Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/06/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice onorario ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1413/2023 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato a [...] il [...], c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Carmelo Zappulla (del Foro di
Siracusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellante
contro
:
(nato a [...] il [...], c.f. , Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso per procura in atti (anche disgiuntamente) dagli Avv.ti e Giulio Lavaggi (del Foro di Siracusa), presso i cui rispettivi indirizzi di Pt_1
p.e.c. è elett.te domiciliato,
e nei confronti di:
(nata a [...] il [...], c.f.: Parte_3 C.F._3
) e (nato a [...] il [...], c.f.
[...] Parte_4 C.F._4
[...]
Foro di Siracusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. sono elett.te domiciliati,
Appellati
OGGETTO: actio confessoria servitutis.
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 14.4.2025 – già fissata ex artt. 350bis, comma primo, e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE adiva con ricorso ex art. 702bis c.p.c. il Tribunale di Siracusa Parte_1
venendo ad esporre:
- che per atto pubblico in notar del 5.12.2011 (Rep. 31628) aveva Per_1
ricevuto in donazione dalla madre - che con lo stesso atto aveva Persona_2
beneficato con altrettali donazioni (ripartendo, in definitiva, tra i figli il suo unico più vasto compendio immobiliare) gli altri due figli ed Parte_3
- appezzamento di terreno, su cui pure insistevano dei fabbricati, in Pt_4
territorio del Comune di Noto, c.da Carrubbella,
- che con detto atto pure si sanciva che restasse di proprietà comune dei tre donatari “il pozzo trivellato, autorizzato dal Genio Civile di Siracusa con
Concessione n. 1940 del 21.12.1981, insistente sulla villetta di proprietà della signora ”, Parte_3
- che per atto pubblico in notar del 18/9/2020 (Rep. 356) aveva a sua Per_3
volta donato al figlio parte di quanto ricevuto in donazione dalla madre, Pt_2
ovvero ed in concreto la villetta insistente sul fondo con il terreno di pertinenza nonché la sua quota di proprietà indivisa di detto pozzo trivellato,
- che, sinchè il complessivo compendio immobiliare infine distribuito dalla Per_2
ai suoi tre figli era rimasto di esclusiva proprietà della genitrice, questa
“educeva da detto pozzo trivellato e trasportava l'acqua mediante condotta che, dipartendosi dalla particella 365 sub 7 del Foglio 121 oggi in proprietà a
, e sia attraversando la particella 365 sub 5 oggi in Parte_3
proprietà comune ai germani ed al figlio del ricorrente, sia attraverso Pt_3 la particella 365 sub 6 dove esisteva ed esiste vasca di raccolta ed impianto di rilancio ed oggi in proprietà a , perveniva al fondo distinto dalla Parte_2
part.lla 364 oggi in proprietà al solo ricorrente”,
- che il figlio tuttavia, in seguito alla donazione di cui aveva beneficiato, Pt_2
aveva contestato il diritto di esso ricorrente a godere persistentemente - in favore della sua residua proprietà immobiliare - delle acque emunte dal pozzo ridetto.
Ciò premesso, deduceva il ricorrente di aver dunque “interesse - avendo disposto della comproprietà del pozzo trivellato ed avendo incontrato la inaspettata opposizione, mediante interruzione della conduttura, del figlio beneficiario a proseguire l'esercizio della servitù in questione - ad ottenere titolo che, sussistendone l'apparenza dei segni e la preesistenza di essi alla divisione dell'unico originario fondo, accerti la esistenza di servitù per destinazione del padre di famiglia a favore del fondo dell'esponente ed a carico dei fondi sia dei resistenti germani, in verità inerti ma contraddittori necessari, sia del figlio”.
E per l'esposto e per il dedotto concludeva chiedendo al Tribunale adito di ”accertare e dichiarare la esistenza di servitù di eduzione e trasporto di acqua, per destinazione del padre di famiglia, a favore del fondo dell'esponente ed a carico dei fondi dei resistenti come in dettaglio descritti, e precisamente a vantaggio del fondo di proprietà del ricorrente distinto al N.C.E.U. del Comune di Noto al F. 121, P.lla 364, ed a carico: a) del fondo distinto al N.C.E.U. del Comune di Noto al F. 121, P.lla
365 sub 7 in proprietà a;
b) del fondo distinto al N.C.E.U. Parte_3
del Comune di Noto al F. 121, P.lla 365 sub 5 in comproprietà a Parte_3
, a ed a;
c) del fondo distinto al N.C.E.U.
[...] Parte_4 Parte_2
del Comune di Noto al F. 121, P.lla 365 sub 6 in proprietà a . Con Parte_2
conseguente condanna dei resistenti contraddittori necessari che si opponessero a consentirne l'esercizio, e con la rifusione integrale di spese e compensi”.
§§§ Si costituivano in contraddittorio sia i germani ed - Parte_3 Parte_4
che nulla opponevano alle istanze del fratello – sia Parte_2
Quest'ultimo contestava, per converso, la confessoria servitutis esercitata dal padre, obiettando che di nessuna servitù di presa d'acqua quest'ultimo potesse essere mai stato titolare sinchè aveva mantenuto la comproprietà del menzionato pozzo trivellato, e che nessun residuo diritto lo stesso ricorrente potesse infine vantare una volta che ad esso resistente era stata donata anche detta comproprietà. In subordine, ovvero per il caso di riconoscimento della servitù reclamata, in via riconvenzionale chiedeva che fosse imposto al padre il pagamento di un'indennità.
Venuti in udienza, al fine della definizione del giudizio il giudice designato istituiva c.t.u. rivolta ad “accertare lo stato dei luoghi e verificare, con riferimento al pozzo, la esistenza di opere di natura permanente insistenti sui fondi oggetto della donazione di cui le odierne parti in causa hanno beneficiato atte a rivelare, in maniera non equivoca, per la loro struttura e funzione, l'esistenza del peso gravante su uno o alcuno dei fondi a favore di un altro per la utilizzazione del pozzo”.
Acquisita relazione peritale – e raccolte le conclusioni delle parti – con ordinanza ex art. 702ter c.p.c. del 26.9.2023 (cron. 9776) il primo giudice rigettava la domanda di parte ricorrente, dopo aver considerato:
- che “In tema di servitù è fermo il principio che la costituzione per destinazione del padre di famiglia postula la presenza di opere di natura permanente, direttamente destinate all'esercizio della servitù, atte a rivelare in maniera non equivoca, per la loro struttura e funzione, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente. Orbene, nel caso a mano non è emersa l'esistenza di tali opere di natura permanente insistenti sui fondi oggetto della donazione avvenuta nell'anno 2011 in favore delle odierne parti atte a rivelare, in maniera non equivoca, per la loro struttura e funzione, l'esistenza di un peso gravante su alcuno/o sulla quota dei fondi in comproprietà degli odierni convenuti a favore del fondo di proprietà del ricorrente in forza della quale poter rivendicare il diritto di costui alla utilizzazione del pozzo per l'eduzione del proprio fondo, - che, infatti, “il nominato CTU, nella relazione versata in atti, le cui conclusioni vanno condivise in quanto immuni da vizio logico o giuridico, non ha riscontrato fra le opere idriche attualmente esistenti alcuna opera funzionale alla abitazione di proprietà dell'odierno ricorrente, individuata al mappale
364. Piuttosto va rilevato che il CTU ha rilevato (ved. pag. 6 ctu) che “Nella
p.lla 323 non è stato riscontrato il serbatoio che dovrebbe servire sia il sub 9 della p.lla 365 (ex sub 6 oggi in ditta al ) che l'unità immobiliare Parte_2
di cui al mappale 364 in ditta all'odierno attore”; ancora il CTU nella relazione (vedi pag. 7) ha così rilevato:“…… Altresì è doveroso precisare che le condotte idriche che si dipartono dai serbatoi presenti nella p.lla 323 arrivano ai sub 7 e 8 della p.lla 365 mediante sistemi di ancoraggio al muro sottostante ai serbatoi presente nella p.lla 323, al muro di confine tra la p.lla
323 ed il sub 10 della p.lla 365 ed al muro di confine del sub 5 della p.lla 365.
Fra le suddette condotte idriche non è stata riscontrala quella che normalmente dovrebbe servire l'abitazione di cui al mappale 364 di proprietà dell'odierno attore”,
- che “A ulteriore riprova della assenza di riscontri fattuali della pretesa di parte ricorrente va rilevato poi che lo stesso CTU, verificata l'assenza nelle acquisizioni processuali di elementi utili a configurare la esistenza di opere a riprova della esistenza della pretesa servitù a favore del fondo di proprietà del ricorrente, ha suggerito le opere, di natura idrica ed elettrica, da eseguire per condurre l'acqua dal pozzo ubicato in comproprietà fra i convenuti odierni e il fondo di proprietà esclusiva del ricorrente, individuato in catasto alla particella 364 (ved. pag. 32 ctu). A fronte di tali elementi, rilevata l' assenza di opere visibili e permanenti atte al trasporto dell'acqua dal pozzo sino alla particella 364 inequivocamente rivelatrici del peso gravante sul fondo servente, non può ritenersi esistente la servitù per destinazione del padre di famiglia a favore del fondo di proprietà del ricorrente, e la relativa domanda di accertamento deve essere dunque rigettata. §§§
Avverso detta ordinanza decisoria interponeva appello con citazione Parte_1
tempestivamente notificata il 27.10.2023.
Per lamentare, soprattutto, che il primo giudice – nel concludere, sulla scorta di quanto constatato dall'officiato c.t.u. in sede di accesso sui luoghi, che, “rilevata l'assenza di opere visibili e permanenti atte al trasporto dell'acqua dal pozzo sino alla particella 364 inequivocamente rivelatrici del peso gravante sul fondo servente, non può ritenersi esistente la servitù per destinazione del padre di famiglia a favore del fondo di proprietà del ricorrente” – avesse ingenuamente “ricavato da un dato attuale e scontato - la eliminazione della condotta a servizio del fondo del ricorrente, che è l'evento che ha dato luogo alla necessità di promuovere il giudizio - un dato che doveva preesistere ed in realtà risultava già acquisito in virtù della non contestazione delle circostanze di fatto allegate dal ricorrente”; e che avesse pure
“ricavato dal suggerimento delle opere atte a ripristinare la servitù interrotta sintomo non della attuale interruzione ma radicalmente della sua inesistenza”.
Inoltre – proseguiva l'appellante - “Ciò che più stupisce del ragionamento del decidente è che questi, sebbene abbia ammantato di logicità e coerenza le argomentazioni del C.t.u., abbia saltato a piè pari le argomentazioni che ben più a monte ha espresso il C.t.u. stesso laddove (Pag. 4, righe 12 della relazione) inequivocabilmente descrive la traccia delle condotte in maniera assolutamente pedissequa alla prospettazione del ricorrente, esplicitando che “l'acqua proveniente dal pozzo trivellato serviva …omissis…attraversando le particelle 365 sub 5 (bene comune non censibile) in comproprietà ai germani , sia i serbatoi di accumulo Pt_3
posizionati nella part.lla 323 utili alle abitazioni di cui ai sub 6, 7 e 8 del mappale
365 ed alla part.lla 364 (quella superstite in proprietà al ricorrente), che la vasca di raccolta nel sub 5 della part.lla 365”. Ed in perfetta corrispondenza al quadro così delineato il C.t.u. elabora il grafico (n.1) distinto come allegato 2 ove inequivocabilmente descrive la destinazione al sub 6 della particella 365 ed alla particella 364 (ripetesi quella residuata al ricorrente) delle acque provenienti dai serbatoi di accumulo risalentemente situati sulla particella 323. E dunque, dopo avere fedelmente descritto le variazioni apportate al contesto ricevuto in donazione dal resistente , coerentemente il C.T.U. conclude (pag. 6 righe 13 e Parte_2
seguenti) che “in risposta a quanto richiesto, con riferimento al pozzo è pacifica l'esistenza di opere di natura permanente che insistono sui fondi oggetto di donazione”. La chiarezza delle conclusioni e la coerenza con i dati raccolti, in particolare attraverso la disamina delle tracce delle condotte che percorrono le aree comuni e che coincidono clamorosamente, e non potevano non coincidere, con le incontestate descrizioni dell'originario percorso dell'acquedotto in uso ai germani
, non possono lasciare dubbi circa l'evidente errore in cui è incorso il primo Pt_3
decidente”.
E pertanto, per quanto così riassunto concludeva chiedendo alla Parte_1
Corte adita che la sua domanda di riconoscimento della sussistenza della reclamata servitù di presa d'acqua, già disattesa dal Tribunale, fosse infine accolta.
§§§
Anche in sede di appello i germani ed Parte_3 Parte_4
costituendosi, aderivano alla domanda del fratello.
Costituitosi in contraddittorio per converso, soprattutto obiettava che la Parte_2
pretesa del padre di desumere la prova che, prima dell'accesso sui luoghi del c.t.u., sui luoghi medesimi fossero ben presenti - contrariamente a quanto ritenuto, ma in realtà correttamente, dal primo giudice - dette “opere visibili e permanenti atte al trasporto dell'acqua dal pozzo sino alla particella 364 inequivocamente rivelatrici del peso gravante sul fondo servente” da una presunta non contestazione della circostanza (per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.) da parte di esso appellato fosse destituita di fondamento: vero essendo, piuttosto, che nel costituirsi in prime cure di giudizio esso “ha specificatamente contestato la sussistenza di una Parte_2
servitù per destinazione del padre di famiglia evidenziando che, nell'atto di donazione in suo favore, di tale servitù non solo non vi era il minimo accenno ma, altresì, che il donante non si era nemmeno riservato un diritto alla eduzione dell'acqua dal pozzo in questione, avendolo integralmente donato al figlio ”. Pt_2
Aggiungeva che “il CTU, a seguito delle osservazioni avanzate da questa difesa, ha effettuato alcuni chiarimenti ed in particolare ha chiarito che: 1) quella che in precedenza aveva valutato essere una vasca di raccolta acque, in realtà, in considerazione della mancanza di impianto di rilancio, è una semplice piscina (cfr pag. 23) della ctu); 2) ha dichiarato che manca un impianto elettrico necessario ed indispensabile per il sollevamento ed invio delle acque dal pozzo in comproprietà dei resistenti alla proprietà del ricorrente (cfr. pag. 25): tale ultimo chiarimento effettuato dal ctu, al di là di tutte le elucubrazioni giuridiche avanzate da parte avversa, consente di affermare che non poteva e non può esservi alcuna servitù di eduzione acque. Infatti, se manca un impianto elettrico che consente di fare arrivare alla proprietà del ricorrente l'acqua, non si vede come possa esservi una servitù di eduzione dell'acqua. Né mai parte avversa ha eccepito che l'impianto elettrico sia stato mai eliminato dal resistente”.
§§§
Venuti all'udienza già fissata ex art. 349bis c.p.c. direttamente innanzi al collegio, in esito alla trattazione della causa la Corte rinviava prontamente le parti ad udienza di discussione finale ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c.
Udienza tolta la quale la causa era trattenuta in decisione, riservandosi la Corte il deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
L'appello interposto in atti da si rivela infondato per la decisiva Parte_1
ragione che – ribadito che, fatto accesso ai luoghi, il c.t.u. non trovava traccia di tubazioni, canalette od altro che conducesse l'acqua emungibile dal noto pozzo trivellato a detta particella 364 (e che oltretutto - correggendo in accoglimento di rilievo di parte primitiva affermazione già in grado bensì, sul piano presuntivo, di rendere validamente ipotizzabile un preesistente impianto di adduzione sino alla particella anzidetta – lo stesso c.t.u. riconosceva infine che “l'impianto presente all'interno del locale tecnico presente nel sub. 5 della p.lla 365 è di solo riciclo” e che “essendo in presenza di semplice impianto di riciclo e non di rilancio, la struttura presente nel sub. 5 della p.lla 365 non è una vasca di raccolta acque bensì una piscina, vista anche la presenza di scalette di accesso e solarium pavimentato, generalmente non presenti in una gebbia (vasca di raccolta acque ad uso irriguo”) - neppure si possa ritenere che la circostanza sia pacifica, ovvero che sia rimasta incontestata. Ed a petto delle contestazioni anche, ed anzitutto, a tal riguardo tempestivamente mosse dal di lui figlio, sarebbe dunque spettato all'appellante dar prova positiva - specie a mezzo di testimoni - che lo stato dei luoghi constatato dal c.t.u. non corrispondesse a quello alla suindicata data del 18/9/2020 in cui le odierne controparti erano parti del citato contratto di donazione.
Ciò posto e ritenuto, per debito di completezza deve aggiungersi come l'asserzione di parte appellante che il c.t.u. abbia in realtà descritto “inequivocabilmente .. la traccia delle condotte in maniera assolutamente pedissequa alla prospettazione del ricorrente” e che poi “il grafico (n.1) distinto come allegato 2 .. inequivocabilmente descrive la destinazione al sub 6 della particella 365 ed alla particella 364 (ripetesi quella residuata al ricorrente) delle acque provenienti dai serbatoi di accumulo risalentemente situati sulla particella 323” si scontri con le finali conclusioni dello stesso professionista officiato. Ed invero, annota infine detto c.t.u. che “Per quanto argomentato nella Bozza di Relazione e nelle Risposte alle osservazioni appare evidente: a) l'esistenza del peso gravante nel sub 7 della p.lla 365 (proprietà
[...]
) dovuto alla presenza della tubazione interrata che, dipartendosi Parte_3
dal pozzo, intercetta il sub 5 della p.lla 365 (Bene comune non Censibile); b)
l'esistenza del peso gravante nel sub 5 della p.lla 365 (Bene comune non Censibile) dovuto alla presenza della tubazione interrata che serve l'acqua sia ai serbatoi presenti nella p.lla 323 che alla piscina insistente nello stesso sub. 5 della p.lla 365;
c) l'esistenza del peso gravante sul muro che delimita la p.lla 323 dal sub. 5 e sub 10 della p.lla 365 per la presenza di tubazione ancorata al muro;
d) l'esistenza del peso gravante nel muro, che delimita la porzione con quota maggiore rispetto alla porzione con quota minore, della p.lla 323, dovuta alla presenza dei quadri di azionamento dell'impianto di sollevamento del pozzo trivellato;
e) l'esistenza del peso gravante nel sub 10 della p.lla 365 (di proprietà ) per la presenza Parte_2
delle condotte idriche ancorate nel muro di confine con la p.lla 323”: di nessun ulteriore peso diretto ad avvantaggiare (quale presunto fondo dominante) la particella
364 si dà, per converso, atto.
§§§
Per quanto così, pur concisamente, osservato e ritenuto l'appello interposto in atti da deve essere, conclusivamente, rigettato. Parte_1
Mentre vanno dichiarate irripetibili le spese di rappresentanza nel giudizio di appello di ed , nei rapporti tra l'appellante ed il di lui figlio Parte_3 Parte_4
le spese del grado vanno fatte seguire alla soccombenza, e si liquidano – sulla base dei parametri ex D.M. 147/2022 (del cui scaglione compreso tra € 5.200,01 ed €
26.000,00 deve, in ragione del valore della causa ex art. 15 c.p.c., farsi applicazione),
e valutati l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare refluito in controversia nonché le caratteristiche ed il pregio dell'attività professionale prestata – nell'importo complessivo (cui - tenuto anche in conto che in appello non si è dato luogo ad alcuna istruttoria e che la causa è, pertanto, transitata alla fase decisionale sul fondamento delle emergenze già compendiate in atti al momento dell'introduzione del giudizio - si perviene sommando € 1.134,00 x fase studio + € 921,00 x fase introduttiva + €
921,50 x fase di trattazione + € 955,50 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico di parte appellante dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte - definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza ex art. 702ter c.p.c. del Tribunale di Siracusa del 26.9.2023, cron. 9776, proposto con citazione del 27.10.2023 da nei confronti di e di Parte_1 Parte_2 [...]
e – così provvede: Parte_3 Parte_4
- rigetta l'appello, - dichiara irripetibili le spese di rappresentanza nel giudizio di appello di
[...]
e , Parte_3 Parte_4
- condanna al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa Parte_1
nel giudizio di appello di che si liquidano in complessivi € Parte_2
3.932,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- dà atto della sussistenza a carico di dell'obbligo di Parte_1
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 12.VI.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)