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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/06/2025, n. 1862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1862 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 24/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10716/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. INSALATA GIULIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. TAFURO MAURIZIO CP_1
Resistente
Oggetto: quantificazione postumi infortunio sul lavoro già riconosciuto
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha chiesto di
1. Accertare e dichiarare che il sig. , a causa dell'infortunio già Pt_1 riconosciuto e descritto in narrativa, presenta postumi che determinano un danno biologico pari al
18% o a quello maggiore o minore che sarà accertato e riconosciuto in corso di causa;
2. Per
l'effetto condannare l' a corrispondere a favore del ricorrente le prestazioni previste per CP_1 legge in relazione al grado di danno biologico del 18% o a quello maggiore o minore che sarà accertato e riconosciuto in corso di causa, oltre interessi o rivalutazione come per legge.
L' ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di CP_1 lite, deducendo che “nell'ottobre 2024 è stata effettuata la visita medica collegiale con esito concorde, all'esito della quale vi è stato il riconoscimento di postumi pari al 18%, (a fronte del precedente 13%) con conseguente costituzione di rendita permanente in favore del Sig. ”. Pt_1
Nelle note scritte, il ricorrente “rileva che, come evidenziato dallo stesso Istituto, a seguito di collegiale tardiva effettuata decorso il termine di cui all'art. 104 co. 2 D.P.R. 1124/1965, nonché quello di cui all'art. 4 comma 2 L. 203/2024, chiede che venga dichiarata cessata la materia del CP_ contendere con condanna dell' al pagamento delle spese di lite per soccombenza virtuale”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
La richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere, formulata dal ricorrente nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., è fondata e deve essere accolta.
1 Dagli atti risulta infatti che, come dedotto dall' , la visita medica collegiale del 30.10.2024 si CP_1
è conclusa in maniera concorde (con il consenso del medico di parte) con il riconoscimento di postumi invalidanti nella misura del 16% (non del 18%, come dedotto nella memoria dell ) e CP_1 con la costituzione della rendita (comunicata con provvedimento del 17.11.2024); il ricorrente ha aderito a tale valutazione, per cui è venuto meno l'interesse ad agire.
Le spese di lite devono essere compensate, non essendovi soccombenza virtuale dell' . CP_1
Al riguardo, si deve infatti rilevare che, in primo luogo, pur essendo tardiva la visita collegiale del 30.10.2024 rispetto al termine di 60 giorni ex art. 104 DPR 1124/1965 (decorrente dalla data di invio del ricorso in opposizione, trasmesso il 12.06.2024), altrettanto vale anche per tale ricorso, che è stato proposto ben oltre il termine di 60 giorni dal provvedimento impugnato del
22.11.2023, con il quale veniva comunicata la liquidazione dei postumi in misura pari al 13%. In secondo luogo, soprattutto, si deve rilevare che il ricorso risulta notificato all' solo in data CP_1
17.04.2025, ampiamente dopo la data della visita medica collegiale. Ciò esclude in radice la soccombenza virtuale dell' , in quanto l'interesse ad agire era venuto meno cinque mesi CP_2 prima della data di notifica del ricorso (notifica che, pertanto, non doveva essere effettuata).
Contrariamente a quanto dedotto dall , non vi è soccombenza del ricorrente, in quanto al CP_1 momento del deposito del ricorso la visita collegiale non era ancora stata effettuata.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 12/09/2024 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Spese compensate.
Lecce, lì 27/06/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
2
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 24/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10716/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. INSALATA GIULIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. TAFURO MAURIZIO CP_1
Resistente
Oggetto: quantificazione postumi infortunio sul lavoro già riconosciuto
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha chiesto di
1. Accertare e dichiarare che il sig. , a causa dell'infortunio già Pt_1 riconosciuto e descritto in narrativa, presenta postumi che determinano un danno biologico pari al
18% o a quello maggiore o minore che sarà accertato e riconosciuto in corso di causa;
2. Per
l'effetto condannare l' a corrispondere a favore del ricorrente le prestazioni previste per CP_1 legge in relazione al grado di danno biologico del 18% o a quello maggiore o minore che sarà accertato e riconosciuto in corso di causa, oltre interessi o rivalutazione come per legge.
L' ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di CP_1 lite, deducendo che “nell'ottobre 2024 è stata effettuata la visita medica collegiale con esito concorde, all'esito della quale vi è stato il riconoscimento di postumi pari al 18%, (a fronte del precedente 13%) con conseguente costituzione di rendita permanente in favore del Sig. ”. Pt_1
Nelle note scritte, il ricorrente “rileva che, come evidenziato dallo stesso Istituto, a seguito di collegiale tardiva effettuata decorso il termine di cui all'art. 104 co. 2 D.P.R. 1124/1965, nonché quello di cui all'art. 4 comma 2 L. 203/2024, chiede che venga dichiarata cessata la materia del CP_ contendere con condanna dell' al pagamento delle spese di lite per soccombenza virtuale”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
La richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere, formulata dal ricorrente nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., è fondata e deve essere accolta.
1 Dagli atti risulta infatti che, come dedotto dall' , la visita medica collegiale del 30.10.2024 si CP_1
è conclusa in maniera concorde (con il consenso del medico di parte) con il riconoscimento di postumi invalidanti nella misura del 16% (non del 18%, come dedotto nella memoria dell ) e CP_1 con la costituzione della rendita (comunicata con provvedimento del 17.11.2024); il ricorrente ha aderito a tale valutazione, per cui è venuto meno l'interesse ad agire.
Le spese di lite devono essere compensate, non essendovi soccombenza virtuale dell' . CP_1
Al riguardo, si deve infatti rilevare che, in primo luogo, pur essendo tardiva la visita collegiale del 30.10.2024 rispetto al termine di 60 giorni ex art. 104 DPR 1124/1965 (decorrente dalla data di invio del ricorso in opposizione, trasmesso il 12.06.2024), altrettanto vale anche per tale ricorso, che è stato proposto ben oltre il termine di 60 giorni dal provvedimento impugnato del
22.11.2023, con il quale veniva comunicata la liquidazione dei postumi in misura pari al 13%. In secondo luogo, soprattutto, si deve rilevare che il ricorso risulta notificato all' solo in data CP_1
17.04.2025, ampiamente dopo la data della visita medica collegiale. Ciò esclude in radice la soccombenza virtuale dell' , in quanto l'interesse ad agire era venuto meno cinque mesi CP_2 prima della data di notifica del ricorso (notifica che, pertanto, non doveva essere effettuata).
Contrariamente a quanto dedotto dall , non vi è soccombenza del ricorrente, in quanto al CP_1 momento del deposito del ricorso la visita collegiale non era ancora stata effettuata.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 12/09/2024 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Spese compensate.
Lecce, lì 27/06/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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