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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/04/2025, n. 2012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2012 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA
ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
Nel procedimento semplificato di cognizione ex artt. 281 – decies e seguenti c.p.c. iscritto al n.
21350/2024 R.G. promossa da:
Avv. TARALLO Antonio, rappresentato e difeso dall'Avv. TARALLO Andrea ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino alla Via San Francesco D'Assisi n. 24, in forza di procura speciale in calce al ricorso ex art. 281 decies c.p.c.;
-PARTE ATTRICE RICORRENTE-
contro
:
CP_1 CP_2
-PARTI CONVENUTE CONTUMACI-
avente per oggetto: Liquidazione parcella ex artt. 3 e 14 D.Lgs.n. 150/2011 e 281- decies e seguenti
c.p.c.
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE RICORRENTE COSTITUITA
(nel ricorso introduttivo)
“Contrariis rejectis e previe le declaratorie di rito,
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
Nel merito:
- Accertare e dichiarare che i Signori e non hanno adempiuto alla CP_1 CP_2 loro obbligazione in ordine al pagamento all'Avv. Antonio TARALLO dei compensi professionali maturati a suo favore per averli rappresentati e difesi nella causa n. 10776/19 R.G. avanti al Tribunale di Torino, e per l'effetto
- Condannare, solidalmente tra loro, i sig.ri e al pagamento della CP_2 CP_1
somma di Euro 25.332,36 o veriore accertanda in corso di causa, corrispondente al totale dei compensi professionali svolti per loro conto dall'Avv. Antonio Tarallo nel compimento del proprio incarico nel predetto procedimento avanti al Tribunale di Torino, sez. II civ., n. 10776/19 R.G., G.I.
Dott.ssa Demaria
In via istruttoria:
Si producono:
1) copia atto di citazione;
2) copia comparsa di costituzione e risposta;
3) copia memorie ex art. 183
c.p.c. Avv. Tarallo;
4) copie memorie ex art. 183 c.p.c. avversarie;
5) copia intimazione testi;
6) copia verbali inizio operazioni peritali con la presenza Avv. Tarallo;
7) comunicazione inizio operazioni peritali;
8) copia relazione CTU;
9a-9b) copie comunicazioni ai convenuti sugli sviluppi della causa copia verbali udienze;
10a) copia comparsa di risposta dopo riassunzione;
10b) copia istanza di assegnazione;
11) tentativo di conciliazione;
12) trattative per una bonaria composizione;
13) dismissione mandati;
14) invito al ritiro documenti;
15) lettera raccomandata RR 26/02/2024.
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, indicare testi sin viste le avverse difese, deduzioni, produzioni ed indicazioni di testi e comunque nei termini e con le forme di cui all'art. 281 duodecies
c.p.c., ricorrendone il giustificato motivo previsto dalla legge.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze, onorari, rimborso forfettario 15% ex D.M. n. 55/2014, CPA ed IVA come per legge, con distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c”.
pagina 2 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. datato 26.11.2024, depositato telematicamente presso il
Tribunale di Torino in data 27.11.2024 l'attore ricorrente Avv. TARALLO Antonio ha convenuto in giudizio presso il Tribunale di Torino i Signori e chiedendo CP_1 CP_2
l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.3. Con decreto in data 03.12.2024 il Giudice
- ha rilevato che l'art. 14 D. Lgs. n. 150/2011, disciplina come segue le “controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato”:
“1. Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. È competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione monocratica.
3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.
4. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile.”
- ha fissato udienza di comparizione delle parti innanzi a sé in data 17.04.2025 mandando alla parte attrice ricorrente di notificare il ricorso ed il decreto alle parti convenute almeno quaranta giorni liberi prima dalla predetta udienza di comparizione ed assegnando alla parte convenuta termine per la sua pagina 3 di 10 costituzione in giudizio fino a dieci giorni prima dell'udienza sopra indicata, ai sensi dell'art. 281 – undecies c.p.c.
1.4. All'udienza fissata è comparsa soltanto la parte attrice ricorrente, esibendo il ricorso e il decreto ritualmente notificati alle controparti, le quali sono state conseguentemente dichiarate contumaci.
1.5. Il Giudice ha quindi invitato la parte attrice ricorrente a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale della causa nella stessa udienza, ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c.
La parte attrice ricorrente ha precisato le conclusioni così come in epigrafe e discusso brevemente la causa.
Al termine della discussione il Giudice ha trattenuto la causa a decisione, riservandosi di depositare la
Sentenza nei successivi trenta giorni, come previsto dall'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
2. Sulla domanda di merito proposta dalla parte attrice ricorrente
2.1. La predetta domanda proposta dalla parte attrice ricorrente risulta fondata e meritevole di accoglimento, nei limiti e secondo le precisazioni che seguono.
2.2. Invero, si deve anzitutto osservare che risultano documentalmente le seguenti circostanze dedotte nel ricorso:
- L'Avv. TARALLO Antonio ha fornito la propria opera professionale in favore dei Signori
[...]
e nell'ambito del procedimento presso il Tribunale di Torino, RG. n. CP_1 CP_2
10776/2019, avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria e la successiva attribuzione, mediante vendita all'asta dei beni ereditari non divisibili, della quota spettante ai singoli eredi del de cuius Sig. (cfr. doc. n. 1 della parte attrice ricorrente). Persona_1
pagina 4 di 10 - In particolare, l'Avv. TARALLO:
• ha predisposto la comparsa di costituzione e risposta nel procedimento RG. n. 10776/2019 (cfr. doc. n. 2 della parte attrice ricorrente);
• ha redatto e depositato le memorie intermedie ex art. 183 c.p.c. (cfr. doc. n. 3 della parte attrice ricorrente), nonché ha effettuato la disamina delle memorie depositate dalle varie controparti
(cfr. doc. n.4 della parte attrice ricorrente);
• nell'espletamento del proprio mandato professionale, ha partecipato alle varie udienze, sia di trattazione che istruttorie, in ordine alle quali ha provveduto all'intimazione di 4 testi (cfr. doc.
n.5 della parte attrice ricorrente);
• ha partecipato alle operazioni peritali presso lo studio del CTU all'uopo nominato (cfr. doc n. 6 della parte attrice ricorrente) e ne ha esaminato la relazione finale (cfr. doc. n. 8 della parte attrice ricorrente);
• a seguito di ogni partecipazione alle udienze ha provveduto a comunicare a mezzo e-mail ai convenuti le attività espletate (cfr. doc n. 9a-9b della parte attrice ricorrente);
• a seguito della riassunzione del procedimento per il decesso di una delle parti costituite, ha provveduto a redigere il ricorso in riassunzione di giudizio interrotto nonché l'istanza di assegnazione nella causa di divisione tra gli eredi del de cuius (cfr. doc n. Persona_1
10 e 10b della parte attrice ricorrente).
- Poiché, nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione, si era incardinato anche il vero e proprio procedimento di divisione della massa ereditaria, l'Avv. TARALLO ha provveduto a rappresentare e ad assistere i convenuti in tale fase processuale e nel tentativo di conciliazione promosso dal Giudice
(cfr. doc. n. 11 della parte attrice ricorrente).
- A seguito del progressivo deterioramento del rapporto fiduciario intercorrente con gli odierni convenuti, l'Avv. TARALLO ha provveduto a dismettere i mandati difensionali a suo tempo assunti
(cfr. doc. n. 13 della parte attrice ricorrente).
- L'Avv. TARALLO per le attività svolte durante il proprio incarico professionale ha percepito unicamente l'importo di Euro 1.300,00.
2.3. I documenti prodotti dall'Avvocato ricorrente provano sia l'avvenuto conferimento di incarico sia l'effettuazione delle prestazioni professionali indicate in ricorso.
pagina 5 di 10 2.4. Ciò posto, nell'ipotesi di causa di liquidazione parcelle ex art. 14 D. Lgs. n. 150/2011, deve farsi riferimento alla normativa vigente all'epoca dell'incarico e delle prestazioni e, nel caso di specie, in assenza di pattuizione scritta dell'entità del compenso, il compenso va liquidato all'odierno professionista ricorrente sulla base dei parametri di cui al Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo
2014 n. 55.
La Corte Suprema di Cassazione ha chiarito come ai fini della sussistenza del diritto al compenso non sia necessaria l'esistenza di un preventivo scritto (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. VI, 10/11/2022,
n.33193). Il diritto al compenso, infatti, scaturisce dal contratto di mandato professionale - non soggetto a vincoli di forma (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2021, n. 8863) - e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale.
Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità
è invero elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve solo provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. II, 23/11/2016, n. 23893).
Quanto poi ai criteri di determinazione del compenso, l'art. 2233 del codice civile fornisce una garanzia di carattere preferenziale (tra i vari criteri di determinazione del compenso) alla convenzione intervenuta fra le parti, prevedendo che, esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, si faccia poi riferimento alle tariffe ed agli usi e, infine, alla determinazione del giudice (cfr. in tal senso:
Cassazione civile, sez. II, 04/06/2018, n. 14293; Cassazione civile, sez. lav., 25/01/2017, n. 1900; e
Cass., Sez. 2, ord. n. 14293/201), il quale, peraltro, dovrà far riferimento ai parametri stabiliti con
Decreto Ministeriale (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. VI, 10/11/2022, n. 33193).
2.5. Si deve osservare che, secondo l'orientamento seguito dalla più recente giurisprudenza, pienamente condiviso da questo Tribunale, “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass. Sez. unite 30 ottobre 2001 n.
13533, in Guida al dir. n. 45/2001 pag. 40; Cass. Sez. II 14 gennaio 2002 n. 341 in Guida al dir. n.
8/2002 pag. 94; Cass. civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615; Tribunale Torino, Sent. 15 giugno 2007 n.
4134/07 in Il Foro Padano 2007 n. 1, I, pag. 239; Tribunale Torino, Sent. 06 novembre 2008 n. 7297/08
pagina 6 di 10 in Il Foro Padano 2009 n. 1, I, pag. 122, in Il Caso.it on line, sez. I, documento 1411/2008 sul sito www.ilcaso.it).
Nel caso di specie, come si è detto, la parte attrice ricorrente ha sufficientemente provato l'esistenza del titolo, fonte negoziale del credito fatto valere nel presente giudizio, mentre la controparte, rimasta contumace, non ha ovviamente allegato né fornito prova di alcuna fattispecie estintiva, modificativa o impeditiva del diritto di credito di controparte e, in particolare, dell'avvenuto pagamento (totale o parziale).
2.6. Tutto ciò chiarito, con riferimento all'attività espletata nell'interesse e su mandato dei Signori
e e tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei CP_1 CP_2 compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, della natura e del valore dell'affare), il compenso e le spese spettanti agli Avvocati ricorrenti dev'essere liquidato in complessivi Euro
23.777,55 oltre I.V.A., di cui:
➢ Euro 19.880,90 per compensi (già dedotto l'importo di Euro 1.300,00 versato dagli odierni convenuti);
➢ Euro 2.982,13 per rimborso forfetario del 15% su diritti e onorari;
➢ Euro 914,52 per Cassa Avvocati.
Per quanto concerne gli interessi nei giudizi di liquidazione delle parcelle degli avvocati, deve condividersi l'orientamento della Cassazione prevalente, secondo cui, nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 D.Lg. n. 150/2011, non potendosi escludersi la mora neppure nel caso in cui la liquidazione venga effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. VI ,
25/01/2023, n. 2337; Cassazione civile, sez. II, 19/08/2022, n. 24973; Cassazione civile, sez. II,
09/08/2022, n. 24481; Cassazione civile, sez. VI, 26/05/2022, n. 17122; Cassazione civile, sez. VI,
16/03/2022, n. 8611).
Nel caso di specie, gli interessi devono essere corrisposti, al tasso legale, con decorrenza dal
27.11.2024, data di proposizione della domanda, con la precisazione che gli interessi devono essere corrisposti con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagina 7 di 10 pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c. (inserito dall'art. 17,
1° comma, D.L. 12 settembre n. 132 convertito, con modificazioni, nella Legge 10 novembre 2014 n.
162).
2.7. Pertanto, in accoglimento della domanda proposta dalla parte attrice ricorrente, le parti convenute devono essere dichiarate tenute e condannate, in via solidale tra loro, a corrispondere alla parte attrice ricorrente la predetta somma di complessivi Euro 23.777,55 oltre I.V.A. ed oltre interessi legali dalla data del 27.11.2024 al saldo effettivo (calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c.)
3. Sulle spese processuali del presente giudizio.
3.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le parti convenute devono essere dichiarate tenute e condannate, in via solidale tra loro (ex art. 97 c.p.c., avendo interesse comune nella causa) a rimborsare alla parte attrice ricorrente le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022
n. 147 – “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, il quale all'art. 6 dispone che “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” e, dunque, anche a quelle oggetto del presente giudizio).
3.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, della natura, della quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto
Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 5.201 ad Euro
26.000,00”:
pagina 8 di 10 Euro 919,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 1.701,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 3.397,00, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Non può essere riconosciuta anche la “fase istruttoria e/o di trattazione”, atteso che:
- nel caso di specie, non si ravvisano le attività prevista dall'art. 4, comma 5, lett. c) del D.M. n.
55/2014;
- inoltre, non è distinguibile un'attività ulteriore rispetto a quella “introduttiva”, da un lato, e
“decisionale”, dall'altro;
- del resto, l'ultima parte dell'art. 4, comma 5, lett. c) D.M. n. 55/2014 precisa che tale fase “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
3.3. Vista l'esplicita istanza in tal senso avanzata dal difensore dell'attore ricorrente, unitamente alla condanna alle spese devono essere distratti in suo favore i compensi non riscossi e le spese che il difensore stesso ha dichiarato di avere anticipato, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, meritevole di essere condiviso, “In tema di spese giudiziali, il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, dichiarando di avere anticipato le prime e di non aver ricevuto i secondi, agisce per un diritto proprio e autonomo, con la conseguenza che il credito sorge direttamente a favore del difensore nei confronti del soccombente e che per disporre la distrazione è sufficiente la sua dichiarazione, senza alcun margine di sindacato sulla rispondenza al vero della stessa (Cass. n. 21070/2009; n. 6184/2010)” (così, in motivazione, Cass. civile, 26 marzo 2019, n.
8436).
pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
21350/2024 R.G. promossa dall'Avv. TARALLO Antonio (parte attrice ricorrente) contro
[...]
e (parte convenuta), nella contumacia della parte convenuta CP_1 CP_2
1) Liquida il compenso e le spese spettanti all'Avv. TARALLO Antonio, per le prestazioni professionali di cui è causa svolte nell'interesse dei Signori e in CP_1 CP_2
complessivi Euro 23.777,55 oltre I.V.A. di cui:
➢ Euro 19.880,90 per compensi (già dedotto l'importo di Euro 1.300 versato dagli odierni convenuti);
➢ Euro 2.982,13 per rimborso forfetario del 15% su diritti e onorari:
➢ Euro 914,52 per Cassa Avvocati.
2) Dichiara tenuti e condanna i convenuti Signori e in via CP_1 CP_2
solidale tra loro, a corrispondere all'attore ricorrente Avv. TARALLO Antonio la predetta somma di complessivi Euro 23.777,55 oltre I.V.A. ed oltre interessi dal 27.11.2024 (data di proposizione della domanda) al saldo effettivo, calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c.
3) Dichiara tenuti e condanna i convenuti Signori e in via CP_1 CP_2
solidale tra loro, a rimborsare all'attore ricorrente Avv. TARALLO Antonio le spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.397,00 per compensi ed in Euro 264,00 per spese documentate (Contributo Unificato e marca da bollo), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
4) Dispone, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione in favore dell'Avv. TARALLO Andrea, difensore dell'attore ricorrente dall'Avv. TARALLO Antonio, dei predetti compensi non riscossi e delle predette spese che il difensore stesso ha dichiarato di avere anticipato.
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Così deciso in Torino, 28 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA pagina 10 di 10