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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 03/11/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1578/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa iscritta al n. 1578/2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto”, rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 29.10.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso congiunto di:
, nata a [...] il [...], e , Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...], elettivamente domiciliati in Cassino (FR) via Enrico de Nicola n. 201, presso lo studio dell'avv. Lanni Michele, che li rappresenta e difende, come da procura in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 29.10.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 18.7.2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 25.04.2016 in Pignataro Interamna (FR) e che dall'unione è nato il figlio
(l'1.10.2015), hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle Pt_1 condizioni di seguito sintetizzate: 1) affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale;
2) regolamentazione della frequentazione padre-figlio; 3) obbligo del padre di corrispondere euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, oltre rivalutazione ISTAT, nonché al 50% delle spese straordinarie;
4) percezione dell'assegno familiare per intero in favore della madre.
Le parti hanno inoltre richiesto, passata in giudicato la sentenza di separazione, che venga pronunciato il divorzio.
All'udienza del 29.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti si sono riportate al ricorso e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. Il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi di cui al ricorso congiunto, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
La causa deve proseguire in merito alla domanda di divorzio proposta cumulativamente;
con separata ordinanza, si dispone, pertanto, per l'ulteriore corso del giudizio, ai sensi dell'art. 473 bis 49
c.p.c..
3. Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1578/2025 V.G., con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) omologa la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del 29.10.2025.
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in Pignataro Interamna il 25.4.2016, atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Pignataro Interamna (FR) dell'anno 2016 al n. 1 parte II, Serie A);
3) manda alla cancelleria le comunicazioni e gli adempimenti di sua spettanza;
4) dispone come da separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
5) spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cassino, all'esito della camera di consiglio della sezione civile del Tribunale del 29 ottobre 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Francesca Di Giorno dott. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa iscritta al n. 1578/2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto”, rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 29.10.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso congiunto di:
, nata a [...] il [...], e , Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...], elettivamente domiciliati in Cassino (FR) via Enrico de Nicola n. 201, presso lo studio dell'avv. Lanni Michele, che li rappresenta e difende, come da procura in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 29.10.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 18.7.2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 25.04.2016 in Pignataro Interamna (FR) e che dall'unione è nato il figlio
(l'1.10.2015), hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle Pt_1 condizioni di seguito sintetizzate: 1) affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale;
2) regolamentazione della frequentazione padre-figlio; 3) obbligo del padre di corrispondere euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, oltre rivalutazione ISTAT, nonché al 50% delle spese straordinarie;
4) percezione dell'assegno familiare per intero in favore della madre.
Le parti hanno inoltre richiesto, passata in giudicato la sentenza di separazione, che venga pronunciato il divorzio.
All'udienza del 29.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti si sono riportate al ricorso e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. Il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi di cui al ricorso congiunto, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
La causa deve proseguire in merito alla domanda di divorzio proposta cumulativamente;
con separata ordinanza, si dispone, pertanto, per l'ulteriore corso del giudizio, ai sensi dell'art. 473 bis 49
c.p.c..
3. Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1578/2025 V.G., con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) omologa la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del 29.10.2025.
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in Pignataro Interamna il 25.4.2016, atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Pignataro Interamna (FR) dell'anno 2016 al n. 1 parte II, Serie A);
3) manda alla cancelleria le comunicazioni e gli adempimenti di sua spettanza;
4) dispone come da separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
5) spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cassino, all'esito della camera di consiglio della sezione civile del Tribunale del 29 ottobre 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Francesca Di Giorno dott. Glauco Zaccardi