetto alcuno, neanche all'esito dell'invio di una diffida legale nella quale evidenziavano che ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 42, 43, 44 e 46 del Codice del
Turismo, a cagione dei gravi e conclamati difetti di conformità, e dei disservizi, di portata tale da rendere impossibile lo svolgimento della vacanza, avevano diritto all'integrale restituzione del prezzo versato per il pacchetto turistico, comprensivo del costo del parcheggio auto e della tassa di soggiorno, nonché al risarcimento dei danni da vacanza rovinata, costituendo la permanenza al mare l'unico periodo di ferie programmato per l'anno 2021, e anche viaggio di nozze per e , freschi sposi, per aver contratto matrimonio il precedente 11 Pt_1 Pt_2
luglio;
- rispondeva con pec del 24 novembre 2021 negando ogni responsabilità e CP_1 offrendo un voucher di € 200,00;
- con pec del 30 novembre 2021 il legale degli attori dichiarava di non accettare l'offerta di cortesia e restituiva il voucher;
- anche la procedura di mediazione promossa ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del
Codice del Turismo aveva esito negativo;
tanto premesso gli attori hanno invocato la responsabilità contrattuale dell'organizzatore del viaggio, ai sensi degli articoli 43 e 44 del Codice del Turismo, per mancato o inesatto
Pagina 2 adempimento alle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico e hanno chiesto il conseguente risarcimento del danno da vacanza rovinata.
La si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, in quanto Controparte_1 infondata in fatto ed in diritto;
ha eccepito l'inapplicabilità al caso di specie delle norme che regolano il pacchetto turistico previste dal Codice del Turismo (Dlgs. n. n. 79/11), ivi comprese quelle che prevedono il danno da vacanza rovinata, non potendosi qualificare come tale il contratto di viaggio in questione, trattandosi di vendita del solo soggiorno presso Fabilia
Family Hotel di Cesenatico in assenza di altri servizi turistici.
In particolare, ha dedotto che:
- si è limitata a mettere a disposizione della un CP_1 Parte_4
soggiorno di 7 notti presso il FABILIA FAMILY HOTEL di Cesenatico, dal 17 al 24 luglio
2021, con ulteriore previsione di polizza assicurativa, che come previsto espressamente dalla legge che regola la materia, trattandosi di servizio assicurativo, non vale a configurare la combinazione di almeno due servizi turistici necessari affinché si possa raffigurare un
“pacchetto turistico”;
- parte attrice non ha fornito alcuna valida prova attestante l'esistenza e la gravità dei difetti e dei disservizi dedotti, motivo per cui le doglianze risultano essere delle personali e soggettive valutazioni e\o aspettative non costituenti in alcun modo obbligazioni contrattuali, non trattandosi di servizi indicati nel contratto di viaggio o comunque pubblicizzati come servizi forniti dalla struttura, con conseguente insussistenza della asserita difformità da quanto contrattualmente previsto o comunque di gravità tale da poter configurare un inadempimento del e legittimare una risoluzione del contratto ed un diritto al risarcimento del CP_4
danno da parte dei viaggiatori.
Ha contestato la domanda attorea di risarcimento del danno da vacanza rovinata.
***
Non è oggetto di contestazione tra le parti e risulta documentalmente provato che il 6.5.2021 gli attori hanno acquistato per il tramite dell'agenzia con organizzatore CP_2 CP_1
un soggiorno di 7 notti (con i propri figli) dal 17 al 24 Luglio 2021 presso il “Fabilia
[...]
Family Hotel” di Cesenatico, formula tutto incluso (doc. 2 parte attrice e doc. n. 2 e 3 di parte conv.). È, altresì, pacifico in atti che dopo due giorni di soggiorno gli attori abbiano lasciato la struttura per proseguire la vacanza presso un altro hotel.
Il primo punto controverso attiene all'inquadramento della fattispecie e all'applicabilità o meno della disciplina dettata dal Dlgs. n. 79/2011, in parte trasfusa nel Dlgs. n. 62/2018.
La società convenuta ha, difatti, contestato la qualificazione giuridica del rapporto contrattuale in termini di contratto turistico avente ad oggetto un pacchetto turistico prospettata da parte
Pagina 3 attrice, ritenendo insussistente il requisito della combinazione di almeno due servizi turistici secondo la definizione dettata dall'art. 33 della richiamata normativa.
Ritiene questo Tribunale che l'eccezione sia fondata e che la fattispecie in esame sia sottratta alla disciplina del Codice del Turismo, non configurandosi un'ipotesi di vendita di un pacchetto turistico.
L'art. 33 del Dlgs. n. 79/2011, come modificato dal Dlgs. n. 62/2018, Capo I – Sezione
“pacchetti turistici e servizi turistici collegati”, definisce al comma 1 lett. c) il “pacchetto” turistico come “la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza”.
Alla precedente lett. a) viene precisato che si intende per "servizio turistico":
“1) il trasporto di passeggeri;
2) l'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato
a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo;
3) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 162 del 12 luglio 2008, o di motocicli che richiedono una patente di guida di categoria A, a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2;
4) qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo”.
Alla successiva lett. b) viene, dunque, definito il "servizio turistico integrativo": “servizi accessori quali, tra gli altri, il trasporto del bagaglio fornito nell'ambito del trasporto dei passeggeri;
l'uso di parcheggi a pagamento nell'ambito delle stazioni o degli aeroporti;
il trasporto passeggeri su brevi distanze in occasione di visite guidate o i trasferimenti tra una struttura ricettiva e una stazione di viaggio con altri mezzi;
l'organizzazione di attività di intrattenimento o sportive;
la fornitura di pasti, di bevande e la pulizia forniti nell'ambito dell'alloggio; la fruizione di biciclette, sci e altre dotazioni della struttura ricettiva ovvero
l'accesso a strutture in loco, quali piscine, spiagge, palestre, saune, centri benessere o termali, incluso per i clienti dell'albergo; qualunque altro servizio integrativo tipico anche secondo la prassi locale”.
Dalla interpretazione delle riportate definizioni, si evince che affinchè si configuri l'acquisto di un pacchetto turistico è necessario che vi sia la combinazione di almeno due dei servizi turistici indicati ai n. 1, 2, 3, ossia trasporto, alloggio e noleggio di un mezzo di trasporto tra quelli indicati ovvero di altro servizio turistico che tuttavia non sia “parte integrante” dei suddetti servizi, laddove per “parte integrante” devono intendersi anche i “servizi turistici
Pagina 4 integrativi” dalla lett. b) che sono evidentemente intrinsecamente connessi a quelli di cui ai n.
1, 2 e 3, oltre che espressamente definiti accessori.
Nella fattispecie in esame, deve escludersi che gli attori abbiano acquistato un pacchetto turistico e che, dunque, sia applicabile la normativa speciale in oggetto.
Difatti, dall'esame della documentazione prodotta in atti, e segnatamente dalla proposta di compravendita formulata il 7.5.2021 da , anche per conto della moglie e dei Parte_1 figli, ad in qualità di organizzatore, per il tramite dell'agenzia venditrice Controparte_1 [...]
risulta che sia stato richiesto l'acquisto esclusivamente del soggiorno con la “formula CP_2 tutto incluso” presso il Fabilia Family Hotel di Cesenatico, oltre che della polizza assicurativa
“zero pensieri”.
Nella “conferma prenotazione/voucher” trasmessa da alla di Controparte_1 CP_2 accettazione della prenotazione inoltrata che espressamente “annulla e sostituisce il precedente”, i servizi venduti hanno ad oggetto esclusivamente il soggiorno presso l'hotel
Fabila Family in camera comfort, con formula “tutto incluso” e la polizza assicurativa. (doc.
n. 2 e 3 parte convenuta).
L'acquisto del soggiorno, seppur con formula “tutto incluso” e della polizza assicurativa non configurano la nozione di pacchetto turistico ex art. 33 Controparte_5
del Dlgs. n. 79/2011 non essendo ravvisabile alcuna combinazione di almeno due servizi tra l'alloggio, il trasporto, il noleggio e i servizi turistici non accessori ai primi due, bensì un solo servizio turistico (soggiorno alberghiero) e servizi turistici accessori al soggiorno che di questo costituiscono parte integrante, quali la fornitura di pasti e bevande, la pulizia della camera, l'accesso alle strutture ricreative dell'Hotel come la piscina o altri servizi turistici integrativi secondo la definizione normativa già richiamata.
La polizza assicurativa in quanto “servizio assicurativo” è esplicitamente esclusa dall'art. 33 comma 1 lett. a) n. 4 quale servizio turistico idoneo a formare la combinazione per la configurabilità del pacchetto turistico.
A sostegno della riportata interpretazione della normativa in esame, si richiama il
“Considerando” 17 della Direttiva UE 2302/2015 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, il quale ha specificato in maniera chiara che “Al fine di individuare un pacchetto o un servizio turistico collegato, dovrebbe essere presa in considerazione soltanto la combinazione di servizi turistici diversi come l'alloggio, il trasporto stradale, ferroviario, marittimo o aereo di passeggeri, oltre al noleggio di veicoli a motore o di taluni motocicli …
Servizi finanziari come assicurazioni di viaggio non dovrebbero essere considerati servizi turistici. Oltre a ciò, i servizi che fanno intrinsecamente parte di un altro servizio turistico
Pagina 5 non dovrebbero essere considerati servizi turistici a sé stanti. Si tratta, ad esempio, … di servizi di trasporto su brevi distanze come il trasporto di passeggeri nell'ambito di una visita guidata o i transfer tra un albergo e un aeroporto o una stazione ferroviaria, i pasti, le bevande e la pulizia forniti nell'ambito dell'alloggio, o l'accesso a strutture in loco, come piscina, sauna, centro benessere o palestra, incluso per i clienti dell'albergo…”.
Alla luce delle esposte considerazioni, non assume rilievo determinante ai fini della qualificazione del contratto e della individuazione della disciplina applicabile il fatto che la proposta di compravendita formulata dall'attore abbia ad oggetto un “pacchetto/servizio turistico” a norma dell'art. 36 del Codice del Turismo, nonché l'espresso richiamo dell'art. 41 del Codice del Turismo, atteso che al di là della denominazione del contratto indicata dalle parti l'operazione di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta spetta al giudice che non è vincolato dal nomen iuris attribuito dalle parti al rapporto contrattuale concluso (cfr.
Cass. n. 13945/2012 “il giudice ha il potere - dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen juris diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta ne' allegata in giudizio tra le parti
(cfr. Cass. n. 15925/07, nonché già Cass. n. 10316/02, n. 17610/04, n. 10922/05,
n. 8519/06)”).
La fattispecie in esame non rientra, pertanto, nella nozione di “pacchetto turistico” ma rappresenta un contratto, concluso tra un professionista e un consumatore, avente ad oggetto semplicemente la prenotazione di un soggiorno con formula tutto incluso presso una struttura alberghiera.
La disciplina applicabile al contratto in esame, pertanto, è quella dettata dal Codice del
Consumo di cui al Dlgs. n. 206/2005 e ciò sia in quanto il contratto è stato evidentemente concluso tra una persona fisica qualificabile come consumatore e un professionista, sia in quanto l'art. 32 comma 3 del Codice del Turismo prevede espressamente che “Per quanto non previsto dal presente Capo, si applicano le disposizioni del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206”). Si applica, altresì, la disciplina ordinaria prevista dal Codice civile.
La domanda di restituzione integrale del prezzo – che contiene in sé la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento – e di risarcimento del danno va, dunque, esaminata alla luce della disciplina del Codice del Consumo (artt. 135 e ss. Dlgs. n. 206/2005) e di quella codicistica di cui agli artt. 1453 e ss. c.c.
Pagina 6 Quanto al riparto dell'onere probatorio in tema di inadempimento o inesatto inadempimento di un'obbligazione, vanno richiamati i principi enunciati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento. Analogo principio è stato enunciato con riguardo all'inesatto adempimento, rilevando che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Parte attrice ha assolto all'onere di provare la fonte dell'obbligazione, avendo dimostrato l'esistenza del titolo negoziale posto a fondamento delle sue richieste (ovvero il contratto), il pagamento del corrispettivo richiesto per l'acquisto del soggiorno e avendo allegato l'inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte della convenuta.
Ciò posto, occorre in primo luogo verificare se rispetto alle allegazioni degli attori in relazione al tipo di vacanza oggetto del contratto e alla natura e tipologia dei servizi e delle prestazioni offerte e descritte nel catalogo illustrativo sia configurabile il dedotto inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte.
A tal fine, va premesso che le doglianze attoree attengono essenzialmente ai seguenti profili:
1) camere non conformi alle foto del sito internet, con arredo in degrado, prive o con minima luce, poco pulite e non igienizzate, con armadio insufficiente;
2) pietanze fredde e preriscaldate dal giorno precedente, quantità del cibo insufficiente, immangiabili, e servite da personale senza guanti, con mani mai igienizzate, e capelli sciolti davanti al piatto;
3) pulizie delle camere non eseguite, o eseguite in ora pomeridiana (durante il riposo dei bambini) e da personale privo di tesserino di riconoscimento e di abiti adeguati;
4) piscina non riscaldata e di altezza minima mt. 1,5, non adatta ai bambini;
5) bagnino che fumava in servizio e in presenza dei bambini;
6) assente il servizio pizza h 24;
7) assente il servizio tata;
8) stanzini giochi sporchi e mai igienizzati;
9) i “cuscini” per dormire erano costituiti da lenzuola arrotolate;
Pagina 7 10) garage a pagamento senza previo avviso e con infiltrazioni d'acqua dai neon e caduta di calcinacci sul tettuccio dell'auto;
11) presenza di un unico fasciatoio in un bagno fatiscente;
12) assenza di “mangia - pannolini” nei corridoi, diversamente da quanto indicato nei servizi proposti;
13) assenza di igienizzazione dell'”area mamma”, sporco il forno a microonde ivi presente con trasmissione del gusto del cibo al latte da riscaldare, rendendolo non fruibile.
In base all'attività istruttoria espletata, alla documentazione acquisita in atti e, in particolare alla descrizione della struttura e dei servizi offerti risultante dal documento di viaggio (doc. 3 parte convenuta) e dal dépliant illustrativo del villaggio corredato da rappresentazione fotografiche dei luoghi (cfr. doc. 7, 8, 9, 10 parte convenuta), nonché al materiale fotografico allegato raffigurante l'alloggio degli attori, ritiene questa Giudice che deve considerarsi dimostrato un parziale inesatto adempimento di rispetto alle obbligazioni assunte, CP_1 non avendo quest'ultima fornito la prova di cui è gravata dell'insussistenza e della non imputabilità delle carenze lamentate dagli attori.
In particolare, non ha provveduto né ad individuare in maniera specifica Controparte_1 quale fosse la stanza assegnata agli attori, né a descriverne in dettaglio le condizioni all'epoca del soggiorno e a fornire documentazione idonea a dimostrare la conformità della stessa alle caratteristiche descritte nel depliant.
In relazione alle condizioni della camera da letto degli attori “non conformi alle foto del sito internet, con arredo in degrado, prive o con minima luce, poco pulite e non igienizzate, con armadio insufficiente”, risultano prodotte in atti fotografie raffiguranti lo stato di incuria (es. segni di ruggine sul piatto doccia), la scarsa luminosità e un arredamento non conforme alla foto pubblicitaria;
la camera appare, inoltre, di dimensioni inferiori a quelle promesse di 25-35 mq (cfr. camera comfort doc. n. 9 parte conv. e doc. n. 15, 16, 17 parte attrice). A fronte di tali allegazioni e della documentazione allegata, non ha prodotto in atti foto della camera CP_1
assegnata agli attori, né una pianta planimetrica atta a dimostrare la conformità delle dimensioni indicate.
Le altre doglianze attoree lamentate sub n. 2, 3, 4, 8, 9, 12, 13 sono state comprovate sia dall'esito dell'espletata prova testimoniale sia in ragione dell'omessa dimostrazione da parte della convenuta di aver esattamente adempiuto alle obbligazioni assunte e come dedotte in contratto e nel depliant illustrativo. Sul punto, sono del tutto prive di rilevanza e inidonee a dimostrare l'esatto adempimento della prestazione le dichiarazioni rese dai testi
[...]
e impiegati presso che hanno entrambi dichiarato di non Tes_1 Testimone_2 CP_1
Pagina 8 essersi recati presso la struttura e di non conoscere direttamente le condizioni dell'hotel e dei servizi resi.
I testi e , turisti che hanno soggiornato presso il Testimone_3 Testimone_4
Fabilia Family Hotel di Cesenatico nella stessa settimana degli attori, hanno confermato svariate difformità della struttura ricettiva e dei suoi servizi.
In particolare, ha dichiarato: “Non ho visto la loro stanza, posso riferire Testimone_3
solo sulla mia stanza che presentava difformità rispetto a quanto pubblicizzato sul sito. La camera era molto piccola;
…nel letto mancavano i cuscini e quando li ho richiesti mi hanno dato cuscini senza federe, poi mi hanno dato dei lenzuoli per fare una salsiccia sui cuscini;
…Non ricordo una grande pulizia, ma non era questo l'aspetto peggiore.”; quanto al cibo e al personale “…era scadente e scarso,…”, ancora, in ordine al malfunzionamento e all'inadeguatezza della piscina,“quando sono arrivato la piscina era fuori servizio: c'era il tombino adiacente la cucina da cui esondava acqua nella vasca della piscina;
dopo due giorni hanno ripristinato la piscina ma l'acqua era gelata; anche un adulto aveva difficoltà ad entrarci, per i bambini era impraticabile. Poiché era un family hotel, era presumibile che la piscina avesse una altezza adeguata anche ai bambini, invece era alta tutta un metro e mezzo…c'era una stanza per i giochi che era piuttosto sporca”.
Analogamente ha precisato che :“… La struttura e la nostra stanza erano Testimone_4 proprio un'altra cosa rispetto a quello che appariva sul sito internet e nel dépliant che era a disposizione nella struttura. Le foto pubblicitarie che abbiamo visto noi sono quelle che oggi mi vengono mostrate, le cose non stavano proprio come mi vengono mostrate. Gli arredi non erano quelli rappresentati ma anche la dimensione della stanza era molto più piccola, due adulti ed un bambino non ci stavano….non c'erano mangiapannolini nei corridoi. la cucina era sempre sporca, giorno e notte, e il microonde era maleodorante perché era sporco, lo pulivamo noi mamme di volta in volta. Preciso che eravamo ancora nel periodo Covid e, oltre allo sporco normale, si poneva anche il problema della igienizzazione”.
In relazione alle ulteriori doglianze sollevate si osserva quanto segue.
Quanto al servizio di “assistenza tata” va premesso che il catalogo informativo riporta testualmente “Servizio Mary Poppins dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00, tate specializzate in assistenza pedagogica e dedicate nell'accudire i bambini dai 6 mesi ai 3 anni tutti i giorni (tranne il sabato, max 2 bambini per ogni ora)”.
Gli attori hanno lamentato l'assenza del servizio;
tuttavia, da un lato non hanno allegato specificamente di non aver potuto usufruire dello stesso per indisponibilità delle persone ad esso addette e dall'altro dalle dichiarazioni testimoniali raccolte è emerso che lo stesso era
Pagina 9 garantito gratuitamente per un'ora a settimana. Non si ravvisa, pertanto, sotto tale profilo alcun inadempimento o inesatto adempimento.
La medesima considerazione vale per il servizio “pizza h24” che non rientra tra quelli previsti nel catalogo informativo della struttura.
In ordine al pagamento del parcheggio, nella descrizione presente sul catalogo informativo si precisa che “Il parcheggio esterno è gratuito disposizione fino ad esaurimento posti”; si ritiene dunque che tale contestazione non possa essere mossa all'odierna convenuta in quanto aveva informato chiaramente che il parcheggio esterno fosse usufruibile “fino ad esaurimento posti”.
Si ritengono, altresì, insussistenti gli ulteriori profili di inadempimento lamentati dagli attori.
In particolare, “il bagnino che fumava in servizio e in presenza dei bambini” o “la presenza di personale privo di tesserino di riconoscimento e di abiti adeguati” sono da considerarsi circostanze che, anche se provate, per come descritte non assumono quella soglia di rilevanza minima tale da cagionare in serio pregiudizio ai diritti vantati. Del pari del tutto irrilevante è la dedotta “presenza di un unico fasciatoio in un bagno fatiscente”, non essendo garantita la presenza di fasciatoi nei bagni comuni.
Ritiene, dunque, questo Tribunale che i lamentati difetti, per quanto isolatamente considerati di entità minima, ad eccezione dell'impossibilità di utilizzo della piscina per almeno due giorni, abbiano complessivamente integrato un inesatto inadempimento della prestazione rispetto agli standard qualitativi indicati nel catalogo illustrativo (doc. 9 parte convenuta), dovendo essere garantiti livelli medi di pulizia e decoro delle camere e delle aree comuni, della qualità del cibo e della struttura nel suo complesso che non risultano integralmente rispettati stante la presenza delle problematiche e dei disservizi riscontrati.
Il riscontrato inadempimento se pur di non gravità tale da determinare ai sensi dell'art. 1455
c.c. la risoluzione del contratto e l'integrale restituzione del prezzo, giustifica una riduzione del prezzo corrisposto che si quantifica in via equitativa nella misura del 40%, con conseguente accoglimento parziale della domanda attorea per l'importo di € 752,80 (40% di €
1882,00, con esclusione sia del costo del parcheggio per i già esposti motivi, sia della tassa di soggiorno comunque dovuta).
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno di natura non patrimoniale, va premesso che secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le più recenti
Cass. n. 14453/2021) il danno non patrimoniale è risarcibile:
Pagina 10 a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, nei casi suindicati, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni);
c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice.
Nel caso di specie, non essendo stato commesso alcun reato e non essendo applicabile il
Codice del Turismo ed il danno da vacanza rovinata ivi previsto, il risarcimento del danno non patrimoniale può essere delibato solamente in base all'ipotesi sub c).
Va, altresì, precisato che il danno non patrimoniale di lieve entità è risarcibile solo a condizione che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità, e che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita o alla felicità, essendo consustanziale al principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. quello di tolleranza della lesione minima. (cfr., Cass., Sez. Unite, 25/02/2016, n. 3727 ; n. Cass.,
14/7/2015, n. 14662).
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che gli inadempimenti menzionati, nel loro insieme e complessivamente considerati, abbiano inciso in modo significativo sull'effettivo godimento della vacanza, tenuto conto che la struttura alberghiera e i servizi connessi quali la piscina, la somministrazione dei pasti, le aree dedicate ai bambini e alla loro cura costituivano l'oggetto principale della prestazione trattandosi di un “family hotel” concepito per una vacanza con bambini e dedicato essenzialmente alle famiglie.
Gli attori hanno, inoltre, provato di essersi recati presso l'Hotel Fabilia per trascorrere il loro viaggio di nozze e, presuntivamente, di aver scelto quel tipo di struttura in quanto dotata di determinati servizi dedicati ai bambini alcuni dei quali, quali ad esempio l'uso della piscina, sono stati di fatto inutilizzabili. Ebbene, seppure la decisione degli attori di cambiare struttura
Pagina 11 dopo soli due giorni di permanenza debba essere ascritta alla loro autonoma volontà e non sia oggettivamente causalmente riconducibile alla presenza di difformità, disagi e problematiche tali da impedire la prosecuzione del soggiorno, ritiene questo Tribunale che il disagio subito dagli attori sia tale da giustificare il riconoscimento di un danno patrimoniale nella misura di €
200,00 ciascuno, somma da intendersi già rivalutata all'attualità. La difformità dei servizi ricevuti rispetto a quelli pattuiti ed acquistati per quanto emerso all'esito dell'istruttoria è stata effettiva e concreta, con conseguente delusione per la vacanza programmata che ha tradito le attese del consumatore (cfr. Cass. civ. 11 maggio 2012 n. 7256).
Ne consegue che la va condannata al pagamento in favore degli attori della Controparte_1 somma complessiva di € 1.125,80, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Quanto alle spese di lite, va rilevato che all'udienza del 14.9.2023 la parte convenuta ha proposto in via conciliativa il pagamento della somma complessiva di € 2.000,00; il legale di parte attrice pur riservandosi di riferire la proposta ai propri assistiti non ha poi esplicitato alcunchè sul punto, così implicitamente rifiutandola. Sul punto parte convenuta ha chiesto l'applicazione dell'art. 91 c.p.c. nella parte in cui prevede che se il giudice accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta alle spese del procedimento maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 92 c.p.c.
Ritiene questo Tribunale che la norma non possa trovare applicazione e ciò sia in quanto il rifiuto, seppur implicito, non può essere considerato ingiustificato ove lo stesso venga valutato alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. e tenuto conto della ben più elevata domanda risarcitoria formulata e della richiesta di restituzione integrale del corrispettivo versato;
sia in quanto la proposta omincomprensiva formulata e, dunque, da intendersi comprensiva anche delle spese di lite fino a quel momento maturate è comunque inferiore alla somma data dal capitale e dalle spese di lite secondo i parametri minimi per le fasi di studio e introduttiva e medi, pari a € 1.277,00.
Le spese di lite, pertanto, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore del decisum (Cass. n. 197/2020) e in base ai parametri minimi di cui al D.M. 10 marzo
2014 n. 55 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale in considerazione della natura dell'attività svolta e della semplicità fattuale della vicenda e dei medi per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e contro , ogni Parte_1 Parte_2 CP_1
contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Pagina 12 • Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore degli attori della somma di € 1.125,80, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
• Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento in favore degli attori delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.703,00, oltre contributo unificato e marca, rimborso sulle spese generali nella misura del 15%, nonché
Iva e Cpa e successive occorrende.
Torino, 21 maggio 2025
La giudice dr.ssa Valeria Di Donato
Pagina 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO sezione III CIVILE
Il giudice dr.ssa Valeria Di Donato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 11036 dell'anno 2022
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con l'Avv. FAVARON GIUSEPPE C.F._2
ATTORI
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. ), con CP_1 P.IVA_1
l'avv. DURANTE SILVANA VERA
CONVENUTA
OGGETTO: contratto soggiorno turistico – risarcimento danni rassegnate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate entro il termine del 18 dicembre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 9.6.2022 e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio la per ottenere, previo accertamento e Controparte_1
dichiarazione di mancato o inesatto adempimento contrattuale, la condanna alla restituzione della somma di € 1.973,00 per il mancato godimento della vacanza presso il Fabilia Family
Pagina 1 Hotel di Cesenatico, di cui € 1.882,00 a titolo di prezzo del pacchetto turistico, € 70,00 per il parcheggio ed € 21,00 per la tassa di soggiorno, oltre al risarcimento del danno da vacanza rovinata, quantificato in € 5.000,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
In particolare, hanno esposto:
- di aver acquistato il 6 maggio 2021, tramite la e con la Personal Controparte_2
un pacchetto turistico comprendente un soggiorno presso il Controparte_3
Fabilia Family Hotel di Cesenatico, formula tutto incluso, per l'intero nucleo familiare
(composto dagli attori e dai due figli e ) dal 17 al 24 Luglio 2021, Per_1 Per_2
organizzatore con n. pratica t.o. 1187018; CP_1
- di aver subito una serie di disagi durante il soggiorno, a causa di alcuni disservizi che avrebbero loro impedito di proseguire la vacanza presso la struttura, inducendoli a decidere di lasciarla in data 19.07.2021, per terminare la vacanza presso un altro albergo;
- i disservizi e le anomalie sono stati tempestivamente segnalati con mail del 20 Luglio
2021 alla personal voyager , senza che alcun intervento venisse effettuato Parte_3
per ovviare ai problemi riscontrati ed evidenziati;
- le ulteriori segnalazioni via mail del 2 e del 6 agosto 2021 alla personal voyager e a con richiesta di restituzione del prezzo pagato e risarcimento dei danni, non CP_2 hanno sortito effetto alcuno, neanche all'esito dell'invio di una diffida legale nella quale evidenziavano che ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 42, 43, 44 e 46 del Codice del
Turismo, a cagione dei gravi e conclamati difetti di conformità, e dei disservizi, di portata tale da rendere impossibile lo svolgimento della vacanza, avevano diritto all'integrale restituzione del prezzo versato per il pacchetto turistico, comprensivo del costo del parcheggio auto e della tassa di soggiorno, nonché al risarcimento dei danni da vacanza rovinata, costituendo la permanenza al mare l'unico periodo di ferie programmato per l'anno 2021, e anche viaggio di nozze per e , freschi sposi, per aver contratto matrimonio il precedente 11 Pt_1 Pt_2
luglio;
- rispondeva con pec del 24 novembre 2021 negando ogni responsabilità e CP_1 offrendo un voucher di € 200,00;
- con pec del 30 novembre 2021 il legale degli attori dichiarava di non accettare l'offerta di cortesia e restituiva il voucher;
- anche la procedura di mediazione promossa ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del
Codice del Turismo aveva esito negativo;
tanto premesso gli attori hanno invocato la responsabilità contrattuale dell'organizzatore del viaggio, ai sensi degli articoli 43 e 44 del Codice del Turismo, per mancato o inesatto
Pagina 2 adempimento alle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico e hanno chiesto il conseguente risarcimento del danno da vacanza rovinata.
La si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, in quanto Controparte_1 infondata in fatto ed in diritto;
ha eccepito l'inapplicabilità al caso di specie delle norme che regolano il pacchetto turistico previste dal Codice del Turismo (Dlgs. n. n. 79/11), ivi comprese quelle che prevedono il danno da vacanza rovinata, non potendosi qualificare come tale il contratto di viaggio in questione, trattandosi di vendita del solo soggiorno presso Fabilia
Family Hotel di Cesenatico in assenza di altri servizi turistici.
In particolare, ha dedotto che:
- si è limitata a mettere a disposizione della un CP_1 Parte_4
soggiorno di 7 notti presso il FABILIA FAMILY HOTEL di Cesenatico, dal 17 al 24 luglio
2021, con ulteriore previsione di polizza assicurativa, che come previsto espressamente dalla legge che regola la materia, trattandosi di servizio assicurativo, non vale a configurare la combinazione di almeno due servizi turistici necessari affinché si possa raffigurare un
“pacchetto turistico”;
- parte attrice non ha fornito alcuna valida prova attestante l'esistenza e la gravità dei difetti e dei disservizi dedotti, motivo per cui le doglianze risultano essere delle personali e soggettive valutazioni e\o aspettative non costituenti in alcun modo obbligazioni contrattuali, non trattandosi di servizi indicati nel contratto di viaggio o comunque pubblicizzati come servizi forniti dalla struttura, con conseguente insussistenza della asserita difformità da quanto contrattualmente previsto o comunque di gravità tale da poter configurare un inadempimento del e legittimare una risoluzione del contratto ed un diritto al risarcimento del CP_4
danno da parte dei viaggiatori.
Ha contestato la domanda attorea di risarcimento del danno da vacanza rovinata.
***
Non è oggetto di contestazione tra le parti e risulta documentalmente provato che il 6.5.2021 gli attori hanno acquistato per il tramite dell'agenzia con organizzatore CP_2 CP_1
un soggiorno di 7 notti (con i propri figli) dal 17 al 24 Luglio 2021 presso il “Fabilia
[...]
Family Hotel” di Cesenatico, formula tutto incluso (doc. 2 parte attrice e doc. n. 2 e 3 di parte conv.). È, altresì, pacifico in atti che dopo due giorni di soggiorno gli attori abbiano lasciato la struttura per proseguire la vacanza presso un altro hotel.
Il primo punto controverso attiene all'inquadramento della fattispecie e all'applicabilità o meno della disciplina dettata dal Dlgs. n. 79/2011, in parte trasfusa nel Dlgs. n. 62/2018.
La società convenuta ha, difatti, contestato la qualificazione giuridica del rapporto contrattuale in termini di contratto turistico avente ad oggetto un pacchetto turistico prospettata da parte
Pagina 3 attrice, ritenendo insussistente il requisito della combinazione di almeno due servizi turistici secondo la definizione dettata dall'art. 33 della richiamata normativa.
Ritiene questo Tribunale che l'eccezione sia fondata e che la fattispecie in esame sia sottratta alla disciplina del Codice del Turismo, non configurandosi un'ipotesi di vendita di un pacchetto turistico.
L'art. 33 del Dlgs. n. 79/2011, come modificato dal Dlgs. n. 62/2018, Capo I – Sezione
“pacchetti turistici e servizi turistici collegati”, definisce al comma 1 lett. c) il “pacchetto” turistico come “la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza”.
Alla precedente lett. a) viene precisato che si intende per "servizio turistico":
“1) il trasporto di passeggeri;
2) l'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato
a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo;
3) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 162 del 12 luglio 2008, o di motocicli che richiedono una patente di guida di categoria A, a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2;
4) qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo”.
Alla successiva lett. b) viene, dunque, definito il "servizio turistico integrativo": “servizi accessori quali, tra gli altri, il trasporto del bagaglio fornito nell'ambito del trasporto dei passeggeri;
l'uso di parcheggi a pagamento nell'ambito delle stazioni o degli aeroporti;
il trasporto passeggeri su brevi distanze in occasione di visite guidate o i trasferimenti tra una struttura ricettiva e una stazione di viaggio con altri mezzi;
l'organizzazione di attività di intrattenimento o sportive;
la fornitura di pasti, di bevande e la pulizia forniti nell'ambito dell'alloggio; la fruizione di biciclette, sci e altre dotazioni della struttura ricettiva ovvero
l'accesso a strutture in loco, quali piscine, spiagge, palestre, saune, centri benessere o termali, incluso per i clienti dell'albergo; qualunque altro servizio integrativo tipico anche secondo la prassi locale”.
Dalla interpretazione delle riportate definizioni, si evince che affinchè si configuri l'acquisto di un pacchetto turistico è necessario che vi sia la combinazione di almeno due dei servizi turistici indicati ai n. 1, 2, 3, ossia trasporto, alloggio e noleggio di un mezzo di trasporto tra quelli indicati ovvero di altro servizio turistico che tuttavia non sia “parte integrante” dei suddetti servizi, laddove per “parte integrante” devono intendersi anche i “servizi turistici
Pagina 4 integrativi” dalla lett. b) che sono evidentemente intrinsecamente connessi a quelli di cui ai n.
1, 2 e 3, oltre che espressamente definiti accessori.
Nella fattispecie in esame, deve escludersi che gli attori abbiano acquistato un pacchetto turistico e che, dunque, sia applicabile la normativa speciale in oggetto.
Difatti, dall'esame della documentazione prodotta in atti, e segnatamente dalla proposta di compravendita formulata il 7.5.2021 da , anche per conto della moglie e dei Parte_1 figli, ad in qualità di organizzatore, per il tramite dell'agenzia venditrice Controparte_1 [...]
risulta che sia stato richiesto l'acquisto esclusivamente del soggiorno con la “formula CP_2 tutto incluso” presso il Fabilia Family Hotel di Cesenatico, oltre che della polizza assicurativa
“zero pensieri”.
Nella “conferma prenotazione/voucher” trasmessa da alla di Controparte_1 CP_2 accettazione della prenotazione inoltrata che espressamente “annulla e sostituisce il precedente”, i servizi venduti hanno ad oggetto esclusivamente il soggiorno presso l'hotel
Fabila Family in camera comfort, con formula “tutto incluso” e la polizza assicurativa. (doc.
n. 2 e 3 parte convenuta).
L'acquisto del soggiorno, seppur con formula “tutto incluso” e della polizza assicurativa non configurano la nozione di pacchetto turistico ex art. 33 Controparte_5
del Dlgs. n. 79/2011 non essendo ravvisabile alcuna combinazione di almeno due servizi tra l'alloggio, il trasporto, il noleggio e i servizi turistici non accessori ai primi due, bensì un solo servizio turistico (soggiorno alberghiero) e servizi turistici accessori al soggiorno che di questo costituiscono parte integrante, quali la fornitura di pasti e bevande, la pulizia della camera, l'accesso alle strutture ricreative dell'Hotel come la piscina o altri servizi turistici integrativi secondo la definizione normativa già richiamata.
La polizza assicurativa in quanto “servizio assicurativo” è esplicitamente esclusa dall'art. 33 comma 1 lett. a) n. 4 quale servizio turistico idoneo a formare la combinazione per la configurabilità del pacchetto turistico.
A sostegno della riportata interpretazione della normativa in esame, si richiama il
“Considerando” 17 della Direttiva UE 2302/2015 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, il quale ha specificato in maniera chiara che “Al fine di individuare un pacchetto o un servizio turistico collegato, dovrebbe essere presa in considerazione soltanto la combinazione di servizi turistici diversi come l'alloggio, il trasporto stradale, ferroviario, marittimo o aereo di passeggeri, oltre al noleggio di veicoli a motore o di taluni motocicli …
Servizi finanziari come assicurazioni di viaggio non dovrebbero essere considerati servizi turistici. Oltre a ciò, i servizi che fanno intrinsecamente parte di un altro servizio turistico
Pagina 5 non dovrebbero essere considerati servizi turistici a sé stanti. Si tratta, ad esempio, … di servizi di trasporto su brevi distanze come il trasporto di passeggeri nell'ambito di una visita guidata o i transfer tra un albergo e un aeroporto o una stazione ferroviaria, i pasti, le bevande e la pulizia forniti nell'ambito dell'alloggio, o l'accesso a strutture in loco, come piscina, sauna, centro benessere o palestra, incluso per i clienti dell'albergo…”.
Alla luce delle esposte considerazioni, non assume rilievo determinante ai fini della qualificazione del contratto e della individuazione della disciplina applicabile il fatto che la proposta di compravendita formulata dall'attore abbia ad oggetto un “pacchetto/servizio turistico” a norma dell'art. 36 del Codice del Turismo, nonché l'espresso richiamo dell'art. 41 del Codice del Turismo, atteso che al di là della denominazione del contratto indicata dalle parti l'operazione di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta spetta al giudice che non è vincolato dal nomen iuris attribuito dalle parti al rapporto contrattuale concluso (cfr.
Cass. n. 13945/2012 “il giudice ha il potere - dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen juris diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta ne' allegata in giudizio tra le parti
(cfr. Cass. n. 15925/07, nonché già Cass. n. 10316/02, n. 17610/04, n. 10922/05,
n. 8519/06)”).
La fattispecie in esame non rientra, pertanto, nella nozione di “pacchetto turistico” ma rappresenta un contratto, concluso tra un professionista e un consumatore, avente ad oggetto semplicemente la prenotazione di un soggiorno con formula tutto incluso presso una struttura alberghiera.
La disciplina applicabile al contratto in esame, pertanto, è quella dettata dal Codice del
Consumo di cui al Dlgs. n. 206/2005 e ciò sia in quanto il contratto è stato evidentemente concluso tra una persona fisica qualificabile come consumatore e un professionista, sia in quanto l'art. 32 comma 3 del Codice del Turismo prevede espressamente che “Per quanto non previsto dal presente Capo, si applicano le disposizioni del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206”). Si applica, altresì, la disciplina ordinaria prevista dal Codice civile.
La domanda di restituzione integrale del prezzo – che contiene in sé la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento – e di risarcimento del danno va, dunque, esaminata alla luce della disciplina del Codice del Consumo (artt. 135 e ss. Dlgs. n. 206/2005) e di quella codicistica di cui agli artt. 1453 e ss. c.c.
Pagina 6 Quanto al riparto dell'onere probatorio in tema di inadempimento o inesatto inadempimento di un'obbligazione, vanno richiamati i principi enunciati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento. Analogo principio è stato enunciato con riguardo all'inesatto adempimento, rilevando che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Parte attrice ha assolto all'onere di provare la fonte dell'obbligazione, avendo dimostrato l'esistenza del titolo negoziale posto a fondamento delle sue richieste (ovvero il contratto), il pagamento del corrispettivo richiesto per l'acquisto del soggiorno e avendo allegato l'inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte della convenuta.
Ciò posto, occorre in primo luogo verificare se rispetto alle allegazioni degli attori in relazione al tipo di vacanza oggetto del contratto e alla natura e tipologia dei servizi e delle prestazioni offerte e descritte nel catalogo illustrativo sia configurabile il dedotto inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte.
A tal fine, va premesso che le doglianze attoree attengono essenzialmente ai seguenti profili:
1) camere non conformi alle foto del sito internet, con arredo in degrado, prive o con minima luce, poco pulite e non igienizzate, con armadio insufficiente;
2) pietanze fredde e preriscaldate dal giorno precedente, quantità del cibo insufficiente, immangiabili, e servite da personale senza guanti, con mani mai igienizzate, e capelli sciolti davanti al piatto;
3) pulizie delle camere non eseguite, o eseguite in ora pomeridiana (durante il riposo dei bambini) e da personale privo di tesserino di riconoscimento e di abiti adeguati;
4) piscina non riscaldata e di altezza minima mt. 1,5, non adatta ai bambini;
5) bagnino che fumava in servizio e in presenza dei bambini;
6) assente il servizio pizza h 24;
7) assente il servizio tata;
8) stanzini giochi sporchi e mai igienizzati;
9) i “cuscini” per dormire erano costituiti da lenzuola arrotolate;
Pagina 7 10) garage a pagamento senza previo avviso e con infiltrazioni d'acqua dai neon e caduta di calcinacci sul tettuccio dell'auto;
11) presenza di un unico fasciatoio in un bagno fatiscente;
12) assenza di “mangia - pannolini” nei corridoi, diversamente da quanto indicato nei servizi proposti;
13) assenza di igienizzazione dell'”area mamma”, sporco il forno a microonde ivi presente con trasmissione del gusto del cibo al latte da riscaldare, rendendolo non fruibile.
In base all'attività istruttoria espletata, alla documentazione acquisita in atti e, in particolare alla descrizione della struttura e dei servizi offerti risultante dal documento di viaggio (doc. 3 parte convenuta) e dal dépliant illustrativo del villaggio corredato da rappresentazione fotografiche dei luoghi (cfr. doc. 7, 8, 9, 10 parte convenuta), nonché al materiale fotografico allegato raffigurante l'alloggio degli attori, ritiene questa Giudice che deve considerarsi dimostrato un parziale inesatto adempimento di rispetto alle obbligazioni assunte, CP_1 non avendo quest'ultima fornito la prova di cui è gravata dell'insussistenza e della non imputabilità delle carenze lamentate dagli attori.
In particolare, non ha provveduto né ad individuare in maniera specifica Controparte_1 quale fosse la stanza assegnata agli attori, né a descriverne in dettaglio le condizioni all'epoca del soggiorno e a fornire documentazione idonea a dimostrare la conformità della stessa alle caratteristiche descritte nel depliant.
In relazione alle condizioni della camera da letto degli attori “non conformi alle foto del sito internet, con arredo in degrado, prive o con minima luce, poco pulite e non igienizzate, con armadio insufficiente”, risultano prodotte in atti fotografie raffiguranti lo stato di incuria (es. segni di ruggine sul piatto doccia), la scarsa luminosità e un arredamento non conforme alla foto pubblicitaria;
la camera appare, inoltre, di dimensioni inferiori a quelle promesse di 25-35 mq (cfr. camera comfort doc. n. 9 parte conv. e doc. n. 15, 16, 17 parte attrice). A fronte di tali allegazioni e della documentazione allegata, non ha prodotto in atti foto della camera CP_1
assegnata agli attori, né una pianta planimetrica atta a dimostrare la conformità delle dimensioni indicate.
Le altre doglianze attoree lamentate sub n. 2, 3, 4, 8, 9, 12, 13 sono state comprovate sia dall'esito dell'espletata prova testimoniale sia in ragione dell'omessa dimostrazione da parte della convenuta di aver esattamente adempiuto alle obbligazioni assunte e come dedotte in contratto e nel depliant illustrativo. Sul punto, sono del tutto prive di rilevanza e inidonee a dimostrare l'esatto adempimento della prestazione le dichiarazioni rese dai testi
[...]
e impiegati presso che hanno entrambi dichiarato di non Tes_1 Testimone_2 CP_1
Pagina 8 essersi recati presso la struttura e di non conoscere direttamente le condizioni dell'hotel e dei servizi resi.
I testi e , turisti che hanno soggiornato presso il Testimone_3 Testimone_4
Fabilia Family Hotel di Cesenatico nella stessa settimana degli attori, hanno confermato svariate difformità della struttura ricettiva e dei suoi servizi.
In particolare, ha dichiarato: “Non ho visto la loro stanza, posso riferire Testimone_3
solo sulla mia stanza che presentava difformità rispetto a quanto pubblicizzato sul sito. La camera era molto piccola;
…nel letto mancavano i cuscini e quando li ho richiesti mi hanno dato cuscini senza federe, poi mi hanno dato dei lenzuoli per fare una salsiccia sui cuscini;
…Non ricordo una grande pulizia, ma non era questo l'aspetto peggiore.”; quanto al cibo e al personale “…era scadente e scarso,…”, ancora, in ordine al malfunzionamento e all'inadeguatezza della piscina,“quando sono arrivato la piscina era fuori servizio: c'era il tombino adiacente la cucina da cui esondava acqua nella vasca della piscina;
dopo due giorni hanno ripristinato la piscina ma l'acqua era gelata; anche un adulto aveva difficoltà ad entrarci, per i bambini era impraticabile. Poiché era un family hotel, era presumibile che la piscina avesse una altezza adeguata anche ai bambini, invece era alta tutta un metro e mezzo…c'era una stanza per i giochi che era piuttosto sporca”.
Analogamente ha precisato che :“… La struttura e la nostra stanza erano Testimone_4 proprio un'altra cosa rispetto a quello che appariva sul sito internet e nel dépliant che era a disposizione nella struttura. Le foto pubblicitarie che abbiamo visto noi sono quelle che oggi mi vengono mostrate, le cose non stavano proprio come mi vengono mostrate. Gli arredi non erano quelli rappresentati ma anche la dimensione della stanza era molto più piccola, due adulti ed un bambino non ci stavano….non c'erano mangiapannolini nei corridoi. la cucina era sempre sporca, giorno e notte, e il microonde era maleodorante perché era sporco, lo pulivamo noi mamme di volta in volta. Preciso che eravamo ancora nel periodo Covid e, oltre allo sporco normale, si poneva anche il problema della igienizzazione”.
In relazione alle ulteriori doglianze sollevate si osserva quanto segue.
Quanto al servizio di “assistenza tata” va premesso che il catalogo informativo riporta testualmente “Servizio Mary Poppins dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00, tate specializzate in assistenza pedagogica e dedicate nell'accudire i bambini dai 6 mesi ai 3 anni tutti i giorni (tranne il sabato, max 2 bambini per ogni ora)”.
Gli attori hanno lamentato l'assenza del servizio;
tuttavia, da un lato non hanno allegato specificamente di non aver potuto usufruire dello stesso per indisponibilità delle persone ad esso addette e dall'altro dalle dichiarazioni testimoniali raccolte è emerso che lo stesso era
Pagina 9 garantito gratuitamente per un'ora a settimana. Non si ravvisa, pertanto, sotto tale profilo alcun inadempimento o inesatto adempimento.
La medesima considerazione vale per il servizio “pizza h24” che non rientra tra quelli previsti nel catalogo informativo della struttura.
In ordine al pagamento del parcheggio, nella descrizione presente sul catalogo informativo si precisa che “Il parcheggio esterno è gratuito disposizione fino ad esaurimento posti”; si ritiene dunque che tale contestazione non possa essere mossa all'odierna convenuta in quanto aveva informato chiaramente che il parcheggio esterno fosse usufruibile “fino ad esaurimento posti”.
Si ritengono, altresì, insussistenti gli ulteriori profili di inadempimento lamentati dagli attori.
In particolare, “il bagnino che fumava in servizio e in presenza dei bambini” o “la presenza di personale privo di tesserino di riconoscimento e di abiti adeguati” sono da considerarsi circostanze che, anche se provate, per come descritte non assumono quella soglia di rilevanza minima tale da cagionare in serio pregiudizio ai diritti vantati. Del pari del tutto irrilevante è la dedotta “presenza di un unico fasciatoio in un bagno fatiscente”, non essendo garantita la presenza di fasciatoi nei bagni comuni.
Ritiene, dunque, questo Tribunale che i lamentati difetti, per quanto isolatamente considerati di entità minima, ad eccezione dell'impossibilità di utilizzo della piscina per almeno due giorni, abbiano complessivamente integrato un inesatto inadempimento della prestazione rispetto agli standard qualitativi indicati nel catalogo illustrativo (doc. 9 parte convenuta), dovendo essere garantiti livelli medi di pulizia e decoro delle camere e delle aree comuni, della qualità del cibo e della struttura nel suo complesso che non risultano integralmente rispettati stante la presenza delle problematiche e dei disservizi riscontrati.
Il riscontrato inadempimento se pur di non gravità tale da determinare ai sensi dell'art. 1455
c.c. la risoluzione del contratto e l'integrale restituzione del prezzo, giustifica una riduzione del prezzo corrisposto che si quantifica in via equitativa nella misura del 40%, con conseguente accoglimento parziale della domanda attorea per l'importo di € 752,80 (40% di €
1882,00, con esclusione sia del costo del parcheggio per i già esposti motivi, sia della tassa di soggiorno comunque dovuta).
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno di natura non patrimoniale, va premesso che secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le più recenti
Cass. n. 14453/2021) il danno non patrimoniale è risarcibile:
Pagina 10 a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, nei casi suindicati, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni);
c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice.
Nel caso di specie, non essendo stato commesso alcun reato e non essendo applicabile il
Codice del Turismo ed il danno da vacanza rovinata ivi previsto, il risarcimento del danno non patrimoniale può essere delibato solamente in base all'ipotesi sub c).
Va, altresì, precisato che il danno non patrimoniale di lieve entità è risarcibile solo a condizione che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità, e che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita o alla felicità, essendo consustanziale al principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. quello di tolleranza della lesione minima. (cfr., Cass., Sez. Unite, 25/02/2016, n. 3727 ; n. Cass.,
14/7/2015, n. 14662).
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che gli inadempimenti menzionati, nel loro insieme e complessivamente considerati, abbiano inciso in modo significativo sull'effettivo godimento della vacanza, tenuto conto che la struttura alberghiera e i servizi connessi quali la piscina, la somministrazione dei pasti, le aree dedicate ai bambini e alla loro cura costituivano l'oggetto principale della prestazione trattandosi di un “family hotel” concepito per una vacanza con bambini e dedicato essenzialmente alle famiglie.
Gli attori hanno, inoltre, provato di essersi recati presso l'Hotel Fabilia per trascorrere il loro viaggio di nozze e, presuntivamente, di aver scelto quel tipo di struttura in quanto dotata di determinati servizi dedicati ai bambini alcuni dei quali, quali ad esempio l'uso della piscina, sono stati di fatto inutilizzabili. Ebbene, seppure la decisione degli attori di cambiare struttura
Pagina 11 dopo soli due giorni di permanenza debba essere ascritta alla loro autonoma volontà e non sia oggettivamente causalmente riconducibile alla presenza di difformità, disagi e problematiche tali da impedire la prosecuzione del soggiorno, ritiene questo Tribunale che il disagio subito dagli attori sia tale da giustificare il riconoscimento di un danno patrimoniale nella misura di €
200,00 ciascuno, somma da intendersi già rivalutata all'attualità. La difformità dei servizi ricevuti rispetto a quelli pattuiti ed acquistati per quanto emerso all'esito dell'istruttoria è stata effettiva e concreta, con conseguente delusione per la vacanza programmata che ha tradito le attese del consumatore (cfr. Cass. civ. 11 maggio 2012 n. 7256).
Ne consegue che la va condannata al pagamento in favore degli attori della Controparte_1 somma complessiva di € 1.125,80, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Quanto alle spese di lite, va rilevato che all'udienza del 14.9.2023 la parte convenuta ha proposto in via conciliativa il pagamento della somma complessiva di € 2.000,00; il legale di parte attrice pur riservandosi di riferire la proposta ai propri assistiti non ha poi esplicitato alcunchè sul punto, così implicitamente rifiutandola. Sul punto parte convenuta ha chiesto l'applicazione dell'art. 91 c.p.c. nella parte in cui prevede che se il giudice accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta alle spese del procedimento maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 92 c.p.c.
Ritiene questo Tribunale che la norma non possa trovare applicazione e ciò sia in quanto il rifiuto, seppur implicito, non può essere considerato ingiustificato ove lo stesso venga valutato alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. e tenuto conto della ben più elevata domanda risarcitoria formulata e della richiesta di restituzione integrale del corrispettivo versato;
sia in quanto la proposta omincomprensiva formulata e, dunque, da intendersi comprensiva anche delle spese di lite fino a quel momento maturate è comunque inferiore alla somma data dal capitale e dalle spese di lite secondo i parametri minimi per le fasi di studio e introduttiva e medi, pari a € 1.277,00.
Le spese di lite, pertanto, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore del decisum (Cass. n. 197/2020) e in base ai parametri minimi di cui al D.M. 10 marzo
2014 n. 55 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale in considerazione della natura dell'attività svolta e della semplicità fattuale della vicenda e dei medi per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e contro , ogni Parte_1 Parte_2 CP_1
contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Pagina 12 • Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore degli attori della somma di € 1.125,80, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
• Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento in favore degli attori delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.703,00, oltre contributo unificato e marca, rimborso sulle spese generali nella misura del 15%, nonché
Iva e Cpa e successive occorrende.
Torino, 21 maggio 2025
La giudice dr.ssa Valeria Di Donato
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