Decreto cautelare 2 gennaio 2018
Ordinanza cautelare 22 marzo 2018
Sentenza 7 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 07/07/2022, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/07/2022
N. 01159/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01603/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1603 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Adriano Tolomeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via G. Oberdan;
contro
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Lecce, ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del decreto prefettizio n. -OMISSIS-, con cui è stata disposta la cancellazione della società ricorrente dalla cd. IT IS ,
nonché di tutti gli atti connessi e consequenziali e, in particolare:
- del parere G.I.A. del 27/10/2017;
- della nota del Prefetto di Lecce n. -OMISSIS-;
- del provvedimento ANAC n. -OMISSIS-;
nonché per l’accertamento del diritto della società ricorrente alla permanenza nella IT IS ;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
del provvedimento n. -OMISSIS- notificato a mezzo PEC in pari data con il quale la Prefettura di Lecce – Area 1 Ordine e Sicurezza pubblica – ha disposto la cancellazione della ditta -OMISSIS- dall’elenco dei fornitori, prestatori di servizio ed esecutori non soggetti ad infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1 comma 52 della L. 6 novembre 2012 n. 190 (c.d. IT IS );
nonché di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ove lesivi, tra i quali:
- il parere espresso in data 27.10.2017 dal Gruppo Interforze Appalti G.I.A., richiamato nell’atto impugnato;
- la nota n. -OMISSIS- acquisita in pari dati al prot. ANAC n. -OMISSIS-, con cui il Prefetto di Lecce ha trasmesso all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 91, comma 7 bis , D. Lgs. 159/2011, il provvedimento, prot. -OMISSIS- di pari data, di revoca dell’iscrizione (cd. IT IS ) di cui all’art. 1 comma 52 della L. 190/2012, emesso nei confronti della -OMISSIS-;
- il provvedimento n. -OMISSIS- notificato alla ricorrente in pari dalla Autorità Nazionale Anticorruzione – Vigilanza contratti Pubblici – Ufficio Sanzioni;
e per l’accertamento e la declaratoria del diritto della -OMISSIS- alla permanenza nell’elenco delle IT IS , stante la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge e l’insussistenza di condizioni ostative.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Lecce e di ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 giugno 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la società ricorrente impugnava il provvedimento, in epigrafe indicato, nonché i relativi atti presupposti, con cui la Prefettura di Lecce aveva disposto la sua cancellazione dall’elenco dei fornitori, prestatori di servizio ed esecutori non soggetti ad infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1 comma 52 della L. 6 novembre 2012 n. 190 (c.d. IT IS );
A sostegno del ricorso, la ricorrente articolava i motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 84 e 91 del D. Lgs. n. 159/2011 ; 2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/90 per difetto ed erroneità di motivazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione degli artt. 24 e 41 della Costituzione.
Con successiva memoria notificata, a valere come motivi aggiunti, la difesa attorea formulava ulteriori censure a sostegno del ricorso e della connessa domanda cautelare.
Con ordinanza n. -OMISSIS- questo Tribunale, ritenuta l’insussistenza del fumus di fondatezza della domanda, respingeva la domanda di tutela cautelare.
All’udienza del 23.6.2022 veniva respinta la richiesta di rinvio formulata dal difensore della ricorrente, non ricorrendone i presupposti ex art. 73, comma 1 bis , c.p.a., sicché il ricorso veniva trattenuto in decisione.
Il Collegio prende atto che, con produzione documentale dell’1.6.2022, l’Amministrazione ha comunicato di aver revocato il provvedimento in questa sede gravato, depositando copia della relativa determinazione, adottata in data 31.5.2022.
È dunque sopravvenuta la carenza di interesse al ricorso, a cagione del provvedimento di secondo grado adottato dalla P.A., non residuando alcun effetto lesivo dell’atto impugnato.
Ne consegue l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti.
Considerata la definizione in rito e la sopravvenienza degli elementi posti a base della revoca del provvedimento impugnato, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.