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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 10/06/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 587/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione I Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. ROSELLA SILVESTRI Presidente
Dott. STEFANO TARANTOLA Consigliere
Dott. ROBERTA DI MAGGIO Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello promossa da:
e proseguita dagli eredi legittimi Parte_1 Persona_1
, e , rappresentati e difesi,
[...] Parte_2 Persona_2 per mandato in atti, dall'avv. Simona Curletto, presso il cui studio in
Chiavari, Via Nino Bixio 34/3, è elettivamente domiciliato,
APPELLANTI
contro
in persona del Presidente pro tempo- Controparte_1 re, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Davide Sam- buceti, presso il cui studio in Chiavari, C.so A. Gianelli 11/2, è eletti- vamente domiciliata,
APPELLATA contro
in persona del legale rap- Controparte_2 presentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Eugenio Gherardi, presso il cui studio in Genova, Via Corsica
9/1, è elettivamente domiciliata,
APPELLATA contro
1 , rappresentato e difeso, per mandato in atti, Controparte_3 dall'avv. Maurizio Fiore, presso il cui studio in Chiavari, viale E. Millio
74/5, è elettivamente domiciliato,
APPELLATO contro
già in persona del legale rap- Controparte_4 Controparte_5 presentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'Avv. Gioan Carlo Soave , Eugenio Gherardi, presso il cui studio in
Genova, Via Palestro 2, è elettivamente domiciliata,
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per le parti appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, ogni contraria istanza reietta, in riforma della sentenza n.ro 1152/2022 emessa dal Tribunale di
Genova il 6 maggio 2022 e pubblicata il 10 maggio 2022 e con accoglimento dei motivi di impugnazione svolti in atto di appello: in via principale rigettare le do- mande avanzate in causa nei confronti del EO. da parte at- Parte_1 trice perché infondate in fatto ed in diritto ed in ac- Controparte_1 coglimento della domanda riconvenzionale, dichiarare tenuta e condannare quest'ultima al pagamento dell'importo di Euro 9.122,00 o della differente somma - maggiore o minore- ritenuta conforme a giustizia, oltre ad interessi legali dal dovu- to al saldo ed accessori di Legge (cassa previdenza ed Iva) a corrispettivo delle attività professionali svolte dal EO. ; in subordine: nella de- Parte_1 negata eventualità in cui fosse riconosciuta una qualche responsabilità del EO.
in concorso e/o solidale con la appaltatrice Parte_1 [...]
* condannare quest'ultima a manlevare e tenere indenne Controparte_2 nei rapporti interni ( ) quanto quest'ultimo sarà tenuto a Controparte_6 corrispondere alla come quota invece di competenza della Controparte_1 detta appaltatrice, * in ogni caso porre in compensazione l'eventuale importo do- vuto dal EO. a titolo risarcitorio con quanto quest'ultimo Parte_1 vanta a credito a titolo di compensi professionali per le attività svolte e nel caso in cui, una volta effettuata la compensazione, residui ancora una somma a credito per corrispettivo delle attività professionali, condanni la al Controparte_1 pagamento di tale residuale importo oltre interessi legali ed accessori di legge
(Cassa prev.za e Iva). Con vittoria delle spese di giudizio e degli onorari di parte del doppio grado di giudizio, oltre ad Iva e Cpa o, in subordine, con compensazio- ne integrale di tali spese”.
2 Per la parte appellata : “ Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_1
D'Appello adita, respinta ogni contraria e/o diversa istanza, domanda ed eccezio- ne, per le suesposte ragioni, rigettare l'appello proposto e confermare l'impugnata
Sentenza n. 1152/2022 del Tribunale di Genova. Vinte le spese.”.
Per la parte appellata :” Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, re- CP_2 spinta ogni contraria e/o diversa istanza, domanda ed eccezione, per le suesposte ragioni, rigettare l'appello proposto dal EO. in quanto in- Parte_1 fondato in fatto e in diritto e conseguentemente confermare l'impugnata Sentenza
n. 1152/2022 resa del Tribunale di Genova, in persona del Giudice Dott. Di Rago, in data 10 maggio 2022. Vinte le spese”.
Per la parte appellata : “Voglia l'Ecc.mo Corte di Appello adita, Controparte_3 contrariis reiectis, confermare integralmente la sentenza gravata e così limitare l'esposizione risarcitoria dell'appellato ing. in relazione all'evento Controparte_3 per cui è causa alla quota di responsabilità accertata nella sentenza impugnata, pari a ¼ del totale, con esclusione del vincolo della solidarietà e con reiezione di eventuali diverse domande e/o istanze da chiunque svolte nei confronti dell'IN.
. Con vittoria di spese del presente grado di giudizio, ivi compresi i CP_3 compensi professionali forensi e accessori, e le eventuali spese di CTP e di CTU”.
Per la parte appellata : “Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello di Ge- Controparte_4 nova, contrariis reiectis: - IN VIA PRINCIPALE: preso atto che la parte della sen- tenza di primo grado n.1152/2022 pubblicata in data 10.5.2022 emessa dal Tribu- nale di Genova con la quale viene rigettata la domanda di garanzia /manleva for- mulata dall nei confronti di Parte_3 [...] oggi con condanna alle spese di lite in favore di CP_5 Controparte_4 quest'ultima non risulta oggetto di gravame, confermare comunque in ogni sua parte la sentenza di primo grado richiamata nella parte in cui si accerta e statuisce quanto sopra, intervenuto il giudicato sul punto. In ogni caso, per le medesime ra- gioni sopra esposte, respingere qualsivoglia domanda a qualunque titolo mai do- vesse essere formulata nei confronti di oggi Controparte_5 Controparte_4 per le ragioni ampiamente esposte in atti, in quanto comunque infondate in fatto ed in diritto e/o come meglio, confermando la sentenza di primo grado nella parte come sopra specificata. Con ogni conseguente provvedimento. Con vittoria di spese di lite del presente giudizio.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
3 La evocava in giudizio il geom. Controparte_1 Parte_1
e l'ing. (rispettivamente progettista e direttore dei lavori architet- CP_3 tonici e progettista e direttore dei lavori strutturali di un nuovo volume an- nesso a un fabbricato già esistente di sua proprietà, i cui lavori di costruzio- ne erano stati appaltati a per ot- Controparte_2 tenere il risarcimento dei danni derivanti dal fatto che l'opera era stata dan- neggiata da copiose infiltrazioni di acqua piovana.
All'esito di ATP svoltosi presso il Tribunale di Genova, la aveva CP_1 ritenuto di agire in via ordinaria soltanto nei confronti dei due progettisti.
chiedeva e otteneva di essere autorizzato a chiamare in giudizio Parte_1
l'impresa appaltatrice , che, a propria volta, chiedeva e ottene- CP_2 va di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia di assicu- razioni , che si costituiva eccependo l'inoperatività Controparte_7 della polizza.
Con sentenza n. 1152 resa in data 15 maggio 2022 il Tribunale di Geno- va così statuiva:
“ Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- accerta e dichiara il diritto della attrice a essere risarcita dei CP_1 danni subiti a causa degli errori commessi dai convenuti nell'esecuzione dei rispettivi contratti d'opera, che si liquidano come indicato in motivazione: a) in € 19.800,00, oltre IVA nella misura del 10%, per l'eliminazione dei difetti riscontrati e il ripristino degli interni dell'immobile; b) in € 1.300,00, importo da intendersi come omnicomprensivo, per gli oneri professionali da corri- spondere alla direzione lavori per le predette opere;
c) in € 5.800,00 a titolo di danno per la mancata utilizzazione dell'immobile; d) in € 5.349,26, importo da intendersi come omnicomprensivo, per le spese corrisposte al CTU, nella misura liquidata dal Tribunale di Genova nell'ambito del procedimento R.G.
15796/2016; e) in € 3.451,14, importo da intendersi come omnicomprensivo, per le spese corrisposte dalla al proprio CTP;
CP_1
- accerta e dichiara, per le ragioni indicate in motivazione, che la responsabi- lità per la produzione dei danni deve essere riconosciuta per tre quarti a ca- rico del convenuto EO. , dunque per l'importo di € 28.260,30, Parte_1
e per un quarto a carico del convenuto IN. , dunque per l'importo CP_3 di € 9.420,10;
4 - in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dal convenuto
EO. , accerta e dichiara il diritto di quest'ultimo al pagamento Parte_1 del corrispettivo contrattuale maturato nei confronti della attrice, CP_1 per l'importo complessivo di € 6.587,50, oltre al contributo integrativo previ- denziale del 5% e all'IVA, quindi per un totale di € 8.438,58, somma che de- ve essere posta in compensazione con il maggior credito vantato da quest'ultima nei suoi confronti;
- per l'effetto, condanna a versare alla Parte_1 CP_8
, in persona del legale rappresentante pro tempore, l'importo
[...] di € 19.821,72, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla domanda al saldo, nonché i tre quarti delle spese del precedente giudizio di ATP, pari a
€ 214,50 per spese anticipate ed € 2.182,50 per competenze, oltre accessori di legge, nonché i tre quarti delle spese del presente giudizio, a loro volta compensate per un terzo, come indicato in motivazione, dunque pari a €
272,50 per spese anticipate ed € 3.627,00 per competenze, oltre accessori di legge;
- per l'effetto, condanna a versare alla Controparte_3 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, l'importo di €
[...]
9.420,10, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla domanda al saldo, nonché un quarto delle spese del precedente giudizio di ATP, pari a € 71,50 per spese anticipate ed € 727,50 per competenze, oltre accessori di legge, nonché un quarto delle spese del presente giudizio, dunque pari a € 136,25 per spese anticipate ed € 1.813,50 per competenze, oltre accessori di legge;
- in accoglimento della domanda di manleva svolta dal convenuto
[...]
nei confronti della con- CP_9 Controparte_2 danna quest'ultima, in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare al primo un terzo delle somme alle quali lo stesso è stato condanna- to nei confronti della attrice, dunque pari a € 6.607,24, oltre riva- CP_1 lutazione monetaria e interessi dalla domanda al saldo, per i danni liquidati, nonché € 71,50 per spese anticipate ed € 727,50 per competenze, oltre ac- cessori di legge, per le spese del precedente giudizio di ATP, nonché €
90,83 per spese anticipate ed € 1.209,00 per competenze, oltre accessori di legge, per le spese del presente giudizio, nonché alle spese di soccomben- za relative al presente giudizio, compensate per due terzi, come in motiva- zione, dunque liquidate in € 172,67 per spese anticipate e in € 2.418,00, ol- tre accessori di legge;
5 - respinge la domanda di manleva svolta da Controparte_10
e per l'effetto condanna quest'ultima, in persona del legale rap-
[...] presentante pro tempore, a corrispondere a , in persona del Controparte_5 legale rappresentante pro tempore, le spese del presente procedimento, li- quidate in € 1.699,00 oltre accessori di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva.”.
In estrema sintesi (e per quanto in questa sede rileva avendo interposto appello unicamente la parte ) il Tribunale recepiva le conclusioni Parte_1 dell'esperito ATP secondo cui le opere murarie erano state eseguite confor- memente al progetto architettonico e strutturale, che non prevedeva la rea- lizzazione di un giunto sismico, in realtà obbligatorio, ed erano state le mo- dalità di esecuzione dell'impermeabilizzazione nella zona di contatto tra i due fabbricati a generare le lamentate infiltrazioni. Il CTU aveva altresì rite- nuto che la carenza progettuale potesse essere percepita dall'impresa ap- paltatrice, che avrebbe dovuto segnalare che l'esecuzione dell'impermeabilizzazione secondo il progetto poteva presentare problemi di tenuta. I vizi dipendevano quindi da scelte progettuali criticabili, da imputare a entrambi i progettisti, le cui responsabilità, secondo quanto richiesto da
, dovevano però essere differenziate alla luce del fatto che la CP_3 mancata progettazione del giunto sismico era errore imputabile a entrambi i professionisti, mentre la successiva impropria realizzazione con l'inserimento tra i due edifici di un foglio di materiale plastico estruso appari- va riferibile al solo , ragion per cui pareva corretto attribuire la re- Parte_1 sponsabilità dei vizi per il 25% a e per il 75% a . CP_3 Parte_1
Quest'ultimo aveva chiesto di essere manlevato dall'impresa e, sempre se- condo quanto ritenuto in sede di ATP, essa avrebbe potuto percepire la ca- renza progettuale e avrebbe dovuto segnalare ai progettisti le possibili pro- blematiche, mentre non risultava che lo avesse fatto, per cui doveva essere dichiarata tenuta e condannata a rifondere a il 25% dell'importo Parte_1 che questi avrebbe a propria volta dovuto pagare alla . CP_1
Quanto alla domanda riconvenzionale di relativa alla correspon- Parte_1 sione del compenso pattuito, il Tribunale richiamava l'insegnamento del Su- premo Collegio secondo cui nel contratto d'opera professionale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento ma il solo risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo del- la prestazione eseguita , in quanto la domanda risarcitoria non presuppone
6 lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa una adeguata tutela.
In punto quantum debeatur, ritenuta provata l'esecuzione, da parte di
[...]
, dell'attività progettuale preparatoria alla realizzazione della varian- Pt_4 te, il primo Giudice riteneva sproporzionato il compenso richiesto dal profes- sionista per la progettazione della sola variante (€ 4.452,00), paragonato al corrispettivo pattuito per la progettazione dell'intera opera e la direzione la- vori ( € 7.670,00) e liquidava pertanto a tale titolo il minor importo di €
1.917,50 oltre accessori, pari a un quarto dell'importo complessivo pattuito tra le parti per l'intera opera.
Avverso tale decisione interponeva appello , con atto Parte_1 di citazione ritualmente notificato in data 10 giugno 2022 chiedendo, per i motivi di cui infra, quanto in epigrafe trascritto.
Si costituivano in giudizio:
- , con comparsa depositata in data Controparte_1
20 settembre 2022, chiedendo la reiezione del gravame;
- IN. , con comparsa depositata in data 4 otto- Controparte_3 bre 2022, chiedendo la reiezione del gravame (pur ritenendo la deci- sione errata nella parte in cui lo aveva condannato a risarcire i danni patiti dalla nella misura di un quarto); CP_1
- , con comparsa depositata in data 20 ottobre 2022, CP_2 chiedendo la reiezione del gravame;
- già con comparsa deposi- Controparte_4 Controparte_5 tata in data 20 ottobre 2022, chiedendo la reiezione del gravame;
All'udienza del 26 ottobre 2022 la Corte rinviava la controversia per precisa- zione delle conclusioni al 24 gennaio 2024 e all'esito di tale udienza, ne di- chiarava, con ordinanza 31 gennaio 2024, l'interruzione, stante l'intervenuto decesso dell'appellante.
, e , in qualità di eredi Persona_1 Parte_2 Persona_2 legittimi di , riassumevano la controversia con ricorso per Parte_1 riassunzione depositato in data 4 aprile 2024 e la Corte fissava per la prose- cuzione del giudizio l'udienza del 12 giugno 2024.
Tutte le parti appellate si costituivano nel giudizio riassunto e il collegio rin- viava la controversia per precisazione delle conclusioni al 18 dicembre 2024.
7 I procuratori delle parti precisavamo le conclusioni e, con ordinanza 23 di- cembre 2024, la Corte tratteneva la controversia a decisione, assegnando i termini di legge per il deposito di scritti conclusivi.
1. I motivi di appello
Primo motivo – “Della valutazioni assunte dal Tribunale in sentenza uni- camente sulla scorta della relazione del CTU ing. relativa al proce- Per_3 dimento di accertamento tecnico preventivo (Tribunale di Genova R.G. n.
15796/2016) antecedete il giudizio di merito (Tribunale di Genova R.G. n.
1938/2019) e ciò senza correttamente cogliere e/o valorizzare le risultanze emerse dall'istruttoria esperita nel successivo giudizio di merito.”
Con tale motivo, la parte appellante si duole che il Tribunale abbia recepito la perizia redatta in fase di ATP, senza tenere conto di quanto emerso dall'istruttoria esperita nel giudizio di merito e in particolare:
A) Con riguardo al giunto sismico, in sede di ATP la rappresentazio- ne grafica esecutiva predisposta dal EO. per Parte_1
l'appaltatrice (pag. 54 elaborato e rubricata “dettaglio impermeabilizz. giunto strutturale”) era stata recepita con notazione sul fatto che “non ri- sultava esser stata consegnata all'impresa”. In sede istruttoria era inve- ce emerso che tale rappresentazione grafica esecutiva era stata conse- gnata all'impresa (cfr. interrogatorio formale e deposizioni Re- CP_2 boli e ). Evidenzia l'appellante che, provata la consegna Tes_1 all'appaltatrice della rappresentazione grafica esecutiva predisposta dal
EO. e munita di accorgimenti specifici per Parte_1
l'impermeabilizzazione dell'area tra nuovo edificio palestra e quello preesistente in stretta vicinanza fra loro, doveva inferirsene anche che il foglio di materiale plastico estruso rinvenuto dal CTU, posizionato nello spazio interposto fra le due costruzioni, fosse un manufatto estraneo e differente rispetto a quanto compare nell'istruzione esecutiva del EO.
e dunque, che aveva disatteso l'indicazione di Parte_1 CP_2 dettaglio ricevuta dal direttore lavori, procedendo con una esecuzione dell'opera in questione difforme e differente (nei materiali e nelle modali- tà di posa), rivelatasi a posteriori inidonea e viziata.
B) Con riguardo alla possibilità per l'impresa di percepire la criticità relativa alla carenza di progetto del giunto sismico, la decisione di primo
8 grado ad avviso dell'appellante è errata nella parte in cui ha ritenuto che essa fosse ridotta, posto che era scaturita dall'aver trascurato l'avvenuta consegna del documento di istruzione esecutiva predisposto dal profes- sionista. Deduce la parte appellante che la mancata rappresentazione del detto giunto nell'ambito del progetto era poi stata superata dalla consegna a di un apposito documento utile per la fase esecu- CP_2 tiva, con la conseguenza che la presenza del vizio infiltrativo era con- seguenza del non aver ottemperato alla istruzione ricevuta dal Direttore
Lavori (e non di altri aspetti invece indicati in sentenza);
C) Le scelte progettuali, valutate dal CTU come criticabili, erano state dal Tribunale ritenute tout court errate e in ogni caso l'impugnata deci- sione aveva ricondotto la responsabiltà dei vizi infiltrativi alla realizza- zione di una soluzione tecnica errata, consistente nell'inserimento di un foglio di materiale plastico estruso che, tuttavia, era soluzione del tutto estranea e differente rispetto ai contenuti della rappresentazione grafica esecutiva consegnata , cui dovrebbe pertanto attribuirsi inte- CP_2 ramente la responsabilità per le infiltrazioni lamentate dalla;
CP_1
D) Quanto alle verifiche effettuate dal Direttore Lavori sull'adozione di accorgimenti del caso nella posa / realizzazione del giunto sismico,
l'appellante evidenzia che il CTU aveva precisato che in ogni caso il di- rettore lavori architettonico avrebbe dovuto verificare l'adozione dei par- ticolari accorgimenti legati al giunto sismico e deduce di avere ottempe- rato ai propri obblighi con la consegna della rappresentazione grafica esecutiva;
E) La consegna della rappresentazione grafica esecutiva da parte dell'appellante all'impresa riverbererebbe conseguenze anche in rela- zione alla ritenuta responsabilità per la mancata previsione iniziale del giunto sismico, posto che essa era appunto mirata alla corretta realizza- zione di una serie di opere volte a evitare che le due strutture potessero collidere fra loro (in caso di evento sismico) e ad approntare adeguati accorgimenti in grado di costituire impermeabilizzazione utile e dunque evitare il passaggio di acqua piovana nelle parti sottostanti.
Secondo motivo Della errata determinazione di responsabilità in capo al
EO. . Parte_1
Con tale motivo l'appellate censura la decisione impugnata nella parte in cui
(a pag. 8) ha attribuito maggiore responsabilità a perché, ferma Parte_1
9 la mancata progettazione del giunto sismico, egli sarebbe stato responsabi- le per la soluzione tecnica di inserire tra i due edifici un foglio di materiale plastico estruso, soluzione ritenuta errata dal CTU.
In realtà, per quanto esposto con il primo motivo di gravame, dall'esperita istruttoria era emerso che il professionista aveva progettato il giunto e che il foglio di materiale plastico estruso era stato inserito dall'impresa per sua esclusiva iniziativa.
I primi due motivi, che per ragioni di connessione è opportuno trattare congiuntamente, sono parzialmente fondati nei termini che seguono.
Preliminarmente è opportuno evidenziare che quella esercitata dall'odierno appellante nei confronti dell'impresa è stata impropriamente quali- CP_2 ficata come azione di manleva mentre costituisce, più correttamente, azione di regresso.
Come chiarito dal Supremo Collegio, da ultimo, con l'Ordinanza sez. II n.
30952 del 7 novembre 2023, “La chiamata del terzo in garanzia ex art. 106
c.p.c. - mediante la quale colui che abbia adempiuto ad un obbligo esercita il diritto a rivalersi dei relativi effetti pregiudizievoli nei confronti di altro sog- getto a lui non legato da vincolo di solidarietà - si differenzia dall'azione di regresso, che invece tale vincolo presuppone, mirando a redistribuire pro quota, nel rapporto interno fra i condebitori, il peso dell'obbligazione adem- piuta da uno solo di essi;
ne discende che la questione della gravità delle colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, rilevando nelle sole obbligazioni solidali, può essere delibata solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna della responsabilità nei loro confronti e non già laddove la chiamata in causa del terzo, da parte di colui che sia stato convenuto in giudizio dal danneggiato, sia finalizzata alla radicale esclusione della pro- pria responsabilità.”
, al di là delle formulazione letterale delle conclusioni rassegna- Parte_1 te, con cui chiede che l'impresa sia condannata a manlevar- CP_2 lo, ha chiaramente inteso esercitare azione di regresso, posto che (cfr. pag.
12 comparsa costituzione e risposta in primo grado) ha così argomentato circa la richiesta di autorizzazione a chiamare in causa l'impresa appaltatri- ce: “ ... nella denegata eventualità in cui avesse a essere una concorrente
e/o solidale responsabilità in capo al EO. , inevitabil- Parte_1
10 mente, posto che la presente causa di merito non è stata promossa dall'attrice anche nei confronti della detta società appaltatrice, quest'ultimo avrebbe a dover eseguire l'intero esborso a risarcimento per dunque richie- dere la quota di competenza di in apposito e separato giudi- CP_2 zio.”.
Ciò premesso, rileva il Collegio che la maggior parte delle doglianze dell'appellante muovono dall'assunto che, nel corso del giudizio di merito, sia stata dimostrata la consegna all'impresa esecutrice dell'elaborato grafi- co esecutivo per la realizzazione del giunto sismico alla cui mancanza il
CTU, in sede di ATP, ha attribuito (cfr., in particolare, pagg. 34 e 35 dell'elaborato) efficacia causale in relazione ai vizi di impermeabilizzazione lamentati.
Dalla prova della consegna di tale elaborato grafico discenderebbe l'ascrivibilità alla sola impresa appaltatrice della responsabilità nella causa- zione dei danni lamentati dalla committente.
Tali doglianze non colgono nel segno.
Pacifico che il giunto sismico non fosse presente nel progetto redatto dall'odierno appellante, la consegna all'impresa di elaborati grafici relativi al- la sua realizzazione, quand'anche provata, non sarebbe in ogni caso suffi- ciente a mandare esente il professionista dalla responsabilità per i vizi di impermeabilizzazione accertati dal CTU e da questi posti in correlazione con l'assenza, appunto, di detto giunto.
Occorre infatti considerare che il professionista odierno appellante, oltre alla progettazione delle opere, ha altresì svolto mansioni di Direttore dei Lavori
e in tale veste avrebbe certamente dovuto vigilare sulla corretta esecuzione, da parte dell'impresa, delle istruzioni esecutive impartite, tanto più con ri- guardo a un aspetto fondamentale quale il giunto sismico, non previsto del progetto originario (cfr. in particolare, gli elaborati grafici riprodotti alle pagg.
53, 55, 56 e 57 della CTU, estrapolati dal progetto originario e nei quali il giunto sismico non è mai rappresentato).
Ritiene invece il Collegio che siano parzialmente meritevoli di accoglimento le doglianze relative alla percentuale di responsabilità attribuita all'impresa, articolate specificamente alla lettera b) del primo motivo d'appello e con il secondo motivo d'appello.
E' principio pacifico, nella giurisprudenza di merito e di legittimità, quello secondo cui l'appaltatore, che è tenuto ad assolvere al proprio dovere di
11 osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidato- gli, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri che nella rea- lizzazione dell'opera si sia comportato quale nudus minister del committente e che, in difetto di tale prova, egli è responsabile per le imperfezioni e i vizi dell'opera (cfr., tra le molte, Cass, sez. II, Sentenza n. 36781 del 15 dicem- bre 2022, secondo cui: “L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affida- togli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano pa- lesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguir- le, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo; l'appaltatore, in mancanza di tale prova è, pertanto, tenuto a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risul- tato all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter in- vocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavo- ri.”).
Nel caso di specie, non ha provato (e prima ancora neppure alle- CP_2 gato) di essere stata mera esecutrice materiale delle istruzioni impartite dal
Direttore dei Lavori e la CTU ha evidenziato che le carenze progettuali era- no senz'altro percepibili dall'impresa, che avrebbe dovuto “segnalare che
l'esecuzione di una impermeabilizzazione
Tali considerazioni inducono a ritenere che l'apporto causale dell'impresa appaltatrice nei lamentati danni debba essere quantificato in un mezzo an- ziché in un terzo, come ritenuto dal primo Giudice, e che l'impugnata deci- sione debba pertanto essere riformata in tal senso.
L'impresa dovrà quindi rifondere al geom. il 50% di CP_2 Parte_1 quanto questi è stato condannato a corrispondere all'originaria attrice
[...]
, sia a titolo risarcitorio (complessivi € 28.260,30, Parte_5 poiché l'importo da prendere in considerazione è quello di cui al secondo
12 capoverso del dispositivo della decisione impugnata e non quello di cui al quarto capoverso, che tiene conto della compensazione con il corrispettivo maturato dall'odierno appellante) che per spese di lite.
Terzo motivo - Della errata riduzione del compenso accertato e ricono- sciuto in favore del geom. . Parte_1
Con tale motivo l'appellante si duole che il Tribunale abbia accolto soltanto parzialmente la domanda riconvenzionale relativa al pagamento dell'importo di Euro 9.122,00 o altra somma eventualmente ritenuta conforme a giustizia quale corrispettivo per l'opera professionale.
Deduce l'appellante che il Tribunale avrebbe ridotto il corrispettivo sulla ba- se di valutazioni (sproporzione tra l'importo pattuito per la progettazione e la direzione lavori dell'opera principale e quello richiesto per la progettazione della sola variante) che la aveva svolto. CP_1
Il motivo è infondato.
La , nelle difese svolte in primo grado, aveva contestato in toto CP_1 la debenza di qualsivoglia corrispettivo al geom. , allegandone Parte_1
l'inadempimento e chiedendo anzi che egli fosse condannato a restituire l'acconto ricevuto.
Tale domanda è stata rigettata ed è invece stata parzialmente accolta quel- la del professionista alla corresponsione del saldo, con la precisazione che, mentre il corrispettivo per progettazione e direzione lavori dell'opera princi- pale era stato pattuito tra le parti, analoga pattuizione non risultava essere intervenuta con riguardo alla variante e non poteva pertanto essere utilizza- ta quella che, ai sensi dell'art. 2233 c.c., è la prima fonte per la determina- zione del compenso del professionista, ovverosia l'autonomia negoziale del- le parti.
Secondo il Supremo Collegio (Sez. II, Ordinanza n. 27042 del 18 ottobre
2024) “...è acquisito anche il principio secondo il quale, in tema di compen- so per l'attività svolta dal professionista il giudice, indipendentemente dalla specifica richiesta del medesimo, pure a fronte di risultanze processuali ca- renti sul quantum e pure in mancanza di tariffe professionali e di usi, non può rigettare la domanda di pagamento del compenso, ma deve determina- re il compenso ai sensi degli artt. 1709 e 2225 cod. civ. con criterio equitati- vo ispirato alla proporzionalità del corrispettivo con la natura, quantità e qualità delle prestazioni eseguite e con il risultato conseguito dal committen- te (Cass. Sez. 2 24 - 4 - 2018 n. 10057 Rv. 648317 - 01, Cass. Sez. 2 31 - 3
13 - 2014 n. 7510 Rv. 630722 - 01, Cass. Sez. 18 - 9 - 1995 n. 9829 Rv.
494057 - 01).”.
Ritiene il Collegio che il Giudice di prime cure, riconoscendo per la proget- tazione della variante un corrispettivo ridotto rispetto a quello richiesto dall'odierno appellante, abbia correttamente applicato tale insegnamento.
non ha infatti invocato l'applicazione di alcuna specifica tariffa e Parte_1 condivisibilmente il primo Giudice ha parametrato il corrispettivo per la pro- gettazione della variante, in ordine al quale non vi era stata pattuizione tra le parti, a quello relativo all'opera principale, in relazione al quale era inve- ce intervenuta tale pattuizione e le parti avevano dato espressamente atto
(cfr. punto 2 conferimento incarico prodotto da come doc. 6) del Parte_1 fatto che il compenso pattuito teneva conto “delle prestazioni professionali da svolgere, del grado di complessità dell'incarico e nel rispetto della dignità professionale in relazione all'art. 2233 del Codice Civile ...”.
Il riconoscimento, per le prestazioni relative alla variante, di un quarto del corrispettivo previsto per l'intera opera appare corretto anche alla luce dell'ulteriore parametro individuato dalla giurisprudenza di legittimità, ovve- rosia il risultato conseguito dal committente che, nel caso di specie, è stato certamente inferiore alle aspettative, stanti i problemi infiltrativi dai quali è originato il presente giudizio, in gran parte ascrivibili a responsabilità dell'odierno appellante.
2. Le spese di lite
Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adot- tata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attri- buito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valu- tazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sen- tenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione ( Cass. Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Ciò premesso nei rapporti tra e è confer- Parte_1 Controparte_1 mato il primo grado, e pertanto le spese di lite attengono solo al giudizio di appello, non risultando proposto uno specifico motivo di appello sulla statui- zione delle spese.
14 Le spese sono liquidate secondo i parametri di cui al dm. 55/2014 e succ. mod, nei valori medi, tenuto conto del valore (scaglione da € 5.200,01 a €
26.000,00) e della natura della controversia, come segue:
1. fase di studio € 2.058,00
2. fase introduttiva € 1.418,00
3. fase di trattazione € 3.045,00
4. fase decisionale € 3.470,00
Totale complessivi € 9.991,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA
Nei rapporti tra e l'impresa la riforma Parte_1 CP_2 dell'impugnata decisione in punto riconoscimento di una maggiore percen- tuale responsabilità in capo alla società impone il riesame delle spese di lite che devono essere compensate in misura del 50% per l'intero giudizio, po- nendosi il residuo 50% a carico di Controparte_2
Dette spese vengono pertanto liquidate come segue:
Giudizio di primo grado:
1. fase di studio € 919,00
2. fase introduttiva € 777,00
3. fase di trattazione € 1.680,00
4. fase decisionale € 1.701,00
Totale complessivi € 5.077,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA
Giudizio di secondo grado:
1. fase di studio € 1.029,00
2. fase introduttiva € 709,00
3. fase di trattazione € 1.522,50
4. fase decisionale € 1.735,00
Totale complessivi € 4.995,50, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA
Le spese di lite devono altresì essere compensate nei rapporti tra l'appellante e le parti e , che si sono costituite nel CP_3 Controparte_5 presente grado di giudizio nonostante nei loro confronti non fossero state svolte domande e la citazione fosse stata notificata all'unico fine di portare a conoscenza l'introduzione del giudizio di appello.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando, ogni diversa o contraria domanda, ec- cezione e deduzione disattesa o reietta:
15 1) IN PARZIALE accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, in accoglimento della domanda di regresso di nei confronti della Parte_1 Controparte_2
dichiara tenuta e condanna a tenere
[...] CP_11 indenne in misura del 50% dei pregiudizi eco- Parte_1 nomici conseguenti alla sentenza di primo grado;
2) Spese di lite dell'intero giudizio compensate in misura del 50% tra e;
Controparte_2 Parte_1
3) Dichiara tenuta e condanna al rimborso del rima- CP_2 nente 50% delle spese dell'intero giudizio in favore di Parte_1 che liquida in tale frazione in € 5077,00 per il primo grado per oneri di avvocato e in € 4.995,00 per il secondo grado per oneri di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa per ciascuno dei gradi;
4) Dichiara tenuto e condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, Controparte_1 che liquida in € 9.991,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso for- fettario 15%, CPA e IVA ove dovuta;
5) Compensa integralmente tra tutte le altre parti le spese del pre- sente grado di giudizio;
6) Conferma nel resto l'impugnata decisione
7) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Genova, alli 14 aprile 2025
Il Giudice Ausiliario rel.
Dott. Roberta Di Maggio Il Presidente
Dott. Rosella Silvestri
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