Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00717/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00232/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 232 del 2025, proposto dal sig. Angelo OI, rappresentato e difeso dall'avvocato Tamara OI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Sant'Antioco, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Mura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- del provvedimento amministrativo prot. n. 2463 del 24.1.2025 (Determinazione motivata della conferenza di servizi - Provvedimento unico n. 12 del 24.1.2025), adottato dal Comune di Sant’Antioco, Servizio SUAPE, notificato in pari data al ricorrente, di diniego di rilascio del titolo edilizio richiesto dal ricorrente con istanza del 9.1.2024, pratica SUAPE N. [...]- 131220231916.695669 del 9.1.2024, per la realizzazione di un area sosta camper nel lotto al medesimo assegnato in proprietà dal Comune di Sant’Antioco con provvedimento del 15.2.1999, sito nell’area PIP dello stesso Comune;
- di ogni altro atto connesso e/o presupposto, tra cui, specificamente, il parere tecnico “non favorevole” adottato dal Comune di Sant'Antioco - Settore Suape il 5.12.2024, prot. n. 33564, nonché il parere “non favorevole” della Soprintendenza della Regione Sardegna;
“con contestuale adozione di ogni altra decisione del caso e di legge”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sant'Antioco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. CA IU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
1. Il sig. Angelo OI, odierno ricorrente, ha presentato al SUAPE del Comune di Sant’Antioco, in data 9.1.2024, una proposta di progetto per la realizzazione di un’area sosta camper in un lotto di circa 1000 mq, a lui assegnato in proprietà dal Comune di Sant’Antioco nel 1999, situato nell’area P.I.P. (Piano per gli Insediamenti Produttivi) del Comune, in via Logudoro, individuata dal PUC come Zona omogenea D, Insediamenti Produttivi, sottocategoria D1.
Il procedimento, all’esito della relativa conferenza di servizi, si è concluso con il Provvedimento unico di diniego n. 12 del 24.1.2025, che ha recepito i pareri negativi non superabili dell’Ufficio tecnico comunale e dell’UTP della Regione Sardegna.
Nel parere dell’Ufficio tecnico si rileva quanto segue:
- “ la richiesta di assegnazione dell’area, presentata dall’interessato in data 09/12/1997 e protocollata al n. 14821, prevedeva l’utilizzo dell’area per l’attività di “officina carrozzeria”; in contrasto con quanto richiesto invece con la pratica oggetto del presente parere che propone la realizzazione di un’area di sosta camper ”;
- “ le procedure di stipula della convenzione, atto fondamentale per la realizzazione degli interventi in area PIP, non sono mai state completate ”; da ciò “ si evince la mancanza di titolarità dell’interessato alla presentazione della pratica in oggetto ”;
- “l’art. 12 del “ regolamento per l’assegnazione delle aree nei piani per gli insediamenti (P.I.P.) in località su Girili de Gion Pau” dispone gli elementi essenziali per le convenzioni, tra i quali “destinare l’area alle finalità indicate nel Titolo edilizio” e soprattutto “realizzare il programma di insediamento che ha determinato la cessione dell’area entro i termini di validità del Titolo Edilizio”; a tal proposito si rileva che nonostante l’assenza della convenzione succitata, in data 05/12/2003, è stata rilasciata la concessione 197 per la realizzazione di un edificio ad uso artigianale, alla quale però non si è dato seguito con la realizzazione dell’edificio approvato entro i termini di validità del titolo edilizio ”;
- “ per quanto riguarda l’oggetto del progetto presentato, ovvero “area di sosta camper”, è necessario citare l’art. 2 del “regolamento per l’assegnazione delle aree nei piani per gli insediamenti (P.I.P.) in località su Girili de Gion Pau”, nel quale si dichiara che “... Non saranno ammesse quelle attività che, pur rientrando nella classificazione dell’art. 1 (carattere artigianale, piccolo-medio industriale, commerciale, turistico e di servizi), si concretizzano esclusivamente nella realizzazione di depositi e stoccaggio, aree di sosta e/o di custodia, magazzini, uffici o altro che non siano complementari ed accessori all’attività produttiva già localizzata o da localizzarsi nel P.I.P. su altro lotto …”; l’attività proposta di “sosta camper”, pare rientrare nella fattispecie delle aree di sosta che in questo caso non è accessoria ad altra attività produttiva già localizzata o da localizzarsi ”.
Nel parere dell’UTP regionale si rileva quanto segue:
“ In data 05.12.2024 è stata caricata su portale SUAPE la nota prot. n. 33564 del 05.12.2024 del Servizio Edilizia e Urbanistica del Comune di S. Antioco (pervenuta al prot. RAS n. 0061495 del 05.12.2024), con la quale viene espresso PARERE NON FAVOREVOLE alla formazione del titolo edilizio, attestando di fatto la non conformità urbanistico edilizia dell’intervento. Atteso quanto sopra, ai fini dell’espressione del parere di competenza di questo Servizio, si prende atto del venir meno, al momento, della conformità urbanistico edilizia dell’intervento, che costituisce presupposto per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs n. 42/2004, come stabilito dal comma dell’art. 9 della L.R. 28/98 e si comunica che l’istanza di richiesta dell’autorizzazione paesaggistica risulta, allo stato attuale, non procedibile ”.
1.1. Con l’odierno ricorso il sig. OI ha impugnato il provvedimento di diniego, deducendone l’illegittimità sulla base dei seguenti motivi:
I) “ Sulla dedotta assenza, da parte dell'amministrazione, dei presupposti di legge e delle condizioni di ammissibilità della istanza presentata dal ricorrente per il rilascio del titolo edilizio richiesto: si deduce eccesso di potere - violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 2 del Regolamento per l’assegnazione delle aree nei Piani per gli Insediamenti PIP adottato dal Comune di Sant’Antioco, nonché illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza ed erroneità del provvedimento – violazione del principio di lealtà, correttezza e buona fede ” in quanto:
- il Comune avrebbe erroneamente eccepito la mancanza, in capo al ricorrente, di titolo formale alla presentazione della richiesta, nonostante il medesimo ricorrente avesse ottenuto in precedenza, dal Comune, il titolo edilizio n. 295/1999 (rinnovato nel 2023) per edificare nel lotto assegnatogli l’autocarrozzeria, titolo poi lasciato scadere per scelta del ricorrente;
- il SUAPE avrebbe erroneamente denegato l’autorizzazione alla realizzazione dell’Area Sosta Camper richiamando l’art. 2 del Regolamento PIP allora vigente, il quale prevedeva che non si potesse realizzare in un lotto assegnato per attività produttiva un’area di sosta a meno che non fosse complementare ad una attività produttiva già localizzata o da localizzarsi sempre nel PIP, omettendo di considerare che “ la nuova attività richiesta (Area Sosta Camper) a fronte dell’originaria attività artigianale di IC (che aveva giustificato l’assegnazione del lotto 10/b) sarebbe essa stessa un’attività principale ed esclusiva (e non un’area di sosta non complementare) e come tale appartenente alla diversa categoria delle attività rientranti nella quota residuale del 30% che possono non essere di pertinenza e complementari ad altre attività ”;
- il fatto che l’istante abbia chiesto originariamente l’assegnazione del lotto per l’attività di officina –
carrozzeria e che abbia anche ottenuto la licenzia edilizia (poi fatta scadere), non sarebbe per lui vincolante, non essendo egli ancora sottoscrittore di convenzione ed essendo pertanto libero di destinare il lotto assegnatogli ad altra attività, senza passare per la nuova valutazione del Comune.
1.2. Si è costituito il Comune intimato, chiedendo la reiezione del ricorso.
1.3. In vista dell’udienza di discussione il Comune ha depositato un’ulteriore memoria, insistendo per il rigetto del gravame.
1.4. All’udienza pubblica del 19 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato.
Di seguito le motivazioni della sentenza, rese nella modalità redazionale semplificata di cui all’art. 74 c.p.a.
2.1. Risulta dirimente, ai fini della reiezione del ricorso, la constatazione che il ricorrente, assegnatario di un lotto ricompreso in un P.I.P. per realizzare un’officina-autocarrozzeria, non aveva titolo (allo stato e senza previa nuova valutazione del Comune su una diversa attività da insediare nel medesimo lotto) a presentare la pratica per cui è causa, avente ad oggetto la “realizzazione dell’area camper”.
Più nello specifico, il ricorrente nel 1997 richiese l’assegnazione di un lotto per insediarvi un’officina carrozzeria (doc. 11 del ricorrente) e su tale presupposto il Comune, con provvedimento del 15.2.1999, gli assegnò il lotto n. 10/b (doc. 12 del ricorrente) perché l’attività artigianale rientrava nella quota prevalente di aree (70%) destinate a insediamenti produttivi.
Il progetto per un’area sosta camper oggetto del gravato diniego, invece, afferisce alla diversa categoria delle attività turistiche, ricompresa nella quota residuale del 30% del P.I.P.
Il ricorrente non può pretendere di cambiare liberamente la destinazione dell’area da una categoria all’altra, perché ciò determinerebbe una non consentita alterazione dell’equilibrio pianificatorio del P.I.P.
La possibilità di modificare la destinazione d’uso del lotto non corrisponde ad un diritto potestativo dell’assegnatario ma, al contrario, richiede una nuova valutazione discrezionale da parte dell’Ente, chiamato a verificare la compatibilità della nuova attività con gli obiettivi, le previsioni e le quote dello strumento urbanistico.
Come efficacemente dedotto dalla difesa comunale, il Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) non è una mera lottizzazione di aree edificabili, ma si caratterizza quale strumento urbanistico attuativo finalizzato a perseguire specifici obiettivi di sviluppo economico e ordinato assetto del territorio: l’assegnazione di un lotto a prezzo agevolato, producendo di fatto un trasferimento di ricchezza dal proprietario espropriato all’assegnatario, è intrinsecamente e funzionalmente legata alla realizzazione dell’attività produttiva che ne ha costituito il presupposto.
Ora, il ricorrente non ha mai chiesto una formale autorizzazione al cambio radicale dell’attività da svolgere nel lotto de quo , ma ha presentato direttamente il progetto in questione, relativo ad un’attività del tutto nuova e diversa, e ciò ha fatto nonostante i dubbi espressi al riguardo dal Servizio tecnico anche prima del parere (v. il parere del 5.12.2024, sub doc. n. 6 del ricorrente, pagg. 2-3).
Per tale ragione l’intervento proposto dal ricorrente non può ritenersi compatibile con la disciplina urbanistica e, più nello specifico, con le norme del Piano per gli Insediamenti Produttivi.
Correttamente, quindi, l’Ufficio tecnico comunale ha espresso parere sfavorevole sul progetto ed altrettanto correttamente l’UTP della Regione si è pronunciato sfavorevolmente, ritenendo non procedibile l’istanza sulla scorta della attestata “non conformità urbanistico edilizia dell’intervento”.
Entrambi i citati pareri negativi, peraltro, risultavano “non superabili con prescrizioni o modifiche progettuali”, considerato l’oggetto della richiesta presentata dall’interessato, sicché il provvedimento conclusivo non poteva che avere un contenuto di rigetto.
2.2. Tanto basta a concludere per l’infondatezza del ricorso, che va pertanto respinto.
2.3. Le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza, come di norma, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del Comune di Sant’Antioco, liquidandole complessivamente in € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR RI, Presidente
CA IU, Consigliere, Estensore
Gabriele Serra, Primo Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| CA IU | AR RI |
IL SEGRETARIO