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Sentenza 13 marzo 2024
Sentenza 13 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 13/03/2024, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
SENTENZA ex art.429 c.p.c.
GIUDICE: Dott. Massimo Lisi
UDIENZA DEL 13/03/2024
Causa iscritta al n. 3436/2022 R.A.L., promossa da , Parte_1 nata a [...] il [...], C.F. quale erede di C.F._1
nata a [...], il [...], C.F. Persona_1
elett.te domiciliata in Ceprano, Via Alfieri n. 2, presso C.F._2 lo studio degli Avv.ti Pierluca D'Orazio e Alessandra Silani, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di riassunzione del giudizio
ricorrente contro
Controparte_1
(Avv. Maria Antonietta Tuminelli)
resistente OGGETTO: prestazioni assistenziali per invalidità civile. CONCLUSIONI: come da rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui interamente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato, , premesso che: Persona_1
aveva presentato domanda per il riconoscimento del suo diritto a percepire l'indennità di accompagnamento ex art. 1 della L. 18/80 e L.508/88;
era stata sottoposta a visita medica dinanzi alla Commissione Periferica di Frosinone, con esito negativo, per difetto del requisito sanitario;
si trovava invece nelle condizioni sanitarie e socio-economiche previste dalla legge per l'attribuzione del trattamento previdenziale domandato;
aveva proposto procedimento di A.T.P. ex art.445 bis c.p.c., conclusosi senza un decreto di omologa positivo, nel quale aveva tempestivamente contestato le conclusioni del nominato C.T.U.;
contestava specificamente le conclusioni rese dal perito nella precedente fase di A.T.P.; tutto ciò premesso, chiedeva al Giudice di dichiarare il suo diritto alle prestazioni previdenziali richieste e, per l'effetto, condannare l' a CP_1 corrisponderle i relativi ratei maturati e maturandi, oltre interessi legali dal 120° giorno dalla domanda amministrativa sui ratei arretrati, dalle singole scadenze al saldo, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del proprio procuratore, dichiaratosi antistatario.
Ritualmente notificati il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva l' eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso e CP_1 affermando, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Disposta ed espletata C.T.U. medico-legale, con ordinanza resa in data 20.9.2023 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio a fronte del decesso di
In data 18.12.2023, il processo è stato poi riassunto Persona_1 dall'odierna ricorrente.
All'esito della discussione, svolta mediante il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
2. In ordine all'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da parte convenuta, va osservato che – contrariamente a quanto sostenuto dall' CP_1
– parte ricorrente ha specificamente contestato le risultanze peritali relative al precedente giudizio di Org_1
3. Nel merito il consulente d'ufficio ha concluso la propria indagine accertando che, tenuto conto dei nuovi criteri tabellari di valutazione stabiliti dal , parte ricorrente risulta affetta dalle specifiche Organizzazione_2 patologie indicate nell'elaborato peritale, che devono intendersi integralmente riportate nella presente sentenza.
Tali infermità, che non dipendono da causa di guerra, di servizio o da infortunio sul lavoro, hanno determinato sulla persona sottoposta a perizia la necessità continua di assistenza, vista l'incapacità di deambulare o di attendere autonomamente alle proprie esigenze di vita quotidiane (ipotesi alternative, come chiarito da Cass. 1993 n.4664), a decorrere dal mese di luglio 2022 e fino al momento del decesso avvenuto in data 1°.09.2022, per cui l'erogazione del beneficio assistenziale dovrà farsi decorrere dal 1°.07.2022 al 1°.09.2022.
Vista l'analiticità dell'enunciazione delle malattie riscontrate, l'esaustività della spiegazione della loro incidenza funzionale sullo stato di salute del soggetto sottoposto a perizia, la correttezza dei criteri medico-legali applicati, si ritengono condivisibili le conclusioni diagnostiche cui il C.T.U. è pervenuto dopo accurata anamnesi e visita del paziente. Non sussistono validi motivi per discostarsi da tale valutazione, basata su seri e completi accertamenti clinici, immune da vizi logici e sorretta da convincenti argomentazioni medico-legali, né risultano dagli atti di causa elementi che giustifichino diverse conclusioni. Verificata la sussistenza in atti di idonea documentazione comprovante che parte ricorrente ha gli ulteriori requisiti socio-economici necessari secondo la legge per ottenere le previdenze richieste (per l'indennità di accompagnamento soltanto il mancato ricovero in istituti con spese a carico di enti pubblici e a mancata percezione di analoghe indennità concesse per cause di guerra, di lavoro o di servizio), la domanda è accolta nei termini precisati in dispositivo, oltre interessi legali.
Gli interessi decorrono sui crediti previdenziali ed assistenziali dalla data di maturazione del diritto alla prestazione previdenziale, ove questo sia sorto in corso di causa, in seguito ad aggravamento della malattia denunciata o ad infermità sopravvenute che il giudice è tenuto a valutare ex art. 149 disp. att. c.p.c., non potendosi in tal caso concedere all'Ente alcuno spatium deliberandi, visto che un'eventuale domanda amministrativa presentata in corso di causa sarebbe ritenuta vietata ed inefficace, essendo la relativa valutazione riservata esclusivamente al giudice.
4. Considerata la data di decorrenza del requisito sanitario - antecedente alla data del deposito del ricorso giudiziario - le spese di lite possono essere compensate nei limiti di 1/3 e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo, con applicazione delle tabelle di cui al D.M. 147/2022 previste per le cause di previdenza di valore inferiore ad €.5.200,00, e con il beneficio della distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Le spese di C.T.U. sono poste integralmente a carico dell' e sono CP_1 liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto di a percepire l'indennità di Persona_1 accompagnamento, a decorrere dal 1° luglio 2022, sino al decesso (1°.09.2022);
2) condanna l' a liquidare a , quale erede di CP_1 Parte_1
i relativi ratei maturati, con interessi legali dalla Persona_1 maturazione del diritto;
3) compensa le spese di lite nella misura di 1/3, ponendo a carico del soccombente il residuo, liquidato in €.874,70, oltre I.V.A., C.P.A. e CP_1 rimborso forfettario per le spese generali, con distrazione in favore del relativo procuratore che ne abbia fatto istanza;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., come CP_1 liquidate con separato decreto.
Frosinone, 13/03/2024. IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Massimo Lisi