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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 21/05/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 555/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Ada Cappello presidente rel. dott. Matteo Aranci giudice dott. Grazia Concetta Roca giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 555/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. MOSCIATTI FRANCESCA, Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Corso di Porta Romana n. 120 ricorrente nei confronti di:
Controparte_1 resistente contumace e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
- parte intervenuta -
Conclusioni di parte ricorrente
“QUANTO ALLA DOMANDA DI SEPARAZIONE
- dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi che hanno contratto matrimonio con rito civile
a Milano in data 15.06.2018, iscritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Milano: Anno
2018 Numero 0796 Registro 01 Parte 1 Serie;
- dichiarare l'addebito della separazione a carico del marito ai sensi dell'art.151 c.II c.c., in considerazione dei gravissimi comportamenti contrari ai doveri che derivano dal matrimonio;
- assegnare alla ricorrente, convivente con il figlio studente maggiorenne, non Per_1 economicamente indipendente, la casa coniugale sita in Milano, Via Bessarione n.7, di esclusiva proprietà della sig.ra con tutti gli arredi e beni in essa contenuti, dando atto che il sig. Pt_1 ha già rilasciato l'immobile asportando i propri beni ed effetti personali;
CP_1
pagina 1 di 11 - disporre che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio versando alla CP_1 Per_1 madre, in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, l'importo mensile di euro 600.00 (per 12 mensilità), oltre rivalutazione ISTAT annuale, con decorrenza dal gennaio 2024, ovvero quando il marito ha lasciato la casa coniugale, o comunque dalla domanda;
- disporre l'obbligo a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, di sostenere le spese straordinarie del figlio come segue:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue, b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizione a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Le parti si danno atto che, avuto riguardo alle spese straordinarie da
pagina 2 di 11 concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Del pari, il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare tramite e-mail con prova di avvenuta ricezione all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
- condannare il sig. a risarcire alla sig.ra tutti i danni Controparte_1 Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi in conseguenza delle condotte illecite del medesimo sig. in violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio, da determinarsi e CP_1 liquidarsi in corso di causa, anche in via equitativa, oltre rivalutazione e interessi;
- ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Con vittoria di spese, diritti e onorari.
Chiede inoltre che, avendo la ricorrente proposto cumulativamente la domanda di separazione e divorzio, la causa sia rimessa sul ruolo affinché, una volta passata in giudicato la pronuncia nel capo avente ad oggetto la separazione, siano accolte con sentenza definitiva le seguenti conclusioni
QUANTO ALLA DOMANDA DI DIVORZIO
- dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art.3, comma 3, L
n.898/71970;
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1 con rito civile a Milano in data 15.06.2018, iscritto nel Registro dello Stato Civile del
[...]
Comune di Milano: Anno 2018 Numero 0796 Registro 01 Parte 1 Serie;
- confermare per lo scioglimento del matrimonio le condizioni accessorie in ordine all'assegnazione della casa coniugale e al mantenimento del figlio siccome domandate Per_1 per la separazione e sopra riportate.
Con vittoria di spese diritti e onorari”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di separazione giudiziale con cumulo della domanda di divorzio formulata da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 11 In particolare, con ricorso depositato in data 19.3.2024 ha chiesto la separazione Parte_1 giudiziale e la contestuale domanda di scioglimento del matrimonio contratto con
[...] in data 15.6.2018, oltre all'addebito della separazione per violazione Controparte_1 dell'obbligo di fedeltà da parte del marito, l'assegnazione della casa coniugale sita in Milano, Via
Bessarione n. 7 di esclusiva proprietà della ricorrente, il contributo paterno per il mantenimento del figlio (nato il [...]) per un importo di euro 600,00 mensili oltre al 50% delle Per_1 spese straordinarie, nonché la condanna del resistente al risarcimento dei danni per illecito endofamiliare.
In particolare, a fondamento del proprio ricorso la sig.ra ha dedotto le seguenti Pt_1 circostanze:
- la ricorrente, dopo una lunga convivenza di circa quattordici anni, ha contratto matrimonio con rito civile a Milano, in data 15.06.2018 con il sig. Controparte_1
[...]
- il sig. si stabiliva, sin dall'inizio della convivenza, nell'immobile di esclusiva CP_1 proprietà della ricorrente, sito a Milano, Via Bessarione n.7 dove la stessa viveva con i due figli avuti da una precedente unione;
- dall'unione è nato a [...] in data [...] un figlio, studente, da Persona_2 poco maggiorenne, non economicamente indipendente;
- una domenica di luglio la moglie ascoltava il marito ricevere una telefonata della di lui madre che gli chiedeva di recarsi a casa per aiutarla in alcune incombenze la mattina seguente, prima di andare al lavoro atteso che aveva il turno pomeridiano;
il sig. CP_1 visibilmente seccato dalla richiesta, rispondeva che aveva già degli impegni per la mattinata e che sarebbe giunto dalla madre solo per pranzo. Spiegava poi alla moglie che in realtà non aveva voglia di trascorrere la mattinata con la madre e che quindi sarebbe rimasto a casa a riposare;
- dopo iniziali sospetti, la ricorrente scopriva che il marito aveva un relazione extraconiugale, iniziata già nel febbraio 2023, con una tal con la Persona_3 quale trascorreva il tempo che dichiarava di passare presso l'anziana madre;
- la gravità delle condotte del marito, che ammetteva il tradimento, determinavano l'irreversibile crisi del matrimonio nonostante i tentativi dello stesso di farsi perdonare;
- il 23 gennaio 2024, attese le gravissime e reiterate condotte del sig. che CP_1 rendevano intollerabile la prosecuzione della convivenza durata vent'anni, il marito usciva di casa portando con sé quanto di sua proprietà e i suoi effetti personali, non dando più notizie di sé neppure al figlio Per_1
pagina 4 di 11 - la ricorrente scopriva inoltre che il marito era iscritto anche a diversi siti pornografici e per scambi di coppia;
- il tentativo di contattare il sig. per procedere alla separazione causata dalle di lui CP_1 gravissime condotte, non otteneva alcun riscontro;
- il sig. nulla comunicava circa la sua residenza (la diffida è stata ricevuta presso CP_1
l'azienda dove lavora), non contribuisce in nulla quanto al figlio che, sebbene maggiorenne, non è indipendente economicamente, essendo ancora impegnato negli studi;
- La ricorrente lavora presso con un contratto a tempo indeterminato e Controparte_2 orario full time e ha un reddito mensile netto di euro 2.175,05;
- E' esclusiva proprietaria dell'immobile casa coniugale sito in Milano, Via Bessarione n.7, nel quale vive con i figli ed è comproprietaria della quota del 50% di un immobile sito in
Comacchio (FE), località Porto Garibaldi, Via dei Garibaldini n.3, acquistato durante la convivenza con proprie risorse e con quelle prestate dai di lei genitori, tuttora gravato da mutuo con una rata di circa euro 630,00 mensili, sino al 2031;
- Il sig. svolge la professione di operaio presso con Controparte_1 CP_3 sede a Rodano (MI), Strada Rivoltana, presso lo stabilimento di di Casaletto CP_4
Lodigiano (LO), Via Cascina Livelli n.1, con entrate mensili di circa euro 2.175,05, oltre ad un premio erogato mensilmente di euro 123,01 (ovvero euro 1.640,19 – imposta sostitutiva euro 164,03 = netto 1.476,16 /12 = 13,01);
- Il resistente è' intestatario pro quota dei seguenti beni immobili: immobile in Comacchio per la quota di ½ per il quale nulla paga essendo tutte le utenze domiciliate sul conto della moglie;
immobile in di Casaletto Lodigiano (LO), Via Ada Negri n.20, a CP_4 seguito di successione paterna, per la quota di 1/6, unitamente al fratello e alla madre che ne sostiene le relative spese;
- Il resistente non sostiene spese di vitto e alloggio essendo ospite presso la madre nella casa di cui è comproprietario;
- Il figlio da poco maggiorenne, frequenta il 4° anno dell'ITIS Mattei di San Per_1
Donato Milanese:
Il sig. cui è stato ritualmente notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione CP_1 dell'udienza, è rimasto contumace, né è comparso personalmente all'udienza del 25.6.2024.
In occasione della prima udienza del 25.6.2024, è stata sentita la ricorrente, la quale ha dichiarato quanto segue vive con me, ha lasciato la scuola perché ha somatizzato la situazione Per_1 con il padre, lo sto facendo seguire per un supporto psicologico;
il padre da quando è uscito di casa (gennaio 2024) non ha mai visto il figlio, lo ha chiamato solo due volte. Mio marito ora vive da sua madre, dove ha la residenza, è comproprietario di quella casa per successione paterna,
pagina 5 di 11 non ha altre spese se non la rata della macchina (183 euro al mese) che scadrà ad ottobre 2024.
Confermo che fa l'operaio e percepisce una retribuzione di circa 2.175,00 netti al mese;
ho altri due figli nati da precedente matrimonio (sono vedova), è fuori casa, convive con Per_4 Per_5 me e dovrebbe uscire di casa per andare a vivere con la ragazza. Faccio l'impiegata di banca
(sono quadro direttivo) e percepisco una retribuzione pari a circa 3.100,00 euro netti al mese;
sono gravata da mutuo per la casa di Comacchio, cointestata a me e a mio marito;
la casa coniugale in cui vivo è di mia esclusiva proprietà e non sostengo alcun mutuo per essa. Ad oggi mio marito non mi ha versato nulla per il mantenimento di Per il mutuo della casa di Per_1
Comacchio, avendo delega diretta sul conto intestato a lui, prelevo la sua quota di mutuo per versarla alla banca”; il difensore ha insistito come in atti, chiedendo la decorrenza del contributo per il mantenimento dal momento della domanda;
questo Giudice si è riservato di provvedere.
Con ordinanza del 19.7.2024 il Giudice relatore ha adottato i seguenti provvedimenti ex art. 473- bis.22 c.p.c.:
“1) autorizza i coniugi a vivere separati;
2) assegna la casa coniugale di Milano, Via Bressarione n. 7 alla sig.ra Pt_1
3) dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo per il mantenimento del figlio la somma di Euro 450,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo della
Corte d'Appello di Milano”; inoltre, il Giudice provvedendo in via istruttoria, ha accolto gli ordini di esibizione richiesti da parte ricorrente nei confronti di INPS, Agenzia delle Entrate, e , aventi ad CP_3 CP_2 oggetto rispettivamente la situazione previdenziale, le dichiarazioni dei redditi, le buste paga nonché gli estratti conto dell'ultimo triennio relativi al sig. il Giudice ha altresì ammesso CP_1 la prova orale richiesta da parte ricorrente, poi assunta all'udienza del 15.11.2024.
In occasione della successiva udienza del 7.3.2025, fissata ex art. 473-bis.28 c.p.c., parte ricorrente, già precisate le conclusioni e depositata la comparsa conclusionale ex art. 189 c.p.c., ha chiesto al Giudice di trattenere la causa in decisione.
2. La domanda di separazione
La domanda di separazione personale va accolta.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione, la separazione di fatto esistente tra le parti, protrattasi ininterrottamente per un periodo rilevante (a far data da gennaio 2024) la circostanza che parte resistente non costituendosi non si sia opposta alla domanda formulata dalla ricorrente costituiscono indizi (gravi precisi e concordanti) della sussistenza inter partes di una situazione
(dovuta quantomeno ad incompatibilità caratteriale e all'elevata conflittualità tra le parti) tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
pagina 6 di 11
3. La domanda di addebito
La sig.ra ha formulato domanda di addebito della separazione nei confronti del resistente Pt_1 deducendo la violazione del dovere di fedeltà. In particolare, secondo la ricostruzione di parte ricorrente, il sig. sin da febbraio 2023 intratteneva una relazione extraconiugale con CP_1
con la quale trascorreva il tempo che dichiarava di passare presso l'anziana Persona_3 madre. Il marito ammetteva il tradimento, determinando altresì l'irreversibile crisi del matrimonio nonostante i tentativi dello stesso di farsi perdonare e in data 23.1.2024 il resistente usciva di casa portando con sé quanto di sua proprietà e i suoi effetti personali, non dando più notizie di sé neppure al figlio Per_1
La domanda di addebito merita accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Nel caso di specie sussiste la prova della relazione extraconiugale dal sig. intrapresa nel CP_1 corso del matrimonio con la ricorrente.
In particolare, il teste di parte ricorrente ha confermato di aver intrattenuto Persona_3 una relazione sentimentale e sessuale con il sig. dal febbraio 2023, dichiarando quanto CP_1 segue: “confermo la circostanza;
non mi ricordo con precisione ma più o meno il periodo è quello;
era una relazione stabile, non occasionale;
io lo conosco da tanto tempo perché è stato uno dei miei primi fidanzati […] negli anni ci siamo sentiti sporadicamente, quando poi mi ha contattata nel febbraio 2023, io ero in un periodo particolare della mia vita, mi sentivo fragile, tutto andava storto anche con mio marito […]; in quel periodo ci siamo risentiti e ci siamo rivisti;
non era solo una relazione sessuale ma lui mi ascoltava;
poi ho capito che non è mai cambiato e che mi manipolava;
[…] ci vedevamo con una certa frequenza, almeno una volta a settimana;
non era solo una scappata e via;
[…] la relazione si è conclusa quando sua moglie lo ha scoperto, penso a fine di luglio 2023, poi non mi ha risposto più lui e mi ha scritto la moglie;
da luglio 2023 ho accettato la cosa, ho capito i miei sbagli e ho ricostruito il rapporto con mio marito;
i primi di gennaio 2024 lui mi ha scritto un messaggio di notte su facebook e mi ha fatto capire che mi pensava ancora, io volevo chiudere la cosa guardandolo in faccia, poi ci siamo visti dopo gennaio 2024 una volta per chiarire e poi basta, non ci siamo più visti né sentiti […] io mi sono lasciata offuscare perché lui mi diceva che lui e la moglie erano separati di fatto
[…]”; inoltre, il teste ha confermato di aver mandato e ricevuto messaggi il cui contenuto sottindeva una relazione sentimentale e sessuale con il sig. dichiarando di averli girati CP_1 alla moglie, la quale “dopo aver scoperto il tradimento mi ha contattata molto arrabbiata, anche io lo ero perché lui mi aveva preso in giro, ho confessato tutto e le ho mandato i messaggi1”.
pagina 7 di 11 Per pacifica giurisprudenza qui condivisa “ai fini dell'addebitabilità della separazione giudiziale deve sussistere un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale situazione”
(Cass. civ., sez. I, 18.3.1999, n. 2444; conforme, ex multis, Cass. civ. sez. I, 23.08.2012, n.
14610). Per quanto attiene alla prova della sussistenza di un nesso causale tra la condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ovvero del grave pregiudizio all'educazione della prole, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità “sulla parte, la quale richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, grava l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento di questi ai doveri che derivano dal matrimonio, e sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. 27 giugno 2006 n. 14840; 11 giugno
2005 n. 12383); ma che, laddove la ragione dell'addebito sia costituita dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile”, sicché la parte che lo ha allegato ha interamente assolto l'onere della prova per la parte su di lei gravante. Tale regola viene meno “quando si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la
“mi manchi … sono pazzo di te … ore 14,20 a oggi? ( al Lambro, a metà strada tra Pt_2 Pt_2
, dove lavora il marito e l'abitazione dell'amante a Bagnolo Cremasco) ... 14,20 a … CP_4 Pt_2 sei hai tanta voglia … Arrivato amore … è bellissimo e ti voglio … ti porto via da tutti ...la moglie ha da dire ma dorme sempre quando deve fare la moglie e allora ho deciso che mi trovo un'amante … tu sei mia
… oggi non mi hai coccolato … io primo o poi ti voglio 24 ore tutti i giorni … mi manchi … sei pazza ma ti voglio così ...mi fai impazzire sei speciale per me … ti sposo … non dire cose che non possono succedere … tutto può succedere … adesso godiamoci i nostri momenti perché la vita è solo una … ti Per_ voglio … mercoledì dove e a che ora? … (Centro commerciale di Lodi a metà strada tra e CP_4 Bagnolo Cremasco) o io non posso non vederti … ti amo … non credevo di poter più vivere Pt_2 queste emozioni … solo felice perché le vivo con te … con le altre non ho queste sensazioni… se mi violenti vengo … arrivo tardi ma ti voglio troppo … tu sei unica e oramai non posso fare a meno di te … ti voglio ancora e sempre … so come renderti felice e lo farò finché mi vorrai … sono l'uomo più felice del mondo … mi tengo stretta la mia donna … ti voglio adesso … sono eccitato anche senza vederti … se dura più di due anni faccio saltare il banco … perché sono felice sento una donna che mi vuole e sono pazzo di te … arrivo alle 9,30 ma alle 12,30 vado … arrivi a che ora? Tra 15 minuti … a domani amore a che ora arrivi? … oggi ci vediamo? Salerano 14,15? … la lettera era fantastica grazie tesoro … io ho stravoglia di te … prima o poi sarai mia … stai tranquilla amore mio dovrei farcela per oggi … ci sono Per_ 14,30 da amore mio … sono a fare i prelievi con lei (la moglie) non posso rispondere … Davi Uffi!
… voglio che mi chiami voglio sentire la tua voce … sai che ti amo ora sono dalla strega vedo se domani Per_ riesco a venire” “se non ti posso vivere non lo sapremo mai … la che ti ha fatto solo del bene e non solo a letto … voglio impazzire con te … io ho bisogno di cose che lei non mi dava più … voglio sentirmi desiderato e tu lo fai … ma io voglio sapere e devi essere sincero. Non mi sono fatta i film io non c'era solo letto … certo che non era solo letto, c'era tanta testa sennò non sarebbe stato così bello … ore 14,15 a ho voglia di vederti … lei molto donna e poco mamma tu mi piaci perché sei tutte e 2”: Pt_2
pagina 8 di 11 preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” (Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059).
Nel caso di specie, di contro, deve ritenersi provato che la crisi coniugale è stata causata dalla relazione extraconiugale intrattenuta dal sig. con la sig.ra Infatti, risulta CP_1 Per_3 provato che successivamente alla scoperta del tradimento la sig.ra abbia deciso di Pt_1 interrompere la convivenza con il sig. il quale ha lasciato l'abitazione coniugale nel Pt_1 gennaio 2024. Tale circostanza risulta provata non solo alla luce delle dichiarazioni della sig.ra ma anche dei figli della sig.ra In particolare, ha affermato Per_3 Pt_1 Persona_2 confermato che la mattina del 23 gennaio 2024 il padre usciva di casa portando con sé quanto di sua proprietà e i suoi effetti personali e che “la mamma mi ha spiegato che PÀ le aveva fatto le corna e che era questo il motivo per cui era andato via di casa […] non doveva spiegarmi nulla perché già in passato aveva tradito ma mia madre l'ha perdonato, la seconda volta no;
io quella giornata ero andato a scuola la mattina e non avevo assistito ai litigi;
avevo notato che mio padre non era in casa quando solitamente stava a casa, era più spesso del solito fuori casa;
PÀ
è andato via di casa perché ha tradito la mamma, non c'erano altri motivi;
dal 23.1.2024 non è più tornato in casa a vivere (non so se è tornato a prendere le sue cose), né l'ho più visto”.
Anche figlio della sig.ra ma non del sig. ha confermato la Testimone_1 Pt_1 CP_1 predetta circostanza dichiarando quanto segue “durante la mattinata (del 23.12024 ndr) sono stato svegliato dalla discussione tra mia madre e il sig. e lei gli ha intimato di lasciare la CP_1 casa a seguito della scoperta del tradimento, ha portato tutto quello che aveva in quel momento, mia madre gli ha impacchettato tutto e poi lo ha ritirato dopo, da allora non l'ho rivisto;
ho sentito da lontano questa discussione, il motivo per cui il sig. lasciava casa era la CP_1 scoperta del tradimento da parte di mia madre;
non era la prima volta che mia madre gli chiedeva di lasciare l'abitazione, anche a causa del tradimento di un'altra donna, era poi ritornato a stare da noi, questo era successo nel 2022-2023, aveva promesso che sarebbe cambiato;
c'è stato un primo litigio a giugno-luglio del 2023 riguardante questo tradimento;
dalla scoperta del tradimento sono cambiate le cose tra loro due, lei si era convinta a dargli una nuova possibilità ma poi lui ha continuato, lei lo ha scoperto e gli ha chiesto di andare via di casa”.
Inoltre, parte resistente, non costituendosi non ha fornito una diversa spiegazione dei fatti di causa né che la crisi coniugale sia stata causata da un fatto diverso dalla relazione extraconiugale intrapresa dal sig. CP_1
4. La domanda di danno da illecito endofamiliare
Parte ricorrente ha domandato la condanna del sig. al risarcimento del danno da illecito CP_1 endofamiliare. In particolare, secondo la ricostruzione di parte ricorrente, a causa della condotta illecita del marito le condizioni psicologiche e fisiche (la moglie ha avuto gravi problemi di salute ed è sempre sotto controllo), sono peggiorate. Pertanto, la ricorrente chiede contestualmente il pagina 9 di 11 risarcimento dei danni subiti da quantificarsi, nel caso, in via equitativa.
La domanda non merita accoglimento, in quanto il danno conseguenza (il quale non può ritenersi in re ipsa) è stato allegato in modo generico da parte ricorrente, la quale peraltro produce documentazione medica non specifica (doc. 40 parte ricorrente), dalla quale emerge quanto segue
“la paziente affetta da malattie cardiovascolari da ma visitata in data odierna presenta uno stato di stress con ansia e difficoltà a dormire iniziati da circa tra mesi condizione riferita legata a problemi coniugali”. Infatti, il soggetto leso è tenuto in ogni caso a fornire puntuale prova delle circostanze fattuali dimostrative della perdita del bene derivata dalla violazione del predetto interesse, non potendo assumersi la sussistenza del danno “in re ipsa” (cfr. Corte Cass. Sez. U,
Sentenza n. 26972 del 11/11/2008; id. Sez. 3, Sentenza n. 20684 del 25/09/2009; id. Sez. 6-1,
Ordinanza n. 21865 del 24/09/2013; id. Sez. 3, Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017; id. Sez. 3,
Sentenza n. 11269 del 10/05/2018; id. Sez. 3, Sentenza n. 28985 del 11/11/2019; id. Sez.
6-L,
Ordinanza n. 29206 del 12/11/2019; id. Sez. L, Sentenza n. 4886 del 24/02/2020; id. Sez. 3,
Ordinanza n. 4005 del 18/02/2020).
5. Il contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non autosufficiente.
Assegnazione della casa coniugale
Parte ricorrente chiede, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Per_1 maggiorenne ma non autosufficiente l'importo di euro 600,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ritiene il Collegio di confermare in questa sede l'importo di euro 450,00 oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo della Corte d'appello di Milano con decorrenza dalla domanda
(Cass. 16 novembre 2020 n. 25857, Cass. 19 febbraio 2015 n 3348, Cass. 16 ottobre 2003 n.
15481), come statuito dal Giudice relatore in occasione dell'emissione dei provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. (decisione non appellata da parte ricorrente).
A tale conclusione il Collegio perviene valorizzando le seguenti circostanze:
- La sig.ra risulta proprietaria della casa coniugale per la quale non sostiene spese Pt_1 per il mutuo;
la stessa risulta comproprietaria con il marito della casa di Comacchio, per la quale sostiene una rata di mutuo di euro 630,00 mensile che divide con il marito;
la ricorrente percepisce una retribuzione pari a circa 3.100,00 euro netti (doc. 23 parte ricorrente) e risulta avere quale figlio a carico esclusivamente (la parte ha Per_1 dichiarato infatti che il figlio maggiorenne nato da precedente matrimonio, a Per_5 breve uscirà di casa per andare a convivere con la ragazza);
- Il sig. stando alle dichiarazioni di parte ricorrente, vive presso l'abitazione della CP_1 madre di cui è comproprietario, non ha altre spese se non la rata della macchina (183 euro al mese) che scadrà ad ottobre 2024; inoltre, il resistente fa l'operaio e percepisce una retribuzione di circa 2.500,00 netti al mese (come risultante dagli ordini di esibizione disposti ex art. 210 c.p.c.);
- Nonostante la condizione reddituale accertata in capo al sig. sia lievemente più CP_1
pagina 10 di 11 florida di quanto accertato in sede di emissione di provvedimenti provvisori (in cui era stato considerato un reddito netto pari a euro 2.175,00), deve essere valorizzata l'età del ragazzo, il quale, pur non avendo concluso gli studi, ha un'età idonea alla ricerca di un'attività lavorativa.
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, convive con la madre, la quale Per_1 ha dichiarato che il ragazzo, quasi ventenne, ha lasciato la scuola. Conseguentemente, deve essere confermata l'assegnazione della casa coniugale di Milano, Via Bressarione n. 7 a favore della madre in quanto convivente con il figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente
(Cass. 1545 del 2006; 18440 del 2013; 25604 del 2018).
6. Rimessione della causa in istruttoria
Parte ricorrente ha domandato la separazione con cumulo della domanda di divorzio.
Conseguentemente la causa deve essere rimessa in istruttoria per il seguito del giudizio. Spese di lite al definitivo.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 unitisi con matrimonio civile a Milano in data 15.06.2018, iscritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di Milano: Anno 2018 Numero 0796 Registro 01 Parte 1 Serie;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Milano (MI) di procedere all'annotazione della presente sentenza, nonché alle altre incombenze previste per legge;
3) pronuncia l'addebito della separazione al sig. CP_1
4) assegna la casa coniugale di Milano, Via Bressarione n. 7 alla sig.ra Pt_1
5) dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo per il mantenimento del figlio la somma di Euro 450,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano;
6) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 14 aprile 2025
Il presidente rel. est. dott.ssa Ada Cappello
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 In particolare, i predetti messaggi riportano il tenore di cui al cap. 14) formulato da parte ricorrente:
“vero che il sig. e la sig.ra si scambiavano i seguenti messaggi (doc.8 profili CP_1 Per_3 whatsApp dell'utenza del marito 388 9018876 e di quello della sig.ra 340 5989896 e doc.9): Per_3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Ada Cappello presidente rel. dott. Matteo Aranci giudice dott. Grazia Concetta Roca giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 555/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. MOSCIATTI FRANCESCA, Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Corso di Porta Romana n. 120 ricorrente nei confronti di:
Controparte_1 resistente contumace e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
- parte intervenuta -
Conclusioni di parte ricorrente
“QUANTO ALLA DOMANDA DI SEPARAZIONE
- dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi che hanno contratto matrimonio con rito civile
a Milano in data 15.06.2018, iscritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Milano: Anno
2018 Numero 0796 Registro 01 Parte 1 Serie;
- dichiarare l'addebito della separazione a carico del marito ai sensi dell'art.151 c.II c.c., in considerazione dei gravissimi comportamenti contrari ai doveri che derivano dal matrimonio;
- assegnare alla ricorrente, convivente con il figlio studente maggiorenne, non Per_1 economicamente indipendente, la casa coniugale sita in Milano, Via Bessarione n.7, di esclusiva proprietà della sig.ra con tutti gli arredi e beni in essa contenuti, dando atto che il sig. Pt_1 ha già rilasciato l'immobile asportando i propri beni ed effetti personali;
CP_1
pagina 1 di 11 - disporre che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio versando alla CP_1 Per_1 madre, in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, l'importo mensile di euro 600.00 (per 12 mensilità), oltre rivalutazione ISTAT annuale, con decorrenza dal gennaio 2024, ovvero quando il marito ha lasciato la casa coniugale, o comunque dalla domanda;
- disporre l'obbligo a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, di sostenere le spese straordinarie del figlio come segue:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue, b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizione a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Le parti si danno atto che, avuto riguardo alle spese straordinarie da
pagina 2 di 11 concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Del pari, il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare tramite e-mail con prova di avvenuta ricezione all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
- condannare il sig. a risarcire alla sig.ra tutti i danni Controparte_1 Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi in conseguenza delle condotte illecite del medesimo sig. in violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio, da determinarsi e CP_1 liquidarsi in corso di causa, anche in via equitativa, oltre rivalutazione e interessi;
- ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Con vittoria di spese, diritti e onorari.
Chiede inoltre che, avendo la ricorrente proposto cumulativamente la domanda di separazione e divorzio, la causa sia rimessa sul ruolo affinché, una volta passata in giudicato la pronuncia nel capo avente ad oggetto la separazione, siano accolte con sentenza definitiva le seguenti conclusioni
QUANTO ALLA DOMANDA DI DIVORZIO
- dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art.3, comma 3, L
n.898/71970;
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1 con rito civile a Milano in data 15.06.2018, iscritto nel Registro dello Stato Civile del
[...]
Comune di Milano: Anno 2018 Numero 0796 Registro 01 Parte 1 Serie;
- confermare per lo scioglimento del matrimonio le condizioni accessorie in ordine all'assegnazione della casa coniugale e al mantenimento del figlio siccome domandate Per_1 per la separazione e sopra riportate.
Con vittoria di spese diritti e onorari”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di separazione giudiziale con cumulo della domanda di divorzio formulata da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 11 In particolare, con ricorso depositato in data 19.3.2024 ha chiesto la separazione Parte_1 giudiziale e la contestuale domanda di scioglimento del matrimonio contratto con
[...] in data 15.6.2018, oltre all'addebito della separazione per violazione Controparte_1 dell'obbligo di fedeltà da parte del marito, l'assegnazione della casa coniugale sita in Milano, Via
Bessarione n. 7 di esclusiva proprietà della ricorrente, il contributo paterno per il mantenimento del figlio (nato il [...]) per un importo di euro 600,00 mensili oltre al 50% delle Per_1 spese straordinarie, nonché la condanna del resistente al risarcimento dei danni per illecito endofamiliare.
In particolare, a fondamento del proprio ricorso la sig.ra ha dedotto le seguenti Pt_1 circostanze:
- la ricorrente, dopo una lunga convivenza di circa quattordici anni, ha contratto matrimonio con rito civile a Milano, in data 15.06.2018 con il sig. Controparte_1
[...]
- il sig. si stabiliva, sin dall'inizio della convivenza, nell'immobile di esclusiva CP_1 proprietà della ricorrente, sito a Milano, Via Bessarione n.7 dove la stessa viveva con i due figli avuti da una precedente unione;
- dall'unione è nato a [...] in data [...] un figlio, studente, da Persona_2 poco maggiorenne, non economicamente indipendente;
- una domenica di luglio la moglie ascoltava il marito ricevere una telefonata della di lui madre che gli chiedeva di recarsi a casa per aiutarla in alcune incombenze la mattina seguente, prima di andare al lavoro atteso che aveva il turno pomeridiano;
il sig. CP_1 visibilmente seccato dalla richiesta, rispondeva che aveva già degli impegni per la mattinata e che sarebbe giunto dalla madre solo per pranzo. Spiegava poi alla moglie che in realtà non aveva voglia di trascorrere la mattinata con la madre e che quindi sarebbe rimasto a casa a riposare;
- dopo iniziali sospetti, la ricorrente scopriva che il marito aveva un relazione extraconiugale, iniziata già nel febbraio 2023, con una tal con la Persona_3 quale trascorreva il tempo che dichiarava di passare presso l'anziana madre;
- la gravità delle condotte del marito, che ammetteva il tradimento, determinavano l'irreversibile crisi del matrimonio nonostante i tentativi dello stesso di farsi perdonare;
- il 23 gennaio 2024, attese le gravissime e reiterate condotte del sig. che CP_1 rendevano intollerabile la prosecuzione della convivenza durata vent'anni, il marito usciva di casa portando con sé quanto di sua proprietà e i suoi effetti personali, non dando più notizie di sé neppure al figlio Per_1
pagina 4 di 11 - la ricorrente scopriva inoltre che il marito era iscritto anche a diversi siti pornografici e per scambi di coppia;
- il tentativo di contattare il sig. per procedere alla separazione causata dalle di lui CP_1 gravissime condotte, non otteneva alcun riscontro;
- il sig. nulla comunicava circa la sua residenza (la diffida è stata ricevuta presso CP_1
l'azienda dove lavora), non contribuisce in nulla quanto al figlio che, sebbene maggiorenne, non è indipendente economicamente, essendo ancora impegnato negli studi;
- La ricorrente lavora presso con un contratto a tempo indeterminato e Controparte_2 orario full time e ha un reddito mensile netto di euro 2.175,05;
- E' esclusiva proprietaria dell'immobile casa coniugale sito in Milano, Via Bessarione n.7, nel quale vive con i figli ed è comproprietaria della quota del 50% di un immobile sito in
Comacchio (FE), località Porto Garibaldi, Via dei Garibaldini n.3, acquistato durante la convivenza con proprie risorse e con quelle prestate dai di lei genitori, tuttora gravato da mutuo con una rata di circa euro 630,00 mensili, sino al 2031;
- Il sig. svolge la professione di operaio presso con Controparte_1 CP_3 sede a Rodano (MI), Strada Rivoltana, presso lo stabilimento di di Casaletto CP_4
Lodigiano (LO), Via Cascina Livelli n.1, con entrate mensili di circa euro 2.175,05, oltre ad un premio erogato mensilmente di euro 123,01 (ovvero euro 1.640,19 – imposta sostitutiva euro 164,03 = netto 1.476,16 /12 = 13,01);
- Il resistente è' intestatario pro quota dei seguenti beni immobili: immobile in Comacchio per la quota di ½ per il quale nulla paga essendo tutte le utenze domiciliate sul conto della moglie;
immobile in di Casaletto Lodigiano (LO), Via Ada Negri n.20, a CP_4 seguito di successione paterna, per la quota di 1/6, unitamente al fratello e alla madre che ne sostiene le relative spese;
- Il resistente non sostiene spese di vitto e alloggio essendo ospite presso la madre nella casa di cui è comproprietario;
- Il figlio da poco maggiorenne, frequenta il 4° anno dell'ITIS Mattei di San Per_1
Donato Milanese:
Il sig. cui è stato ritualmente notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione CP_1 dell'udienza, è rimasto contumace, né è comparso personalmente all'udienza del 25.6.2024.
In occasione della prima udienza del 25.6.2024, è stata sentita la ricorrente, la quale ha dichiarato quanto segue vive con me, ha lasciato la scuola perché ha somatizzato la situazione Per_1 con il padre, lo sto facendo seguire per un supporto psicologico;
il padre da quando è uscito di casa (gennaio 2024) non ha mai visto il figlio, lo ha chiamato solo due volte. Mio marito ora vive da sua madre, dove ha la residenza, è comproprietario di quella casa per successione paterna,
pagina 5 di 11 non ha altre spese se non la rata della macchina (183 euro al mese) che scadrà ad ottobre 2024.
Confermo che fa l'operaio e percepisce una retribuzione di circa 2.175,00 netti al mese;
ho altri due figli nati da precedente matrimonio (sono vedova), è fuori casa, convive con Per_4 Per_5 me e dovrebbe uscire di casa per andare a vivere con la ragazza. Faccio l'impiegata di banca
(sono quadro direttivo) e percepisco una retribuzione pari a circa 3.100,00 euro netti al mese;
sono gravata da mutuo per la casa di Comacchio, cointestata a me e a mio marito;
la casa coniugale in cui vivo è di mia esclusiva proprietà e non sostengo alcun mutuo per essa. Ad oggi mio marito non mi ha versato nulla per il mantenimento di Per il mutuo della casa di Per_1
Comacchio, avendo delega diretta sul conto intestato a lui, prelevo la sua quota di mutuo per versarla alla banca”; il difensore ha insistito come in atti, chiedendo la decorrenza del contributo per il mantenimento dal momento della domanda;
questo Giudice si è riservato di provvedere.
Con ordinanza del 19.7.2024 il Giudice relatore ha adottato i seguenti provvedimenti ex art. 473- bis.22 c.p.c.:
“1) autorizza i coniugi a vivere separati;
2) assegna la casa coniugale di Milano, Via Bressarione n. 7 alla sig.ra Pt_1
3) dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo per il mantenimento del figlio la somma di Euro 450,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo della
Corte d'Appello di Milano”; inoltre, il Giudice provvedendo in via istruttoria, ha accolto gli ordini di esibizione richiesti da parte ricorrente nei confronti di INPS, Agenzia delle Entrate, e , aventi ad CP_3 CP_2 oggetto rispettivamente la situazione previdenziale, le dichiarazioni dei redditi, le buste paga nonché gli estratti conto dell'ultimo triennio relativi al sig. il Giudice ha altresì ammesso CP_1 la prova orale richiesta da parte ricorrente, poi assunta all'udienza del 15.11.2024.
In occasione della successiva udienza del 7.3.2025, fissata ex art. 473-bis.28 c.p.c., parte ricorrente, già precisate le conclusioni e depositata la comparsa conclusionale ex art. 189 c.p.c., ha chiesto al Giudice di trattenere la causa in decisione.
2. La domanda di separazione
La domanda di separazione personale va accolta.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione, la separazione di fatto esistente tra le parti, protrattasi ininterrottamente per un periodo rilevante (a far data da gennaio 2024) la circostanza che parte resistente non costituendosi non si sia opposta alla domanda formulata dalla ricorrente costituiscono indizi (gravi precisi e concordanti) della sussistenza inter partes di una situazione
(dovuta quantomeno ad incompatibilità caratteriale e all'elevata conflittualità tra le parti) tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
pagina 6 di 11
3. La domanda di addebito
La sig.ra ha formulato domanda di addebito della separazione nei confronti del resistente Pt_1 deducendo la violazione del dovere di fedeltà. In particolare, secondo la ricostruzione di parte ricorrente, il sig. sin da febbraio 2023 intratteneva una relazione extraconiugale con CP_1
con la quale trascorreva il tempo che dichiarava di passare presso l'anziana Persona_3 madre. Il marito ammetteva il tradimento, determinando altresì l'irreversibile crisi del matrimonio nonostante i tentativi dello stesso di farsi perdonare e in data 23.1.2024 il resistente usciva di casa portando con sé quanto di sua proprietà e i suoi effetti personali, non dando più notizie di sé neppure al figlio Per_1
La domanda di addebito merita accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Nel caso di specie sussiste la prova della relazione extraconiugale dal sig. intrapresa nel CP_1 corso del matrimonio con la ricorrente.
In particolare, il teste di parte ricorrente ha confermato di aver intrattenuto Persona_3 una relazione sentimentale e sessuale con il sig. dal febbraio 2023, dichiarando quanto CP_1 segue: “confermo la circostanza;
non mi ricordo con precisione ma più o meno il periodo è quello;
era una relazione stabile, non occasionale;
io lo conosco da tanto tempo perché è stato uno dei miei primi fidanzati […] negli anni ci siamo sentiti sporadicamente, quando poi mi ha contattata nel febbraio 2023, io ero in un periodo particolare della mia vita, mi sentivo fragile, tutto andava storto anche con mio marito […]; in quel periodo ci siamo risentiti e ci siamo rivisti;
non era solo una relazione sessuale ma lui mi ascoltava;
poi ho capito che non è mai cambiato e che mi manipolava;
[…] ci vedevamo con una certa frequenza, almeno una volta a settimana;
non era solo una scappata e via;
[…] la relazione si è conclusa quando sua moglie lo ha scoperto, penso a fine di luglio 2023, poi non mi ha risposto più lui e mi ha scritto la moglie;
da luglio 2023 ho accettato la cosa, ho capito i miei sbagli e ho ricostruito il rapporto con mio marito;
i primi di gennaio 2024 lui mi ha scritto un messaggio di notte su facebook e mi ha fatto capire che mi pensava ancora, io volevo chiudere la cosa guardandolo in faccia, poi ci siamo visti dopo gennaio 2024 una volta per chiarire e poi basta, non ci siamo più visti né sentiti […] io mi sono lasciata offuscare perché lui mi diceva che lui e la moglie erano separati di fatto
[…]”; inoltre, il teste ha confermato di aver mandato e ricevuto messaggi il cui contenuto sottindeva una relazione sentimentale e sessuale con il sig. dichiarando di averli girati CP_1 alla moglie, la quale “dopo aver scoperto il tradimento mi ha contattata molto arrabbiata, anche io lo ero perché lui mi aveva preso in giro, ho confessato tutto e le ho mandato i messaggi1”.
pagina 7 di 11 Per pacifica giurisprudenza qui condivisa “ai fini dell'addebitabilità della separazione giudiziale deve sussistere un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale situazione”
(Cass. civ., sez. I, 18.3.1999, n. 2444; conforme, ex multis, Cass. civ. sez. I, 23.08.2012, n.
14610). Per quanto attiene alla prova della sussistenza di un nesso causale tra la condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ovvero del grave pregiudizio all'educazione della prole, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità “sulla parte, la quale richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, grava l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento di questi ai doveri che derivano dal matrimonio, e sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. 27 giugno 2006 n. 14840; 11 giugno
2005 n. 12383); ma che, laddove la ragione dell'addebito sia costituita dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile”, sicché la parte che lo ha allegato ha interamente assolto l'onere della prova per la parte su di lei gravante. Tale regola viene meno “quando si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la
“mi manchi … sono pazzo di te … ore 14,20 a oggi? ( al Lambro, a metà strada tra Pt_2 Pt_2
, dove lavora il marito e l'abitazione dell'amante a Bagnolo Cremasco) ... 14,20 a … CP_4 Pt_2 sei hai tanta voglia … Arrivato amore … è bellissimo e ti voglio … ti porto via da tutti ...la moglie ha da dire ma dorme sempre quando deve fare la moglie e allora ho deciso che mi trovo un'amante … tu sei mia
… oggi non mi hai coccolato … io primo o poi ti voglio 24 ore tutti i giorni … mi manchi … sei pazza ma ti voglio così ...mi fai impazzire sei speciale per me … ti sposo … non dire cose che non possono succedere … tutto può succedere … adesso godiamoci i nostri momenti perché la vita è solo una … ti Per_ voglio … mercoledì dove e a che ora? … (Centro commerciale di Lodi a metà strada tra e CP_4 Bagnolo Cremasco) o io non posso non vederti … ti amo … non credevo di poter più vivere Pt_2 queste emozioni … solo felice perché le vivo con te … con le altre non ho queste sensazioni… se mi violenti vengo … arrivo tardi ma ti voglio troppo … tu sei unica e oramai non posso fare a meno di te … ti voglio ancora e sempre … so come renderti felice e lo farò finché mi vorrai … sono l'uomo più felice del mondo … mi tengo stretta la mia donna … ti voglio adesso … sono eccitato anche senza vederti … se dura più di due anni faccio saltare il banco … perché sono felice sento una donna che mi vuole e sono pazzo di te … arrivo alle 9,30 ma alle 12,30 vado … arrivi a che ora? Tra 15 minuti … a domani amore a che ora arrivi? … oggi ci vediamo? Salerano 14,15? … la lettera era fantastica grazie tesoro … io ho stravoglia di te … prima o poi sarai mia … stai tranquilla amore mio dovrei farcela per oggi … ci sono Per_ 14,30 da amore mio … sono a fare i prelievi con lei (la moglie) non posso rispondere … Davi Uffi!
… voglio che mi chiami voglio sentire la tua voce … sai che ti amo ora sono dalla strega vedo se domani Per_ riesco a venire” “se non ti posso vivere non lo sapremo mai … la che ti ha fatto solo del bene e non solo a letto … voglio impazzire con te … io ho bisogno di cose che lei non mi dava più … voglio sentirmi desiderato e tu lo fai … ma io voglio sapere e devi essere sincero. Non mi sono fatta i film io non c'era solo letto … certo che non era solo letto, c'era tanta testa sennò non sarebbe stato così bello … ore 14,15 a ho voglia di vederti … lei molto donna e poco mamma tu mi piaci perché sei tutte e 2”: Pt_2
pagina 8 di 11 preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” (Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059).
Nel caso di specie, di contro, deve ritenersi provato che la crisi coniugale è stata causata dalla relazione extraconiugale intrattenuta dal sig. con la sig.ra Infatti, risulta CP_1 Per_3 provato che successivamente alla scoperta del tradimento la sig.ra abbia deciso di Pt_1 interrompere la convivenza con il sig. il quale ha lasciato l'abitazione coniugale nel Pt_1 gennaio 2024. Tale circostanza risulta provata non solo alla luce delle dichiarazioni della sig.ra ma anche dei figli della sig.ra In particolare, ha affermato Per_3 Pt_1 Persona_2 confermato che la mattina del 23 gennaio 2024 il padre usciva di casa portando con sé quanto di sua proprietà e i suoi effetti personali e che “la mamma mi ha spiegato che PÀ le aveva fatto le corna e che era questo il motivo per cui era andato via di casa […] non doveva spiegarmi nulla perché già in passato aveva tradito ma mia madre l'ha perdonato, la seconda volta no;
io quella giornata ero andato a scuola la mattina e non avevo assistito ai litigi;
avevo notato che mio padre non era in casa quando solitamente stava a casa, era più spesso del solito fuori casa;
PÀ
è andato via di casa perché ha tradito la mamma, non c'erano altri motivi;
dal 23.1.2024 non è più tornato in casa a vivere (non so se è tornato a prendere le sue cose), né l'ho più visto”.
Anche figlio della sig.ra ma non del sig. ha confermato la Testimone_1 Pt_1 CP_1 predetta circostanza dichiarando quanto segue “durante la mattinata (del 23.12024 ndr) sono stato svegliato dalla discussione tra mia madre e il sig. e lei gli ha intimato di lasciare la CP_1 casa a seguito della scoperta del tradimento, ha portato tutto quello che aveva in quel momento, mia madre gli ha impacchettato tutto e poi lo ha ritirato dopo, da allora non l'ho rivisto;
ho sentito da lontano questa discussione, il motivo per cui il sig. lasciava casa era la CP_1 scoperta del tradimento da parte di mia madre;
non era la prima volta che mia madre gli chiedeva di lasciare l'abitazione, anche a causa del tradimento di un'altra donna, era poi ritornato a stare da noi, questo era successo nel 2022-2023, aveva promesso che sarebbe cambiato;
c'è stato un primo litigio a giugno-luglio del 2023 riguardante questo tradimento;
dalla scoperta del tradimento sono cambiate le cose tra loro due, lei si era convinta a dargli una nuova possibilità ma poi lui ha continuato, lei lo ha scoperto e gli ha chiesto di andare via di casa”.
Inoltre, parte resistente, non costituendosi non ha fornito una diversa spiegazione dei fatti di causa né che la crisi coniugale sia stata causata da un fatto diverso dalla relazione extraconiugale intrapresa dal sig. CP_1
4. La domanda di danno da illecito endofamiliare
Parte ricorrente ha domandato la condanna del sig. al risarcimento del danno da illecito CP_1 endofamiliare. In particolare, secondo la ricostruzione di parte ricorrente, a causa della condotta illecita del marito le condizioni psicologiche e fisiche (la moglie ha avuto gravi problemi di salute ed è sempre sotto controllo), sono peggiorate. Pertanto, la ricorrente chiede contestualmente il pagina 9 di 11 risarcimento dei danni subiti da quantificarsi, nel caso, in via equitativa.
La domanda non merita accoglimento, in quanto il danno conseguenza (il quale non può ritenersi in re ipsa) è stato allegato in modo generico da parte ricorrente, la quale peraltro produce documentazione medica non specifica (doc. 40 parte ricorrente), dalla quale emerge quanto segue
“la paziente affetta da malattie cardiovascolari da ma visitata in data odierna presenta uno stato di stress con ansia e difficoltà a dormire iniziati da circa tra mesi condizione riferita legata a problemi coniugali”. Infatti, il soggetto leso è tenuto in ogni caso a fornire puntuale prova delle circostanze fattuali dimostrative della perdita del bene derivata dalla violazione del predetto interesse, non potendo assumersi la sussistenza del danno “in re ipsa” (cfr. Corte Cass. Sez. U,
Sentenza n. 26972 del 11/11/2008; id. Sez. 3, Sentenza n. 20684 del 25/09/2009; id. Sez. 6-1,
Ordinanza n. 21865 del 24/09/2013; id. Sez. 3, Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017; id. Sez. 3,
Sentenza n. 11269 del 10/05/2018; id. Sez. 3, Sentenza n. 28985 del 11/11/2019; id. Sez.
6-L,
Ordinanza n. 29206 del 12/11/2019; id. Sez. L, Sentenza n. 4886 del 24/02/2020; id. Sez. 3,
Ordinanza n. 4005 del 18/02/2020).
5. Il contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non autosufficiente.
Assegnazione della casa coniugale
Parte ricorrente chiede, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Per_1 maggiorenne ma non autosufficiente l'importo di euro 600,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ritiene il Collegio di confermare in questa sede l'importo di euro 450,00 oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo della Corte d'appello di Milano con decorrenza dalla domanda
(Cass. 16 novembre 2020 n. 25857, Cass. 19 febbraio 2015 n 3348, Cass. 16 ottobre 2003 n.
15481), come statuito dal Giudice relatore in occasione dell'emissione dei provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. (decisione non appellata da parte ricorrente).
A tale conclusione il Collegio perviene valorizzando le seguenti circostanze:
- La sig.ra risulta proprietaria della casa coniugale per la quale non sostiene spese Pt_1 per il mutuo;
la stessa risulta comproprietaria con il marito della casa di Comacchio, per la quale sostiene una rata di mutuo di euro 630,00 mensile che divide con il marito;
la ricorrente percepisce una retribuzione pari a circa 3.100,00 euro netti (doc. 23 parte ricorrente) e risulta avere quale figlio a carico esclusivamente (la parte ha Per_1 dichiarato infatti che il figlio maggiorenne nato da precedente matrimonio, a Per_5 breve uscirà di casa per andare a convivere con la ragazza);
- Il sig. stando alle dichiarazioni di parte ricorrente, vive presso l'abitazione della CP_1 madre di cui è comproprietario, non ha altre spese se non la rata della macchina (183 euro al mese) che scadrà ad ottobre 2024; inoltre, il resistente fa l'operaio e percepisce una retribuzione di circa 2.500,00 netti al mese (come risultante dagli ordini di esibizione disposti ex art. 210 c.p.c.);
- Nonostante la condizione reddituale accertata in capo al sig. sia lievemente più CP_1
pagina 10 di 11 florida di quanto accertato in sede di emissione di provvedimenti provvisori (in cui era stato considerato un reddito netto pari a euro 2.175,00), deve essere valorizzata l'età del ragazzo, il quale, pur non avendo concluso gli studi, ha un'età idonea alla ricerca di un'attività lavorativa.
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, convive con la madre, la quale Per_1 ha dichiarato che il ragazzo, quasi ventenne, ha lasciato la scuola. Conseguentemente, deve essere confermata l'assegnazione della casa coniugale di Milano, Via Bressarione n. 7 a favore della madre in quanto convivente con il figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente
(Cass. 1545 del 2006; 18440 del 2013; 25604 del 2018).
6. Rimessione della causa in istruttoria
Parte ricorrente ha domandato la separazione con cumulo della domanda di divorzio.
Conseguentemente la causa deve essere rimessa in istruttoria per il seguito del giudizio. Spese di lite al definitivo.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 unitisi con matrimonio civile a Milano in data 15.06.2018, iscritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di Milano: Anno 2018 Numero 0796 Registro 01 Parte 1 Serie;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Milano (MI) di procedere all'annotazione della presente sentenza, nonché alle altre incombenze previste per legge;
3) pronuncia l'addebito della separazione al sig. CP_1
4) assegna la casa coniugale di Milano, Via Bressarione n. 7 alla sig.ra Pt_1
5) dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo per il mantenimento del figlio la somma di Euro 450,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano;
6) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 14 aprile 2025
Il presidente rel. est. dott.ssa Ada Cappello
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1 In particolare, i predetti messaggi riportano il tenore di cui al cap. 14) formulato da parte ricorrente:
“vero che il sig. e la sig.ra si scambiavano i seguenti messaggi (doc.8 profili CP_1 Per_3 whatsApp dell'utenza del marito 388 9018876 e di quello della sig.ra 340 5989896 e doc.9): Per_3