Ordinanza cautelare 25 novembre 2024
Sentenza 9 giugno 2025
Ordinanza cautelare 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 09/06/2025, n. 11199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11199 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11199/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09274/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9274 del 2024, proposto da RE NN Re, rappresentata e difesa dagli avvocati Biancamaria Celletti, Francesco Vannicelli, Sara Berengan, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone 9;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, protocollo m.pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE U.0035907.20-08-2024 con il quale è stata rigettata l’istanza presentata dalla ricorrente ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Spagna:
- del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, frequentato presso l’Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel;
- di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato ivi compreso il preavviso di rigetto formulato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 la dott.ssa Claudia Favaccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente, dopo aver frequentato in Spagna, presso l’Università San Jorge di Saragoza, il Curso en Atencion a las necesidades de Apoyo Edicativo presso il Centro SERCA, in data 31 dicembre 2021 ha conseguito il relativo titolo. In data 1 giugno 2022 ha proposto domanda di riconoscimento del predetto titolo al Ministero dell’Istruzione e del Merito.
1.1. Il Ministero dell’Istruzione, previe interlocuzioni con il Ministero spagnolo, ha rigettato l’istanza di riconoscimento adducendo motivazioni analoghe.
Preliminarmente il Ministero dell’Istruzione osserva che in Spagna la formazione del sostegno è una professione regolamentata con titoli universitari specifici previsti dalle norme legislative dell’ordinamento scolastico spagnolo.
Dunque, secondo l’Amministrazione, il titolo conseguito da parte ricorrente, non essendo titolo ufficiale dell’ordinamento scolastico spagnolo bensì “titolo proprio” dell’università che li rilascia, non può essere fatto valere negli altri Paesi: “I titoli propri – sempre secondo quanto rappresentato dal “Ministerio de Universidades” spagnolo – sono titoli conseguiti al termine di corsi con cui le università forniscono, con formati e durata diverse, una formazione che può avere il suo valore nel mercato del lavoro, ma non dà accesso a un livello accademico superiore perché appunto non ufficiali. In quanto tali, non sono mai abilitanti non consentendo, quindi, l’accesso al pubblico impiego, e non sono concessi dal Re di Spagna, ma solo dal rettore dell'Università. Tale risposta nega la validità e l’efficacia dei corsi conseguiti in Spagna con conseguente impossibilità di riconoscimento di qualsivoglia normativa italiana. Se i titoli non sono riconosciuti dallo Stato spagnolo a maggior ragione non possono essere fatti valere negli altri Paesi”.
2. Parte ricorrente ha, dunque, impugnato il sopraindicato provvedimento, adducendo i seguenti motivi di ricorso: 1) eccesso di potere per difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà della motivazione, violazione della normativa comunitaria e mancato utilizzo del Manuale EAR (European Area of Recognition), errata applicazione dei principi sanciti dall’Adunanza Plenaria del C.S. con sentenza n. 22 del 19 dicembre 2022 ; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del DM Istruzione n. 249/2020, corretta distinzione tra titoli propri e titoli ufficiali rilasciati dalle Università spagnole, eccesso di potere per difetto di istruttoria e dei presupposti; 3) violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del DM Istruzione n. 249/2020, violazione dell’art. 45 TFUE e violazione della libertà di stabilimento, eccesso di potere per i motivi di cui sopra; 4) violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 7 della L. n. 517/1977, reiterata violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della Direttiva UE 2013/55/UE, eccesso di potere per difetto dei presupposti, contraddittorietà e manifesta illogicità, mancata previsione di eventuali misure compensative in caso di non corrispondenza tra le figure professionali nei due Stati membri.
Conclude con istanza di misure cautelari e per l’accoglimento del ricorso.
3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
4. Con ordinanza cautelare n. 5319 del 2024, questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare.
5. All’udienza pubblica del 7 maggio 2025 la causa è stata assunta in decisione.
6. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti assorbenti ragioni.
Il provvedimento impugnato contrasta con la disciplina europea come ricostruita dalle recenti pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 18, 19, 20, 21, 22 del 2022), che proprio con riferimento ai titoli di formazione su sostegno conseguiti all’estero ha affermato che il Ministero deve esaminare le istanze di riconoscimento del titolo formativo “tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, e verificando che «la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno». Il Ministero valuterà dunque l’equipollenza dell’attestato di formazione, disponendo opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 sopra richiamato della Direttiva 2005/36/CE.”;
- peraltro “anche laddove non si voglia riconoscere la piena o la diretta applicabilità della Direttiva 2005/36/CE, come assume la Commissione nel già citato parere del 31 luglio 2019, persiste l’obbligo per le autorità italiane, come sostiene la stessa Commissione, di valutare le domande pertinenti ai sensi delle disposizioni più generali del TFUE in vista di un eventuale riconoscimento della formazione seguita, per quanto in assenza delle garanzie e dei requisiti di cui alla direttiva 2005/36/CE, e non è precluso alle stesse autorità di adottare queste garanzie, in modo estensivo, anche alla vicenda qui controversa”.
Pertanto, in base ai principi ora richiamati, deve ritenersi illegittimo il provvedimento con il quale il Ministero rigetta l’istanza di riconoscimento del titolo conseguito in Spagna senza dare conto di alcuna attività istruttoria compiuta e senza analizzare comparativamente i percorsi formativi svolti nei due Stati membri coinvolti; non può infatti essere ritenuto ostativo al riconoscimento della eventuale equipollenza la richiamata differenza tra titoli ufficiali e “titoli propri” perché il Ministero deve valutare in concreto, all’esito di appropriata istruttoria e motivazione, previo parere del Ministero dell’Università e della Ricerca, se il percorso di specializzazione seguito in Spagna dall’interessato abbia il medesimo contenuto di quello richiesto per essere ammessi in Italia all’insegnamento di sostegno, salva l’adozione di specifiche e opportune misure compensative, ove necessaria.
7. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato anche al fine del riesame da parte dell’Amministrazione dell’istanza di riconoscimento, secondo i principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
8. In considerazione dei contrasti giurisprudenziali in materia sussistono giuste ragioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento di diniego del riconoscimento del titolo, come indicato in epigrafe, ai fini del riesame da parte dell’Amministrazione dell’istanza di riconoscimento secondo i principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
Claudia Favaccio, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudia Favaccio | Pierina Biancofiore |
IL SEGRETARIO