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Sentenza 3 ottobre 2024
Sentenza 3 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/10/2024, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 293/2023
La Corte D'Appello di L'Aquila in persona dei magistrati:
Francesco S. Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio ConIGliere
Marco Bartoli ConIGliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello rimessa in decisione all'udienza del 22.5.2024 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Tiziana Parte_1
Magnacca dalla quale è rappresentata e difesa giusta delega in calce all' atto di citazione in appello . appellante
E
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Controparte_1
Giovanni Barile sito in Castellammare di Stabia (NA) alla via G. Marconi n.95, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta appellato
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza n. 589/22, pronunciata dal Tribunale Civile di
Chieti il 28/11/2022, depositata in pari data
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in riforma della impugnata sentenza impugnata n. 589/2022 del 28/11/2022, pronunciata dal Tribunale Civile di Chieti, depositata in pari data in Cancelleria ed in accoglimento del presente appello, a)nel merito, in
1 riforma parziale della sentenza n. 589/2022, accertare e dichiarare la responsabilità del
[...]
, in persona del Sindaco p.t., in ordine alla produzione del sinistro de quo e per Controparte_1
l'effetto condannare il medesimo al pagamento della somma complessiva di € 230.703,42 CP_1 di cui di cui :€ 123.168,00 (28% I.P.) per danno biologico;
€ 38.182,00 AUMENTO
PERSONALIZZATO; € 41.056,00 Ulteriore Aumento (Ex Morale Pari a 1/3);€ 3.920,00 (40 gg) per invalidità temporanea totale;
€ 6.615,00 (90 giorni) per invalidità temporanea parziale al 75%;€
4.410,00 (90 giorni) per invalidità temporanea parziale al 50%;€ 2.940,00 (120 giorni) per invalidità temporanea parziale al 25%; € 7.452,08 ( Ulteriore Aumento Ex Morale Pario a 1/3); € 2.960,26 per spese mediche;
ovvero di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di danni subiti e subendi dalla IG.ra , oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Parte_1
b) in via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento della su estesa domanda: accertare e dichiarare il concorso di colpa della IG.ra ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma Parte_1
1, con la sola conseguenza della riduzione del risarcimento richiesto e nella misura che sarà ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
c) con vittoria di spese oltre rimborso forfettario per spese generali, Iva e Cap come per legge per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, per puro scrupolo difensivo, si rinnova la richiesta di ammissione di CTU medico legale al fine di quantificare giudizialmente le lesioni riportate dalla IG.ra , già richiesta Parte_1
e non espletata in primo grado.;
per parte appellata: “Voglia la S.V.I., contrariis rejectis:
I.- Preliminarmente, dichiarare improcedibile ed inammissibile l'atto di appello per i motivi richiamati in atti;
II.- Nel merito rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto con ogni conseguenziale effetto di legge;
III.- Confermare in ogni suo punto la sentenza n. 589/2022 emessa dal Tribunale di Chieti;
IV.- Con vittoria di spese e competenze oltre oneri e accessori come per legge;
V.- Con esplicita riserva di ogni ulteriore istanza od eccezione anche in seguito al comportamento processuale e non di controparte”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 589/2022 il Tribunale di Chieti ha rigettato la domanda proposta da Parte_1
nei confronti del , compensando tra le parti le spese di lite.
[...] Controparte_1 CP_1
2. L'attrice aveva esposto che:
2 -in data 22/07/2015 alle ore 00.15 circa, si trovava nel Comune di e Controparte_1
percorreva il marciapiede situato in viale Nettuno.
-“giunta all'altezza dei numeri civici 109/11 cadeva rovinosamente a terra a causa di un dislivello presente sul marciapiede […]”, che “oltre a non essere realizzato secondo le regole dell'arte, non era segnalato, né visibile per la insufficiente illuminazione […]”-
-a seguito dell'occorso aveva riportato un “trauma cranico e del massiccio facciale con amnesia anterograda, frattura del pavimento e della parete mediale dell'orbita dx, frattura scomposta del collo chirurgico dell'omero pluritrattata, sindrome depressiva reattiva”.
Aveva perciò agito in giudizio nei confronti del chiedendo la Controparte_1 condanna dell'ente convenuto, ex art. 2051 c.c., a risarcirle i danni subiti quantificati in complessivi
€. 230.703,42, oltre accessori.
Il , costituito in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda eccependo in Controparte_1
via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva (sostenendo che il tratto di marciapiede teatro dell'occorso fosse di proprietà privata) e, in subordine, l'infondatezza della domanda in quanto la verificazione dell'evento sarebbe stata da ascrivere alla condotta imprudente del pedone e, in subordine la sussistenza di un concorso di colpa nella caduta.
3. Il Tribunale di Chieti, all'esito dell'istruttoria, qualificata la vicenda in esame ai sensi dell'art. 2051 c.c. e richiamata la giurisprudenza in tema di responsabilità da cose in custodia, concludeva affermando che il nesso causale tra il dislivello presente sul marciapiede e la caduta fosse stato interrotto per caso fortuito incidentale. A tal proposito richiamava la tradizionale giurisprudenza in virtù della quale, “sia nel caso di responsabilità ex art. 2043 c.c. sia nel caso di responsabilità ex art.
2051 c.c., viene in rilievo la norma dell'art. 1227 cod. civ., comma 1, (cfr. Cass. n. 5445/06,
18713/10)”, per cui il comportamento colposo del soggetto danneggiato nel servirsi della strada (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità della P.A. (ex art. 2051 c.c.), se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso (cfr. Cass. n.
15375/2011; Cass. n. 15383/06).
4. Avverso la sentenza propone appello la parte soccombente articolando quattro motivi di appello che si andranno di seguito ad esaminare.
4.1. Con primo motivo di appello l'esponente contesta la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice asseritamente non congruente rispetto alle risultanze istruttorie e in particolare in ordine alla valutazione della condotta della : contesta che il primo giudice a pag. 5 della Parte_1
sentenza abbia ritenuto tale condotta ricompresa nella definizione di caso fortuito e dunque in grado
3 di interrompere il nesso eziologico tra la causa e il danno subito. Secondo parte appellante la condotta della non presenterebbe le caratteristiche di cui all'art. 2051 c.c. per la integrazione del Parte_1
caso fortuito.
Si duole altresì della valutazione della condotta dell'appellante come condotta colposa e della mancata valutazione circa la imprevedibilità e la inevitabilità del danno in considerazione della mancata conoscenza dello stato dei luoghi da parte della IG.ra (residente in comune diverso Parte_1 da quello dell'occorso), sia della mancanza di visibilità del pericolo, stante la mancata segnalazione del pericolo, la scarsa illuminazione del luogo, l'ora dell'evento. L'appellante sostiene l'esistenza di un errore del Giudice nella parte in cui ritiene il dislivello visibile “per la coeva luminosità naturale dello stato dei luoghi” (pag. 6 della sentenza impugnata), e per la morfologia dello stesso (pag. 9), e che le dichiarazioni testimoniali che affermano la scarsità della illuminazione riferita come “fioca” e tipica dell'ora notturna sia in contrasto con il convincimento del Giudice.
4.2 Con secondo motivo di doglianza la si duole dell'errata applicazione dell'art. Parte_1
2051 c.c.: per aver il giudice considerato la condotta dell' appellante come in grado di interrompere il rapporto fra la cosa e l'obbligo del custode, non considerando che la medesima condotta fosse quanto normalmente prevedibile nella situazione del caso (“il caso fortuito in grado di escludere la responsabilità in capo al custode deve attenere ad un fatto del tutto anormale, eccezionale, non prevedibile né evitabile nel suo accadere”)
4.3. Con terzo motivo di appello si duole dell'errata valutazione dell'art. 1227 comma 1, c.c. ovvero lamenta che il decidente abbia errato nell'aver ritenuto la condotta della colposa Parte_1
(pag. 6) ed escluso, per tale ragione, la responsabilità del . Controparte_1
4.4. Con quarto motivo contesta la mancata valutazione dell'assolvimento di qualsivoglia onere probatorio da parte della parte appellata.
5. Si è costituito il chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di Controparte_1
inammissibilità o improcedibilità dell'appello e, comunque, nel merito, il rigetto nel merito.
6. Sulle conclusioni innanzi trascritte nonché all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022) all'udienza dell'11.9.2024, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
7. Le eccezioni d'inammissibilità dell'appello sono infondate.
Invero, quanto a quella ex art. 342 c.p.c., l'atto di appello consente di avere chiara contezza, negli specifici termini sopra riassunti, degli aspetti, di fatto e giuridici, oggetto del gravame, oltre che delle ragioni di dissenso rispetto al percorso motivazionale del giudice di primo grado, correlate a
4 quelle alternative su cui si basa la richiesta riforma della decisione (nel senso che, in considerazione della sua perdurante natura di revisio prioris instantiae, l'appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, non debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero presentare un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado, ma è sufficiente che contenga la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, v., per tutte, Cass. SS.UU. sent. 27199/2017).
L'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. è, poi, superata dalla ritenuta ricorrenza delle condizioni per la pronuncia della sentenza.
8. I motivi di appello – che, in quanto connessi, vanno esaminati congiuntamente – sono tutti infondati.
8.1. L'appellante si duole del travisamento delle risultanze istruttorie che avrebbero indotto il giudice di prime cure a ritenere erroneamente che, al momento della caduta, “la luce fosse coeva e perfetta” e che il dislivello fosse ben visibile, mentre i testi avrebbero dichiarato diversamente.
8.2. La doglianza è infondata poiché, leggendo la motivazione della sentenza, risulta chiaro che il giudice di prime cure ha ritenuto che il cordolo dove l'appellante inciampò fosse “facilmente visibile” al pedone di media diligenza basandosi, in modo del tutto corretto, sulla documentazione fotografica in atti (v. fascicolo parte appellante di primo grado) e sul rigoroso esame delle deposizioni dei testi. Il predetto convincimento è fondato appunto sia sui caratteri del cordolo (<aveva una lunghezza (di diverse decine di metri), un larghezza (approssimativamente, di circa dieci centimetri), un materiale (cemento), un colore (marrone chiaro), una morfologia ed uno sviluppo (striscia obliqua longitudinale, divisoria – per l'intero, lungo, tratto di quel marciapiede - della parte della pavimentazione del marciapiede costituita da mattonelle in porfido di piccole dimensioni dall'altra parte della pavimentazione costituita da mattonelle in porfido di più grandi dimensioni); tutte caratteristiche che – tenendo conto della morfologia, del materiale e del colore della pavimentazione circostante - rendevano detto cordolo (ed il dislivello che esso comportava sul piano di calpestio) perfettamente visibile al pedone, il quale (come, nella specie, la ) stesse procedendo Parte_1
frontalmente verso lo stesso, in direzione della adiacente strada>>) – caratteri neppure contestati dall'appellante – sia dalla illuminazione artificiale dei luoghi, illuminazione << … (come
“certificata” dalle fotografie summenzionate, scattate subito dopo il sinistro da una delle amiche dell'attrice, nell'occasione ivi presente) conferma la agevole avvistabilità di quell'esteso dislivello da parte dell'accorto pedone>>) e luoghi che in effetti le fotografie versate in atti, scattate proprio
5 nel frangente di quanto accaduto dalla testimone mostrano normalmente Testimone_1
illuminati (come di regola risulta essere illuminato un marciapiede o una zona pedonale di notte) –.
8.3. In particolare, si sottolinea, che il marciapiede appare in realtà non tale da costituire pericolo per la circolazione dei pedoni poiché ben visibile per dimensione e cromatura (nella fotografia n. 1 esso si presenta facilmente riconoscibile anche grazie alla diversa malta cementizia utilizzata che costituisce il raccordo tra due diverse pavimentazioni).
8.4. Quanto all'illuminazione, giova richiamare, sul punto, le dichiarazioni della testimone di parte attrice, odierna appellante, : <… Ricordo che c'era un'illuminazione artificiale Testimone_2
e che essa era di livello normale … >>; quelle di altra teste di parte attrice, la Testimone_1 quale interrogata sulla medesima circostanza rispondeva: <… Sicuramente non si trattava di una illuminazione da giorno, considerato che era mezzanotte. Ovviamente sono passati 7 anni, non posso ricordare di preciso il grado della illuminazione artificiale …>>; quelle dell'altra teste di parte attrice la quale affermava: <E' vero nell'occasione io ed altre persone camminavamo Testimone_3 immediatamente dietro la , che stava davanti a noi insieme ad un'altra persona. Parte_1
All'improvviso abbiamo visto la che cadde a terra con il corpo in avanti, l'abbiamo Parte_1 soccorsa e nell'occasione ho potuto constatare che la stessa era inciampata su un dislivello insistente sul marciapiede>>, aggiungendo altresì: <Riconosco lo stato dei luoghi del sinistro e, tra questi, il dislivello di cui ho detto rappresentato nella prima foto, in ordine di allegazione, e costituito in particolare da quel dislivello longitudinale compreso tra le mattonelle più lunghe e le mattonelle più strette del tratto di marciapiede raffigurato nella prima foto di cui ho detto.. Non vi era alcuna segnalazione aggiungo che era anche un po' buio in quanto era tardi…. L'illuminazione era bassa, era fioca>>. Dunque, tali dichiarazioni confermano quanto si evince dalle fotografie sopra menzionate ossia che la illuminazione artificiale dei luoghi era normale e garantiva la loro visibilità ed anche le caratteristiche della pavimentazione e del lieve dislivello ivi esistente (di per sé, come si
è detto, ben evidente). Ovviamente – ed, in questo, senso vanno intese le parole della teste – Tes_3
si trattava pur sempre di una illuminazione artificiale che, in piena notte, rispetto a quella diurna, può risultare “fioca” e, tuttavia, pur sempre, come attestato dalle fotografie e dagli altri testimoni, sufficiente a garantire la visibilità dei luoghi. Del resto, se così non fosse, non sarebbe stato neppure possibile realizzare nell'immediatezza le foto allegate agli atti. Dunque, coerentemente, il giudice di prime cure ha ritenuto che l'evento fosse accaduto in condizioni di piena visibilità dei luoghi poiché, malgrado l'orario notturno, era presente una illuminazione artificiale che – seppur definibile da una teste “bassa” e “fioca”, mentre da altra teste “normale”– consentiva ad un utente di media diligenza di accorgersi del lieve dislivello.
6 8.5. In ordine all'interpretazione degli artt. 2051 e 1227 c.c. e, segnatamente, alla doglianza dell'erronea rilevanza attribuita alla condotta colposa della parte danneggiata , in termini di “caso fortuito incidentale”, è opportuno premettere che, secondo i più recenti approdi della giurisprudenza, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo di talché, provato, come è pacifico nel caso in esame, il nesso causale tra la cosa custodita ed il danno, sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito;
il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
il caso fortuito rappresentato dalla condotta del danneggiato è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento e, a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, comma 1, c.c. e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. (così la recente Cass. SS.UU. ord. 20943/2022).
8.6. Con riferimento alla responsabilità del custode della strada per la caduta in corrispondenza di una disconnessione o buca stradale, la giurisprudenza nomofilattica più recente ha superato l'indirizzo, richiamato dall'appellante, secondo cui la condotta del danneggiato per integrare il caso fortuito deve connotarsi, alla stregua di un giudizio di fatto che si colloca esclusivamente sul piano della regolarità causale, per oggettive caratteristiche di imprevedibilità e imprevenibilità, che valgano a determinare una cesura interruttiva della serie causale riconducibile alla cosa che così viene degradata al rango di mera occasione dell'evento di danno, senza che abbia rilievo il mero accertamento della condotta colposa della vittima (in tale senso, cfr. Cass. ordd. 37059/2022,
36091/2022, 35558/2022 e 4035/2021). Indirizzo che aveva rappresentato una temporanea deviazione rispetto al precedente consolidato orientamento (v., per tutte ord. nn. 2477-2483 del 2018 nonché di seguito ord. nn. 34886/2021 e 9315/2019) secondo cui invece – atteggiandosi la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa atteggiandosi, lo si ribadisce, a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso e richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della
Costituzione – quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da
7 escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr., tra le altre, e Cass. ordd. 2480, 2482, 2482 e 2483 del 2018).
Dunque, con successive pronunce, a cui questa Corte intende senz'altro aderire, la giurisprudenza nomofilattica ha ribadito che il criterio di valutazione della rilevanza causale del fatto del danneggiato
è la colpa intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza;
esso può, dunque, assumere un rilievo causale meramente concorrente, ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa, e fermo restando che, nel formulare tale giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, si deve tenere conto soltanto del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro dell'entità della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile (così Cass. ord. 14228/2023; nello stesso senso, cfr. Cass. 21675/2023, 33074/2023 e ancora, da ultimo, Cass. ord. 2146/2024 e sent. 2376/2024).
8.7. Orbene, la decisione del giudice di prime cure, ampiamente motivata anche con plurime e pertinenti citazioni giurisprudenziali, è conforme ai suddetti principi avendo il Tribunale sottolineato che l'appellante inciampò su un cordolo risultante, sulla base delle risultanze istruttorie – come si è detto innanzi, condivisibilmente interpretate – facilmente visibile al pedone di media diligenza, ritenendo, quindi, che il fatto si fosse verificato, in via esclusiva, a difetto della dovuta attenzione e prudenza della medesima e, dunque, a caso fortuito rappresentato dalla condotta gravemente colposa della danneggiata, rispetto al quale, di conseguenza, il custode risulta avere assolto l'onere probatorio sullo stesso incombente. La Corte condivide tale valutazione perché le caratteristiche del cordolo, come si è innanzi rimarcato, lo rendevano agevolmente visibile e percepibile, trattandosi di un lieve dislivello della pavimentazione , ben evidente, obiettivamente non pericoloso, e, dunque, facilmente superabile dall'utente con l'uso dell'ordinaria diligenza o prestando un minimo di attenzione nel camminare o al più optando per un percorso alternativo. Peraltro, anche in presenza di una situazione di obiettivo pericolo, è stato affermato che la pericolosità della “res”, lungi dall'essere “un fatto costitutivo della responsabilità del custode” è “semplicemente un indizio dal quale desumere la sussistenza d'un valido nesso di causa tra la cosa inerte e il danno” e (Cass. n. 999/2014); inoltre, nonostante la pubblica amministrazione abbia un obbligo relativo al mantenimento delle strade in buone condizioni, il danneggiato non ha diritto ad essere risarcito qualora il dissesto in cui si trova la strada al momento in cui si verifica l'evento lesivo sia tale da rendere la situazione di pericolo come
8 prevedibile, richiedendo quindi all'utente della strada la massima attenzione, dovendosi la prevedibilità dell'evento dannoso intendere come la concreta possibilità per questi di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo (v. Cass. n. 17625/2016); infine, ove il pericolo sia visibile, “si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché' la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza” (così
Cass. n. 11024/2018). Il sinistro per cui è causa deve perciò ascriversi alla condotta non prudente e diligente e, quindi, colposa del pedone, che, nel caso de quo, assume efficacia causale autonoma e sufficiente alla determinazione dell'evento lesivo, sì da escludere qualsivoglia rilevanza alla situazione preesistente, da considerarsi mera occasione del danno, dovendosi ritenere integrato il caso fortuito (cd. incidentale) per fatto del danneggiato con elisione della responsabilità dell'ente pubblico custode.
9. L'appello deve essere, dunque, respinto.
10. Tale esito comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
11. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo alla stregua del D.M. 55/2015, aggiornate con D.M. 147/2022, valori medi, tenuto conto della documentazione versata in atti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante al rimborso in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 9.991,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, per compenso;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di conIGlio del 2.10.2024.
Il ConIGliere relatore/estensore Il Presidente
Marco Bartoli Francesco S. Filocamo
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 293/2023
La Corte D'Appello di L'Aquila in persona dei magistrati:
Francesco S. Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio ConIGliere
Marco Bartoli ConIGliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello rimessa in decisione all'udienza del 22.5.2024 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Tiziana Parte_1
Magnacca dalla quale è rappresentata e difesa giusta delega in calce all' atto di citazione in appello . appellante
E
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Controparte_1
Giovanni Barile sito in Castellammare di Stabia (NA) alla via G. Marconi n.95, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta appellato
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza n. 589/22, pronunciata dal Tribunale Civile di
Chieti il 28/11/2022, depositata in pari data
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in riforma della impugnata sentenza impugnata n. 589/2022 del 28/11/2022, pronunciata dal Tribunale Civile di Chieti, depositata in pari data in Cancelleria ed in accoglimento del presente appello, a)nel merito, in
1 riforma parziale della sentenza n. 589/2022, accertare e dichiarare la responsabilità del
[...]
, in persona del Sindaco p.t., in ordine alla produzione del sinistro de quo e per Controparte_1
l'effetto condannare il medesimo al pagamento della somma complessiva di € 230.703,42 CP_1 di cui di cui :€ 123.168,00 (28% I.P.) per danno biologico;
€ 38.182,00 AUMENTO
PERSONALIZZATO; € 41.056,00 Ulteriore Aumento (Ex Morale Pari a 1/3);€ 3.920,00 (40 gg) per invalidità temporanea totale;
€ 6.615,00 (90 giorni) per invalidità temporanea parziale al 75%;€
4.410,00 (90 giorni) per invalidità temporanea parziale al 50%;€ 2.940,00 (120 giorni) per invalidità temporanea parziale al 25%; € 7.452,08 ( Ulteriore Aumento Ex Morale Pario a 1/3); € 2.960,26 per spese mediche;
ovvero di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di danni subiti e subendi dalla IG.ra , oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Parte_1
b) in via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento della su estesa domanda: accertare e dichiarare il concorso di colpa della IG.ra ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma Parte_1
1, con la sola conseguenza della riduzione del risarcimento richiesto e nella misura che sarà ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
c) con vittoria di spese oltre rimborso forfettario per spese generali, Iva e Cap come per legge per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, per puro scrupolo difensivo, si rinnova la richiesta di ammissione di CTU medico legale al fine di quantificare giudizialmente le lesioni riportate dalla IG.ra , già richiesta Parte_1
e non espletata in primo grado.;
per parte appellata: “Voglia la S.V.I., contrariis rejectis:
I.- Preliminarmente, dichiarare improcedibile ed inammissibile l'atto di appello per i motivi richiamati in atti;
II.- Nel merito rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto con ogni conseguenziale effetto di legge;
III.- Confermare in ogni suo punto la sentenza n. 589/2022 emessa dal Tribunale di Chieti;
IV.- Con vittoria di spese e competenze oltre oneri e accessori come per legge;
V.- Con esplicita riserva di ogni ulteriore istanza od eccezione anche in seguito al comportamento processuale e non di controparte”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 589/2022 il Tribunale di Chieti ha rigettato la domanda proposta da Parte_1
nei confronti del , compensando tra le parti le spese di lite.
[...] Controparte_1 CP_1
2. L'attrice aveva esposto che:
2 -in data 22/07/2015 alle ore 00.15 circa, si trovava nel Comune di e Controparte_1
percorreva il marciapiede situato in viale Nettuno.
-“giunta all'altezza dei numeri civici 109/11 cadeva rovinosamente a terra a causa di un dislivello presente sul marciapiede […]”, che “oltre a non essere realizzato secondo le regole dell'arte, non era segnalato, né visibile per la insufficiente illuminazione […]”-
-a seguito dell'occorso aveva riportato un “trauma cranico e del massiccio facciale con amnesia anterograda, frattura del pavimento e della parete mediale dell'orbita dx, frattura scomposta del collo chirurgico dell'omero pluritrattata, sindrome depressiva reattiva”.
Aveva perciò agito in giudizio nei confronti del chiedendo la Controparte_1 condanna dell'ente convenuto, ex art. 2051 c.c., a risarcirle i danni subiti quantificati in complessivi
€. 230.703,42, oltre accessori.
Il , costituito in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda eccependo in Controparte_1
via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva (sostenendo che il tratto di marciapiede teatro dell'occorso fosse di proprietà privata) e, in subordine, l'infondatezza della domanda in quanto la verificazione dell'evento sarebbe stata da ascrivere alla condotta imprudente del pedone e, in subordine la sussistenza di un concorso di colpa nella caduta.
3. Il Tribunale di Chieti, all'esito dell'istruttoria, qualificata la vicenda in esame ai sensi dell'art. 2051 c.c. e richiamata la giurisprudenza in tema di responsabilità da cose in custodia, concludeva affermando che il nesso causale tra il dislivello presente sul marciapiede e la caduta fosse stato interrotto per caso fortuito incidentale. A tal proposito richiamava la tradizionale giurisprudenza in virtù della quale, “sia nel caso di responsabilità ex art. 2043 c.c. sia nel caso di responsabilità ex art.
2051 c.c., viene in rilievo la norma dell'art. 1227 cod. civ., comma 1, (cfr. Cass. n. 5445/06,
18713/10)”, per cui il comportamento colposo del soggetto danneggiato nel servirsi della strada (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità della P.A. (ex art. 2051 c.c.), se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso (cfr. Cass. n.
15375/2011; Cass. n. 15383/06).
4. Avverso la sentenza propone appello la parte soccombente articolando quattro motivi di appello che si andranno di seguito ad esaminare.
4.1. Con primo motivo di appello l'esponente contesta la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice asseritamente non congruente rispetto alle risultanze istruttorie e in particolare in ordine alla valutazione della condotta della : contesta che il primo giudice a pag. 5 della Parte_1
sentenza abbia ritenuto tale condotta ricompresa nella definizione di caso fortuito e dunque in grado
3 di interrompere il nesso eziologico tra la causa e il danno subito. Secondo parte appellante la condotta della non presenterebbe le caratteristiche di cui all'art. 2051 c.c. per la integrazione del Parte_1
caso fortuito.
Si duole altresì della valutazione della condotta dell'appellante come condotta colposa e della mancata valutazione circa la imprevedibilità e la inevitabilità del danno in considerazione della mancata conoscenza dello stato dei luoghi da parte della IG.ra (residente in comune diverso Parte_1 da quello dell'occorso), sia della mancanza di visibilità del pericolo, stante la mancata segnalazione del pericolo, la scarsa illuminazione del luogo, l'ora dell'evento. L'appellante sostiene l'esistenza di un errore del Giudice nella parte in cui ritiene il dislivello visibile “per la coeva luminosità naturale dello stato dei luoghi” (pag. 6 della sentenza impugnata), e per la morfologia dello stesso (pag. 9), e che le dichiarazioni testimoniali che affermano la scarsità della illuminazione riferita come “fioca” e tipica dell'ora notturna sia in contrasto con il convincimento del Giudice.
4.2 Con secondo motivo di doglianza la si duole dell'errata applicazione dell'art. Parte_1
2051 c.c.: per aver il giudice considerato la condotta dell' appellante come in grado di interrompere il rapporto fra la cosa e l'obbligo del custode, non considerando che la medesima condotta fosse quanto normalmente prevedibile nella situazione del caso (“il caso fortuito in grado di escludere la responsabilità in capo al custode deve attenere ad un fatto del tutto anormale, eccezionale, non prevedibile né evitabile nel suo accadere”)
4.3. Con terzo motivo di appello si duole dell'errata valutazione dell'art. 1227 comma 1, c.c. ovvero lamenta che il decidente abbia errato nell'aver ritenuto la condotta della colposa Parte_1
(pag. 6) ed escluso, per tale ragione, la responsabilità del . Controparte_1
4.4. Con quarto motivo contesta la mancata valutazione dell'assolvimento di qualsivoglia onere probatorio da parte della parte appellata.
5. Si è costituito il chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di Controparte_1
inammissibilità o improcedibilità dell'appello e, comunque, nel merito, il rigetto nel merito.
6. Sulle conclusioni innanzi trascritte nonché all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022) all'udienza dell'11.9.2024, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
7. Le eccezioni d'inammissibilità dell'appello sono infondate.
Invero, quanto a quella ex art. 342 c.p.c., l'atto di appello consente di avere chiara contezza, negli specifici termini sopra riassunti, degli aspetti, di fatto e giuridici, oggetto del gravame, oltre che delle ragioni di dissenso rispetto al percorso motivazionale del giudice di primo grado, correlate a
4 quelle alternative su cui si basa la richiesta riforma della decisione (nel senso che, in considerazione della sua perdurante natura di revisio prioris instantiae, l'appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, non debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero presentare un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado, ma è sufficiente che contenga la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, v., per tutte, Cass. SS.UU. sent. 27199/2017).
L'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. è, poi, superata dalla ritenuta ricorrenza delle condizioni per la pronuncia della sentenza.
8. I motivi di appello – che, in quanto connessi, vanno esaminati congiuntamente – sono tutti infondati.
8.1. L'appellante si duole del travisamento delle risultanze istruttorie che avrebbero indotto il giudice di prime cure a ritenere erroneamente che, al momento della caduta, “la luce fosse coeva e perfetta” e che il dislivello fosse ben visibile, mentre i testi avrebbero dichiarato diversamente.
8.2. La doglianza è infondata poiché, leggendo la motivazione della sentenza, risulta chiaro che il giudice di prime cure ha ritenuto che il cordolo dove l'appellante inciampò fosse “facilmente visibile” al pedone di media diligenza basandosi, in modo del tutto corretto, sulla documentazione fotografica in atti (v. fascicolo parte appellante di primo grado) e sul rigoroso esame delle deposizioni dei testi. Il predetto convincimento è fondato appunto sia sui caratteri del cordolo (<aveva una lunghezza (di diverse decine di metri), un larghezza (approssimativamente, di circa dieci centimetri), un materiale (cemento), un colore (marrone chiaro), una morfologia ed uno sviluppo (striscia obliqua longitudinale, divisoria – per l'intero, lungo, tratto di quel marciapiede - della parte della pavimentazione del marciapiede costituita da mattonelle in porfido di piccole dimensioni dall'altra parte della pavimentazione costituita da mattonelle in porfido di più grandi dimensioni); tutte caratteristiche che – tenendo conto della morfologia, del materiale e del colore della pavimentazione circostante - rendevano detto cordolo (ed il dislivello che esso comportava sul piano di calpestio) perfettamente visibile al pedone, il quale (come, nella specie, la ) stesse procedendo Parte_1
frontalmente verso lo stesso, in direzione della adiacente strada>>) – caratteri neppure contestati dall'appellante – sia dalla illuminazione artificiale dei luoghi, illuminazione << … (come
“certificata” dalle fotografie summenzionate, scattate subito dopo il sinistro da una delle amiche dell'attrice, nell'occasione ivi presente) conferma la agevole avvistabilità di quell'esteso dislivello da parte dell'accorto pedone>>) e luoghi che in effetti le fotografie versate in atti, scattate proprio
5 nel frangente di quanto accaduto dalla testimone mostrano normalmente Testimone_1
illuminati (come di regola risulta essere illuminato un marciapiede o una zona pedonale di notte) –.
8.3. In particolare, si sottolinea, che il marciapiede appare in realtà non tale da costituire pericolo per la circolazione dei pedoni poiché ben visibile per dimensione e cromatura (nella fotografia n. 1 esso si presenta facilmente riconoscibile anche grazie alla diversa malta cementizia utilizzata che costituisce il raccordo tra due diverse pavimentazioni).
8.4. Quanto all'illuminazione, giova richiamare, sul punto, le dichiarazioni della testimone di parte attrice, odierna appellante, : <… Ricordo che c'era un'illuminazione artificiale Testimone_2
e che essa era di livello normale … >>; quelle di altra teste di parte attrice, la Testimone_1 quale interrogata sulla medesima circostanza rispondeva: <… Sicuramente non si trattava di una illuminazione da giorno, considerato che era mezzanotte. Ovviamente sono passati 7 anni, non posso ricordare di preciso il grado della illuminazione artificiale …>>; quelle dell'altra teste di parte attrice la quale affermava: <E' vero nell'occasione io ed altre persone camminavamo Testimone_3 immediatamente dietro la , che stava davanti a noi insieme ad un'altra persona. Parte_1
All'improvviso abbiamo visto la che cadde a terra con il corpo in avanti, l'abbiamo Parte_1 soccorsa e nell'occasione ho potuto constatare che la stessa era inciampata su un dislivello insistente sul marciapiede>>, aggiungendo altresì: <Riconosco lo stato dei luoghi del sinistro e, tra questi, il dislivello di cui ho detto rappresentato nella prima foto, in ordine di allegazione, e costituito in particolare da quel dislivello longitudinale compreso tra le mattonelle più lunghe e le mattonelle più strette del tratto di marciapiede raffigurato nella prima foto di cui ho detto.. Non vi era alcuna segnalazione aggiungo che era anche un po' buio in quanto era tardi…. L'illuminazione era bassa, era fioca>>. Dunque, tali dichiarazioni confermano quanto si evince dalle fotografie sopra menzionate ossia che la illuminazione artificiale dei luoghi era normale e garantiva la loro visibilità ed anche le caratteristiche della pavimentazione e del lieve dislivello ivi esistente (di per sé, come si
è detto, ben evidente). Ovviamente – ed, in questo, senso vanno intese le parole della teste – Tes_3
si trattava pur sempre di una illuminazione artificiale che, in piena notte, rispetto a quella diurna, può risultare “fioca” e, tuttavia, pur sempre, come attestato dalle fotografie e dagli altri testimoni, sufficiente a garantire la visibilità dei luoghi. Del resto, se così non fosse, non sarebbe stato neppure possibile realizzare nell'immediatezza le foto allegate agli atti. Dunque, coerentemente, il giudice di prime cure ha ritenuto che l'evento fosse accaduto in condizioni di piena visibilità dei luoghi poiché, malgrado l'orario notturno, era presente una illuminazione artificiale che – seppur definibile da una teste “bassa” e “fioca”, mentre da altra teste “normale”– consentiva ad un utente di media diligenza di accorgersi del lieve dislivello.
6 8.5. In ordine all'interpretazione degli artt. 2051 e 1227 c.c. e, segnatamente, alla doglianza dell'erronea rilevanza attribuita alla condotta colposa della parte danneggiata , in termini di “caso fortuito incidentale”, è opportuno premettere che, secondo i più recenti approdi della giurisprudenza, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo di talché, provato, come è pacifico nel caso in esame, il nesso causale tra la cosa custodita ed il danno, sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito;
il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
il caso fortuito rappresentato dalla condotta del danneggiato è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento e, a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, comma 1, c.c. e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. (così la recente Cass. SS.UU. ord. 20943/2022).
8.6. Con riferimento alla responsabilità del custode della strada per la caduta in corrispondenza di una disconnessione o buca stradale, la giurisprudenza nomofilattica più recente ha superato l'indirizzo, richiamato dall'appellante, secondo cui la condotta del danneggiato per integrare il caso fortuito deve connotarsi, alla stregua di un giudizio di fatto che si colloca esclusivamente sul piano della regolarità causale, per oggettive caratteristiche di imprevedibilità e imprevenibilità, che valgano a determinare una cesura interruttiva della serie causale riconducibile alla cosa che così viene degradata al rango di mera occasione dell'evento di danno, senza che abbia rilievo il mero accertamento della condotta colposa della vittima (in tale senso, cfr. Cass. ordd. 37059/2022,
36091/2022, 35558/2022 e 4035/2021). Indirizzo che aveva rappresentato una temporanea deviazione rispetto al precedente consolidato orientamento (v., per tutte ord. nn. 2477-2483 del 2018 nonché di seguito ord. nn. 34886/2021 e 9315/2019) secondo cui invece – atteggiandosi la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa atteggiandosi, lo si ribadisce, a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso e richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della
Costituzione – quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da
7 escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr., tra le altre, e Cass. ordd. 2480, 2482, 2482 e 2483 del 2018).
Dunque, con successive pronunce, a cui questa Corte intende senz'altro aderire, la giurisprudenza nomofilattica ha ribadito che il criterio di valutazione della rilevanza causale del fatto del danneggiato
è la colpa intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza;
esso può, dunque, assumere un rilievo causale meramente concorrente, ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa, e fermo restando che, nel formulare tale giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, si deve tenere conto soltanto del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro dell'entità della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile (così Cass. ord. 14228/2023; nello stesso senso, cfr. Cass. 21675/2023, 33074/2023 e ancora, da ultimo, Cass. ord. 2146/2024 e sent. 2376/2024).
8.7. Orbene, la decisione del giudice di prime cure, ampiamente motivata anche con plurime e pertinenti citazioni giurisprudenziali, è conforme ai suddetti principi avendo il Tribunale sottolineato che l'appellante inciampò su un cordolo risultante, sulla base delle risultanze istruttorie – come si è detto innanzi, condivisibilmente interpretate – facilmente visibile al pedone di media diligenza, ritenendo, quindi, che il fatto si fosse verificato, in via esclusiva, a difetto della dovuta attenzione e prudenza della medesima e, dunque, a caso fortuito rappresentato dalla condotta gravemente colposa della danneggiata, rispetto al quale, di conseguenza, il custode risulta avere assolto l'onere probatorio sullo stesso incombente. La Corte condivide tale valutazione perché le caratteristiche del cordolo, come si è innanzi rimarcato, lo rendevano agevolmente visibile e percepibile, trattandosi di un lieve dislivello della pavimentazione , ben evidente, obiettivamente non pericoloso, e, dunque, facilmente superabile dall'utente con l'uso dell'ordinaria diligenza o prestando un minimo di attenzione nel camminare o al più optando per un percorso alternativo. Peraltro, anche in presenza di una situazione di obiettivo pericolo, è stato affermato che la pericolosità della “res”, lungi dall'essere “un fatto costitutivo della responsabilità del custode” è “semplicemente un indizio dal quale desumere la sussistenza d'un valido nesso di causa tra la cosa inerte e il danno” e (Cass. n. 999/2014); inoltre, nonostante la pubblica amministrazione abbia un obbligo relativo al mantenimento delle strade in buone condizioni, il danneggiato non ha diritto ad essere risarcito qualora il dissesto in cui si trova la strada al momento in cui si verifica l'evento lesivo sia tale da rendere la situazione di pericolo come
8 prevedibile, richiedendo quindi all'utente della strada la massima attenzione, dovendosi la prevedibilità dell'evento dannoso intendere come la concreta possibilità per questi di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo (v. Cass. n. 17625/2016); infine, ove il pericolo sia visibile, “si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché' la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza” (così
Cass. n. 11024/2018). Il sinistro per cui è causa deve perciò ascriversi alla condotta non prudente e diligente e, quindi, colposa del pedone, che, nel caso de quo, assume efficacia causale autonoma e sufficiente alla determinazione dell'evento lesivo, sì da escludere qualsivoglia rilevanza alla situazione preesistente, da considerarsi mera occasione del danno, dovendosi ritenere integrato il caso fortuito (cd. incidentale) per fatto del danneggiato con elisione della responsabilità dell'ente pubblico custode.
9. L'appello deve essere, dunque, respinto.
10. Tale esito comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
11. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo alla stregua del D.M. 55/2015, aggiornate con D.M. 147/2022, valori medi, tenuto conto della documentazione versata in atti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante al rimborso in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 9.991,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, per compenso;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di conIGlio del 2.10.2024.
Il ConIGliere relatore/estensore Il Presidente
Marco Bartoli Francesco S. Filocamo
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