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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1718.
(Custodia delle cose e tutela dei diritti del mandante).
Il mandatario deve provvedere alla custodia delle cose che gli sono state spedite per conto del mandante e tutelare i diritti di quest'ultimo di fronte al vettore, se le cose presentano segni di deterioramento o sono giunte con ritardo.
Se vi e' urgenza, il mandatario puo' procedere alla vendita delle cose a norma dell'art. 1515.
Di questi fatti, come pure del mancato arrivo della merce, egli deve dare immediato avviso al mandante.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il mandatario non accetta l'incarico conferitogli dal mandante, sempre che tale incarico rientri nell'attivita' professionale del mandatario.
(Custodia delle cose e tutela dei diritti del mandante).
Il mandatario deve provvedere alla custodia delle cose che gli sono state spedite per conto del mandante e tutelare i diritti di quest'ultimo di fronte al vettore, se le cose presentano segni di deterioramento o sono giunte con ritardo.
Se vi e' urgenza, il mandatario puo' procedere alla vendita delle cose a norma dell'art. 1515.
Di questi fatti, come pure del mancato arrivo della merce, egli deve dare immediato avviso al mandante.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il mandatario non accetta l'incarico conferitogli dal mandante, sempre che tale incarico rientri nell'attivita' professionale del mandatario.
Commentari • 14
- 1. Cassazione civile n. 89/1978https://www.brocardi.it/ · 227.48727
[…] quale ne sia l'oggetto e l'ampiezza, rimane fatto interno fra mandante e mandatario, inidoneo a legittimare il secondo ad agire in proprio nome, senza la contemplatio domini. (massima n. 2) L'art. 1718 c.c. abilita il mandatario senza rappresentanza ad agire in nome proprio, a tutela dei diritti del mandante verso il vettore, solo con riguardo alle cose che siano state spedite ad esso mandatario nell'ambito di affare da lui concluso per conto del mandante, ovvero a cose per le quali abbia comunque la qualità di destinatario, […]
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Giurisprudenza • 74
- 1. Trib. Milano, sentenza 17/05/2023, n. 4027Provvedimento: […] già dell'obbligo di custodia ex art. 1718 c.c. su di essa gravante e, quanto al [...] Controparte_7 […] L'attrice chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità degli istituti bancari convenuti per la violazione, quanto ad già dell'obbligo di custodia ex art. 1718 c.p.c. su di essa Controparte_6 Controparte_7 gravante, e quanto al già , per aver dato seguito al Controparte_2 Controparte_8 pagamento dell'assegno in assenza della dovuta diligenza; […] Pe le suesposte motivazioni si deve ritenere la responsabilità ex art.1718 c.c. di per Controparte_6 inadempimento all'obbligo di custodiaLeggi di più...
- interessi legali·
- responsabilità bancaria·
- spese di lite·
- garanzia·
- identificazione cliente·
- diligenza qualificata·
- art. 43 legge assegni·
- obbligo di custodia·
- art. 1718 c.c.·
- danno da indebito pagamento