Ordinanza cautelare 2 dicembre 2016
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 02/12/2016, n. 5433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5433 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2016 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/12/2016
N. 05433/2016 REG.PROV.CAU.
N. 08103/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 8103 del 2016, proposto dal. signor ER Ed Daqaq, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Saverio Petrillo (C.F. [...]) e Ivana Nicolò (C.F. [...]), domiciliato ex art. 25 del c.p.a. presso la Segreteria della Terza Sezione del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;
contro
La Questura di Caserta e il Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma dell' ordinanza cautelare del T.A.R. Campania, sede di Napoli, sezione IV, n. 1216/2016, resa tra le parti, concernente un diniego del rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Questore di Caserta e del Ministero dell'Interno;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale, di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1° dicembre 2016 il pres. Luigi Maruotti e udito l’avvocato dello Stato Maria Vittoria Lumetti;
Considerato che emergono elementi che inducano ad accogliere la domanda cautelare formulata in primo grado, poiché nel giudizio rileva il contenuto obiettivo del provvedimento impugnato in primo grado, emesso dalla Questura di Caserta, il quale non ha tenuto conto della originaria proposizione della istanza di rinnovo (risalente al 2012);
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello cautelare n. 8103 del 2016 e, in riforma della ordinanza impugnata, accoglie la domanda cautelare formulata in primo grado, salvi gli ulteriori provvedimenti della Autorità amministrativa.
Compensa tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio cautelare.
Dispone che, a cura della Segreteria, copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Segreteria del TAR, affinché vi sia la fissazione della udienza di definizione del primo grado del giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella camera di consiglio del giorno 1° dicembre 2016, con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente, Estensore
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
Pierfrancesco Ungari, Consigliere
Stefania Santoleri, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Luigi Maruotti |
IL SEGRETARIO