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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 20/05/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 28/4/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 7758 dell'anno 2024
TR
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Fanelli Parte_1
Ferdinando e Papeo Filippo, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Tedone e Antonio Bove, giusta procura generale alle liti;
- Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 28/4/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/10/2024 la ricorrente deduceva che in data 6/5/2023 aveva depositato un procedimento ex art. 445 bis c.p.c. per impugnare le risultanze del verbale della commissione medica, al fine di ottenere l'accertamento del requisito sanitario per percepire l'assegno di invalidità civile;
che a seguito di CTU, non contestata, era stato emesso decreto di omologa in data 10/3/2024, con cui era stata accertata la sussistenza del requisito sanitario a partire dal 21/2/2022; che l' aveva erogato la prestazione fino al 28/2/2024, nonostante CP_1
alcuna limitazione fosse indicata nel decreto di omologa, in quanto in data 7/2/2024 essa era stata riconvocata per una visita di revisione;
che la tesi sostenuta dall' era errata, in quanto CP_1 il verbale di revisione doveva ritenersi superato dal decreto di omologa e che qualora l' CP_1
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avesse voluto contestare le conclusioni del CTU, avrebbe dovuto proporre dissenso nonché il giudizio di merito;
che dunque l' era tenuto a corrispondere la prestazione anche per il CP_1
periodo successivo al febbraio 2024, almeno fino a quando non vi sia una nuova revisione successiva al decreto di omologa. La ricorrente chiedeva dunque che fosse giudizialmente accertato che lei era in possesso del requisito sanitario per percepire l'assegno di invalidità civile anche dopo il 28/2/2024, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo l'inammissibilità dell'azione giudiziaria proposta, in CP_1
quanto la ricorrente non aveva tempestivamente impugnato il verbale di revisione del 7/2/2024, notificato il 22/2/2024; che nel merito la domanda era infondata in quanto nelle sue conclusioni il CTU aveva indicato l'opportunità di una revisione a febbraio 2024; che dunque su tale indicazione era stata programmata una visita di revisione a febbraio 2024.
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La domanda è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
La ricorrente, nei cui confronti è stato emesso un decreto di omologa in data 10/3/2024 con cui è stato accertato il requisito sanitario per percepire l'assegno di invalidità civile, ha agito in giudizio lamentando il fatto che l' le abbia liquidato la prestazione solo fino al mese di CP_1 febbraio 2024, in quanto il 7/2/2024 l'aveva sottoposta a visita di revisione revocando il requisito sanitario e dunque aveva ritenuto sostanzialmente che tale revisione superasse l'efficacia del decreto di omologa stesso;
viceversa essa ricorrente deduceva che l' non avrebbe potuto CP_1 procedere ad alcuna revisione prima dell'emissione del decreto di omologa, che non conteneva alcun termine finale, e che qualora l' avesse voluto contestare le conclusioni del CTU CP_1
avrebbe dovuto formulare dissenso ed introdurre il giudizio di merito.
Viceversa l' ritiene in via preliminare l'azione inammissibile, perché la ricorrente avrebbe CP_1
dovuto impugnare il verbale di revisione del 7/2/2024 nel termine di sei mesi dalla notifica dello stesso, a pena di decadenza ai sensi dell'art. 42 comma 3 del D.L. n. 369/2003; che, in ogni caso dalla CTU si evinceva che lo stesso consulente aveva sostanzialmente riconosciuto il requisito sanitario fino a febbraio 2024, evidenziando l'opportunità di una revisione.
Ebbene, ritiene questo Giudice che il decreto di omologa con cui si accerti la sussistenza di un determinato requisito sanitario abbia gli effetti di res iudicata in relazione al requisito stesso.
Dunque, essendo stato emesso il decreto di omologa in data 10/3/2024, fino a tale data deve ritenersi accertato che la ricorrente fosse invalida nella misura del 75%, come accertato dal CTU dell'ATP. La circostanza che il CTU nell'elaborato peritale abbia consigliato una revisione a febbraio 2024 non è rilevante ai fini del giudizio, intanto perché la CTU è stata depositata a gennaio 2024 e compito del CTU era solo accertare la sussistenza del requisito sanitario con indicazione della decorrenza, senza alcuna indicazione sul termine finale, in quanto il CTU
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esprime un parere allo stato degli atti e dunque all'epoca in cui deposita l'elaborato peritale, potendo al massimo indicare che il requisito sanitario è venuto meno in epoca anteriore al deposito della CTU (se le condizioni del ricorrente sono migliorate), ma non è questo il caso.
Inoltre, correttamente, nel decreto di omologa emesso il 10/3/2024 non viene indicato alcun termine finale della sussistenza del requisito sanitario. Dunque l' fino all'emissione del CP_1
decreto di omologa non avrebbe potuto convocare a visita la ricorrente;
in ogni caso, avendolo fatto, l'esito di quella visita è irrilevante perchè eseguita in un periodo coperto da giudicato, essendo avvenuta prima del 10/3/2024.
Ne consegue che la ricorrente non aveva alcun dovere di impugnare il verbale sanitario notificatole il 22/2/2024, proprio perché aveva ottenuto un titolo esecutivo (il decreto di omologa) prevalente rispetto all'esito della visita di revisione. Quindi ella non è incorsa in alcuna decadenza.
L' dunque avrebbe potuto sottoporre a revisione la ricorrente solo successivamente al CP_1
10/3/2024, ma non prima;
oppure avrebbe potuto proporre dissenso alle conclusioni del CTU, al fine di evitare l'emissione di un provvedimento con efficacia di giudicato.
Per tali ragioni la domanda deve essere accolta e deve dichiararsi che la ricorrente possiede il requisito sanitario per percepire l'assegno di invalidità civile anche dopo febbraio 2024 e fino a nuova revisione, in quanto fino ad allora dovrà considerarsi invalida al 75%, come cristallizzato nel decreto di omologa del 10/3/2024.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono integralmente poste a carico dell' CP_1
nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 17/10/2024 da nei confronti dell' , rigettata ogni diversa istanza, così Parte_1 CP_1
provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è da considerarsi invalida nella misura del 75% anche dopo il 28/2/2024 e fino a nuova revisione;
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali della ricorrente, che si liquidano in CP_1 favore dei procuratori dichiaratisi antistatari in € 1.312,00 per compensi, oltre RSG CAP e
IVA come per legge.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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